OPERATIVITA’ E PRINCIPI GENERALI INCENTIVI ASSUNZIONE
Convegno Belluno 18/12/13 CdL Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
OPERATIVITA’ E PRINCIPI GENERALI INCENTIVI ASSUNZIONE
L’art. 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92 disciplina il diritto agli incentivi all’assunzione sulla base dei seguenti principi:
1. gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
2. gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo (non dal contratto individuale??), alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (non è previsto un diritto di precedenza per i lavoratori somministrati)
DLGS 368/2001
ARTICOLO 5
• 4-quater. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
• 4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
• 4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
4. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione, tale condizione si applica anche all'utilizzatore;
5. ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato. Non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo;
6. l'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all'instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione (non pregiudica comunque l’agevolazione l’eventuale mancanza del codice corretto nell’apposito spazio Unilav).
7. Osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro: l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali deve essere resa alla competente DTL e deve essere menzionata nelle comunicazioni inoltrate all’Inps per l’applicazione degli incentivi. La condizione di osservanza delle norme sulla tutela delle condizioni di lavoro riguarda sia l’agenzia di somministrazione che l’utilizzatore.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
LAVORATORI DISOCCUPATI O IN CIGS DA ALMENO 24 MESI
A decorrere dal 1 gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, ((quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi)), i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi. A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi.
Fattispecie
Assunzione o Trasformazione a tempo indeterminato disoccupati o sospesi in cigs da oltre 24 mesi
Beneficiari
Datori di lavoro in genere
Misura
Abbattimento 50% premi INAIL e contributi Datore di Lavoro
Durata
36 mesi
Fattispecie
Assunzione o Trasformazione a tempo indeterminato disoccupati o sospesi in cigs da oltre 24 mesi
Beneficiari
Imprese del mezzogiorno e artigiani
Misura
Abbattimento 100% premi INAIL e contributi Datore di Lavoro
Durata
36 mesi
• Sono beneficiari dell’agevolazione tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative relativamente ai soci con rapporto di subordinazione.
• Al beneficio sono ammessi anche datori di lavoro non aventi natura di impresa (Consorzi, Liberi Professionisti, Condomini, etc.)
• Il beneficio è pari all’esonero totale dei contributi a carico del datore di lavoro per le imprese artigiane operanti in tutto il territorio nazionale e per le imprese operanti nel mezzogiorno.
• Il beneficio è pari alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per i datori di lavoro non artigiani del centro nord e per i datori di lavoro del mezzogiorno non aventi natura di impresa.
• Il beneficio vale per un periodo di 36 mesi.
• Il beneficio è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate a tempo parziale.
• Le aziende hanno diritto al prolungamento del periodo di riconoscimento dei benefici nei casi di sospensione del rapporto di lavoro esclusivamente per maternità o per servizio militare. Il prolungamento sarà pari alla durata del periodo di sospensione. (INPS Circ. 84/1999).
• Fino al 17/7/2012 non erano ammesse le assunzioni per sostituire lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti per qualsiasi causa (anche prova e giusta causa), salvo diritto di precedenza non esercitato) o da parte di aziende che avessero sospensioni in atto al momento dell’assunzione (INPS Mess. 19818/2012)
• Dal 18/7/2012 sono ammesse assunzioni per la sostituzioni di lavoratori di pari professionalità licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o in prova. Restano escluse le sostituzioni di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale (INPS Circ. 137/2012).
(A meno che a tali lavoratori non venga preventivamente
offerta la riassunzione e questi rifiutino (DIRITTO DISPONIBILE). Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento)
Circolare Inps 137 del 12/12/2012
• L’incentivo viene riconosciuto anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine del lavoratore che, alla data di trasformazione del contratto, avrebbe avuto un’anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto a termine fosse cessato anziché trasformato, e non abbia maturato un diritto di precedenza.
• Il beneficio è ammissibile nei casi in cui il licenziamento non
genera un diritto di precedenza alla riassunzione in favore del lavoratore licenziato; si pensi al licenziamento per giustificato motivo oggettivo per sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni affidategli oppure al licenziamento per mancato superamento del periodo di prova.
• Ricorre la “sostituzione” dei lavoratori licenziati quando si assume un altro lavoratore per adibirlo a mansioni per le quali i lavoratori licenziati hanno un diritto di precedenza alla riassunzione.
• I soggetti beneficiari sono lavoratori disoccupati o in CIG Straordinaria da almeno 24 mesi.
• Lo stato di disoccupazione viene riconosciuto soltanto a coloro che dichiarino al Centro per l’impiego competente l’immediata disponibilità al lavoro e si rendano disponibili ad accettare iniziative di promozione dell’occupazione da parte del Centro per l’impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionali, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità).
• L’art. 4, comma 33, lett. c), della legge 92/2012, abroga alcune disposizioni dell’art. 4 del D.Lgs. 181/2000 che definisce, fra l’altro, lo stato di disoccupazione. Più precisamente, l’abrogazione della lettera a) implica che non sia più previsto un determinato livello di reddito per perdere lo stato di disoccupazione FINO AL 27/06/13
DAL 28/06/2013 IL DECRETO LEGGE 76/2013
ATTENZIONE SUCCESSIONE LEGGI NEL TEMPO
Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, all'articolo 4, dopo l'alinea, è inserita la seguente lettera:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468
All'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, come modificato dall'articolo 4, comma 33, lettera c),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole:
«inferiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei
DAL 28/06/2013 IL DECRETO LEGGE 76/2013
ATTENZIONE SUCCESSIONE LEGGI NEL TEMPO
• I disoccupati potranno svolgere attività lavorativa in forma subordinata o autonoma purché ciò non comporti il superamento di alcuni limiti che sono pari a 8000 euro lordi in caso di lavoro subordinato o reddito derivante da rapporto di collaborazione a progetto e 4800 euro in caso di lavoro autonomo
• Viene riformulata la sospensione dello stato di disoccupazione che opera nei casi in cui il soggetto sia occupato con contratto di durata FINO (inferiore abrogato) a sei mesi (INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO!!).
