Comune di Cosio Valtellino
Comune di Xxxxx Valtellino
Provincia di Sondrio
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con delibera C.C. n. 84 del 21 .12.2007
INDICE
TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 – Principi generali.................................................................................
Art. 2 – Competenza .......................................................................................
Art. 3 – Rappresentanza del Comune..............................................................
Art. 4 – Rappresentanza senza poteri..............................................................
Art. 5 – Provvedimento a contrattare ..............................................................
Art. 6 – Competenze .......................................................................................
Art- 7 – Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture .........................
Art. 8 – Competenze del Responsabile delle procedure .................................
TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 9 – Metodi di scelta.................................................................................
Art. 10 – Pubblicità ..........................................................................................
Art. 11 – Requisiti di partecipazione ...............................................................
Art. 12 – Documentazione dei requisiti ...........................................................
Art. 13 – Cause di esclusione...........................................................................
Art. 14 – Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione...........
Art. 15 – Commissione giudicatrice ................................................................
Art. 16 – Richiesta di chiarimenti ....................................................................
Art. 17 – Criteri di aggiudicazione...................................................................
TITOLO III OFFERTE
Art. 18 – Contenuto..........................................................................................
Art. 19 – Modalità di presentazione delle offerte ............................................
Art. 20 – Offerte anormalmente basse .............................................................
Art. 21 – Offerta incongrua..............................................................................
Art. 22 – Unica offerta .....................................................................................
TITOLO IV PROCEDURA APERTA PUBBLICO INCANTO
Art. 23 – Procedura aperta (pubblico incanto).................................................
Art. 24 – Metodo di aggiudicazione.................................................................
Art. 25 – Svolgimento della gara .....................................................................
TITOLO V PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E E APPALTO CONCORSO
Art. 26 – Procedura ristretta (licitazione privata) ............................................
Art. 27 – Appalto concorso..............................................................................
Art. 28 – Modalità di scelta delle ditte da invitare...........................................
Art. 29 – Lettera d’invito .................................................................................
Art. 30 – Procedura ristretta (licitazione privata) - Svolgimento.....................
Art. 31 – Procedura per l’appalto concorso .....................................................
TITOLO VI PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTAIVA PRIVATA
Art. 32 – Condizioni.........................................................................................
Art. 33 – Tipi di procedure negoziate ..............................................................
Art. 34 – Consultazione ...................................................................................
Art. 35 – Adesione alle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi...............
TITOLO VII APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE E DI SERVIZI
Art. 36 – Forniture - disciplina.........................................................................
Art. 37 – Servizi - disciplina ............................................................................
Art. 38 – Concessione di servizi - disciplina ...................................................
Art. 39 – Modalità di affidamento ...................................................................
Art. 40 – Contratti di servizio ..........................................................................
TITOLO VIII ACQUISTO-ALIENAZIONE-LOCAZIONE DI BENI
Art. 41– Acquisto di beni immobili .................................................................
Art. 42 – Alienazione di beni mobili................................................................
Art. 43 – Alienazione di beni mobili pignorati ................................................
Art. 44 – Alienazione di beni immobili ...........................................................
Art. 45 – Alienazione di beni mobili................................................................
Art. 46 – Locazione - disciplina.......................................................................
Art. 47 – Comodato - disciplina.......................................................................
TITOLO IX DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Art. 48– Contratti di somministrazione - Disciplina........................................
Art. 49 – Convenzioni urbanistiche - Disciplina..............................................
Art. 50 –Donazioni - Disciplina.......................................................................
Art. 51 – Transazioni – Disciplina...................................................................
Art. 52 – Servizi diversi alla persona...............................................................
Art. 53 – Convenzioni con cooperative sociali, associazioni,
associazioni di volontariato.........................................................
TITOLO X CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 54– Forma dei contratti.............................................................................
Art. 55 – Documentazione ...............................................................................
Art. 56 – Cessione del contratto.......................................................................
Art. 57 – Subappalto ........................................................................................
Art. 58 – Xxxxxx e rinnovazione.......................................................................
Art. 59 – Prezzi ................................................................................................
Art. 60 – Garanzia per l’esecuzione.................................................................
Art. 61 – Spese contrattuali..............................................................................
Art. 62 – Rogito ...............................................................................................
Art. 63 – Repertorio .........................................................................................
Art. 64 – Interpretazione del contratto .............................................................
TITOLO XI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 65– Responsabilità....................................................................................
Art. 66 – Contratti aggiuntivi...........................................................................
Art. 67 – Inadempimento contrattuale .............................................................
Art. 68 – Danni.................................................................................................
Art. 69 – Collaudo............................................................................................
TITOLO XII ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
Art. 70 – Indagini di mercato...........................................................................
Art. 71 – Gara esplorativa................................................................................
Art. 72 – Concorso di idee ...............................................................................
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Art. 73 – Xxxxx xx xxxxxx.................................................................................
Art. 74 – Disposizioni di coordinamento e transitorie .....................................
Art. 75 – Norma finale .....................................................................................
Art. 76 – Entrata in vigore ...............................................................................
Art. 77 – Abrogazioni ......................................................................................
TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 - Principi Generali
1. L'attività contrattuale del Comune è disciplinata dalla normativa dell’Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento e dai regolamenti del Comune riguardanti speciali servizi e si svolge secondo principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza: l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Art. 2 – Competenza
1. La competenza per le singole fattispecie contrattuali è stabilita dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267, dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Il Consiglio approva gli atti fondamentali, di natura contrattuale o comunque negoziale, relativi a:
a. l’organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
b. la contrazione dei mutui e le aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio e la emissione dei prestiti obbligazionari;
c. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o dei responsabili dei servizi e degli uffici;
d. quant’altro espressamente previsto dalle norme vigenti.
2. La deliberazione del consiglio definisce le modalità fondamentali degli atti di natura contrattuale o negoziale di cui al comma precedente, rinviando alla determinazione a contrarre la definizione:
a. del fine che con il contratto si intende perseguire;
b. del puntuale oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole ritenute essenziali;
c. delle modalità di scelta del contraente e del criterio di aggiudicazione ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e delle ragioni che ne sono alla base;
d. dei mezzi di copertura dell’eventuale spesa e della sua imputazione sul bilancio e sul piano esecutivo di gestione dell’ente o dei Comuni aderenti, ovvero delle risorse per l’accertamento dell’eventuale entrata.
3. Costituiscono atti di ordinaria amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative alla competenza degli organi i provvedimenti relativi ai contratti afferenti le spese correnti che siano necessari per l’ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi dell’ente e che non riguardino attività di nuova istituzione, o precedentemente gestite diversamente dall’ente.
4. Gli atti fondamentali del consiglio sono proposti:
a. dal direttore generale o, se questi non sia stato nominato, dal segretario, quanto alle proposte di deliberazione relative a materie attinenti a più servizi facenti parte dell’articolazione organizzativa dell’ente;
b. dai responsabili dei servizi e degli uffici, ovvero, in caso di loro vacanza, assenza o impedimento, dal direttore generale o dal segretario, quanto alle proposte attinenti l’unità organizzativa cui sono preposti.
