nell’ambito
Convenzione fra i soggetti partecipanti alla rete per la realizzazione del progetto
“Memorie dell’Attività italiana di Ricerca e Innovazione agricola in ambiente tropicale. Recupero e valorizzazione delle collezioni fotografiche SToriche dell’AgEnzia italiana per la coOperazione allo sviluppo - XXXXXXX”
nell’ambito
UNIFI – Progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di assegni di ricerca– 2021
TRA
Il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo (SAGAS) dell’Università degli studi Firenze (di seguito “Dipartimento”) C.F./ P.I. 01279680480 con sede in Xxxxxxx, xxx Xxx Xxxxx 00 rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Roma il 27/01/1959 in qualità di Direttore;
E
La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per Le Province di Pistoia e Prato (di seguito “SABAP_FI”)
P.I. 94160030485 con sede legale in Firenze, Palazzo Pitti, Piazza de’ Pitti, 1 rappresentato dal dr XXXXXXX Xxxxxx (Soprintendente) nato a FIRENZE il 20/03/1963 in qualità di legale rappresentante
E
L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito “AICS”) C.F. 97871890584 con sede legale in Roma via Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, rappresentata dal dr Xxxxxxxxxxxx Xxxx - nato a Viareggio il 04/01/1961 in qualità di Direttore;
PREMESSO CHE
- La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 1022 del 20 gennaio 2021 ha emanato un Avviso Pubblico per il finanziamento di “Progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca”;
- L’Università degli Studi di Firenze nell’ambito della selezione di cui sopra ha presentato – n. 55 Progetti di alta formazione attraverso l’attivazione di Assegni di Ricerca – 2021” finalizzati all’attivazione di altrettanti assegni di ricerca di durata biennale nell’ambito dei suddetti progetti,
− La Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. DD n. 19917 del 12/11/2021, ha approvato gli esiti dell’istruttoria di ammissibilità, la valutazione dei progetti, la graduatoria e il relativo impegno di spesa;
− L’Università degli Studi di Firenze è risultata tra i soggetti beneficiari del finanziamento Regionale con n° 28 progetti per un totale di n° 28 assegni tra cui il Progetto, “Memorie dell’Attività italiana di Ricerca e Innovazione agricola in ambiente tropicale. Recupero e valorizzazione delle collezioni fotografiche SToriche dell’AgEnzia italiana per la coOperazione allo sviluppo” – “XXXXXXX”;
− L’ente pubblico SABAP_FI e l’ente pubblico AICS sono indicati nella scheda originale del Progetto quali soggetti partecipanti alla rete formativa con il Dipartimento;
- L’Art. 12 dell’Avviso Pubblico di cui sopra prevede la sottoscrizione di apposito atto convenzionale tra i soggetti partecipanti alla rete formativa dei progetti, da stipulare nel tempo intercorrente tra la dichiarazione di ammissibilità al finanziamento della Regione Toscana e la sottoscrizione della convenzione, tra Regione Toscana e l’Università degli Studi di Firenze per la gestione dei progetti finanziati;
- I soggetti partecipanti al Progetto XXXXXXX hanno presentato una dichiarazione d’intenti unitamente alla scheda del progetto;
SI STIPULA E SI CONVIENE
Articolo 1 – Premesse
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Articolo 2 – Oggetto
1. Oggetto della presente Convenzione è la definizione dell’organizzazione e della gestione delle attività da svolgersi per l’attuazione del progetto, così come dettagliato nella scheda del progetto presentato, (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Le parti confermano, inoltre, con il presente atto, le dichiarazioni di intenti presentate unitamente al progetto che qui si intendono integralmente richiamate e vincolanti (allegato 2).
3. Per la realizzazione del progetto le parti si avvarranno della collaborazione di N. 1 assegnista di ricerca, appositamente selezionato per tale progetto, che potrà usufruire di un percorso di alta formazione finalizzato ad accrescere le sue competenze e ad agevolarne l’inserimento lavorativo.
Articolo 3 - Doveri ed obblighi delle Parti.
1. Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, ad operare e a porre in essere ogni azione possibile per consentire lo svolgimento e la realizzazione delle attività del progetto.
2. Il Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto all’Art. 12 dell’Avviso Pubblico di cui in premessa provvederà:
• a far sottoscrivere all’assegnista, vincitore della selezione pubblica, un contratto che riporti chiaramente requisiti, condizioni, vincoli e adempimenti necessari per l’assegnazione e il mantenimento degli assegni;
• alla stipula delle assicurazioni obbligatorie, in esecuzione della vigente normativa, finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell’espletamento dei progetti, dovesse derivare agli assegnisti e/o a terzi;
• a garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
• a fornire i rapporti tecnico-scientifici sullo stato di avanzamento del progetto o altre relazioni richieste ai sensi dell’Avviso Pubblico di cui in premessa, per il monitoraggio in itinere e per la redazione della relazione conclusiva sui risultati conseguiti dal progetto;
• ad attestare con atto formale i fondi destinati al cofinanziamento del Progetto.
3. L’Ente pubblico SABAP_FI si impegna a:
• predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti ad essa conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;
• realizzare le attività del progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
• garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
• garantire la massima integrazione con gli altri partners in modo da ottenere la completa realizzazione del progetto;
• favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio e di rendicontazione;
• portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra rilevante modifica all’attività progettuale;
L’AICS è tenuto a:
• predisporre la documentazione richiesta dal Bando Regione Toscana e dagli atti ad essa conseguenti e trasmetterla al Dipartimento;
• realizzare le attività del progetto, secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
• garantire la disponibilità delle risorse non finanziarie secondo quanto dettagliato nella scheda del progetto;
• garantire la massima integrazione con gli altri partners in modo da ottenere la completa realizzazione del progetto;
• favorire l’espletamento dei compiti attribuiti al Dipartimento agevolando in particolare le attività di coordinamento, di monitoraggio;
• portare immediatamente a conoscenza del Dipartimento ogni evento che potrebbe implicare una interruzione temporanea o definitiva del Progetto specifico o qualsiasi altra rilevante modifica all’attività progettuale;
• versare all’Università la somma di € 18.000,00 (diciotto/00), secondo quanto dettagliato nel progetto, con le seguenti modalità:
- in due soluzioni:
il 50% entro il 04/02/2022
il restante 50% potrà essere versato entro 12 mesi dall’avvio del progetto di ricerca.
il versamento dovrà essere effettuato, indicando come causale: “Assegni Regione 2021 – XXXXXXX”
Articolo 4 – Redazione della Scheda di Sintesi del Progetto
1. Al termine del progetto le parti sono tenute a redigere, in italiano e in inglese, una scheda di sintesi del progetto, dei suoi risultati e delle sue possibili applicazioni al di fuori del caso di studio sviluppato nel progetto stesso.
2. La scheda, finalizzata ad attività di divulgazione, sarà accompagnata da lettera firmata dai responsabili del progetto presso il Dipartimento e il partner obbligatorio e varrà come autorizzazione alla eventuale pubblicazione dei contenuti sul portale della Regione Toscana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o su altri siti web regionali.
Articolo 5 - Proprietà intellettuale e risultato delle attività congiunte
1. Il background posseduto da ciascuna Parte all’avvio del Progetto, ovvero le Conoscenze Preesistenti di una Parte rimangono di piena ed esclusiva proprietà della Parte stessa, ancorché queste siano messe a disposizione delle altre Parti per lo svolgimento delle attività del Progetto di Ricerca.
2. Le Parti mettono a disposizione le proprie Conoscenze Preesistenti essenziali per l’esecuzione del Progetto di Ricerca. Le Parti si impegnano quindi ad acconsentire l’accesso di un’altra Parte alle proprie Conoscenze Preesistenti ove questo sia essenziale per l’avanzamento delle attività previste dal Progetto, e pertanto fintantoché l’attività di una Parte non sia tecnicamente possibile senza l’accesso a tali Conoscenze Preesistenti.
