Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio
Convenzione per la gestione in forma associata e coordinata di servizi pubblici locali e per l’esercizio
sulla società di gestione di un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali. (art. 30 e art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Tra:
⮚ il Comune di Cordenons, giusta deliberazione consiliare n. 50 del 25.07.2016
⮚ il Comune di Montereale Valcellina, giusta deliberazione consiliare n.15 del 18.05.2017
⮚ il Comune di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. 3 del 25.01.2016
⮚ il Comune di Prata di Pordenone, giusta deliberazione consiliare n. 19 del 20.04.2017
⮚ Il Comune di Roveredo in Piano, giusta deliberazione consiliare n. 30 del 09.05.2016 come rappresentati dai firmatari in calce, in appresso, denominati “Enti locali”
PREMESSO CHE
- la società “GEA - Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A.”, di seguito denominata “società”, è una società a capitale interamente pubblico e, ai sensi e per gli effetti del disposto art. 113, 4^ comma del TUEL e s.m.i., il capitale sociale, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello “in house providing”, deve essere interamente pubblico così come previsto dall’art. 7, 1^ comma dello Statuto della Società stessa;
- in data 11 maggio 2016, avanti al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, l’Assemblea straordinaria della società ha approvato le modificazioni dello statuto necessarie alla riconfigurazione della società stessa quale gestore globale dei servizi ambientali attraverso il loro riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e loro qualificazione come servizi pubblici locali di rilevanza economica. In data 31 luglio 2017, avanti al xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, l’Assemblea straordinaria della società ha approvato altresì le modificazioni dello statuto in adeguamento al Dlgs. 175/2016;
- in base all’art. 30 dello statuto della società:
a) 1^ comma:
gli enti pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall’ordinamento comunitario, in base a quanto previsto dall’art. 17 della Direttiva 23/2014/Ue, dalla normativa nazionale e dalle loro eventuali e successive modifiche ed integrazioni;
b) 5^ comma:
la regolamentazione delle modalità di esercizio del controllo analogo e l’individuazione degli oggetti di esso è definita da apposito accordo stipulato tra gli stessi;
- in questa sede si dà esecuzione alle delibere dei Consigli degli Enti locali indicate in epigrafe nella parte in cui approvano la sottoscrizione di apposita convenzione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di garantire a ciascuno degli Enti locali soci in “GEA - Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A.” un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi come imposto dall’art. 113 del decreto legislativo più volte menzionato;
- l’art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 disciplina la stipula di convenzioni tra Enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e in particolare il relativo comma 4 prevede che le convenzioni tra enti locali possono stabilire anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all’accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- pertanto, gli Enti locali intendono garantirsi l’esercizio, nei confronti della società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000, anche a mezzo di appositi Organi di indirizzo, coordinamento e controllo, costituiti dai rappresentanti legali di tutti gli Enti locali soci e aderenti alla Convenzione;
- la sottoscrizione della presente Convenzione non incide di per sé, a titolo di risoluzione o revoca, sui rapporti di gestione di servizi pubblici in atto tra i Comuni e concessionari terzi, fermi restando i poteri di autotutela e di riscatto da adottare con atti puntuali, qualora la normativa vigente ammetta tali poteri;
Tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 OGGETTO
1. Gli Enti locali convengono di gestire in forma associata e coordinata i servizi pubblici il cui esercizio rientra tra le loro prerogative, a mezzo di una società a capitale interamente pubblico ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo
n. 267 del 2000, individuata nella società per azioni GEA - Gestioni Ecologiche Ambientali S.p.A. di seguito
denominata società, il cui statuto è allegato alla presente Convenzione come parte integrante e al cui capitale partecipano tutti gli Enti convenzionati.