5. Resta fermo il potere di iniziativa riconosciuto agli organi collegiali.
Art. 3 - Rappresentanza del Comune
1. Nella stipulazione dei contratti il Comune è rappresentato dai Responsabili di Servizio cui si riferisce l'opera, la fornitura o il servizio. Il segretario:
a. può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
b. cura la tenuta del repertorio dei contratti;
c. provvede a quant’altro previsto dalle norme vigenti e dal presente regolamento.
Art. 4 - Rappresentanza senza poteri
1. I Responsabili di Servizio che abbiano contrattato senza averne i poteri, o eccedendo i limiti delle facoltà loro conferite, sono responsabili del danno sofferto dal Comune e di quello che il terzo contraente abbia sofferto per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto.
Art. 5 - Provvedimento a contrattare
1. La stipulazione dei contratti è preceduta da determina a contrattare assunta dal responsabile del servizio competente, contenente quanto prescritto dall'art. 192 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267, ed in particolare il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto, nonchè le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2. La determinazione a contrattare deve contenere l'indicazione del numero minimo dei soggetti da invitare, almeno cinque se compatibile con l’oggetto del contratto, l'obbligo di motivare l'esclusione di quelli non in possesso dei requisiti di ammissione.
3. La determinazione a contrattare deve inoltre contenere l'indicazione dei mezzi di finanziamento della spesa, ovvero delle modalità di utilizzo delle somme qualora si tratti di contratti che danno luogo ad entrate con vincolo di destinazione.
4. Con la determinazione a contrarre sono approvati:
a. il bando o la lettera d’invito;
b. il capitolato d’oneri o il contratto di servizio;
c. l’eventuale elenco degli operatori economici da invitare.
5. Le procedure di scelta del contraente che postulino la definizione degli obiettivi di gestione con esse perseguiti sono precedute dalla loro predeterminazione da parte della giunta.
Art. 6 - Competenze
1. Compete alla Giunta comunale: la scelta tra progettazione, concorso di progettazione e concorso di idee; tra progettazione interna ed esterna; concessione di lavori pubblici o procedura riferita a
promotore finanziario o società di progetto; - la scelta in tema di concessione di servizi, utilizzo di sistema dinamico di acquisizione, accordi quadro, contratti di sponsorizzazione o ricorso a centrali di committenza e in tema di appalti riservati; - l’indirizzo sulle procedure di scelta del contraente.
2. Quanto non previsto nel presente articolo è di competenza del Responsabile di servizio cui fa riferimento l'opera, il servizio o la fornitura.
Art. 7 - Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Per ogni singolo intervento relativo a lavori da realizzarsi mediante contratto, Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione e della cura della riscossione di eventuali contributi, rate, proventi che finanziano l'opera, nonché dell'eventuale rendicontazione è il Responsabile del servizio proponente.
2. Per ogni singolo intervento relativo a servizi e forniture da realizzarsi mediante contratto, Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, della riscossione di eventuali contributi, rate, proventi che finanziano l'opera, nonché dell'eventuale rendicontazione è il Responsabile del servizio proponente.
3. Il Responsabile di cui sopra al primo e secondo comma, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Segretario comunale.
4. Il Responsabile di cui ai commi precedenti per singole categorie di procedimenti o per singole fattispecie o per parti di procedimento può affidarne le funzioni ad altro dipendente del proprio servizio o di servizio di supporto, sentito in tal caso il Responsabile dello stesso.
5. In ogni caso per i lavori e servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura il responsabile del procedimento deve essere un tecnico di ruolo.
6. Per le fattispecie per le quali non è chiaramente attribuibile la competenza a specifico servizio in cui si articola l’attività del Comune, compete al Segretario comunale l’individuazione del responsabile del procedimento.
Art. 8 - Competenze del Responsabile delle procedure
1. Il Responsabile del procedimento adotta tutti i provvedimenti che si rendono necessari e che non sono specificatamente attribuiti ad altri soggetti. Di tutte le operazioni dalle quale derivi una scelta tra diverse soluzioni o opzioni è redatto verbale sottoscritto dallo stesso, da due impiegati del Comune e da altro impiegato che opera come segretario. Nel verbale devono essere indicati tutti gli atti del procedimento.
2. Tutti i verbali che vengono redatti nelle varie fasi del procedimento devono essere sottoscritti dal Responsabile del procedimento stesso, da due impiegati quali testimoni presenti all’operazione e da impiegato che opera come segretario.
TITOLO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 9 - Metodi di scelta
1. Per la scelta del contraente il Comune si avvale della procedura aperta (pubblico incanto) delle procedure ristrette (licitazione privata e appalto concorso) o della procedura negoziata (trattativa privata) secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono.
2. Le modalità di scelta del contraente sono previste dalle norme vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni.
3. In particolare, per la scelta del contraente sono seguite procedure:
a. aperte, in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
b. ristrette, alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare, ed in cui possono presentare offerta soltanto gli operatori economici invitati con le modalità stabilite dal presente regolamento e dalle norme vigenti;
c. negoziate, in cui gli operatori economici prescelti sono consultati, negoziandosi con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.
4. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.
Art. 10 – Pubblicità
1. I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. In particolare, i bandi per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati:
a. se di importo pari o superiore a cinquecentomila euro:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul sito internet dell’ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
• per estratto, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale; ( non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in G.U.)
b. se di importo inferiore a cinquecentomila euro, nell’albo pretorio dell'Ente, salve le forme di pubblicità aggiuntive previste dalle norme vigenti che fossero contemplate nella determinazione a contrarre.
3. I bandi per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria sono trasmessi alla Commissione europea per via elettronica o con altri mezzi di trasmissione, e sono pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici - sul sito internet dell’ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul
sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
• per estratto, entro il termine previsto dalle norme vigenti, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.
4. I bandi per gli appalti di forniture e di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono pubblicati:
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici - sul sito internet dell’ente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 ( non oltre due giorni lavorativi dopo la pubblicazione sul sito dell'Ente) e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e nell’albo dell’ente;
5. I bandi per gli appalti di forniture e di servizi di importo superiore alla soglia comunitaria sono pubblicati ai sensi del comma 3 del presente articolo.
6. I bandi relativi alle procedure per la scelta del contraente diverso dall’appaltatore di lavori, forniture e servizi sono pubblicati ai sensi delle norme vigenti per il contratto da stipulare e, nei casi in cui esse nulla dispongano, in conformità alla legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato.
7. Tutti i bandi devono essere pubblicati comunque all'Albo Pretorio del Comune e devono essere messi a disposizione delle categorie interessate presso l'Ufficio competente.
8. Il Responsabile del servizio competente, in relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, può inoltre adottare forme di pubblicità integrative, anche attraverso segnalazioni ed avvisi su reti informatiche e presso altri Comuni ed Enti pubblici.
