Final Report EIOPA sulla
2022
Final Report EIOPA sulla
revisione delle guidelines su limiti contrattuali e valutazione riserve tecniche
Solvency II
SOMMARIO
La revisione EIOPA delle linee guida in materia di Contract Boundaries e valutazione delle Technical Provisions 2
I chiarimenti in merito alla valutazione delle Technical Provisions 2
I chiarimenti nell’applicazione dei Contract boundaries 5
INTRODUZIONE
Lo scorso 21 aprile EIOPA ha pubblicato i due Report finali sulla revisione delle linee guida in materia di limiti contrattuali e di valutazione delle riserve tecniche secondo i principi Solvency II, risultato delle pubbliche consultazioni terminate lo scorso 12 novembre. Le nuove Linee Guida nascono dall’esigenza di uniformare e rendere coerenti le metodologie di valutazione delle riserve tecniche fornendo chiarimenti o apportando modifiche ad alcune linee guida già esistenti su un numero limitato di argomenti considerati cruciali dal punto di vista della vigilanza, tra cui:
i) modellizzazione dei fattori biometrici;
ii) imputazione delle spese;
iii) variazione delle spese;
iv) ipotesi utilizzate per calcolare i profitti attesi nei premi futuri;
v) unbundling dei contratti.
Le nuove linee guida saranno applicabili dal 1° gennaio 2023, salvo diversa decisione delle Autorità di vigilanza nazionali.
I CHIARIMENTI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE DELLE TECHNICAL PROVISIONS
EIOPA ha individuato le seguenti tematiche da approfondire, relative alla valutazione delle Technical Provisions:
o Applicazione del principio di proporzionalità
o Processo di definizione delle ipotesi
o Investment management expenses e ripartizione delle spese
o Garanzie finanziarie e opzioni contrattuali
o Future management actions
o Ruolo della funzione attuariale nel calcolo dell’Expected Profit in Future Premium (EPIFP)
La revisione delle Guidelines di riferimento ha visto l’introduzione di nuove linee guida e la modifica di alcune già
esistenti.
In particolare, sono state introdotte le seguenti nuove Guidelines:
• Guideline 0: Proportionality
• Guideline 24a-24e: Assumptions Setting
• Guideline 28a: Investment Management Expenses
• Guideline 37a-37c: Financial Guarantees and Options
• Guideline 40a-40b: Management Actions
• Guideline 53a: Use of Stochastic Valuation
• Guideline 57a: Market Risk Factors Needed to Deliver Appropriate Results
• Guideline 77a: Alternative Approach to Calculate EPIFP
Sono state invece modificate, al fine di rendere più chiare le disposizioni, le seguenti Guidelines:
• Guideline 25: Modelling Biometric Risk Factors
• Guideline 30: Apportionment of Expenses
• Guideline 33: Changes in Expenses
• Guideline 77: Assumptions Used to Calculate EPIFP
Applicazione del principio di proporzionalità
A seguito dei feedback ricevuti dagli operatori di settore, che evidenziavano la necessità di considerare l’applicazione del principio di proporzionalità nel processo di valutazione delle Technical Provisions, in particolare riguardo l’utilizzo dell’Expert Judgement mutuato dalle linee guida relative all’utilizzo dei modelli interni, EIOPA ha concordato con le istanze degli operatori del mercato prevedendo che, con l’introduzione della “Guidelines 0: Proportionality”, il processo di valutazione delle Technical Provisions avvenga in maniera proporzionata alla natura, alle dimensioni e alle complessità di rischio della singola compagnia.
Tale linea guida influenzerà l’intero processo di valutazione delle Technical Provisions, compreso l’uso di metodi di
valutazione stocastici.
Processo di determinazione delle ipotesi
Per migliorare la coerenza del processo di determinazione delle ipotesi, EIOPA ha introdotto apposite linee guida con lo scopo di:
• stabilire, nella definizione delle assunzioni per la valutazione della materialità, l’utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi, compresa tra la considerazione di eventi estremi, come il riscaldamento globale e i cambiamenti legislativi o politici che potrebbero avere un impatto sulla sostenibilità del modello di business;
• fornire indicazioni esplicite riguardo la modellizzazione dei fattori di rischio biometrici, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo di un approccio deterministico o stocastico, le considerazioni sulla durata della responsabilità e l'indipendenza e la correlazione dei fattori di rischio biometrici;
• migliorare la governance, la comunicazione dell'incertezza, la documentazione (compresa quella riferita
all’Expert Judgement nella definizione delle ipotesi) e sulla convalida nella definizione delle ipotesi.
