MERCATI – Vendite alle scoperto – Nota informativa per la clientela
MERCATI – Vendite alle scoperto – Nota informativa per la clientela
Regolamento UE 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)
Premessa
La presente nota informativa ha valenza meramente orientativa e non esaustiva circa la regolamentazione in oggetto; per la necessaria e globale conoscenza degli argomenti trattati si rimanda alla normativa, i cui principali riferimenti sono di seguito indicati 1:
- Regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012
- Regolamento delegato (UE) n. 826/2012 della Commissione del 29 giugno 2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012
- Regolamento delegato (UE) n. 918/2012 della Commissione del 5 luglio 2012
- Regolamento delegato (UE) n. 919/2012 della Commissione del 5 luglio 2012
- Q/A pubblicate dall’ESMA
Decorrenza temporale e sintesi delle disposizioni normative
Il Regolamento si applica dal 1˚ novembre 2012.
In sintesi, la nuova normativa stabilisce:
• degli obblighi di trasparenza in relazione alle posizioni corte nette su azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione dell'Unione Europea o titoli di Stato di un Paese UE;
• il divieto di effettuare vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli sulle predette azioni e titoli di Stato;
• il divieto di assumere posizioni speculative su credit default swap ("CDS") su emittenti sovrani.
Destinatari della normativa
• Obblighi di trasparenza delle posizioni nette corte: persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite all’interno dell’Unione europea o in Paesi terzi che assumono dette posizioni;
• Restrizioni alle vendite allo scoperto: persone fisiche o giuridiche domiciliate o stabilite all’interno dell’Unione europea che operano allo scoperto.
Gli obblighi di cui sopra sono applicati direttamente in capo al venditore/detentore della posizione netta corta, cioè il cliente dell’intermediario negoziatore o lo stesso intermediario qualora operi in conto proprio.
Reporting delle posizioni nette corte
Il Regolamento stabilisce un obbligo di segnalazione all’Autorità di Vigilanza competente delle posizioni nette corte:
1. in azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato europeo o in un sistema multilaterale di negoziazione europeo;
2. in titoli di debito sovrano nell’ambito dell’Unione Europea, emessi, inter alia, dall’Unione europea, da uno o più Stati Membri o dalla Banca Europea degli Investimenti;
1 II testo integraIe deI RegoIamento e’ reperibiIe ai seguenti Iink:
−suI sito deIIa Commissione Europea http://ec.europa.eu/internaI_market/securities/short_seIIing_en.htm
−suI sito Consob http://www.consob.it/main/mercati/venditescoperto/quadro_normativo_vendite_scoperto.htmI?symbIink=/main/mercati/venditescoperto/Iink_q uadro_normativo.htmI
Si fa presente che per “posizione netta corta” si intende la differenza tra la somma delle posizioni ribassiste e l’esposizione lunga complessiva su un titolo azionario o di debito sovrano, a seconda del caso, assunte operando nelle sedi di negoziazione o al di fuori di tali sedi, secondo quanto precisato nei Regolamenti Europei. Il calcolo delle posizioni corte nette deve essere effettuato alla mezzanotte del giorno di negoziazione, mentre la comunicazione (all’Autorità e, se prevista, al pubblico) dovrà essere effettuata entro le 15:30 (ora locale) del giorno di negoziazione immediatamente successivo.
Con riguardo alle azioni l’obbligo di reporting è applicato ogni qual volta le relative posizioni nette corte raggiungano o scendano al di sotto dello 0,2% del capitale dell’emittente, nonché in occasione di ogni successiva variazione dello 0,1%.
Relativamente ai titoli di debito sovrano le soglie applicabili in relazione a ciascuno Stato membro vengono individuate dalla Commissione Europea e pubblicate sul sito dell’ESMA.
In riferimento alle sole posizioni nette corte su azioni, vige un obbligo di trasparenza anche nei confronti del pubblico in presenza di posizioni nette corte pari allo 0,5% del capitale dell’emittente e ad ogni successiva variazione dello 0,1%
Restrizioni in materia di vendite allo scoperto
La nuova normativa introduce il divieto di effettuare vendite allo scoperto di azioni e titoli di debito sovrani che non siano assistite dal diritto ad acquisire la disponibilità dei titoli oggetto di vendita entro la data di regolamento.
In particolare, l’articolo 12 del Regolamento stabilisce che l’investitore puo’ effettuare una vendita allo scoperto di un titolo azionario ammesso alla negoziazione in una sede di negoziazione − mercato regolamento o MTF − solo se:
a) “ha preso a prestito il titolo azionario o ha preso disposizioni alternative che producono un effetto giuridico analogo;
b) ha concluso un accordo per prendere a prestito il titolo azionario o dispone di altro titolo immediatamente esecutivo, in base al diritto dei contratti o al diritto di proprietà, ai fini del trasferimento a suo favore della proprietà di un numero corrispondente di titoli della stessa categoria, in modo che il regolamento possa essere effettuato alla scadenza prevista;
c) ha concluso un accordo con un terzo a norma del quale quest’ultimo ha confermato che il titolo azionario è stato localizzato (“location rule”) e ha adottato nei confronti di terzi le misure necessarie affinché la persona fisica o giuridica abbia ragionevole aspettativa che il regolamento possa effettuato alla scadenza prevista”.
Per quanto riguarda i titoli di debito sovrano, l’articolo 13 del Regolamento prevede analoghe prescrizioni a quelle stabilite per le azioni in merito alle condizioni richieste per effettuare vendite allo scoperto degli strumenti finanziari2.
Esenzioni
Le misure sopra illustrate non trovano applicazione in riferimento alle azioni di società ammesse alla negoziazione in un mercato dell’Unione Europea, nel caso in cui la sede principale di negoziazione per tali titoli sia localizzato in uno Stato terzo (articolo 16 del Regolamento).
2 Le Iimitazioni aIIe vendite aIIo scoperto di titoIi deI debito sovrano non si appIicano quaIora Ia vendita sia funzionaIe a coprire una posizione Iunga in un titoIo di debito di un emittente iI cui pricing sia aItamente correIato a queIIo deI titoIo.
Per quanto concerne i CDS (credit defauIt swap) I’art. 14 deI RegoIamento dispone iI divieto di assumere posizioni aIIo scoperto.