Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale (Swiss Rules)
Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale (Swiss Rules)
2021
Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale (Swiss Rules)
Giugno 2021
Traduzioni disponibili
Le Swiss Rules sono disponibili in varie lingue al sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxx- tration/arbitration-rules.
Indice
Clausola arbitrale tipo 4
Introduzione 4
I. Regole introduttive 5
Articolo 1 Ambito applicativo 5
Articolo 2 Intimazione, calcolo dei termini 5
Articolo 3 Richiesta d’arbitrato 5
Articolo 4 Risposta alla richiesta d’arbitrato 6
Articolo 5 Gestione delle domande 6
Articolo 6 Domande incrociate, chiamata in causa, intervento 6
Articolo 7 Riunione 7
Articolo 8 | Conferma degli arbitri | 7 |
Articolo 9 | Numero degli arbitri | 7 |
Articolo 10 | Nomina di un arbitro unico | 7 |
Articolo 11 | Nomina di più arbitri | 8 |
Articolo 12 | Indipendenza, imparzialità e obbligo |
II. Costituzione del tribunale arbitrale 7
di divulgazione da parte degli arbitri 8
Articolo 13 Ricusazione di un arbitro 8
Articolo 14 Revoca di un arbitro 8
Articolo 15 Sostituzione di un arbitro 8
III. Procedimento arbitrale 9
Articolo 28 Periti nominati dal tribunale 11
Articolo 29 Misure cautelari 11
Articolo 30 Mancata partecipazione al procedimento 11
Articolo 31 Conclusione della procedura 12
Articolo 32 Diritto di obiezione e rinuncia a eccepire 12
IV. Il lodo 12
Articolo 33 Decisioni 12
Articolo 34 Forma ed effetto del lodo 12
Articolo 35 Diritto applicabile, decisione secondo
equità 12
Articolo 36 Transazione o altri motivi di chiusura
del procedimento 12
Articolo 37 Interpretazione o rettifica del lodo,
lodo supplementare 13
Articolo 38 Determinazione delle spese 13
Articolo 39 Onorari e spese degli arbitri 13
Articolo 40 Ripartizione delle spese 13
Articolo 41 Anticipo a garanzia delle spese 14
V. Altre disposizioni 14
Articolo 42 Procedura accelerata 14
Articolo 43 Procedura d’urgenza 14
Articolo 44 Riservatezza 15
Articolo 45 Esclusione della responsabilità 15
Articolo 16 | Disposizioni generali | 9 | ||
Articolo 17 | Sede dell’arbitrato | 9 | Appendices | 17 |
Articolo 18 | Lingua | 9 | Appendice A | |
Articolo 19 | Organizzazione e svolgimento | Uffici e coordinate bancarie | ||
della procedura | 9 | del Segretariato della Corte di Arbitrato | 17 | |
Articolo 20 | Memoria di domanda | 10 | Appendice B | |
Articolo 21 | Memoria di risposta | 10 | Spese dell’arbitrato | 18 |
Articolo 22 Articolo 23 | Modifiche della domanda o della risposta Eccezioni di incompetenza del tribunale arbitrale | 10 10 | ||
Articolo 24 | Ulteriori memorie scritte | 10 | ||
Articolo 25 | Termini | 10 | ||
Articolo 26 | Prove | 10 | ||
Articolo 27 | Udienze | 11 |
Regolamento svizzero d’arbitrato interna- zionale (Swiss Rules)
Clausola arbitrale tipo
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o comunque collegate allo stesso, ivi comprese quelle concernenti la validità, la nullità, la violazione o la risoluzione del contratto, saranno risolte mediante arbitrato se- condo il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale dello Swiss Arbitration Centre in vigore alla data in cui la richiesta d’arbitrato è depositata secondo il detto Regolamento.
Il numero degli arbitri è … («uno» oppure «tre» oppure «uno o tre»);
La sede dell’arbitrato è … (nome di una città in Svizzera, a meno che le parti si accordino su una sede all’estero); Il procedimento arbitrale si svolge in … (inserire la lingua desiderata)
Introduzione
(a) Il Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale (in seguito: «Regolamento svizzero» o «Regolamento») è sta- to messo a disposizione degli utenti dei servizi di arbitrato per la prima volta nel 2004 dalle Camere di Commercio e dell’industria di Basilea, Berna, Ginevra, Ticino, Vaud, Zurigo e, in seguito, di Neuchâtel e della Svizzera centrale (le «Camere di Commercio»). Il Regolamento svizzero si è ispirato al Regolamento di arbitrato UNCITRAL con una gestione istituzionale snella e professionale ed è stato redatto in collaborazione con l’Associazione Svizze- ra per l’Arbitrato («ASA»). Al fine di amministrare le procedure arbitrali basate sul Regolamento Svizzero, le Ca- mere di Commercio hanno fondato la Swiss Xxxxxxxx’ Arbitration Institution (Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere, «SCAI»), un’associazione di diritto svizzero.
(b) Il Regolamento svizzero ha sostituito i singoli regolamenti d’arbitrato delle Camere di Commercio. Le disposizioni del Regolamento svizzero sono state modificate nel 2012 e di nuovo nel 2021, con l’obiettivo costante di offrire agli utenti di tutto il mondo un quadro regolamentare efficiente e affidabile per i procedimenti arbitrali.
(c) Nel 2021, al fine di sviluppare ulteriormente la SCAI, le Camere di Commercio hanno consolidato e formalizzato la loro collaborazione con l’ASA. La SCAI è stata trasformata in una società di capitali svizzera e la sua ragione so- ciale modificata in Swiss Arbitration Centre Ltd. (lo «Swiss Arbitration Centre»). Le convenzioni di arbitrato che fanno riferimento alla SCAI o alle Camere di Commercio rimangono valide e vincolanti e saranno riconosciute e applicate dallo Swiss Arbitration Centre, in qualità di successore legale della SCAI.
(d) Procedure arbitrali basate sul Regolamento Svizzero sono amministrate dalla Corte Arbitrale (la «Corte») dello Swiss Arbitration Centre, è composta da professionisti dell’arbitrato internazionale. La Corte emana le decisioni secondo le disposizioni del Regolamento. Essa può delegare a uno o più membri o a un comitato il potere di ema- nare determinate decisioni secondo proprie Regole Interne e può emanare Linee Direttive o Note Pratiche per l’implementazione e a supplemento del presente Regolamento.1 La Corte è assistita nel suo operato dal Segre- tariato della Corte (il «Segretariato»).
(e) Lo Swiss Arbitration Centre fornisce servizi d’arbitrato interno e internazionale, come pure altri servizi per la riso- luzione di controversie, secondo qualsivoglia disposizione legale applicabile, in Svizzera e all’estero.
1. Le Regole Interne, le Linee Direttive e le Note Pratiche sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx.
Sezione I.
Regole introduttive
AMBITO APPLICATIVO
Articolo 1
1. Il presente Regolamento disciplina l’arbitrato nel caso in cui una clausola arbitrale o una convenzione d’arbitrato (la
«Convenzione d’Arbitrato») faccia riferimento al presente Regolamento, gestito dallo Swiss Arbitration Centre o in precedenza dalla SCAI, oppure ai Regolamenti d’arbitrato delle Camere di commercio e dell’industria di Basilea, Berna, Svizzera centrale, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud, Zurigo o di ogni altra Camera di Commercio o altra entità che aderisse, o rinviasse, per la gestione dei propri casi, al presente Rego- lamento.
2. La presente versione del Regolamento, in vigore dal 1° giu- gno 2021, si applica a tutti i procedimenti arbitrali nei quali la richiesta d’arbitrato è stata depositata in o dopo tale data, a meno che le parti si siano accordate diversamente.
3. Il Regolamento disciplina l’arbitrato, eccetto nei casi in cui esso sia in conflitto con disposizioni inderogabili della legge applicabile all’arbitrato. In tal caso, quest’ultime prevalgono.
4. Sottoponendo la loro controversia all’arbitrato secondo il presente Regolamento, le parti conferiscono alla Corte, nel- la misura consentita dalla legge applicabile all’arbitrato, tutti i poteri di vigilanza sulla procedura arbitrale, altrimenti rico- nosciute in capo ad un’autorità giudiziaria, incluso il potere di prorogare il mandato del tribunale arbitrale e di decidere sulla ricusazione di un arbitro in base a motivi non previsti dal pre- sente Regolamento.
5. La sede dell’arbitrato può trovarsi in Svizzera oppure al- trove.
INTIMAZIONE, CALCOLO DEI TERMINI
Articolo 2
1. Ai fini del presente Regolamento, ogni intimazione, compre- sa una notifica, una comunicazione o una proposta, va consi- derata ricevuta se e quando è consegnata al destinatario o alla residenza abituale, al centro dell’attività economica, all’in- dirizzo postale o elettronico, oppure, se non è possibile iden- tificare uno di questi recapiti attraverso ragionevoli ricerche, all’ultima residenza, all’ultimo centro dell’attività economica o all’ultimo indirizzo postale o elettronico noti del destinatario.
2. I termini secondo il presente Regolamento iniziano a de- correre dal giorno seguente il giorno in cui l’intimazione, la notifica, la comunicazione o la proposta è stata ricevuta. Se
l’ultimo giorno del termine è un giorno festivo ufficiale oppure un giorno non lavorativo alla residenza abituale o al centro dell’attività economica del destinatario, il termine è prorogato sino al primo giorno lavorativo seguente. Giorni festivi ufficiali o non lavorativi sono inclusi nel calcolo del termine.