Investment Management Expenses e ripartizione delle spese
Nella linea guida relativa alle Investment Management Expenses, posta in pubblica consultazione, EIOPA prescriveva che:
“Le imprese di assicurazione e riassicurazione dovrebbero tenere conto delle spese amministrative e di negoziazione relative a [un] ammontare di investimenti almeno pari alle riserve tecniche di Solvency II più il requisito patrimoniale di Solvibilità (SCR)”.
A seguito dei feedback ricevuti da parte degli operatori di mercato, con cui hanno comunicato ad EIOPA perplessità nell’attuazione della disposizione a causa della complessità correlata all’applicazione di alcuni criteri, la necessità di avere chiari criteri per la determinazione degli importi delle spese di gestione degli investimenti e il possibile risultato indesiderato ottenibile in alcuni casi estremi (es. grande ammontare negativo delle riserve tecniche), EIOPA ha modificato tale disposizione.
Le nuove linee guida stabiliscono ora che le spese di investimento incluse nelle riserve tecniche debbano essere basate sugli investimenti necessari al servizio dei contratti di assicurazione e riassicurazione e distinguono specificamente tra i contratti per i quali esiste un chiaro legame tra il contratto e le attività di supporto (ad esempio attività unit-linked, fondi separati) e altri contratti.
In merito al come interpretare le "spese per il servizio dei contratti" EIOPA spiega che:
• nella maggior parte dei casi (prodotti unit ed index linked, ecc) in cui si applica il Matching Adjustment, l'ammontare degli investimenti relativi a un particolare prodotto è chiaramente identificato come conseguenza dei termini e delle condizioni del contratto o dei requisiti del quadro normativo Solvency II o di altre normative pertinenti. In questi casi, le imprese sono tenute a considerare nelle Best Estimate le spese relative a tali investimenti;
• per tutti quei prodotti per cui, invece, né le condizioni contrattuali né il quadro normativo applicabile richiedono l'identificazione degli investimenti, le imprese di assicurazione e riassicurazione devono
determinare l'importo degli investimenti relativi a un prodotto o a un obbligo. In alcuni casi, le imprese di assicurazione e riassicurazione possono essere in grado di identificare chiaramente gli investimenti relativi a un prodotto o a un'obbligazione nell'ambito della loro politica di ALM, ma in altri casi può essere necessario utilizzare dei driver per stimare l'ammontare degli investimenti relativi a un prodotto come se si trattasse di un fondo separato. Il driver appropriato da utilizzare dipende dal prodotto o dall'obbligazione, ma poiché il quadro di Solvency II segue una valutazione economica, la Best Estimate potrebbe non essere un driver accurato (a causa, tra l'altro, dell'EPIFP). In alcuni casi, le riserve tecniche GAAP local possono essere utilizzate come driver.
Per quanto riguarda l'inflazione, l'EIOPA non prescrive una metodologia specifica, ma fornisce un testo esplicativo in relazione all'uso di dati di mercato, alla correlazione tra tassi di inflazione e tassi di interesse, ai casi in cui le spese possono non essere soggette all'inflazione e alla proporzionalità.
Garanzie finanziarie e opzioni contrattuali
EIOPA, in tema di trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni, ha introdotto tre nuove linee guida (37a, 37b, 37c). La prima di queste stabilisce che le compagnie dovrebbero basare le ipotesi sui tassi di utilizzo delle opzioni su:
• evidenze statistiche ed empiriche, laddove queste siano rappresentative di comportamenti futuri
• Expert Judgement sulla base di solide motivazioni e con una chiara documentazione.
EIOPA, inoltre, osserva come la mancanza di dati in scenari estremi non dovrebbe essere una giustificazione sufficiente per evitare di modellizzare il comportamento dinamico degli assicurati (cd “PHB”). Le compagnie dovrebbero, infatti, considerare che gli assicurati potrebbero non gestire attivamente i loro prodotti, e quindi il loro comportamento può non essere motivato da una prospettiva puramente economica.
