COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROTONDO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) QUARTA Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXXXXX
Nella seduta del 15/06/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso presentato il 21 novembre 2014, il ricorrente, titolare del deposito titoli con altro cointestatario, precisa di aver acquistato presso una sim nel 2001 titoli emessi dallo Stato argentino e che, dopo il default di detto Stato, aveva trasferito i suddetti titoli presso un intermediario poi confluito nella parte resistente. Nel 2005 quest’ultima convertiva i titoli di cui sopra in nuovi bond offerti dalla provincia di Buenos Aires. A tutt’oggi il ricorrente registra una perdita enorme sulla quale verte un’azione legale pendente presso il Tribunale nei confronti della sim.
Tutto ciò premesso, il ricorrente ha lamentato che, alla data del 18 luglio 2014 (valuta 30 giugno 2014), con riferimento ai titoli sopra indicati, si rendeva conto di avere uno scoperto in quanto l’intermediario applicava un addebito dell’imposta sostitutiva di € 11.092,54, calcolato con l’aliquota del 20% sugli interessi maturati fino al 30 giugno 2014, ed un accredito dell’imposta sostitutiva di € 6.932,84, calcolata sugli interessi maturati al 30 giugno 2014 con la vecchia aliquota del 12,5%, ai sensi della nuova normativa. Il ricorrente, pertanto, inviava una mail al promotore finanziario e l’intermediario confermava la correttezza della suddetta operazione. Al riguardo però osserva che:
1 Trattandosi di ente territoriale di paesi c.d. white listed, la tassazione corretta è del 12,50%.
2. Non è possibile applicare al caso concreto alcuna tassazione in quanto non è maturato alcun utile, considerato che i titoli sopra indicati sono stati acquistati al valore nominale, con conseguente enorme perdita dal momento della dichiarazione di default dello Stato Argentino e di Buenos Aires.
3 Tale illegittima tassazione ha determinato un ingente danno patrimoniale ed esistenziale dovuto allo sconfinamento del conto corrente che non è mai stato preavvisato al ricorrente. Tutto ciò indipendentemente dagli interessi maturati dalla cedola fino al 30 giugno 2014 a cui è stata correttamente applicata la circolare dell’Agenzia delle entrate 19/E del 27 giugno 2014.
4. Lo scoperto di conto per valuta, pari a euro 3.726,63 non è stato mai autorizzato, né richiesto dal ricorrente, né era mai stato concesso un fido sul conto. Peraltro alcuni rid, successivamente, sono tornati indietro, recando grossi danni alla immagine del ricorrente. Per i motivi sin qui esposti, l’intermediario è da ritenere responsabile dei danni sopra indicati e, pertanto, il ricorrente chiede restituzione delle somme illegittimamente prelevate, nonché il risarcimento dei danni pari alla restituzione degli interessi passivi nelle more maturati.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario osserva che la controversia ricalca due reclami da essa già trattati, di pari contenuto, circa la presunta “indebita modalità di tassazione applicata” su un titolo in default, sottoscritto liberamente dal ricorrente il 16 febbraio del lontano 2001, peraltro presso un intermediario diverso dalla parte resistente e contro la quale il ricorrente asserisce di avere una causa legale in corso di svolgimento. I due reclami sono uno del 9 agosto 2014 e l’altro dell’l settembre 2014 e l’intermediario ha dato risposta, benché il ricorrente non ne porti notizia nel ricorso, con lettera del 9 ottobre 2014. Di tutti questi fatti parte resistente dà prova allegando i pertinenti documenti alle controdeduzioni.
Il ricorso, ad avviso dell’intermediario, deve essere considerati irricevibile, stante il difetto di competenza per materia dell’Arbitro sulle controversie relative all’applicazione di norme tributarie. Cita a titolo di esempio la decisione n. 188 del 15 gennaio 2014 del Collegio di Napoli, che a sua volta ne riporta altre di pari contenuto, pronunciate sia dal Collegio di coordinamento sia dagli altri due Collegi.
In relazione alle contrapposte argomentazioni, il ricorrente chiede all’ABF di intimare la restituzione di addebiti non dovuti pari a euro 11.093,47 oltre interessi e spese per scoperto di valuta. Il resistente di rigettare il ricorso perché irricevibile per incompetenza per materia.
