Contratto n.
Contratto n.
C O N T R A T T O
Servizio di portierato fiduciario presso la sede dell’Istituto Italiano di Tecnologia. (CIG 03868159D3)
Tra
la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (in seguito per brevità indicata anche “Fondazione”), codice fiscale n° 97329350587, con sede legale in Genova, Via Morego 30,
c.a.p. 16163, in persona del Direttore Generale, Xxxxxx Xxxxxx, nato a Roma, il 03/02/1971,
C.F. NGRSMN71B03H501Y, debitamente autorizzato alla stipula, che dichiara di agire esclusivamente nell’interesse della Fondazione IIT;
e
…………….. (in seguito per brevità indicato anche “Fornitore”), codice fiscale ,
partita IVA …………….., con sede legale in ……………., via ……………., c.a.p.
………………, in persona di …………………………., nato a ……….. il , nella
sua qualità di ;
nel seguito congiuntamente “Parti”
Premesso
- che con determinazione del Direttore Generale della Fondazione del , è stato
autorizzato l’esperimento di una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato fiduciario per l’importo stimato di Euro 480.171,08 oltre IVA;
- che in base alle risultanze della gara predetta, con Determina del Direttore Generale della Fondazione del ………., è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a …………., per l’importo di Euro oltre IVA;
- che il capitolato tecnico allegato al Disciplinare di Xxxx (nel seguito “Capitolato Tecnico) e l’offerta presentata in gara dal Fornitore (nel seguito “Offerta”) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto;
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto
Forma oggetto del presente contratto l’erogazione del servizio di portierato fiduciario, come definito all’art.1 del Capitolato Tecnico (nel seguito “Servizio”).
Le condizioni e le modalità di esecuzione del Servizio sono quelle indicate nel suddetto Capitolato Tecnico, nell’Offerta e nel presente contratto.
Articolo 2 - Efficacia e validità del contratto
Il contratto ha efficacia dalla data di stipula ed ha durata di n. 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di inizio del Servizio, che sarà indicata in un apposito verbale controfirmato dalle Parti.
Articolo 3 - Rapporti contrattuali
Xxxxx diverse disposizioni, la Fondazione effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti le attività tecniche del presente contratto attraverso il Responsabile dell’esecuzione del contratto, dott. …… .
Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con il Fornitore, il verbale di inizio delle attività, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con i competenti uffici della Fondazione, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a nome e consuetudini della Fondazione.
Il Fornitore dovrà fare in modo che all’interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale la Fondazione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale. In tal senso, il Fornitore designa, a suo totale carico ed onere, il sig.
……………………. quale proprio Responsabile del servizio, costantemente reperibile ai seguenti recapiti ……………….., che provvederà, per conto del Fornitore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Articolo 4 - Corrispettivo, Pagamenti, Importo contrattuale
La tariffa oraria per unità di personale, fissa ed invariabile per il primo anno di svolgimento del Servizio, è pari ad Euro come da offerta presentata in sede di gara.
La suddetta tariffa sarà soggetta a revisione, ai sensi dell’Art. 115 del D.Lgs. 163/2006, negli anni successivi.
La revisione sarà effettuata, a cura della Fondazione, all’inizio del secondo e del terzo anno di svolgimento del Servizio, in misura pari al 50% della variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. La tariffa così revisionata resterà fissa ed invariabile per i successivi 12 mesi.
Per ciascun mese di svolgimento del Servizio, al Fornitore è riconosciuto un corrispettivo, come definito all’art. 2 del Capitolato Tecnico.
Il pagamento di ciascun corrispettivo mensile sarà effettuato entro la fine del mese in cui cade il termine di 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura, con bonifico bancario a favore del Fornitore, subordinatamente al rilascio della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate a Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (C.F. 97329350587) – via Morego n. 30 – 00000 Xxxxxx, e riporteranno il numero di contratto, il mese di riferimento, il codice IBAN.
Le fatture saranno accompagnate da copia conforme del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e da un report del servizio reso nel mese di riferimento.
Il fornitore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
L’importo del presente contratto, per il periodo di validità di 36 mesi, è di Euro oltre
IVA.
L’importo è determinato in base al monte ore annuo di attività (8.760 ore), alla tariffa oraria di Euro ..,… (dodici/ottanta) oltre IVA, e tenuto conto della revisione annuale della tariffa.
Ove al termine di scadenza del contratto, gg/mm/aaaa, l’ammontare dei corrispettivi pagati risulti inferiore al suddetto importo, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni di sorta e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo per i servizi effettivamente resi.