9. L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato nelle stesse forme e con gli stessi mezzi con i quali è stata data pubblicità alla gara indicenda, salvo diverse disposizioni.
Art. 11 - Requisiti di partecipazione
1. L'amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o oggetto dell'appalto.
2. Costituisce condizione per l’ammissione degli operatori economici alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di qualificazione, di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale prescritti dalle norme vigenti.
3. I medesimi requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono richiesti ai fini dell’ammissione alle procedure di scelta del contraente diverse da quelle di cui al comma precedente, per quanto compatibili con l’oggetto del contratto da stipulare e fatta salva l’applicazione di particolari discipline di settore. Può essere altresì richiesta la dimostrazione del possesso dei predetti requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale, se richiesti dalla natura del contratto, nel rispetto dei principi di attinenza e di proporzionalità.
4. Se un procedimento per la scelta del contraente debba essere esperito previa consultazione di più operatori economici, il relativo elenco è predisposto dal responsabile dell’ufficio competente, sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza,
rotazione. Il predetto elenco è approvato dal responsabile del servizio, che può apportarvi modificazioni ed integrazioni.
5. E’ fatto divieto di divulgare:
a. nelle procedure aperte, l’elenco degli offerenti, sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
b. nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, l’elenco dei candidati e degli offerenti, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime, salva l’eccezione prevista dalle norme vigenti.
6. Allo scopo, gli elenchi di cui al comma precedente non sono incorporati né allegati alle relative determinazioni a contrarre, mentre di essi è fatta menzione nei provvedimenti di aggiudicazione.
7. I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare del Comune devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione il tassativo rispetto da parte del concorrente dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Ai partecipanti deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
8. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell'appalto, devono essere indicati nel bando.
9. Non è ammessa la compartecipazione alle gare di imprese (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. In presenza di tale compartecipazione deve procedersi all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
10. Non è altresì ammessa la compartecipazione (o singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di consorzi e imprese ad essi aderenti; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all’esclusione dalla gara delle sole imprese aderenti ai consorzi. Della insussistenza di tali condizioni deve essere richiesta, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
11. Alle procedure di aggiudicazione dei contratti da cui derivi un’entrata sono ammessi, fatta comunque salva l’applicazione di norme speciali o di rango superiore che contemplino particolari ipotesi di ammissione o di esclusione:
a. i soggetti di cui al comma precedente;
b. le associazioni, le fondazioni, i comitati e le persone fisiche, purché muniti della capacità di acquistare i diritti oggetto del contratto.
Art. 12 - Documentazione dei requisiti
1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal legale rappresentante dell'impresa o da procuratore, con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n.15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e s.m.i. e dal relativo regolamento di attuazione. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell'ammissione a gare pubbliche sono dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio nelle forme previste dalla medesima legge.
2. Il Comune ha facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni con accertamenti eseguiti anche a campione.
Art. 13 - Cause di esclusione
1. Le cause di esclusione dalle gare d’appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera d’invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l’esclusione, comportano l’esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell’Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, purché sia garantita in ogni caso parità di condizioni tra i partecipanti.
Art. 14 - Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione
1. Le attività di gestione delle procedure connesse all’attività negoziale sono di competenza dei Responsabili dei servizi, che approvano i relativi atti mediante propria determinazione.
2. Al Responsabile del servizio interessato compete in particolare redigere, sottoscrivere il bando e curarne la pubblicazione; formare l’elenco dei soggetti da invitare alle gare; redigere, sottoscrivere e curare l'invio della lettera di invito ed eventualmente del capitolato.
3. Il Responsabile del servizio interessato provvede all’aggiudicazione del contratto salvi i casi in cui tale competenza spetti ad altro organo dell'Amministrazione.
Art. 15 - Commissione giudicatrice
1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta di norma dal Responsabile del servizio interessato. In caso di assenza o impedimento del medesimo, la commissione è presieduta dal Segretario comunale.
2. Alla nomina della Commissione provvede il Responsabile del servizio interessato.
3. La Commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico- amministrativa, interni e/o esterni all’Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell’oggetto.
4. Gli esperti esterni all’Amministrazione vengono scelti prevalentemente fra docenti, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara.
5. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto.
6. Con apposito atto la Giunta provvede a definire i compensi ed i criteri di attribuzione dei medesimi ai componenti esterni all’Amministrazione.
7. Qualora nel bando o nella lettera di invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell'apertura dei plichi.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento dei lavori.
9. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute opportunamente motivata.
10. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta non pubblica, viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e dalle relative motivazioni, che viene trasmesso all’organo competente per l’aggiudicazione.
Art. 16 - Richieste di chiarimenti
1. Nel corso dell'esame della documentazione e delle offerte il Responsabile di servizio o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi esplicativi, purchè in ogni caso sia garantita la parità di condizione tra i concorrenti, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.
Art. 17 - Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato:
a. per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b. per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
c. per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, mediante offerta a prezzi unitari.
4. Nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando o l’invito alla gara stabiliscono i criteri di valutazione dell’offerta, precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi e determinano, ove necessario, i sub - criteri e i sub - pesi o i sub – punteggi, ai sensi delle norme vigenti.
5. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese.
6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
7. All’assegnazione del punteggio relativo al criterio di valutazione inerente al prezzo si procede successivamente alla valutazione ed attribuzione del punteggio agli altri criteri.
8. La commissione giudicatrice opera in seduta pubblica nel procedere alla constatazione delle offerte pervenute, della loro tempestività, regolarità e completezza, all’apertura dei plichi contenenti la documentazione relativa ai criteri di valutazione diversi dal prezzo relativamente alle offerte ammesse nonché alla sua lettura; in seduta segreta, alla valutazione della documentazione attinente i criteri anzidetti; nuovamente in seduta pubblica, alla proclamazione dei risultati delle valutazioni già effettuate, alla successiva apertura della busta contenente l’offerta economica ed all’attribuzione del punteggio al prezzo.
9. Salvo che le norme vigenti dispongano diversamente per speciali fattispecie, le procedure per l’aggiudicazione dei contratti dai quali derivi un’entrata per l’ente si tengono per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta, con aggiudicazione a colui che abbia presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello fissato nell'avviso d'asta.
10. Qualora, nei contratti dai quali derivi un’entrata per l’ente, la controparte debba assumere nei suoi confronti obbligazioni che non si esauriscano nel pagamento di un prezzo o di canone, ma
comportino l’esercizio di attività o l’effettuazione di prestazioni di interesse pubblico, la migliore offerta può essere selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
11. Qualora la ponderazione sia comprovatamente impossibile, l’ente indica nel bando di gara e nel capitolato d’oneri l’ordine decrescente di importanza dei criteri.
TITOLO III OFFERTE
Art. 18 – Contenuto
1. Le offerte sono corredate dalla documentazione indicata nel bando o nella lettera d’invito nel rispetto delle norme vigenti in materia, pena l’esclusione dalla gara, ove espressamente comminata, ovvero qualora il documento omesso o irregolare risponda ad un interesse sostanziale dell’ente appaltante.
2. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
3. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
4. L’offerta presentata nei procedimenti per l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere è corredata da una garanzia, prestata con le modalità e per l'importo stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte
1. L'offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e/o controfirmato e/o siglato su tutti i lembi di chiusura che confermino l’autenticità della chiusura originaria ed escludano manomissioni, con indicazione esterna dell'oggetto della gara.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, a mezzo posta e/o consegna a mano e/o consegna a mezzo di corriere, in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.
3. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
Art. 20 - Offerte anormalmente basse
1. Fatte salve le specifiche normative di settore, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l’offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell’Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della compatibilità con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria - alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
2. Nelle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture l’ente valuta la congruità delle offerte anormalmente basse, individuate:
a. quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, nelle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
b. quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nelle offerte che abbiano ottenuto un punteggio relativo al prezzo ed una somma dei punteggi relativi agli altri criteri di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.
3. Il criterio di individuazione delle offerte anomale, nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso, ma anche qualora detto numero sia superiore a cinque e nessuna offerta ecceda la soglia di anomalia di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, l’ente può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
4. Nelle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di rilevanza comunitaria, quando un’offerta appaia anormalmente bassa l’ente, prima di escluderla, richiede all’offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell’offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima.
5. Sono comunque fatte salve le norme che prescrivano l’obbligo, da parte dell’ente, di valutare che il prezzo offerto sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro nonché ai costi relativi alla sicurezza.
Art. 21 - Offerta incongrua
1. L’offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal Responsabile del servizio o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto adeguatamente motivato.
Art. 22 - Unica offerta
1. L'Amministrazione può procedere all’ aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Non si fa luogo all’aggiudicazione qualora l’unica offerta risulti comunque incongrua.
TITOLO IV
PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO
Art. 23 - Procedura aperta (Pubblico incanto)
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale del pubblico incanto:
a. per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
b. per gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l’oggetto dell’appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
c. quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
d. in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
Art. 24 - Metodo di aggiudicazione
1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
Art. 25 - Svolgimento della gara
1. La procedura aperta (pubblico incanto) deve essere esperita in luogo aperto al pubblico di norma davanti al Responsabile del servizio interessato ed a due testimoni scelti dal Responsabile medesimo preferibilmente tra dipendenti o funzionari appartenenti al suo settore. La funzione di testimone alla gara è obbligatoria e quindi irrinunciabile.
2. Il Responsabile di servizio è assistito da altro dipendente con funzioni di verbalizzante.
3. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal Presidente, dai testimoni e dal verbalizzante.
4. Il Responsabile del servizio interessato, assente od impedito, viene sostituito dal Segretario comunale.
TITOLO V
PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO
Art. 26 - Procedura ristretta (Licitazione privata)
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della procedura ristretta (licitazione privata) :
a. quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
b. per gare che comportino una valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
c. in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.
2. In tutti i casi in cui la licitazione privata si svolga con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa le offerte vengono esaminate da una commissione nominata secondo quanto disposto dall’articolo 15.
3. Il contratto viene aggiudicato a norma dell’articolo 17 del presente regolamento.
Art. 27 - Appalto concorso
1. Per opere, lavori, servizi o forniture di complessità e/o specialità del tutto particolari, ovvero quando appaia necessario avvalersi dell’apporto collaborativo dei privati per il suggerimento di soluzioni di carattere tecnico, scientifico, artistico, organizzativo od altro, il Comune può scegliere il contraente mediante appalto-concorso, fatte salve le eventuali autorizzazioni o i pareri richiesti dalla legge.
2. Le offerte vengono giudicate da una commissione nominata ai sensi dell’articolo 15, o, per quanto riguarda gli appalti di lavori, con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La Commissione giudicatrice propone all’organo competente l’aggiudicazione a favore del progetto-offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.
Art. 28 - Modalità di scelta delle ditte da invitare
1. L’elenco delle ditte da invitare viene approvato con provvedimento del Responsabile del servizio interessato.
Art. 29 - Lettera di invito
1. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.
Art. 30 - Procedura ristretta (Licitazione privata) - Svolgimento
1. L’operazione di apertura delle offerte viene eseguita in seduta pubblica dal Presidente - di norma il Responsabile del servizio assistito dal verbalizzante - alla presenza di due testimoni scelti preferibilmente fra dipendenti e funzionari appartenenti allo stesso settore, nel giorno e nell'ora indicati nella lettera di invito.
2. Il Responsabile del servizio interessato, assente od impedito, viene sostituito dal Segretario comunale.
3. In particolare si procede:
a. all’esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l'integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nella lettera di xxxxxx;
b. alla loro apertura e alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati escludendo le offerte con documenti mancanti o incompleti;
c. all’apertura del plico contenente l'offerta economica dando lettura dei prezzi;
4. Effettuato il confronto fra i prezzi, qualora non debba procedersi alla verifica delle offerte anomale, il Presidente aggiudica la gara all'offerta che presenta il prezzo più basso. Nel caso in cui il prezzo più basso risulti da più offerte, dispone un esperimento di miglioria tra i concorrenti presenti. In assenza dei concorrenti interessati si procede al sorteggio.
5. Il Presidente può sospendere la gara e riservarsi l'aggiudicazione, anche se sia stata effettuata la lettura delle offerte, quando sia necessario procedere a verifica della documentazione e dei prezzi e quando a suo insindacabile giudizio reputi ciò necessario nell'interesse dell'Amministrazione.
6. Delle operazioni e dell’avvenuta aggiudicazione viene redatto verbale facendo menzione delle eventuali contestazioni dei presenti .
7. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, dai due testimoni e dal verbalizzante.
Art. 31 - Procedura per l'appalto concorso
1. La gara si svolge secondo le modalità previste per la procedura ristretta, di cui agli articoli da 26 a 30 del presente regolamento
2. Dopo l’aggiudicazione l’Amministrazione può rinegoziare con l’aggiudicatario le condizioni di contratto per ottenere condizioni più favorevoli.
3. Sono fatte salve in proposito le specifiche normative di settore.
TITOLO VI
PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA
Art. 32 – Condizioni
1. Il ricorso alle procedure negoziate per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture è ammesso nei casi previsti dalle norme vigenti.
Art. 33 - Tipi di procedure negoziate
1. Nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici, di servizi e forniture, la procedura negoziata deve essere preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara:
a. quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, tutte le offerte presentate siano irregolari ovvero inammissibili, in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte;
b. in casi eccezionali, qualora si tratti di servizi o forniture la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili all’ente, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c. limitatamente ai servizi, nel caso di servizi finanziari- assicurativi e bancari - ad esclusione di quelli relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e di prestazioni di natura intellettuale, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta.
