Accordo quadro internazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori
Accordo quadro internazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti dei lavoratori
Da stipularsi tra il Gruppo Italcementi e il Building and Wood Workers International (BWI) per promuovere e salvaguardare i diritti dei lavoratori.
Il Gruppo Italcementi è il quinto produttore di cemento al mondo. E’ presente in 22 paesi, in 4 continenti, con una rete industriale di 62 cementerie, 15 centri di macinazione, 5 terminal, 610 centrali di calcestruzzo e 139 cave di inerti. Nel 2007, i ricavi consolidati del Gruppo Italcementi sono risultati superiori a 6 milioni di euro. Il Gruppo Italcementi occupa oltre 23.000 dipendenti, ed ha sede a Bergamo, in Italia.
Il BWI è la Federazione Globale dei Sindacati, che raggruppa i sindacati liberi e democratici i cui iscritti operano nei settori dell’edilizia, dei materiali edili, del legno, della silvicoltura e in settori affini. Il BWI raggruppa circa 350 sindacati in rappresentanza di circa 12 milioni di membri in 135 paesi. La missione del BWI è la promozione dello sviluppo dei sindacati nei settori dell’edilizia e del legno in tutto il mondo, e la promozione e l’affermazione dei diritti dei lavoratori.
L’accordo si basa sul comune impegno dei firmatari a rispettare i fondamentali diritti umani e sindacali, definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, nella Dichiarazione ILO sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro, oltre che nelle relative Convenzioni ILO e nella giurisprudenza e nelle linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Le parti si impegnano altresì al conseguimento di miglioramenti continui nel campo delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e a relazioni industriali democratiche e positive, oltre a procedure eque di negoziazione collettiva con i sindacati rappresentativi.
L’accordo si riferisce a tutte le attività del Gruppo Italcementi. Il Gruppo Italcementi garantirà il rispetto dei principi definiti nel presente accordo e si impegna a promuovere gli stessi principi presso le proprie filiali, appaltatori, subappaltatori e fornitori. Il presente accordo non riduce o sovverte in alcun modo gli accordi o le pratiche esistenti circa i rapporti di lavoro relativi ai diritti sindacali o le strutture già create da membri o gruppi di membri del BWI o di qualsiasi altro sindacato all’interno del Gruppo Italcementi.
L’azienda riconosce che la corruzione, le concussione e le azioni anticompetitive distorcono i mercati e ostacolano lo sviluppo economico, sociale e democratico.
In questo spirito, il Gruppo Italcementi e il BWI lavoreranno congiuntamente per verificare l’effettiva applicazione da parte di tutte le attività e le imprese del Gruppo Italcementi dei seguenti requisiti.
1. Rispetto della libertà di associazione e del diritto alla negoziazione collettiva
Tutti i lavoratori avranno il diritto di costituire liberamente sindacati o diventarne membri. I sindacati avranno il diritto di essere riconosciuti ai fini della contrattazione collettiva nel rispetto delle Convenzioni ILO 87 e 98. I rappresentanti dei lavoratori non saranno soggetti ad alcuna discriminazione e avranno accesso a tutti i luoghi di lavoro necessari per consentire loro di svolgere i propri doveri di rappresentanza (Convenzione ILO 135 e Raccomandazione ILO 143). L’azienda assumerà un atteggiamento positivo nei confronti delle attività sindacali. L’azienda
seguirà i processi più rapidi nel caso in cui un membro del BWI richieda il riconoscimento sindacale.
2. Libera scelta occupazionale
Non deve essere utilizzato il lavoro forzato oppure obbligatorio e la manodopera involontariamente incarcerata. Ai lavoratori non deve essere richiesto di consegnare passaporti, documenti di identità oppure beni di valore (Convenzioni ILO 29 e 105).
3. Non discriminazione sul lavoro
Tutti i lavoratori avranno pari opportunità e trattamento indipendentemente dalla loro etnia, sesso, religione, opinione politica, nazionalità, origine sociale e qualsiasi altra caratteristica distintiva. I lavoratori riceveranno una retribuzione uguale per un lavoro di ugual valore (Convenzioni ILO 100 e 111). Ai dipendenti migranti e trasferiti si devono garantire almeno le stesse condizioni della forza lavoro nazionale.
4. Non utilizzo del lavoro infantile
Non verrà utilizzato lavoro infantile. Si potranno assumere solo lavoratori di più di 15 anni o, se maggiore, di età superiore al termine della scuola dell’obbligo (Convenzione ILO 138). I minori di 18 anni di età non devono effettuare lavori che, per la loro natura o le circostanze in cui vengono eseguiti, potrebbero danneggiare la loro salute, sicurezza o morale (Convenzione ILO 182).