Messaggio Inps n. 10378/2012
L’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta; non rileva, pertanto, il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Conseguentemente, tale reddito non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990
Messaggio Inps 03.12.2012, n. 19818
A seguito di una richiesta di chiarimenti presentata da parte di un datore di lavoro (??) con riferimento alla disciplina vigente prima della riforma del mercato del lavoro, l'Inps ha precisato che, in base alla legge n. 407/1990, i benefici per l'assunzione di nuovi lavoratori si applicano - nel caso in cui la medesima azienda abbia provveduto a licenziare alcuni dipendenti nei sei mesi precedenti - solo per le nuove assunzioni che risultano in eccedenza rispetto al totale dei licenziati
Interpello Min Lav 08.03.2013, n.9
…in relazione all’ipotesi di assunzione di ex dipendente licenziato per riduzione di personale si ritiene che, se in capo al medesimo lavoratore si siano nuovamente configurati i requisiti di legge, nessuna preclusione può applicarsi al riconoscimento per intero del beneficio. Se quindi il lavoratore perde lo stato di disoccupazione e poi lo riacquista, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di 24 mesi di disoccupazione, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla legge, non può ostare al riconoscimento del beneficio il solo fatto che il lavoratore assunto ai sensi dell’art. 8, comma 9,
L. n. 407/1990 fosse già stato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro in un precedente rapporto agevolato. In tal caso l’agevolazione contributiva deve essere quindi riconosciuta per intero e non va, invece, contratta cumulando i periodi agevolati precedenti
Cassazione sentenza n. 18710 del 06/08/2013
Per le assunzione di disoccupati di lunga durata (legge n. 407/90), allo studio professionale spetta l'incentivo in misura del 50% in quanto riservato a tutti i datori di lavoro, ma non quello al 100% perché riservato esclusivamente alle imprese.
• La Corte di cassazione con la sentenza n. 18710/2013 depositata il 6 agosto, esamina la norma e distingue due tipologie di sgravio:
• il primo tipo destinato a tutti i datori di lavoro con il riconoscimento dello sgravio al 50% nel quale rientrano anche i liberi professionisti datori di lavoro operanti in tutt’Italia,
• il secondo rivolto alle imprese operanti nel Mezzogiorno con il riconoscimento dello sgravio al 100%.
• La Cassazione rileva che la prima parte fa riferimento ai datori di lavoro (inclusi i professionisti), mentre la seconda soltanto alle imprese (e non anche ai datori di lavoro).
LAVORATORI IN CIGS DA ALMENO
3 MESI
Fattispecie
Assunzione a tempo indeterminato e pieno di sospesi in CIGS da almeno 3 mesi (anche non
continuativi) da parte di aziende in CIGS da almeno 6 mesi CONTINUATIVI
Beneficiari
Datori di lavoro in genere (anche soci cooperative)
Non devono avere in corso sospensioni dal lavoro ai sensi dell’art. 1 della legge n. 223/91 e non devono aver effettuato riduzioni di personale negli ultimi 12 mesi, a meno che l’assunzione non avvenga per professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei soggetti interessati dalle sospensioni o dalle riduzioni.
Misura
Contributi INPS Datore di Xxxxxx come apprendisti (10%) per una durata di 12 mesi
+
• 50% indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore per ogni mensilità di retribuzione corrisposta. In questo caso non opera la deduzione dell’indennità già percepita, non ricadendo in una procedura di mobilità
Fino a 50 anni: 9 mesi
Oltre 50 anni: 21 mesi
Oltre 50 anni Mezzogiorno: 33 mesi
• OPERAZIONI SOCIETARIE NO BENEFICI
Così come evidenziato dalla circolare Inps n. 239/1994, per similitudine con l’impianto normativo della L. 223/91, sono esclusi dall’agevolazione quei rapporti che “si svolgono sostanzialmente senza soluzione di continuità alle dipendenze di due imprese che, pur apparendo formalmente diverse e distinte, rappresentano, nei fatti, l’una la trasformazione o derivazione dell’altra che ha posto in mobilità i medesimi lavoratori, a seguito di trasferimenti di azienda, di variazione del titolare o di trasformazione della compagine societaria, ovvero a seguito di costituzione di società, in diretta derivazione dell’impresa che ha ridotto il personale o cessato l’attività”.
• REQUISITI LAVORATORI
Il lavoratore deve aver usufruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per almeno tre mesi e visto il tenore normativo è sufficiente che la percezione, anche in modo discontinuo, di tale trattamento sia avvenuta comunque nell’ambito della concessione in atto e perduri al momento dell’assunzione
• MODALITA’ OPERATIVE + RISPETTO REQUISITI LEGGE 92/2012
Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, stante la telematizzazione dell’Istituto ma la mancanza di una procedura automatizzata di richiesta dell’agevolazione in oggetto, bisognerà procedere tramite cassetto previdenziale - nuova richiesta - assunzioni agevolate e sgravi - altre agevolazioni allegando alla richiesta di agevolazione i modelli 236/1 e 236/2 debitamente compilati e scansionati, oltre ai documenti di identità dei soggetti che sottoscrivono gli stessi. Il modello 236/1 sarà da compilare a cura dell’azienda che assume il lavoratore, il modello 236/2 a cura dell’azienda che ha in corso la procedura di Cigs.
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
LAVORATORI ISCRITTI NELLE LISTE
DI MOBILITA’
Art. 8 comma 2 Legge 223/1991
Fattispecie
Assunzione a tempo determinato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
Beneficiari
Datori di lavoro in genere
Misura
Contributi INPS Datore di Lavoro come apprendisti (10%) per
una durata di 12 mesi
Art. 25, c. 9, e art. 8, c. 4, L. 223/1991
Fattispecie
Assunzione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
Beneficiari
Datori di lavoro in genere
Misura
Contributi INPS Datore di Xxxxxx come apprendisti (10%) per una durata di 18 mesi
+
50% indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore
Fino a 50 anni: 12 mesi
Oltre 50 anni: 24 mesi
Oltre 50 anni Mezzogiorno: 36 mesi TEMPO PIENO
Art. 8, c. 2 e c. 4, L. 223/1991
Fattispecie
Trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di
mobilità assunti a tempo determinato
Beneficiari
Datori di lavoro in genere
Misura
Contributi INPS Datore di Xxxxxx come apprendisti (10%) per una durata di 12 mesi
+
50% indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore Fino a 50 anni: 12 mesi
Oltre 50 anni: 24 mesi
Oltre 50 anni Mezzogiorno: 36 mesi
TEMPO PIENO
Art. 25, comma 9, legge 23/7/1991, n. 223
I datori di lavoro che assumo lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratto a tempo indeterminato versano una contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella per gli apprendisti (10%) per un periodo di 18 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che resta dovuta per intero come per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Art. 8, comma 2, legge 23/7/1991, n. 223
I datori di lavoro che assumo lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con contratto a tempo determinato, anche part-time, versano una contribuzione a carico del datore di lavoro in misura pari a quella per gli apprendisti (10%) per un periodo di 12 mesi.
Dall’agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che resta dovuta
per intero come per la generalità dei lavoratori dipendenti.
