ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
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ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le presenti condizioni generali di contratto sono state predisposte sulla base degli usi in vigore nei paesi aderenti al Comitato delle Associazioni Europee di Fonderia. A questo titolo, ciascun paese membro riconosce loro il valore giuri- dico che il proprio ordinamento attribuisce agli usi professionali. Esse si applicano qualunque sia la nazionalità̀ del Cliente relativamente ai contratti di fornitura di getti di metalli non ferrosi, di getti composti o assemblati, nonché di
prestazioni, consigli e servizi che il Cliente richiede a Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s.. Di conseguenza, le condizioni generali costituiscono la base giuridica di detti contratti per tutte le disposizioni che non siano oggetto di specifici accordi scritti concordati e controfirmati da entrambe le parti.
Le presenti condizioni rendono inoperante qualsiasi clausola contraria in qualsiasi modo formulata dal Cliente, se Fon- xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. non l’abbia accettata per iscritto. Nel caso in cui il Cliente o un gruppo di Clienti decidano di instaurare con Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. stretti rapporti di partenariato industriale, le presenti condizioni generali costituiscono la base per predisporre il loro accordo.
ART. 2 - OFFERTA E ORDINAZIONE
La richiesta di offerta o l’ordine del Cliente devono essere accompagnati da idonea documentazione che stabilisca le specifiche atte a definire, sotto ogni aspetto, i getti da realizzare. Idonea documentazione inoltre dovrà̀ essere rila- sciata dal Cliente in merito alle modalità̀ delle ispezioni, i controlli e le prove prescritti per l’accettazione dei getti
stessi, ove tale documentazione non fosse stata rilasciata in fase di richiesta offerta Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. avrà̀ la facoltà̀ di rifiutare tardive richieste e di procedere secondo quanto previsto in merito dal proprio S.G.Q.
La richiesta di offerta, l’ordine e il capitolato tecnico sono redatti in forma scritta e potranno essere scambiati in via cartacea o informatica. L’offerta di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. non può̀ esser con- siderata irrevocabile se non contiene un termine espresso di validità̀. Quanto precede vale altresì̀ in tutti i casi in cui il Cliente apporti modifiche al capitolato tecnico o ai getti-campione che eventualmente gli siano stati sottoposti per ac- cettazione da parte di Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s..
Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. è obbligata solo nei termini dell’accettazione espressa nella conferma d’ordine del Cliente. Il cliente non ha il diritto di annullare alcun ordine. Nel caso in cui violi questo impegno, il Cliente, su richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., dovrà̀ risarcire tutte le spese sostenute per le opere già̀ realizzate alla data dell’annullamento.
ART. 3 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA
Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. appartiene al settore della subfornitura industriale. Ciò̀ significa che, avendo fatto ricorso alle sue prestazioni, il Cliente ha deciso di rivolgersi ad uno specialista di fonde- ria che egli giudica disponga degli impianti e della competenza adatti alle proprie necessità.
Salvo diverso accordo espresso, Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. non progetta i getti da essa realizzati. Tuttavia, la progettazione può̀ essere in tutto o in parte oggetto del contratto di subfornitura indu- striale; il Cliente, che ha la completa conoscenza del suo prodotto, ne assume sempre e in via definitiva la piena re- sponsabilità̀ in relazione al risultato industriale che egli persegue e che egli solo conosce con precisione.
Di conseguenza, ogni proposta di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. accettata dal Cliente, volta a qualsivoglia miglioramento del capitolato tecnico o altresì̀ a modifiche del disegno dei getti e dettata in particolare da considerazioni economiche proprie della tecnica di fabbricazione di fonderia, non può̀ in alcun modo comportare trasferimento di responsabilità̀. La consegna dei getti o delle attrezzature necessarie alla loro produzione non comporta il trasferimento al Cliente dei diritti di proprietà̀ di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
& C. S.a.s. su studi di fabbricazione, miglioramento, software, know-how, ricerche qualsivoglia e brevetti, utilizzati per
25036 Palazzolo Sull’Oglio (Brescia) (ITALIA) - Xxx X. Xxxxxxxxxx, 00 - Xxx. 000/0000000 Fax 030/0000000 - Xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx -P.IVA 00677310989–C.F.02056830173
UFFICIO REGISTRO IMPRESE DI BS N. 02056830173- REA N. 289409
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la realizzazione dei getti o attrezzature stesse. Il Cliente si impegna conseguentemente a considerare e a tenere riser- vate informazioni di qualunque natura, scritte o no, quali disegni industriali, schemi, spiegazioni tecniche che gli siano comunicate da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. a qualsiasi titolo.