DIRITTO
Il Collegio osserva come l’ABF abbia ritenuto che esuli dalla propria competenza l’esame della corretta applicazione della normativa tributaria da parte degli intermediari in quanto materia altamente specialistica, estranea all’area del diritto civile, che governa il rapporto banca-cliente e soggetta ad interpretazioni non univoche e sovente mutevoli (cfr. Collegio di Napoli, decisioni n. 42/2014, n. 1484/2014, n. 3169 del 22 aprile 2015; Collegio di Milano, decisione n. 4983/2014). Nel caso di specie, da quanto risulta agli atti, il ricorrente lamenta di aver subito danni economici a seguito di una errata gestione della procedura di valorizzazione dei titoli a fini fiscali, in occasione di un trasferimento tra dossier. La materia è stata decisa dal Collegio di Coordinamento nel senso della irricevibilità del ricorso (cfr. decisione n. 4142 del 20 maggio 2015), anche con considerazioni in merito agli ulteriori
possibili profili di incompetenza per la materia dei servizi di investimento, che paiono ancor più pertinenti, nel caso di cui qui si tratta.
Questa l’ampia ed esauriente motivazione del menzionato Collegio di coordinamento: “la questione esula senz’altro dalla cognizione dell’ABF per un duplice ordine di motivi. In primo luogo va osservato che il conto deposito, sebbene non sia riconducibile alla diversa figura contrattuale del deposito titoli in amministrazione (art.1838 c.c.) che l’art.1 comma 6 lett. a) TUF considera come attività accessoria rispetto al servizio di investimento in un prodotto finanziario, dal punto di vista della legge sul bollo è ora disciplinato in modo diverso dal contratto di conto corrente, sul presupposto, esplicitato in via interpretativa dall’Agenzia delle Entrate, che la sua funzione preponderante non è quella di fornire la provvista al rapporto di conto corrente (soggetto a imposta in misura fissa), ma piuttosto di garantire una speciale remunerazione alle somme depositate, così assimilandolo a una forma di investimento (soggetta a imposta in misura proporzionale). Ne deriva che già sotto tale particolare profilo potrebbe dubitarsi della competenza a decidere del Collegio, posto che l’art. 4 delle disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazione e servizi bancari e finanziari sottrae espressamente alla competenza dell’ABF le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell’art.23 comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (nello stesso senso vedi l’art.1 della delibera 29 luglio 2008 n. 275 del CICR sulla disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie riconducibili all'art.128 bis del TUB). In secondo luogo, ma in via assorbente, si deve osservare che, anche al di fuori dei servizi di investimento (propriamente detti o ad essi assimilabili, quantomeno per i profili fiscali), la controversia avente ad oggetto la corretta interpretazione e applicazione della normativa tributaria applicabile al rapporto (sia pure privatistico) intercorrente tra banca e cliente esula comunque dalla competenza dell’ABF. Deve convenirsi infatti che quando si disputa della corretta applicazione della imposta di bollo a un contratto bancario la natura del diritto controverso è indiscutibilmente tributaria e, come è noto, il criterio generale in base al quale va stabilita la competenza per materia è costituito dalla natura del diritto affermato con la domanda (nella specie il diritto vantato dal ricorrente a un’applicazione ridotta della base imponibile considerata dall'intermediario per l'applicazione della imposta sul bollo, così come rileverebbe la natura assicurativa della controversia nei casi in cui il ricorrente pretenda un esame nel merito delle clausole di una polizza, ancorché connessa a un contratto bancario). Nella sfera giurisdizionale la distribuzione della competenza per materia trova del resto la sua ragione giustificativa nella valutazione che l'ordinamento compie della migliore attitudine di un giudice rispetto a un altro a risolvere con sveltezza e rapidità un determinato tipo di controversia. E, sotto tale riguardo, non può trascurarsi il rilievo che l’ABF, quale organo di risoluzione ‘alternativa’ delle controversie tra clienti e
intermediari, non possiede di regola le necessarie competenze per esprimere un giudizio
sulla corretta applicazione di un prelievo fiscale e tantomeno sui criteri di calcolo in proposito applicati, se non altro perché esse potrebbero astrattamente esigere un contributo tecnico di consulenti specializzati , di cui non può normativamente avvalersi. Né potrebbe attribuirsi importanza al grado minore o maggiore di complessità tecnica della questione fiscale devoluta, nel senso cioè di riservare alla cognizione dell'ABF i soli casi di minore difficoltà, come pure è stato talvolta ritenuto, giacché in tema di competenza non può assumersi a criterio discretivo un incerto e soggettivo parametro empirico del tutto estraneo all'ambito oggettivo della materia controversa, come individuata dal c.d. petitum sostanziale”.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
firma 1