• Il beneficio spetta per un periodo massimo di 12 mesi, pertanto, se il contratto a termine è di durata superiore ai 12 mesi, il beneficio non può superare, comunque, i 12 mesi.
Nei casi trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato spetta un ulteriore beneficio di 12 mesi se la trasformazione avviene entro l’anno per contratti superiori all’anno, oppure entro la scadenza per contratti inferiori all’anno.
Art. 8, comma 2, legge 23/7/1991, n. 223
Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, o che trasformano a tempo indeterminato il contratto a termine, lavoratori iscritti nelle liste di mobilità spetta un ulteriore beneficio pari al 50% della indennità di mobilità spettante al lavoratore assunto “a tempo pieno”.
Il beneficio spetta per un periodo massimo di:
• 12 mesi se il lavoratore ha fino a 50 anni;
• 24 mesi se il lavoratore ha oltre 50 anni;
• 36 mesi se il lavoratore ha oltre 50 anni e l’azienda opera in territori con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.
Dai mesi spettanti vanno detratti i mesi per i quali il lavoratore ha già percepito l’indennità
• Il beneficio è riconosciuto anche alle cooperative di lavoro che stipulano con i soci di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità un contratto di lavoro subordinato.
• Sono esclusi dai benefici i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati da datori di lavoro non aventi natura di impresa (art. 1, d.lgs. 110/2004).
Interpello 10/2011 Minlav
In linea con l’orientamento comunitario che definisce impresa qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato , si ritiene che anche i datori di lavoro qualificabili come studi professionali possano rientrare in tale nozione e di conseguenza che i lavoratori da questi dipendenti, licenziati per riduzione di personale, abbiano diritto ad iscriversi nelle liste di mobilità c.d. non indennizzata (SOLO ISCRIZIONE PERCHE’ L’INP“ NON RICONOSCE LE AGEVOLAZIONI)
Interpello 25/2012 Minlav iscrivibilità apprendisti
Xxxxxxxxx iscrivibili nella lista, ai sensi dell’art 4, D.L. n. 148/1993 (mobilità senza indennizzo), i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, imprenditori e non, con organico aziendale anche inferiore a quindici dipendenti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia pieno che parziale licenziati per giustificato motivo oggettivo o dimessi per giusta causa La locuzione utilizzata dal Legislatore di “lavoratori dipendenti” si riferisce, infatti, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel cui ambito rientra evidentemente il personale in apprendistato considerato, ai sensi della definizione contenuta nell’art 1 comma 1, D.Lgs. n. 167/2011 (T.U. apprendistato), uno speciale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Circolare Inps 137/2012
Gli incentivi per la mobilità attualmente in vigore saranno applicati alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016; ad esempio, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta il primo gennaio 2017.
Alle assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il
31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data (e allora perché non è uguale per la piccola mobilità??? Vedi sotto)
Ad esempio, se il datore di lavoro assume il primo ottobre 2016 a tempo determinato per sei mesi un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, avrà diritto all’incentivo fino a marzo 2017; all’eventuale proroga del rapporto non potrà però più applicarsi l’incentivo previsto dalla disposizione abrogata.
D.L. 20/5/1993, n. 148 conv. in Legge 19/7/1993, n. 236 (piccola mobilità)
Per l’anno 2013 non è stata prorogata la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati:
• da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro, che occupano anche meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro;
• per riduzione di personale che non fruiscano dell'indennità di mobilità. Attenzione: le fonti di diritto di tali agevolazioni non sono contenute nella non più reiterata L. 236/1993 ( e rispettive proroghe) bensì nella L. 223/1991, tuttora pienamente operante; la proroga in questione opera solo per la possibilità di iscrizione alle liste di mobilità da parte dei predetti lavoratori
Le agevolazioni derivanti dalle iscrizioni ai sensi della Legge 223/91 sono ANCORA OPERANTI
Circolare Inps 137/2012 + Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013 NON pubblicato + Circolare Inps 150 del 25/10/2013 (scioglie la riserva e conferma i contenuti del messaggio non pubblicato)
Gli incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale rimangono attualmente applicabili alle assunzioni, proroghe e trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2012
- non è possibile fruire delle agevolazioni contributive previste per le assunzioni, decorrenti dal 1° gennaio 2013, di lavoratori licenziati nel 2013
Circolare Inps 137/2012 + Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013 NON pubblicato + Circolare Inps 150 del 25/10/2013 (scioglie la riserva e conferma i contenuti del messaggio non pubblicato)
- In attesa dei necessari chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro è
sospesa la possibilità di riconoscere le agevolazioni contributive in oggetto
• per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità prima del 2013;
• per proroghe e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013.
- In via cautelare, deve intendersi, comunque, anticipata al 31 dicembre 2012, la scadenza delle agevolazioni contributive in esame connesse ai rapporti agevolati instaurati con i lavoratori sopra indicati nel corso del 2012
Circolare Inps 137/2012 + Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013 NON pubblicato + Circolare Inps 150 del 25/10/2013 (scioglie la riserva e conferma i contenuti del messaggio non pubblicato)
Inps, messaggio 6 novembre 2013, n. 17941
Dopo le indicazioni fornite con la circolare n. 150 del 25 ottobre 2013, in merito all’impossibilità di riconoscere le agevolazioni per le assunzioni effettuate nel 2013 di lavoratori licenziati prima del 2013 e per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013 nel caso di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (non riguarda assunti nel 2012!!), l’Inps ha disposto la ripresa dell’attività di verifica circa la spettanza dei benefici riguardanti i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità
Nel caso di apprendisti assunti dalla mobilità, possono essere definiti i soli procedimenti riguardanti i rapporti instaurati ex art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ordinaria a seguito di licenziamento collettivo.
Circolare Inps 137/2012 + Messaggio n. 4679 del 18 marzo 2013 NON pubblicato + Circolare Inps 150 del 25/10/2013 (scioglie la riserva e conferma i contenuti del messaggio non pubblicato)
INPS - Messaggio 18 novembre 2013, n. 18639
• L'Inps, con messaggio n. 18639/2013, sulla scorta delle indicazioni fornite con la circolare n. 150/2013, ha affermato che, in attesa di indicazioni specifiche del Ministero del Lavoro, non procederà, al momento, alla richiesta delle agevolazioni usufruite dai datori di lavoro che hanno assunto nel corso del 2012 lavoratori della c.d. “piccola mobilità” ed i cui rapporti sono proseguiti nel 2013, anno per il quale manca la copertura economica, per effetto della mancata reiterazione della norma.