2. Nelle procedure per l’affidamento degli appalti di cui al presente articolo, la procedura negoziata può essere esperita senza previa pubblicazione di un bando di gara:
a. nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma 1, qualora l’ente inviti tutti i concorrenti, in possesso dei requisiti di cui alle norme vigenti che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima;
b. qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura;
c. qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
d. nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili e non imputabili all’ente, non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
e. nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
f. per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un
concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese;
x. xxxxxxx il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
h. per i servizi complementari, non compresi nel progetto o nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, siano divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, semprechè:
• detti servizi complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti all’ente, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento;
• il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i servizi complementari non superi il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
i. per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto previa procedura aperta o ristretta, a condizione che:
• tali servizi siano stati contemplati nel progetto di contratto originario;
• la facoltà di affidamento sia stata indicata nel bando di gara;
j. salve le limitazioni di legge, per appalti il cui valore non superi l’importo di euro 35.000,00, oneri fiscali esclusi, e in ogni altro caso in cui, a motivato giudizio del Responsabile del servizio interessato, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e degli altri oneri delle procedure ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto, o circostanze speciali ed eccezionali non consentano di seguire utilmente tali procedure.
Art. 34 - Consultazione
1. Nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’ente consulta almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione.
2. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, e vengono scelti con il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previa pubblicazione di un bando.
3. La valutazione delle offerte e la scelta dell’aggiudicatario sono effettuate dal responsabile del servizio competente, assistito dal responsabile del procedimento dallo stesso prescelto, salvo che, qualora sia utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il responsabile del servizio competente non decida di nominare una commissione giudicatrice, ai sensi del precedente art. 15.
Art. 35 - Adesione alle convenzioni per l’acquisto di beni e servizi
1. L’ente può ricorrere alle convenzioni stipulate per l’acquisto di beni e servizi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il tramite di società di consulenza specializzate, ai sensi delle norme vigenti in materia.
2. L’ente può procedere in modo autonomo rispetto alle convenzioni di cui al precedente comma per l’effettuazione di singoli acquisti di beni e servizi:
a. utilizzandone i parametri di prezzo-qualità, allorché le prestazioni da affidare siano comparabili a quelle oggetto delle convenzioni di cui trattasi;
b. non contemplati in alcuna delle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma;
c. aventi, per comprovate ragioni, caratteristiche tecniche, tipologiche o qualitative diverse da quelle contemplate dalle convenzioni stipulate ai sensi del precedente comma.
3. I provvedimenti con cui l’ente decide di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione. Il responsabile che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale attesta, ai sensi delle norme vigenti, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma precedente e nelle norme vigenti in materia.
4. L’ente può altresì aderire a convenzioni, stipulate da altre pubbliche amministrazioni o da società da esse appositamente incaricate, per l’acquisto di beni e servizi, ai sensi delle norme vigenti in materia.
TITOLO VII
APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE E DI SERVIZI
Art. 36 - Forniture - Disciplina
1. Agli appalti pubblici di forniture si applicano le peculiari disposizioni del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni.
Art. 37 - Servizi - Disciplina.
1. Agli appalti pubblici aventi per oggetto servizi di cui all’allegato IIA) al codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si applicano le peculiari disposizioni del medesimo codice.
2. Agli appalti pubblici aventi per oggetto servizi di cui all’allegato IIB) al codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si applicano le sole disposizioni di cui all’articolo 68 (in materia di specifiche tecniche), all’articolo 65 (in merito all’avviso sui risultati della procedura di affidamento) ed all’articolo 225 (circa gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati) dello stesso d.lgs.
3. Per quanto non disciplinato dal codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, gli appalti di cui al comma precedente sono aggiudicati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e delle norme della legge e del regolamento di contabilità di Stato. L’affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l’oggetto del contratto.
Art. 38 - Concessione di servizi - Disciplina
1. La concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.
Art. 39 - Modalità di affidamento
1. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato delle comunità europee e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione.
2. La qualificazione dei soggetti da invitare alla gara informale per la scelta del concessionario avviene previa pubblicazione di un avviso, contenente la predeterminazione dei criteri selettivi.
3. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
Art. 40 - Contratti di servizio
1. I rapporti dell’ente con le società sono regolati da contratti di servizio, che prevedono i livelli dei servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti, oltre a quant’altro prescritto dalle norme vigenti.
TITOLO VIII
ACQUISTO - ALIENAZIONE - LOCAZIONE DI BENI
Art. 41 - Acquisto di beni immobili
1. Gli acquisti di beni immobili avvengono mediante procedure aperte, ristrette o negoziate ai sensi delle norme vigenti.
2. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
3. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
4. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecuzione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
5. Qualora l’Amministrazione partecipi ad un’asta per l’acquisto di beni immobili, spetta al responsabile di servizio delegato alla partecipazione determinare l’importo dell’offerta, nell’ambito del prezzo massimo fissato dall’Amministrazione.
Art. 42 - Alienazione di beni mobili
1. Si può procedere all’alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L’Amministrazione procede all’alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell’importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l’alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
Art. 43 - Alienazione di beni mobili pignorati
1. Per la vendita dei beni mobili pignorati, consegnati invenduti dalla competente Esattoria, l’Amministrazione può procedere a trattativa privata diretta, senza limitazioni di prezzo, assicurando alla vendita idonea pubblicità, o rivolgendosi ad istituto vendite giudiziarie debitamente autorizzato.
Art. 44 - Alienazione di beni immobili
1. I contratti per l’alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile sono di norma stipulati previo esperimento di procedura aperta quando il potenziale interesse dell'acquisto del
bene offerto è per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale
2. Nella nozione di alienazione è compreso ogni contratto traslativo della proprietà o di altro diritto reale di godimento, con particolare riferimento alla superficie ed all’usufrutto.
3. E’ data facoltà all’ente di alienare a procedura negoziata i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile per i quali si siano verificate una o più diserzioni, anche pattuendo una riduzione del prezzo non eccedente il ventesimo del valore di stima.
4. I beni immobili di cui al comma 1 possono essere alienati mediante procedura negoziata:
b) quando, per il loro stato di fatto o di diritto, siano acquisibili da parte di un solo soggetto, o di più soggetti individuati o individuabili, nel quale ultimo caso deve procedersi alla previa pubblicazione di un bando di gara;
c) quando esistano altre motivate ragioni o circostanze speciali di opportunità e convenienza.
5. E’ inoltre facoltà di stipulare mediante procedura negoziata diretta, a titolo gratuito o a canone agevolato, contratti traslativi di diritti reali di godimento su beni immobili ad associazioni, a comitati, a fondazioni, ed a altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che:
a. non abbiano finalità lucrative;
b. svolgano attività d’interesse collettivo nei campi dell’assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria, della beneficenza, dell’istruzione, della formazione, dello sport e della ricreazione, della tutela, della promozione e della valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della promozione della cultura, dell'arte, della storia e dei valori civici, della tutela dei diritti civili ed in altri ambiti di interesse pubblico;
c. abbiano un ordinamento interno ispirato a principi democratici e non discriminatori;
d. s’impegnino a fare un uso dell’immobile conforme all’interesse collettivo.