3. Se le circostanze lo giustificano, la Corte può prorogare o abbreviare i termini fissati nel presente Regolamento.
RICHIESTA D’ARBITRATO
Articolo 3
1. La parte, o parti, che inizia l’arbitrato (l’«Attore») deposita una richiesta d’arbitrato presso il Segretariato a uno degli indirizzi postali o elettronici elencati nell’Appendice A. Esem- plari cartacei della richiesta d’arbitrato non sono necessari, salvo diversa richiesta da parte del Segretariato o se l’Attore richiede al Segretariato di notificare un esemplare cartaceo all’altra parte o alle altre parti (il «Convenuto») in luogo o in ag- giunta all’esemplare elettronico. In caso di esemplari carta- cei, l’Attore deve fornire al Segretariato un numero sufficiente di esemplari della richiesta d’arbitrato per ciascun Convenu- to, per ciascun arbitro e per il Segretariato.
2. Si considera che il procedimento arbitrale abbia inizio alla data in cui il Segretariato riceve la richiesta d’arbitrato.
3. La richiesta d’arbitrato contiene quanto segue:
(a) una richiesta di sottoporre la controversia all’arbitrato;
(b) i nomi, gli indirizzi, i numeri di telefono, e gli indirizzi di pos- ta elettronica di ciascuna delle parti e, se del caso, dei loro rappresentanti;
(c) identificazione della Convenzione d’Arbitrato invocata;
(d) identificazione del contratto (rispettivamente dei contratti) o degli altri documenti dai quali o in relazione ai quali deriva la controversia (il «Contratto»);
(e) la natura generale della domanda e un’indicazione del valore di causa, se determinabile;
(f) le conclusioni dell’Attore;
(g) una proposta riguardo al numero degli arbitri (uno o tre), le modalità di costituzione del tribunale arbitrale, nonché la lingua e la sede dell’arbitrato se le parti non si sono già accordate su questo punto;
(h) la designazione di un arbitro se richiesto dalla Conven- zione d’Arbitrato o dall’articolo 11(1);
(i) la conferma del pagamento su uno dei conti di cui alla lista Appendice A, dell’emolumento di registrazione pre- visto nell’Appendice B (Tabella dei costi dell’arbitrato), nella versione in vigore alla data in cui la richiesta d’arbi- trato è stata depositata.
4. La richiesta d’arbitrato può anche contenere:
(a) la proposta dell’Attore per la nomina di un arbitro unico, ai sensi dell’articolo 10;
(b) la memoria di domanda ai sensi dell’articolo 20.
5. Se la richiesta d’arbitrato è incompleta o se non è stato pagato l’emolumento di registrazione, il Segretariato può fis- sare un termine congruo entro il quale porvi rimedio. Il Segre- tariato può anche richiedere che, entro il medesimo termine, sia depositata una traduzione della richiesta d’arbitrato se questa non è stata presentata in inglese, tedesco, francese o italiano. Se l’Attore ottempera alle richieste summenzionate entro il termine fissato, la richiesta d’arbitrato sarà conside- rata validamente depositata alla data in cui il Segretariato ha ricevuto la versione iniziale. Se l’Attore non ottempera alle richieste summenzionate entro il termine fissato, la richiesta d’arbitrato sarà considerata ritirata, senza tuttavia pregiudi- care il diritto dell’Attore di ripresentare la richiesta d’arbitrato in una data successiva.
6. Il Segretariato notifica immediatamente al Convenuto la ri- chiesta d’arbitrato e tutti i documenti prodotti.
RISPOSTA ALLA RICHIESTA D’ARBITRATO
Articolo 4
1. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta d’ar- bitrato, il Convenuto presenta al Segretariato una risposta alla richiesta d’arbitrato. L’articolo 3(1) si applica mutatis mu- tandis. Nella misura del possibile, la risposta alla richiesta d’arbitrato contiene:
(a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, e gli indirizzi di posta elettronica del Convenuto e, se del caso, dei suoi rappresentanti;
(b) eventuali eccezioni d’incompetenza;
(c) le osservazioni del Convenuto sui temi indicati nella ri- chiesta d’arbitrato ai sensi dell’articolo 3(3)(e);
(d) la risposta del Convenuto alle conclusioni formulate dall’Attore nella richiesta d’arbitrato ai sensi dell’articolo 3(3)(f);
(e) la proposta del Convenuto sul numero di arbitri (uno o tre), sulle modalità di costituzione del tribunale arbitrale, la lingua e la sede dell’arbitrato, ai sensi dell’articolo 3(3) (g);
(f) la designazione di un arbitro se richiesto dalla Conven- zione d’Arbitrato o dall’articolo 11(1).
2. La risposta alla richiesta d’arbitrato può anche contenere:
(a) la proposta del Convenuto per la nomina di un arbitro uni- co, ai sensi dell’articolo 10;
(b) la memoria di risposta ai sensi dell’articolo 21.
3. Gli articoli 3(5) e (6) si applicano alla risposta alla richiesta d’arbitrato mutatis mutandis.
4. Qualsiasi domanda riconvenzionale o eccezione di com- pensazione deve in principio essere presentata unitamente alla risposta alla richiesta d’arbitrato. L’articolo 3(3) si applica mutatis mutandis.
5. Se non viene presentata una domanda riconvenzionale, una domanda ai sensi dell’articolo 6(1), o un’eccezione di compensazione, oppure se la risposta alla richiesta d’arbitra- to non viene depositata, oppure se non viene indicato il valore di una tale domanda o eccezione, la Corte può basarsi esclu- sivamente sulla richiesta d’arbitrato per determinare l’even- tuale applicazione dell’articolo 42(1) (procedura accelerata).
GESTIONE DELLE DOMANDE
Articolo 5
1. Se il Convenuto non deposita una risposta alla richiesta d’arbitrato, o se solleva un’obiezione a che l’arbitrato sia am- ministrato secondo il presente Regolamento, o qualsiasi altra eccezione d’incompetenza, ivi inclusa quella secondo cui domande formulate sulla base di più di una Convenzione d’Arbitrato non possano essere decise congiuntamente, la procedura arbitrale prosegue, salvo e nella misura in cui la Corte stabilisca che:
(a) non vi è manifestamente una Convenzione d’Arbitrato che si riferisca al presente Regolamento, oppure
(b) nel caso di domande formulate sulla base di più di una Convenzione d’Arbitrato, le Convenzioni di Arbitrato sono manifestamente incompatibili.
2. La decisione della Corte di procedere lascia impregiudica- to il potere del tribunale arbitrale di emanare qualsiasi deci- sione ai sensi dell’articolo 23.
DOMANDE INCROCIATE, CHIAMATA IN CAUSA, INTER- VENTO
Articolo 6
1. Una parte che presenta nei confronti di un’altra parte una domanda diversa da una domanda presentata nella richies- ta d’arbitrato o da una domanda riconvenzionale presentata nella risposta alla richiesta d’arbitrato (domanda incrociata), o una parte che presenta una domanda nei confronti di una parte aggiuntiva (chiamata in causa), o una parte aggiuntiva che presenta una domanda nei confronti di una parte princi- pale (intervento), deve depositare una notifica di azione. L’ar- ticolo 3 si applica mutatis mutandis.
2. Prima della costituzione del tribunale arbitrale, tale notifi- ca di azione deve essere depositata presso il Segretariato. Il Segretariato comunica la notifica di azione, unitamente a eventuali produzioni, al destinatario della domanda, a tutte le altre parti e ad ogni arbitro confermato. Qualsiasi obiezione in merito all’applicazione del presente Regolamento alla do- manda, o qualsiasi altra eccezione d’incompetenza, ivi inclu- sa quella secondo cui domande formulate sulla base di più di una Convenzione d’Arbitrato non possono essere decise congiuntamente, deve essere sollevata dal destinatario della domanda o da qualsiasi altra parte entro 15 giorni dalla data
di ricevimento della notifica di azione. L’articolo 5 si applica
mutatis mutandis.
3. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, qualsiasi do- manda incrociata, chiamata in causa o richiesta di intervento viene decisa dal tribunale arbitrale, dopo aver sentito le parti e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.
4. Se un terzo richiede, o se gli viene richiesto da una delle parti, di partecipare alla procedura arbitrale con un ruolo di- verso da quello di una parte aggiuntiva, il tribunale arbitrale, sentite le parti e il terzo e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, decide se e a che condizioni il terzo può partecipare.
RIUNIONE
Articolo 7
1. Su richiesta di una parte, e sentite tutte le parti e consultati gli arbitri confermati, la Corte può riunire più procedure arbi- trali pendenti secondo il presente Regolamento.
2. Nella propria decisione la Corte deve tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, compresa la connessione fra le do- mande e lo stato di avanzamento dei rispettivi procedimenti.
3. Quando la Corte decide di congiungere procedimenti in cui uno o più arbitri sono stati confermati dalla Corte, e in assenza di accordo tra tutte le parti di tutte le procedure in merito alla costituzione del tribunale arbitrale nella procedura consoli- data, la Corte può revocare la conferma o la nomina di uno o più arbitri e applicare le regole di cui alla Sezione II (Costitu- zione del tribunale arbitrale). Si considera che le parti in tutte le procedure abbiano rinunciato al loro diritto di designare un arbitro. Salvo diverso accordo tra le parti o decisione diver- sa della Corte, le procedure sono riunite nell’arbitrato iniziato per primo.
Sezione II.
Costituzione del tribunale arbitrale
CONFERMA DEGLI ARBITRI
Articolo 8
1. Tutte le designazioni di un arbitro sono soggette a confer- ma da parte della Corte. Tale conferma rende effettive le de- signazioni. La Corte non è tenuta a comunicare i motivi della decisione in merito alla conferma di un arbitro.
2. In caso di mancata conferma di una designazione, la Corte può:
(a) invitare la parte o le parti interessate, oppure gli arbitri, a seconda dei casi, a procedere ad una nuova designa- zione entro un termine ragionevole; oppure
(b) in casi eccezionali, procedere direttamente alla nomina.