Criticità
- L’abrogazione riguarda ESCLUSIVAMENTE l’iscrivibilità alle liste della piccola mobilità e pertanto non dovrebbero riguardare gli iscritti entro il 2012 anche se assunti nel 2013
- La proroga o la trasformazione del contratto non costituiscono giuridicamente una novazione contrattuale ma esclusivamente una modifica delle precedenti pattuizioni e pertanto dovrebbero rientrare nel regime agevolato
- La sospensione in via cautelare di tutti gli incentivi costituisce una palese violazione della tutela dell’affidamento per le imprese che hanno assunto in relazione a costi del personale variati successivamente
- L’assenza dell’agevolazione pregiudica anche le assunzioni con contratto di apprendistato di lavoratori in mobilità, dato che segue la medesima disciplina sotto il profilo previdenziale
Criticità
- La circolare 150/2013 consiglia di fare affidamento allo sgravio per i licenziati gmo bonus 190 euro a parziale compensazione del mancato rifinanziamento della piccola mobilità
- Il problema è che proprio quei datori di lavoro che hanno assunto nel 2012 lavoratori in piccola mobilità e che si sono visti «anticipare in via cautelativa le agevolazioni al 31/12/2012» NON POSSONO RICORRERE AL BONUS 190 EURO IN QUANTO LO STESSO RIGUARDA SOLO I LAVORATORI ASSUNTI A PARTIRE DAL 01/01/2013
IL DANNO…….E LA BEFFA!!!
APPO“I)IONE DEL TERMINE AL CONTRATTO IN MOBILITA’
Con sentenza n. 2410 del 14 novembre 2011 il Tribunale di Torino ha convertito a tempo indeterminato un contratto a termine concluso ai sensi della legge 223/91 per mancata specificazione delle ragioni giustificatrici
Secondo il tribunale non è invocabile l’art 10 comma 6 del
Dlgs 368/2001
“Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n.
53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.”
in quanto la stessa non rappresenta una ipotesi di esclusione dall’obbligo di motivazione specifica ma deve essere coordinata con la stessa
APPO“I)IONE DEL TERMINE AL CONTRATTO IN MOBILITA’
Ciò in quanto nell’art 10 del Dlgs 368/2001, laddove il legislatore abbia voluto elencare le reali eccezioni ed esclusioni dalle previsioni di cui all’art 1, ha usato termini quali
Comma 2
Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Comma 4
In deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purchè di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti……
Comma 5
Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli
APPO“I)IONE DEL TERMINE AL CONTRATTO IN MOBILITA’
ATTENZIONE
Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76
Art. 10
Esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto già disciplinati da specifiche normative:
• c ter) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 (Principio di non discriminazione) e 8 (criteri di computo), i rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223
Pertanto in relazione alle assunzioni a termine di lavoratori in mobilità, non è necessario il rispetto della disciplina concernente, ad esempio, l’indicazione delle ragioni di carattere “tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” o il rispetto degli intervalli
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO
Fattispecie
Lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo (connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività) nei 12 mesi precedenti l’assunzione da imprese che occupano meno di 15 dipendenti
Beneficiari
Datori di lavoro in genere escluso lavoro domestico
Misura
• 190 euro mensili (riproporzionato per part-time) per 12 mesi mediante conguaglio contributivo IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ANCHE PART-TIME O SOMMINISTRAZIONE
• 190 euro mensili (riproporzionato per part-time) per massimo 6 mesi mediante conguaglio contributivo IN CASO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO ANCHE PART-TIME O SOMMINISTRAZIONE
• Il beneficio si applica alle assunzioni effettuate entro il 31/12/2013
• Il beneficio è riconosciuto anche alle cooperative di lavoro che stipulano con i soci lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per g.m.o. un contratto di lavoro subordinato.
• Il limite complessivo si spesa stanziato è pari a 20.000.000,00 €, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo
• Per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di competenza regionale.
• Il beneficio deve essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al regolamento CE
n. 1998/2006 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). (attenzione allo sgravio apprendisti totale, occorre variare la comunicazione)
• Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare la relativa istanza all’INP“ esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata, con le modalità definite dall’Istituto entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (SCADUTI)
• Invio in forma telematica all’Inps di istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet Inps dell’apposita circolare esplicativa.
• Per assunzioni successiva alla data di pubblicazione della circolare i 30 giorni decorrono dalla data di assunzione.
• Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico delle assunzioni.
• NON operativo sino alla data di pubblicazione della predetta circolare
• Si ritiene che tale agevolazione soggiace alle nuove previsioni di cui alla Legge 92/2012
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E DONNE
FONTI
LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E DONNE
• Art. 4, c. 8/11, Legge 28/6/2012, 92;
• circ. Ministero del lavoro 25/07/2013, 34;
• circ. Inps 24/7/2013, 111;
• messaggio Inps 29/7/2013, 12212.
MI“URA DELL’AGEVOLA)IONE
• 50% dei contributi carico datore di lavoro;
• 50% dei premi Inail
ESCLUSIONI
• lavoro domestico
• lavoro intermittente (derivazione non legale ma da circolare);
• lavoro ripartito (derivazione non legale ma da circolare)
• lavoro accessorio
ATTENZIONE
ASSUNZIONI O TRASFORMAZIONI EFFETTUATE A DECORRERE DAL 01/01/2013 RISPETTO REGOLAMENTO (CE) n. 800/2008
INCREMENTO NUMERO DIPENDENTI, COSTO SALARIALE MAX 50%
LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI E DONNE
REGOLAMENTO CE 800/2008 ARTICOLO 40
Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali
1. I regimi di aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.
2. L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili.
3. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.
4. Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale
QUINDI PERIODO MINIMO ASSUNZIONE 12 MESI
5. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza
Fattispecie
Assunzione a tempo determinato (pieno o parziale) di lavoratori di età superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi
Beneficiari
Datori di lavoro in genere
Misura
50% premi INAIL
50% contributi INPS Datore di Lavoro
Durata
12 mesi (compresa eventuale proroga)
Fattispecie
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o parziale) del contratto a temine stipulato con lavoratori di età superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi
Beneficiari
Datori di lavoro in genere
Misura
50% premi INAIL
50% contributi INPS Datore di Lavoro
Durata
6 mesi (complessivi 18 mesi)
La trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio.
Art. 4, c. 10, L. 92/2012
Fattispecie
Assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale) di lavoratori di età superiore a 50 anni disoccupati da oltre 12 mesi
Beneficiari
Datori di lavoro in genere
Misura
50% premi INAIL
50% contributi INPS Datore di Lavoro
Durata
18 mesi
Art. 4 L. 92/2012
ATTENZIONE
L’agevolazione riguarda uomini e donne con almeno 50 anni di età all’atto dell’assunzione e in stato disoccupazione (diverso da non regolarmente retribuito) da oltre 12 mesi, comprovato dall’iscrizione al Centro per l’impiego
• si prescinde dalla residenza, dalla professione esercitata e dal settore economico di impiego
• i periodi inferiori a 15 giorni, all’interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a 15 giorni si computano come mese intero
• Quindi almeno 13 mesi, ovvero 12 mesi e 16 giorni
Fattispecie
Assunzione a tempo determinato (pieno o parziale) di:
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi”.