La seconda linea guida introdotta prevede che, nell'ambito della definizione delle ipotesi dinamiche, si debbano considerare sia gli aumenti che le diminuzioni dei tassi di esercizio.
La terza linea guida afferma che le compagnie devono tenere conto, nella loro modellizzazione, della possibilità per gli assicurati di pagare premi aggiuntivi o di variare i loro premi.
EIOPA ha, inoltre, introdotto la linea guida 53a in riferimento alle metodologie di valutazione delle opzioni e delle garanzie rilevanti, tramite la quale dispone che dovrebbero essere valutate per mezzo del metodo stocastico, fornendo alcune considerazioni che i (ri)assicuratori dovrebbero includere nella loro valutazione della rilevanza di tali opzioni e garanzie.
Riguardo ai generatori di scenari economici (cd “ESG”), EIOPA, tramite la linea guida 57a, ha specificato che le compagnie devono essere in grado di dimostrare che la loro modellizzazione rifletta la volatilità delle attività sottostanti e che i modelli utilizzati devono consentire la modellizzazione di tassi di interesse negativi.
Future Management Actions - FMA
Tramite la linea guida 40a, EIOPA ha comunicato che le Compagnie dovranno dotarsi di un "piano di gestione completo" approvato dal consiglio di amministrazione che dovrebbe consistere in:
• un unico documento che elenchi tutte le ipotesi relative alle future azioni di gestione utilizzate nel calcolo della best estimate; oppure
• una serie di documenti, accompagnati da un inventario, che forniscano chiaramente una visione completa di tutte le ipotesi relative alle future azioni di gestione utilizzate nel calcolo della best estimate.
In aggiunta, tramite la linea guida 40b, EIOPA ha chiarito che le compagnie devono considerare l'effetto delle nuove attività nella definizione delle azioni di gestione future e considerare le conseguenze delle nuove attività su altre ipotesi correlate.
Ruolo della funzione attuariale nel calcolo dell’Expected Profit in Future Premium (EPIFP)
Gli operatori del mercato, tramite i feedback forniti durante la pubblica consultazione, hanno evidenziato che non ritenevano chiaro se la funzione attuariale dovesse ritenersi incaricata di validare il calcolo dell’EPIFP.
L'EIOPA ha dichiarato di considerare la convalida dell'EPIFP da parte della funzione attuariale come una best practice, ma riconosce che altri approcci sarebbero comunque conformi al quadro di Solvency II. In ogni caso, il calcolo dovrebbe essere effettuato da personale con adeguate conoscenze attuariali per garantire la coerenza con la valutazione della migliore stima delle passività.
EIOPA ha quindi rivisto la linea guida 77 (Assumptions used to calculate EPIFP) ed introdotto la nuova linea guida 77a (Alternative approach to calculate EPIFP) in materia di calcolo dell'EPIFP, ed ha in particolare evidenziato le seguenti considerazioni:
• le spese direttamente collegate ai premi futuri devono essere escluse, poiché l'ipotesi di fondo è che non si riceveranno premi futuri (ad esempio, alcune spese di acquisizione);
• i costi fissi dovrebbero rimanere invariati (ad esempio, non si dovrebbero utilizzare ipotesi sui costi più bassi, come gli stipendi, perché non si riceveranno premi futuri);
• le spese variabili dovrebbero essere influenzate solo indirettamente perché, senza premi futuri, la riserva investita non aumenterà come previsto (ad esempio, per le spese di gestione degli investimenti, utilizzando la stessa percentuale di commissione di gestione prevista nelle riserve tecniche ufficiali senza margine di rischio, ma applicata a importi inferiori).
I CHIARIMENTI NELL’APPLICAZIONE DEI CONTRACT BOUNDARIES
La revisione delle linee guida in materia di Contract Boundaries ha portato all’introduzione delle seguenti nuove linee
guida:
o Guideline 0: Contract Boundaries
o Guideline 6a: Identification of a Financial Guarantee of Benefits With a Discernible Effect on the Economics of a Contract
o Guideline 6b: Identification of a Coverage for a Specified Uncertain Event That Adversely Affects the Insured Person With a Discernible Effect on the Economics of aContract
o Guideline 6c: Reassessment of the Discernible Effect of a Cover or Financial Guarantee
Inoltre Eiopa ha provveduto alla modifica della Guideline 5: Unbundling of the Contract ed all’abrogazione della
Guideline 6: Identification of a Discernible Effect on the Economics of a Contract.
