ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
Sede legale amministrativa, X.xx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX)
TEL: 0000-000000 FAX: 0000-000000 COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
BOZZA DI CONTRATTO D’APPALTO DI SERVIZIO
INDAGINI FITOSTATICHE STRUMENTALI
E CENSIMENTO ARBOREO NEI SACRI MONTI DEL PIEMONTE
CIG: Z90254257A
SOMMARIO
PREMESSE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto. Articolo 2. Ammontare del contratto.
Articolo 3. Modalità di esecuzione e condizioni generali del contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. Articolo 5. Spese Contrattuali e oneri fiscali.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 7. Penale per i ritardi, esecuzioni non conformi e danni alla vegetazione. Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 9. Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 10. Contabilità degli interventi.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.
Articolo 15. Regolare esecuzione. Articolo 16. Risoluzione del contratto. Articolo 17. Cause di decadenza.
Articolo 18. Recesso.
Articolo 19. Costituzione in mora. Articolo 20. Controversie.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Articolo 24. Cessione e subappalto.
Articolo 25. Cauzione definitiva. Articolo 26. Obblighi assicurativi.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. Articolo 30. Trattamento dei dati personali.
PREMESSO CHE:
- L’Appaltatore, aggiudicatario del servizio in oggetto, è stato selezionato in seguito ad una specifica Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, adottando per la scelta del contraente il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 3a, dello stesso Decreto legislativo, in quanto servizio ad alta intensità di manodopera come definita all’art. 50, comma 2.
- Si ritiene che il criterio di scelta del contraente mediante valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dia maggiori garanzie di addivenire alla selezione di un soggetto che si distingue non solo per la sua economicità di prestazione quanto per la qualità del servizio reso.
- Il bando non è stato fatto precedere dalla pubblicazione in quanto la norma consente detta modalità per gli affidamenti sotto le soglie di cui all’art. 36, comme 2, lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. In ogni caso l’iscrizione delle ditte al MePA nella categoria dei Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico può essere considerata una esplicita manifestazione di interesse genericamente rivolta al servizio di cui trattasi.
- Si ritiene inoltre che detta procedura negoziata costituisca un corretto compromesso tra la necessità di innescare una reale concorrenza tra i candidati senza perdere eccessivamente in efficienza e rapidità nell’istruttoria amministrativa utile all’individuazione del contraente, per un appalto che ha un importo a base d’asta inferiore a 40.000,00 €.
- La scelta degli operatori economici invitati è stata effettuata selezionando gli studi tecnici specializzati presenti sul territorio piemontese e lombardo che si distinguono per maggiore esperienza, che sono conosciuti per la specifica professionalità dimostrata in altre commesse pubbliche e che posseggono regolare iscrizione al MePA;
- La consultazione delle imprese iscritte su MePA ha fatto riferimento al bando SERVIZI – Categoria Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico, che è la categoria che si è verificato essere stata utilizzata, senza eccezioni, da tutte le ditte professionalmente impegnate nella realizzazione dei servizi di valutazione di stabilità delle piante.
RICHIAMATE INTERAMENTE LE PREMESSE LE PARTI SOTTO INDICATE DI COMUNE ACCORDO E IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE, RINUNCIANO ALL’ASSISTENZA DI TESTIMONI E CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
a) Elena De Filippis nata a Foggia il 01/12/1957, C.F. DFLLNE57T41D643O, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX); C.F./P.IVA 00971620067, che rappresenta nella sua qualità di Direttore, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Stazione appaltante o Ente”;
b) L’Appaltatore aggiudicatario selezionato a seguito di specifica procedura negoziata esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di seguito nel presente atto denominato “Appaltatore”.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto.
La Stazione appaltante affida all’Appaltatore il servizio relativo alla realizzazione delle “Indagini fitostatiche strumentali su soggetti arborei che presentano sintomi di criticità statica e fisiologica all’interno delle aree sacre dei Sacri Monti del Piemonte e rilievo completo componente arborea ed arbustiva del Sacri Monte di Ghiffa”, come descritti nel dettaglio nella Relazione tecnico-illustrativa con capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
In sintesi il servizio si compone di due attività similari ma distinte:
• Valutazione di stabilità con approfondimento strumentale e controllo in quota obbligatorio su un sotto gruppo dei soggetti arborei, su piante site all’interno delle aree sacre dei Sacri Monti del Piemonte selezionate dal Settore gestione del territorio dell’Ente in base al riscontro di specifiche criticità. Nel complesso il servizio concerne la valutazione di 155 alberi di cui 39 sottoposti obbligatoriamente anche a controllo in quota, distribuiti come segue:
▪ Sacro Monte di Crea: Valutazioni di stabilità con controlli strumentali n. 34, di cui 8 con controllo aggiuntivo in quota.
▪ Sacro Monte di Orta: Valutazioni di stabilità con controlli strumentali n. 52, di cui 8 con controllo aggiuntivo in quota.
▪ Sacro Monte di Belmonte: Valutazioni di stabilità con controlli strumentali n. 18, di cui 4 con controllo aggiuntivo in quota.
▪ Sacro Monte di Varallo: Valutazioni di stabilità con controlli strumentali n. 24, di cui 8 con controllo aggiuntivo in quota.
▪ Sacro Monte di Domodossola: Valutazioni di stabilità con controlli strumentali n. 15, di cui 7 con controllo aggiuntivo in quota.
▪ Sacro Monte di Crea: Valutazioni di stabilità con controlli strumentali n. 12, di cui 4 con controllo aggiuntivo in quota.
• Censimento, misurazione, valutazione di stabilità e restituzione cartografica di tutta la vegetazione dell’area Sacra del Sacro Monte di Ghiffa.
Il popolamento sottoposto a censimento è distribuito su una superficie di 2,14 ettari e si compone di 160 soggetti arborei e 25 arbusti.
Articolo 2. Ammontare del contratto.
L’importo contrattuale è pari a 22.000,00 € IVA esclusa, a cui viene applicata applicata la percentuale di ribasso offerta dall’appaltatore in fasi di procedura negoziata pari a xx%, oltre costi per la sicurezza pari a 794,40 € oltre IVA, oltre IVA al 22%.
Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera ddddd) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, per cui i prezzi unitari riportati nei computi della relazione tecnico-illustrativa non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso tali tabelle e liste di calcolo, convenuto a corpo e, pertanto, fisso ed invariabile.