A tale proposito:
a. In nessun caso il Cliente può̀ disporre per sé o per altri degli studi di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., o divulgarli senza averne espressamente acquisito la proprietà̀.
b. Il Cliente garantisce Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. contro le conseguenze delle azioni che potrebbero essere intentate da parte di xxxxx, a causa dell’esecuzione di una ordinazione di getti coperti da diritti di proprietà̀ industriale o intellettuale quali brevetti, marchi o modelli depositati o da diritti di privativa.
c. Le presenti condizioni generali di contratto non si applicano al caso in cui Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxx- xxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. sia essa sola progettista e produttrice di getti che vende, in tutto o in parte, su catalogo destinato ad ampia clientela.
ART. 4 - MODELLI E ATTREZZATURE
Quando sono forniti dal Cliente, i modelli, e le attrezzature di fabbricazione (casse d’anima, sagome, dispositivi d’uso e di controllo, ecc.) devono obbligatoriamente evidenziare marchiature, riferimenti di montaggio e di impiego e devono essere gratuitamente forniti nel luogo precisato da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s..
Il Cliente assume la responsabilità̀ del funzionamento e della perfetta concordanza delle attrezzature con i disegni e il
capitolato tecnico. Tuttavia, Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. ha facoltà̀ di verificare
detta concordanza riservandosi il diritto di addebitare al cliente il costo di tali verifiche. Le spese per le eventuali modi- fiche, che Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. giudica necessario apportare ai fini di una corretta esecuzione dei getti, sono a carico del Cliente, preventivamente informato per iscritto.
In generale e salvo preventivo accordo scritto con il Cliente, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C.
S.a.s. non garantisce la durata di impiego delle attrezzature. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature siano fornite dal Cliente con disegni e capitolato che non consentano la verifica completa della perfetta concordanza tra questi vari ele- menti, le forme, le dimensioni e gli spessori dei getti greggi saranno determinati da tali attrezzature. La responsabilità̀ del risultato conseguente è, in tale ipotesi, a carico esclusivo del Cliente, preventivamente informato per iscritto da
Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s.. In ogni caso, se le attrezzature ricevute da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. non sono totalmente conformi al loro impiego secondo quanto offerto, il prezzo dei getti inizialmente convenuto potrà̀ essere oggetto di richiesta di revisione da parte di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. e l’accordo tra le parti dovrà̀ avvenire prima di iniziare l’esecuzione dei getti.
Quando è incaricata dal Cliente di realizzare modelli o attrezzature, Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxx- dro & C. S.a.s. li esegue d’accordo con questi, secondo le esigenze della propria tecnica di fabbricazione.
I costi della loro realizzazione, sostituzione, riparazione o ripristino a seguito di usura, sono a carico del Cliente e ven- gono pagati a Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. indipendentemente dalla fornitura dei getti.
La proprietà̀ delle attrezzature e dei relativi disegni appartiene a FONDERIA XXXXXXXX XXXXXXXXX DI XXXXXXXX
XXXXXXXXXX & C. S.A.S. nel caso in cui si convenga che il Cliente sostiene solo una parte delle spese per la loro esecu- zione. Tali spese sotto questa denominazione sono oggetto di distinta fatturazione.
Nel caso in cui il Cliente sostiene totalmente le spese per la loro realizzazione, le attrezzature appartengono al Cliente e restano in deposito presso Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. dopo l’esecuzione dell’ordinazione. Esse sono conservate e restituite al Cliente, a sua richiesta o per iniziativa di Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx- cesco di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., nello stato di usura e di invecchiamento sussistenti al momento della restitu-
zione. Tuttavia il Cliente può̀ ritornarne in possesso solo dopo il pagamento a Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx-
xxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. di tutte le somme ancora a lei dovute a qualunque titolo.