3. La Corte ha la facoltà di rimediare ogni problema nella mancata costituzione di un tribunale arbitrale secondo il pre- sente Regolamento e può, in particolare, revocare le nomine, rispettivamente nominare o rinominare qualsivoglia arbitro e designare, fra questi, il presidente del tribunale arbitrale.
4. Se prima della costituzione del tribunale arbitrale le parti si accordano sulla transazione della controversia, o se il segui- to della procedura arbitrale risultasse inutile o impossibile per altri motivi, il Segretariato deve informare tempestivamente le parti che la Corte può chiudere il procedimento. Ciascuna parte può nondimeno chiedere alla Corte di costituire il tribu- nale arbitrale secondo il Regolamento, affinché determini e ripartisca i costi sui quali le parti non si fossero accordate.
5. Una volta che l’emolumento di registrazione e gli anticipi provvisori sono stati versati conformemente all’Appendice B (spese dell’arbitrato) e tutti gli arbitri confermati, il Segretaria- to trasmette senza indugio gli atti al tribunale arbitrale.
NUMERO DEGLI ARBITRI
Articolo 9
1. Se le parti non si sono accordate sul numero degli arbitri, la Corte, tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti, decide se la causa debba essere rimessa ad un arbitro unico oppure a un tribunale di tre arbitri.
2. La Corte rimette la causa a un arbitro unico, a meno che la complessità, il valore della stessa o altre circostanze rilevanti non ne giustifichino l’attribuzione ad un tribunale di tre arbitri.
3. Se la Convenzione d’Arbitrato prevede un tribunale arbi- trale composto da più di un arbitro e ciò non appare appro- priato in relazione al valore di causa o ad altre circostanze, la Corte invita le parti ad accordarsi per rimettere la causa a un arbitro unico.
4. Nei casi in cui il valore di causa non superi CHF 1’000’000 (un milione di franchi svizzeri) si applica l’articolo 42(1) (proce- dura accelerata).
NOMINA DI UN ARBITRO UNICO
Articolo 10
1. Se le parti si sono accordate per rimettere la causa a un ar- bitro unico, designano congiuntamente l’arbitro unico entro 30 giorni dalla data in cui il Convenuto ha ricevuto la richiesta d’arbitrato, a meno che l’accordo fra le stesse non disponga diversamente.
2. Se le parti non si sono accordate sul numero degli arbitri e la Corte decide che la causa debba essere rimessa a un ar- bitro unico, le parti designano congiuntamente l’arbitro unico
entro 30 giorni dalla data in cui hanno ricevuto la decisione della Corte.
3. Se le parti non designano l’arbitro unico entro il termine im- partito, la Corte procede alla nomina.
NOMINA DI PIÙ ARBITRI
Articolo 11
1. Quando una controversia fra due parti è deferita ad un tri- bunale di tre arbitri, ogni parte designa un arbitro, a meno che le parti non si siano accordate diversamente.
2. Se, in un procedimento tra due parti, una parte non desi- gna un arbitro entro il termine fissato dalla Corte o risultante dalla Convenzione d’Arbitrato, la Corte nomina l’arbitro. Salvo diverso accordo tra le parti, i due arbitri così nominati desi- gnano, entro 30 giorni dalla conferma del secondo arbitro, il terzo arbitro che assume la funzione di presidente del tribu- nale arbitrale. In mancanza di una tale designazione, la Corte nomina il presidente.
3. Nei procedimenti con pluralità di parti, il tribunale arbitrale è costituito secondo l’accordo fra le parti.
4. Se non vi è accordo fra le parti su una procedura per la cos- tituzione del tribunale arbitrale, in una procedura con pluralità di parti, la Corte fissa un termine all’Attore e al Convenuto (o al gruppo di parti) per designare ciascuno un arbitro. Se ciascun gruppo di parti ha designato un arbitro, per la desi- gnazione dell’arbitro che assume la funzione di presidente si applica l’articolo 11(2).
5. Se, in un procedimento con pluralità di parti, una parte o un gruppo di parti omettono di designare un arbitro, la Corte può nominare alcuni o tutti gli arbitri, e deve designare colui che assume la funzione di presidente.
INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E OBBLIGO DI DIVUL- GAZIONE DA PARTE DEGLI ARBITRI
Articolo 12
1. Tutti gli arbitri che conducono un arbitrato secondo il pre- sente Regolamento devono essere e devono rimanere im- parziali e indipendenti durante l’intera procedura.
2. Prima della loro designazione o nomina, i potenziali arbitri devono rendere note al Segretariato tutte le circostanze sus- cettibili di far sorgere legittimi dubbi quanto alla loro imparzia- lità o indipendenza. Il Segretariato trasmette tali informazioni alle parti e fissa un termine entro il quale le parti possono pre- sentare le loro osservazioni.
3. Dopo la loro designazione o nomina, ciascun arbitro ha l’obbligo di rendere note tempestivamente al Segretariato e
alle parti circostanze di tale natura che dovessero verificarsi nel corso della procedura.
RICUSAZIONE DI UN ARBITRO
Articolo 13
1. Ogni arbitro può essere ricusato se esistono circostanze che fanno sorgere legittimi dubbi quanto alla sua imparzialità o indipendenza.
2. Se una parte intende ricusare un arbitro, essa deve inol- trare una richiesta di ricusazione al Segretariato, con copia alle altre parti e al tribunale arbitrale, entro 15 giorni dal mo- mento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze che danno luogo alla ricusazione.
3. Se entro 15 giorni dalla data della richiesta di ricusazione, le parti non concordano con la ricusazione, o se l’arbitro ricusa- to non si dimette, la Corte deciderà sulla ricusazione.
REVOCA DI UN ARBITRO
Articolo 14
1. La Corte può, di propria iniziativa oppure su richiesta degli altri arbitri o di una parte, revocare la nomina di un arbitro, se egli o essa omette di espletare le proprie funzioni.
2. Prima della decisione, l’arbitro deve avere la possibilità di presentare le proprie osservazioni alla Corte.
SOSTITUZIONE DI UN ARBITRO
Articolo 15
1. Riservato l’articolo 15(2), in tutti i casi in cui un arbitro deve essere sostituito, occorre designare o nominare un arbitro sostitutivo secondo la procedura di cui agli articoli 10 e 11, en- tro il termine fissato dalla Corte. Tale procedura è applicabile anche se durante la procedura di nomina iniziale, una parte o gli arbitri abbiano omesso di effettuare la designazione ri- chiesta.
2. In casi eccezionali la Corte può, dopo aver consultato le parti e i restanti arbitri:
(a) nominare direttamente l’arbitro in sostituzione; oppure
(b) dopo la chiusura del procedimento arbitrale, autorizzare i rimanenti arbitri a proseguire nell’arbitrato, pronuncian- do decisioni o lodi.
3. Nel caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento ri- prende dalla fase raggiunta dall’arbitro che ha cessato di es- ercitare le proprie funzioni, a meno che il tribunale arbitrale non decida diversamente.
Sezione III. Procedimento arbitrale
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 16
1. Tutti i partecipanti nel procedimento arbitrale devono agire in buona fede e fare ogni sforzo per contribuire a un’efficiente conduzione della procedura, evitando costi e ritardi inutili. Le parti si impegnano a conformarsi prontamente ai lodi, o alle ordinanze pronunciate dal tribunale arbitrale o dall’arbitro dell’urgenza.
2. Tutte le comunicazioni di una parte al tribunale arbitrale devono essere inviate simultaneamente a tutte le altre parti. Il Segretariato deve ricevere una copia elettronica di tutte le comunicazioni tra le parti e il tribunale arbitrale.
3. Il tribunale arbitrale può, previo consenso delle parti, nomi- nare un segretario. Gli articoli 12 e 13 si applicano al segretario mutatis mutandis.
4. Le parti possono essere rappresentate o assistite da per- sone di loro scelta. Una prova dei poteri di rappresentanza può essere richiesta in ogni momento. Il tribunale arbitrale può opporsi alla nomina di un nuovo rappresentante, qualora ciò possa compromettere l’imparzialità o l’indipendenza del tribunale arbitrale.
SEDE DELL’ARBITRATO
Articolo 17
1. Se le parti non hanno stabilito la sede dell’arbitrato, o se la designazione della sede è incompleta o non è chiara, la Corte determina tale sede tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti, oppure invita il tribunale arbitrale a stabilirla.
2. A prescindere dalla scelta della sede dell’arbitrato, il tribu- nale arbitrale può determinare dove debba essere condotto il procedimento. In particolare, il tribunale arbitrale può proce- dere all’audizione di testimoni e tenere riunioni per consulta- zione fra i propri membri in qualunque luogo ritenga appro- priato, tenendo conto delle circostanze dell’arbitrato.
3. Il tribunale arbitrale può riunirsi in qualunque luogo ritenga appropriato per l’ispezione di beni, altri oggetti o documenti. Le parti devono essere informate con sufficiente anticipo in modo tale che possano essere presenti all’ispezione.
4. Il lodo si considera pronunciato nel luogo in cui l’arbitrato ha la propria sede.
LINGUA
Articolo 18
Salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale arbitrale, subito dopo la propria costituzione, stabilisce la o le lingue da utiliz- zare nella procedura.
ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Articolo 19
1. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, il tribu- nale arbitrale può condurre l’arbitrato nel modo che consi- dera appropriato, e può in particolare adottare misure volte a garantire l’efficienza della procedura, salvaguardando in ogni caso la parità di trattamento tra le parti e il loro diritto di essere sentite.
2. Non appena possibile dopo aver ricevuto il fascicolo dal Segretariato, il tribunale arbitrale convoca una riunione ini- ziale con le parti per discutere l’organizzazione della proce- dura arbitrale, ivi comprese le norme procedurali, nonché le questioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza infor- matica nella misura necessaria a garantire un livello adeguato di rispetto delle norme vigenti e di sicurezza.
