CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
PER ACQUISTO DI BENI E DI SERVIZI
1. GENERALITA’
1.1 Ambito di applicazione
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le “Condizioni Generali”) si applicheranno a tutte le forniture di un/di Bene/i (come di seguito definiti) ovvero alla prestazione di un/di Servizio/i (come di seguito definiti) effettuate dalla Vostra società (di seguito il “Fornitore”) a favore di Pirelli (come di seguito definita), in adempimento di contratti, in qualsiasi forma perfezionatisi tra la vostra società e Pirelli, come, ad esempio, mediante contratto con firma contestuale delle Parti (come definite di seguito) o mediante scambio di corrispondenza (“Contratto/i”) oppure mediante conferma – espressa o per fatti concludenti – di ordini di acquisto (di seguito “Ordine/i“). Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni degli Ordini o dei Contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle Condizioni Generali, l’efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico Ordine o Contratto.
Il Fornitore rinuncia, conseguentemente, all’applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno, quindi,ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.
1.2 Definizioni e Interpretazione
1.2.1 Definizioni
Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:
(1) con “Affiliata/e” deve intendersi qualsiasi persona giuridica/entità direttamente o indirettamente controllata da, controllante o sottoposta al comune controllo con tale persona giuridica/entità;
(2) con "Bene/i" devono intendersi tutti i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, come espressamente indicato negli Ordini o nei Contratti;
(3) con “Controllo” deve intendersi (i) nel caso di una società, la titolarità di oltre il 50% delle azioni con diritto di voto di tale società o, nel caso di qualsiasi altra entità, la titolarità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili di tale entità o (ii) il potere di una persona fisica o giuridica da sola, o congiuntamente con una o più persone o enti, direttamente o indirettamente, di esercitare un’influenza dominante sulla gestione della controllata, in virtù della propria partecipazione al capitale sociale o di accordi contrattuali o in altro modo. I termini "Controllante" e "Controllata" devono avere analogo significato corrispondente;
(4) con “Funzionario Pubblico” deve intendersi qualsiasi funzionario designato, eletto o funzionario onorario o qualsiasi dipendente di qualsiasi governo nazionale, regionale o locale o di un ente pubblico internazionale o di un qualsiasi partito politico, funzionario di partito o candidato in qualsiasi Paese (inclusa qualsiasi persona fisica incaricata di un ufficio esecutivo, legislativo, giudiziario o amministrativo, sia elettivo che di nomina, o di qualsiasi organismo pubblico internazionale, incluse le Nazioni Unite o la Banca Mondiale, o qualsiasi persona fisica che ricopra qualsiasi carica o ufficio, o rappresenti, tali Governi, imprese pubbliche o società di proprietà dello Stato);
(5) con “Governo” deve intendersi ogni organo, agenzia, dipartimento, ambasciata o altro ente statale o organizzazione pubblica internazionale. Il termine include inoltre ogni società o altri enti di proprietà pubblica o controllati dal Governo;(6) con "Incidente di Sicurezza" deve intendersi qualsiasi evento o serie di eventi relativo alla sicurezza che comprometta o possa compromettere gli asset e/o l’ambiente tecnologico di Pirelli e/o i Beni e Servizi forniti, a vari livelli di gravità, sotto un profilo di riservatezza, integrità e/o disponibilità delle Informazioni Riservate; (7) con “Informazioni Riservate” devono intendersi, congiuntamente: (i) l’Informazione Tecnica e le Specifiche Tecniche, (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, diversa dall’Informazione Tecnica e dalle Specifiche Tecniche, relativa a Pirelli, ai suoi materiali, prodotti, processi servizi ed attività, fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Pirelli al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza in connessione con l’esecuzione dei Contratti, (iii) i Risultati e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dal Fornitore che contenga o comunque rifletta l’Informazione Tecnica e/o le Specifiche Tecniche, le informazioni di cui al punto (ii) ed i Risultati;
(8) con “Informazione Tecnica" deve intendersi qualunque tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi, a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornita, in qualsiasi forma, da e/o per conto di Pirelli al Fornitore e/o di cui il Fornitore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l’erogazione del Servizio;
(9) con “Leggi Anti-corruzione” deve intendersi ogni normativa applicabile al Fornitore e/o a Pirelli, e/o alla esecuzione delle obbligazioni previste a carico delle stesse ai sensi degli Ordini e dei Contratti, vigente in materia di anti-corruzione, incluse le leggi di ogni ordine e grado, regolamenti, provvedimenti amministrativi, policy e procedure emesse da qualsiasi autorità competente;
(10) con “Minerali 3TG” devono intendersi Stagno, Tungsteno, Tantalio, Oro e i loro derivati;
(11) con “Minerali Provenienti da Zone di Conflitto” devono intendersi i minerali estratti, raffinati o commercializzati in condizioni di conflitto armato e abuso dei diritti umani, in particolare, ma non limitatamente, nella Repubblica Democratica del Congo e in altri paesi della medesima regione in Africa, nonché in qualsiasi “area ad alto rischio ed affetta da conflitto” (come definita nel documento OCSE denominato “Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas). I Minerali 3TG, il Cobalto e la Mica Naturale sono da intendersi Minerali Provenienti da Zone di Conflitto indipendentemente da dove vengano estratti, processati o venduti;
(12) con “Parti” devono intendersi Pirelli e il Fornitore;
(13) con “Pirelli” deve intendersi la società Pirelli & C. S.p.A., o la/le sua/sue Affiliata/e che ha/hanno concluso con il Fornitore l’/gli Ordine/i o il/i Contratto/i.
(14) con “Risultati” devono intendersi tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi tipo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, soluzioni, deliverables concepiti, attuati o sviluppati dal Fornitore in esecuzione dell’/degli Ordine/i o del/i Contratto/i;
(15) con “Servizio/i” devono intendersi le attività ed i servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Fornitore a Pirelli e/o le opere la cui realizzazione è affidata al Fornitore da Pirelli;
(17) con ”Specifiche Tecniche” devono intendersi i disegni e le caratteristiche tecniche e/o funzionali che il Bene o il Servizio dovranno soddisfare.
1.2.2 Interpretazione
I titoli dei singoli paragrafi sono inseriti solo per comodità e non pregiudicheranno l’interpretazione delle presenti Condizioni Generali.
