PROTOCOLLO
PROTOCOLLO
PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA TRA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI SASSARI AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 DI SASSARI
PROVINCIA DI SASSARI COMUNE DI SASSARI
VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico”, predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della Salute (allegato 1);
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre i dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di Sassari nelle condizioni di adottare delle prassi uniformi;
PREMESSO CHE
l. L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle Istituzioni ( Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, ASL competenti ), e delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi studi di fattibilità;
2. La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute e il benessere, e pone la necessità urgente di predisporre un accordo convenzionale il più possibile condiviso tra i soggetti istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un percorso di intervento nelle singole situazioni;
3. Per regolamentare in modo unitario percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci sulla base delle specifiche indicazioni rilasciate dal medico curante, i soggetti istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di Intesa.
VALUTATO CHE
1. L’assistenza e l’eventuale soccorso di alunni che esigono la somministrazione di farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene;
2. Tale attività deve rientrare in un protocollo terapeutico stabilito caso per caso dal medico curante, la cui scrupolosa osservanza è di fondamentale importanza per la sicurezza della persona;
3. La prestazione dell’eventuale soccorso deve essere supportata da una specifica "formazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell’ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
-Art. 1-
Protocollo Terapeutico e criteri adottati dai medici curanti per autorizzare la somministrazione dei farmaci in orario scolastico.
I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria del Servizio Sanitario Nazionale, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, sulla base di documentazione comprendente la certificazione medica dello stato di malattia dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se trattasi di farmaco indispensabile.
L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.
I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:
- l'assoluta necessità;
- l’indispensabilità della somministrazione in orario scolastico;
- la non discrezionalità della somministrazione del farmaco, sia in relazione agli eventi in cui occorre somministrarlo, sia in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di somministrazione e conservazione del farmaco;
- la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.
Il modulo di autorizzazione (allegato 2) deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:
- generalità dello studente;
- nome commerciale del farmaco;
- descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);
- dose da somministrare;
- modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
- durata della terapia.
-Art. 2-
Compiti della Famiglia
La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico:
- la richiesta di somministrazione dei farmaci in orario scolastico con il proprio consenso alla somministrazione degli stessi da parte di personale non sanitario (allegato 3);
- il modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria del S.S.N., dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale (allegato 2);
- i farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.
-Art.3-
Compiti delle Istituzioni Scolastiche
Il Dirigente Xxxxxxxxxx, acquisita la richiesta della famiglia, o dello studente se maggiorenne, e il modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa:
- costruisce, con tempestività, insieme al medico curante uno specifico Piano di Trattamento Sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy;
- individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco indispensabile;
- acquisisce eventuali disponibilità di altri operatori scolastici adeguatamente formati per la somministrazione dei farmaci indispensabili in orario scolastico;
- cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (coinvolgendo eventualmente anche la famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e la necessaria formazione nei casi specifici;
- informa il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e trasmette la documentazione necessaria, in occasione dei passaggi ad altre scuole, dopo aver acquisito il consenso della famiglia o dello studente se maggiorenne.
-Art.4-
Somministrazione dei farmaci e/o autosomministrazione
Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia degli studenti di fascia d’età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla possibilità di prevedere per questi
studenti l'autosomministrazione dei farmaci prescritti e autorizzati dal medico curante, e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento che li riguarda.
Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'Intervento in atto potranno essere proseguiti.
Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con il medico curante e la famiglia, nel Progetto d'Intervento si può prevedere l'autosomministrazione.
Nei casi in cui si presentassero criticità nell’applicazione del presente protocollo d'intesa e per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e dal Ministro della Salute, circa la somministrazione dei farmaci in orario scolastico (Moratti-Storace, 25/11/2005).
-Art.5-
Gestione dei casi particolari
Il Dirigente Scolastico per casi particolari, in cui si renda necessario elaborare specifici Progetti d'Intervento per l'attività di "formazione in situazione" rivolta agli operatori scolastici, che prevedano il coinvolgimento di specialisti e/o dei medici curanti, può avvalersi del supporto anche dei Servizi della ASL 1 di “Coordinamento delle Attività di Educazione Sanitaria” e di “Formazione” nonché degli altri Servizi o delle Unità Operative, sia della ASL 1 che dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria ( A.O.U. ) di Sassari.
Nei casi eccezionali - per particolarità della situazione socio-sanitaria del bambino e/o della famiglia e/o della Scuola - nei quali, nonostante gli opportuni interventi di informazione e formazione di cui sopra, permanesse l'impossibilità di realizzare la somministrazione di farmaci da parte di personale non sanitario, si potrà prevedere il ricorso ad altre forme assistenziali da studiare di volta in volta.
-Art.6-
Gestione dell’emergenza
Resta comunque prescritto il ricorso ai Servizi di Emergenza Territoriale 118 e/o di Pronto Soccorso del S.S.N. nei casi in cui non sia applicabile il Protocollo Terapeutico, ovvero questo risulti inefficace.
-Art.7-
Validità e durata della presente Intesa
Le Parti convengono di effettuare una verifica sull'efficacia applicativa della presente Intesa dopo un anno della sua attuazione. Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle scuole e dalle ASL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche evidenziate.
Firme dei sottoscriventi :
Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Uff. VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari | x.xx | Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Direttore Generale dell’ASL N° 1 di Sassari | x.xx | Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Il Presidente della Provincia di Sassari | x.xx | Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxx |
Il Sindaco del Comune di Sassari | x.xx | Dr. Xxxxxxxxxx Xxxxx |
Sassari 24/06/2011 |
Allegato n. 1
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l’Autonomia scolastica; VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”; CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005; CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;
EMANANO
LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI
Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica.
Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.
Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.
Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.
Roma, 25.11.2005
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE UNIVERSITA’ E RICERCA
X.xx MORATTI X.xx STORACE
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