3. Durante la riunione iniziale o subito dopo, il tribunale arbi- trale prepara un calendario della procedura che stabilisce le fasi della procedura, compresi i termini per le memorie scritte, la presentazione delle prove e le date di eventuali udienze, nonché una stima del tempo richiesto dal tribunale arbitrale per le proprie decisioni principali.
4. Se ritenuto opportuno, il tribunale arbitrale può convo- care ulteriori riunioni organizzative in corso di procedura per consultarsi con le parti e assicurare una gestione efficiente della procedura.
5. Con il consenso di tutte le parti, il tribunale arbitrale può in- traprendere azioni volte a favorire una composizione bonaria della controversia ad esso sottoposta. Tale consenso implica la rinuncia di una parte al proprio diritto di contestare l’impar- zialità dell’arbitro in base alla partecipazione dell’arbitro e alle conoscenze da questi acquisite nell’espletamento delle azio- ni concordate.
6. In qualsiasi momento della procedura arbitrale le parti possono decidere di risolvere la loro controversia, o qualsia- si parte di essa, tramite mediazione, incluse la mediazione secondo il Regolamento Svizzero di Mediazione o qualsiasi altra forma di composizione alternativa delle controversie. Salvo accordo differente tra le parti, la procedura arbitrale è sospesa durante tale periodo.
MEMORIA DI DOMANDA
Articolo 20
1. Se la memoria di domanda non è contenuta nella richiesta d’arbitrato, l’Attore comunica, entro un termine fissato dal tri- bunale arbitrale, la memoria di domanda per iscritto al Conve- nuto e ad ogni arbitro.
2. La memoria di domanda contiene i seguenti elementi:
(a) i nomi e gli indirizzi delle parti;
(b) l’esposizione dei fatti a sostegno della domanda;
(c) i punti controversi;
(d) le conclusioni dell’Attore.
3. In principio, l’Attore allega alla memoria di domanda tutti i documenti e le altre prove sui quali si fonda, ivi inclusa una copia del Contratto.
MEMORIA DI RISPOSTA
Articolo 21
1. Entro un termine fissato dal tribunale arbitrale e se la me- moria di risposta non era contenuta nella risposta alla richies- ta d’arbitrato, il Convenuto comunica la memoria di risposta per iscritto all’Attore e ad ogni arbitro.
2. La memoria di risposta deve prendere posizione sugli elementi della domanda enumerati all’articolo 20(2). Se il Convenuto solleva un’eccezione d’incompetenza oppure un’eccezione relativa alla costituzione irregolare del tribu- nale arbitrale, la memoria di risposta deve contenere i fatti e le disposizioni legali su cui si basa tale eccezione. In principio, il Convenuto allega alla memoria di risposta tutti i documenti e le altre prove sui quali fonda la propria difesa.
3. Alla domanda riconvenzionale e all’eccezione di compen- sazione si applica l’articolo 20(2) mutatis mutandis.
MODIFICHE DELLA DOMANDA O DELLA RISPOSTA
Articolo 22
Nel corso del procedimento arbitrale, ciascuna parte può modificare o completare la propria domanda o la propria ris- posta, a meno che il tribunale arbitrale ritenga inappropriato permettere tale modifica, in considerazione del ritardo che ciò potrebbe provocare, del pregiudizio per le altre parti o di qualsiasi altra circostanza.
ECCEZIONI DI INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBI- TRALE
Articolo 23
1. Il tribunale arbitrale è competente per statuire su qualsia- si eccezione concernente la propria competenza, ivi com- prese quelle relative all’esistenza, alla validità o all’ambito di applicazione della Convenzione d’Arbitrato, e a qualsiasi
eccezione secondo cui domande formulate sulla base di più di una Convenzione d’Arbitrato non possano essere decise congiuntamente.
2. Il tribunale arbitrale è competente per decidere in meri- to all’esistenza o alla validità del Contratto di cui fa parte la Convenzione d’Arbitrato. La decisione del tribunale arbitrale circa la nullità del Contratto non comporta automaticamente la nullità della Convenzione d’Arbitrato.
3. Qualsiasi eccezione relativa alla competenza del tribunale arbitrale deve essere presentata prima di qualsiasi difesa nel merito, a meno che il tribunale arbitrale ammetta un’ecce- zione successiva in circostanze eccezionali.
4. Il tribunale arbitrale decide in merito a qualsiasi eccezione concernente la propria competenza con un lodo preliminare, a meno che risulti più opportuno decidere su tale eccezione in un lodo di merito.
5. Il tribunale arbitrale è competente per statuire in ordine a un’eccezione di compensazione, anche se la relazione invo- cata a sostegno di questa difesa non rientra nell’ambito d’ap- plicazione della Convenzione d’Arbitrato oppure rientra nel contesto di un’altra Convenzione d’Arbitrato o di una clausola di proroga del foro.
ULTERIORI MEMORIE SCRITTE
Articolo 24
Sentite le parti, il tribunale arbitrale decide, se del caso, quali ulteriori memorie, oltre alla memoria di domanda e di rispos- ta, le parti devono depositare e fissa i termini per tali memorie scritte.
TERMINI
Articolo 25
1. I termini per la comunicazione di memorie scritte, ivi com- prese la memoria di domanda e la memoria di risposta, sono fissati dal tribunale arbitrale, dopo aver sentito le parti. I termi- ni non devono superare i 45 giorni, a meno che la complessità del caso o altre circostanze non giustifichino un termine più lungo.
2. Il tribunale arbitrale può prorogare qualsiasi termine se lo ritiene giustificato.
PROVE
Articolo 26
1. Il tribunale arbitrale determina l’ammissibilità, la pertinen- za, la rilevanza e il valore probatorio delle prove, così come l’onere della prova.
2. In ogni momento durante il procedimento arbitrale, il tribu- nale arbitrale può chiedere alle parti di produrre documenti o altre prove entro un termine assegnato dal tribunale stesso.
UDIENZE
Articolo 27
1. In ogni fase del procedimento, il tribunale arbitrale può te- nere un’udienza per l’assunzione di prove testimoniali, o peri- tali, oppure per arringhe. Il tribunale arbitrale impartisce istru- zioni a tale proposito, sentite le parti.
2. Le udienze possono tenersi di persona oppure a distan- za per videoconferenza o altri mezzi appropriati, conforme- mente a quanto deciso dal tribunale arbitrale dopo aver sen- tito le parti.
3. Qualsiasi persona può essere chiamata a testimoniare nel- la procedura arbitrale. Non è proibito ad una parte, ai propri dirigenti, impiegati, consulenti legali o patrocinatori intervis- tare testimoni o potenziali testimoni.
4. Prima di un’udienza, le prove testimoniali e peritali possono essere presentate sotto forma dichiarazioni scritte o relazio- ni firmate dai testimoni o dai periti, entro un termine fissato dal tribunale arbitrale.
5. Alle udienze, i testimoni o periti possono venire sentiti e interrogati secondo le regole stabilite dal tribunale arbi- trale. Il tribunale arbitrale può ordinare che i testimoni o pe- riti vengano interrogati con mezzi di telecomunicazione che non richiedono la presenza fisica alle udienze (incluse le videoconferenze).
6. Se ritenuto necessario dal tribunale arbitrale o se le parti si sono accordate in tal senso, a seconda delle circostanze deve essere predisposta la traduzione delle testimonianze orali rilasciate all’udienza, nonché la registrazione di tali tes- timonianze.
7. Salvo diverso accordo tra le parti, le udienze sono private.
PERITI NOMINATI DAL TRIBUNALE
Articolo 28
1. Il tribunale arbitrale, sentite le parti, può nominare uno o più periti chiamati a rendere una relazione scritta su questioni specifiche. Gli articoli 12 e 13 si applicano mutatis mutandis.
2. Il tribunale arbitrale deve predisporre l’incarico conferi- to al perito. Le parti forniscono al perito tutte le informazioni rilevanti e consegnano per ispezione tutti i documenti o beni rilevanti che quest’ultimo richieda loro. Qualsiasi controversia tra una parte e il perito in merito alla rilevanza delle informa- zioni, dei documenti o dei beni richiesti è risolta dal tribunale arbitrale.
3. Dopo aver ricevuto la perizia, il tribunale arbitrale ne comu- nica una copia alle parti, le quali hanno la possibilità di espri- mere, per iscritto, la loro opinione al riguardo. Ciascuna parte ha il diritto di esaminare ogni documento sul quale si è basato il perito.
4. Dopo la consegna della perizia, su richiesta di parte, il peri- to può essere sentito ad un’udienza alla quale le parti hanno la possibilità di partecipare ed esaminare il perito. L’articolo 27 è applicabile a tale procedura.
MISURE CAUTELARI
Articolo 29
1. Su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale può ordinare le misure cautelari che ritiene necessarie o appropriate. Su istanza di una parte, rispettivamente di sua iniziativa in casi eccezionali e con preavviso alle parti, il tribunale arbitrale può modificare, sospendere o revocare qualsiasi misura caute- lare concessa.
2. Le misure cautelari possono essere ordinate sotto forma di lodo interlocutorio. Il tribunale arbitrale ha il diritto di ordinare il versamento di una garanzia appropriata.
3. In casi eccezionali, il tribunale arbitrale può pronunciarsi sulla richiesta di misure cautelari tramite un’ordinanza pre- liminare, prima che la richiesta venga comunicata alle altre parti, a condizione che tale comunicazione sia effettuata al più tardi con l’ordinanza preliminare e che alle altre parti sia immediatamente concessa la possibilità di essere sentite.
4. Il tribunale arbitrale può decidere in merito alle richieste di risarcimento causate da un’ingiustificata misura cautelare o ordinanza preliminare.