Beneficiari
Datori di lavoro in genere Misura
50% premi INAIL
50% contributi INPS Datore di Xxxxxx Xxxxxx
12 mesi (compresa eventuale proroga)
Fattispecie
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o parziale) del contratto a temine stipulato con:
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
Beneficiari
Datori di lavoro in genere Misura
50% premi INAIL
50% contributi INPS Datore di Xxxxxx Xxxxxx
6 mesi (complessivi 18 mesi) La trasformazione deve avvenire entro la scadenza del beneficio.
Fattispecie
Assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale) di:
• donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”;
• donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da
almeno ventiquattro mesi”.
Beneficiari
Datori di lavoro in genere Misura
50% premi INAIL
50% contributi INPS Datore di Xxxxxx Xxxxxx
18 mesi
• Per il periodo 2007/2013, le aree svantaggiate sono elencate nella carta degli aiuti a finalità regionale, rinvenibile sul sito xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/XXX/xxx_xxxxx_xx_xxxxx.xxx
• Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza (attenzione residenza fittizia). Il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate
La Carta nazionale degli aiuti di Stato a finalità regionale indica le zone all’interno delle quali potranno essere erogati aiuti di Stato, ai sensi delle deroghe previste dal Trattato UE, Articoli 87.3. a) e 87.3. c). Per il periodo 2007-2013 le Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia rientrano interamente nelle aree “87.3. a)”, zone che presentano un livello di PIL inferiore al 75% della media comunitaria, nelle quali l’aiuto a finalità regionale può essere più intenso.
Fino al 31.12.2010 rientra in tale status anche la Basilicata, che non rispetta il parametro (del PIL inferiore al 75%) solo per l’effetto statistico dell’ingresso dei nuovi Paesi nell’UE. Il mantenimento di questa regione in tale status, o il suo trasferimento tra le aree 87.3.c), sarà oggetto di verifica nel 2010. Tra le aree 87.3. a) la Calabria, fino al 2011, avrà una intensità di aiuti maggiore rispetto alle altre Regioni, per evitare una riduzione troppo elevata rispetto al periodo 2000/06.
Rientrano nelle aree 87.3. c), ove è possibile concedere aiuti a finalità regionale di intensità inferiore, alcune zone del Paese, diverse da quelle 87.3. a), identificate, sulla base delle indicazioni delle singole Regioni, a livello comunale o sub-comunale (zone censuarie). Allo scopo di attenuare l'impatto della riduzione del livello di aiuti sono state individuate (fig. 3) aree a soppressione graduale o "phasing out" fino al 31.12.2008. Le Regioni maggiormente interessate dalla deroga 87.3. c) sono la Sardegna, il Molise, l’Abruzzo, il Friuli V. Giulia e il Lazio.
LA CARTA NA)IONALE DEGLI AIUTI DI “TATO HA VALIDITA’ FINO AL 31/12/2013
ALLORA VALGONO LE REGIONI O I ANCHE I COMUNI O ZONE SUB
COMUNALI???
ART 4 COMMA 11 LEGGE 92/2012
Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 (AGEVOLAZ 50ENNI) si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in REGIONI ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e) , del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Circ 34/2013 Min.Lav.
• Con riferimento al requisito della residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea, si ritiene che la norma faccia riferimento alle regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese. (ATTENZIONE ALL’ERRORE LESSICALE-VEDI SOTTO)
• Per il periodo 2007-2013, tale carta è stata definita con Decisione C(2007)5618 def. corrigendum del 28 novembre 2007 (consultabile sul sito internet del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, all'indirizzo xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx.xx/XXX/xxx_xxxxx_xx_xxxxx.xxx), recepita nella legislazione nazionale con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2008 (in G.U. n. 93 del 19 aprile 2008 – S. o. n. 99)
SI PARLA SEMPRE DI REGIONI E AIUTI A FINALITA’ REGIONALE MA IL CONCETTO EUROPEO DI REGIONE SI RIFERISCE ALLE AREE NON
“EMPRE COINCIDENTI CON L’ENTE AMMINI“TRATIVO NA)IONALE
SAREBBE OPPORTUNO UN CHIARIMENTO PER VERIFICARE SE APPLICABILE A
SINGOLE AREE NEL LIMITE DELLA % MAX DI AIUTI LETTERA C)
E“I“TE IL RI“CHIO CHE A““UMENDO NELLE “OTTO)ONE L’INTEN“ITA’ DEGLI AIUTI (50% CTR O DEL COSTO DIP) SIA SUPERIORE ALLA % PREVISTA NEL TRATTATO
Circ 34/2013 Min.Lav.
• In alternativa al requisito di cui al punto 2.2.2 (residenza), è previsto che l’incentivo si applichi per le donne, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in relazione ad impieghi nelle “aree” di cui all’articolo 2, n. 18), lettera e), del Regolamento (CE) 800/2008.
• Si fa riferimento da una parte a settori, dall’altra parte a specifiche professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 la disparità media uomo-donna.
• IL DECRETO PARLA DI SETTORI O PROFESSIONI QUINDI L’UNO E’
ALTERNATIVO ALL’ ALTRO
MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI
Decreto ministeriale 02 settembre 2013
In attesa di pubblicazione G.U.
SETTORI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA
ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA ANNO 2013
Agricoltura Industria
• Costruzioni
• Ind. estrattiva
• Acqua e gestione rifiuti
• Ind. energetica
• Ind. manifatturiera
Servizi
• Trasporto e magazzinaggio
• Informazione e comunicazione
• Servizi generali della PA (NON COMPRESE NEI CODICI ATECO 2007!!!!)