6. I beni immobili di proprietà dell’ente possono altresì essere permutati con altri particolari beni immobili, necessari all’ente per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
7. Possono altresì essere trasferiti diritti reali di godimento o d’uso dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dell’ente, purché non ne venga contraddetto il vincolo di destinazione, nel rispetto delle stesse modalità di scelta del contraente previste dal presente articolo per l’alienazione dei beni patrimoniali disponibili.
8. Il vincolo di destinazione dei beni di cui al comma precedente è rispettato quando l’uso cui il diritto trasferito è preordinato sia ammesso dalla disciplina urbanistica ed edilizia tempo per tempo vigente.
9. Nei procedimenti d’alienazione per i quali deve procedersi mediante procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, il bando è pubblicato all’albo pretorio e sul profilo di committente per almeno quindici giorni interi e consecutivi. Alla gara ufficiosa sono invitati i soggetti, muniti dei prescritti requisiti, che ne abbiano fatto domanda nel termine anzidetto.
10. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni con caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di vendita a base d'asta, al netto di IVA se dovuta, sul quale saranno effettuate le offerte. A tale prezzo saranno aggiunte, a carico dell'aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia se affidata a tecnico esterno). La perizia dovrà indicare l’estensione, la consistenza, la classificazione urbanistica e catastale, il valore di stima dell’immobile, l’esistenza di vincoli o di diritti reali o personali comportanti inalienabilità assoluta o limitazioni all’alienazione, nonché le eventuali sue caratteristiche fisiche, morfologiche o giuridiche che ne giustifichino l’alienazione mediante procedura negoziata
11. Il prezzo d’acquisto dovrà essere corrisposto alla stipula del rogito;
12. Le modalità del versamento verranno predeterminate con i provvedimenti di indizione della gara.
13. . In caso di dilazione, a garanzia delle somme dovute, l’acquirente è tenuto a prestare fidejussione bancaria per l’intero debito e per un periodo pari a quello della dilazione.
Art. 45 - Alienazione di beni mobili
1. I contratti per l’alienazione dei beni mobili appartenenti al patrimonio disponibile sono di norma stipulati previo esperimento di procedura aperta .
2. E’ data facoltà all’ente di alienare mediante procedura negoziata i beni mobili di cui al comma precedente per i quali si siano verificate una o più diserzioni, purché il prezzo e le condizioni dell’ultima gara andata deserta rimangano immutate, se non a vantaggio dell’ente.
3. I beni mobili di cui al comma 1 il cui valore di stima non ecceda 10.000,00 euro possono essere alienati mediante procedura negoziata:
a. quando, per le loro caratteristiche, siano acquisibili da parte di più soggetti individuati o facilmente individuabili, nel quale ultimo caso deve procedersi previo esperimento di gara ufficiosa;
b. quando esistano altre motivate ragioni o circostanze speciali di opportunità e convenienza.
4. I beni mobili dichiarati inservibili perché fuori uso o non più utilizzabili possono essere alienati mediante procedura negoziata, x xxxxxx o concessi in comodato ad enti ed istituzioni scolastiche, educative o comunque perseguenti fini di interesse pubblico senza scopo di lucro.
Art. 46 - Locazione - Disciplina
1. I contratti con i quali l’ente assume in locazione immobili da destinare a compiti istituzionali possono essere stipulati mediante procedura negoziata.
2. I contratti con i quali l’ente concede in locazione immobili da adibire ad uso abitativo o commerciale sono di regola stipulati mediante procedura aperta, salvo il ricorso alle procedure negoziate per giustificate ragioni.
3. I canoni degli immobili concessi in locazione sono determinati dall’ente in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.
Art. 47 - Comodato - Disciplina
1. L’ente può stipulare contratti di comodato a favore di soggetti che non perseguano fini di lucro ed esclusivamente per scopi sociali/educativi.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Art. 48 - Contratti di somministrazione - Disciplina
1. I contratti mediante i quali un operatore economico si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’ente, prestazioni periodiche o continuative, quali, esemplificativamente, la fornitura di energia elettrica, di acqua potabile, di gas metano, l’erogazione di servizi telefonici, costituiscono appalti di forniture o servizi, secondo il loro oggetto.
2. I contratti di cui al comma precedente sono soggetti alla disciplina vigente per le acquisizioni in economia di beni e servizi se l’oggetto delle prestazioni sia annoverato nelle ipotesi e nelle voci di spesa individuate ai sensi del presente regolamento.
3. In ogni caso, i contratti o gli atti di cottimo di cui al presente articolo, se conclusi in base a condizioni generali o mediante moduli o formulari, contemplano:
a. il recesso automatico dell’ente alla scadenza, senza obbligo di disdetta e con divieto di rinnovazione tacita;
b. il pagamento entro termine precostituito, decorrente dal ricevimento della fattura;
c. divieto di revisione dei prezzi contrattuali, se non ai sensi e nei limiti di cui alle norme vigenti.
Art. 49 - Convenzioni urbanistiche - Disciplina
1. Le convenzioni urbanistiche disciplinano gli interventi edificatori sul territorio, in esecuzione dei piani urbanistici attuativi di cui all’art. 31 della legge regionale n. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, sono regolati da apposita convenzione:
a. i piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione;
b. i piani di zona per l’edilizia economica e popolare;
c. i piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi;
d. i piani di recupero;
e. i programmi integrati di intervento;
f. i programmi di recupero urbano.
Art. 50 - Donazioni - Disciplina
1. L’accettazione delle donazioni è disposta con deliberazione indicante:
a. la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
b. le finalità e le ragioni di pubblico interesse per le quali la donazione viene accettata;
c. l’espressa accettazione dell’onere, nel caso di donazione modale.
2. L’effettuazione di donazione è disposta esclusivamente a favore di enti pubblici o organismi senza fini di lucro e perseguenti scopi di interesse pubblico con deliberazione indicante:
a. la precisa descrizione del bene o dei beni oggetto della donazione, con la relativa valutazione economica;
b. l’attitudine del bene oggetto della donazione al soddisfacimento dei fini di pubblico interesse perseguiti dal donatario;
c. ogni eventuale onere da cui la donazione è gravata;
d. la previsione della retrocessione del bene all’ente donante nel caso in cui vengano a cessare le finalità di interesse pubblico perseguite dal donatario mediante il bene donato.
Art. 51 - Transazioni - Disciplina
1. L’ente può stipulare contratti di transazione per porre fine o per prevenire liti di natura patrimoniale. Se la controversia derivi dall’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, la transazione è ammessa solo se investa diritti soggettivi delle parti, previo parere del legale di fiducia dell'Ente e del responsabile del servizio interessato.
2. Il provvedimento autorizzatorio della transazione contiene:
a. l’indicazione del diritto controverso;
b. i provvedimenti che hanno dato luogo alla controversia;
c. l’entità e la natura delle reciproche concessioni.
3. Non possono formare oggetto di transazione diritti indisponibili dalle parti.
4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.