Il termine “incluso” o qualunque sua variazione ha il significato di “incluso, senza limitazioni” e non dovrà essere interpretato come limitazione di una affermazione generale riferita ad un elemento o ad una
specifica questione immediatamente successiva a tale termine.
Qualsiasi riferimento a una norma o a una disposizione legislativa (comprese quelle previste da leggi applicabili, regolamenti, direttive, trattati) è un riferimento ad essa come modificata, estesa o richiamata di volta in volta.
1.3 Accettazione degli Ordini
L’/Gli Ordine/i diventano impegnativi ed irrevocabili per Pirelli a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d’ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione. Pirelli potrà revocare l’/gli Ordine/i qualora il Fornitore non restituisca a Pirelli la conferma d’ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell’Ordine. Pirelli potrà rifiutare la fornitura sino a quando il Fornitore non avrà restituito la conferma d’Ordine debitamente controfirmata come sopra indicato.
Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, si impegna a fornire il Bene e/o il Servizio in conformità alle Specifiche Tecniche richiamate nello stesso.
Prima di iniziare la fornitura del Bene o la prestazione del Servizio, il Fornitore deve segnalare ogni necessità di variazione rispetto a quanto prescritto dalle Specifiche Tecniche. In questo caso le forniture e/o i Servizi potranno iniziare solo dopo accettazione scritta da parte di Pirelli delle variazioni proposte dal Fornitore.
1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti – Divieto di
mandato all’incasso – Domiciliazione bancaria
Il/i Contratto/i, l’/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti non sono cedibili dal Fornitore, né è possibile conferire mandati all’incasso degli stessi; qualsiasi modifica o integrazione dei Contratti e degli Ordini richiede la forma scritta a pena di nullità e sarà limitata al particolare caso per il quale venga pattuita. Il/i Contratto/i, l’/gli Ordine/i ed i crediti da essi derivanti sono, invece, cedibili da Pirelli alle sue Affiliate.
Il Fornitore riconosce espressamente che ogni pagamento in proprio favore potrà essere eseguito soltanto alla domiciliazione bancaria dallo stesso istituita in Italia.
1.5 Legge applicabile e foro competente
Gli ordini ed i Contratti sono disciplinati in ogni aspetto dalla legge del Paese ove è stabilita la sede legale della Affiliata di Pirelli titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore. Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in relazione o in conseguenza dei Servizi e/o dei Contratti, la loro efficacia, validità esecuzione, interpretazione, risoluzione e cessazione, nonché di ogni rapporto inerente o connesso ai Servizi e/o ai Contratti, e di ogni relativa ragione di dare e di avere, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro del luogo ove è stabilita la sede legale della Affiliata di Pirelli titolare del rapporto contrattuale con il Fornitore.
1.6 Sicurezza delle informazioni
Il Fornitore si impegna ad adottare misure di sicurezza tecniche ed organizzative appropriate, basate sugli attuali standard di settore, a salvaguardia delle informazioni Riservate e dei Beni e/o dei Servizi forniti a Pirelli.
Pirelli avrà facoltà di comunicare al Fornitore, che si impegna fin d’ora ad adottare, le condizioni o le misure di sicurezza da essa ritenute necessarie. Pirelli ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, la corretta esecuzione da parte del Fornitore di tutti gli obblighi assunti con il presente articolo. A questo proposito, il Fornitore riconosce a Pirelli il diritto di accedere direttamente, o tramite terzi, presso le proprie sedi, al fine di verificare gli adempimenti di quest’ultimo a quanto indicato al presente articolo.
1.7 Incident reporting
Nel caso in cui il Fornitore identifichi, o abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato, un Incidente di Sicurezza, il Fornitore dovrà informare Pirelli tempestivamente, e in ogni
caso entro ventiquattro (24) ore dalla scoperta.
Il Fornitore collaborerà con Pirelli in qualsiasi indagine sugli Incidenti di Sicurezza. Qualora Pirelli notifichi al Fornitore una vulnerabilità informatica o un Incidente di Sicurezza rilevato da e/o per conto di Pirelli, il Fornitore dovrà, senza indebito ritardo, eliminare la vulnerabilità e/o porre rimedio all'Incidente di Sicurezza, a seconda dei casi.
Qualsiasi comunicazione in merito a quanto sopra deve essere notificata alla seguente e-mail: XXXX@xxxxxxx.xxx.
1.8 Obblighi e responsabilità del Fornitore
1.8.1 Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla prestazione del/i Servizio/i affidato/igli ed in particolare si impegna:
- ad assumere tutte le responsabilità relative ai Servizi affidatigli e garantisce di disporre di personale specializzato alle proprie dipendenze, idoneo allo scopo;
- a mettere in atto, per la prestazione del Servizio, tutti gli accorgimenti tecnici, organizzativi e di attrezzatura previsti o prescritti dalle vigenti norme antinfortunistiche, sia ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro dei propri tecnici ed operai, sia ai fini della sicurezza di persone, impianti e cose di Pirelli e di terzi nel rispetto della legislazione applicabile;
- a mantenere in vigore per tutta la durata dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i le polizze assicurative di cui il Fornitore ha dato copia a Pirelli e quelle eventualmente stipulate su richiesta di Pirelli;
- a segnalare qualsiasi variazione intervenisse rispetto alle informazioni fornite a Pirelli relativamente alla titolarità della propria impresa, alla compagine azionaria del Fornitore ed alla propria organizzazione aziendale;
- a garantire che il personale che utilizzerà per lo svolgimento dei Servizi (i) è, e sarà, in regola con le disposizioni di legge in materia retribuitiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, incluse quelle in materia di immigrazione, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e (ii) dovrà essere qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere - a nominare un proprio referente nei rapporti con Pirelli, reperibile per tutta la durata del rapporto contrattuale con quest’ultima, il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto prima dell'inizio della prestazione del/dei Servizio/i.