3. Le Parti che avranno accesso a Conoscenze Preesistenti di un’altra Parte, in occasione delle attività di cui al Progetto, saranno obbligate a mantenerle riservate e ad utilizzarle solo per le finalità proprie del Progetto. Salvo diverso patto scritto tra le Parti interessate, l’accesso di una Parte alle Conoscenze Preesistenti di un’altra Parte non conferisce alla Parte richiedente alcun diritto di concedere sub-licenze.
4. Tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal progetto, nonché i relativi diritti di accesso, sono attribuiti ai diversi Partner della collaborazione in modo da rispecchiare adeguatamente i rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.
5. A ciascuna Parte spetterà la piena ed esclusiva titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale e dei conseguenti diritti di sfruttamento relativi alle conoscenze da esso autonomamente sviluppate nell'ambito del Progetto.
6. Qualora i risultati delle attività del Progetto di Ricerca siano tali da rendere non separabile e imprescindibile il contributo delle singole Parti (Proprietà Intellettuale Congiunta), le Parti interessate verranno considerate Contitolari per quote di partecipazione proporzionali al contributo inventivo delle Parti stesse. In ogni caso tali Parti, fermi i principi espressi nel presente Accordo, s’impegnano a stabilire con separato e specifico accordo scritto la ripartizione della proprietà, i termini di esercizio dei relativi diritti di proprietà industriale ed intellettuale ed i conseguenti diritti di sfruttamento industriale relativi alle conoscenze sviluppate in comune, concordando le modalità attraverso le quali verrà esercitata la titolarità comune.
7. Le Parti si impegnano a valorizzare i risultati mediante apposito piano di diffusione, e a renderli liberamente disponibili, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale eventualmente conseguiti attraverso il deposito di domande di brevetto marchio.
Articolo 6 – Informazioni e Pubblicità
1. Le parti si attengono in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell’allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto
2.2. – Responsabilità dei beneficiari) alle indicazioni contenute nel Manuale d’uso POR-FSE 2014-2020 xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxx-xxx-0000- 2020/comunicazione-e-informazione/obblighi-di-informazione;
2. In particolare devono rispettare le disposizioni in materia di loghi, pubblicizzazione delle operazioni ed assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento comunitario.
3. Inoltre, partecipando al presente bando, tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell’elenco delle operazioni di cui all’art. 115 del Regolamento (UE) 1303/13, che sarà pubblicato ed aggiornato semestralmente sul sito della Regione e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell’elenco suddetto.
Articolo 7 - Durata
1. La presente Convenzione diventa efficace dalla data della sottoscrizione e rimane valida e vigente fino all’approvazione della rendicontazione finale del Progetto da parte della Regione Toscana.
2. La durata del progetto (24 mesi) non può essere modificata.
3. Le parti hanno l’obbligo di conservare tutta la documentazione finanziaria e amministrativa inerente il Progetto per tutto il periodo previsto dall’ art. 140 del
Reg: CE 1303/2013.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
1. Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del Regolamento Europeo GDPR n. 2016/679.
2. La Società/Soggetto privato/Ente pubblico si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.
Articolo 9 - Foro competente
1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e/o validità della presente convenzione, il Foro competente è quello di Firenze.
Luogo e data
Firma del Direttore del Dipartimento SAGAS
dell’Università degli Studi di Firenze Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Firma del legale rappresentante del SABAP-FI Dr. Xxxxxx Xxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX 20.12.2021
11:59:44
GMT+00:00
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXX
CN = XXXXXXX XXXXXX
O = MINIST. PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO
C = IT
Firma del legale rappresentante di AICS
Dr. Xxxx Xxxxxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXX XXXX AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
23.12.2021 11:56:17
GMT+01:00
Ai sensi e per gli effetti 1341 e ss. Cod. Civ. si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole della presente convenzione.
Allegati:
- Allegato 1: Scheda del Progetto;
- Allegato 2: Dichiarazione/i di intenti