Art. 52 - Servizi diversi alla persona
1. Nelle gare relative a servizi diversi alla persona (socio assistenziali, sanitari, educativi, culturali, ecc...) l’Amministrazione può fissare oltre ai requisiti generali di partecipazione previsti dalla normativa e dal presente regolamento, ulteriori condizioni per l’accesso con riferimento alla disponibilità di personale con specifici titoli di studio e/o qualifiche professionali, a precedenti esperienze nel settore svolte in modo adeguato, all’iscrizione nei registri previsti per legge, a particolari strutture organizzative dell’impresa e alla capacità progettuale ed innovativa.
2. Per garantire la continuità di particolari servizi, i capitolati e conseguenti contratti potranno prevedere il subentro graduale del nuovo aggiudicatario con conseguente regolamentazione economica della fase iniziale e conclusiva del rapporto contrattuale.
Art. 53 - Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato
1. L’Amministrazione può affidare forniture e servizi a cooperative sociali, finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte in apposito albo previsto dalla legge, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti della pubblica amministrazione.
2. L’Amministrazione può altresì stipulare convenzioni con associazioni iscritte in apposito albo regionale o iscritte all’albo delle associazioni del Comune che dimostrino capacità operativa adeguata per la realizzazione di specifiche attività nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con il Comune, attraverso il concorso attivo all’esercizio delle sue funzioni.
3. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste dal presente articolo possono prevedere anche la concessione degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
4. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni previste al comma 2 deve essere data idonea pubblicità per garantire massima partecipazione dei soggetti interessati.
5. Le convenzioni di cui trattasi devono essere stipulate nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
TITOLO X CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Art. 54 - Forma dei contratti
1. I contratti aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere soggetti in tutto o in parte, all’applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 sono stipulati mediante atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa
2. Detti contratti, se aggiudicati a seguito di procedura negoziata, possono essere stipulati, salva la diversa previsione del bando o dell’invito:
a. per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal responsabile del servizio o del servizio competente;
b. per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato o del foglio delle condizioni o della determinazione di aggiudicazione, se le condizioni di esecuzione siano contenute in questa;
c. con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta;
d. per mezzo di corrispondenza.
3. Si può procedere in ogni caso alla stipulazione mediante corrispondenza degli atti di cottimo fiduciario per le acquisizioni in economia di beni, servizi o lavori, salva la forma espressamente prevista nell’invito alla consultazione o nella determinazione autorizzativa.
4. Ove la controparte non acceda nel termine stabilito alla stipulazione del contratto o non presenti la documentazione per essa richiesta, l’ente può dichiararla decaduta dall’aggiudicazione ed aggiudicare le prestazioni al concorrente che segue nella graduatoria di gara, restando salva ed impregiudicata l’azione per il risarcimento dei danni.
Art. 55 - Documentazione
1. Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a. il capitolato speciale d’appalto o il capitolato d’oneri;
b. il provvedimento di aggiudicazione e di assunzione del relativo impegno di spesa, ove questo sia necessario;
c. i documenti comprovanti il potere di rappresentanza della persona che lo stipula;
d. per gli appalti di lavori pubblici, gli elaborati grafici progettuali, l'elenco dei prezzi unitari, i piani di sicurezza ed il cronoprogramma;
e. quant’ altro previsto dalle norme vigenti.
Art. 56 - Cessione del contratto
1. I contratti non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo che nei casi di cessione di azienda e di trasformazione, fusione e scissione della controparte, nel qual caso si procede ai sensi delle norme vigenti.
Art. 57 - Subappalto
1. Negli appalti di lavori, servizi e forniture, il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
2. Non sono considerati subappalti i subcontratti aventi ad oggetto:
a. attività, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, di importo pari o inferiore al due per cento dell’importo del contratto, e comunque di importo non superiore a 100.000 euro;
b. le attività di cui alla precedente lettera a) qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo complessivo del sub-contratto;
c. l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
d. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Art. 58 - Durata e rinnovazione
1. Nei contratti stipulati dall’ente devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E’ vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovazione tacita, salvo che nei casi previsti dalle norme vigenti.
3. I contratti ad esecuzione continuativa o periodica possono, prima della loro scadenza, essere prorogati con provvedimento espresso, allorquando ne venga solamente differito il termine finale e ne resti fermo per il resto il contenuto, limitatamente al periodo strettamente necessario all’espletamento della procedura di affidamento del nuovo contratto.
4. I contratti di cui al comma precedente possono altresì essere prorogati nei casi in cui il presente regolamento consenta l’affidamento delle prestazioni mediante procedura negoziata diretta.
Art. 59 - Prezzi
1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che si tratti di prezzi amministrati.
2. E’ consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione di una percentuale di ribasso rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione periodica del prezzo, operata sulla base di una istruttoria condotta dai responsabili della acquisizione di beni e di servizi sulla base dei prezzi di mercato rilevati ed elaborati dall’istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni.
4. E’ consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all’ente la successiva precisa determinazione quantitativa dell’entità delle prestazioni da eseguire, sulla base di quantità stimate in via solo presunta e previa fissazione del prezzo per unità di prestazione.
Art. 60 - Garanzia per l’esecuzione
1. Gli operatori economici che stipulano contratti pubblici aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere sono tenuti a costituire una garanzia, a titolo di cauzione definitiva, pari al
10 per cento dell’importo del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, aumentata di tanti punti percentuali quanti siano quelli eccedenti il 10 per cento in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, e di due punti percentuali per ogni punto in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 20 per cento.
2. La fideiussione deve prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ente.
3. La garanzia anzidetta è svincolata ai sensi delle norme vigenti.
4. Xxx l’aggiudicatario rifiuti di prestare la cauzione o non vi provveda nel termine impostogli, l’ente, previa diffida, può dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione ed aggiudicare il contratto al concorrente che lo segue nella graduatoria, ove esistente.
Art. 61 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, compresi gli oneri fiscali, sono a carico del terzo contraente, a meno che norme speciali ne facciano carico all’ente.
2. Sui contratti relativi ad alienazioni, locazioni, appalti di lavori, di forniture e di servizi, concessioni di qualsiasi natura, anche se stipulati a seguito di procedure ristrette o negoziate, sono obbligatoriamente dovuti i diritti di segreteria.
Art. 62 - Rogito
1. Il segretario può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente, con l’osservanza della legge notarile, salvo i casi in cui la legge preveda espressamente il ministero di notaio.
2. Il rogito degli atti pubblici e l’autenticazione delle scritture private possono essere affidate a notaio allorché la redazione del contratto presenti particolari difficoltà o sussistano ragioni di urgenza.
Art. 63 - Repertorio
1. Sono iscritti obbligatoriamente a repertorio tutti i contratti soggetti a registrazione in termine fisso.
2. Sono inoltre iscritti a repertorio, anche se non soggetti a registrazione in termine fisso:
a. le convenzioni per l’affidamento di attività o servizi di cui all’art. 42, comma 2, lettera e) del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b. le convenzioni di cui all’art. 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Non sono iscritti nel repertorio i contratti conclusi per corrispondenza, per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato e della determinazione di affidamento o con atto separato di obbligazione, e gli atti di cottimo. In tali casi, competente per la loro corretta conservazione è il responsabile del servizio che ha curato la loro stipulazione e sottoscrizione.
