PROVINCIA DI LATINA
PROVINCIA DI LATINA
"REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21, COMMA 6 LETTERE A), B), C), D), G), H) ED I) DELLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2018 N. 7 IN MATERIA DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI"
(Adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. del )
Marzo 2021
CAPO I
Oggetto finalità e ambito di applicazione Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. In attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), nonché dello schema di Regolamento Regionale “Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192 del 2005 e del D.P.R. n. 74 del 2013; termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore ai sensi del D.Lgs. n. 102 del 2014” fatto pervenire alle Autorità competenti della Regione Lazio, con obbligo di adesione allo stesso, nonché il “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici” fatto pervenire con protocollo regionale n. 5924 del 05.01.2021 in atti di questa Provincia prot. n. 334 del 07.01.2021, il presente regolamento disciplina:
a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;
b) i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;
c) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
d) le modalità di adesione all catasto regionale degli impianti termici di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri 29/12/2020 generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modifiche;
e) i limiti minimo e massimo del contributo di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013.
2. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano anche le definizioni di cui al successivo articolo 2.
Articolo 2 (Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni, anche nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,
della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) e del d.p.r. 74/2013, s’intende per:
a) accertamento: è l’insieme delle attività di controllo, effettuate dall’autorità competente o dall’organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
b) audit energetico o diagnosi energetica: la procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
c) autorità competente: l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Ai fini del presente regolamento l’autorità competente è costituita dalla città metropolitanae dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 51 e 52 della
l.r. 14/1999 e successive modifiche. Ai fini del presente regolamento l’Autorità competente è la Provincia di Latina.
d) certificazione energetica dell’edificio: è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazione energetica dell’edificio;
e) cogenerazione: produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
f) combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
g) condominio: edificio con almeno due unità immobiliari, di proprietà in via esclusiva di soggetti che sono anche comproprietari delle parti comuni;
h) conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;
i) conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
l) contratto servizio energia: un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell’osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell’allegato II, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE e successive modifiche, disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
m) controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
n) dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione: la dichiarazione per i nuovi impianti redatta dall’installatore anche in occasione di ristrutturazioni o di sostituzione del generatore di calore, o redatta dal manutentore per gli impianti esistenti, che riporta i controlli da effettuare durante le manutenzioni dell’impianto e la frequenza con cui devono essere effettuate in accordo con quanto previsto dall’’articolo 7, del d.p.r. n. 74 del 2013 e dall’art. 284 del D.lgs. n.152 del 2006;
o) edificio polifunzionale: edificio destinato a scopi diversi e occupato da almeno due soggetti che devono ripartire tra loro la fattura dell’energia acquistata;
p) esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
q) fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
r) generatore di calore o caldaia: la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:
1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;
2) l’effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
3) la cattura di calore dall’aria ambiente, dalla ventilazione dell’aria esausta, dall’acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
4) la trasformazione dell’irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici;
s) generatore ibrido: generatore che utilizza più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e di gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un generatore di calore composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione;
t) generatore di calore disattivato: generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare;
u) generatore di calore modulare: generatore di calore costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico;
v) gradi giorno di una località: è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
z) impianto termico: impianto tecnologico, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
aa) impianto termico centralizzato: un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
bb) impianto termico di nuova installazione: è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;
cc) impianto termico disattivato: un impianto termico di cui alla lettera z) non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d’esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto stesso;
dd) impianto termico individuale: un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
ee) ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento;
ff) locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto e/o al soggetto delegato;
gg) macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
hh) manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire, nel tempo, la sicurezza e la funzionalità e tali da conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
ii) manutenzione ordinaria dell’impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
ll) manutenzione straordinaria dell’impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termici;
mm) manutentore abilitato: il soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitata ad operare sugli impianti (impianti termici e impianto gas nel caso di impianti termici alimentati a combustibile gassoso) di cui al Decreto del Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37;
nn) manutentore accreditato il soggetto, secondo quanto definito alla lettera ll) precedente, iscritto nell’apposito elenco dell’autorità competente, pubblicato sul sito istituzionale, che aderisce allo specifico protocollo di intesa, concordato con l’autorità competente e finalizzato alla calmierazione dei prezzi, alla qualificazione degli operatori ed in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti e tale da garantire una leale concorrenza tra i soggetti;
oo) modulo termico: generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili dove l’elemento termico è composto da uno scambiatore di calore e da un bruciatore;
pp) occupante: è qualunque soggetto che abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio o unità immobiliare e dei relativi impianti tecnologici;
qq) organismo esterno: è un soggetto individuato dall’autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, di cui all’allegato C al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74;
rr) personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore): è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l’effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che
deve possedere i requisiti di cui all’allegato C al d.p.r n.74 del 2013, l’ispettore può operare come parte dell’organismo esterno con cui l’autorità competente stipula un apposito contratto;
ss) pompa di calore: è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall’ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all’ambiente a temperatura controllata;
tt) potenza termica convenzionale di un generatore di calore: è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
uu) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
vv) potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
zz) potenza termica utile di un generatore di calore: è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
aaa) proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;
bbb) rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico): è il rapporto redatto dall’operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall’articolo 8 del d.p.r. n. 74 del 2013;
ccc) rapporto di prova: è il documento che l’ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell’ispezione;
ddd) rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
eee) rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico: è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio;
fff) rendimento di produzione medio stagionale: è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio.
ggg) rendimento termico utile di un generatore di calore: è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
hhh) responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali e assimilate; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali e assimilate non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o il rappresentante legale, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;
iii) ristrutturazione di un impianto termico: è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
lll) scheda identificativa dell’impianto: è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all’autorità competente o all’organismo esterno a cura del responsabile dell’impianto;
mmm) segno identificativo: il segno da apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica
nnn) Servizi energetici degli edifici:
1. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
2. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
3. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
4. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
5. sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo;
ooo) sistema di contabilizzazione: sistema tecnico che consente la misurazione dell'energia termica o frigorifera fornita alle singole unità immobiliari (utenze) servite da un impianto termico centralizzato o da teleriscaldamento o teleraffreddamento, ai fini della proporzionale suddivisione delle relative spese. Sono ricompresi nei sistemi di contabilizzazione i dispositivi atti alla contabilizzazione indiretta del calore, quali i ripartitori dei costi di riscaldamento e i totalizzatori;
ppp) sistema di misurazione intelligente: un sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica;
qqq) sistema di termoregolazione: sistema tecnico che consente all’utente di regolare la temperatura desiderata, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, per ogni unità immobiliare, zona o ambiente;
rrr) soggetto esecutore: Autorità competente o organismo esterno da quest’ultima delegato che esegue gli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
sss) sostituzione di un generatore di calore: è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore a più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
ttt) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di quella elettrica, che è posto a valle del contatore di fornitura di una pluralità di unità immobiliari per la misura dei consumi individuali o di edifici, a loro volta formati da una pluralità di unità immobiliari, ed è atto a misurare l'energia consumata dalla singola unità immobiliare o dal singolo edificio;
uuu) Sottosistema di distribuzione: circuito idronico o aeraulico utilizzato per il trasporto del calore;
vvv) Sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1. prodotto dalla combustione;
2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali, quali ad esempio l'energia solare, etc.);
3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
zzz) tecnico abilitato: un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali, ovvero ai collegi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste;
aaaa) teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
bbbb) termoregolazione: il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore;
cccc) terzo responsabile dell'impianto termico: la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
dddd) unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
eeee) unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
ffff) unità immobiliare: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente;
gggg) valori nominali delle potenze e dei rendimenti: sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
Articolo 3
(Ambito di applicazione ed esclusioni)
1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria installati sul territorio Provinciale, fermi restando gli obblighi e i casi di esclusione di cui al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, al d.p.r. 74/2013 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013).