Qualora sia chiamato ad erogare un/dei Servizio/i presso stabilimenti, laboratori, magazzini o uffici di Pirelli, il Fornitore si impegna:
- a far rispettare ai propri dipendenti i regolamenti aziendali e le procedure di sicurezza di Pirelli;
- ad attenersi a tutte le precauzioni e divieti in vigore per prevenire pericoli di incendio;
- ad assumere a proprio esclusivo carico ogni responsabilità per i sinistri e per i danni di ogni natura, direttamente o indirettamente causati dai propri dipendenti e dalle proprie attività a dipendenti o cose in genere di Pirelli, sollevando espressamente e tenendo indenne Pirelli da ogni e qualsiasi responsabilità, costo, onere o pretesa di terzi al riguardo.
I mezzi di sollevamento, movimentazione e, più in generale, tutte le attrezzature di necessità del Fornitore per la prestazione del Servizio saranno messi a disposizione a cura e spese del Fornitore, che ne garantisce la piena idoneità all’uso cui sono destinati.
Detti mezzi devono, per tutta la durata dell’attività e/o dell’/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i, essere pienamente conformi alle normative vigenti.
E’ fatto espresso divieto al Fornitore fare uso di mezzi e/o attrezzature di proprietà di Pirelli.
1.8.2 Il Fornitore si impegna inoltre a comunicare tempestivamente per iscritto a Pirelli, e comunque entro 3 (tre) giorni dal momento in cui ne abbia notizia, l’eventuale insorgenza di controversie/irregolarità in materia contributiva che lo riguardino, nonché di qualsivoglia controversia, anche solo minacciata, in relazione alle pretese di cui al successivo articolo 7.5.2.
Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare tempestivamente a Pirelli, e comunque entro 3 (tre) giorni dal ricevimento,
qualsiasi accertamento o denuncia per omessa/irregolare contribuzione di cui il Fornitore dovesse essere destinatario.
1.9 Diritti di verifica di Pirelli
1.9.1. Pirelli si riserva sin da ora la facoltà di verificare, in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo ragionevole ed idoneo, il rispetto da parte del Fornitore di quanto previsto al precedente articolo 1.8. A tale fine Pirelli potrà effettuare visite ispettive presso il Fornitore o sui luoghi di esecuzione dei Servizi, così come avrà la facoltà di esercitare in qualsiasi momento, nonché fino aI 3 (tre) mesi successivi alla cessazione del Contratto - inviando un'apposita richiesta a tal fine a mezzo di raccomandata A.R. o tramite PEC al Fornitore
- i diritti di verifica di cui alla presente clausola.
1.9.2. Fermo restando quanto sopra, al fine di verificare il rispetto da parte del Fornitore di quanto previsto all’articolo 1.8, Pirelli potrà richiedere al Fornitore in qualsiasi momento ed a propria discrezione - inviando un'apposita richiesta scritta a tal fine, la seguente documentazione:
- copia aggiornata del “Documento unico di regolarità contributiva” (DURC) emesso dagli Istituti previdenziali ed assicurativi (riferito/i all’intera posizione contributiva del Fornitore);
- apposita Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) con la quale il Fornitore dichiara sotto la propria responsabilità che risulta in regola con i pagamenti dei versamenti assistenziali e previdenziali (INAIL, INPS, Cassa Edile);
- ogni altra ulteriore documentazione specificamente richiesta da Pirelli ed attestante, per quanto di pertinenza ai Servizi affidatigli, l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi sul lavoro da parte dello stesso Fornitore e/o il pagamento dei contributi sociali e delle retribuzioni dovute in relazione ai rapporti di lavoro intercorrenti con il personale del Fornitore (tra cui a titolo esemplificativo il Libro Unico del Lavoro (LUL), le distinte dei bonifici attestanti il pagamento delle retribuzioni dei dipendenti addetti ai Servizi e le ricevute degli F24 effettuati agli Enti competenti).
Il Fornitore dovrà provvedere alla richiesta di Pirelli senza ritardo e comunque entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
1.9.3. In caso di: (i) mancata trasmissione della documentazione sopra dettagliata nei termini previsti, e/o (ii) mancata regolarizzazione dei versamenti dovuti dal Fornitore, Pirelli potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l’/gli Ordine/i ai sensi dell’art. 1454 c.c. a mezzo lettera raccomandata o tramite PEC, qualora il Fornitore non provveda ad adempiere entro il termine indicato in detta comunicazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.
1.9.4 Resta inteso che il mancato esercizio da parte di Pirelli della facoltà di verificare il corretto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi di legge, così come l'esito positivo delle verifiche eventualmente effettuate da Pirelli ai sensi dell’articolo 1.9 e/o l'eventuale pagamento da parte di Pirelli non potranno pregiudicare in nessun modo il diritto di Pirelli ad essere manlevata ai sensi dell’articolo 7.5.2 ove vengano sollevate successivamente contestazioni nei confronti di Pirelli da parte dei soggetti ivi indicati, intendendosi tali pagamenti effettuati da Pirelli sempre con riserva.
Il Fornitore riconosce espressamente che il mancato esercizio
da parte di Pirelli del diritto ad essere manlevata ai sensi dell’articolo 7.5.2, così come il mancato esercizio della facoltà di risoluzione di cui all’articolo 1.9.3. non potranno in nessun modo intendersi quale rinuncia di Pirelli all'esercizio dei medesimi.
1.10 Divieto di subfornitura e di subappalto
Salvo preventiva autorizzazione scritta di Pirelli, è fatto espresso divieto al Fornitore di affidare a terzi, anche parzialmente, la fabbricazione del/i Bene/i e/o la prestazione del/i Servizio/i oggetto dell’/degli Ordine/i o del/dei Contratto/i. In caso di autorizzazione di Pirelli al subappalto, il Fornitore farà sì che (con ciò garantendo anche l’adempimento ai sensi dell’art. 1381 del codice civile) che il/i
subappaltatore/i rispetti/no tutte le previsioni delle presenti Condizioni Generali.
1.11 Forza maggiore
Non costituirà inadempimento agli obblighi assunti nell’/negli Ordine/i e nel/nei Contratto/i la mancata esecuzione delle obbligazioni di una delle Parti che sia impedita da circostanze oggettive che siano imprevedibili e che siano al di fuori del proprio controllo. Saranno a tal proposito considerati eventi di forza maggiore guerre, incendi, inondazioni, scioperi generali, serrate, embargo e ordini della pubblica Autorità non direttamente o indirettamente derivanti da una violazione da parte del Fornitore dei propri obblighi contrattuali. La Parte che fosse impedita nell’adempimento dei propri obblighi da un evento di forza maggiore dovrà darne immediata comunicazione all’altra Parte e dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e continuare l’adempimento dei propri obblighi contrattuali.