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Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. si impegna a non utilizzare per terzi le attrezzature di qualsivoglia cliente, salvo preventiva autorizzazione scritta del Cliente stesso o di chi per esso.
ART. 5 - INSERTI
Gli inserti forniti dal Cliente, destinati a essere incorporati nel getto prima o dopo la fusione, devono essere di qualità̀ ineccepibile e il Cliente ne ha la piena ed esclusiva responsabilità̀.
Essi devono essere consegnati alla sede di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. gratuita- mente in porto franco e in quantità̀ sufficiente in relazione ai normali rischi di fabbricazione.
ART. 6 - TERMINI DI CONSEGNA
a. I termini di consegna decorrono dalla data di conferma dell’ordinazione da parte di Fonderia Xxxxxxxx Xxxx- cesco di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. e comunque dalla data in cui tutti i documenti, materiali e dettagli di esecuzione sono stati forniti dal Cliente che ha l’obbligo di porre in essere tutte le altre condizioni preliminari.
b. La natura del termine (termine di messa a disposizione, termine di presentazione per il controllo o il ricevi- mento, termine di consegna effettiva, ecc.) e il carattere tassativo dello stesso devono essere concordati e precisati nel contratto. In mancanza di queste precisazioni, il termine ha valore indicativo.
c. In caso di consegna in ritardo rispetto al termine concordato di consegna rigorosa, ed in caso sia stato stipu- lato apposito accordo che preveda la corresponsione di somma a titolo di penale per ritardata consegna, que- sta non dovrà globalmente superare il 5% del valore contrattuale delle parti in ritardo.
d. In ogni caso, nessuna penale sarà dovuta al cliente se non preventivamente concordata in fase di contratto
ART. 7 - CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
La consegna dei getti si intende effettuata presso Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. quando il Cliente provvede di persona o tramite un suo incaricato al ritiro della merce, si considera presso il Cliente quando Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. o un suo incaricato provvede alla consegna presso l’indirizzo di destinazione concordato, in tal caso le operazioni di scarico sono a cura e rischio del Cliente o suo incaricato.
In caso di consegna a cura del Cliente, i termini di consegna si considerano adempiuti con il semplice avviso di messa a disposizione della merce. in questo caso i getti possono essere fatturati e in attesa del loro ritiro rimangono presso il magazzino Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. a spese, rischio e pericolo del Cliente.
ART. 8 - PREZZI
a. Salvo diverso accordo, i prezzi contrattuali delle forniture sono unitari, tasse escluse, per partenza da Fonde- xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s.; i getti sono consegnati nello stato indicato dal con- tratto o, in mancanza di indicazione, grezzi di fonderia, sbavati e smaterozzati.
b. Secondo accordo espresso, i prezzi possono essere:
• soggetti a revisione, in aumento o in diminuzione, sulla base di formule che tengano conto in parti- colare, delle variazioni dei tassi di cambio, dei costi dei materiali, del costo dell’energia, del costo del lavoro, dei costi di trasporto e/o di altri costi collegati all’ordinazione.
• mantenuti fermi per un termine convenuto.
ART. 9 - PESI
Nel caso particolare di getti venduti a peso, è solo il peso effettivo (rilevato all’uscita dalla Fonderia) che fa fede, in quanto i pesi riportati nell’offerta e nell’ordinazione hanno valore puramente indicativo.
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ART. 10 - QUANTITÀ
Dal punto di vista quantitativo il numero di getti da fornire è quello indicato nel contratto con una tolleranza in difetto o in eccesso, da convenirsi tra Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. e il Cliente durante le trattative.
In mancanza di accordo, la tolleranza generalmente ammessa è del ±10% del numero di getti indicato nel con- tratto/ordine.