Il Direttore esecutivo del contratto procederà alla stima delle attività eseguite secondo le singole categorie di servizio ed alla loro liquidazione percentuale rispetto all’importo del corpo dell’affidamento complessivo depurato del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore.
Articolo 3. Modalità di esecuzione e condizioni generali del contratto.
Il servizio dovrà essere condotto secondo le modalità specificate nella Relazione tecnico-illustrativa e capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegato al presente Contratto e firmato dall’Appaltatore per accettazione in fase di trattativa.
Tutti gli interventi si intendono, a cura e spese dell’Appaltatore, comprensivi di riordino di tutte le superfici interessate direttamente o indirettamente, anche solo per il passaggio dei mezzi di lavoro e attrezzature specifiche.
Le prestazioni dovranno essere eseguite a regola d’arte, con la massima cura e diligenza dall’Appaltatore, secondo le direttive ed il controllo del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell’esecuzione del contratto. Tutti gli operatori dovranno possedere le attestazioni professionali obbligatorie per legge per gli interventi oggetto del Contratto, con particolare riferimento agli operatori di tree climbing, gli operatori delle piattaforme elevabili che costituiscono attività in quota caratterizzata da rischio elevoto. Il DEC provvederà a verificare la rispondenza delle stesse durante l’esecuzione. Macchinari ed attrezzature dovranno essere a norma CE, in perfette condizioni di manutenzione e uso, in caso contrario il DEC potrà richiederne la sostituzione.
Tutte le prestazioni che, a giudizio del Direttore dell'esecuzione del contratto, non siano state eseguite a perfetta regola d’arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite o completate a spese dell’impresa appaltatrice entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla relativa richiesta. In particolare il DEC potrà richiedere la ripetizione o l’integrazione delle analisi strumentali e motivatamente chiedere verifiche aggiuntive in quota senza che ciò possa determinare un aggravio dei spesa. Sono sempre escluse da tale facoltà i controlli di trazione controllata o l’esplorazione approfondita dell’apparato radicale con utilizzo di escavatori a risucchio e tecnologia a air-spade
L’Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, a segnalare per iscritto al Direttore dell'esecuzione del contratto, dandone motivazione tecnica, la necessità di esecuzione di eventuali servizi differenti e/o aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto.
L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Direttore dell'esecuzione del contratto eventuali inconvenienti, irregolarità, cause di impedimento, disagi, rilevati dagli operatori nell'espletamento delle prestazioni al fine di una fattiva collaborazione per il miglioramento delle stesse.
Al termine di ogni fase di lavoro ed a conclusione degli interventi che interessano i singoli siti di intervento l’Appaltatore dovrà provvedere a riordinare l’area, in modo da minimizzare nel tempo e nello spazio le aree occupate da materiali e mezzi e per tale ragione non fruibili o esteticamente percepibili in modo negativo.
E’ inoltre a carico dell’Appaltatore il recupero e/o lo smaltimento dei materiali derivanti dagli interventi, che restano di proprietà dell’Appaltatore, in impianti opportunamente autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nei formulari lo stesso dovrà quindi risultare come produttore dei rifiuti.
Si evidenzia ulteriormente quanto specificato nella Relazione tecnico-illustrativa per quanto riguarda situazioni rilevanti per la sicurezza delle persone, con particolare riferimento a:
• Segnalazione di condizioni che comportano un immediato pericolo per la pubblica incolumità. Nel caso si rilevino situazioni di propensione al cedimento a carico dei soggetti arborei analizzati che comportino un immediato pericolo per la pubblica incolumità si dovrà darne al più presto comunicazione formale alla stazione appaltante con la trasmissione via mail di un rapporto tecnico sintetico di perizia, affinché la stazione appaltante possa utilizzare detta documentazione per ricorrere a procedure d’urgenza. Si intendono rientranti in questa casistica i soggetti che presentano elementi chiari ed oggettivi di pericolo di cedimento (fessurazioni al colletto, movimenti della zolla radicale, fessurazioni a livello di chioma, carie estese che fanno scendere il coefficiente t/R sotto lo 0,3, etc..).
• Procedura schianti. Qualora dovessero verificarsi schianti e/o danneggiamenti di una certa entità su piante sottoposte a controllo, entro il periodo di ricontrollo dichiarato dal valutatore, la Stazione Appaltante richiederà una relazione integrativa, a cure e spese dell’affidatario, circa le cause presunte dell’evento, lo stato di salute e di stabilità della piante corredata di eventuali approfondimenti e delle risultanze emerse dal sopralluogo obbligatorio da parte del monitoratore che aveva effettuato l’analisi. La Stazione appaltante potrà chiedere la ripetizione delle analisi strumentali o l’esecuzione di nuovi approfondimenti sulla pianta oggetto dello schianto, senza che per questa attività sia richiesto compenso alcuno. La richiesta sarà trasmessa via mail, anche dopo la fine delle attività. La prestazione dovrà avvenire entro 15 giorni solari e consecutivi.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione del cantiere.
Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto presso la sede legale dell’Impresa, sita in xxxx.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.
Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare in via esclusiva il conto corrente bancario segnalato con apposita dichiarazione alla Stazione appaltante e dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Transazioni difformi a quanto stabilito dalla Legge 13.08.2010, n. 136, sarà causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'Appaltatore che non conduce le attività di cui al servizio affidato personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio a norma del contratto, ossia la direzione ed il coordinamento del cantiere. L’Appaltatore personalmente, se ne ha i requisiti, o la persona individuata con mandato di rappresentanza, è individuato quale Responsabile tecnico delle attività e deve possedere tutti i requisiti professionali ed esperienziali minimi obbligatori indicati nel Bando di gara e nelle attestazioni curriculari dichiarate nel Documento D: Requisiti curriculari premianti.
L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante, ovvero del Responsabile tecnico delle attività. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire il coordinamento delle attività, effettuare il dovuto controllo sulla loro qualità, anche mediante controlli sul campo ed ispezioni, garantisce il risultato finale circa il livello di professionalità delle valutazioni complessivamente espresse e firma le relazioni finali di sintesi relative alla restituzione dei dati di indagine, censimento e monitoraggio.
La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione, per gravi inadempienze e negligenze.
Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e l’Appaltatore si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese al domicilio eletto o all’indirizzo di posta
elettronica certificata intestata all’Appaltatore: xxxx@xxx (come registrata su MePA) o mail standard xxxxxx@xxxxxx, come dichiarata dal legale rappresentante in fase di procedura negoziata.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC e problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione appaltante all’indirizzo mail xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxx-xxxxx.xxx o Cell. 333/0000000
Articolo 5. Spese Contrattuali e oneri fiscali.
Relativamente al presente Contratto non si richiede la registrazione, che dovrà quindi avvenire solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 e s.m.i.
Tutte le spese di Contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del Contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra spesa allo stesso accessoria e conseguente, saranno a carico dell’Appaltatore.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Le prestazioni dovranno essere avviate il prima possibile, successivamente alla atto di stipula formalizzato sul MePA dalla stazione appaltante, entro 15 giorni solari consecutivi da detta stipula. Entro il medesimo termine dovranno essere consegnati tutti i documenti obbligatori per il perfezionamento del Contratto: Cauzione definitiva, Piano Operativo di Sicurezza (se i contenuti delle attività non sono contenuti specificamente e in modo completo nel DVR dell’Appaltatore), eventuali contratti di subappalto, dati dei soggetti evenutalmente titolari di sub-contratti i quali faranno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il servizio dovrà essere condotto con la massima celerità e diligenza salvo casi di intemperie.
Le attività dovranno essere condotte in modo continuativo salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunicate entro 5 giorni solari e consecutivi alla Direzione esecutiva del contratto.
È ammessa la sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d'arte delle stesse. Tale sospensione deve essere concordata con il Direttore dell’esecuzione del contratto e definita in forma scritta, così come la ripresa delle prestazioni. I giorni concessi di sospensione non rientrano nel computo dei giorni fissati per l’ultimazione delle stesse.
Ai sensi dell’art. 107, comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, ove successivamente alla consegna del servizio insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle attività, l'esecutore è tenuto a proseguire la voci di intervento che restano eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività.
In corso d’opera dovranno essere rispettati due termini di consegna come sotto specificati:
• xx giorni, dalla data di consegna ed inizio attività dell’appalto: per la conclusione delle attività concernenti la Valutazione di stabilità con approfondimento strumentale e controllo in quota obbligatorio su un sotto gruppo dei soggetti arborei, su piante site all’interno delle aree sacre dei Sacri Monti del Piemonte. Come dichiarato nel Documento E: organizzazione del lavoro e crono- programma operativo, consegnato in fase di procedura negoziata.
• xx giorni, dalla data di consegna ed inizio attività dell’appalto: per la conclusione delle attività concernenti il Censimento, misurazione, valutazione di stabilità e restituzione cartografica di tutta la vegetazione dell’area Sacra del Sacro Monte di Ghiffa. Come dichiarato nel Documento E: organizzazione del lavoro e crono-programma operativo, consegnato in fase di procedura negoziata.
Le attività si intendono ultimate e concluse solo alla consegna completa di tutte le documentazioni cartacee ed informatiche richieste e fissate nella Relazione tecnico-illustrativa.
Qualora intervengano cause di forza maggiore per cui non è stato possibile rispettare i termini di cui sopra l’Appaltatore ha l’obbligo di renderlo noto per iscritti entro 3 giorni da loro verificarsi. La sospensione delle attività comporterà l’automatico spostamento dei termini di consegna per un numero di giorni corrispondente alla durata della sospensione di cui trattsi.
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di rispettare le priorità di intervento espresse dal Direttore Esecutivo del Contratto il quale tiene conto del grado di urgenza e pericolo che corrisponde a tali interventi oltre che alla necessità di rendere rapidamente fruibili specifiche superfici del Sacro Monte.
Articolo 7. Penale per i ritardi, esecuzioni non conformi e danni alla vegetazione.
In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà dell’Ente di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l’Appaltatore, oltre all’obbligo di ovviare, in un termine stabilito dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto, all’infrazione contestatale ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall’Ente e/o dal Proprietario della particella a causa dell’inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuto al pagamento di una penalità dell’importo variabile a seconda dell’inadempimento, come di seguito riportato:
- PENALITA’ PER MANCATO RISPETTO DELLE TEMPISTICHE:
• Il mancato rispetto delle tempistiche definite all’articolo 6, sia per quanto riguarda l’inizio delle attività che per la loro conclusione, da adito alla commissione di una penale pari a 350,00 € per ogni giorno di ritardo.
- PENALITA’ PER CONDUZIONE DELLE ATTIVITA’ DIFFORMI, INADEMPIENZE E NEGLIGENZE. DALLE DICHIARAZIONI ESPRESSE NEL DOCUMENTO DANNI A PIANTE NEL SITO DI INTERVENTO:
• La mancata presenza nel corso delle attività specificamente previste nel Docmuento E: Organizzazione del lavoro e crono-programma del personale specificamente qualificato di cui si era dichiarata la disponibilità in fase di procedura negoziata, come dichiarato nel Documento D: Requisiti curriculari premianti, darà adito alla commissione di una penale di 150,00 € per ogni giorni di assenza non giustificata e non giustificabile. La penale si intende rivolta all’assenza della professionalità teorica di cui trattasi non ad una persona fisica specifica.
• Il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche per la conduzione delle attività come esplicitate nella Relazione tencnico-illustrativa con capitolato speciale descrittivo e prestazionale comporterà una penale pari a 100,00 € per ogni infrazione e la facoltà per la stazione appaltante di imporre il rifacimento della valutazione corrispondente.
• Comprovati errori periziali gravi fino a 3 (tre) anni dall’ultimazione del servizio, comporterà una sanzione pari a 150,00 €. In caso di abbattimento di pianta sana, oltre alla commissione della penale, l’Appaltatore sarà tenuto a rifondere l’Ente del valore ornamentale pianta comprese le spese di abbattimento computato con riferimento ai metodi di stima del valore adottati formalmente dalla Città di Torino con Regolamento del Verde Pubblico e Privato. In caso di mancata rilevazione di pianta compromessa l’appaltatore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni a cose o persone.
• Mancato sopralluogo a seguito di schianto sulla base di quanto previsto all’art. 3 del presente contratto e specificato nella Relazione tecnico-illustrativa supra citata.