2. Anche tenuto conto dell’oggetto statutario della società approvato dagli Enti locali che ne sono soci, la gestione in forma associata e coordinata a mezzo della stessa in forza della presente Convenzione potrà riguardare i seguenti servizi pubblicilocali:
a. servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti quali:
a.1. la raccolta, il conferimento, il trasporto, lo stoccaggio provvisorio e/o definitivo, il trattamento, il recupero, il deposito a discarica e lo smaltimento di rifiuti di qualsiasi specie e natura, di tutte le categorie e in tutte le fasi, come identificate dalla normativa vigente e la gestione dei relativi impianti;
a.2. la raccolta differenziata ed il recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, nonché la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere e di ogni altro bene durevole e la gestione dei relativi impianti;
a.3. servizi per la produzione e la commercializzazione di prodotti e sottoprodotti derivanti da processi di trattamento, recupero, riciclaggio o riutilizzo di rifiuti e la gestione dei relativi impianti;
a.4. lo spazzamento, lavaggio ed innaffiamento delle strade ed altre aree pubbliche;
a.5. attività relative ai servizi di accertamento, tariffazione e riscossione delle tariffe per il servizio;
b. servizi relativi ad attività di bonifica connesse alla cura e alla tutela dell’ambiente quali:
b.1. interventi di bonifica, tutela, valorizzazione e salvaguardia dell'ambiente e relativi servizi complementari come: pulizia pozzetti e caditoie stradali e non, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione, raccolta e smaltimento di rifiuti abbandonati, pulizie straordinarie, gestione dei rifiuti cimiteriali provenienti da operazioni di esumazione ed estumulazione;
b.2. sgombero della neve dal suolo pubblico oprivato;
c. servizi di controllo e monitoraggio del territorio collegati o connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali o igieniche di interesse pubblico;
d. servizi di gestione, manutenzione, reimpianto, nuova realizzazione e monitoraggio del verde pubblico, inteso come parchi, giardini, aree verdi, patrimonio arboreo ed arbustivo ed attività connesse ed accessorie quali:
d.1. la gestione delle aree a verde pubblico, compresi parchi ed aree ad accesso controllato;
d.2. la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree verdi pubbliche (quali parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva, delle aree verdi presso le strade (anche con interventi per la loro messa in sicurezza), degli arredi urbani, giochi e di altre strutture e impianti afferenti alle aree verdi;
e. servizi ed attività di comunicazione ed educazione ambientale, nonché effettuazione di consulenze, anche per conto terzi, collegate alla gestione dei servizi ambientali, con la tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge agli iscritti ad Albi professionali;
f. servizi cimiteriali
f.1. servizi per la gestione delle salme all’interno delle infrastrutture cimiteriali;
f.2. servizi per la gestione delle infrastrutturecimiteriali;
g. gestione delle reti, degli impianti, delle infrastrutture, delle attrezzature, dei mezzi, nonché di altri beni immobili e mobili necessari alla produzione e all’erogazione dei servizi pubblici affidati, nel rispetto della normativa per tempo vigente, qualora consenta la gestione di reti e infrastrutture congiunta alla gestione dei servizi pubblici;
h. costruzione e gestione di impianti per energie rinnovabili derivante dalla trasformazione di rifiuti o altri materiali recuperati connessi ai servizi affidati ed al miglior utilizzo dei compendi in cui gli stessi si svolgono;
i. attività di trasporto di cose con qualsiasi mezzo per conto proprio e/o di terzi connesse allo svolgimento del servizio pubblico;
l. attività di officina meccanica per la riparazione e la manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria dei propri mezzi destinati ai servizi svolti;
m. la progettazione e costruzione degli impianti nonché la gestione ed esercizio degli impianti stessi, compresa qualsiasi attività comunque connessa ai servizi ambientali.
3. La presente Convenzione non incide sulle funzioni che, in base alla rispettiva normativa statale e regionale di tempo in tempo vigente, risulteranno attribuite alle forme di cooperazione di cui all’art. 9, comma 3° della legge statale 5 gennaio 1994, n. 36, della legge regionale n. 13/2005 e del decreto legislativo n. 50/2016.
4. L’attivazione dell’erogazione dei singoli servizi pubblici elencati al precedente comma 2 a mezzo della società eventualmente deliberata da parte degli Enti pubblici locali convenzionati avviene, sempre e comunque su decisione autonoma di ogni Amministrazione Comunale e sulla base di specifiche delibere dei rispettivi Consigli comunali.
5. La gestione del servizio avviene sulla base di regolamentazioni e Contratti di Servizio autonomamente negoziati dalle singole Amministrazioni direttamente con la società. Le condizioni di resa del servizio ed i relativi corrispettivi dovranno provatamente garantire alla società un adeguato equilibrio economico-finanziario.
Art. 2 ESPLETAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI
Il concreto espletamento dei servizi pubblici da parte della società avviene in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti avuto solo a mente il mantenimento dell’adeguato equilibrio economico-finanziario della società stessa.
Art. 3 DURATA
1. Gli Enti locali convengono di fissare la durata della presente Convenzione fino al 31 dicembre 2100 in coerenza con la durata statutaria dellasocietà.