ART. 11 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a. I pagamenti vanno effettuati alla sede di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s.. I termini e le modalità̀ di pagamento, come pure il pagamento di eventuali acconti, devono essere oggetto di un accordo contrattuale espresso. In assenza di accordo, i pagamenti al netto e senza sconto devono effettuarsi entro 90 giorni dalla data della fattura. Salvo diverso accordo, le spese delle attrezzature sono da pagarsi entro
90 giorni dalla presentazione dei prototipi o dei getti campione.
b. La mancata restituzione di tratte con l’accettazione e la domiciliazione bancaria entro sette giorni dal loro invio, il mancato rispetto della scadenza di qualsiasi termine di pagamento, il verificarsi di circostanze che possono far sorgere gravi dubbi sulla solvibilità̀ del Cliente e, in particolare, la sussistenza di un protesto o di un diritto
reale di garanzia a carico del Cliente, comportano di pieno diritto e a scelta di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., senza necessità di messa in mora:
• sia la decadenza dal termine e, di conseguenza, l’esigibilità̀ immediata delle somme ancora dovute a qualsiasi titolo nonché́ la sospensione di ogni ulteriore consegna;
• sia la risoluzione di tutti i contratti in corso con il diritto di trattenere, fino alla definizione dell’even- tuale risarcimento, gli acconti ricevuti, le attrezzature, i getti prodotti e ancora presso Fonderia Rac- xxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s..
c. Sulle somme esigibili decorrono di diritto e senza necessità di messa in mora, gli interessi pari al tasso di rifi- nanziamento stabilito dalla Banca Centrale Europea per la più̀ recente e principale operazione di rifinanzia- mento effettuata l'ultimo giorno prima del semestre in questione aumentato di 8 punti. Il tasso di riferimento
è così determinato:
• per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
• per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno
d. Nel caso di subfornitura il Cliente si impegna, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia, a richiedere al proprio Cliente di pagare direttamente le somme dovute a Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Rac- xxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s..
ART. 12 - GETTI-CAMPIONE, CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI GETTI
Prima di procedere ad ordinazioni di serie il Cliente deve richiedere a Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Ales- xxxxxx & C. S.a.s. la fabbricazione di getti campione, che vengono sottoposti dal Cliente ai controlli di accettazione precedentemente concordati contrattualmente in fase di stipula contratto e/o ordine di fornitura. Per accettazione, dopo tali controlli e prove, l’accettazione/benestare, deve essere comunicato dal Cliente a Fonderia Raccagni France- sco di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. per lettera o con altro mezzo di comunicazione idoneo a produrre un docu- mento. L’esito negativo al controllo di caratteristiche non concordate in fase di contratto e/o ordine di fornitura non possono essere considerate dal Cliente come causa di mancato rilascio di benestare.
In mancanza di un capitolato tecnico relativo ai controlli e alle prove da eseguire sui getti, Fonderia Raccagni France- sco di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. si limita ad applicare il piano di controllo previsto dal proprio S.G.Q..
I controlli e le prove ritenuti necessari dal Cliente, la loro natura ed estensione, effettuati a sua richiesta da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., da lui stesso, da un laboratorio o da altri enti terzi, su campioni e/o produzioni di serie, devono essere indicati al momento della stipula del contratto.
Il prezzo dei controlli e delle prove contrattualmente definiti può̀ essere distinto o incluso in quello dei getti. Tipi di
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collaudo, modalità̀ e frequenze diverse da quelle stipulate in contratto dovranno essere oggetto di nuova contratta- zione. Salvo diverso accordo stabilito nel contratto, il collaudo di accettazione avviene presso Fonderia Xxxxxxxx Xxxx- cesco di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., a spese del Cliente. Nel caso di inadempienza del Cliente o dell’ente di con- trollo, i getti sono depositati in Fonderia a spese e rischio del Cliente. Dopo la seconda comunicazione della messa a disposizione da parte di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. rimasta senza effetto nei 15 giorni seguenti al suo invio, il materiale è ritenuto collaudato e la Fonderia ha il diritto di procedere alla sua spedizione e fatturazione.
ART. 13 - ASSICURAZIONE QUALITA’
Qualora la produzione sia realizzata nel quadro di un sistema di Assicurazione Qualità̀, questa condizione deve essere resa nota dal Cliente nella richiesta di offerta e nell’ordinazione e Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxx-
dro & C. S.a.s. che a sua volta deve confermarla nella propria offerta ed accettazione dell’ordinazione, fatte salve le disposizioni degli articoli precedenti.
