CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER SERVIZI SANITARI NOTTURNI
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER SERVIZI SANITARI NOTTURNI
(art. 23, c. 15, D.Lgs. 18.4.2016, n. 50)
TITOLO I – PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi sanitari notturni come successivamente dettagliato.
La prestazione principale del presente appalto consiste in erogazione dei servizi sanitari notturni; non vi sono prestazioni secondarie.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di 36 mesi dalla data di avvio della prestazione, come risultante dal verbale di avvio del servizio.
ART. 3 - OPZIONI PER PROROGA CONTRATTO
Nel caso in cui alla scadenza del contratto siano in corso le operazioni di aggiudicazione della nuova gara di appalto la ditta appaltatrice si obbliga, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, a prorogare il contratto in essere ai medesimi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante per il tempo strettamente necessario a giungere alla nuova aggiudicazione.
ART. 4 - REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone ed i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
Per l’adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà alla applicazione della variazione dell’indice ISTAT “FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente” intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente la firma (a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1° settembre 2021, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1° settembre 2022 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/8/2021 e il 31/8/2022).
ART. 5 - MODALITA’ E TEMPI DI INTERVENTO
Le modalità di espletamento del servizio sono descritte in dettaglio nella parte prestazionale del presente capitolato.
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa deve impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L’Impresa deve comunicare annualmente al Direttore dell’esecuzione:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
- deve applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore di riferimento e nella zona di svolgimento delle prestazioni così come previsto dall’art. 30, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
- deve provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- deve provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999, n. 68;
- deve provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese precedente alla scadenza del contratto.
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.
Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Impresa e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio deve mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.
Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’Impresa deve attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa deve prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a. eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
b. la prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento delle divise e dei DPI , dei materiali di consumo ed il trasporto degli operatori, necessari all'espletamento delle prestazioni;
c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
d. l’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l’esecuzione delle prestazioni deve essere comunicato al Direttore dell’esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
h. Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta deve depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente della ditta appaltatrice che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
ART. 8 - ANTICIPAZIONI
All’Impresa sarà riconosciuta l’anticipazione di cui all’art. 35, c. 18 del D.Lgs. n. 50/16 e smi nelle modalità, forme e importo di seguito riportati. Tale anticipazione sarà riconosciuta per ciascun anno singolarmente nella misura del 20% dell’importo contrattuale stimato per il singolo anno. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione annuale maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa nell’anno contrattuale di riferimento. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dell’anno contrattuale di riferimento, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
ART. 9 - PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE A GARANZIE – TEMPI DI PAGAMENTO
Il contratto sarà stipulato “a corpo”, nel senso che sarà corrisposto un canone mensile fisso calcolato dividendo l’importo di aggiudicazione per i 36 mesi di durata del servizio.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato in ratei mensili posticipati, a seguito di contabilità redatta dal Direttore dell’esecuzione del contratto che indichi i servizi effettivamente svolti nel mese di riferimento.
Entro il giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento è redatta a cura del DEC la relativa contabilità che viene trasmessa alla ditta per la sua approvazione. La ditta deve sottoscrivere la contabilità entro due giorni; nei successivi 5 giorni il RUP provvederà ad emettere il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il ………» con l’indicazione della data.
Ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Ciò fatto, la ditta potrà emettere la fattura per l’importo netto risultante dal certificato di pagamento. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico ed in regime di split payment.
Al fine di consentire il flusso documentale di fatturazione elettronica, l’indirizzo PEC da utilizzare è: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xx
La Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/16 e smi, provvede al pagamento entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della fattura, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore, previo rilascio da parte del Direttore dell’esecuzione, della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente.
Qualora le prestazioni rimangano sospese per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dal periodo minimo di cui al comma 1.
Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.
In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, c. 5 del D.Lgs. n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.
I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l’Impresa avrà cura di indicare in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
− omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
− DURC irregolare.
ART. 10 - PAGAMENTI A SALDO
Il saldo delle prestazioni è pagato entro 30 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo quanto indicato nell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.
In tale occasione la stazione appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell’art. 30, c. 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, il tutto previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.