2. Rimane comunque in facoltà degli Enti locali deliberare lo scioglimento anticipato della Convenzione, purché tale decisione raccolga il consenso di una maggioranza pari almeno al 51% degli Enti locali aderenti e che rappresentino al contempo almeno il 65% di quote del capitale pubblico locale nella società.
Art. 4
ORGANI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E CONTROLLO
L’esercizio, da parte degli Enti locali, di un controllo in forma congiunta, nei confronti della società, analogo a quello individualmente esercitato sui propri servizi ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 267 del 2000, viene effettuato attraverso diversi Organi cui vengono demandati l’indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività svolte dalla società e che sono composti dai rappresentanti di tutti gli Enti soci della società. Questi organi vengono individuati come segue:
a) Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni
b) Gruppo Tecnico di Valutazione
Art. 5
IL CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI
1. Il Consiglio dei rappresentanti dei Comuni è composto dai Sindaci di tutti i Comuni convenzionati o da un Amministratore locale all’uopo formalmente delegato. La delega può essere permanente. Il mandato di rappresentanza decade di diritto qualora il delegante risulti cessato dalla propria carica.
2. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni costituisce la sede nella quale si svolge la consultazione tra gli Enti locali circa la gestione dei servizi pubblici svolti dalla società e la valutazione dell’andamento generale dell’amministrazione della Società. A tal fine, almeno una volta all’anno, saranno invitati ad esporre apposita relazione davanti al Consiglio, l’organo amministrativo ed il direttore generale, se nominato, della società.
3. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è delegato dagli Enti locali convenzionati ad approvare,
preventivamente all’organo deputato della società, il bilancio e gli strumenti di pianificazione economico- finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso e gli altri eventuali documenti societari di tipo programmatico che la Società, in base al relativo statuto, è tenuta a trasmettere al Consiglio stesso. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni è altresì delegato ad approvare, preventivamente all’organo deputato della società, le modifiche allo statuto della società, inviando senza ritardo gli atti di cui al presente comma ai singoli Enti locali per quanto di eventuale competenza.
4. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni approva, altresì, il piano degli obiettivi nonché il budget ed il sistema del controllo di gestione della società.
Art. 6
IL GRUPPO TECNICO DI VALUTAZIONE
1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni nomina un organo tecnico composto da tre membri, individuati tra gli Enti locali affidatari dei servizi, denominato Gruppo Tecnico di Valutazione, il quale è incaricato di verificare, anche sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità, lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.
2. Il GTV nomina, tra i propri componenti, a maggioranza il proprio Presidente.
3. I membri del Gruppo Tecnico di Valutazione vengono confermati o rinnovati ogni tre anni e immediatamente sostituiti dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni in caso di cessazione anche anticipata dall’incarico.
4. Il Gruppo Tecnico di Valutazione può chiedere alla società tutta la documentazione indispensabile allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto delle esigenze di riservatezza dovute in forza delle relazioni contrattuali con i singoli Enti Convenzionati e la Società.
5. Il Gruppo Tecnico di Valutazione relaziona il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni annualmente, o nel più breve periodo eventualmente richiesto dalla situazione della Società o da specifici accadimenti sottoposti all’attenzione o all’approvazione del Consiglio stesso, circa le risultanze della propria attività e propone le iniziative e le direttive da indicare alla società per l’esercizio della sua attività sia nei confronti dei Soci che in generale di tutta l’attività svolta.
Art. 7
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI
1. Il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si riunisce presso la propria sede ovvero presso la sede di uno degli Enti locali aderenti alla presente Convenzione, per iniziativa del suo Presidente, oppure quando ne facciano richiesta tanti Enti locali che rappresentino almeno il 20% del capitale pubblico locale. In ogni caso, il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni si deve riunire prima delle assemblee straordinarie della società e prima delle assemblee della società che abbiano per oggetto l'approvazione dei bilanci o la nomina di amministratori o sindaci.
2. Il Presidente ed il vice-presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni vengono eletti dal Consiglio stesso tra i propri componenti con la maggioranza di cui al successivo comma 4 del presente articolo e restano in carica per tutta la durata del proprio mandato.
3. La convocazione del Consiglio è effettuata dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell’avvenuto ricevimento inviata a tutti gli Enti locali partecipanti alla presente Convenzione almeno cinque giorni prima della riunione del Consiglio. I rappresentanti degli Enti locali devono partecipare al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamentolocale.
4. Fermo restando l’impegno degli Enti locali a concordare soluzioni comuni in ordine agli argomenti sui quali deve esprimersi il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, quest’ultimo delibera con il voto favorevole di tanti Enti locali che rappresentino non meno del 60% del capitale pubblico locale nella società.