ART. 14. GARANZIA E RESPONSABILITA’
a. Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. è vincolata solo secondo i termini del con- tratto. Di conseguenza, fatti salvi diversi accordi scritti tra le parti, è tenuta soltanto a fornire al cliente i getti conformi ai disegni ed alle specifiche del capitolato tecnico contrattuale, come sopra definito, ovvero appro- vati dal cliente mediante l'accettazione dei getti-campione o prototipi.
b. Garanzia
I. I getti devono essere verificati dal cliente alla consegna; il quale definirà̀, a suo carico, un sistema con LQA idoneo alla criticità̀ del particolare fornito da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s.., tale sistema dovrà̀ essere reso noto a Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx- gni Xxxxxxxxxx in fase di richiesta d’offerta.
II. Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. NON garantisce lo scarto ZERO, eventuali getti non conformi intercettati dal Cliente verranno sostituiti o accreditati da Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. al puro costo di vendita o, se vi è a la conve- nienza e l’accordo tra Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. e il Cliente, sottoposti ad operazioni di riparazione. Condizioni di garanzia diverse, non esplicitate in fase di ri- chiesta d’offerta e definite in fase contrattuale non avranno alcuna valenza e non potranno in alcun caso produrre addebiti e/o risarcimenti.
Ogni iniziativa intrapresa dal Cliente per riparare il vizio di un getto senza il preventivo accordo con Fonderia Rac- xxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. sulla tipologia di iniziativa e sul suo costo, potrà̀ comportare, a discrezione di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., la decadenza dalla garanzia stessa e non saranno più̀ ammissibili reclami o domande comprese quelle proposte in via riconvenzionale
Qualsiasi reclamo, riserva o contestazione relativo a parti mancanti e/o vizi palesi deve essere avanzato al mo- mento della scoperta ed, in ogni caso, entro 15 giorni dalla data della relativa consegna. Decorso tale periodo, il cliente decade dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili reclami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.
Reclami, riserve o contestazioni relativi a qualsiasi altro vizio dovranno essere avanzati entro un mese, per le pro- duzioni di serie, ed entro sei mesi, negli altri casi; entrambi i termini decorrono dalla data della relativa consegna. Decorso tale termine, il cliente decade definitivamente dal diritto di garanzia e non saranno più ammissibili re- clami o domande, anche se proposte in via riconvenzionale.
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Il cliente deve fornire le prove che attestino la sussistenza effettiva dei vizi, fermo il diritto della Fonderia Racca- gni Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. di procedere, direttamente o indirettamente, con eventuali ac- certamenti e verifiche in loco. Qualora il getto in esame risultasse effettivamente esente da vizi ovvero il cliente non fosse in grado di fornire la prova della responsabilità̀ della Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxx-
dro & C. S.a.s. per la non conformità, alla Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. sarà riconosciuto di diritto un indennizzo a copertura di tutti i costi sostenuti, compresi quelli del personale.
c. Responsabilità
Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. in nessun caso può essere ritenuta responsa- bile delle conseguenze riconducibili a atti e/o omissioni del cliente o di terzi.
Chiunque intenda fondatamente evocare la responsabilità di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx- xxxxxx & C. S.a.s. deve fornire la prova
• che Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. ha violato una o più delle obbli- gazioni a suo carico;
• del danno certo previsto o tipicamente prevedibile al momento della conclusione del contratto,
• del nesso diretto di causalità tra la violazione ed il danno.
La responsabilità di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. non si estende in ogni caso:
• ai danni a cose e persone e, in genere, ai danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego quando il difetto è attribuibile alla progettazione del getto o dell'insieme nel quale lo stesso è incor- porato, alle istruzioni di qualunque genere date dal cliente a Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. o ai trattamenti o modificazioni effettuati sul getto dopo la consegna;
• ai danni a cose e persone e, in genere, a tutti i danni causati da un getto difettoso nel corso del suo impiego, se il cliente lo ha utilizzato senza avere effettuato, o fatto effettuare, tutti i controlli e le prove che sarebbero stati necessari in ragione della progettazione, della utilizzazione e del risultato industriale perseguito;
• ai danni indiretti quali, a titolo esemplificativo, perdite di business, di profitti, di opportunità, com- merciali, mancato guadagno, ecc.