ART. 11 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui la stazione appaltante non rispetti i tempi di pagamento gli interessi moratori saranno calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all’appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
ART. 13 – CESSIONE DEL CREDITO
Ai sensi dell’articolo 1260 comma 2 del codice civile (nel seguito cc), è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l’articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
ART. 14 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi dell’art. 101 e seguenti del D.Lgs. n. 50/16 e smi la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante.
Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente con particolare riferimento a quanto stabilito nel DM Infrastrutture e Trasporti 7.3.2018, n. 49.
Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
La ditta appaltatrice deve conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 15 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.
L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore nel quale sono indicati:
a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività.
Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e smi (d’ora in avanti anche semplicemente “codice”), è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. E' ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una modifica o variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall'esecutore.
Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del D.Lgs. n. 50/16 e sopradescritte all’esecutore è riconosciuto un risarcimento sulla base dei seguenti criteri:
a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 0, x. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxx legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d’opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinchè quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro 5 giorni dalla data della relativa redazione Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
ART. 16 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell'esecuzione effettua entro 5 giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi 5 giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.
ART. 17 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 18 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche. In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.
Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi di seguito riportati.
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti e qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto.
c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice dei contratti pubblici;
2) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.
d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante gli ingiunge l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
ART. 19 – SUBAPPALTO
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; stante la natura dei servizi oggetto del presente appalto, il subappalto è vietato.
ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del cc e dell’articolo 106 c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/16 e smi a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.
ART. 21 – GARANZIA DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa deve procedere alla costituzione di una garanzia definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART. 22 - COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa deve stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in un milione di euro.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) deve esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.
ART. 23 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), deve consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
ART. 24 – GESTIONE DEI SINISTRI
Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione è tenuto a compilare una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione deve essere trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti previsti dalla vigente normativa civilistica. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro 5 giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 25 – VERIFICA DI CONFORMITA’
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.
Trattandosi di prestazioni continuative viene svolta la verifica di conformità in corso di esecuzione; la stessa è attuata dal Direttore dell’esecuzione del contratto che rilascia apposita certificazione al momento dell’emissione dello stato di avanzamento del servizio.
La verifica di conformità finale e complessiva ai sensi dell’art. 102, c. 3 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, deve essere conclusa entro 6 mesi dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, salvo che la stazione appaltante non decida diversamente.
Della verifica di conformità è redatto processo verbale.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l’indicazione dell’esecutore, il nominativo del direttore dell’esecuzione, il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell’esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
ART. 26 - RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui deve svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente.
ART. 27 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale | ||||||
Mancato impiego di personale nel numero richiesto (per ogni inadempimento) | 6, c. 1 | Euro 300,00 | ||||||
Mancata comunicazione inadempimento) | dei | dati | indicati | (per | ciascun | 6, c. 2 | Euro 80,00 | |
Comportamento irriguardoso del personale impiegato (per ogni caso) | 6 | Euro 100,00 | ||||||
Mancata comunicazione nominativo referente aziendale e sue sostituzioni (per ogni caso) | 7, g | Euro 100,00 | ||||||
Mancata fornitura o utilizzo dei DPI da parte del personale dipendente (per ogni caso accertato) | 23 | Euro 300,00 | ||||||
Mancata notificazione incidente (per ogni caso) | 23 | Euro 350,00 | ||||||
Mancata trasmissione nei termini rapporto di incidente al DEC (per ogni giorno di ritardo) | 23 | 1 per dell’importo contrattuale | mille | |||||
Mancato rispetto della clausola di riservatezza (per ogni inadempimento) | 26 | Euro 200,00 | ||||||
Mancato rispetto degli orari di servizio (per ogni inadempimento) | 37 | Euro 300,00 | ||||||
Mancato rispetto della riservatezza degli utenti (per ogni inadempimento) | 40 | Euro 350,00 | ||||||
Mancata collaborazione con il coordinamento aziendale (per ogni inadempimento) | 41 | Euro 350,00 | ||||||
Mancata esposizione del cartellino identificativo del personale (per ogni inadempimento) | 42 | Euro 50,00 | ||||||
Qualsiasi altro mancato adempimento a quanto previsto nel capitolato | Euro 350,00 |
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, deve fornire le proprie controdeduzioni mediante posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 28 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancato impiego di personale nel numero richiesto (per n. 3 inadempimenti anche non consecutivi nel corso dell’appalto) | 6, c. 1 |
Mancato rispetto del CCNL di riferimento | 6, c. 3 |
Mancata consegna del DVR | 23 |
Mancata fornitura o utilizzo dei DPI da parte del personale dipendente (per n. 3 casi accertati anche non consecutivi nel corso dell’appalto) | 23 |
Subappalto o cessione del contratto | 19 |
Mancato rispetto degli orari di servizio (per n. 5 casi anche non consecutivi) | 37 |
Mancato rispetto della riservatezza degli utenti (per n. 3 casi anche non consecutivi) | 40 |
Gravi violazioni agli obblighi contrattuali contenuti nel presente capitolato |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti.
