Contract
Spett.le Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Direzioni rete e servizi di comunicazioni elettroniche c.a. responsabile del procedimento dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Centro direzionale Isola B5 – “Torre Xxxxxxxxx” Prot. AFIR-Tlc/ER-cl/n-47 80143 – Napoli |
Milano, venerdì 11 ottobre 2024 Oggetto: Edison S.p.A. – Risposta alla consultazione di cui alla delibera n.352/24/CONS “Avvio della consultazione pubblica relativa all’adozione di un provvedimento cautelare” |
Gentilissimi,
si trasmettono con la presente le osservazioni di Xxxxxx S.p.a. in merito alla consultazione in oggetto. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.
Distinti saluti,
Edison Spa
Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. x00 00 0000 0
Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano - Monza - Brianza - Lodi e C.F. 06722600019 Partita IVA 08263330014 - REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX
OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
Con l’intento di confermare il proposito di onnicomprensività, affidabilità e digitalizzazione della Società ormai giunta ai suoi primi 140 anni storia, Edison, dal tradizionale settore dell’energia elettrica e del gas naturale è ufficialmente entrata in quello delle telecomunicazioni come reseller di servizi di connettività nel segmento residenziale. A partire dal mese di ottobre, le offerte di fornitura di energia elettrica e gas sono state affiancate da quella per la connettività Internet domestica andando così ad ampliare lo spettro, già consistente, di servizi domestici a disposizione dei clienti.
Edison, come nuovo entrante nel mercato delle telecomunicazioni, intende in primo luogo esprimere apprezzamento circa l’opportunità di poter presentare le proprie considerazioni in relazione alla consultazione in oggetto e intende rendersi parte attiva nel contribuire e fornire elementi utili a supporto dei compiti e degli obiettivi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità o AGCom), soprattutto in tale momento storico in cui il riassetto della proprietà della rete fissa dell’ex operatore verticalmente integrato, i.e. TIM, costituisce un evento cruciale per il comparto delle comunicazioni elettroniche, che porterà ad inevitabili ricadute sull’attività regolamentare dell’Autorità.
Nell’ambito del procedimento istruttorio di analisi di mercati dei servizi di accesso alla rete fissa - avviato con delibera n. 315/24/CONS, conseguente alla separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM
- si condivide la necessità di portare avanti una nuova e attenta analisi di mercato che miri a verificare ed accertare la separazione societaria e proprietaria degli asset e l’assenza di qualunque relazione verticale tra TIM e FiberCop, al fine di valutare la rimozione e/o la rimodulazione dei relativi obblighi regolamentari di accesso alla rete fissa esistenti (conformemente agli articoli 23 e 33 del Codice delle comunicazioni elettroniche).
Con riferimento alla sospensione dell’applicabilità dell’obbligo di replicabilità dell’offerta al dettaglio di XXX, disposta in via cautelare con delibera n. 352/24/CONS, oggetto della presente consultazione, Xxxxxx - pur riconoscendo la rilevanza dei mutamenti di mercato che hanno giustificato la sospensione del suddetto obbligo - ritiene opportuno tenere nella massima considerazione l’impatto sostanziale generato dagli accordi intercorsi, e non resi noti al mercato, tra Fibercop e TIM, c.d. Master Service Agreement (MSA). Ed infatti - considerata la finalità del test di replicabilità delle offerte retail dell’operatore notificato, ovvero di verificare se le condizioni di offerta al dettaglio proposte da quest’ultimo siano sostenibili da parte di un operatore alternativo efficiente che utilizza i servizi all’ingrosso regolati offerti dal medesimo operatore
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avente significativo potere di mercato (SMP) o input acquistati da operatori alternativi - appare quanto mai opportuno considerare l’opportunità di impostare un attento monitoraggio degli effetti della suddetta separazione così da individuare, esaminare e garantire pronti interventi laddove si individui un’eventuale relazione privilegiata tra l’ex incumbent e l’operatore wholesale only, nonché comportamenti idonei a violare i principi di proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento che costituiscono precondizioni per la concorrenzialità del mercato.
Xxxxxx, inoltre, riconosce l'efficacia e la tempestività dimostrate dall'Autorità nell'assicurare, mediamente l’adozione del provvedimento cautelare, la certezza regolamentare del mercato e auspica che tale approccio guidi anche la più ampia procedura di analisi dei mercati, al fine di garantire la massima trasparenza, partecipazione ed efficienza nell'adozione dei provvedimenti finali. Con il proposito di salvaguardare gli interessi degli utenti e la concorrenza tra operatori, Xxxxxx ripone fiducia nelle misure che intende intraprendere l’Autorità e nell’esame degli accordi intercorsi nell’ambito della separazione societaria di XXX, affinché possa essere definito compiutamente il quadro e gli obblighi del nuovo assetto, in un mercato retail di rete fissa in cui XXX sia reputata al pari degli altri concorrenti.