• Organizzazioni ed organismi extraterritoriali
PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2013
• Sergenti, sovrintendenti e marescialli delle forze armate
• Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
• Truppa delle forze armate
• Artigiani ed operai metalmeccanici specializzati e installatori e manutentori di attrezzature elettriche ed elettroniche
• Ufficiali delle forze armate
• Artigiani e operai specializzati dell' industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
• Agricoltori e operai specializzati dell'agricoltura, delle foreste, della zootecnia, della pesca e della caccia
• Professioni tecniche in campo scientifico, ingegneristico e della produzione
• Imprenditori, amministratori e direttori di grandi aziende
• Xxxxxxxxx, architetti e professioni assimilate
PROFESSIONI CARATTERIZZATE DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA CHE SUPERA ALMENO
DEL 25 PER CENTO LA DISPARITÀ MEDIA UOMO-DONNA – ANNO 2013
• Conduttori di impianti industriali
• Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni
• Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali
• Imprenditori e responsabili di piccole aziende
• Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
• Artigiani ed operai specializzati della meccanica di precisione, dell'artigianato artistico, della stampa ed assimilati
• Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
• Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggi
• Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sopranazionale
• Specialisti della salute
• Artigiani e operai specializzati delle lavorazioni alimentari, del legno, del tessile, dell'abbigliamento, delle pelli, del cuoio e dell'industria dello spettacolo
IMPIEGO NON REGOLARMENTE RETRIBUITO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 20 marzo 2013
Individuazione dei lavoratori svantaggiati. (GU Serie Gen n.153 del 2-7-2013)
• Art 1 lettera a)
chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi", ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione
LAVORATORE CON UN IMPIEGO NON REGOLARMENTE RETRIBUITO
• Il citato decreto ministeriale reca implicitamente l’indicazione per cui la nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo)
• Ai fini della presenza del requisito occorrerà pertanto considerare il periodo di sei mesi (o 24 mesi) antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo il lavoratore considerato non abbia svolto una attività di lavoro subordinato legata ad un contratto di durata di almeno sei mesi (INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO) ovvero una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR) la cui remunerazione annua (ATTENZIONE NO RIPROPORZIONAMENTO SU SEI MESI) sia superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro. L’accertamento del requisito prescinde dall’eventuale stato di disoccupazione disciplinato dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181; pertanto la condizione di “priva di impiego regolarmente retribuito” non richiede la previa registrazione della donna presso il centro per l’impiego.
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO
• Regolarità contributiva, rispetto dei contratti collettivi di lavoro (almeno della parte
economica) e delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
• l’assunzione deve realizzare un incremento netto del numero dei dipendenti complessivamente impiegati dall’azienda rispetto alla media dei 12 mesi precedenti.
• L’agevolazione spetta anche se non si realizza l’incremento occupazione nei seguenti casi): dimissioni (no giusta causa) IL REG CE 800/2008 PARLA DI DIMISSIONI VOLONTARIE invalidità sopravvenuta o decesso;
pensionamento IL REG CE 800/2008 AGGIUNGE «per raggiunti limiti d'età» riduzione volontaria orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
• Si computano anche i somministrati; si computano i sostituti e non i sostituti.
• In caso di proroga o trasformazione di rapporto agevolato, nella media dei 12 mesi precedenti il lavoratore oggetto dell’agevolazione non si computa (si computa, invece, se il rapporto non era agevolato).
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA
• L’incremento deve essere attualmente valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.
• Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
• Nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”. (attenzione verifica MENSILE)
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO CRITERI DIFFERENTI AGEVOLAZ OVER 50+DONNE RISPETTO GIOVANI 18-29 ATTENZIONE INTEGRAZIONE CIRC INPS 131/2013 PER GIOVANI 18-29
ATTENZIONE ART 1 COMMA 5 DL 76/13 AGGIUNGE IN SEDE DI CONVERSIONE
((entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente))
ASSUNZIONE COMPENSATIVA DI UN MESE VALE SOLO PER AGEVOLAZIONI GIOVANI 18-29 ANNI IN QUANTO MODIFICA SOLO IL DL 76/13 E NON LA LEGGE 92/2012
Secondo l’all. 3 della circ Inps 111/2013 in materia di agevolazioni over 50 e donne nel valutare l’idoneità della trasformazione a realizzare l’incremento occupazionale non si computa il precedente rapporto svolto a tempo determinato prima della trasformazione; applicando tale criterio la trasformazione realizza l’incremento occupazionale stabile
PERTANTO NON E’ NECE““ARIO EFFETTUARE ALCUNA A““UN)IONE
COMPENSATIVA
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA
Circolare Inps n. 111/2013 (fonte Fondazione Studi)
• La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a
tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.
• Devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia.
• Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
• Il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato.
• I lavoratori accessori ex d.l.vo 276/2003 non si considerano (errata corrige Faq Inps 18_12_13)
• I lavoratori intermittenti, ripartiti si considerano (errata corrige Faq Inps 18_12_13)
• Per la forza media dell’anno precedente l’assunzione è corretto conteggiare i lavoratori intermittenti per i giorni di effettivo servizio prestato; per la forza media stimata per l’anno successivo l’assunzione i lavoratori intermittenti devono essere conteggiati solo per il periodo della chiamata eventualmente in corso il giorno dell'assunzione agevolata (errata corrige Faq Inps 18_12_13)
• Come previsto dalla circolare n. 111 sopra richiamata, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”.
• Merita ricordare che, come richiamato dall’Inps, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
• Da ultimo, l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionale verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA
File excel per il calcolo ULA
1. Compilare la prima pagina con i dati del lavoratore e del rapporto di lavoro;
2. Nelle due pagine successive inserire il personale, così come previsto nelle istruzioni Inps (allegato 3 circolare Inps n. 111). Selezionale la tabella corretta rispetto al tipo di rapporto di lavoro (se iniziato in corso d’anno, se cessato, se il forza tutto il periodo, se iniziato e cessato, tabella rapporto part-time variato).
3. Valorizzare con una “X” i rapporti cessati da non computare secondo la circolare
Inps n. 111;
4. Una volta compilato anno precedente e anno successivo tornare in prima pagina e
visionare l’incremento determinato.
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxx&xxxxxxxx&xxx00000 (fonte Fondazione Studi)
ESCLUSIONI FRUIZIONE BENEFICIO
• L’assunzione NON deve essere effettuata in attuazione di un obbligo preesistente,
derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
• l’assunzione/ proroga/ trasformazione NON deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato (6 mesi) o cessato da un rapporto a termine (deve aver lavorato a termine per almeno 6 mesi e (ATTENZIONE!!!!)deve aver manifestato la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto. Il diritto si estingue dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto);
• qualora, nella medesima unità produttiva, siano in corso sospensioni dal lavoro connesse a crisi o riorganizzazione aziendale, salvo che l’assunzione non riguardi professionalità diverse;
• qualora il lavoratore sia stato licenziato, nei 6 mesi precedenti, da aziende con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, oppure qualora le due aziende si trovino in situazioni di collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.
ESCLUSIONI FRUIZIONE BENEFICIO
• la durata legale massima dei benefici è determinata dalla somma dei periodi in cui il lavoratore presta l’attività in favore dello stesso soggetto o in favore di un soggetto collegato, a titolo di lavoro subordinato o somministrato
• a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art.9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito;
• il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) 800/2008; art. 46, legge 234/2012);
• il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) 800/2008).
