COLLEGIO DI COORDINAMENTO
COLLEGIO DI COORDINAMENTO
composto dai signori:
(CO) XXXXXXX Presidente
(CO) LUCCHINI GUASTALLA Membro designato dalla Banca d'Italia (CO) SIRENA Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(CO) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore: XXXXXX XXXXXX Xxxxxx del 11/04/20222
FATTO
Il ricorrente ha affermato che:
-nell’aprile del 1999, avrebbe stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo ipotecario, di durata quinquennale;
-le rate di tale mutuo sarebbero state addebitate su un conto corrente di cui era titolare presso la banca resistente, poi definitivamente chiuso nell’agosto del 2000;
-sempre nell’agosto del 2000, avrebbe chiesto mediante PEC alla banca resistente che gli fosse consegnata «copia completa del contratto di mutuo, di apertura di conto corrente […], gli estratti di conto corrente di tutto il periodo contrattuale dalla sottoscrizione a oggi o alla data di chiusura dello stesso, copia di tutte le comunicazioni periodiche di legge, copia di ogni altro atto/appendice/disposizione/modifica contrattuale intervenuta sino ad oggi»;
-la banca resistente non avrebbe tuttavia dato alcun riscontro a tale richiesta.
Ciò posto, il ricorrente ha domandato che: -la banca resistente sia condannata a consegnare in copia tutti i documenti richiesti.
La banca resistente ha affermato che:
-mediante PEC del 7 ottobre 2021, avrebbe provveduto a trasmettere al rappresentante volontario del ricorrente copia della documentazione contrattuale che quest’ultimo aveva richiesto;
-per quanto riguarda gli estratti conto, tuttavia, sarebbero stati consegnati soltanto quelli relativi ai dieci anni precedenti alla richiesta del ricorrente;
-in conformità a quanto deciso da questo Arbitro, infatti, il diritto del cliente a ottenere copia di tale documentazione sussisterebbe nei limiti degli ultimi dieci anni, ai sensi dell’art. 119, ult. comma, t.u.b.
Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che: -sia dichiarata cessata la materia del contendere.
***
Il Collegio remittente ha ritenuto che:
-nel conto corrente bancario, a differenza di quello ordinario, gli estratti conto potrebbero essere redatti esclusivamente da una delle parti contraenti, ossia la banca;
-il cliente si verrebbe pertanto a trovare in una posizione deteriore, anche dal punto di vista della conoscenza dei contenuti di tali documenti e della loro conservazione;
-poiché si tratterebbe dell’attività d’impresa che è esercitata dalla banca, quest’ultima non potrebbe non disporre di un’organizzazione professionale adeguata alla redazione e alla conservazione degli estratti conto, a differenza del cliente;
-in virtù del principio generale di buona fede, la banca sarebbe pertanto gravata da uno specifico obbligo di collaborazione documentale;
-dalla peculiare posizione di vicinanza della banca rispetto ai documenti di cui si tratta sorgerebbe infatti un obbligo di protezione nei confronti del correntista;
-ciò varrebbe a maggior ragione quando la richiesta documentale di cui si tratta non sia stata fatta dal cliente in una fase di contenzioso con la banca, ma sia semplicemente diretta al fine di ricostruire il rapporto e, in particolare, di controllare la regolarità e la correttezza delle contabilizzazioni rappresentante in tali documenti;
-pertanto, il diritto del cliente ad avere copia di tali documenti non potrebbe riguardare soltanto una frazione temporale del rapporto contrattuale tra le parti, considerata la peculiare unitarietà del conto corrente bancario che si manifesta nella consecutività e nella relativa interdipendenza delle poste annotate;
-l’art. 119, ult. xxxxx, t.u.b. sarebbe applicabile esclusivamente ai documenti riguardanti le operazioni sottostanti al conto corrente bancario;
-il limite temporale di dieci anni, ivi previsto dal legislatore, non sarebbe pertanto applicabile alla richiesta del cliente di avere copia degli estratti conto, in quanto essa sarebbe disciplinata dal diritto comune, trattandosi della pretesa all’adempimento di una vera e propria obbligazione contrattuale della banca;
-ove anche l’art. 119, ult. comma, t.u.b. si ritenesse applicabile alla fattispecie di cui si tratta, tale disposizione di legge dovrebbe essere interpretata nel senso che il cliente avrebbe diritto agli estratti dei conti correnti bancari che sono stati definitivamente chiusi nei dieci anni che precedono la sua richiesta.
Ciò posto, rilevata la particolare importanza della questione posta dal ricorso, il Collegio remittente ne ha rimesso la decisione a questo Collegio.
DIRITTO
In via preliminare, si deve rilevare che, nel corso del giudizio innanzi a questo Arbitro, la banca resistente ha soddisfatto la pretesa del ricorrente di avere copia del contratto di conto corrente stipulato tra le parti nel 1996, nonché delle successive modificazioni (unilaterali ovvero consensuali) delle condizioni regolamentari ed economiche ivi previste.
Si deve altresì rilevare che la banca resistente ha solo parzialmente soddisfatto la pretesa del ricorrente di avere copia degli «estratti di conto corrente di tutto il periodo contrattuale dalla sottoscrizione a oggi o alla data di chiusura dello stesso», dato che tale documentazione è stata consegnata a partire dall’agosto del 2011, laddove il contratto è stato stipulato nel 1996.