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, gli impianti termici disattivati o mai attivati sono esentati dal rispetto delle disposizioni del presente regolamento fino alla relativa riattivazione o alla prima attivazione.
3. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all’articolo 283, comma 1, lettera g) del d.lgs. 152/2006, si applica quanto previsto dalla Parte V, Titolo II dello stesso decreto.
CAPO II
Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
Articolo 4
(Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente)
1. L’esercizio degli impianti termici è condotto nel rispetto dei valori massimi delle temperature e dei limiti disposti dagli articoli 3, 4 e 5 del d.p.r. 74/2013.
Articolo 5
(Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)
1. I condomini e gli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare.
2. Gli edifici costituiti da una o più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati, a qualsiasi titolo, da un unico soggetto, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esenti dagli obblighi di contabilizzazione del calore. La suddetta esenzione permane finché sussiste tale stato di fatto e di diritto.
3. L’installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica da installatori e/o da ditte abilitate in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modifiche. L’installatore che effettua le operazioni deve adeguare il libretto di impianto inserendo le relative schede, debitamente compilate.
4. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
5. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono soggetti all’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.
6. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l’uso di acqua calda sanitaria, se quest’ultima è prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI EN 15459 e sue revisioni.
7. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si procede all’installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l’energia utilizzata per le singole zone e successivamente a dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i suddetti corpi scaldanti.
8. Il responsabile dell’impianto è tenuto a:
a) fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione e a produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie ed un prospetto a consuntivo;
b) attivarsi per verificare i casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.
9) Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell’impianto o eventualmente il terzo responsabile, ove delegato, delle modifiche interne alla propria proprietà che riguardano l’impianto di distribuzione del calore, quali, tra l’altro, la sostituzione, lo spostamento ed un nuovo inserimento di singoli caloriferi.
10) Gli obblighi di cui all’articolo 9, comma 5, lettere b) e c), del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche non possono essere derogati nel caso di condomini di nuova costruzione, di edifici polifunzionali di nuova costruzione, nonché di edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ai sensi della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
11) Con riferimento alla disciplina della misurazione e fatturazione dei consumi energetici si rinvia, in particolare, a quanto previsto dall’articolo 9, commi 8 bis e 8 ter del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche.
Articolo 6
(Requisiti degli impianti termici)
1. L’installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008,
n. 37, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’installazione rese disponibili dall’impresa produttrice e nel rispetto delle pertinenti leggi e disposizioni nazionali nonché a quanto prescritto dalle norme UNI e CEI applicabili. Nel caso di impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas, il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti anche al registro nazionale delle persone e delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).
Articolo 7
(Documentazione a corredo degli impianti termici)
1. Gli impianti termici sono muniti di:
a) libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 1 al regolamento regionale);
b) libretto di uso e manutenzione dell’impianto rese dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto;
c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori;
d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
e) dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, sono muniti della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). In alternativa, è possibile sostituire i documenti di cui sopra con la dichiarazione di rispondenza di cui al comma 6, articolo 7 dello stesso decreto n. 37 del 2008;
f) rapporti di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 7) al regolamento regionale);
g) dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto, di cui all’allegato 6 al regolamento regionale;
h) documentazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.
Articolo 8
(Modalità di compilazione del libretto degli impianti termici)
1. Il libretto dell’impianto termico, conforme al modello di cui all’allegato 1 al regolamento regionale, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dallo loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione.
2. Il libretto di cui all’allegato 1 al regolamento regionale sostituisce gli esistenti “libretti di impianto e “libretti di centrale” di cui all’articolo 11, comma 9 del d.p.r. n. 412 del 1993 e s.m.i che vanno comunque conservati dal responsabile dell’impianto e allegati al libretto di cui al comma 1.
3. La compilazione inziale, delle sole schede pertinenti, del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, deve essere effettuata dalla ditta installatrice all’atto di prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di efficienza energetica. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell’impianto, deve essere inviata dall’installatore all’Autorità competente entro 30 giorni dalla relativa compilazione.
4. In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l’inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di cui al comma 1 andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell’istallatore dei nuovi sistemi, le relative schede.
5. Per ogni sistema edificio/impianto, occorre compilare un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto degli impianti termici ove esistente. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l’impianto di climatizzazione invernale è distinto dall’impianto centralizzato di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui si è in presenza di un solo servizio centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l’atro servizio risulti autonomo, si provvede, per quest’ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi. Per gli impianti esistenti, in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si è provveduto alla compilazione del nuovo libretto e ad inviare la scheda identificativa dell’impianto alla Provincia di Latina, il responsabile dell’impianto, con l’eventuale ausilio del manutentore, compila il libretto ed invia la scheda identificativa dell’impianto alla stessa Provincia di Latina in occasione della prima manutenzione utile, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui il presente regolamento avrà acquisito efficacia (vedi art. 27).
6. La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le diverse parti del libretto di cui al comma 1, devono essere effettuate a cura del:
responsabile che firma | Scheda | 1 |
installatore | Scheda | 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 |
responsabile (con firma del terzo responsabile) | Scheda | 3 |
manutentore | Scheda | 11,12 |
ispettore | Xxxxxx | 13 |
responsabile o eventuale terzo responsabile | Scheda | 14 |
7. Il manuale di compilazione a beneficio dei diversi soggetti di cui al precedente comma 7, è riportato in Allegato 2 al regolamento regionale.