1.12 Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale Protezione Dati - “RGPD”)
Pirelli, al solo fine di gestire il/i rapporto/i contrattuale/i di fornitura/acquisto, effettua il trattamento dei dati personali che riguardano il Fornitore (ove si tratti di impresa individuale, imprenditore o professionista) e i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, la conoscenza dei quali, pur non essendo obbligatoria, si rende necessaria per instaurare ed eseguire il/i rapporto/i contrattuale/i, per l’adempimento dei correlati obblighi normativi e per l’eventuale esercizio o difesa di diritti. Il conferimento dei dati personali è dunque necessario per tali attività contrattuali che, senza i dati, non sarebbe possibile iniziare e svolgere correttamente.
Tali dati sono conservati in archivi cartacei ed informatici gestiti da società del gruppo Pirelli per la durata dei rapporti contrattuali e per i tempi previsti dalla legge a fini amministrativi e contabili, fatta salva la necessità di conservazione per periodi ulteriori per finalità difensive. Tali dati saranno conosciuti dal personale autorizzato di Pirelli e trasmessi solo a coloro che intervengono nel processo aziendale Pirelli e che li elaborano in adempimento di specifici obblighi di legge, nonché a società che, quali responsabili del trattamento, svolgono attività di supporto tecnico e organizzativo e a società che, quali autonome titolari del trattamento, svolgono attività di supporto valutativo in ambito ambientale, sociale e governance, su richiesta di Pirelli.
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del RGPD (quali: conoscere in ogni momento i suoi dati personali e come vengono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco o opporsi al trattamento per motivi legittimi, esercitare il diritto alla portabilità dei dati) rivolgendosi allasocietà Pirelli con cui il Fornitore abbia in essere l’Ordine/il Contratto, inviando una comunicazione al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xxx o alla sede legale. Resta infine fermo il diritto dell’interessato di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali per l’eventuale tutela dei propri dati personali e dei propri diritti.
L’interessato può altresi rivolgersi al Responsabile Protezione dei Dati (“DPO”) di Pirelli Tyre S.p.A. presso la sede legale della Società – e-mail XXX_Xxxxx@xxxxxxx.xxx.
L'elenco completo dei DPO nominati per le altre società italiane del gruppo Pirelli può essere richiesto scrivendo a: xxxxxxx.xxxx@xxxxxxx.xxx.
Il Fornitore garantisce a Pirelli che i relativi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori abbiano ricevuto un’idonea informativa sul trattamento dei dati personali per le finalità connesse allo svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e che i loro dati personali siano lecitamente utilizzabili da Pirelli per tali finalità, nei termini sopra indicati.
1.13. Codice di Condotta Fornitori Pirelli
1. Il Fornitore dichiara di aver letto e compreso il Codice di Condotta Fornitori Pirelli , pubblicato ed accessibile all’indirizzo web Supplier_CoC_EN.pdf (xxxxxxxxx.xxx) che sancisce i princìpi con cui Pirelli informa la gestione delle proprie attività e i rapporti con terze parti.
2. Alla luce di quanto sopra, il Fornitore s’impegna, in relazione all’esecuzione di ciascun Contratto/i e/o di ciascun Ordine/i a gestire la propria/le proprie attività nel rispetto del Codice di Condotta Fornitori Pirelli .
3. Pirelli ha diritto di verificare, per tutta la durata del Contratto,, direttamente o tramite terzi, il rispetto da parte del Fornitore, del Codice di Condotta Fornitori Pirelli, ferma la riservatezza e con ragionevole preavviso.
4. In caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi indicati nel Codice di Condotta Fornitori Pirelli, oppure di rifiuto da parte del Fornitore di attuare un piano di azione richiesto da Pirelli oppure di mancata implementazione di un piano di azione concordato con Pirelli in relazione al Codice di Condotta Fornitori Pirelli, Pirelli potrà sospendere con effetto immediato l’esecuzione del Contratto e/o dell’Ordine, restando impregiudicato il diritto per la stessa di risolvere il Contratto/i e/o Ordine/i ai sensi dell’articolo 6.2 ed esercitare ogni tipo di rimedio previsto per legge.
5. Il Fornitore ha la facoltà di segnalare a xxxxxx@xxxxxxx.xxx
ogni violazione o sospetta violazione del Codice di Condotta dei Fornitori Pirelli e/o di ogni normativa applicabile; le segnalazioni possono essere fornite in forma anonima, ma dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta delle disposizioni contenute nel Codice di Condotta dei Fornitori Pirelli, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte. Pirelli non tollera minacce o ritorsioni di qualsivoglia genere nei confronti del segnalante o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro della fondatezza della segnalazione e si riserva il diritto di adottare tutte le azioni opportune contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere tali atti di ritorsione. Pirelli garantisce l’anonimato del segnalante nel rispetto delle previsioni di legge.
1.14. Rispetto delle Leggi Anti-corruzione
In relazione al/agli Ordine/i e/o al/ai Contratto/i e nel corso dell’esecuzione dei medesimi, il Fornitore:
(i) si impegna a rispettare le “Leggi Anti-corruzione”;
(ii) si impegna a rispettare le Leggi Anti-corruzione nello svolgimento dell’attività diretta ad ottenere tutte le licenze, le autorizzazioni e i permessi richiesti da qualsiasi autorità competente in relazione all’/agli Ordine/i ed al/ai Contratto/i;
(iii) si impegna a non violare, né permettere, autorizzare o tollerare alcuna violazione delle Leggi Anti-corruzione;
(iv) si impegna a non effettuare pagamenti né ad offrire, corrispondere o promettere - direttamente o indirettamente - denaro o altra utilità, ai soggetti nel seguito elencati allo scopo di facilitare Pirelli nell’ottenere o mantenere vantaggi nella propria attività di impresa, di procurare alcun vantaggio a Pirelli o a qualsiasi persona o entità in relazione all’/agli Ordine/i ed al/ai Contratto/i o di influenzare il contenuto di qualsiasi atto o decisione di qualsiasi funzionario, organo governativo, ente pubblico:
(a) Funzionari pubblici. Si precisa che una persona non cessa di essere un funzionario pubblico anche qualora agisca a titolo privato o per il fatto di agire senza alcun compenso; o
(b) Partiti politici o funzionari di partito; o
(c) Ogni persona, sapendo che tutto o parte del denaro o altra utilità saranno offerti, consegnati o promessi – direttamente o indirettamente – ad ognuna delle persone o organizzazioni sopra identificate.