In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente deve sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 29 - RISERVE E RECLAMI - PROCEDIMENTO ISCRIZIONE RISERVE
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità, se presente, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Il direttore dell’esecuzione, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dell’esecuzione omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine perentorio di 15 giorni di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i
fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dell’esecuzione può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni e contabilizzazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di prestazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
ART. 30 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia. La ditta appaltatrice nello svolgimento delle prestazioni si impegna a rispettare il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D.Lgs. 231/2001 e smi adottato dalla Stazione appaltante e pubblicato sul sito internet aziendale.
ART. 31 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti dall’Impresa verranno trattati dal Committente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
L’Impresa ha facoltà di esercitare i diritti previsti dalla vigente normativa.
La Ditta appaltatrice verrà nominata Responsabile del trattamento dei dati e la stessa si impegna a comunicare le nomine degli incaricati al Committente, nonché ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, riscontro del diritto di accesso.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
ART. 32 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in modalità digitale nella forma di scrittura privata
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr 30/12/1982, n. 955.
Ai sensi dell’art. 5, c. 2 del DM. 2.12.2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017) le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. A titolo indicativo le spese si quantificano in Euro 3.000,00, oltre le spese di registrazione e valori bollati.
ART. 33 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa deve essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
ART. 34 - FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Cremona. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 35 – MODALITA’ DI APPALTO
Il presente appalto sarà aggiudicato con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con applicazione dei parametri e dei pesi indicati nel disciplinare di gara.
TITOLO II – PARTE PRESTAZIONALE
ART. 36 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente capitolato si intende:
• con “Referente di commessa” la persona individuata dall’Appaltatore come responsabile del servizio in gara che potrà individuare uno o più responsabili operativi.
Le funzioni richieste a tale referente sono:
- tenere contatti con le figure di riferimento indicate dall’Azienda;
- essere raggiungibile ad un recapito telefonico nella fascia oraria diurna;
- essere tramite operativo tra l’Azienda e la Direzione dell’appaltatrice;
- garantire un armonico svolgimento del servizio appaltato con gli altri servizi dell’Azienda;
- partecipare alle riunioni di coordinamento e verifica del servizio.
• con “Coordinatore del servizio” la persona appartenente all’organico dell’Azienda Speciale “Cremona Solidale” e individuata quale responsabile dell’organizzazione del servizio in gara.
ART. 37 - ASPETTI DESCRITTIVI DEI SERVIZI IN GARA
Il servizio di assistenza sanitaria notturna, si rivolge a tutti gli utenti ricoverati nella RSA, nella Riabilitazione e nella Comunità Anziani “2 Miglia”.
Il numero medio di utenti a cui il servizio è diretto è di 465.
Si tratta di anziani in condizione di non autosufficienza con problematiche di salute stabilizzate e malati in fase acuta o post-acuta, alcuni dei quali in particolari condizioni di deterioramento cognitivo.
Il servizio oggetto dell’appalto deve essere garantito per il triennio, tutti i giorni (festivi compresi), nella seguente fascia oraria:
- dalle ore 20.45 alle ore 06.45 con n. 3 infermieri (n. 2 per RSA e n. 1 per la Clinica Riabilitativa) e n. 1 O.S.S. (per RSA)
I dati sopra elencati sono indicativi e non impegnativi, potendo essi variare in relazione al numero e alla tipologia degli utenti o per qualsiasi altra causa.