Art. 64 - Interpretazione del contratto
1. Nell’interpretare i contratti devonsi seguire le disposizioni degli artt. da 1362 a 1365 del codice civile.
2. Ove le predette disposizioni non rendano palese la comune volontà dei contraenti, si fa ricorso alle disposizioni integrative di cui agli artt. da 1366 a 1371 del codice civile stesso.
TITOLO XI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 65 - Responsabilità
1. L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto servizi, forniture è diretta dal responsabile del servizio cui la relativa dotazione finanziaria sia stata assegnata dal piano risorse ed obiettivi.
2. All’esecuzione dei contratti diversi da quelli di cui al comma 1 sovrintende il responsabile cui il relativo procedimento sia pertinente giuste le norme vigenti.
3. Sono fatte salve le norme che regolano la direzione dell’esecuzione dei contratti d’appalto di lavori pubblici.
Art. 66 - Contratti aggiuntivi
1. I contratti aggiuntivi e le appendici ai contratti principali sono preceduti dalla determinazione a contrarre, assunta ai sensi e nei limiti previsti dalle norme vigenti.
2. Nei contratti di appalto di forniture e di servizi, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni convenute sono ammesse, con obbligo dell’appaltatore di assoggettarvisi alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo dell’appalto.
3. Le varianti in corso d’opera ai contratti di appalto di lavori pubblici sono disciplinate dagli artt. 132 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 134, 135 e 136 del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, 10, 11 e 12 del capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145 e dalle altre norme vigenti in materia.
4. I contratti aggiuntivi, le appendici ai contratti principali e le varianti in corso d’opera sono stipulate per scrittura privata.
Art. 67 - Inadempimento contrattuale
1. L’inadempimento contrattuale comporta le conseguenze previste dalle norme vigenti, dal contratto e dal capitolato d’oneri.
2. I capitolati d’oneri generali o speciali determinano le penali per l’inesatto o ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dai soggetti che contrattano con l’ente che non comporti la risoluzione del contratto.
3. Ove i capitolati nulla dispongano, le penali, sempre fatta salva la risoluzione del contratto, sono previste in misura pari all’1 per cento dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della prestazione dovuta, ed in misura compresa tra lo 0,5 ed il 5 per cento, a seconda della gravità dell’infrazione, per ogni altro inadempimento.
4. La penale è comminata dal responsabile del servizio mediante semplice comunicazione raccomandata; ove entro il termine prefissato non sia stato effettuato il pagamento, l’ente ha diritto di rivalersi sulla cauzione, ove costituita, che dovrà essere subito reintegrata.
5. Le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali negli appalti di lavori pubblici sono disciplinate dagli artt. 133, comma 9, del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12
aprile 2006, n. 163, dall'art.117 del regolamento approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, e dalle norme vigenti in materia.
6. Per l’inadempimento non disciplinato ai sensi dei commi precedente, il responsabile del servizio che ha stipulato il contratto procede alla stregua della disciplina civilistica vigente in materia.
Art. 68 - Danni
1. Il soggetto contraente risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati, personalmente o da propri dipendenti, collaboratori, soci o coadiutori, in qualsiasi modo siano denominati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti dell’ente.
2. E’ altresì esclusa qualsiasi responsabilità o corresponsabilità dell’ente per i danni derivati a terzi dall’esecuzione, da parte della controparte, delle prestazioni dedotte nel contratto.
3. Per gli appalti di lavori pubblici, trovano applicazione gli artt. 139 del regolamento approvato con
d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, e art.14 del capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000,
n. 145, salve le altre norme vigenti.
4. E’ fatta salva l’applicazione di speciali disposizioni che si riferiscano a particolari tipi di contratto.
Art. 69 - Collaudo
1. Gli appalti di forniture e di servizi sono soggetti a verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, effettuata dal responsabile del servizio o dell’ufficio o del procedimento che abbia sovrainteso all’esecuzione del contratto. Se non si provvede alla redazione di apposito processo verbale, la sottoscrizione della liquidazione amministrativa della spesa equivale alla verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite.
2. Gli appalti di lavori pubblici sono soggetti a collaudo ai sensi dell’art. 141 del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del Titolo XII del regolamento approvato con
d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, dell’art. 37 del capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, e delle altre norme vigenti in materia.
TITOLO XII
ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
Art. 70 - Indagini di mercato
1. Prima di procedere alla gara o al rinnovo contrattuale può procedersi ad un’indagine di mercato anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.
Art. 71 - Gara esplorativa
1. E' in facoltà del Comune, anche al fine di valutare le disponibilità del mercato, di invitare i privati che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l'interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti - a formulare offerte e suggerimenti in merito all'oggetto contrattuale precisato nel bando.
2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono altresì precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.
Art. 72 - Concorso di idee
1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nella eventuale lettera di invito deve essere indicato:
a. se al vincitore competerà un premio (e quale), ovvero un rimborso spese;
b. se il Comune intende acquistare il progetto o l'elaborato, precisandone il prezzo;
c. se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all'appalto concorso.
TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO
Art. 73 - Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme vigenti per le materie che ne costituiscono l’oggetto.
2. Ove le norme espressamente richiamate dal presente regolamento siano abrogate, integrate o modificate da disposizioni sopraggiunte alla sua emanazione, i corrispondenti richiami si intendono operati alle norme vigenti al momento dell’assunzione del relativo provvedimento.
3. Ove il presente regolamento faccia riferimento alle norme vigenti in una data materia, si applica la disposizione vigente in quella materia al momento dell’assunzione del relativo provvedimento.
Art. 74 - Disposizioni di coordinamento e transitorie
1. Le disposizioni riferite dal presente regolamento ai dipendenti ed ai responsabili degli uffici, dei servizi e del procedimento dell’ente trovano applicazione anche nei confronti del personale comandato a prestare servizio presso l’ente, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia.
Art. 75 - Norma finale
1. I limiti di importo di cui al presente Regolamento sono da intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.
2. Restano salve le competenze già attribuite all'Economo dal regolamento di contabilità, nei limiti di importo, di oggetto e con le procedure ivi previste.
3. Ove fossero stipulate convenzioni ai sensi dell’art. 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia e in ogni altro caso di gestione associata di funzioni o di servizi, funge da assuntore delle prestazioni l’ente delegato ai sensi delle singole convenzioni via via stipulate.
Art. 76 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore con il conseguimento dell’esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, decorsi ulteriori quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio, a norma dell'art. 62 dello Statuto dell’ente.
Art. 77 - Abrogazioni
1. Dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 30/09/1991 il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 15/06/1998.
2. Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono altresì abrogate le disposizioni regolamentari incompatibili con le sue disposizioni.