(v) dichiara e garantisce che, per quanto di sua conoscenza, il Fornitore, chi ne detiene il controllo, i propri amministratori e dirigenti xxxxxxx e gli amministratori e dirigenti apicali di chi ne detiene il controllo non sono stati condannati o dichiarati colpevoli con sentenza non più impugnabile, o è stata nei loro confronti emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta, per i reati di corruzione o truffa;
(vi) dichiara e garantisce che, sulla base delle informazioni attualmente a sua disposizione, né il Fornitore, né chi ne detiene il controllo, né i propri amministratori e dirigenti xxxxxxx, né gli amministratori e i dirigenti apicali di chi ne detiene il controllo sono stati dichiarati da un Governo o un’autorità pubblica anche sovranazionale o un’autorità giudiziaria, interdetti, sospesi o proposti per la sospensione o interdizione o comunque non ammessi a partecipare ad appalti pubblici;
(vii) dichiara e garantisce di non aver offerto di pagare, di non aver pagato e che non pagherà, a persone fisiche o giuridiche per conto di Pirelli elargizioni a fini politici; e
(viii)si impegna a conservare, in maniera chiara, corretta e veritiera, tutte le registrazioni e scritture contabili nonché le registrazioni delle spese e delle entrate effettuate in relazione al/agli Ordine/i ed/o al/ai Contratto/i, incluse le registrazioni di pagamenti effettuati a terze parti in relazione al/gli Ordine/i ed/o al/i Contratto/i, giustificate da fatture dettagliate secondo i principi contabili generalmente accettati. Inoltre, il Fornitore renderà la suddetta documentazione disponibile in caso di richiesta di verifica da parte, o per conto di Pirelli, previa comunicazione scritta di quest’ultima da inviarsi con quindici (15) giorni di preavviso. Le attività di verifica saranno condotte durante l’orario di lavoro, presso la sede principale del Fornitore, che fornirà ogni ragionevole assistenza per esaminare ed effettuare copie delle suddette informazioni. Pirelli considererà le informazioni di cui è venuta a conoscenza durante le attività di verifica come “Informazioni Confidenziali” in adempimento di quanto previsto all’articolo 2.1 delle Condizioni Generali.
Il Fornitore farà sì che le proprie società controllanti, controllate, società assoggettate a comune controllo, così come i propri e i loro amministratori, dirigenti apicali, consulenti, rappresentanti, dipendenti e agenti rispettino le previsioni di cui ai paragrafi da (i) a (iv) del presente articolo 1.14.
Il Fornitore riconosce che, in caso di violazione da parte sua di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie previste nel presente articolo 1.14, Pirelli potrà sospendere con effetto immediato l’esecuzione delle proprie obbligazioni, restando impregiudicato il diritto per la stessa di risolvere l’/gli Ordine/i ed/o il/i Contratto/i ai sensi dell’articolo 6.
Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Pirelli e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest’ultima o dei propri rappresentanti conseguente o relativo a qualsiasi inadempimento degli impegni e/o violazione delle garanzie previste nel presente articolo 1.14 e/o a qualsiasi violazione delle Leggi Anti-corruzione da parte del Fornitore, qualsiasi delle proprie società controllanti, controllate, società assoggettate a comune controllo, dei propri o dei loro amministratori, dirigenti apicali, rappresentanti, dipendenti e agenti.
1.15. Minerali Provenienti da Zone di Conflitto
[Clausola Applicabile in caso di fornitura di Beni totalmente o in parte applicati ad articoli venduti da Pirelli e di Servizi che modifichino permanentemente almeno una parte dei prodotti venduti da Pirelli]
Il Fornitore dichiara e garantisce che i Beni e i Servizi forniti o da fornire a Pirelli ai sensi del Contratto e/o degli Ordini non contengono e non conterranno per l’intera durata della fornitura nessuno dei Minerali Provenienti da Zone di Conflitto.
Il Fornitore si impegna:
(i) a fornire a Pirelli una descrizione esaustiva delle procedure e degli strumenti che sono stati implementati per garantire che i Beni e Servizi e le parti coinvolte nella fornitura delle diverse componenti dei Beni e dei Servizi non contengano Minerali Provenienti da Zone di Conflitto;
(ii) a mantenere un programma attivo di due diligence, per identificare e tracciare nella propria catena di fornitura tutti i Minerali Provenienti da Zone di Conflitto basato sulle procedure e gli strumenti dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE) e della Responsible Minerals Initiative (RMI);
(iii) a fornire Minerali 3TG, Cobalto e Mica Naturale provenienti da fonderie che sono state classificate “Conformi” (“Conformant” come descritto in xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxxx- minerals-assurance-process/ e xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxx- refiners-lists/);
(iv) a compilare, per ogni tipo di Bene e Servizio fornito ai sensi del Contratto o degli Ordini, la versione più recente del "Conflict Minerals Reporting Template" (CMRT), scaricabile al
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx- templates/cmrt/, e del "Extended Minerals Reporting Template" (EMRT), scaricabile al xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx- templates/emrt/, e a spedire gli stessi via e-mail a xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;
(v) ad inviare i documenti di cui al punto (iv) aggiornati annualmente (sempre) o in caso di qualsiasi variazione alla composizione e/o a parti/componenti e/o al processo produttivo dei Beni e/o Servizi forniti, e/o qualsiasi variazione della lista delle fonderie e/o dello stato di classificazione “Conformant” di cui al (iii). .
In caso di violazione da parte del Fornitore di uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente art. 1.15, Pirelli potrà sospendere con effetto immediato l’esecuzione del Contratto e/o dell’Ordine, restando impregiudicato il diritto per la stessa di risolvere il Contratto/i e/o l’Ordine/i ai sensi dell’articolo 6.2 ed esercitare ogni tipo di rimedio previsto per legge.