In caso di danni al verde ornamentale dell’area oggetto dei rilievi si dovrà provvedere alle azioni correttive finalizzate al suo recupero e alla disinfezione delle ferite, a cura e spese dell’Appaltatore nel tempo più breve possibile. Se il danno è tale da rendere necessario l’abbattimento della pianta l’Appaltatore sarà tenuto a provvedere entro 15 giorni a proprio onere e spese alle operazioni di abbattimento e smaltimento del materiale derivante, oltre alle refusione all’Ente del valore ornamentale pianta comprese le spese di abbattimento computato con riferimento ai metodi di stima del valore adottati formalmente dalla Città di Torino con Regolamento del Verde Pubblico e Privato.
In caso di danni procurati dal personale e dai mezzi di trasporto e di lavoro dell’Appaltatore al patrimonio dell’Ente o della Proprietà delle superfici di cui trattasi (rotture recinzioni, cancelli, vetrate, pilastri, zoccolature, cordoli, marciapiedi, chiusini, idranti, pavimentazioni, impianti in genere, lampioni dell’illuminazione ecc.), il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire entro 15 (cinque) giorni naturali e consecutivi, a carico e spese dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Nel caso in cui l’Appatatore non provveda agli obblighi di intervento di cui sopra nei termini indicati, il Responsabile del Procedimento farà eseguire d’ufficio le prestazioni i cui costi verranno detratti dal credito dello stesso o in altro modo a lui addebitati. In alternativa l’Appaltatore potrà coprire tali spese avvalendosi di propria polizza assicurativa, dandone comunicazione scritta al Responsabile del procedimento e al Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine sopra specificato.
Nel caso i danni interessino strutture architettoniche antiche sottoposte a vicolo architettonico e artistico, gli interventi di ripristino verranno sospesi e si addiverrà ad una perizia di stima dei costi degli interventi di ripristino, effettuata a cura degli uffici dell’Ente committente, quindi al versamento da parte dell’Appaltatore (anche tramite assicurazione) degli importi stimati in modo che una ditta specializzata possa porli in essere in un secondo tempo, secondo le prescrizioni delle competenti Soprintendenze.
Sono sempre fatte salve quelle situazioni che la Direzione esecutiva del contratto giudica inevitabili o giustificabili, in considerazione dei limiti di azione imposti dalle condizioni stazionali e quindi non legate alla mancata adozione di una corretta procedura di lavoro o a scelte errate.
L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a mezzo mail, indicante il termine entro cui ovviare all’infrazione contestata, alla quale l’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della stessa. Qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine sopra indicato, le penali si intenderanno definitivamente da applicare.
In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui viene prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse non assorbe l’eventuale applicazione di penali contrattuali che verranno riscosse in modo autonomo e non assorbente.
La stazione appaltante procede, a seguito dell’assunzione di provvedimento definitivo di applicazione della penale, al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul primo SAL disponibile, contabilizzandola direttamente come specificato all’art. 13 del presente documento. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Verificandosi deficienze o abuso nell’adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l’Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l’Ente avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare adempimento dell’appalto, fatta salva l’applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dall’Ente. Il recupero delle somme spese sarà operato dall’Ente con rivalsa sulle somme dovute all’Appaltatore a partire dalla prima fattura in scadenza e fino alla completa estinzione della pendenza pecuniaria.
Nel caso di inadempimenti relativi a prestazioni non rese, il Responsabile del Procedimento / Direttore dell’esecuzione del contratto, fatta salva l’applicazione della relativa penale, provvederanno a trattenere dalle somme spettanti all’Appaltatore il relativo compenso, dandone preventiva e motivata comunicazione scritta allo stesso.
Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea dei servizi se non espressamente richiesto dall’Ente.
La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
Le penali che verranno commissionate dopo l’ultimazione dei lavori, successivamente alla formalizzazione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero alla liquidazione di saldo, verranno addebitate all’Appaltatore con lettera formale. La loro non corresponsione darà adito alla Stazione appaltante ad escludere l’Appaltatore da futuri affidamenti e la sua esclusione dall’albo fornitori. Gli inadempimenti e i difetti di consegna più gravi, qualora non vengano corrisposte le penali richieste, daranno facoltà alla stazione appaltante di effettuare le dovute segnalazioni all’ANAC.
Articolo 8. Sospensioni o riprese dei lavori.
È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte delle attività, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articoli 106 e 107 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50.
La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione delle attività senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle attività qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del servizio oppure per sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione delle attività, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo.
Articolo 9. Oneri a carico dell’Appaltatore.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal presente Contratto e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
In ogni caso si intendono comprese negli interventi e perciò a carico dell’Appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera, fatto salvo eventuali accordi tra le parti in fase operativa;
c) lo spostamento e l’organizzazione completa del personale presso tutti i luoghi in cui si svolgono le attività;
d) le attrezzature e i materiali per effettuare le prescritte verifiche in quota;
e) le attrezzature specialistiche per effettuare le ispezioni strumentali prescritte;
f) i software e le attrezzature informatiche per effettuare le elaborazioni e le restituzioni informatiche prescritte;
g) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi, perimetrazioni delle aree di lavoro e delle aree di rispetto delle operazioni avente rischio per i non addetti ai lavori;
h) le vie di accesso al cantiere;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere è assunta direttamente dal legale rappresentante dell’impresa o da un altro tecnico da questa incaricato, individuato quale Responsabile tecnico delle attività ed in possesso di tutte le abilitazioni, della professionalità richieste dal bando e specificamente dichiarate nel Documento D: Requisiti curriculari premianti.
L’Appaltatore, ovvero il Responsabile tecnico delle attività, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Qualora questo sia un tecnico nominato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, il Direttore esecutivo del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento del nominativo per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza anche del Responsabile tecnico delle attività, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali ed attrezzature non conformi.
Articolo 10. Contabilità degli interventi.
La contabilità degli interventi è totalmente a corpo ed è effettuata, per ogni categoria di attività prevista e di cui il servizio si compone, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come desumibile dalle tabelle di computo metrico inserite nella Relazione tecnica illustrativa con capitolato speciale e prestazionale.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di intervento sono desunte da valutazioni autonome del Direttore esecutivo del contratto, il quale in primis farà riferimento agli importi di sintesi computati per le attività complessivamente previste per ogni singolo Sacro Monte, salvo diversa necessità contabile.
In ogni caso tali tabelle non hanno alcuna rilevanza contrattuale e i loro dati non sono vincolanti, ma forniscono solo un riferimento programmatico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale del relativo intervento eseguito, rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del servizio a corpo.
Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per gli interventi, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta.
Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. Sugli importi del presente Contratto, derivanti dalla formulazione dell’offerta a ribasso sul base d’asta espresso dalla Stazione appaltante, non sarà riconosciuta alcuna forma di revisione dei prezzi, neppure quanto stabilito dal comma 511, art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208.
Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
In caso di necessità e urgenza il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà apportare modifiche istantanee al programma giornaliero delle prestazioni che il personale dell’Appaltatore dovrà attuare con decorrenza immediata. L’Appaltatore ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia, si applicano le
norme di cui all’art. 106 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Resta in facoltà dell’Appaltatore presentare in forma scritta, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento delle disposizioni sopra dette, le osservazioni che ritiene opportune.
Nel rispetto e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50:
- l’Ente si riserva la facoltà di apportare alle prestazioni quelle variazioni in aumento o in diminuzione che riterrà opportune nell’interesse della cittadinanza, della buona riuscita e dell’economia delle prestazioni;
- l’Appaltatore si obbliga all’esecuzione di eventuali servizi non previsti come quantificazione e/o tipologia nel presente appalto, oltre ad interventi aventi carattere d’urgenza; il tutto sarà strettamente attinente alle caratteristiche ed alla natura degli intervento oggetto del presente Contratto.
L’Appaltatore dovrà provvedere alle variazioni e/o all’esecuzione di servizi non previsti solamente dopo averne ricevuto l’ordine scritto e firmato dal Responsabile del Procedimento / Direttore dell’esecuzione del contratto.
Oltre all’aggiornamento del corrispettivo relativo alle mutate prestazioni, l’Appaltatore non avrà diritto a nessun altra indennità.
Per le prestazioni e le modifiche di cui al precedente comma, il compenso delle prestazioni in aumento o la riduzione per le prestazioni in diminuzione verranno concordati di volta in volta, assumendo come prezzi di riferimento i prezzi unitari utilizzati per formulare il computo metrico che ha portato alla formulazione del base d’asta, diminuiti della percentuale di ribasso offerta in fase di procedura negoziata.
In caso di compensi per prestazioni il cui costo non è ricavabile dai prezzi unitari esplicitati nella documentazione di appalto, gli stessi sono preventivamente fissati in contraddittorio tra le due parti tramite sottoscrizione di apposito “verbale di concordamento nuovi prezzi”; qualora non si pervenga ad un accordo, l’Ente potrà rivolgersi, per lo svolgimento delle prestazioni in questione, ad altra impresa del settore senza che l’Appaltatore possa trarre motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi specie.
Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 106 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dettate dallo stesso.
Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
L’Appaltatore non avrà diritto a pagamenti in acconto anche in deroga a quanto eventualmente previsto dall’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti di stati di avanzamento al raggiungimento dei seguenti obiettivi intermedi delle attività affidate:
• I SAL: al compimento del 50% delle attività di cui al primo servizio affidato (Valutazione di stabilità con approfondimento strumentale e controllo in quota obbligatorio su piante selezionate dal Settore gestione del territorio dell’Ente in base al riscontro di specifiche criticità). Si precisa che l’attività non verrà contabilizzata ai fini dello stato di avanzamento considerato se non si sarà provveduto alla consegna integrale della documentazione fissata dall’affidamento per ogni singolo Sacro Monte su cui è stata svolta l’attività di valutazione e di cui si chiede la liquidazione.
L’importo liquidato corrisponderà alla somma degli importi costituenti il base d’asta relativi ai singoli Sacri Monti, ridotto della percentuale di ribasso, oltre la quota parte percentuale dei costi per la sicurezza, diminuito delle ritenute di cui al comma 5-bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, pari allo 0,50 per cento e delle eventuali penali comminate.
• II SAL: al compimento di tutte le attività di cui al primo servizio affidato (Valutazione di stabilità con approfondimento strumentale e controllo in quota obbligatorio su piante selezionate dal Settore gestione del territorio dell’Ente in base al riscontro di specifiche criticità), dopo la consegna integrale di tutta la documentazione da produrre.
L’importo liquidato corrisponderà al saldo degli importi previsti nel base d’asta per il servizio considerato, ridotto della percentuale di ribasso, oltre la quota parte percentuale dei costi per la sicurezza, diminuito delle ritenute di cui al comma 5-bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, pari allo 0,50 per cento e delle eventuali penali comminate.
• III SAL: al Compimento del secondo servizio affidato (Censimento, misurazione, valutazione di stabilità e restituzione cartografica di tutta la vegetazione dell’area Sacra del Sacro Monte di Ghiffa), ovvero di ogni attività affidata, dopo la consegna integrale di tutta la documentazione da produrre.
L’importo liquidato corrisponderà al saldo degli importi previsti nel base d’asta, ridotto della percentuale di ribasso, oltre la quota parte percentuale dei costi per la sicurezza, più gli importi corrispondenti alle ritenute precedentemente sottratte di cui al comma 5-bis del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50, pari allo 0,50 per cento, meno le eventuali penali comminate.
L’Appaltatore ha facoltà di chiedere l’accorpamento del primo e secondo SAL, se ritenuto utile ai fini contabili.
Le ritenute di cui al comma 5-bis dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento.
La liquidazione avverrà dopo l’avvenuta attestazione della Regolare esecuzione da parte del Direttore Esecutivo del Contratto, successivamente alla presentazione di regolare fattura e dopo l’acquisizione del DURC regolare. Eventuali contestazioni interrompono i termini.
La liquidazione sarà disposta a mezzo di bonifico bancario, sul conto dell’Appaltatore su cui lo stesso ha attesto la tracciabilità dei pagamenti ai sensi ai sensi dell’art. 3, comma 8 della Legge 13.08.2010, n. 136.
La fattura dovrà essere intestata a:
ENTE DI GESTIONETE DEI SACRI MONTI, Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxxxx (XX) – CF/P.IVA 00971620067 e spedita secondo le nuove disposizione relative alla fatturazione elettronica ai seni del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013. Il codice assegnato da IPA alla nostra amministrazione è UFHVQH.
La fattura dovrà riportare il codice CIG: Z90254257A; la mancanza di tali dati sarà motivo di rifiuto del documento contabile da parte del sistema di interscambio/fatturazione elettronica.
Si ricorda inoltre che ai sensi del MEF del 23/01/2015 la fatturazione sarà soggetta a split payment.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 e 6 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, con specifico riferimento al personale dipendente o impiegato dall’Appaltatore nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui sopra, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto.
Entro 20 giorni dal pagamento del SAL l’Appatatore dovrà dare riscontro contabile del pagamento di quanto dovuto ai subappaltatori e ai sub-contraenti che hanno collaborato con l’Appaltatore, complete della firma per accettazione del soggetto cui si riferiscono.
Eventuali prestazioni extracontrattuali devono essere fatturate con indicazione del numero e data del provvedimento dell’Ente del relativo impegno di spesa. Ogni prestazione extracontrattuale effettuata non sarà liquidata se non richiesta con regolare ordine di servizio emesso dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.
Qualora la stazione appaltante non rispettasse i termini di pagamento di cui all’articolo precedente, l’Appaltatore potrà provvedere a notificare specifica ingiunzione ad effettuare l’accredito entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’ingiunzione medesima.
Decorso infruttuosamente tale termine, l’Appaltatore avrà diritto all’applicazione e riconoscimento degli interessi legali, ovvero ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del Contratto.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause non imputabili alla stazione appaltante, non daranno diritto ad indennità di qualsiasi genere da parte dell’Appaltatore né alla richiesta di scioglimento del Contratto.
Articolo 15. Regolare esecuzione.
Al raggiungimento degli importi utili per il calcolo dello stato di avanzamento lavori, come indicati all’art. 13 del presente contratto, a seguito di apposita comunicazione dell’Appaltatore dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni o a seguito di constatazione verbale diretta, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il Certificato di regolare esecuzione. Tale certificato, verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore, nella persona del legale rappresentante dell’appaltatore o del Responsabile tecnico delle attività nominato dall’Appaltatore. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette a Certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102, comma 2 secondo periodo. Il Certificato di regolare esecuzione accerterà che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del Contratto. Tali attività avranno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, compresa la presenza di eventuali danni ai soggetti arborei, arredi, superfici e strutture architettoniche ed l’evenienza che siano state comminate sanzioni pecuniarie.
Il Certificato di regolare esecuzione verrà rilasciato entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori. Il predetto certificato assume carattere definitivo immediato all’atto della sua emissione.
Con l’approvazione del Certificato di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite.
In considerazione della tipologia delle attività appaltate non sono previsti periodi di garanzia sugli interventi. In ogni caso l’Appaltatore risponde delle valutazioni fatte per 3 anni in generale e nello specifico per il periodo di ricontrollo segnato sulla scheda di valutazione del soggetto arboreo considerato, con particolare riferimento a comprovati errori periziali che hanno portato alla mancata rilevazione di pianta gravemente compromessa o al contrario all’abbattimento di pianta sana.
Per tali casistiche valgono le disposizioni relative alle penali espresse all’art. 7 del presente Contratto.
Articolo 16. Risoluzione del contratto.
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Codice Civile e nelle fattispecie di cui all’art. 108 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, fatta salva ogni rivalsa per danni e l’applicazione delle penali di cui all’articolo 7 “Penale per i ritardi, esecuzioni non conformi e danni alla vegetazione” e l’incameramento della cauzione definitiva.
Inoltre ai fini dell’appalto in oggetto la stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto al sopravvenire delle seguenti circostanze:
a) qualora l Appaltatore:
- senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del contratto non inizi le prestazioni entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto;
- per sua grave negligenza dia motivo di interruzione delle prestazioni, per due volte nel corso dell’appalto;
- rifiuti, senza valida giustificazione, di apportare alle prestazioni le modifiche richieste dal DEC ed ammesse dalle norme generali;
b) se, diversamente da quanto dichiarato in sede di gara, l’Appaltatore non mette realmente a disposizione le professionalità minime obbligatorie per partecipare alla procedura o quanto garantito con la presentazione dell’offerta tecnica di gara ed in base alla quale si è attribuito un punteggio premiante al concorrente.
In particolare vale quanto evidenziato per gli operatori in possesso di qualifiche per i lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o artificiali (modulo A o B) o Operatore in tree climbing G1, gli attestati ETT e l’attestazione del personale addetto alla restituzione cartografica dei rilievi commissionati.
c) a seguito di due contestazioni di ritardi non giustificati;
d) per gravi violazioni del piano della sicurezza fisica dei lavoratori da parte dell’Appaltatore;
e) in caso di abituale inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano l’efficienza delle prestazioni o siano tali da arrecare danno all’Ente;
f) qualora le penali applicate a norma del presente Contratto superino il 10% dell’importo contrattuale, computato al netto del ribasso d’asta;
g) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06.09.2011, n. 159, come aggiornato con la Legge 17 ottobre 2017, n. 161; ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per frodi nei riguardi dell’Ente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto dell’appalto, ovvero sia sopravvenuta una condanna definitiva del Legale Rappresentante e/o del Responsabile tecnico delle attività per un reato contro la pubblica amministrazione, ovvero siano stati persi i requisiti di cui all’Articolo 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;
h) inadempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., accertato dall’Ente.
La risoluzione del Contratto è notificata dall’Ente tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’Appaltatore o mail PEC che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione.
L’Appaltatore non potrà avanzare diritti di sorta per l’affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti all’Ente dalla risoluzione del Contratto.
Articolo 17. Cause di decadenza.
Qualora nel corso della durata del rapporto contrattuale vengano meno nell’Appaltatore le condizioni soggettive e tecniche richieste per l’affidamento dell’appalto, l’Ente procederà a pronunciare la decadenza del rapporto contrattuale. Valgono i disposti e i termini di cui all’art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
La cessazione dell’attività, il fallimento, gli atti di sequestro e pignoramento a carico dell’Appaltatore comportano la decadenza del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva.
La decadenza del Contratto è notificata dalla stazione appaltante, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail PEC, all’Appaltatore che, ricevutala, dovrà astenersi dal compiere qualsiasi ulteriore prestazione. Le prestazioni potranno essere portate a termine in economia oppure affidate ad altra impresa, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.
Articolo 18. Recesso.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l’esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell’Appaltatore delle spese dallo stesso sostenute, delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell’effettivo recesso, e delle somme indicate all’art. 109 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della loro regolarità per il pagamento del corrispettivo dovuto.
Articolo 19. Costituzione in mora.
Tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto d’appalto operano di pieno diritto senza obbligo per l’Ente alla costituzione in mora dell’assuntore.
Articolo 20. Controversie e Foro competente.
Eventuali controversie, reclami o chiarimenti che dovessero sorgere tra la stazione appaltante e l’Appaltatore nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, o comunque a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione delle prestazioni affidate, devono essere comunicati per iscritto, inviati via mail PEC e corredati da motivata documentazione.
Valgono le norme relative al contenzioso di cui agli articoli 205-211 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Si elegge sin d’ora, con esclusione di altri, quale Foro competente il Foro di Vercelli.
In ogni caso, per espressa e comune volontà della stazione appaltante e dell’Appaltatore, anche in pendenza di controversia, quest’ultimo si obbliga a proseguire ugualmente nell’esecuzione delle prestazioni, salvo diversa disposizione della stazione appaltante.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Contratto d’appalto l’Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo o lavoratori afferenti ad un contratto di subappalto o lavoratori autonomi sub-contraenti in numero e di qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste. Oltre al personale in servizio, l’Appaltatore deve mettere a disposizione
anche il personale necessario per la sostituzione in caso di ferie o malattia. Tale personale dovrà essere capace e fisicamente idoneo. L’Appaltatore è responsabile delle capacità del personale addetto alle prestazioni il quale dovrà essere a perfetta conoscenza dei compiti ad esso affidati e dei luoghi di esecuzione delle stesse.
L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
In particolare l’Appaltatore è obbligato:
• ad osservare integralmente, nei riguardi del personale, il trattamento economico – normativo stabilito dal C.C.N.L. di riferimento ed eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono le prestazioni, per l’intera durata dell’appalto;
• ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L’Ente richiederà d’ufficio il rilascio del DURC per verificare l’adempimento di tali obblighi nei casi previsti dagli articoli 30, 80, 83 e 105 del del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
• a trasmettere, qualora richiesto dall’Ente, copia dei versamenti contributivi eseguiti;
• a sottoporre il proprio personale dipendente a tutte le profilassi e cure previste dalla legge, dal CCNL di riferimento e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio;
• a rispettare, se applicabile, la normativa relativa alle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
• ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore per la tutela dei lavoratori. L’Appaltatore deve provvedere che sia rigorosamente rispettata l’osservanza delle norme sopra citate anche da parte dei subappaltatori, subcontraenti e dei cottimisti, ferme restando le responsabilità civili e penali di detti soggetti terzi;
• ad organizzare i propri dipendenti, subappaltatori e subcontraenti ed a fornire loro un’adeguata formazione ed informazione nel pieno rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro. Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e nelle altre normative di settore. L’Ente si riserva di richiedere all’Appaltatore misure di sicurezza integrative rispetto a quelle che per legge la stessa è tenuta ad adottare, per salvaguardare l’incolumità delle persone e l’igiene ambientale;
• a dotare il personale dipendente di attrezzature antinfortunistiche rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento e a verificarne il corretto utilizzo; dovrà inoltre verificare che i requisiti delle attrezzature dei subappaltatori e dei sub contraenti rispondano ai medesimi criteri di sicurezza;
• a segnalare al Responsabile del Procedimento ed al Direttore dell’esecuzione del Contratto, tempestivamente e comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, il verificarsi di:
- infortuni occorsi ai propri dipendenti, subappaltatori, sub contraenti e cottimisti;
- incidenti con impatto sull’ambiente o sulla sicurezza, avvenuti durante lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto;
• a partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperazione indette dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Il personale in servizio dipendente dall’Appaltatore, compresi i subcontraenti, dovrà:
• essere dotato, a cura e spese dell’Appaltatore, di divisa completa di targhetta di identificazione personale corredata di foto, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l’orario di lavoro. La divisa del personale deve essere rispondente alle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica ed alle caratteristiche di fluorescenza e rifrangenza stabilite dalla normativa tecnica di riferimento vigente. In relazione alle condizioni meteorologiche, l’Appaltatore dovrà provvedere alla dotazione per il personale di indumenti intesi sia a riparare lo stesso dalle avversità atmosferiche sia a garantire il regolare espletamento delle prestazioni;
• mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza e le Autorità, attenersi alle disposizioni emanate dall’Ente ed agli ordini impartiti dall’Appaltatore stesso, rispettando le norme antinfortunistiche e mantenendosi inoltre educato e rispettoso. Ove ciò non fosse, il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell’esecuzione del contratto ne informeranno l’Appaltatore il quale dovrà procedere secondo quanto previsto nel CCNL di riferimento applicabile. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale o dei subcontraenti palesemente
inidonei allo svolgimento dei compiti assegnati o autore di gravi comportamenti lesivi per la stazione appaltante;
• avere padronanza della lingua italiana;
• essere costantemente in possesso di regolare documento di identificazione personale e delle autorizzazioni di legge necessarie alla conduzione dei mezzi ad esso assegnati.
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione degli interventi.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, è stato richiesto il Documento unico di regolarità contributiva di tutte le imprese afferenti all’affidamento.
Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
L'Appaltatore è obbligato a depositare, entro 15 giorni dalla procedura negoziata esperita su MePA, ovvero dalla data di aggiudicazione provvisoria, presso la stazione appaltante il Documenti di Valutazione dei Rischi per le parti che trattano le attività oggetto di affidamento ed uso dei attrezzature previste nella commessa.
Nel caso il DVR sia carente nella trattazione delle attività di affidamento, con particolare riferimento alle attività di controllo in quota mediante treeclimbing o con l’uso di Piattaforme di Lavoro Elevabili l’Affidatario dovrà produrre un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione delle attività.
I documenti sopra detti fanno parte integrante del presente Contratto d'appalto.
In tutti i casi l’Appaltatore dovrà produrre un documento che confermi o riporti le variazioni rispetto all’organizzazione del lavoro ed i nominativi della squadra di lavoro dichiarati nel Documento D: Requisiti curriculari premianti e nel Documento E: Ortanizzazione del lavoro e cronoprogramma (nei limiti consentiti e tali da non snaturare i punteggi premianti che sono stati attribuiti in fase di gara).