• In caso di responsabilità di Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s., il risarci- mento massimo a qualsiasi titolo che può essere tenuta a corrispondere è tuttavia limitato, salvo i casi di colpa grave e dolo, al prezzo effettivamente pagato dal cliente alla Fonderia per il getto in questione
d) Rinuncia
Il cliente rinuncia, e garantisce la stessa rinuncia da parte dei propri assicuratori e di eventuali terzi legati da un rapporto contrattuale con il cliente stesso, a pretese, di qualsiasi genere contro Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. e/o i suoi assicuratori, ulteriori rispetto ai limiti di garanzia e responsabilità stabiliti in queste condizioni generali di contratto.
ART. 15 FORZA MAGGIORE
Fonderia Xxxxxxxx Xxxxxxxxx di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx & C. S.a.s. è svincolata dalle conseguenze della mancata esecu- zione di uno o più dei suoi impegni contrattuali, a condizione che tale inadempimento sia dovuto ad un evento che vada al di là del suo controllo che non poteva ragionevolmente prevedere al momento della conclusione del contratto
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o che si sarebbe potuto evitare o superare. In particolare, sono considerati impedimenti i seguenti eventi (totali o par- ziali): sciopero, blocco, interruzioni o disturbi di servizi di trasporto, incendio, tempesta, altre calamità naturali, la de- molizione dei materiali, delle difficoltà di approvvigionamento, ecc.
ART. 16 - DIRITTO DI RISERVA DI PROPRIETÀ
Le forniture dei getti sono effettuate con riserva di proprietà, il trasferimento di proprietà della merce consegnata av- viene quindi soltanto dopo l’integrale pagamento del prezzo.
ART. 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Nel caso di sopravvenienza di eventi, più genericamente di evoluzione di circostanze indipendenti ed esterne alla vo- lontà delle parti che compromettono l’economia del contratto in modo tale che l’esecuzione delle proprie obbligazioni divenga eccessivamente onerosa per una delle parti, queste negozieranno modifiche al contratto in modo da tener conto di tali eventi e/o di tale evoluzione.
In mancanza di accordo su tali modifiche nel termine di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con cui una delle parti dichiara di volersi avvalere della disposi- zione del presente articolo, questa potrà risolvere di diritto il contratto decorso il preavviso di quindici giorni dalla co- municazione a mezzo di lettera raccomandata e ricevuta di ritorno.
Non compromettono l’economica del contratto e quindi non permettono di applicare il presente articolo né le offerte più vantaggiose (in particolare a prezzi più bassi o termini inferiori, ecc.) né l’evoluzione di qualunque natura (per esempio, diminuzione dei volumi acquistati, rotture, ecc.) e causa dei rapporti tra il cliente ed i suoi propri clienti.
ART. 18 – GIURISDIZIONE
Le presenti condizioni generali di contratto e i contratti che vi fanno riferimento sono regolati dall’ordinamento dello Stato Italiano.
Le parti si impegnano a compiere ogni sforzo per regolare in via amichevole qualsiasi controversia relativa alla loro interpretazione ed esecuzione.
Nel caso in cui l’accordo non venga raggiunto, il tentativo di composizione amichevole è da considerarsi fallito qualora le parti non stipulino un accordo scritto entro 60 giorni dalla comunicazione del sorgere della controversia inviata dalla parte più diligente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; e, in mancanza di diverso accordo, è com- petente a risolvere le controversie unicamente il tribunale del luogo ove ha sede la fonderia, qualunque siano le con- dizioni contrattuali ed il sistema di pagamento concordato, anche in caso di chiamata in garanzia e di pluralità i conve- xxxx.
Per accettazione:
Data e luogo
FONDERIA XXXXXXXX XXXXXXXX DI XXXXXXXX XXXXXXXXXX & C. S.A.S.
La proprietà
Il cliente