Secondo quanto è stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d’Italia (sez. VI, § 2), «[s]e, prima della decisione sul ricorso, le parti raggiungono un accordo ovvero la pretesa del ricorrente risulta
pienamente soddisfatta, il Presidente o il Collegio dichiarano, anche d’ufficio, la cessazione della materia del contendere» (sottolineatura aggiunta).
Nel caso di cui si tratta, la pretesa del ricorrente non è stata soddisfatta pienamente, cosicché non può essere senz’altro dichiarata la materia del contendere.
Il giudizio deve pertanto proseguire a proposito della pretesa del ricorrente di avere copia degli estratti conto per tutta la durata del rapporto contrattuale, e segnatamente (anche) per il periodo anteriore ai dieci anni che precedono la sua richiesta.
***
A proposito di tale questione di diritto, in passato si era venuto a creare un contrasto tra i collegi territoriali di questo Arbitro.
In particolare, il Collegio di Roma, facendo anche riferimento ad alcune sentenze recenti del giudice di legittimità, aveva ripetutamente affermato che: «La produzione di estratti conto non è soggetta al limite decennale di cui all’art. 119, ult. comma, t.u.b. e l’intermediario è tenuto a consegnare alla ricorrente la documentazione anteriore» (Collegio di Roma, decisioni n. 5781 del 3 marzo 2021; n. 6137 del 7 marzo 2021; n. 3274 del 28 febbraio 2020; n. 24320 del 6
novembre 2019).
Gli altri collegi territoriali di questo Arbitro avevano invece insistito nel ritenere applicabile tale termine decennale anche alla richiesta di copia degli estratti del conto corrente (ad es., v. Collegio di Milano, n. 3844 del 16 febbraio 2021; Collegio di Torino, decisioni n. 18396 del 21 ottobre 2020 e n. 19840 del 26
settembre 2018; Collegio di Palermo, decisione n. 10511 del 12 giugno 2020; Collegio di Bologna, decisione n. 16516 del 12 dicembre 2017).
A dirimere il suddetto contrasto interpretativo è successivamente intervenuta la decisione del Collegio di coordinamento n. 15404 del 22 giugno 2021, la quale ha ritenuto preferibile che, per quanto qui rileva, l’art. 119, ult. comma, t.u.b. sia applicato anche agli estratti conto, «attesa anche la circostanza, non trascurabile, della medesima collocazione sistematica delle norme in parola, indizio della scelta del legislatore di prevederne il medesimo regime, posto appunto che gli estratti conto altro non sono che la rappresentazione sintetica di una pluralità di singole operazioni e considerato anche che l’interesse all’acquisizione degli estratti conto e delle singole operazioni che vi sono indicate è strettamente correlato».
L’ordinanza del Collegio remittente ha rilevato la discutibilità di tale equiparazione tra i documenti inerenti all’operazione sottostante (ad es., l’ordine di bonifico che è addebito sul conto corrente) e quelli inerenti alla sua contabilizzazione (ossia, appunto, gli estratti conto). In tal senso, si sono del resto espresse anche alcune sentenze del giudice di legittimità, le quali hanno ritenuto che: «la banca abbia l’onere di produrre i detti estratti a partire dall’apertura del conto; si aggiunge al riguardo che la banca stessa non possa sottrarsi all’assolvimento di tale onere invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, dal momento che l’obbligo di conservazione della documentazione contabile va distinto da quello di dar prova del proprio credito» (Cass. civ., sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543 e precedenti ivi citati; Cass. civ., sez. I, 20 gennaio 2017, n. 1584). Ciononostante, questo Xxxxxxxx ritiene di ribadire la soluzione affermata nella già menzionata decisione n. 15404 del 2021, in quanto essa risulta conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, nella quale, in particolare, è stato sancito quanto segue: «L’art. 119, comma 4, stabilisce che il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha “diritto di ottenere [...] copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”. La prima osservazione da compiere, in proposito, è che la norma non contiene un riferimento espresso all’estratto conto, che la banca ha invece l’obbligo di recapitare periodicamente al cliente secondo quanto poc’anzi detto: anzi, laddove discorre di “documentazione inerente a singole operazioni”, la norma potrebbe anche essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente, appunto, singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l’estratto conto. Cionondimeno, questa Corte non dubita che la norma si riferisca anche agli estratti conto (v., p. es., Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669). L’affermazione, che qui si ribadisce, è maturata nell’ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore fallimentare, ossia un soggetto che non ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa documentazione, ed anzi deve procurarsela: e tuttavia, la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigere l’adempimento dell’obbligazione, sancita dell’art. 119, u.c., anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente
adempiuto l’obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi» (Cass. civ., sez. I, 13 settembre 2021, n. 24641, nonché Cass. civ., sez. VI, 22 giugno 2020, n. 12178).
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Al fine di dare sinteticamente una risposta al quesito posto dall’ordinanza di rimessione, questo Collegio enuncia in conclusione il seguente principio di diritto:
- il diritto del titolare di un conto corrente bancario ad avere copia dei relativi estratti è limitato al periodo degli ultimi dieci anni.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1