Nel caso in cui la Fondazione si avvalga dell’opzione di proroga di cui al precedente art. 2, l’importo del contratto sarà proporzionalmente incrementato in base all’entità della proroga ed alla tariffa applicabile.
E’ fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dal presente contratto, nonché di conferire procure all’incasso. In caso di inosservanza, fermo restando il
diritto della Fondazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
Articolo 5 - Penali
In caso di inadempienza del Fornitore, saranno applicate le penali definite all’art. 6 del Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, verranno contestati al Fornitore, per iscritto, dal Responsabile dell’esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell’esecuzione del contratto, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all’aggiudicatario le penali sopra indicate.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento del maggior danno e/o degli ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione.
La penale, il maggior danno e gli ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione, che saranno formalmente comunicate al Fornitore, dovranno essere liquidate dal Fornitore, o, in difetto, trattenute, in danno al Fornitore sulle somme a questi dovute a qualsiasi titolo, ovvero verranno acquisite mediante escussione della fideiussione o della polizza fideiussoria che dovranno essere ricostituite immediatamente nel loro valore originario. Le penali stabilite non pregiudicano l’eventuale azione per la risoluzione del contratto.
Al raggiungimento di una somma complessiva di penali applicate, pari al 10% dell’importo contrattuale, la Fondazione ha diritto di risolvere il presente contratto, mediante l’invio di semplice lettera raccomandata al Fornitore.
Articolo 6 - Recesso
La Fondazione ha diritto di recedere dal presente contratto nei casi e nei modi previsti dal Codice Civile e dalla vigente normativa.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per qualsiasi altro motivo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso la Fondazione sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 dell’importo contrattuale stimato per i tre anni di validità e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Fondazione.
Articolo 7 - Risoluzione del contratto, Esecuzione d'ufficio
La Fondazione ha diritto di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, mediante semplice lettera raccomandata senza necessità di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nei casi di cui all'art. 4 (Penali) ed 8 (Subappalto e cessione del contratto) del presente contratto, nei seguenti casi:
- sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Fornitore, anche nel caso in cui siano in atto controversie con la Fondazione;
- qualora sia accertato il venir meno dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs.163/06;
- mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione;
- utilizzo di personale sprovvisto di regolare contratto di lavoro;
- ripetute violazioni degli obblighi verso i lavoratori;
- reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;
- stato di concordato preventivo o fallimento;
- mancato rispetto degli obblighi di riservatezza;
- affidamento di subappalto non autorizzato;
- cessione del presente contratto o dei crediti derivanti dal presente contratto;
- mancata copertura assicurativa.
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Fondazione procederà all’escussione della garanzia prestata, all'eventuale esecuzione in danno, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti e patiendi.
Articolo 8 - Responsabilità del Fornitore
Il Fornitore è responsabile, a tutti gli effetti, dell’esatto adempimento alle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, nel rispetto delle norme vigenti e delle norme contenute nel presente capitolato tecnico, che sono da esso riconosciute idonee allo scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
Il rappresentante legale del Fornitore è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell’esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i suoi dipendenti e si obbliga ad allontanare quei dipendenti che risultassero, a giudizio della Fondazione, inidonei o indesiderabili.
Il Fornitore è pertanto tenuto a rispondere, nei termini sopra esposti, dell’opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l’esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabili dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, risentiti dalla Fondazione o da terzi, in dipendenza dell’esecuzione del servizio.
Nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti del personale addetto al servizio, il Fornitore si impegna a salvaguardare la Fondazione sostenendo a proprio carico l’eventuale periodo di affiancamento necessario per l’acquisizione delle relative conoscenze.
Inoltre il Fornitore dovrà garantire alla Fondazione la “continuità operativa” nel rispetto del livello qualitativo richiesto alle prestazioni pianificate e dovrà, pertanto, organizzarsi in modo tale da gestire i periodi di assenza del personale addetto.
Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra la Fondazione e gli operatori addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze del Fornitore e le loro prestazioni sono compiute sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questo.
La Fondazione rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra il Fornitore e i suoi dipendenti.
Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spesa del Fornitore, il quale non potrà pretendere dalla Fondazione compensi o indennizzi di sorta.
Prima dell’inizio del servizio, il Fornitore deve fornire al Responsabile dell’esecuzione del contratto, l’elenco nominativo del personale che sarà impiegato nel servizio e comunicare ogni eventuale successiva variazione o sostituzione dello stesso.