8. In caso di trasferimento della proprietà dell’immobile o dell’unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
Articolo 9
(Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico)
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 6 del d.p.r. 74/2013, il responsabile dell’impianto termico e il terzo responsabile, ove incaricato, sono responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione del proprio impianto e sono tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di efficienza energetica in edilizia. In tale veste sono tenuti, tra l’altro, a:
a) condurre l’impianto termico nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente di cui all’articolo 3 del d.p.r. 74/2013 e nel rispetto del periodo annuale di accensione e della durata giornaliera di attivazione di cui all’articolo 4 del decreto stesso;
b) demandare la conduzione dell’impianto termico con potenza termica nominale superiore a 232 kW ad un operatore in possesso di idoneo patentino (conduttore);
c) demandare ad operatori in possesso della specifica certificazione gli interventi tecnici su impianti frigoriferi, condizionatori, pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ai sensi del capo II del d.p.r. 146/2018;
d) provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui all’articolo 11, avvalendosi di ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;
e) provvedere affinché siano eseguiti i controlli dell’efficienza energetica dell’impianto con le modalità e la tempistica di cui agli articoli 12 e 13, avvalendosi delle ditte abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 e successive modifiche;
f) firmare per presa visione i rapporti di controllo di efficienza energetica che il manutentore compila al termine dei controlli di cui alla lettera e);
g) acquisire il segno identificativo da applicare sui rapporti di controllo di efficienza energetica di cui all’articolo 21 se non assolto dal manutentore o dall’installatore;
h) conservare, compilare e sottoscrivere, quando previsto, la documentazione tecnica dell’impianto, ed in particolare:
i) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza di cui al d.m. 37/2008 e successive modifiche;
ii) copia del rapporto di controllo di efficienza energetica, che il manutentore/installatore ha l’obbligo di redigere al termine di ciascuna operazione di controllo e manutenzione;
iii) copia del rapporto di prova che l’ispettore ha l’obbligo di redigere al termine di una eventuale ispezione dell’impianto termico;
iv) il libretto di impianto;
v) i libretti d’uso e manutenzione dei vari componenti dell’impianto;
i) redigere ed inviare, quando previsto, all’autorità competente:
i) la scheda identificativa dell’impianto;
ii) la comunicazione del cambio del responsabile dell’impianto termico ai sensi del comma 3;
iii) nel caso il responsabile dell’impianto sia un amministratore di condominio, la comunicazione di avvenuta nomina o cessazione dall’incarico ai sensi dei commi 3 e 5;
l) compilare, firmare ed inviare, quando previsto, all’autorità competente:
i) la dichiarazione di disattivazione dell’impianto termico di cui all’articolo 14, comma 2;
ii) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’articolo 19, comma 9;
iii) la comunicazione della sostituzione del generatore di calore di cui all’articolo 19, comma 10;
m) consentire l’ispezione dell’impianto termico di cui è responsabile con le modalità e le tempistiche di cui agli articoli 16 e 19 e firmando, per presa visione, il rapporto di controllo che l’ispettore compila al termine dei controlli.
2) Nel caso di delega da parte del responsabile dell’impianto termico ad un terzo responsabile ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 6 del x.xx. 74/2013, il responsabile dell’impianto è tenuto a compilare e controfirmare la parte all’uopo dedicata della comunicazione di nomina/revoca del terzo responsabile di cui all’allegato 3 al regolamento regionale.
3) Il cambio del responsabile deve essere comunicato all’autorità competente a cura del nuovo responsabile nei seguenti termini e modalità:
a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio, all’uopo utilizzando, rispettivamente, gli allegati 3 e 4;
b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante, all’uopo utilizzando l’allegato 5 al regolamento regionale.
4) La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all’incarico di terzo responsabile di cui all’articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del d.p.r. 74/2013, sono comunicate, a cura dello stesso, all’autorità competente entro due giorni lavorativi, utilizzando l’allegato 3 al regolamento regionale.
5) La cessazione dall’incarico di amministratore di condominio è comunicata, a cura dello stesso, all’autorità competente entro due giorni lavorativi, utilizzando l’allegato 4 al regolamento regionale.
Articolo 10
(Conduttore degli impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW)
1. Il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile individua la figura specifica del conduttore di impianto termico per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, compresi quelli alimentati a gas naturale.
2. Il conduttore, nello svolgimento delle operazioni di conduzione dell’impianto, osserva le disposizioni di cui all’articolo 6 del d.p.r 74/2013, nonché gli obblighi di cui al Titolo II, Parte V del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche.
3. Il conduttore, tra l’altro, è tenuto a:
a) applicare le procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico;
b) garantire la funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica e il controllo dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli appositi dispositivi.
Articolo 11
(Modalità di controllo e manutenzione degli impianti termici)
1. Il responsabile dell’impianto incarica il manutentore di eseguire i controlli e le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In tale veste, tra l’altro, è tenuto a:
a) compilare le parti del libretto di impianto di propria competenza;
b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito dal presente articolo;
c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13;
d) redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo secondo le modalità dei commi 6 e 7;
e) fornire all’utente/committente, facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui al comma 5, secondo le modalità ivi previste.
2. Le operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso rilasciate dall’impresa installatrice dell’impianto.
3. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.
4. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
5. Gli installatori, per i nuovi impianti, e i manutentori, per gli impianti esistenti, forniscono all’utente/committente, nell’apposita dichiarazione redatta in conformità ai modelli di cui all’allegato 6 del regolamento regionale, le istruzioni relative alle operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose e le tempistiche degli interventi di manutenzione. La dichiarazione deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa all’autorità competente.
6. Il manutentore abilitato esegue le operazioni di propria competenza a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione il manutentore ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, riportati nell’allegato 7 del regolamento regionale. Il responsabile dell’impianto ha l’obbligo di firmare il rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica il manutentore deve annotare, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l’utilizzo sicuro dell’impianto. Xxxxx stesso modello il manutentore deve riportare la data prevista per il successivo intervento. Se necessario il rapporto di controllo dell’efficienza energetica può essere integrato con ulteriori controlli previsti dall’installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili.
7. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui all’articolo 8; una copia è detenuta dal manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni e l’ulteriore copia è inviata all’autorità competente con le tempistiche e le modalità di cui all’articolo 15.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi, nella sua attività, situazioni di immediato pericolo, provvede ad informare senza indugio il responsabile d’impianto e, laddove necessario, la Provincia di Latina e gli altri soggetti competenti per l’eventuale adozione di idonee misure.
9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia quali il gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore, il gruppo termico a combustibile fossile e il gruppo termico a biomassa, possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo dell’efficienza energetica relativo al generatore per cui è stato incaricato e ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.
Articolo 12
(Obblighi di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici)
1. In attuazione del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche i controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti termici ad esclusione dei sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
2. i controlli di efficienza energetica di cui al comma 1, devono essere realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l’efficienza energetica dell’impianto.
3. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui al comma 2 e all’articolo 28 comma 7 sono eseguiti contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 11, secondo la periodicità riportata nella seguente tabella, redatta in conformità all’allegato A al d.p.r. 74/2013, in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica:
Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica utile (1) [kW] | Cadenza della trasmissione all’autorità competente a far data dal precedente (anni) | Rapporto di controllo di efficienza energetica |
Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | 10 < P ≤ 100 | 2 | Rapporto tipo 1 |
P > 100 | 1 | |||
Generatori alimentati a gas, metano o Gpl | 10 < P ≤ 100 | 4 | Rapporto tipo 1 | |
P > 100 | 2 | |||
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | 12 < P ≤100 | 4 | Rapporto tipo 2 |
P > 100 | 2 | |||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | P > 12 | 4 | Rapporto tipo 2 | |
Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica | P > 12 | 2 | Rapporto tipo 2 | |
Impianti alimentati da teleriscald amento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | P > 10 | 4 | Rapporto tipo 3 |
Impianti cogenerati vi | Microgenerazione | Pel < 50 | 4 | Rapporto tipo 4 |
Unità cogenerative | Pel ≥ 50 | 2 | Rapporto tipo 0 | |
X - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxx - Xxxxxxx elettrica nominale. | ||||
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. |
4. Ferme le periodicità di cui ai precedenti commi 3 e all’art. 28, comma 7, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell’impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
a) ristrutturazione dell’impianto termico;
b) sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell’impianto termico;
c) riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato come indicato nel successivo articolo 14.
5. Al fine di agevolare la programmazione delle attività di controllo degli impianti termici da parte dei manutentori e contemplare possibili esigenze diverse dei responsabili dell’impianto, fermo restando l’invariabilità della data di scadenza dei controlli dell’efficienza energetica di cui al precedente comma 3, è possibile effettuare tali controlli fino a 6 mesi prima del termine ivi previsto.
6. Al fine di individuare gli impianti termici soggetti all’obbligo del controllo dell’efficienza energetica di cui al precedente comma 1, nonché per determinare la periodicità di cui ai precedenti commi 2 e 3, occorre:
a. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori, se contemporaneamente sono:
- alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
- inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
b. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori, se contemporaneamente:
- sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
- sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
- producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);
c. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.
Articolo 13
(Modalità di controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici)
Il controllo di efficienza energetica verifica:
a) il sottosistema di generazione;
b) la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti;
d) la verifica del tiraggio della canna fumaria per l’espulsione dei prodotti della combustione ove presente.
1. Il controllo di cui alla lettera a) di cui al precedente comma 1, è effettuata con le modalità di seguito riportate, secondo la tipologia del sottosistema di generazione.
a) Per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile liquido o gassoso occorre verificare che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, maggiorato di 2 punti percentuali in conformità alle norme tecniche UNI10389-1 in vigore, rispetti il valore limite riportato nella tabella che segue redatta in conformità all’allegato B al d.p.r. 74/2013:
Tipologie di generatori di calore | Data di installazione | Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%) |
Generatore di calore (tutti) | prima del 29 ottobre 1993 | 82 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti) | dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 | 84 + 2 log Pn |
Generatore di calore standard | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 84 + 2 log Pn |
Generatore di calore a bassa temperatura | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 87,5 + 1,5 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione | dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 | 91 + 1 log Pn |
Generatore di calore a gas a condensazione | dall’8 ottobre 2005 | 89 + 2 log Pn |
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) | dall’8 ottobre 2005 | 87 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda | prima del 29 ottobre 1993 | 77 + 2 log Pn |
Generatori ad aria calda | dopo il 29 ottobre1993 | 80 + 2 log Pn |
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW |
La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla tabella, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati dalla tabella sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. n. 74 del 2013.
b) Per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma alimentati a combustibile solido, nelle more della pubblicazione della pertinente norma UNI per la misurazione in opera del rendimento di combustione, non si eseguono i controlli che nel rapporto di controllo dell’efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici) di cui all’allegato 7 del regolamento regionale, fanno riferimento alla norma UNI 10389-1. Per questi generatori di calore la misurazione in opera del rendimento di combustione si eseguirà a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione della pertinente norma.
c) Per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica non si discostino più del 15% da quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. Se la verifica da un risultato negativo occorre riportate tali valori alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. La misura dei suddetti parametri si esegue secondo la pertinente norma o rapporto tecnico che sarà pubblicata dall’UNI. Tale norma o rapporto tecnico e gli eventuali successivi aggiornamenti si applicano a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione. Nelle more dell’entrata in vigore della suddetta
norma o rapporto tecnico non si compila la specifica parte del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) di cui all’allegato 7 del regolamento regionale.
d) Per gli impianti dotati di unità cogenerative occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l’efficienza energetica rientrino nelle tolleranze definite dal fabbricante. Se la verifica da un risultato negativo occorre riportate tali parametri alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
2. Tutte le misure effettuate sui componenti dell’impianto termico devono essere effettuate con strumentazione idonea, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento e secondo le indicazioni delle specifiche norme UNI. In particolare la misura del rendimento di combustione e la misura del tiraggio della canna fumaria devono essere effettuate con strumentazione verificata e tarata una volta ogni 12 mesi.
3. Per gli impianti ricadenti nelle condizioni di cui al precedente articolo 12, comma 6, in cui occorre sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori che compongono l’impianto stesso, l’operatore effettua i controlli del primo generatore, così come identificato nel libretto di impianto, e compila, per esso, tutte le parti del pertinente rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Successivamente, controlla anche tutti i restanti generatori compilando la sola parte del pertinente rapporto di controllo dell’efficienza energetica relativa a quest’ultimi, trascurando la parte relativa all’intero impianto già compilata per il primo generatore. Al termine delle operazioni di compilazione, il rapporto di controllo dell’efficienza energetica risultante è composto da tanti fogli quanti sono i generatori di calore che compongono l’impianto, sul primo dei quali sono inseriti i parametri comuni relativi all’intero medesimo impianto. Laddove pertinente, il segno identificativo di cui al successivo articolo 21 deve essere applicato sul primo foglio.
Articolo 14
(Modalità di controllo degli impianti termici nuovi e/o disattivati)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, lettera a) e dall’articolo 15, comma 1, lettera a), i responsabili degli impianti termici e/o generatori di nuova installazione sono tenuti alla trasmissione del rapporto di efficienza energetica di cui all’allegato 7 del regolamento regionale con la periodicità di cui all’articolo 12.
2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l’intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere alla Provincia di Latina entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, secondo il modello di cui allegato 8, corredata da una Dichiarazione a firma di un tecnico manutentore abilitato che attesti che la disattivazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di deposito presso la Provincia di Latina, con il relativo numero di protocollo, deve essere allegata al libretto d’impianto ed una copia deve essere trasmessa anche al soggetto esecutore se diverso dalla Provincia di Latina entro 30 giorni dalla data di deposito.