5. In relazione a quelle deliberazioni che abbiamo ad oggetto problematiche inerenti la gestione dei servizi pubblici
dagli Enti locali da parte della società hanno diritto di voto solo quegli Enti locali che si siano determinati per la concreta attivazione dello specifico servizio pubblico oggetto di discussione in favore della società.
Gli Enti locali privi del diritto di voto sono comunque legittimati a partecipare alle riunioni del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni.
6. Ciascun Ente locale è obbligato a votare nelle assemblee della società uniformandosi alla volontà espressa dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. In caso di violazione dell’obbligo predetto, l’Ente locale inadempiente è tenuto a versare agli altri Enti locali una penale il cui ammontare sarà determinato, con equo apprezzamento, dal collegio arbitrale di cui al successivo art. 11 della presente Convenzione. Gli Enti locali restano liberi di esprimere nell’Assemblea della Società il proprio personale intendimento nel caso in cui il quorum del 60% indicato al precedente comma 4 non sia raggiunto ovvero in relazione a quelle deliberazioni dell’Assemblea della Società che ai sensi di legge consentono al socio dissenzientedi recedere dalla società.
7. L’organizzazione e il funzionamento del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, per quanto non previsto nella presente Convenzione, può essere disciplinato dal Consiglio stesso con apposito regolamento, nel rispetto delle norme sull’ordinamento delle autonomie locali e dei principi sul funzionamento degli organi amministrativi.
8. Per la propria organizzazione e funzionamento il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni ed il Gruppo Tecnico di Valutazione hanno sede presso il Comune di Pordenone e si avvalgono degli uffici di quest’ultimo.
Art. 8 CONTROLLO CONTABILE
1. Il controllo contabile nei confronti della società viene effettuato nel rispetto delle modalità previste dalla specifica normativa applicabile allasocietà.
2. Una copia della relazione sul bilancio di esercizio e sull’eventuale bilancio consolidato, unitamente al bilancio ed alla Nota Integrativa, viene trasmessa al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al momento del deposito di tali documenti contabili presso la sede della società a norma di legge.
3. La Società è tenuta a depositare presso la segreteria del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, nei termini previsti dalle disposizioni di legge per il deposito presso la sede sociale, le relazioni del Collegio Sindacale relative all’ attività da questo svolta ai sensi dell’art. 2403 Cod. civ., di vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
4. Secondo le stesse modalità viene depositata la relazione dei Revisori Contabili.
Art. 9 OBBLIGHI E GARANZIE
1. Ciascun Ente locale aderente è obbligato a rispettare il contenuto della presente Convenzione.
2. La gestione associata dei servizi pubblici degli Enti locali da parte della società deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli Enti locali partecipanti, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta nella Società.
3. Ciascun Ente locale ha la facoltà di sottoporre direttamente al Consiglio di cui al precedente articolo 5 proposte e problematiche attinenti alla gestione, da parte della società, dei servizi pubblici locali.
Art. 10 RECESSO
1. Anche in relazione alle risultanze dei controlli sulla società di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente Convenzione, ai singoli Enti locali è data facoltà di recedere anticipatamente dalla Convenzione in corrispondenza alla scadenza o cessazione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti tra Ente locale e Società.
2. La dichiarazione di recesso, comunicata agli altri Enti locali a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell’avvenuto ricevimento avrà effetto, purché pervenuta a conoscenza di tutti gli Enti locali aderenti alla presente Convenzione entro il mese di giugno, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
3. La perdita della qualità di socio nella società determina l’automatico recesso dalla presente Convenzione. Parimenti, equivale a recesso automatico dalla presente Convenzione la decisione di un Ente locale, in qualsiasi forma assunta, di revocare, per qualsiasi causa, l’affidamento dei propri servizi alla società.
Art. 11
RAPPORTI FINANZIARI TRA ENTI LOCALI
1. Gli Enti locali che recedano dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 10 sono tenuti a regolare prima della data di efficacia del recesso i rapporti di debito-credito con gli altri Enti convenzionati e con la Società.
2. Gli Enti locali recedenti restano responsabili della eventuale diminuita economicità della gestione dipendente dal loro recesso anticipato, ai sensi del precedente art. 10, e dei danni eventualmente derivanti agli altri Enti locali e alla Società in dipendenza di tale recesso.