2. PROPRIETA’ INTELLETTUALE
2.1 Informazioni Riservate
2.1.1 Il Fornitore dà atto e riconosce che Pirelli è proprietaria delle Informazioni Riservate e titolare di ogni relativo diritto di proprietà intellettuale.
2.1.2 Il Fornitore è tenuto a:
(a) mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna terza parte le Informazioni Riservate;
(b) mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l’uso non autorizzato delle Informazioni Riservate;
(c) al termine della fornitura, o anche antecedentemente su richiesta di Pirelli, restituire immediatamente tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e/o qualsiasi altro dato di Pirelli ed a distruggerne e/o cancellarne qualsiasi copia cartacea o su qualsiasi altro supporto (compreso qualsivoglia supporto informatico), fermo restando che il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Pirelli, consegnerà a Pirelli una certificazione attestante l’avvenuta distruzione e/o cancellazione dei documenti e/o riproduzioni di cui sopra, a meno che la legge applicabile non ne richieda l’obbligo di conservazione;
(d) utilizzare le Informazioni Riservate soltanto in quanto necessario per l’esecuzione dei Contratti;
(e) non riprodurre o copiare le informazioni Riservate se non nei limiti autorizzati espressamente da Pirelli;
(f) non brevettare qualsiasi informazione o dato contenuto nelle Informazioni Riservate;
(g) limitare la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni Riservate;
(h) informare i dipendenti all’interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle Informazioni Riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
(i) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti realizzati sfruttando le Informazioni Riservate;
(j) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Fornitore debba trasmettere le Informazioni Riservate nell'ambito della esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Fornitore sarà responsabile nei confronti di Pirelli per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente art. 2 rispetto alle Informazioni Riservate commessa da detto terzo.
2.1.3 Nel caso in cui l’utilizzo dei Risultati comporti l’uso di qualsiasi brevetto, software, know-how o altro diritto di proprietà intellettuale, di cui il Fornitore abbia diritto di disporre (“Diritti del Fornitore”), il Fornitore concede fin d’adesso a Pirelli licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile, perpetua, trasferibile, con diritto di sublicenziare, di utilizzare i Diritti del Fornitore al solo fine dell’utilizzo, da parte di Pirelli, dei Risultati.
2.1.4 Né le presenti Condizioni Generali né la rivelazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per il Fornitore di diritti a concessioni di licenze su brevetti, domande di brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale su informazioni e dati inclusi nelle Informazioni Riservate.
2.1.5 Indipendentemente dalla durata del rapporto contrattuale con il fornitore, con riferimento a ciascuna Informazione Riservata ricevuta, gli obblighi del Fornitore di cui all’art. 2.1.2 cesseranno di essere efficaci quando tutte le Informazioni Riservate diventeranno di pubblico dominio per fatti non imputabili al Fornitore.
2.2 Proprietà industriale del Fornitore
Il Fornitore garantisce che i Beni da lui forniti, i loro componenti ed accessori nonché (in quanto applicabile) le opere dal medesimo realizzate per Pirelli, l’utilizzo dei Servizi forniti (in entrambi i casi, anche se successivamente elaborati da Pirelli o da terzi per conto di Pirelli) non comportano contraffazione di titoli di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l’onere della pronta definizione delle eventuali pretese di terzi che assumano violati loro diritti di proprietà industriale o intellettuale a motivo del possesso o uso, a seconda dei casi, da parte di Pirelli, del/i Bene/i e/o del/i Servizio/i e tenendo comunque Pirelli indenne da tali pretese.
Fatti salvi diversi accordi scritti, il Fornitore rinuncia a far valere nei confronti di Pirelli, suoi successori a qualsiasi titolo ed anche nel ramo d’azienda o parte di esso, suoi clienti e suoi licenziatari (nonché nei confronti dei clienti e licenziatari anche successivi di costoro), suoi eventuali diritti di privativa industriale sul/i Bene/i o sul/i Servizio/i. Se non espressamente indicato al Fornitore prima del perfezionamento degli Ordini e dei Contratti, si deve intendere che il Bene è libero per l’esportazione verso il Paese - indicato nell’Ordine o nel Contratto stesso - in cui deve avere luogo la consegna.
3. RISCHIO E TITOLO - CONSEGNA ED ACCETTAZIONE
3.1 Resa
Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio per danneggiamento o perdita totale o parziale del/i Bene/i dal Fornitore a Pirelli, si applicheranno le norme Incoterms richiamate nell’Ordine o nei Contratti. L’imballaggio ed il trasporto del/i Bene/i deve essere effettuato con ogni accorgimento atto a preservarlo da eventuali danni.
3.2 Passaggio del titolo ed accettazione
La proprietà del/i Bene/i si intenderà trasferita a Pirelli al momento del passaggio del rischio come previsto dagli Incoterms 2020, per la specifica modalità di resa concordata. La proprietà dell’opera realizzata in esecuzione del/i Servizio/i si intenderà trasferita a Pirelli al momento della relativa accettazione da parte di quest’ultima.
In entrambi i casi ed ove applicabile, il/i Bene/i e/o il/i Servizio/i (ovvero l’eventuale opera oggetto dello/degli stesso/i) si intenderanno definitivamente accettati da Pirelli
solo all’esito positivo delle eventuali procedure di collaudo concordate per iscritto tra le Parti.
3.3 Luogo e tempi di consegna
Il Fornitore deve puntualmente rispettare i termini di consegna indicati negli Ordini e nei Contratti (da considerarsi essenziali nell’interesse di Pirelli), rispetto ai quali non sono ammessi né ritardi né consegne anticipate. Pirelli ha facoltà di restituire i Beni forniti eventualmente pervenuti prima del termine pattuito, a spese del Fornitore o di addebitare a quest’ultimo le spese di magazzinaggio e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.
3.4 Ritardata consegna
In caso di ritardo nella consegna del/i Bene/i e/o nella prestazione del/i Servizio/i, Pirelli avrà il diritto di applicare una penale per il ritardo pari – salvo diversa misura eventualmente pattuita nell’/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i – allo 0.5% per settimana completa di ritardo fino ad un massimo del 5% del prezzo del Bene non consegnato o del Servizio non completato entro il termine pattuito.
