COMUNE DI POMEZIA
COMUNE DI POMEZIA
CONTRATTO DI COMODATO D’USO GRATUITO MODALE– STALLI DI SOSTA DEDICATI AL PARCHEGGIO IN POMEZIA CENTRO VIA XXXXXX
L'anno duemiladiciassette, il giorno ……del mese di Febbraio presso la sede del Comune di Pomezia
– Xxx Xxxxxxx xx. 00,000 “College Selva dei Pini”;
TRA
L’Xxx. Xxxxxx Xxxxx, nato a Foggia il 18/09/1961 C.F. CRCRNT61P18D643V, Dirigente del settore Tutela Ambiente del Comune di Pomezia, C.F. 02298490588, P.I.01040151001, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce, di seguito anche indicato “Comodante”;
E
La Sig..ra ONUTU XXXXXXXX XXXXXXXX rappresentante dall’attività commerciale denominata “CRISMI PIZZA” sita in Xxx XXXXXX xx 00 residente per la carica rivestita in XXXXX XXXXX Xxxx, 0 C.F.-NTOCST87T50Z129V appositamente delegata alla firma, di seguito indicato come “Comodatario”:
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Premesso:
Che l'Amministrazione Comunale, quale Stazione Appaltante del Contratto Rep. 9210 del 20.03.2015 per l’ Appalto quinquiennale dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana – in esecuzione al Capitolato Speciale d’Appalto ha provveduto all’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti differenziati con il metodo del porta a porta in Pomezia centro ;
Che tale intervento è meglio desciplinato dall’Ordinanza Sindacale n° 3 del 03.02.2016;
Che nell’ambito di tale procedura è stato effettuato un sopralluogo preliminare con il rappresentante dell’attività commerciale, accertando che non sussistono spazi interni idonei da consentire il corretto posizionamento della batteria di carrellati destinata all’esigenza dell’attività stessa;
Che non sussistendo spazi interni al P.E. per posizionare dei contenitori, per oggettiva inidoneità, mancanza di superficie utile, questa Amministrazione comunale di concerto con il gestore del servizio, in esecuzione al dettato sindacale ha individuto alcune aree di suolo pubblico da destinare a tale scopo;
• che l’ufficioTutela Ambiente di concerto con l’ufficio LL.PP. ha individuato quale area utile per tale finalità l’area di parcheggio pubblico in via Xxxxxx, adiacente lo stabile in cui insiste l’attività commerciale “CRISMI PIZZA” , pertanto viene concesso a tale scopo uno stallo di sosta, quale luogo idoneo per il posizionamento della batteria di carreallati dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti;
• che per tale motivo con Determina Dirigenziale n…. del ………. è stato autorizzato di concedere in comodato modale all’attività commerciale denominata “CRISMI PIZZA”, sita in Xxx XXXXXX xx 00 nella persona del legale rappresentante Sig.ra ONUTU XXXXXXXX XXXXXXXX una porzione di area adibita a parcheggio pubblico in via Xxxxxx, per un totale di numero uno stallo di sosta, posto adiacente lo stabile in questione, esonerando l’attività commerciale da qualsiasi onere economico dovuto per la tassa di occupazione di suolo pubblico;
Tutto ciò premesso si stabilisce:
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto a tutti gli effetti e vengono qui confermate:
ART.1 (Oggetto)
Il comodante concede al comodatario, l’ uso gratuito l’area a parcheggio ubicata in Pomezia in Via Xxxxxx di circa 10 (dieci)mq, il quale accettando si impegna a garantire la corretta gestione del servizio di raccolta dei rifiuti in forma differenziata, metodo porta a porta, evitando la manomissione o alterazione dei contenitori, provvedendo altresì alla loro pulizia e conservazione; la mascheratura verrà fornita dall’Ente trattandosi di una strada interna al centro storico che necessariamente dovrà garantire omogeneità di strutture idone al decoro urbano.
Per tale area di suolo pubblico concessa all’attività commerciale “CRISMI PIZZA” sita in Via Orazio n°21, adibita al posizionamento dei carrellati per la raccolta porta aporta, dovrà essere assicurato il controllo ed l’utilizzo della stessa con criteri di igiene e decoro urbano;
ART.2 (Durata del comodato)
La durata del presente contratto, la cui validità decorrerà dalla data di occupazione del parcheggio, la quale coinciderà con la programmazione stabilita dall’Oridnanza Sindacale n° 3 del 03.02.2016 ovvero dall’atticvazine del servizio nell’area di che trattasi, è stabilita fino alla scadenza del Contratto di Appalto sottoscritto con l’Ente ed in premessa citato.
Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell’area in oggetto al comodante, fermo restando la possibilità di prorogare il presente contratto, al quale, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio, secondo quanto previsto dalle norme del codice civile. Analogamente, tenuto conto della destinazione d’uso del terreno, adibito a parcheggio, nell’ipotesi in cui sopraggiungano motivi urgenti e/o imprevisti o per finalità o esigenze di qualsiasi natura, è concesso al comodatario, previo congruo preavviso al comodante, il rilascio del parcheggio concesso in uso.
Al momento della riconsegna dell’unità immobiliare al comodante, così come avvenuto alla consegna, verrà redatto apposito verbale comprovante lo stato dei luoghi.
ART. 3 (Obblighi del comodatario)
Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il comodatario dichiara di aver visitato l’area in questione di accettarla nello stato di fatto in cui la stessa si trova e di riconoscere che la stessa è idonea all'uso determinato dalle parti .
Il comodatario si impegna, altresì, a riconsegnare il parcheggio nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso.
Il comodatario, quale custode del suolo pubblico, è responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa, secondo i doveri del buon padre di famiglia, da spandimento di acque e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso dell’area.
E’ fatto altresì espresso divieto al comodatario di cedere il presente contratto.
I casi di risoluzione del presente contratto ed ed il diritto del comodante di richiedere il rilascio immediato dell’area, oltre il risarcimento del danno, sono disciplinati dalle norme del Codice Civile.
ART. 4 (Oneri delle parti)
La spese correnti sostenute per il godimento dell’area concessa, quali pulizia eventuali utenze ect, la manutenzione ordinaria sono esclusivamente a carico del comodatario.
ART. 5 (Migliorie e modifiche)
Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di compenso.
ART. 6 (Ispezioni e verifiche )
In presenza di giustificato motivo, il comodante potrà avere accesso all’area per fare ispezionare i medesimi, con le modalità per altro meglio indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto allegato al Contratto medesimo.
ART. 7 (Norme finali)
Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di contratto di comodato.
A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
ART. 8 (Controversie) - Foro competente in via esclusiva in merito ad eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione in ordine al presente contratto, è il Tribunale di Velletri, con esclusione del ricorso alle procedure arbitrali.
ART. 9 (Spese contrattuali) – Le spese di bollo, nonché di registrazione del presente atto sono a carico del comodatario nella misura dovuta a termini di legge.
Letto, approvato e sottoscritto
IL COMODANTE X.xx Xxxxxx Xxxxx
IL COMODATARIO X.xx
Ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile, il comodatario dichiara di accettare ed approvare specificatamente le clausole contenute negli art.2,3,4,5,6,7, del presente contratto.