Il personale impiegato dal Fornitore è tenuto a non utilizzare le apparecchiature e le attrezzature presenti sul luogo di lavoro, per scopo personale.
Articolo 9 - Polizza assicurativa
Prima dell’inizio del Servizio il Fornitore è obbligato a stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 1.000.000,00= (unmilione/00) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.
In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto della Fondazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 1.000.000,00= (unmilione/00). Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente prestata escussione della garanzia prestata, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 10 - Subappalto e cessione del contratto
Il Fornitore è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente contratto.
Se dichiarato dal Fornitore in sede di offerta, il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta percento) dell’importo complessivo contrattuale, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06.
In caso di subappalto il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Fondazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Fondazione, con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge
n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel Disciplinare di Gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
Qualora la Fondazione ravvisi l’esecuzione del servizio con subappalto non autorizzato, il contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia prestata, a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito
E' espressamente vietata, pena l’immediata risoluzione del contratto per colpa del Fornitore ed il risarcimento di ogni danno e spese sostenute della Fondazione, la cessione totale o parziale del presente contratto ed il conseguente trasferimento a terzi delle responsabilità contrattuali, salvo quanto previsto all’art. 116 del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 11 - Fallimento del Fornitore o morte del titolare
Il fallimento del Fornitore comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il Fornitore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Fondazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Qualora il Fornitore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, la Fondazione la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
Articolo 12 - Quinto d’obbligo
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione dell’entità del Servizio, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire il Servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell’importo del contratto ai sensi dell’art.11 del R.D. 18/11/1923, n.2440. Oltre questo limite il Fornitore avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.
Articolo 13 - Garanzia definitiva
Il Fornitore ha costituito garanzia definitiva, ai sensi all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, sotto forma di fideiussione bancaria/assicurativa di Euro (…/00), corrispondente al … per
cento dell’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A., prestata da ………………….
La sopra richiamata garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.
La garanzia di cui sopra copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e cessa di avere effetto alla scadenza del contratto, eventualmente prorogata.
Articolo 14 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Fondazione, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Nell’ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Fondazione si riserva di effettuare, sulle somme da versare al Fornitore (corrispettivo) o sulla garanzia prestata, una ritenuta forfetaria di importo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo, IVA esclusa. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.
Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, la Fondazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Articolo 15 - Obblighi di riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.
Il Fornitore si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze della Fondazione, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Fornitore, se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto.
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Fornitore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.
Le Parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 16 - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, riportato tra i documenti di gara, si intende integralmente approvato dal Fornitore.
Articolo 17 - Spese inerenti al contratto ed oneri fiscali
Le spese di copia, stampa, bollo, registrazione e tutte le altre inerenti al presente contratto sono a carico del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790. Il servizio oggetto del presente contratto è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico della Fondazione.
Articolo 18 - Controversie
Tutte le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sono devolute dalle Parti alla competenza esclusiva del Foro di Genova, ed è escluso il ricorso all’arbitrato.
Articolo 19 -Norme applicabili
Per quanto non regolato dalle disposizioni indicate nel presente contratto, si applicano le norme di Legge in vigore ivi incluse:
a) il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”) e successive modifiche ed integrazioni;
b) le vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
c) il Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato;
Articolo 20 - Domicilio eletto
Per tutti gli effetti amministrativi del contratto le Parti eleggono i seguenti domicili: Fondazione: Xxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Fornitore: …………………………………….
Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono imputabili al Fornitore tutte le conseguenze che possono derivare dall’intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall’eventuale ritardo nell’esecuzione del contratto.
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Il presente contratto, redatto in duplice copia, si compone di …. pagine e 20 articoli che, con la firma dello stesso, vengono integralmente accettati e confermati.
Genova, lì
PER IL FORNITORE PER LA FONDAZIONE
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 - 2° comma – del Codice Civile, il Fornitore approva specificamente le clausole contenute negli articoli del presente contratto di seguito indicati: 3 (Efficacia e validità del contratto), 4 (Corrispettivo, Pagamenti, Importo Contrattuale), 5 (Penali), 6 (Recesso), 7 (Risoluzione del contratto), 8 (Responsabilità del Fornitore), 9 (Polizza assicurativa), 10 (Subappalto e cessione del contratto), 12 (Quinto d’obbligo), 13 (Garanzia definitiva), 14 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 15 (Obblighi di riservatezza), 18 ( Controversie), 19 (Norme applicabili).
Genova, lì
PER IL FORNITORE