5. Pagamento di salari di sussistenza
Per una settimana di lavoro standard, i lavoratori riceveranno salari e benefici che consentano a essi e alle loro famiglie di godere di uno standard di vita ragionevole, e che siano più favorevoli dei minimi disposti dalla legislazione nazionale o dagli accordi nazionali. Tutti i lavoratori dovranno ricevere chiare informazioni verbali e scritte sulle condizioni salariali, oltre a informazioni specifiche sui periodi di pagamento (Convenzione ILO 131 sulla Determinazione del Livello Minimo di Salario del 1970, C. 95 Protezione del salario del 1949, C. 94 Clausole di lavoro (Contratti Pubblici) del 1949). Non verranno effettuate deduzioni dai salari, salvo quanto altrimenti disposto dalla legge nazionale o dagli accordi collettivi. Ai lavoratori verranno fornite informazioni relative a retribuzione e deduzioni a ogni pagamento dei salari, ed essi potranno essere modificati solo con il consenso scritto del singolo lavoratore o a mezzo di accordo collettivo.
6.Orari di lavoro non eccessivi
Gli orari di lavoro devono rispettare la legislazione nazionale, gli accordi nazionali e le norme settoriali ma non dovrebbero essere mai irragionevoli. Lo straordinario non dovrà risultare eccessivo, non dovrà essere richiesto su base regolare e dovrà sempre essere retribuito a un livello superiore. Tutti i lavoratori dovranno avere un periodo di riposo minimo di un giorno alla settimana.
7. Salute e Sicurezza dei Lavoratori
Si dovrà offrire un ambiente di lavoro sano e sicuro. Si dovranno promuovere le migliori pratiche di salute e sicurezza sul lavoro per prevenire infortuni e malattie, nel rispetto della Convenzione ILO 155 sulla Salute e la Sicurezza sul Lavoro del 1981, e della convenzione ILO 167 sull’Igiene e la Sicurezza nelle Costruzioni del 1988, e delle Linee Guida ILO per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro.
Tutti i lavoratori riceveranno anche Dispositivi di Protezione Individuale, a titolo gratuito, e saranno formati sui rischi occupazionali e la loro prevenzione. Verranno costituiti dei Comitati per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro e i lavoratori avranno diritto a eleggere dei Rappresentanti per
la Salute e la Sicurezza. I Sindacati verranno incoraggiati a nominare e formare Rappresentanti per la Salute e la Sicurezza.
Il Gruppo Italcementi promuoverà la cultura della salute e della sicurezza verso i fornitori, gli appaltatori e i subappaltatori.
8. Benessere dei lavoratori
In ogni sito lavorativo l’azienda offrirà una fornitura adeguata di acqua potabile; strutture sanitarie e per lavarsi; strutture per cambiarsi e per riporre e fare asciugare i vestiti; un luogo per mangiare e per ripararsi.
Quando si offre alloggio ai dipendenti, tale alloggio deve essere progettato, costruito e mantenuto per garantire condizioni abitative ragionevoli. L’azienda fornirà educazione sanitaria e un programma di prevenzione e di responsabilizzazione su HIV/AIDS nel rispetto del codice ILO su HIV/AIDS e il Mondo del lavoro nei paesi soggetti a particolari rischi.
9. Formazione alle competenze
Tutti i lavoratori devono avere la possibilità di partecipare a corsi di istruzione e formazione per il miglioramento delle competenze nell’uso delle nuove tecnologie e dei nuovi macchinari.
10. Definizione del rapporto di lavoro
L’azienda rispetterà gli obblighi nei confronti dei dipendenti ai sensi delle leggi e dei regolamenti sul lavoro e la previdenza sociale derivanti da un rapporto di lavoro regolare (Convenzione sulle Norme Minime di Sicurezza Sociale C102). Nei luoghi dove le condizioni lo consentono, ci si sforzerà di offrire opportunità di lavoro fisso e di impiegare direttamente tutti i lavoratori. Tutti i lavoratori riceveranno un contratto d’impiego scritto. L’azienda incoraggia appaltatori e subappaltatori a rispettare gli obblighi nei confronti di tutti i lavoratori ai sensi delle leggi e delle norme sul lavoro e la previdenza sociale.