3. In tutti i casi in cui, a seguito di visita ispettiva di cui al successivo articolo 16, si riscontra che l’intero impianto o singoli generatori di calore sono stati disattivati e il responsabile dell’impianto, quando obbligatorio, non ha provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente comma 2 o l’ha inviata fuori dai termini ivi previsti, è addebitato, allo stesso, il costo dell’ispezione nella misura prevista nella tabella di cui all’articolo 20, comma 3.
4. L’eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l’esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione, entro il termine di 60 giorni dall’intervento, del relativo rapporto alla Provincia di Latina, privo del segno identificativo di cui all’art. 21, con indicazione, nel campo osservazioni, che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell’impianto termico o del singolo generatore.
5. In tutti i casi in cui sia stata comunicata dal responsabile d'impianto la disattivazione dell'impianto o di singoli generatori mediante il modello di cui al comma 2 e, in seguito a visita ispettiva, l'impianto stesso o i singoli generatori risultino riattivati senza che sia stato inviato il rapporto di controllo dell’efficienza energetica, ovvero sia stato inviato oltre il termine di 30 giorni dall’intervento, il responsabile dell'impianto, con modalità decise dalla Provincia di Latina, è tenuto a corrispondere il costo dell' ispezione nella misura prevista nella tabella di cui all’articolo 20, comma 3.
6. Tutti gli impianti termici disattivati sono soggetti a controllo da parte dell’Autorità competente o dell’organismo esterno, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.
7. In caso di riattivazione dell'impianto, le date di invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica alla Provincia di Latina con la cadenza e le modalità indicate nell'articolo 12, vanno ricalcolate partendo dalla data di riattivazione dell’impianto indicata nel rapporto di efficienza energetica di cui al precedente comma 4.
8. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi, dagli obblighi di manutenzione e controllo dell’efficienza energetica di cui ai precedenti articoli 11 e 12 nonché dagli obblighi di comunicazione alla Provincia di Latina.
9. In situazioni di crolli, inagibilità o sgombero di edifici e/o di unità abitative, al fine di individuare gli impianti termici disattivati o inattivi, i Comuni, ove quest’ultimi non coincidono con le amministrazioni di cui al comma 1, lettera c) del precedente articolo 2, trasmettono all'Autorità competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dall'adozione, tutte le ordinanze di inagibilità e sgombero emanate, nonché le eventuali ordinanze di revoca delle stesse.
10. Nel caso in cui la disattivazione dell’impianto termico sia avvenuta a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa per motivi di sicurezza, quest'ultimo invia alla Provincia di Latina, i dati relativi agli impianti disattivati entro il termine di quindici giorni dall'interruzione della fornitura di energia. In caso di riallaccio alla rete degli impianti di cui sopra, il gestore della rete comunica, altresì, entro il termine di quindici giorni, l'avvenuta ripresa della fornitura.
11. Nel caso in cui l'impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l'ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile d'impianto invia entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto di cui al comma 4 indicando, nel campo "modalità", che l'impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell' ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.
12. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, siano oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, le scadenze inerenti gli obblighi di manutenzione e gli obblighi del controllo dell'efficienza energetica di cui agli articoli 11 e 12 nonché i relativi obblighi di comunicazione all’Autorità competente sono sospesi fino a revoca dell'ordinanza di inagibilità o di sgombero.
13. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come certificato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla riattivazione dell'impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e trasmettere all’Autorità competente, il relativo rapporto di controllo dell’efficienza energetica entro il termine di 30 giorni dall’intervento, indicando nel campo osservazioni che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell’impianto termico.
Articolo 15 (Trasmissione del rapporto)
1. Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 13, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere in triplice copia, il relativo Rapporto di controllo dell’efficienza energetica. Una copia del rapporto di controllo dell’efficienza energetica è inviata dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile alla Provincia di Latina:
a) sessanta giorni dai controlli di cui all’articolo 12, comma 2;
b) sessanta giorni dalla riattivazione di impianti o singoli generatori di cui all’articolo 14;
c) con le periodicità previste dall’articolo 12, comma 3, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, successivamente alle circostanze di cui alle lettere a) e b).
2. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica alla Provincia di Latina, eseguita dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile, senza oneri aggiuntivi per l’utente, è effettuata con le modalità indicate dalla stessa Provincia di Latina con successive comunicazioni operative. Sul rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso a seguito delle operazioni di cui ai precedente articoli 12 e 13 devono essere riportati, laddove pertinenti, i risultati dell’ultimo controllo di efficienza energetica.
3. Relativamente ai controlli effettuati nelle circostanze richiamate alla lettera c) del precedente comma 1, il manutentore deve applicare il segno identificativo, di cui al successivo articolo 21, sia nella copia del rapporto di controllo dell’efficienza energetica da inviare alla Provincia di Latina sia nella copia da rilasciare al responsabile dell’impianto.
4. In occasione dell’invio del rapporto di controllo dell’efficienza energetica, il manutentore allega a quest’ultimo tutte le copie dei rapporti non ancora inviati alla Provincia di Latina, relativi ai controlli periodici effettuati, nel periodo antecedente, di cui al precedente articolo 11.
CAPO III
Accertamento ed ispezioni sugli impianti termici
Articolo 16 (Attività ispettiva)
1. L’autorità competente è costituita dalla città metropolitana e dalle province per i comuni con popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti e dai comuni per quelli con popolazione superiore ai
40.000 abitanti, nel rispetto degli articoli 51 e 52 della l.r. 14/1999 e successive modifiche. Le suddette autorità, tra l’altro:
a) effettuano, per quanto di competenza, gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.p.r. 74/2013 sugli impianti termici con proprio personale o mediante affidamento del servizio a organismi esterni in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
b) esercitano i controlli sull’istallazione dei contatori di fornitura, di sottocontatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali di cui all’articolo 9, comma 5 del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche, ivi compresi i controlli sul rispetto dei termini per l’istallazione dei sistemi di contabilizzazione.
2. La Provincia di Latina è tenuta all’effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell’esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento secondo le rispettive competenze territoriali. L’ispezione dell’impianto comprende una valutazione dell’efficienza energetica del generatore, consigli su possibili interventi standard di efficientamento e, per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma di età superiore a 15 anni aventi una potenza nominale utile totale superiore a 116 kW, nonché per gli impianti termici dotati di macchine frigorifere di età superiore a 15 anni, aventi una potenza nominale utile totale superiore a
100 kW, eventuali interventi atti a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente e una stima del corretto dimensionamento dell’impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio con riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile.