In nessun caso la ditta aggiudicataria potrà richiedere diritti o corrispettivi particolari per effetto di variazioni della entità o della tipologia degli ospiti o del lay-out di distribuzione dei locali degli edifici.
Il servizio appaltato sarà prestato in collaborazione con gli operatori assistenziali e il medico in servizio presso l’Azienda.
ART. 38 - PRESTAZIONI OGGETTO DEI SERVIZI IN GARA
L’assistenza si estrinsecherà nelle seguenti prestazioni:
- identificazione dei bisogni di salute degli ospiti;
- identificazione dei bisogni di assistenza degli ospiti;
- pianificazione, gestione e valutazione dell’intervento;
- esecuzione della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche. L’Amministrazione richiede inoltre che il personale di volta in volta in servizio, provveda:
- a ricevere all’inizio del servizio le consegne che verranno date dalle infermiere di riferimento;
- a trasferire le consegne ricevute al medico della notte, che inizia il servizio alle ore 21 e termina alle ore 6 del giorno successivo;
- che agisca sia individualmente sia in collaborazione con il personale in servizio;
- che operi nel preciso rispetto delle disposizioni e direttive impartite dalla Direzione Sanitaria aziendale.
ART. 39 - MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Lo svolgimento del servizio, ai sensi del D.M. n. 739/1994 e delle leggi n. 42/1999 e n. 251/2000, prevede modalità operative in piena autonomia nel rispetto del codice deontologico e al contempo di collaborazione con gli operatori dell’Azienda e con il medico di notte.
Viene, pertanto, richiesta una buona abilità nell'organizzazione del proprio lavoro e nell'affrontare gli imprevisti.
L’accesso alla documentazione, al materiale sanitario, ai presidi ed ai farmaci avverrà secondo i protocolli stabiliti dalla Direzione Sanitaria aziendale.
Verifica sull’andamento del lavoro
La verifica sull'andamento del servizio verrà effettuata di norma in incontri d'equipe o, in caso di necessità urgenti, in incontri appositamente convocati.
Nel caso in cui il Coordinatore del servizio convocasse incontri di verifica e confronto ai quali fosse richiesta la partecipazione diretta di operatori eroganti le prestazioni di assistenza, resta inteso che tali momenti di lavoro saranno remunerati in ragione delle ore effettivamente impiegate. Resteranno a carico dell’aggiudicataria le ore che si rendessero necessarie per affrontare problematiche connesse ad eventuali disservizi.
Alla aggiudicataria saranno poi richieste relazioni di verifica dei vari interventi al fine di poter valutare periodicamente il buon andamento del servizio erogato.
ART. 40 - DOCUMENTAZIONE DEL LAVORO - MATERIALE INFORMATIVO CIRCA LA GESTIONE DEL SERVIZIO
L’aggiudicataria deve garantire la massima riservatezza sui dati degli utenti e dei loro familiari.
La documentazione del lavoro svolto a favore degli utenti è funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi, ritenuti essenziali dall’Azienda:
agevolare la comunicazione tra operatori
mantenere memoria storica degli interventi effettuati a favore degli utenti
verificare l’efficacia delle azioni intraprese
La documentazione è costituita da materiali scritti (strumenti di lavoro quotidiano degli operatori) e da eventuali altri supporti a testimonianza del lavoro svolto.
L’aggiudicataria si impegna a proporre aggiornamenti ed integrazioni di tali strumenti attraverso la collaborazione con il coordinatore di servizio indicato dalla Azienda Speciale “Cremona Solidale”.
ART. 41 – ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore organizza i mezzi necessari alla conduzione dell’attività, a propria cura, rischio e spesa, e fornisce i materiali, la mano d’opera e tutta l’organizzazione tecnica e manageriale necessaria.