5. Sottoponendo la loro controversia al presente Regola- mento, le parti non rinunciano al diritto di richiedere misure cautelari ad un’autorità giudiziaria, che dovesse risultare dalla legge o dalle leggi applicabili. Una richiesta di misure cautelari presentata da una delle parti ad un’autorità giudiziaria non è considerata incompatibile con la Convenzione d’Arbitrato, né costituisce rinuncia a tale convenzione.
MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
Articolo 30
1. Se, entro il termine assegnato dal tribunale arbitrale, l’Attore non ha comunicato la domanda e non ha dimostrato l’esisten- za di un motivo sufficiente per giustificare tale mancanza, il tribunale arbitrale chiude la procedura arbitrale. Se, entro il termine assegnato dal tribunale arbitrale, il Convenuto non ha comunicato la risposta e non ha dimostrato l’esistenza di un motivo sufficiente per giustificare tale mancanza, la proce- dura arbitrale prosegue.
2. Se una delle parti, alla quale sia stata data regolare notifi- ca ai sensi del presente Regolamento, non si presenta ad un’udienza e non dimostra l’esistenza di un motivo sufficiente per giustificare tale mancanza, il tribunale arbitrale può proseguire con l’arbitrato.
3. Se una delle parti, regolarmente invitata a produrre prove documentali o altre prove, si astiene dal farlo entro il termine assegnato dal tribunale arbitrale e non dimostra l’esistenza di un motivo sufficiente per giustificare tale omissione, il tribu- nale arbitrale può pronunciare il lodo sulla base delle prove che sono state assunte.
CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA
Articolo 31
1. Quando ritiene che le parti abbiano avuto ragionevoli pos- sibilità di presentare le proprie tesi in merito alle questioni sottoposte al tribunale arbitrale, quest’ultimo può dichiarare concluso il procedimento, con riferimento a tali questioni.
2. In ogni momento prima dell’emissione del lodo e qualora lo ritenga necessario in virtù di circostanze eccezionali, il tribu- nale arbitrale può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, di riaprire il procedimento relativamente alle fat- tispecie di cui all’articolo 31(1).
DIRITTO DI OBIEZIONE E RINUNCIA A ECCEPIRE
Articolo 32
La parte che viene a conoscenza del fatto che una disposi- zione o un requisito previsti dal presente Regolamento, o da qualsiasi altra norma procedurale applicabile, non sono stati rispettati, deve opporsi tempestivamente a tale violazione, altrimenti si riterrà che abbia rinunciato al diritto di eccepire.
Sezione IV. Il lodo
DECISIONI
Articolo 33
1. Se il tribunale arbitrale è composto da più di un arbitro, ogni lodo o altra decisione del tribunale è pronunciata a maggio- ranza degli arbitri. Se non c’è maggioranza, il presidente del tribunale arbitrale decide da solo.
2. Se autorizzato dal tribunale arbitrale, il presidente può de- cidere su questioni procedurali.
FORMA ED EFFETTO DEL LODO
Articolo 34
1. Oltre al lodo finale, il tribunale arbitrale può pronunciare lodi interlocutori o parziali.
2. Il lodo è pronunciato in forma scritta ed è definitivo e vinco- lante per le parti.
3. Il tribunale arbitrale motiva il lodo, a meno che le parti non abbiano convenuto che il lodo non necessita alcuna motiva- zione, o che lo stesso necessita unicamente una motivazione in forma sommaria.
4. Il lodo è firmato dagli arbitri e deve indicare la sede dell’arbi- trato, nonché la data in cui è stato pronunciato. Se il tribunale arbitrale è composto da più arbitri e uno di loro non firma, il lodo deve indicare il motivo dell’assenza della firma.
5. Il Segretariato notifica alle parti esemplari originali del lodo firmato dagli arbitri, a condizione che le spese di cui all’artico- lo 38(a), (b), (c), (f) e (g) siano state pagate integralmente. Il Segretariato conserva un esemplare originale del lodo.
DIRITTO APPLICABILE, DECISIONE SECONDO XXXXXX’
Articolo 35
1. Il tribunale arbitrale decide la controversia secondo le norme di diritto scelte dalle parti o, in assenza di tale scelta, applicando le norme di diritto con le quali la controversia ha la connessione più stretta.
2. Il tribunale arbitrale decide secondo equità oppure in qua- lità di amiable compositeur unicamente se le parti lo hanno esplicitamente autorizzato in tal senso.
3. In ogni caso, il tribunale arbitrale decide la controversia conformemente alle disposizioni del Contratto e tiene conto degli usi commerciali applicabili al medesimo.
TRANSAZIONE O ALTRI MOTIVI DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
Articolo 36
1. Se, prima della pronuncia del lodo, le parti si accordano sul- la risoluzione della controversia, il tribunale arbitrale chiude il procedimento di arbitrato oppure, su richiesta delle parti e con il proprio assenso, il tribunale arbitrale registra l’accor- do transattivo sotto forma di un lodo emanato con l’accordo delle parti.
2. Se, prima della pronuncia del lodo, il proseguimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per qual- siasi ragione non menzionata all’articolo 36(1), il tribunale arbitrale informa le parti del fatto che potrebbe chiudere il procedimento. Il tribunale arbitrale ha la facoltà per farlo, a
meno che una parte non sollevi motivi giustificati per oppor- visi.
3. Il tribunale arbitrale comunica alle parti e al Segretariato gli esemplari, firmati dagli arbitri, della decisione di chiusura del procedimento arbitrale. Nel caso di pronuncia di un lodo emesso con l’accordo delle parti i disposti dell’articolo 34(2),
(4) e (5) si applicano mutatis mutandis.
INTERPRETAZIONE O RETTIFICA DEL LODO, LODO SUPPLEMENTARE
Articolo 37
1. Entro 30 giorni dalla notifica del lodo, una parte, dando in- formazione al Segretariato e alle altre parti di tale richiesta, può chiedere al tribunale arbitrale:
(a) l’interpretazione del lodo;
(b) la rettifica di errori di calcolo, di cancelleria, tipografici o altri errori di natura simile contenuti nel lodo;
(c) la pronuncia di un lodo supplementare su domande pre- sentate durante il procedimento arbitrale, ma omesse nel lodo.
2. Il tribunale arbitrale può assegnare all’altra parte un ter- mine, in principio non superiore a 30 giorni, per presentare osservazioni in merito alla richiesta.
3. L’interpretazione o rettifica è resa per iscritto entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Se considera giustifica- ta la richiesta di un lodo supplementare, il tribunale arbitrale completa il lodo entro 60 giorni dal ricevimento della richies- ta. La Corte può prorogare questi termini.
4. Entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo, il tribunale ar- bitrale può effettuare rettifiche di propria iniziativa.
5. I disposti dell’articolo 34(2) a (5) si applicano mutatis mu- tandis a qualsiasi interpretazione, rettifica o lodo supplemen- tare.
DETERMINAZIONE DELLE SPESE
Articolo 38
Il lodo arbitrale o la decisione di chiusura della procedura contiene la determinazione delle spese dell’arbitrato. Se lo ri- tiene opportuno, il tribunale arbitrale può includere tale deter- minazione in un’altra, separata decisione. Il termine «spese» include unicamente:
(a) gli onorari del tribunale arbitrale, indicati in modo sepa- rato per ogni arbitro e, se del caso, per ogni segretario, e determinati secondo l’articolo 39;
(b) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dagli arbitri e, se del caso, da eventuali segretari;
(c) le spese per le perizie o altra assistenza richiesta dal tri- bunale arbitrale;
(d) le spese sostenute dai testimoni e dai periti, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale arbitrale;
(e) le spese legali e altre spese sostenute in relazione alla procedura arbitrale, se tali spese erano state reclamate durante la procedura arbitrale e il tribunale arbitrale sta- bilisce che l’importo di tali spese è ragionevole;
(f) l’emolumento di registrazione e i diritti amministrativi se- condo l’Appendice B (tabella delle spese dell’arbitrato);
(g) l’emolumento di registrazione, gli onorari e le spese dell’arbitro dell’urgenza, i costi del perito e di altre misure di assistenza ordinate dall’arbitro dell’urgenza, determi- nati secondo l’art. 43(9).
ONORARI E SPESE DEGLI ARBITRI
Articolo 39
1. Gli onorari e le spese del tribunale arbitrale devono essere ragionevoli, tenuto conto del valore di causa, della comples- sità della controversia arbitrale, del tempo dedicato alla prati- ca e di ogni altra circostanza rilevante, ivi compresa la diligen- za e l’efficienza del tribunale arbitrale.
2. Gli onorari e le spese del tribunale arbitrale sono determi- nati secondo l’Appendice B (Spese dell’arbitrato). Nel caso di interruzione del procedimento arbitrale, gli onorari del tri- bunale arbitrale possono essere inferiori all’importo minimo previsto nell’Appendice B (Spese dell’arbitrato).
3. Il tribunale arbitrale non può richiedere costi supplemen- tari per l’interpretazione o la rettifica del lodo, o per un lodo supplementare, oppure ove un lodo è rimesso al tribunale arbitrale a seguito di una decisione di un’autorità giudiziaria, a meno che le circostanze lo giustifichino.
4. Il tribunale arbitrale decide sulla ripartizione degli onorari fra i suoi membri. Il presidente riceve in principio fra il 40% e il 50% e ogni coarbitro fra il 25% e il 30% degli onorari com- plessivi, in considerazione del tempo impiegato e del lavoro svolto da ciascun arbitro.
5. Prima di pronunciare un lodo, una decisione di chiusura del- la procedura o una decisione su istanza secondo l’articolo 37, il tribunale arbitrale sottopone al Segretariato, per approva- zione o adeguamento da parte della Corte, il suo progetto di decisione relativa al calcolo delle spese secondo gli articoli 38(a) a (c) e (f). Tale approvazione o adeguamento è vinco- lante per il tribunale arbitrale.