3. La Provincia di Latina provvede all’accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
4. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
b) impianti a ciclo frigorifero/pompe di calore con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) maggiore di 12 kW;
c) impianti cogenerativi di qualsiasi potenza.
5. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell’ispezione. Tuttavia, al fine di garantire adeguate modalità di controllo dei relativi rapporti di controllo di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) si procede ad effettuare controlli a campione ai sensi del comma 6.
6. Sugli impianti di cui al comma 5, le ispezioni sono eseguite con il metodo a campione su base annuale, determinato mediante sorteggio dall’autorità competente, con priorità per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma o macchine frigorifere/pompa di calore con anzianità superiore a quindici anni, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) 1 per cento dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);
b) 1 per cento dei rapporti prevenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido.
7. Ai sensi dell’articolo 9, comma 9, del dpr 74/2013, ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità non risolti tramite la realizzazione degli interventi prescritti;
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a quindici anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) impianti soggetti al controllo di efficienza energetica di cui all'articolo 12 per i quali il relativo rapporto evidenzia la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati nella tabella di cui all’articolo 13, comma 2.
8. Sono sottoposti ad ispezione, con il contestuale obbligo del contributo di cui all’articolo 20, comma 3, gli impianti termici:
a) per i quali, a seguito dell’accertamento documentale, permangano, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
b) per i quali l’ispezione avviene su richiesta del responsabile d’impianto;
c) per i quali sussiste l’obbligo di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, ma tale rapporto:
1) non risulta pervenuto;
2) risulta pervenuto senza l’applicazione del segno identificativo di cui all’articolo 21, ove previsto;
3) risulta pervenuto oltre il termine.
9. Sono sottoposti ad ispezione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all’articolo 20:
a) gli impianti di cui al comma 4, per i quali risulta regolarmente pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 15, ivi compresa l’applicazione del segno identificativo di cui all’articolo 21, ove previsto;
b) gli impianti per i quali, pur essendo regolarmente pervenuto il rapporto di controllo dell’efficienza energetica, non risultano presenti in allegato uno o più rapporti relativi ai controlli periodici effettuati antecedentemente, come previsto all’articolo 15, comma 4.
10. Ai fini dell’individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultano ancora accatastati, l’autorità competente può richiedere ad altri enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell’ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
11. L’autorità competente:
a) può effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, di cui all’articolo 4, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell’utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta dell’utente con oneri a proprio carico. I rilevamenti sono effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364;
b) deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore di cui all’articolo 5, al fine di verificare l’ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell’energia. Tale ispezione comporta la visita dell’ispettore incaricato dall’autorità competente anche presso le unità immobiliari riscaldate dall’impianto termico centralizzato. Il controllo è di tipo visivo e documentale e può essere effettuato anche non contemporaneamente alle ispezioni sull’efficienza dell’impianto termico;
c) può procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l’esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore ai sensi di legge.
12. Nel caso di ispezioni su impianti termici civili dotati di generatore di calore a fiamma, di potenza termica nominale al focolare superiore alla soglia di cui all’articolo 283, comma 1 lettera g) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, l’autorità competente può, con modalità da essa stabilite, effettuare controlli a campione, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del medesimo decreto.
13. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista, l’autorità competente laddove non vietato dalla normativa vigente e nel rispetto della stessa, diffida il responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a regolarizzare le violazioni riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancata ottemperanza alla diffida, l’autorità competente avvia la procedura sanzionatoria. Per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente ed in particolare dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e successive modifiche, dal d.lgs. 192/2005 e successive modifiche, dal d. lgs. 102/2014 e successive modifiche e dalla parte V, Titolo II del d. lgs. 152/2006 e successive modifiche, si
applicano le norme e i principi di cui al capo I sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative vigenti.
Articolo 17 (Accertamenti documentali)
1. Qualora dall’accertamento documentale si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, la Provincia di Latina segnala tempestivamente l’anomalia, nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, l’impresa distributrice per le misure cautelari previste dalle norme vigenti. La Provincia di Latina, con l’ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell’impianto. I costi del controllo, uguali a quelli del contributo di cui all’articolo 20, comma 3, sono a carico del responsabile dell’impianto. Laddove in sede di attività ispettiva di cui al precedente articolo 16, risulti necessaria l’adozione di atti di polizia giudiziaria, l’ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m n. 37 del 2008. Al termine dei lavori, il responsabile di impianto è tenuto a inviare all’Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’allegato 9 del regolamento regionale. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata anche alla Provincia di Latina competente per territorio.
2. Qualora dall’accertamento documentale si rilevino altre anomalie o non conformità, la Provincia di Latina ne richiede l’eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell’impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall’invio della comunicazione e, al termine dei lavori, invia alla Provincia di Latina la dichiarazione di cui all’allegato 9 del regolamento regionale, di avvenuto adeguamento dell’impianto termico. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo del contributo di cui all’articolo 20, comma 3.
3. Qualora, nella fase di accertamento documentale, si rilevino differenze tra i dati in possesso della Provincia di Latina e le informazioni contenute nei rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il responsabile dell’impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dalla Provincia di Latina stessa. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo del contributo di cui all’articolo 20, comma 3.
Articolo 18
(Ispettori degli impianti termici)
1. L’attività ispettiva è affidata dalla Provincia di Latina al personale interno o a soggetti esterni di cui all’art. 2, comma 1, lettera rr).
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 28, commi 9 e 11, ai sensi dell’articolo 9 comma 5 e dell’allegato C, punto 7, del d.p.r. 74/2013, i professionisti che intendono avviare l’attività di ispezione degli impianti termici per conto delle autorità competenti, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale conseguita presso un’Università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica;
b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami:
- Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente
- Fisica tecnica industriale
- Fisica tecnica ambientale
- Fisica teorica, modelli e metodi matematici
- Misure meccaniche e termiche
- Chimica industriale
- Principi di ingegneria chimica
c) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell’11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite dall’allegato A, area 1 - efficienza energetica, al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 settembre 2011;
d) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1 del d.m. 37/2008 presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) del d.m. 37/2008 è di un anno. Oltre al possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è necessario, altresì, aver superato con profitto un corso di abilitazione riconosciuto dalla Regione Lazio.
3. Con deliberazione di giunta regionale sono definite le modalità per lo svolgimento dei corsi di abilitazione e formazione e aggiornamento per gli ispettori di impianti termici e lo standard formativo.
4. L’organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell’organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
5. Al fine di garantire l’indipendenza ai sensi dell’allegato C al d.p.r. 74/2013, i soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l’ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell’ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte dell’autorità competente.
6. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dagli stessi dipendente.
7. L’ispettore di impianti termici, o l’organismo per conto del quale opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto termico ispezionato per l’intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.
8. L’ispettore di impianti termici, o l’organismo per conto del quale opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell’ambito di tale attività.