SUCCESSIONE DI ASSUNZIONI
Dopo un’assunzione a tempo determinato, in caso di seconda assunzione, a tempo determinato o indeterminato, intervenuta dopo un certo intervallo di tempo, compete l’agevolazione residua,
• Qualora per gli over 50enni il lavoratore abbia mantenuto lo stato di disoccupazione (quindi, se, nel frattempo, non sia stato assunto a tempo determinato per oltre sei mesi, o a tempo indeterminato, da altri datori di lavoro e non abbia superato i limiti di reddito previsti per il mantenimento dello stato di disoccupazione – 8.000 euro lavoro dipendente o parasubordinato; 4.800 euro lavoro autonomo);
• Per le donne, la lavoratrice sia priva di un impiego regolarmente retribuito, così come sopra specificato, da almeno sei mesi o ventiquattromesi
PROROGHE E TRASFORMAZIONI RAPPORTI NON AGEVOLATI INSTAURATI PRIMA DEL
01/01/2013 E DAL 01/01/2013
• Sono agevolabili le proroghe o trasformazioni di rapporti NON agevolati laddove il lavoratore conservi le caratteristiche di disoccupazione ed età (over50) ovvero impiego non regolarmente retribuito (donne) e comunque non abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzione a tempo determinato
COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI
LEGGE 407/90
• Nell’eventualità in cui sussistano anche i presupposti di applicazione dell’incentivo previsto dall’articolo 8, comma 9, della legge 407/1990, che prevede agevolazioni contributive per l’assunzione di disoccupati di qualunque età da almeno 24 mesi, è più conveniente applicare Legge 407/90.
• Ricorrendo particolari condizioni è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 407/1990 per la trasformazione a tempo indeterminato.
LEGGE 223/91
• Nell’eventualità in cui sussistano anche i requisiti di applicazione degli incentivi previsti dagli articoli 8, commi 2 e 4, o 25, comma 9, della legge 223/1991, per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, è più conveniente applicare Legge 223/91.
RICHIESTA AGEVOLAZIONE
• Per fruire dell’incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all’INP“; la comunicazione deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on-line “92-2012« prima dell’invio della denuncia contributiva UNIEMENS ove viene indicata la contribuzione agevolata
• Codice di autorizzazione “2H”
• Periodo gennaio / luglio 2013: arretrati recuperabili entro il periodo di paga di ottobre 2013 (16/11/2013).
• ATTENZIONE : assunzione tempo determinato con OBBLIGO INDICAZIONE RAGIONE TECNICO PRODUTTIVA SE NON ACAUSALE
• ATTENZIONE: a differenza dei contratti di inserimento, piena computabilità ai fini legali (art 18 legge 300/70, legge 68/99 ecc)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
GIOVANI DA 18 A 29 ANNI
Fattispecie
Assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale, ANCHE APPRENDISTATO) giovani dai 18 ai 29 anni che
rientrino in una delle seguenti condizioni :
a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; Escluso lavoro intermittente o ripartito (occupazione stabile)
Beneficiari
Datori di lavoro in genere (escluso lavoro domestico) Xxxxxx
• 1/3 retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale
• Max 650 euro mese (dividere in trentesimi per frazioni di mese)
Esempio
Assunzione a tempo indeterminato il 15.10.2013; il beneficio spetta fino al 14.04.2015; per ottobre 2013 l’incentivo è pari a 1/3 della retribuzione di ottobre 2013, nei limiti di 17/30 di € 650; per aprile 2015 l’incentivo è pari a 1/3 di 14/30 della retribuzione di aprile 2015, nei limiti di 14/30 di € 650.
• Per apprendistato, l’incentivo non può superare l’importo della contribuzione dovuta Durata
18 mesi
• La locuzione legislativa “giovani fino a 29 anni di età” - contenuta nell’articolo 1, comma 1, del dl 76/2013 - comprende persone che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, abbiano compiuto 18 anni e non abbiano ancora compiuto 30 anni.
• La locuzione legislativa “privo di impiego regolarmente retribuito” deve essere interpretata in conformità ai criteri di individuazione definiti con il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013; si vedano al riguardo anche la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 25 luglio 2013 e il messaggio INPS n. 12212 del 29 luglio 2013.
Fattispecie
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o parziale) del contratto a temine stipulato con
xxxxxxx dai 18 ai 29 anni che rientrino in una delle seguenti condizioni:
a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
Escluso lavoro intermittente o ripartito (occupazione stabile reg 800/2008)
Beneficiari
Datori di lavoro in genere (escluso lavoro domestico) Xxxxxx
• 1/3 retribuzione mensile lorda imponibile previdenziale
• Max 650 euro mese (dividere in trentesimi per frazioni di mese)
Durata 12 mesi
• E’ necessario che il lavoratore sia maggiorenne e non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione; se, alla scadenza originaria del rapporto a termine il lavoratore superasse il limite di età, la trasformazione può essere anticipata per garantire la spettanza del beneficio.
• È possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi (max 6 mesi lav sub per impiego non reg retr) dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza
DECORRENZA ASSUNZIONI AGEVOLABILI
• Per l’intero territorio nazionale, l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 (VEDI COMUNICATO MINLAV)
• Non sarà più possibile essere ammessi all’incentivo dopo che saranno esaurite le risorse stanziate per ciascuna regione e provincia autonoma, né – comunque – per assunzioni o trasformazioni successive al 30 giugno 2015.
• Sul sito internet dell’INP“ sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma.
• Vecchia versione dl 76_13
Le assunzioni a valere sulle risorse di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e in ogni caso non antecedente a quella di cui al comma 10 e non oltre il 30 giugno 2015 (previsione rispettata in sede di conversione)
Circolare Inps 131 del 17/09/2013
• In considerazione della circostanza che per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di favore (??più che una disciplina è un regime contributivo) - caratterizzata da forme di contribuzione ridotta rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro -, l’incentivo previsto dall’articolo 1 del dl 76/2013 per l’assunzione di un apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista (es.: Xxxx assume un apprendista per il quale deve una contribuzione pari all’11,61% della retribuzione; in questo caso l’incentivo previsto dall’art.1 dl 76/2013 spetta nella misura mensile dell’11,61% della retribuzione imponibile previdenziale).
QUALCO“A NON TORNA…………..
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 ART. 4
- L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 18 mesi, ed è corrisposto al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura. Il valore mensile dell'incentivo non può comunque superare l'importo di seicentocinquanta euro per lavoratore assunto ai sensi del presente articolo
- INCENTIVO DI NATURA ECONOMICA NON CONTRIBUTIVA
LA CIRCOLARE “I E’ “PINTA UN PO’ OLTRE LA LEGGE…!!!