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
Articolo 40
Le spese dell’arbitrato sono in principio a carico della parte soccombente. Il tribunale arbitrale può ripartire le spese dell’arbitrato fra le parti se lo ritiene ragionevole, tenuto conto delle circostanze, ivi compreso quanto intrapreso dalle par-
ti per condurre in modo efficiente la procedura e per evitare spese e ritardi non necessari.
ANTICIPO A GARANZIA DELLE SPESE
Articolo 41
1. Il tribunale arbitrale, una volta costituito e dopo aver consul- tato la Corte, richiede a ogni parte di depositare un identico importo quale anticipo per le spese menzionate all’articolo 38(a) a (c) e per i diritti amministrativi di cui all’articolo 38(f). Gli Anticipi provvisori versati secondo l’Appendice B (Spese dell’arbitrato) sono considerati quale pagamento parziale dell’anticipo dell’Attore.
2. Quando un Convenuto formula una domanda riconvenzio- nale o quando appare altrimenti opportuno in relazione alle circostanze del caso, il tribunale arbitrale può, a sua discre- zione, determinare anticipi separati.
3. Per tutta la durata del procedimento arbitrale, il tribunale arbitrale può chiedere ad ogni parte, dopo aver consultato la Corte, il versamento di anticipi supplementari.
4. Se gli anticipi richiesti non sono integralmente versati en- tro 15 giorni dalla notifica della richiesta, rispettivamente en- tro un termine differente fissato dal tribunale arbitrale se lo ritiene opportuno tenuto conto delle circostanze, il tribunale arbitrale notifica tale circostanza alle parti, in modo che una o l’altra possa effettuare il pagamento richiesto. Se questo pagamento non viene effettuato, il tribunale arbitrale può or- dinare la sospensione o la chiusura dell’intero procedimento arbitrale, oppure rispetto a certe domande o a singole parti.
5. Nel lodo finale o nella sua decisione di chiusura della proce- dura, il tribunale arbitrale rilascia alle parti un resoconto degli anticipi ricevuti. Ogni importo non utilizzato deve essere res- tituito alle parti in proporzione dei loro rispettivi contributi, a meno che le parti abbiano convenuto altrimenti.
Sezione V.
Altre Disposizioni
PROCEDURA ACCELERATA
Articolo 42
1. Le disposizioni della procedura accelerata si applicano a tutti i casi in cui:
(a) vi è un accordo fra le parti; oppure
(b) il valore di causa costituito dalla somma di tutte le do- mande (o di qualsiasi eccezione di compensazione) non superi CHF 1’000’000 (un milione di franchi svizzeri), a meno che la Corte non decida altrimenti tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
2. La procedura accelerata è soggetta alle disposizioni pre- cedenti del presente Regolamento, fatte salve le seguenti modifiche:
(a) La controversia è deferita ad un arbitro unico, a meno che la Convenzione d’Arbitrato preveda più di un arbitro.
(b) Se la Convenzione d’Arbitrato prevede un tribunale ar- bitrale composto da più di un arbitro, il Segretariato in- vita le parti ad accordarsi per deferire la controversia ad un arbitro unico. Se le parti non accettano di deferire la controversia ad un arbitro unico, gli onorari degli arbitri sono determinati secondo l’Appendice B (Tabella delle spese dell’arbitrato), ma non sono in alcun caso inferiori agli onorari risultanti dalla tariffa oraria della sezione 2.7 dell’Appendice B.
(c) Dopo l’inoltro della risposta alla richiesta d’arbitrato, le parti possono in principio presentare solo una memoria di domanda e una di risposta (e domanda riconvenzio- nale) e, se del caso, una memoria di risposta alla doman- da riconvenzionale (o a un’eventuale eccezione di com- pensazione).
(d) A meno che la controversia non sia decisa unicamente sulla base delle prove documentali, si tiene una sola udienza per l’esame dei testimoni, dei periti o per le arrin- ghe.
(e) Il lodo finale è pronunciato entro sei mesi dalla data in cui il tribunale arbitrale ha ricevuto il fascicolo dal Segreta- riato. In casi eccezionali, la Corte può prorogare tale ter- mine.
(f) Il lodo può essere motivato in forma sommaria.
3. A ogni momento della procedura arbitrale, le parti possono convenire che le disposizioni previste all’articolo 42(2) non devono più applicarsi.
PROCEDURA D’URGENZA
Articolo 43
1. A meno che le parti non si siano accordate diversamente, una parte che richiede misure cautelari secondo l’articolo 29 prima della costituzione del tribunale arbitrale, può trasmet- tere al Segretariato un’istanza di procedura d’urgenza («Is- tanza»). Oltre ai presupposti di cui all’articolo 3(3)(b) a (e) l’Is- tanza deve includere:
(a) un esposto delle misure richieste e la motivazione, in par- ticolare il motivo dell’urgenza;
(b) osservazioni sulla lingua, la sede dell’arbitrato e la legge applicabile;
(c) la conferma del pagamento dell’emolumento di registra- zione e dell’anticipo per la procedura d’urgenza, come previsto all’Appendice B (Spese dell’arbitrato), effettuato su uno dei conti di cui all’Appendice A.
2. Dopo aver ricevuto l’Istanza, l’emolumento di registrazione e l’anticipo per la procedura d’urgenza, la Corte deve nomi- nare l’arbitro unico dell’urgenza e trasmettere il fascicolo, a meno che:
(a) non vi sia manifestamente una Convenzione d’Arbitrato riferentesi al presente Regolamento, oppure
(b) appaia più appropriato procedere alla costituzione del tribunale arbitrale e deferire l’Istanza a quest’ultimo.
3. Se l’Istanza è inoltrata prima della richiesta d’arbitrato, la Corte deve chiudere la procedura d’urgenza qualora la ri- chiesta d’arbitrato non sia inoltrata entro 10 giorni dalla rice- zione dell’Istanza. In casi eccezionali la Corte può prorogare questo termine.
4. Gli articoli 12 a 14 si applicano all’arbitro dell’urgenza; tutta- via, i termini di cui all’articolo 13(2) e (3) sono ridotti a tre giorni.
5. Se le parti non si sono accordate sulla sede dell’arbitrato, oppure se la designazione non è chiara o è incompleta, la sede dell’arbitrato per la procedura d’urgenza è determinata dalla Corte, senza tuttavia pregiudicare la decisione in merito alla sede dell’arbitrato secondo l’articolo 17(1).
6. L’arbitro dell’urgenza conduce il procedimento nel modo che ritiene appropriato, tenendo in considerazione l’urgenza e garantendo alle parti un’opportunità ragionevole di essere sentite sull’Istanza.
7. La decisione sull’Istanza deve essere notificata dall’arbitro dell’urgenza alle parti entro 15 giorni a contare dal giorno in cui l’arbitro dell’urgenza ha ricevuto il fascicolo dal Segreta- riato. Tale termine può essere prorogato per accordo delle parti oppure, laddove opportuno, dalla Corte. La decisione sull’Istanza può essere emanata anche se nel frattempo gli atti sono stati trasmessi al tribunale arbitrale.
8. La decisione dell’arbitro dell’urgenza produce i medesimi effetti di una decisione secondo l’articolo 29. Qualsiasi misura cautelare concessa dall’arbitro dell’urgenza può essere mo- dificata, sospesa o revocata dal medesimo arbitro oppure, dopo la trasmissione degli atti, dal tribunale arbitrale.
9. La decisione sull’Istanza deve includere la determinazione delle spese secondo l’articolo 38(g). Prima di emanare la de- cisione, l’arbitro dell’urgenza sottopone al Segretariato un progetto di determinazione delle spese per approvazione o adeguamento da parte della Corte. Tali spese sono coperte dall’anticipo per la procedura d’urgenza. Il tribunale arbitrale determina le spese secondo i disposti dell’articolo 38(d) ed
(e) ed il riparto fra le parti in causa. Se nessun tribunale arbi- trale viene costituito, le spese secondo i disposti dell’articolo 38(d) ed (e) ed il riparto di tutte le spese sono decisi dall’arbi- tro dell’urgenza in un lodo separato.
10. Le misure pronunciate dall’arbitro dell’urgenza cessano di vincolare le parti a partire dalla chiusura del procedimen- to d’urgenza secondo l’articolo 43(3), rispettivamente dalla chiusura del procedimento arbitrale, oppure dalla pronuncia di un lodo finale, a meno che il tribunale arbitrale decida diver- samente nel lodo finale.
11. L’arbitro dell’urgenza non può fungere quale arbitro in nes- suna causa arbitrale correlata alla controversia in cui ha agito in tale qualità, salvo diverso accordo delle parti.
RISERVATEZZA
Articolo 44
1. Salvo diverso ed espresso accordo scritto tra le parti, queste assumono l’obbligo di mantenere confidenziali tut- ti i lodi e le ordinanze nonché tutti i documenti prodotti dalla controparte nell’ambito del procedimento arbitrale e che non siano già di pubblico dominio, eccetto i casi in cui ad una parte possa essere richiesta l’esibizione di tali documenti in virtù di un obbligo imposto dalla legge, per proteggere o far valere un diritto previsto dalla legge o per far eseguire o per ricor- rere contro un lodo nell’ambito di un procedimento innanzi ad un’autorità giudiziaria. Detto obbligo di riservatezza vale anche per gli arbitri, i periti nominati dal tribunale arbitrale, il segretario del tribunale arbitrale, i membri del consiglio di am- ministrazione dello Swiss Arbitration Centre, i membri della Corte e del Segretariato.