In aggiunta alla penale sopra prevista Pirelli avrà il diritto al risarcimento integrale di ogni danno ad essa causato direttamente o indirettamente, ivi inclusi, senza ad essi essere limitati, i danni da mancata produzione, derivanti dal ritardo nella consegna del/i Bene/i o nel completamento del/i Servizio/i.
4. PREZZI E PAGAMENTI
4.1 Salvo diversi accordi scritti, i prezzi indicati negli Ordini e nei Contratti si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione.
4.2 Il Fornitore riconosce espressamente che tutte le fatture che saranno dallo stesso emesse dovranno riportare obbligatoriamente il numero di ordine di acquisto emesso da Pirelli in relazione alla fornitura del relativo Bene e/o del Servizio.
[Clausole 4. 3e 4.4 applicabili solo ai Contratti che abbiano ad oggetto la prestazione di Servizi]
4.3 Nel caso di esercizio dei diritti di verifica di cui all’articolo 1.9, Pirelli potrà sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti, anche se fatturati, per i Servizi eseguiti (senza che tale sospensione comporti riconoscimento al Fornitore di alcun interesse di mora) o procedere all’applicazione di una trattenuta a garanzia fino al 20% dell’importo di detti corrispettivi. La sospensione dei pagamenti sarà revocata o la trattenuta a garanzia sarà restituita al Fornitore solo quando questi dia seguito alle richieste di Pirelli e risulti confermato che il Fornitore è in regola con gli obblighi retributivi e/o contributivi sullo stesso gravanti o, nel caso in cui vengano riscontrate delle irregolarità, fino a che tali irregolarità non vengano sanate e il Fornitore non fornisca prova documentale di tale sanatoria.
4.4 Eventuali diritti di credito di Pirelli sorti ai sensi dell’articolo
7.5.2. potranno essere soddisfatti anche mediante compensazione ai sensi dell’art. 1252 c.c., con gli importi dovuti da Pirelli al Fornitore a titolo di corrispettivo dei Servizi. In ogni caso, Pirelli avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore ai sensi del Contratto e/o degli Ordini nel caso in cui qualsivoglia terzo avanzi direttamente nei confronti di Pirelli qualsivoglia pretesa dipendente da, o connessa a, gli obblighi gravanti sul Fornitore per legge e/o per contratto (inclusi eventuali contratti collettivi).
[Clausola applicabile solo a Fornitori Non Residenti Fiscalmente in Italia e in caso di fornitura di soli Servizi]
4.5 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del trattato contro le doppie imposizioni attualmente in vigore tra l’Italia ed il paese di residenza fiscale del Fornitore (“Trattato”), il Fornitore dovra’ consegnare a Pirelli in via anticipata rispetto alla data del primo pagamento di ogni anno solare del periodo contrattuale, un valido Certificato di Residenza Fiscale
(conforme al MODELLO “A” in Allegato) emesso dalla competente Autorità Fiscale, attestante l’effettiva residenza fiscale del Fornitore, come definito nel Trattato, ed un’Autodichiarazione (conforme al MODELLO ”B” in Allegato), firmata dal Legale Rappresentante del Fornitore, attestante che quest’ultimo non ha in Italia una stabile organizzazione o una sede fissa a cui il reddito sia effettivamente riferibile. Il Certificato di Residenza Fiscale e l’Autodichiarazione (Allegati “A”e“B”) hanno validita’ per singolo anno solare e dovranno essere rinnovati in ogni caso prima del primo pagamento previsto nell’anno solare di riferimento. L’importo totale pagato al Fornitore potrebbe essere decurtato di qualsiasi Ritenuta alla Fonte (WHT), qualora applicabile in base alla Normativa Fiscale Nazionale di cui all’art. 25 del DPR 600/73 e/o al Trattato. Nel caso in cui il Fornitore non provveda a consegnare a Pirelli sia il Certificato di Residenza Fiscale sia l’Autodichiarazione (Allegati “A” e “B”) prima del primo pagamento previsto nell’anno di riferimento, xxxx’ applicata una ritenuta alla fonte, in applicazione dell’ art. 25 del DPR 600/73.
Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente Pirelli nel caso in cui il suo status fiscale (il paese di residenza fiscale o lo svolgimento di qualsiasi attività tramite una stabile organizzazione in Italia) dovesse cambiare nel corso del medesimo anno d’imposta e a consegnare tempestivamente a Pirelli la versione aggiornata degli Allegati “A”e”B”.
Tutti i documenti e le notifiche devono essere inoltrati all'indirizzo e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
Il Fornitore terrà in ogni caso Pirelli indenne e manlevata da ogni e qualsivoglia danno, perdita, costo o spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge) che possano ad essa derivare da eventuali violazioni e/o inadempimenti del Fornitore agli obbighi previsti dal presente articolo.
In tutti i casi di inadempimento del Fornitore, Pirelli avrà il diritto di sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore, senza che ciò determini la maturazione di alcun interesse o penalità, finché il Fornitore avrà rimediato all’inadempimento.
5. RECESSO
Pirelli avrà la facoltà di recedere da ciascun Ordine/i e/o Contratto/i relativo alle prestazione di Servizi mediante semplice comunicazione scritta inviata con 30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto da Pirelli al Fornitore in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore di pretendere il compenso per le prestazioni effettuate in modo soddisfacente sino a tale data.
6. RISOLUZIONE
6.1 In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni ad esso incombenti in virtù dell’/degli Ordine/i e/o del/dei Contratto/i, Pirelli potrà, fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dai medesimi per specifiche ipotesi, intimare per iscritto al Fornitore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, con comunicazione che, decorso inutilmente detto termine, il rapporto contrattuale si intenderà senz’altro risolto.