Articolo 19 (Esecuzione delle ispezioni)
1. L’ispezione sull’impianto termico è preannunciata al responsabile dell’impianto dal soggetto esecutore con almeno quindici giorni d’anticipo, mediante apposita cartolina di avviso inviata tramite posta raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata, in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria della visita, non maggiore di due ore, nonché il nominativo dell’ispettore che effettua il controllo e le modalità per l’eventuale richiesta di modifica della data programmata per l’ispezione.
2. La data programmata per l’ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell’impianto ne faccia richiesta per iscritto (in carta libera recapitata all’URP o anche via e-mail), con almeno 5 giorni di anticipo, per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i 20 giorni successivi, rispetto alla data originariamente proposta.
3. Qualora l’ispezione non possa essere effettuata nella data concordata anche a seguito della richiesta di cui al comma 2, per cause imputabili al responsabile dell’impianto, allo stesso responsabile è addebitato un importo fisso pari ad euro 20,00, a titolo di rimborso spese per “mancato appuntamento”; l’ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell’impianto con le modalità di cui al precedente comma 1 e 2. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell’impianto, oltre all’onere di cui al comma 3 del successivo articolo 20, la Provincia di Latina, su segnalazione dell’ispettore, provvede per gli eventuali atti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l’azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 23 maggio 2000 n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144” e successive modifiche (Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991).
4. Durante l’ispezione, il responsabile dell’impianto:
a) in caso di impedimento ad essere presente, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore o progettista;
c) dovrà mettere a disposizione dell’ispettore la documentazione di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento;
d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall’ispettore.
5. Durante l’ispezione, l’ispettore:
a) deve:
1) presentarsi all’appuntamento nella fascia oraria indicata nell’avviso;
2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell’utente;
4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova di cui all’allegato 10 del regolamento regionale;
5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova di cui all’allegato 10 del regolamento regionale;
6) compilare il rapporto di prova, di cui all’allegato 10 del regolamento regionale, in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell’impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l’altra farà parte del proprio archivio;
b) non deve:
1) eseguire interventi sull'impianto;
2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
3) divulgare e trattare dati anche personali e le relative informazioni acquisite durante l’ispezione dai manutentori, installatori e da qualsiasi altro soggetto per finalità diverse da quelle relative alle attività di cui al presente regolamento;
c) accerta:
1) le generalità del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata;
2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 4, lettera c);
3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
4) che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.
6. L’ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli “Interventi atti a migliorare il rendimento energetico” e la parte relativa alla “Stima del dimensionamento del/i generatore/i”, relative agli impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a 15 anni, aventi una potenza nominale utile superiore a 116 kW, per quelli a fiamma, e una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, per quelli con macchine frigorifere/pompe di calore. La Provincia di Latina può stabilire, in modo autonomo, le modalità con cui possono essere eseguite e consegnate le relazioni di dettaglio ivi previste.
7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all’ispettore.
8. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l’ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell’impianto e informa, anche attraverso l’organismo esterno incaricato delle ispezioni, la Provincia di Latina ed il Comune interessato. La riattivazione dell’impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37 del 2008.
9. Qualora in sede di ispezione sugli impianti dotati di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, il valore del rendimento di combustione non raggiunga il valore limite di cui al comma 2 del precedente articolo 13, il generatore, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l’esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all’articolo 4, comma 6, lettera e), del d.p.r. n. 74 del 2013. Al termine dell’intervento, il responsabile dell’impianto deve trasmettere alla Provincia di Latina la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell’impianto termico di cui all’allegato 11 al regolamento regionale.
10. Se durante l’intervento manutentivo di cui al precedente comma 9, si rileva l’impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall’ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa la Provincia di Latina che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all’allegato 11 del regolamento regionale.
11. Nel caso in cui, durante l’ispezione, si rilevino ulteriori difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l’ispettore prescrive l’adeguamento. Il responsabile dell’impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell’impianto termico alla Provincia di Latina, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell’impianto trasmette alla Provincia di Latina la dichiarazione di cui all’allegato 9 del regolamento regionale e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37 del 2008.
12. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dal precedente comma 11 non si rilevi l’avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, la Provincia di Latina ovvero il soggetto esecutore, effettua una nuova ispezione con addebito come indicato al successivo articolo 20, comma 3.
13. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l’ispettore ne prende nota. Il responsabile dell’impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro i successivi trenta giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo all’autorità competente la scheda identificativa dell’impianto aggiornata.
14. Se l’ispezione non può avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell’impianto termico, l’ispettore annota sul rapporto di prova tale circostanza al fine di procedere successivamente all’aggiornamento del catasto impianti ove operante.
15. Se il responsabile dell’impianto o il suo delegato si rifiutano di sottoscrivere il rapporto di prova, l’ispettore procede ad annotare tale circostanza sul rapporto che viene consegnato in copia o successivamente notificato all’interessato.
16. Se durante l’ispezione, si accerta che, pur essendo stato regolarmente eseguito il controllo manutentivo previsto e redatto il relativo rapporto di controllo dell’efficienza energetica, il manutentore o il terzo responsabile non hanno provveduto alla trasmissione dello stesso nei modi e nei termini previsti dall’articolo 15, l’ispettore riporta l’accaduto sul rapporto di prova. In tal caso il manutentore o terzo responsabile è tenuto al rimborso dei costi dell’ispezione con addebito del contributo previsto dall’articolo 20 comma 3.
Articolo 20
(Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici)
1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. n. 74 del 2013, la Provincia di Latina determina a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione di cui al presente articolo e alla connessa attività di informazione e formazione, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici.
2. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i. la Provincia di Latina, nel realizzare, con cadenza periodica, anche attraverso altri organismi, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali.
3. Per le ispezioni sugli impianti termici di cui al comma 8 del precedente articolo 16, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione, o con altre le modalità, nei termini indicati dalla stessa Provincia di Latina. Apposita ricevuta dell’avvenuto pagamento è esibita all’ispettore all’atto di ispezione o trasmessa alla Provincia di Latina con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Il contributo è determinato dalla Provincia di Latina come segue:
Tipologia di impianto | Costo (€) |
1 | Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 10 kW a 35 kW | 85,00 |
2 | Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 35,1 kW a 116 kW | 110,00 |
3 | Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 116,1 kW a 350 kW | 180,00 |
4 | Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare superiore a 350 kW | 240,00 |
5 | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva maggiore di 12 kW fino a 100 kW | 80,00 |
6 | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW | 120,00 |
7 | Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | 120,00 |
8 | Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica | 100,00 |
9 | Impianti alimentati da teleriscaldamento: Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | 80,00 |
10 | Impianti cogenerativi: Microgenerazione | 140,00 |
11 | Impianti cogenerativi: Unità cogenerative | 250,00 |
4. Ai fini della potenza da considerare per il calcolo del contributo, occorre:
a) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali al focolare dei singoli generatori, se contemporaneamente:
- sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
- sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
b) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:
- sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
- sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
- producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo)
c) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.