2. Le delibere del tribunale arbitrale sono confidenziali.
3. I lodi o altre decisioni del tribunale arbitrale non possono essere pubblicati, né integralmente né in forma di estratti o riassunto, a meno che le parti lo accettino e che i nomi delle parti e dei membri del tribunale arbitrale così come qualsiasi informazione che permetta l’identificazione della controver- sia siano oscurati.
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
Articolo 45
1. I membri del consiglio d’amministrazione dello Swiss Arbi- tration Centre, i membri della Corte e del Segretariato, gli ar- bitri, i periti nominati dal tribunale arbitrale e il segretario del tribunale arbitrale non sono responsabili per atti od omissioni relativi ad un arbitrato condotto secondo il presente Rego- lamento, eccezion fatta dei casi in cui l’atto o l’omissione in questione siano attribuibili ad un illecito intenzionale o a grave negligenza.
2. Dopo l’emissione del lodo o della decisione di chiusura e una volta spirati i termini per la correzione, l’interpretazione o la pronuncia di un lodo supplementare, né i membri del consiglio di amministrazione dello Swiss Arbitration Centre, né i membri della Corte e del Segretariato, gli arbitri, i periti
nominati dal tribunale o il segretario del tribunale arbitrale, hanno alcun obbligo di rilasciare dichiarazioni a chicchessia su qualsivoglia questione riguardante l’arbitrato. Nessuna parte potrà citare le persone summenzionate quali testimoni in procedimenti legali o di altro tipo risultanti dall’arbitrato.
Appendice A:
Uffici e coordinate bancarie del Segretariato della Corte di Arbitrato
COORDINATE BANCARIE
Le nostre coordinate bancarie aggiornate sono disponibili sul sito Web nella pagina qui indicata: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xx- gistics.
Tutti i pagamenti devono essere effettuati in franchi svizzeri (CHF) e ricevuti al netto di eventuali commissioni bancarie.
INDIRIZZI DEL SEGRETARIATO DELLA CORTE DI ARBITRATO:
Swiss Arbitration Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx 0 0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Swiss Arbitration Centre Xxxxxxxxxxxx 00 - Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Swiss Arbitration Centre
Corso Elvezia 16 - Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxxx
Xxxxxxxx
Telefono: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Appendice B:
Spese dell’arbitrato
(in vigore dal 1° giugno 2021 e applicabile a tutti gli arbitrati ini- ziati in o dopo quella data)
Per possibili modifiche del presente Appendice B si prega di visitare il nostro sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/ arbitration/arbitration-rules.
(Tutti gli importi indicati in questa Appendice B sono espressi in franchi svizzeri, in seguito «CHF», e sono da pagare al netto di eventuali spese bancarie)
1. EMOLUMENTO DI REGISTRAZIONE E ANTICIPI
1.1 Quando una parte principale o una parte aggiuntiva pre- senta qualsiasi domanda in una richiesta d’arbitrato ai sensi dell’articolo 3, in una notifica di azione ai sensi dell’articolo 6(1), oppure presenta una domanda riconvenzionale, tale parte deve versare un emolumento di registrazione, non rim- borsabile, calcolato sulla base dell’ammontare complessivo di tutte le proprie pretese, a prescindere da quando le stesse vengano presentate, di
• CHF 4’500 quando l’ammontare complessivo non supe- ra CHF 2’000’000;
• CHF 6’000 quando l’ammontare complessivo è compre- so fra CHF 2’000’001 e CHF 10’000’000;
• CHF 8’000 quando l’ammontare complessivo supera CHF 10’000’000.
Per ogni aumento successivo delle pretese, l’emolumento di registrazione sarà calcolato sulla base dell’ammontare com- plessivo delle pretese a seguito di tale aumento.
1.2 Se l’ammontare delle pretese di una parte principale o di una parte aggiuntiva non è quantificato, l’emolumento di re- gistrazione è di CHF 6’000.
1.3 In caso di mancato pagamento integrale dell’emolumento di registrazione, non viene dato seguito alla domanda corris- pondente.
1.4 Non appena il numero di arbitri è stabilito e l’ammontare totale del valore di causa è conosciuto in via preliminare, il Se- gretariato invita l’Attore che ha iniziato il procedimento arbi- trale a versare un anticipo provvisorio2 dell’ammontare
• di CHF 6’000 per l’arbitro unico o il primo arbitro, e di CHF 4’000 per ogni arbitro supplementare; e
• dei diritti amministrativi calcolati sulla base dell’ammon- tare totale del valore di causa, a meno che l’ammontare pari al 50% degli onorari medi dell’arbitro calcolati unica-
2. L’anticipo provvisorio è destinato a coprire (i) i costi ai sensi degli articoli 38(a) e (b) fino alla preparazione del calendario iniziale del procedimento e
(ii) il totale dei diritti amministrativi come precisato nella nota 3, a meno che richiedere all’Attore di versare l’intero importo dei diritti amministrativi come anticipo provvisorio risulti inappropriato, siccome l’ammontare totale delle pretese presentate dalle altre parti è sproporzionatamente più elevato.
mente sulla base delle pretese dell’Attore risulti minore; in tal caso questo ammontare minore si applica.
1.5 La parte che avvia una procedura d’urgenza versa un emolumento di registrazione, non restituibile, di CHF 5’000, nonché un anticipo di CHF 20’000 quale anticipo dei costi della procedura d’urgenza, contestualmente all’inoltro dell’Is- tanza. Se l’emolumento di registrazione e l’anticipo non sono versati, non viene dato seguito alla procedura d’urgenza.
1.6 Nel caso di una richiesta di interpretazione o correzione di un lodo oppure di un lodo supplementare, secondo l’arti- colo 37, oppure ove un lodo è deferito al tribunale arbitrale a seguito di una decisione di un’autorità giudiziaria, un anticipo supplementare per gli onorari dell’arbitro, diritti amministrativi o qualsiasi altra spesa è soggetto al consenso della Corte.
2. ONORARI DELL’ARBITRO E DIRITTI AMMINISTRATIVI
a) Determinazione del valore di causa
2.1 Per determinare il valore di causa, si sommano le domande di tutte le parti e le parti aggiuntive. La stessa regola deve ap- plicarsi a un’eccezione di compensazione, a meno che il tri- bunale arbitrale, sentite le parti, concluda che tale eccezione di compensazione non richiede un importante lavoro supple- mentare. Un’eventuale riduzione dell’ammontare di una pre- tesa non è presa in considerazione se la riduzione avviene dopo la trasmissione del fascicolo al tribunale arbitrale.
2.2 Per la determinazione del valore di causa non viene consi- derata la domanda di interessi. Tuttavia, se la domanda di in- teressi supera l’importo chiesto in xxx xxxxxxxxxx, xx xxxx do- manda di interessi deve essere presa in considerazione nella determinazione del valore di causa per quella domanda.
2.3 Le valute diverse dal franco svizzero sono convertite in franchi svizzeri al tasso di cambio applicabile alla data in cui il Segretariato riceve la richiesta d’arbitrato, rispettivamente alla data del deposito di una nuova domanda, eccezione di compensazione, o modifica della domanda o della risposta.
2.4 Se il valore di causa di una pretesa non è quantificato, se una parte ha presentato unicamente una domanda parziale, ha attribuito un valore alla sua pretesa manifestamente trop- po basso o non le ha attribuito alcun valore, il valore di causa di tale domanda è fissato tenendo in considerazione tutte le circostanze rilevanti.
b) Onorari dell’arbitro
2.5 Gli onorari di cui all’articolo 38(a) e (g) coprono le attività del tribunale arbitrale, degli eventuali segretari, rispettiva- mente dell’arbitro d’urgenza, dal momento in cui gli è tras- messo il fascicolo fino alla pronuncia del lodo finale, della decisione di chiusura della procedura o della decisione in procedura d’urgenza.
2.6 Ad eccezione delle procedure d’emergenza, gli onorari del tribunale arbitrale e di eventuali segretari sono calcolati sulla base della tabella di cui alla Sezione 6 dell’Appendice B, tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 39(1). In circostanze eccezionali, la Corte può approvare o adeguare gli onorari del tribunale arbitrale a una cifra superiore o inferiore ai limiti pre- visti nella tabella.
2.7 Nel caso in cui le parti non si accordano per deferire la controversia ad un arbitro unico come previsto all’articolo 42(1)(b) (procedura accelerata) o su invito della Corte gius- ta l’articolo 9(3), gli onorari degli arbitri sono determinati secondo la tabella di cui alla Sezione 6 del presente Appen- dice B, ma non devono essere inferiori agli onorari risultanti dall’applicazione di una tariffa oraria di CHF 350 per gli arbitri.
2.8 Gli onorari dell’arbitro dell’urgenza si situano tra CHF 2’000 e CHF 20’000. Possono superare questi importi solo in situazioni eccezionali, previa approvazione della Corte.
c) Diritti amministrativi
2.9 I diritti amministrativi3 di cui all’articolo 38(f) e fissati dal- la Corte sulla base della tabella di cui alla Sezione 6 del pre- sente Appendice B sono versati allo Swiss Arbitration Centre in aggiunta all’emolumento di registrazione. Se più di due parti sono coinvolte in un arbitrato, l’ammontare dei diritti amminis- trativi calcolati in base a quanto precede sono maggiorati del 10 percento per ogni parte aggiuntiva fino a un incremento massimo del 30 percento.
2.10 In aggiunta ai diritti amministrativi calcolati sulla base del- la tabella di cui alla Sezione 6 del presente Appendice B, le seguenti voci sono parte dei diritti amministrativi:
(a) Un emolumento di registrazione, non restituibile di CHF 4’500 dovuto dalla parte istante o, a seconda del caso, in parti eguali dalle parti istanti, nel caso di una richiesta di ricusazione di un arbitro (articolo 13(2)) o di una richiesta di revoca di un arbitro (articolo 14(1)).