In particolar modo:
• assume tutte le funzioni di organizzazione del servizio, con piena autonomia giuridica, tecnica e gestionale, ivi compresi la fornitura ed il mantenimento delle divise e dei DPI necessari, i materiali di consumo ed il trasporto degli operatori
• prima dell’avvio del servizio organizza, di concerto con la Direzione Sanitaria aziendale, uno o più incontri formativi - informativi nel corso dei quali saranno fornite le indicazioni logistiche, organizzative, di metodologia di lavoro e di conoscenza delle problematiche di salute ricorrenti a garanzia di un intervento sempre competente e tempestivo sin dall’avvio del servizio
• si impegna a garantire la non interruzione del servizio. L’aggiudicataria deve a promuovere un'organizzazione del lavoro in costante collaborazione con il coordinamento aziendale del Servizio. L’appaltatore si doterà di un proprio regolamento per la gestione e la garanzia della sicurezza e riservatezza dei dati e ne trasmetterà copia all’Azienda “Cremona Solidale”.
ART. 42 - ORGANICI DESTINATI AI SERVIZI IN APPALTO
Gli operatori impegnati nel servizio dovranno essere in possesso di:
- Diploma di Infermiere Professionale o diploma universitario di infermiere ed essere regolarmente iscritti ad uno dei collegi infermieri di una provincia italiana;
- Diploma di O.S.S.
La Ditta si deve impegnare ad operare per assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza presso il servizio, riconoscendo che la continuità d’azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un servizio qualitativamente adeguato agli standard aziendali.
L’Appaltatore si obbliga, prima dell’inizio del servizio e per ogni sostituzione o nuova assegnazione, a comunicare i nomi, i titoli, il curriculum lavorativo del personale assegnato all’erogazione del servizio appaltato, nonché la tipologia del rapporto di lavoro con l’appaltatore.
A seguito di tale comunicazione la Direzione Sanitaria procederà al formale accreditamento degli operatori.
Resta ferma la facoltà dell’Azienda di non accreditare il personale che, pur essendo in possesso del titolo richiesto, non sia ritenuto idoneo alle mansioni e ciò ad insindacabile giudizio dell’azienda medesima.
La stazione appaltante segnalerà per iscritto eventuali problemi intercorsi nel servizio e l’Appaltatore si impegna alla sostituzione entro 20 giorni del personale ritenuto non idoneo alla funzione.
Il personale deve essere dotato di tesserino di riconoscimento con l’indicazione di appartenenza alla ditta aggiudicataria per l’espletamento del servizio.
ART. 43 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE PER IL COMPORTAMENTO DEGLI ADDETTI AI SERVIZI
Fatto salvo quanto indicato nel titolo I del presente capitolato, i dipendenti e i collaboratori dell’appaltatore, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e devono tenere un comportamento improntato alla normale educazione e correttezza in particolare nei confronti degli utenti, ed agire sempre, in ogni caso, con la diligenza professionale specifica.
L’Appaltatore deve altresì curare che il proprio personale sia assicurato per eventuali infortuni e danni procurati a terzi.
L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi collaboratori.
ART. 44 - OSSERVANZA DELLA LEGGE IN GENERALE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 0000 X. 000
L’azienda “Cremona Solidale” svolge la propria attività in piena conformità a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi aspetto attinente alla conduzione della sua attività. Pertanto, l'instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale, sono subordinati al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
A tale proposito resta inteso che nell'esecuzione del contratto eventualmente stipulato, la ditta si obbligherà a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore.
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, come successivamente modificato e Integrato, la ditta dovrà dichiarare e garantire che, nell'espletamento delle attività previste dal contratto eventualmente stipulato, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’impresa o di una sua unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’impresa, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/01. A tal proposito dovrà essere dichiarato:
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto 231/01;
- di aver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01;
- di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell’Azienda consultabile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
La violazione dei sopra descritti principi di organizzazione e gestione, anche da parte di eventuali subappaltatori, costituirà grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale.
Resta pertanto inteso che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti nella presente clausola, ovvero in caso di rifiuto o ingiustificato ritardo nella trasmissione di documenti, informazioni e dati eventualmente richiesti dall’Azienda in relazione agli obblighi qui previsti nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzia di cui sopra, il contratto eventualmente stipulato potrà essere risolto per Vostro fatto e colpa con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne l’Azienda per le perdite, i danni, le spese, le responsabilità e le azioni che possano derivare dall’inadempimento e dalla predetta violazione.