EIOPA ha chiarito che la revisione delle Linee Guida sarà in applicazione dal 1° gennaio 2023 e che non comporta la revisione automatica dei Contract Boundaries dei contratti assicurativi in essere, anche se, in caso di pratiche che si discostano largamente dalle nuove indicazioni, bisognerà procedere ad una nuova valutazione.
Contract Boundaries
La nuova linea guida 0 fornisce chiarimenti in merito ai Contract Boundaries ed in particolare fornisce degli esempi al fine di rendere più comprensibile qual è il perimetro del contratto in relazione ad un obbligo assicurativo.
Nel dettaglio EIOPA chiarisce che:
▪ Nel momento in cui l’impresa è in grado di imporre il pagamento del premio all’assicurato, il premio e le relative
obbligazioni appartengono al contratto poiché l’impresa ha il diritto di richiedere e trattenere il premio;
▪ Se l’impresa deve accettare nuovi premi e coprire i relativi obblighi, senza però avere il diritto di modificare unilateralmente i premi e/o le prestazioni in modo che i premi e/o i benefici riflettano pienamente il rischio, questi premi e i relativi obblighi appartengono al contratto perché l'impresa ha l'obbligo di coprire i rischi;
▪ Nella maggior parte dei casi, i premi versati e i relativi obblighi riflettono un diritto e un obbligo per l'impresa, vale a dire il diritto di trattenere il premio e l'obbligo di coprire il rischio. Pertanto, il premio e gli obblighi connessi appartengono al contratto.
Inoltre, mentre i contract boundaries limitano i premi di un'obbligazione, i flussi di cassa derivanti da questi premi ed obbligazioni non sono limitati e pertanto devono essere proiettati.
Unbundling of the Contract
In tema di disaggregazione dei contratti, la modifica della linea guida 5 e l’introduzione delle linee guide 6a, 6b e 6c
rendono più chiaro il processo.
EIOPA, rivedendo la linea guida 5, ha provveduto a fornire, nel testo esplicativo, una serie di esempi volti a identificare la disaggregazione di un contratto assicurativo.
Tramite le nuove linee guida 6a e 6b, in tema di identificazione delle garanzie finanziarie e della copertura di eventi specifici, EIOPA raccomanda l'utilizzo di valutazioni qualitative o quantitative. In particolare, l'analisi dovrebbe essere effettuata a un livello adeguatamente elevato e non sono richieste valutazioni contratto per contratto.
La valutazione quantitativa deve basarsi su tutte le obbligazioni future relative al contratto, comprese le spese, e tutte le obbligazioni relative al contratto devono essere considerate indipendentemente dai confini del contratto.
Per quanto riguarda la valutazione degli effetti percepibili delle opzioni e delle garanzie finanziarie sui contratti, EIOPA ha dichiarato che le imprese devono utilizzare le raccomandazioni delle autorità di vigilanza nazionali. Nel caso in cui non siano disponibili raccomandazioni, possono ricavare i propri intervalli in consultazione con le autorità di vigilanza nazionali.
EIOPA precisa, inoltre, che sarà necessaria una rivalutazione dei contract boundaries solo a seguito di xxxxx estremi nel contesto economico. In particolare, precisa anche che non tutti i cambiamenti della risk-free rate sono da considerarsi estremi, infatti:
• Le variazioni della risk-free rate, rispetto alla data in cui è stata effettuata la valutazione utilizzata per definire gli attuali contract boundaries, che sono inferiori allo stress del tasso di interesse nella Formula Standard non dovrebbero essere considerate estreme
• il momento in cui viene effettuata la rivalutazione può avere un impatto sull'esito e, per ovviare a questo problema, suggerisce di effettuare la rivalutazione come se i contratti fossero stati emessi alla data di valutazione, oppure di basare la rivalutazione dei contratti esistenti sulla base della valutazione di nuovi contratti simili.
Nei chiarimenti forniti da EIOPA vi è, inoltre, l’indicazione di non inserire i contract boundaries nel calcolo degli scenari SCR o degli scenari di una valutazione stocastica, anche se questi possono rappresentare un cambiamento estremo nell'ambiente esterno che, se sperimentato, farebbe scattare una rivalutazione.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Dott.ssa Ilenia De Grandis
Milano, 15 luglio 2022