• L’incentivo spetta nei limiti delle risorse stanziate per ogni regione (luogo svolgimento prestazione lavorativa) ed in base all’ordine cronologico di presentazione dell’istanza (NON IN BASE ALLA DATA DI ASSUNZIONE).
• Il datore che ha assunto (o è intenzionato ad assumere) deve presentare domanda all’INP“ per la verifica delle risorse disponibili. L’INP“ risponderà entro 3 giorni e l’assunzione dovrà essere formalizzata al massimo entro i successivi 7 giorni.
• L’istanza telematica Inps 76/2013 va presentata entro 14 giorni. Tali termini sono perentori.
• Domanda Ddl - Inps > risposta Inps entro 3gg > assunzione entro 7gg >
istanza entro 14gg
• Incentivo cumulabile con altre riduzioni contributive (es. legge 223/91) ma applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore (es lav mobilità 1200 euro retribuzione > beneficio max 120 euro e NON 650).
Gli incentivi sono subordinati:
• Alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176,
della legge 296/2006, inerente:
- l’adempimento degli obblighi contributivi;
- l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali,;
• all’applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012;
• alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (restituzione aiuti illegali o stato di difficoltà)
Gli incentivi sono subordinati:
• alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione
• All’applicazione dell’Art. 40 regolamento Ue n.800/08:
1. intensità dell’aiuto non deve superare il 50% dei costi salariali per i 12 mesi successivi all’assunzione
2. garantire continuità d’impiego per almeno 12 mesi
Incremento netto dell’occupazione e il suo mantenimento
• L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato);
• E’ altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo
• Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA TEMPO INDETERMINATO
ATTENZIONE INTEGRAZIONE CIRC INPS 131/2013 PER GIOVANI 18-29
• In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali.
• Il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media
occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione.
• Il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ATTENZIONE INTEGRAZIONE CIRC INPS 131/2013 PER GIOVANI 18-29
ATTENZIONE ART 1 COMMA 5 DL 76/13 AGGIUNGE IN SEDE DI CONVERSIONE
((entro un mese un'ulteriore assunzione di lavoratore con contratto di lavoro dipendente))
E LE ASSUNZIONI EFFETTUATE DAL 07/08/13 AL 23/08/2013 (ENTRATA VIGORE LEGGE 99/13)????
• In forza della speciale previsione contenuta nell’articolo 1, comma 5, del dl 76/2013, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure - mediante un’assunzione compensativa successiva – entro un mese da tale data; in caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione (QUINDI SI SCALANO I MESI PER I QUALI NON VI ERANO I REQUISITI).
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA TRASFORMAZIONE A TEMPO
INDETERMINATO
ATTENZIONE INTEGRAZIONE CIRC INPS 131/2013 PER GIOVANI 18-29
• L’assunzione compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato, per la quale si intende chiedere il beneficio) è prevista per garantire il rispetto della condizione dell’incremento occupazionale; pertanto tale assunzione compensativa deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, – considerando il valore in ULA del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione – non si realizzerebbe l’incremento
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO ATTENZIONE INTEGRAZIONE CIRC INPS 131/2013 PER GIOVANI 18-29
• XXXX ha un solo dipendente a tempo determinato;
• dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima dell’assunzione è pari a 5/12 di ULA;
• la forza media occupata da ALFA per effetto della trasformazione è
pari a 12/12 di ULA;
• 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione realizza l’incremento netto dell’occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore
• Poiché il beneficio spetta per 12 mesi non si pone evidentemente la necessità del ricalcolo dell’incremento in relazione al secondo anno successivo alla decorrenza del rapporto agevolato
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA
Circolare Inps n. 111/2013 (fonte Fondazione Studi)
• La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a
tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio.
• Devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia.
• Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito.
• Il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato.
• I lavoratori accessori ex d.l.vo 276/2003 non si considerano (errata corrige Faq Inps 18_12_13)
• I lavoratori intermittenti, ripartiti si considerano (errata corrige Faq Inps 18_12_13)
• Per la forza media dell’anno precedente l’assunzione è corretto conteggiare i lavoratori intermittenti per i giorni di effettivo servizio prestato; per la forza media stimata per l’anno successivo l’assunzione i lavoratori intermittenti devono essere conteggiati solo per il periodo della chiamata eventualmente in corso il giorno dell'assunzione agevolata (errata corrige Faq Inps 18_12_13)
• Come previsto dalla circolare n. 111 sopra richiamata, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro- anno dell’anno successivo all’assunzione”.
• Merita ricordare che, come richiamato dall’Inps, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
• Da ultimo, l’incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionale verificatesi in società controllate o collegate ai sensi
dell’articolo 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto
CONDIZIONI FRUIZIONE BENEFICIO ULA
File excel per il calcolo ULA
1. Compilare la prima pagina con i dati del lavoratore e del rapporto di lavoro;
2. Nelle due pagine successive inserire il personale, così come previsto nelle istruzioni Inps (allegato 3 circolare Inps n. 111). Selezionale la tabella corretta rispetto al tipo di rapporto di lavoro (se iniziato in corso d’anno, se cessato, se il forza tutto il periodo, se iniziato e cessato, tabella rapporto part-time variato).
3. Valorizzare con una “X” i rapporti cessati da non computare secondo la circolare
Inps n. 111;
4. Una volta compilato anno precedente e anno successivo tornare in prima pagina e
visionare l’incremento determinato.
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx.xxx?xxxxxxxxxxx&xxxxxxxx&xxx00000 (fonte Fondazione Studi)
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI DI DISOCCUPATI FRUITORI ASPI
Art. 7 comma 5 lettera b) Xxxxx 99/13
• Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) di cui al comma 1 è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore
Circolare Inps 175 del 18/12/2013
• In considerazione della “ratio legis”, la nuova misura potrà riferirsi anche a lavoratori che siano destinatari dell’Assicurazione sociale per l’impiego, e cioè a soggetti che - avendo inoltrato istanza di concessione - abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita.
• Considerato - inoltre –che la norma è chiaramente finalizzata alla creazione di stabile occupazione per i soggetti (percettori/destinatari ASpI) che ne sono sprovvisti, si potrà accedere all’incentivo anche in caso di trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine già instaurato con un lavoratore, titolare di indennità ASpI, cui, in forza della previsione contenuta all’articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012, sia stata sospesa la corresponsione della prestazione in conseguenza della sua occupazione a tempo determinato