5. Il contributo di cui al comma 3, è corrisposto anche nei casi disciplinati dall’articolo 14, commi 3 e 5; articolo 17, commi 1, 2 e 3; articolo 19, commi 3, 12 e 16. Le modalità del versamento dei contributi di cui sopra alla Provincia di Latina, sono stabilite da quest’ultima.
6. Qualora il responsabile dell’impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dalla Provincia di Latina, lo stesso provvede all’iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.
7. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al precedente comma 4, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al precedente comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.
Articolo 21 (Segno identificativo)
1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell’invio, alla Provincia di Latina, del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui al precedente articolo 12.
2. L’autorità competente definisce le procedure, le caratteristiche e le modalità di utilizzo e di acquisto del segno identificativo di cui al comma 1, privilegiando l’acquisto per via telematica, nel rispetto della deliberazione di giunta regionale di cui all’articolo 22, comma 2.
3. I manutentori e gli installatori acquistano dall’autorità competente il segno identificativo da apporre sul rapporto di controllo di efficienza per conto del responsabile di impianto, anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dallo stesso responsabile senza applicazione di costi aggiuntivi.
4. I valori dei Segni identificativi sono determinati dalla Provincia di Latina, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di contribuire a coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e manutenuti, nonché per la gestione del proprio catasto e dell’informazione ai cittadini. Il contributo, è determinato dalla Provincia di latina come segue:
Segno identificativo per tipologia di impianto | Costo (1) | |
Generatori di calore a fiamma con potenza nominale utile complessiva: | ||
1 | da 10 kW a 35 kW | 10,00 |
2 | da 35,1 kW a 100 kW | 22,00 |
3 | da 100,1 kW a 200 kW | 30,00 |
4 | da 200,1 kW a 300 kW | 60,00 |
5 | superiore a 300,1 kW | 140,00 |
Altre tipologie impianto | ||
6 | Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW | 14,00 |
7 | Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW | 56,00 |
8 | Impianti alimentati da teleriscaldamento | 14,00 |
9 | Impianti cogenerativi | 56,00 |
CAPO IV
MODALITÀ DI ISTITUZIONE E GESTIONE DEL CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI TERMICI
Articolo 22 (Adesione al CURITEL)
1. La provincia di Latina con il presente Regolamento aderisce a quanto disposto al Capo IV, art. 22 del Regolamento Regionale “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici”;
CAPO V
(Disposizioni finali, finanziarie e transitorie)
Articolo 23 (Tavolo tecnico regionale)
1. La provincia di Latina con il presente Regolamento aderisce a quanto disposto al Capo V, art. 24 del Regolamento Regionale “Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici”;
Articolo 24
(Accordi tra le autorità competenti e con le organizzazioni e associazioni di categoria)
1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 15 delle legge n. 241 del 1990 e s.m.i., possono concludere, con le rispettive Amministrazioni provinciali, accordi per deliberare regolamenti comuni di recepimento alle disposizioni del presente regolamento, nonché per lo svolgimento coordinato delle attività e delle modalità di cui al presente regolamento.
2. Questa Provincia può sottoscrivere specifici protocolli di intesa, avvalendosi anche del supporto tecnico del Comitato di indirizzo di cui al Regolamento Regionale per le finalità di cui all’art. 26 del Regolamento Regionale stesso
CAPO VI
(Disposizioni finali, finanziarie e transitorie)
Articolo 25 (Dati personali)
1. Il trattamento dei dati personali relativi al manutentore abilitato, al manutentore accreditato, all’organismo esterno, al personale incaricato delle verifiche ispettive, al proprietario e al responsabile dell’impianto termico, al soggetto esecutore e al terzo responsabile dell’impianto termico è consentito esclusivamente per le finalità del presente regolamento e avviene nel rispetto del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE (Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE “regolamento generale sulla protezione dei dati” (Testo rilevante ai fini del SEE) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.
2. Il trattamento dei dati richiesti ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente regolamento è obbligatorio. Le autorità competenti sono titolari del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. Al fine del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’organismo esterno e il personale incaricato delle verifiche ispettive vengono nominati dal titolare in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. Le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ricorrono unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti della normativa vigente in materia e tale da garantire la tutela dei diritti dell’interessato.
Articolo 26 (Disposizioni transitorie e finali)
1. La Provincia di Latina con una o più deliberazioni può:
a) dettare circolari, direttive operative e linee guida al fine di omogeneizzare lo svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici, di cui al presente regolamento e nel rispetto dello stesso;
b) prevedere le modalità per la realizzazione di campagne informative rivolte ai cittadini.
2. La Provincia di Latina, con successivi atti, disciplina le modalità operative di gestione del presente Regolamento, nonché i relativi tempi di attuazione;
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento sono considerati esperti e quindi idonei all’esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già iscritti in appositi elenchi istituiti dalle autorità competenti, purché in possesso dei requisiti richiesti dall’allegato C al d.p.r. 74/2013.
4. In armonia con quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6 del d.p.r. 74/2013, nelle more dell’adozione della delibera di giunta regionale specifica, la Regione riconosce come abilitanti i corsi e gli esami di idoneità tecnica tenuti da ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica, nonché i corsi di aggiornamento con superamento dell’esame finale tenuti dallo stesso XXXX. Nelle more della adozione della suddetta deliberazione la Provincia di Latina riconosce tali corsi come requisito di partecipazione all’eventuale selezione per l’acquisizione di nuovi ispettori.
5. Nelle more della costituzione del catasto unico regionale degli impianti termici degli edifici di cui all’articolo 24, la Provincia di Latina trasmette alla direzione regionale competente in materia di impianti termici, entro e non oltre il 30 aprile del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, eventualmente reiterabili alle successive scadenze biennali fino a tale costituzione, le risultanze circa lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici relativi al territorio di competenza, nonché le risultanze delle ispezioni effettuate negli ultimi due anni attraverso la compilazione delle schede di cui all’allegato 14.
6. In attuazione dell’articolo 9, comma 5 bis, del d.lgs. 102/2014 e successive modifiche, ferme restando le condizioni di fattibilità tecnica ed efficienza in termini di costi, i contatori di fornitura, i sotto-contatori o i sistemi di contabilizzazione del calore individuali di cui al comma 5 del medesimo articolo, che siano installati dopo il 25 ottobre 2020, sono leggibili da remoto. Entro il 1° gennaio 2027, tutti i predetti sistemi sono dotati di dispositivi che ne permettono la lettura da remoto.
Articolo 27 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 Gennaio 2022.
2. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente.