DEFINIZIONI
DEFINIZIONI
concedente: intermediario finanziario creditore che concede il bene in locazione finanziaria;
utilizzatore: cliente debitore che utilizza il bene ricevuto in locazione finanziaria;
garante: persona fisica o giuridica che rilascia la fidejussione a favore dell’intermediario finanziario garantendo le obbligazioni del debitore principale; ;
opzione di acquisto (riscatto): facoltà in forza della quale l’utilizzatore alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato;
canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria
interesse di mora: è l’interesse dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
parametro di indicizzazione: è un parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
SEZIONE 1 - INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. è un Intermediario Finanziario, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca – iscritta all’ Albo Unico ex art 106 TUB n 22 – Albo dei Gruppi Bancari n. 10631- con sede legale e amministrativa Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx – tel 0274822.1, fax 00000000, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A., capitale sociale €
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SEZIONE 1 BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
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La Banca è iscritta all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia, è autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
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SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELL’IMPEGNO AL SUBENTRO/RIACQUISTO
Per impegno al riacquisto si intende una proposta irrevocabile di acquisto del bene oggetto del contratto garantito, ad un prezzo predeterminato, sottoposta alla condizione che il contratto di locazione finanziaria si risolva per inadempimento dell’utilizzatore in data antecedente rispetto alla scadenza prevista. Con la prestazione di questa garanzia, il garante si obbliga nell’ipotesi di inadempimento dell’utilizzatore ad acquistare il bene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; restano a Suo carico gli oneri legati al ritiro, trasporto e custodia dello stesso.
Il rischio tipico legato all’impegno al riacquisto è, per il garante, quello di trovare il bene oggetto del contratto incompleto od inservibile, di non riuscire ad ottenerne la disponibilità materiale, di dover pagare un prezzo prefissato più alto del valore commerciale di mercato.
L’Impegno al subentro è un atto col quale il garante si impegna irrevocabilmente a subentrare in un contratto di leasing, a seguito dell’inadempimento dell’utilizzatore, assumendo tutte le obbligazioni da questi contratte e provvedendo a corrispondere l’importo dovuto per canoni scaduti ed insoluti, interessi di mora ed ogni altro onere dovuto dall’utilizzatore nonché i canoni futuri. Il garante acquisirà il bene oggetto del contratto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e la sua effettiva disponibilità non condizionerà l’efficacia dell’impegno assunto.
Il rischio tipico dell’impegno al subentro è, per il garante, quello di subentrare nel contratto garantito dal primo canone insoluto e secondo le scadenze previste dal contratto originario, assumendo tutti gli impegni dell’utilizzatore senza efficacia novativa.
SEZIONE 2 BIS - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL RAPPORTO GARANTITO (LOCAZIONE FINANZIARIA)
Per locazione finanziaria s’intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una Banca o da un Intermediario Finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo, per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire da parte del Concedente da un terzo Fornitore su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi, e con facoltà, al termine della durata contrattuale, di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il Concedente la proroga del contratto.
Fornitore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento anche se, in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione dell’Utilizzatore il bene da questi richiesto.
Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni generalmente decorre dal momento della consegna del bene finanziato ovvero di altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta di servizi aggiuntivi, quali la copertura assicurativa dei beni; l’Utilizzatore può aderire alla “polizza in convenzione” proposta dal Concedente, alle condizioni stabilite dalla polizza stessa.
I rischi tipici della locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene e/o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, l’inidoneità all’uso cui il bene è destinato, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica e normativa.
A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo quanto contrattualmente previsto.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’Utilizzatore, quest’ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile di pagare l’intero corrispettivo contrattuale.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, l’Utilizzatore si assume il connesso rischio di cambio.
Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali, ad esempio, l’Euribor), l’Utilizzatore si assume il rischio che l’ammontare dei canoni possa aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni costanti per l’intera durata contrattuale, si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta dei seguenti servizi aggiuntivi:
- copertura assicurativa
- assistenza di contributi agevolati/leasing agevolati.
Con riferimento ai servizi aggiuntivi aventi natura assicurativa, a cui l’utilizzatore ha facoltà di aderire, si rinvia agli strumenti di trasparenza per essi stabiliti dalle normative di settore (D. Lgs. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 5/2006 e successive modifiche ed integrazioni).
SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DELL’IMPEGNO AL SUBENTRO/RIACQUISTO
La garanzia è prestata nei limiti di importo e di durata ivi previsti, per il pagamento di tutto quanto dovuto e non corrisposto dal debitore garantito all’intermediario finanziario a qualsiasi titolo, inclusi gli interessi di mora e gli oneri accessori, anche nel caso di risoluzione anticipata del contratto.
SEZIONE 4 – RECLAMI
SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ha istituito al proprio interno l’”Ufficio Reclami” (20133 Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx 00/X; telefono: 00 00000000; fax: 00 00000000; e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, pec: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx), al quale il Cliente può inoltrare i propri reclami, cioè ogni atto con cui contesta in forma scritta - lettera, fax, e-mail - all’intermediario finanziario un suo comportamento o un’omissione.
L’intermediario finanziario si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l’adempimento.
Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte dell’intermediario finanziario può presentare ricorso all’” ABF – Arbitro Bancario Finanziario”: a tale riguardo, può accedere al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o rivolgersi alle Filiali della Banca d’Italia o consultare la Guida pratica all’ABF messa a disposizione da SelmaBipiemme Leasing S.p.A..
La decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente e SelmaBipiemme Leasing S.p.A. devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è consultabile anche il relativo Regolamento.
La condizione di procedibilità ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui al comma precedente presso l’ABF.
Le disposizioni sopra indicate valgono anche per le controversie che dovessero sorgere tra SelmaBipiemme Leasing S.p.A. e gli eventuali garanti del cliente.