Nei documenti si dovrà esplicitare i seguenti dati:
- nominativo del Responsabile tecnico delle attività, completo di recapito telefonico e mail;
- nominativi di tutti gli addetti alla valutazione di stabilità, completi di recapiti tepefonici;
- nominativi di tutti gli addetti ai controlli aggiuntivi in quota, completi di recapiti telefonici;
- nominativi degli addetti alla restituzione cartografica.
- il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico del lavoro, l’Addetto al primo soccorso ed Addetto antincendio.
- il normale orario giornaliero di lavoro;
L’Appaltatore dovrà comunicare al Direttore dell’esecuzione del contratto, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal manifestarsi della causa, tutte le eventuali successive variazioni rispetto alle informazioni fornite.
Per quanto riguarda le competenze dell’Ente si richiama il DUVRI, predisposto dall’Ente e facente parte integrante delle documentazioni di appalto, dove vengono specificate le disposizione relative alle condotte da adottare per assicurare la sicurezza del cantiere in generale e le accortezze da porre in essere per ridurre i rischi da interferenza. L’Appaltatore è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni ivi riportate.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.
Articolo 23. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto conferma a pena di decadenza di non essere sottoposto ad alcuna sanzione che comporti l’interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 9, 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50.
L’Appaltatore dichiara e conferma specificamente l’attualità dello stato giuridico necessario a contrarre.
Articolo 24. Cessione e subappalto.
E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d’appalto a pena di nullità dello stesso e di risarcimento dei danni a favore della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
I lavori che l'appaltatore ha indicato voler affidare in sub appalto in sede di offerta possono essere subappaltati a condizione che il subappaltatore sia in possesso dell’idonea professionalità e capacità tecnica, ovvero possegga i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. Sono fatti salvi i casi disciplinati
dall’art. 110 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativi alle misure straordinarie di gestione in caso di fallimento dell’esecutore e ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del Codice Civile.
Il subappalto deve essere espletato nei modi e nei tempi previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, in particolare i contratti di subappalto vanno depositati ad approvati dalla stazione appaltante prima della loro effettiva attivazione.
Si evidenzia che non vengono considerati contratti di subappalto ma costituiscono subcontratto i casi di cui all’art. 105, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2018, n. 50 come sotto elencati:
a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Non costituisce inoltre subappalto il nolo a freddo ed il nolo a caldo se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate.
Articolo 25. Cauzione definitiva.
A garanzia dell’esecuzione del servizio l’Appaltatore presenta regolare cauzione definitiva nelle forme e nei modi stabiliti all’art. 93 e 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per un importo pari al 10% dell’affidamento complessivo. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la garanzia provvisoria.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice o per rinuncia alla commessa in corso d’opera per problemi soggettivi organizzativi la cauzione sarà incamerata dall’Ente. L’Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate.
La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell’Ente, in caso di variazioni del corrispettivo.
Articolo 26. Obblighi assicurativi.
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che lo stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione
degli interventi e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione degli interventi; allo stesso compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni.
L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione degli interventi. Lo stesso assume altresì la responsabilità dei danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli interventi.
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, ha consegnato alla stazione appaltante specifica polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione degli interventi oggetto del contratto.
Tale assicurazione copre le seguenti somme, in ragione del valore dei beni presenti nell’area di lavoro e della particolare presenza di fruitori:
- per i danni verso terzi (R.T.C.): € 1.500.000,00 per ogni persona;
- per i danni verso terzi (R.T.C.): € 1.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone;
- per prestatori di lavoro (R.C.O.): € 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro;
La copia della polizza assicurativa di cui sopra, ancorché non fisicamente allegata, fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In ogni caso l’Appaltatore tiene sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del Contratto.
Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
- Allegato 1: Relazione tecnico-illustrativa con capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
- Allegato 2: Documento di Valutazione dei Rischi, o se carente, Piano Operativo di Sicurezza dell’Appaltatore.
- Allegato 3: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.
- Allegato 4: Documento D: Requisiti curriculari premianti, consegnato dall’Appaltatore in fase di gara.
- Allegato 5: Documento E: Organizzazione del lavoro e crono-programma, consegnato dall’Appaltatore in fase di gara.
- Allegato 6: Documento di conferma rispetto all’organizzazione del lavoro ed i nominativi della squadra di lavoro dichiarati nel Documento D: Requisiti curriculari premianti e nel Documento E: Ortanizzazione del lavoro e cronoprogramma, ai sensi dell’art. 22 del Contratto.
- Allegato 7: Documentazione relativa alla cauzione definitiva attivata nelle forme e nei modi stabiliti all’art. 93 e 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
- Allegato 8: Copia della polizza assicurativa di cui all’art. 26 del presente contratto.
Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, le linee guida già emesse da ANAC, ancorché in fase di sola consultazione, per le parti applicabili il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per gli articoli non abrogati, il D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, la Legge regionale 10.02.2009, n. 4 ed il relativo Regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2/R, oltre al Codice Civile ed ai regolamenti della contabilità generale dello Stato.
Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per cui non si richiede la registrazione, che dovrà avvenire solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 e s.m.i.
L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Articolo 30. Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” l’Appaltatore esprime il proprio preventivo consenso affinché tutti i documenti istruttori collegati al contratto d’appalto siano pubblicati sul sito trasparenza della stazione appaltante, unitamente all’autorizzazione prevista ai sensi del D.Lgs. 196/03.
I diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. Titolare del trattamento dei dati è l’Ente di Gestione dei Sacri Monti nella persona del Direttore dott.ssa Elena De Filippis.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:
- la richiesta di dati in sede di acquisizione delle offerte è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura di gara;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva sottoscrizione del contratto;
Il Titolare del trattamento è l’Ente di Gestione dei Sacri Monti, il Responsabile è il Direttore Dott.ssa Elena De Filippis. La Conservazione dei dati verrà attuata mediante archivi cartacei e/o informatici, secondo i disposti delle su nominate normative.
Le parti in giallo solo i contenuti che dovranno sicuramente essere perfezionati dopo l’individuazione dell’affidatario
Il presente documento, a pena di esclusione, dovrà essere firmato digitalmente e caricato sul portale MePA xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx dal concorrente per accettazione delle clausole ivi rappresentate, le quali costituiranno il quadro normativo contrattuale in fase di aggiudicazione dopo i dovuti adattamenti rispetto ai riscontri di gara. Lo stesso è allegato sostanziale del bando di gara e disciplinare