Art. 12
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1. Qualsiasi controversia tra le parti, che sulla base dell’ordinamento vigente al momento della sua insorgenza può essere risolta a mezzo di arbitrato, relativa all’interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione della presente Convenzione sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati uno ciascuno dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due. In caso di disaccordo, il terzo arbitro con funzioni di Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone su richiesta dei due arbitri e/o della parte più diligente.
2. Qualora una controversia veda contrapposti ad un Ente locale, per gli stessi motivi, più Enti locali, questi nomineranno congiuntamente il loro arbitro per la definizione della controversia in un unico giudizio arbitrale.
3. Nell’ipotesi in cui una parte non provveda alla nomina dell’arbitro, l’altra, decorsi inutilmente dieci giorni dall’invito rivolto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può chiedere al Presidente del Tribunale di Pordenone di provvedere a tale nomina.
4. Ove le parti contendenti siano tre o più, il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri, tutti nominati di comune accordo dalle parti stesse o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, su istanza della parte più diligente, il quale designerà tra essi arbitri, il Presidente del Collegio.
Art. 13
ATTUALE GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DA PARTE DI TERZI E SUCCESSIVI AFFIDAMENTI
1. L’adesione alla presente Convenzione salvaguarda i rapporti in essere con terzi relativi alla gestione dei servizi pubblici oggetto della Convenzione stessa, e ricompresi nell’elenco di cui al precedente articolo 1, fino alla loro naturale scadenza, ferma restando per gli Enti locali la facoltà di interrompere anticipatamente detti rapporti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli specifici atti intercorsi con gli attuali gestori.
2. L’attivazione dei servizi per mezzo della società è atto di libera scelta da parte delle Amministrazioni comunali e la sottoscrizione della presente convenzione non obbliga le Amministrazioni all’attivazione dei servizi con la società, nemmeno nell’ipotesi di scadenza degli affidamenti in essere con terzi successiva alla sottoscrizione.
Art. 14
ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI ALLA CONVENZIONE
1. È consentita l’adesione alla presente Convenzione, in un tempo successivo alla conclusione della stessa, a quegli
Enti locali che acquisiscano quote della società per la gestione, a mezzo della Società, dei propri servizi pubblici locali in forma associata e coordinata con gli altri Enti locali già aderenti alla Convenzione.
2. La richiesta di aderire alla presente Convenzione dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni. Sull’ammissione dell’Ente locale richiedente il Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni delibera entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione di cui al 2^ comma l’Ente locale ammesso a partecipare alla Convenzione dovrà dichiarare, con atto unilaterale d’obbligo, di accettare formalmente tutte le clausole, i patti e le condizioni contenute nella Convenzione medesima.
4. Per effetto dell’adesione alla Convenzione l’Ente locale acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in
essa in previsti.
x.xx Sindaco pro tempore Comune di Pordenone x.xx Sindaco pro tempore Comune di Cordenons
x.xx Sindaco pro tempore Comune di Montereale Valcellina x.xx Sindaco pro tempore Comune di Prata di Pordenone x.xx Sindaco pro tempore Comune di Roveredo in Piano
(Documenti sottoscritti digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXX XXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 19/04/2019 12:53:54
IMPRONTA: 678E4832032D766B81879DA93A3EF77B7114EA80B15507444A7E251B397BF313 7114EA80B15507444A7E251B397BF31356A36A6568E6FA6BD240DDECD5B0258C
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NOME: ROMBOLA' GIUDITTA
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 02/05/2019 11:19:40
IMPRONTA: 03EB5F696A61BC9660D024F6EB6F36A4EA3297532901B6103CBBEAC9EF6A6923 EA3297532901B6103CBBEAC9EF6A692316622687192889B3CCBA7F914F999F80 16622687192889B3CCBA7F914F999F805003DC827DE721996316BECEF2244328
5003DC827DE721996316BECEF22443282AA20565A2EC1211810EF1F95602BBEF
NOME: XXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: XXXXXX00X00X000X DATA FIRMA: 02/05/2019 11:33:08
IMPRONTA: 6D2CA7F01FFFF8BBD9A3530063F170DC851D6C01FA99331A81D11E42243C4B28 851D6C01FA99331A81D11E42243C4B287B3541D91AB88F78F70B9AC9FE05B112
7B3541D91AB88F78F70B9AC9FE05B112ABAAB6F16FAF54880054C45768EB6708 ABAAB6F16FAF54880054C45768EB6708D2E46C4A8F72B6FCE1B70DBE78D01A52
Atto n. 17 del 30/04/2019