Follow up
Il Gruppo Italcementi garantirà la disponibilità di adeguate traduzioni dell’accordo presso tutti i luoghi di lavoro, compresi fornitori, appaltatori e subappaltatori. L’accordo verrà anche reso pubblico sul sito web dell’azienda e su Intranet.
a) Le parti riconoscono che un efficace monitoraggio a livello locale del presente accordo deve vedere la partecipazione della dirigenza locale, dei lavoratori e i loro rappresentanti, dei rappresentanti per la salute e la sicurezza e dei sindacati locali.
b) Per consentire ai lavoratori e ai rappresentanti sindacali locali dei sindacati affiliati al BWI di svolgere un ruolo nel processo di monitoraggio, a essi verrà concesso il tempo adeguato per la formazione e la partecipazione al processo di monitoraggio. L’azienda garantirà loro la trasmissione di informazioni, l’accesso ai lavoratori e i diritti di ispezione necessari per controllare efficacemente il rispetto del presente accordo.
c) Verrà costituito un gruppo di riferimento, composto da rappresentanti di Italcementi, e del/i sindacato/i affiliato/i al BWI interessato/i nel paese di origine della società, dal coordinatore del Cae e da un coordinatore BWI. Esso si riunirà una volta all’anno, oppure ogniqualvolta necessario, per valutare i rapporti sul rispetto ed esaminare l’attuazione dell’accordo.
Il Gruppo Italcementi metterà a disposizione le risorse necessarie per l’attuazione del presente accordo.
I firmatari concordano che qualsiasi divergenza derivante dall’interpretazione o dall’attuazione del presente accordo verrà analizzata congiuntamente, a scopo di chiarimento.
Durata
Il presente accordo entra in vigore alla data odierna, con una disdetta reciproca di tre mesi. Entro il mese di febbraio 2009, i firmatari dell’accordo si riuniranno per valutare la diffusione e l’applicazione del presente accordo e per definire i meccanismi di attuazione e confermare la composizione (già definita) del gruppo di riferimento ai sensi del punto c).
Data e luogo
(Firma) (Firma)
Gruppo Italcementi Building and Wood Workers International (BWI)
Note esplicative:
• L’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) è stata fondata nel 1919, nel riconoscimento della necessità di proteggere i diritti fondamentali di tutti i lavoratori. Gli stati membri dell’ILO sono 174. Tutti gli stati membri dell’ILO hanno l’obbligo di osservare il principio della libertà di associazione semplicemente in virtù della loro partecipazione e accettazione formale della Costituzione dell’ILO. L’adozione della Dichiarazione ILO sui Principi e i Diritti Fondamentali del Lavoro e il suo follow-up del 1998 ha recentemente rafforzato questo obbligo.
• Nel paragrafo “Non verrà utilizzato lavoro infantile. Si potranno assumere solo lavoratori di più di 15 anni”, tale età può essere ridotta a 14 anni nel caso dei paesi in via di sviluppo, si veda C.138.
• Le Convenzioni ILO sui salari sono C. 131 sulla Determinazione del Livello Minimo di
Salario del 1970, C. 95 Protezione del salario del 1949, C. 94 Clausole di lavoro (Contratti Pubblici) del 1949.
• Nel contesto degli orari di lavoro, ciascuno Stato dovrebbe promuovere l’adozione del principio della progressiva riduzione del normale orario di lavoro, secondo quanto stabilito nella Convenzione ILO sulla Durata del Lavoro (Industria) del 1919, (n. 1), nella Convenzione sulle Quaranta Ore Settimanali del 1935 (n. 47) e nella Raccomandazione sulla Riduzione dell’Orario di Lavoro del 1962 (n. 116). Ciò significa che il normale orario di lavoro dovrà essere progressivamente ridotto senza alcuna riduzione dei salari dei lavoratori.
• Il lavoro straordinario verrà retribuito in forma finanziaria o con tempo libero.
• Per i settori dell’edilizia, dei materiali edili, del legno, della silvicoltura e i settori affini risultano particolarmente importanti le seguenti norme ILO: C. 155 Salute e Sicurezza sul Lavoro, C. 161 sui Servizi di Salute al Lavoro; C. 162 Amianto del 1986; C. 167 Igiene e Sicurezza nel settore delle Costruzioni del 1988; Il Codice di buone pratiche dell’ILO per la salute e la sicurezza del lavoro forestale; il Codice di buone pratiche dell’ILO sulla sicurezza nell’uso delle lane isolanti a base di fibre sintetiche di vetro (lana di vetro, lana di roccia, lana di scoria).