(b) Un emolumento annuo di CHF 2’000 dovuto dalle parti in parti eguali nel caso di una sospensione della procedura concordata tra le parti o, a seconda del caso, dalla parte che ha richiesto la sospensione della procedura, se una procedura arbitrale è mantenuta sospesa per più di tre mesi.
(c) Servizi o spese straordinari del Segretariato o di membri della Corte in relazione con l’arbitrato (ivi compresi in re- lazione a una richiesta di interpretazione o correzione di un lodo, oppure di un lodo supplementare, secondo l’ar-
3. I diritti amministrativi sono un contributo ai costi generali dello Swiss Arbi- tration Centre, in aggiunta all’emolumento di registrazione, e sono destinati a coprire l’insieme dei servizi amministrativi resi dallo Swiss Arbitration Centre, come segnatamente quelli in relazione all’avvio dell’arbitrato, la costituzione del tribunale arbitrale e all’approvazione e adeguamento da parte della Corte dei costi determinati dal tribunale arbitrale ai sensi dell’articolo 39(5). I diritti
ticolo 37, oppure quando un lodo è deferito al tribunale arbitrale a seguito di una decisione di un’autorità giudi- ziaria).
(d) Oneri per la fornitura di servizi di supporto aggiuntivi da parte del Segretariato, come segnatamente l’organizza- zione della struttura per le udienze, interpreti, trascrittori, assistenza di segretariato e logistica, supporto per i visti di entrata.
(e) Un emolumento di CHF 300 per ogni copia, dovuto dalla parte istante, per il rilascio di copie aggiuntive dei lodi o decisioni di chiusura certificate dal Segretariato.
3. SPESE DELL’ARBITRO E COSTI DI ASSISTENZA
3.1 Le spese del tribunale arbitrale e dell’arbitro dell’urgenza di cui all’articolo 38(b) e (g) devono coprire i loro ragionevoli esborsi per l’arbitrato, quali le spese di viaggio, alloggio, vitto e ogni ulteriore spesa relativa alla gestione della procedura. La Corte emette linee guida per il calcolo di tali spese.4
3.2 Prima che l’arbitro tribunale o l’arbitro dell’urgenza xxxxxx- da una perizia o altra assistenza (articolo 38(c)), le parti, o una di loro, deve versare un anticipo supplementare fissato dal tribunale arbitrale o dall’arbitro dell’urgenza sufficiente a co- prire i costi previsti.
4. DETERMINAZIONE E GESTIONE DEGLI ANTICIPI
4.1 Il Segretariato deve custodire in un conto bancario a sé stante gli anticipi versati dalle parti, utilizzando tale conto es- clusivamente per il procedimento arbitrale in corso e identifi- candolo in modo chiaro.
4.2 L’ammontare degli anticipi richiesti giusta l’articolo 41(1) non devono superare la somma (i) dell’ammontare medio calcolato sulla base della tabella di cui alla Sezione 6 dell’Ap- pendice B, e (ii) dei diritti amministrativi, e (iii) della stima ra- gionevole delle spese che incorrerà il tribunale arbitrale, fatta salva una diversa decisione della Corte.
4.3 Il tribunale arbitrale può autorizzare il versamento degli anticipi, o di qualsiasi quota di tale anticipo di una parte, in rate.
4.4 Durante il procedimento arbitrale, con l’approvazione della Corte, una parte degli anticipi depositati può essere progressivamente trasferita ad ogni membro del tribunale arbitrale, quale acconto sul pagamento degli onorari o com- pensazione per spese o costi di assistenza. La Corte emette linee guida per tali acconti.4
4.5 A ogni momento durante l’arbitrato, la Corte può trasferire parte dell’anticipo quale pagamento dei diritti amministrativi.
4.6 L’eventuale saldo restante dell’anticipo che deve essere restituito alle parti dopo la pronuncia del lodo finale o di una
amministrativi sono dovuti indipendentemente da un’eventuale interruzione
della procedura, tuttavia, in circostanze eccezionali, la Corte può procedere a una loro rivalutazione tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.
4. Le linee guida sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxx/ arbitration/arbitration-rules.
decisione che conclude la procedura ai sensi dell’articolo 41(5), è in principio restituito alla persona o entità che ha effet- tuato il pagamento iniziale.
4.7 Le somme versate a titolo di anticipi e custodite dal Se- gretariato non producono interessi per le parti o il tribunale arbitrale. Eventuali spese bancarie (ivi comprese quelle risul- tanti da tassi di interesse negativi) sono a carico delle parti.
5. TASSE E ONERI APPLICABILI AGLI ONORARI DEI MEMBRI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Gli importi dovuti al tribunale arbitrale non sono comprensivi di qualsivoglia tassa supplementare (IVA) o altre tasse o oneri cui dovessero essere assoggettati gli onorari dei membri del tribunale arbitrale. Le parti hanno il dovere di pagare tali tasse o spese. Il recupero di tali tasse o oneri è una questione che riguarda esclusivamente ogni membro del tribunale arbitrale, rispettivamente l’arbitro dell’urgenza, e le parti.
6. TABELLA DEGLI ONORARI E DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI
6.1 Arbitro unico
Valore di causa (in franchi svizzeri) | Diritti amministrativi | Onorari per un arbitro unico | |
Xxxxxx | Xxxxxxx | ||
0 – 300’000 | 4% sull’importo | il più elevato tra CHF 15’000 e 12% sull’importo | |
300’001 – 600’000 | 1’500 | 12’000 + 2% sull’importo 300’000 | 36’000 + 6% sull’importo oltre 300’000 |
600’001 – 1’000’000 | 3’000 | 18’000 + 1,2% sull’importo oltre 600’000 | 54’000 + 4,8% sull’importo oltre 600’000 |
1’000’001 – 2’000’000 | 4’000 + 0,6% sull’importo oltre 1’000’000 | 22’800 + 1% sull’importo oltre 1’000’000 | 73’200 + 3,4% sull’importo oltre 1’000’000 |
2’000’001 – 10’000’000 | 10’000 + 0,125% sull’impor- to oltre 2’000’000 | 32’800 + 0,32% sull’impor- to oltre 2’000’000 | 107’200 + 1,14% sull’importo oltre 2’000’000 |
10’000’001 – 20’000’000 | 20’000 + 0,1% sull’importo oltre 10’000’000 | 58’400 + 0,14% sull’importo oltre 10’000’000 | 198’400 + 0,34% sull’importo oltre 10’000’000 |
20’000’001 – 50’000’000 | 30’000 + 0,05% sull’impor- to oltre 20’000’000 | 72’400 + 0,04% sull’importo oltre 20’000’000 | 232’400 + 0,14% sull’importo oltre 20’000’000 |
50’000’001 – 100’000’000 | 45’000 + 0,03% sull’impor- to oltre 50’000’000 | 84’400 + 0,04% sull’importo oltre 50’000’000 | 274’400 + 0,1% sull’importo oltre 50’000’000 |
100’000’001 – 250’000’000 | 60’000 + 0,01% sull’impor- to oltre 100’000’000 | 104’400 + 0,02% sull’impor- to oltre 100’000’000 | 324’400 + 0,06% sull’importo oltre 100’000’000 |
> 250’000’000 | 75’000 | 134’400 + 0,01% sull’impor- to oltre 250’000’000 | 414’400 + 0,04% sull’importo oltre 250’000’000 |
6.2 Tre arbitri5
Valore di causa (in franchi svizzeri) | Diritti amministrativi | Onorari per un tribunale di tre arbitri | |
Minimo | Massimo | ||
0 – 300’000 | 10% sull’importo | Il più elevato tra CHF 37’500 e 30% sull’importo | |
300’001 – 600’000 | 1’500 | 30’000 + 5% sull’importo oltre 300’000 | 90’000 + 15% sull’importo oltre 300’000 |
600’001 – 1’000’000 | 3’000 | 45’000 + 3% sull’importo oltre 600’000 | 135’000 + 12% sull’importo oltre 600’000 |
1’000’001 – 2’000’000 | 4’000 + 0’6% sull’importo oltre 1’000’000 | 57’000 + 2’5% sull’importo oltre 1’000’000 | 183’000 + 8’5% sull’importo oltre 1’000’000 |
2’000’001 – 10’000’000 | 10’000 + 0’125% sull’impor- to oltre 2’000’000 | 82’000 + 0’8% sull’importo oltre 2’000’000 | 268’000 + 2’85% sull’importo oltre 2’000’000 |
10’000’001 – 20’000’000 | 20’000 + 0’1% sull’importo oltre 10’000’000 | 146’000 + 0’35% sull’impor- to oltre 10’000’000 | 496’000 + 0’85% sull’importo oltre 10’000’000 |
20’000’001 – 50’000’000 | 30’000 + 0’05% sull’impor- to oltre 20’000’000 | 181’000 + 0’1% sull’importo oltre 20’000’000 | 581’000 + 0’35% sull’importo oltre 20’000’000 |
50’000’001 – 100’000’000 | 45’000 + 0’03% sull’impor- to oltre 50’000’000 | 211’000 + 0’1% sull’importo oltre 50’000’000 | 686’000 + 0’25% sull’importo oltre 50’000’000 |
100’000’001 – 250’000’000 | 60’000 + 0’01% sull’impor- to oltre 100’000’000 | 261’000 + 0’05% sull’impor- to oltre 100’000’000 | 811’000 + 0’15% sull’importo oltre 100’000’000 |
> 250’000’000 | 75’000 | 336’000 + 0’025% sull’im- porto oltre 250’000’000 | 1’036’000 + 0’1% sull’importo oltre 250’000’000 |
5. Gli onorari di un tribunale arbitrale composto da più di un arbitro rappresentano quelli di un arbitro unico, più il 75% per ogni arbitro supplementare, ad esempio 250% degli onorari di un arbitro unico per un tribunale di tre arbitri.