6.2 In aggiunta a quanto previsto all’articolo 6.1, Pirelli potrà risolvere il/i Contratto/i e/o l’/gli Ordine/i in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Pirelli indicherà nella stessa comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi per opera o a carico del Fornitore:
(a) liquidazione o assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale;
(b) pignoramenti, sequestri o protesti o assoggettamento a misure cautelari;
(c) inadempimento agli obblighi di riservatezza e
limitazione d’uso di cui agli articoli 1.6 e 2;
(d) associazione o sottoposizione a qualsiasi forma al controllo, anche indiretto, di un concorrente di Pirelli;
(e) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 1.8;
(f) inadempimento agli obblighi di divieto di subfornitura e di subappalto di cui all’articolo 1.10;
(g) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 1.4 (incedibilità, domiciliazione bancaria e divieto di mandato all’incasso);
(h) violazione degli obblighi di cui all’articolo 1.13, paragrafo 4 (Codice di Condotta dei Fornitori Pirelli;
(i) violazione di uno qualsiasi degli impegni e delle garanzie di cui all’articolo 1.14 (Rispetto delle Leggi Anti-Corruzione);
(j) violazione di una qualsiasi delle previsioni di cui all’articolo 1.15 (Minerali Provenienti da Zone di Conflitto);
(k) inadempimento agli obblighi di legge in ordine al trattamento retributivo, dal punto di vista sia normativo che economico, nonché contributivo, assistenziale ed assicurativo dei propri dipendenti;
(l) inadempimento agli obblighi di cui all’articolo 7.5.2; o
(m) inadempimento agli obblighi contrattuali per una causa di forza maggiore che si protragga per un periodo continuativo superiore a 15 giorni lavorativi.
6.3 Pirelli potrà inoltre risolvere ciascun Ordine/i e/o Contratto/i mediante comunicazione scritta inviata con
30 (trenta) giorni di preavviso al Fornitore qualora si verifichi un evento imprevedibile che renda significativamente più onerosa per Pirelli l’esecuzione di un/degli Ordine/i o di un/dei Contratto/i.
6.4 La risoluzione ai sensi del presente articolo ed in ogni altro caso, non fa venire meno gli obblighi a carico del Fornitore di cui all’articolo 2 (riservatezza), che sopravviveranno alla suddetta risoluzione.
7. QUANTITA’ E QUALITA’
7.1 Durata
Salvo quanto diversamente previsto dall’/dagli Ordine/i e/o dal/dai Contratto/i, il Fornitore garantisce l’idoneità all’uso del/i Bene/i fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento della consegna.
7.2 Quantità
Qualora i quantitativi di Bene/i consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell’/negli Ordine/i o nel/nei Contratto/i, Pirelli potrà, a sua scelta:
(a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali forniture successive;
(b) chiedere che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all’eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzinaggio qualora questi non vi provveda prontamente;
(c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all’inadempienza del Fornitore.
Pirelli dovrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna del/dei Bene/i.
7.3 Qualità
7.3.1 Il Fornitore garantisce che il/i Bene/i consegnati ed il/i Servizio/i resi saranno esenti da difetti e conformi alle Specifiche Tecniche. Il/i Bene/i ed il/i Servizio/i oggetto della fornitura saranno considerati difettosi qualora:
(a) non risultino conformi a quanto prescritto dall’/dagli Ordine/i e/o dal/daii Contratto/i, oppure
(b) non rispecchino le caratteristiche possedute dai campioni e prototipi consegnati dal Fornitore.
(c) non siano idonei all’uso per cui Pirelli intendeva utilizzarli.
7.3.2 Pirelli ha la facoltà di condurre delle verifiche presso il Fornitore sia per l’eventuale verifica del/dei Bene/i e/o
del/dei Servizio/i o per l’accettazione del/dei Bene/i e/o del/dei Servizio/i stesso, sia sul sistema qualità implementato all'interno dell'organizzazione del Fornitore.
7.3.3 Fatto salvo ogni diritto spettante a Pirelli ai sensi dell’/degli Ordine/i e del/dei Contratto/i, nonchè per legge, il Fornitore, su richiesta di Pirelli ed entro il ragionevole termine fissato dalla stessa, dovrà provvedere a riparare o sostituire il Bene difettoso o a rendere il Servizio in maniera conforme con l’Ordine o con il Contratto applicabile. Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, Pirelli potrà, alternativamente ed a sua discrezione, (i) risolvere il/i Contratto/i o l’/i Ordine/i in conformità a quanto previsto al precedente art. 6, (ii) ottenere una congrua riduzione del prezzo del/dei Bene/i o del/dei Servizio/i difettosi, oppure (iii) qualora solo parte del/i Bene/i o del/dei Servizio/i siano difettosi, far eseguire da terzi di sua scelta ed a spese del Fornitore la fornitura del/i solo/i Bene/i difettoso/i o la prestazione del/i solo/i Servizio/i non conforme/i.
7.3.4 Qualora, in ottemperanza al disposto di norme applicabili in materia, Pirelli decida di intraprendere una campagna di richiamo o comunque di sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti dei Beni fornitile dal Fornitore, in tal caso il Fornitore terrà indenne Pirelli da qualsiasi azione, diritto pretesa di terzi al riguardo nonchè da ogni costo, onere e spesa necessari per la realizzazione della campagna di richiamo o di sostituzione (ivi inclusi i costi logistici e di smontaggio e ri-montaggio dei prodotti di Pirelli).
7.4 Assicurazioni
Il Fornitore dovrà provvedere a proprie spese a stipulare una polizza assicurativa (con primaria compagnia di assicurazione e con franchigie e massimali definiti a normali condizioni di mercato) a copertura della propria responsabilità per danni a terzi a qualunque titolo, incluso a titolo di responsabilità del fabbricante, derivanti dalla dall’esecuzione degli Ordini e/o dei Contratti. Il Fornitore dovrà consegnare a Pirelli una copia della polizza assicurativa sopra menzionata.
7.5 Indennizzo
7.5.1Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Pirelli e i suoi rappresentanti da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest’ultima o dei propri rappresentanti conseguenti o relativi a qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione del/dei Contratto/i e/o dell’/degli Ordine/i o comunque in relazione alla fornitura e/o uso del/dei Bene/i e/o svolgimento del/dei Servizio/i da parte del Fornitore.
7.5.2Il Fornitore garantisce, manleva e tiene indenne Pirelli da qualsiasi pregiudizio, spesa (ivi incluse eventuali sanzioni comminate ai sensi di legge), costo, danno che possano alla stessa derivare in conseguenza della violazione da parte del Fornitore degli obblighi di cui all’articolo 1.8, nonché da ogni pretesa venisse avanzata, ivi comprese quelle volte a ottenere o che presuppongano il riconoscimento di rapporti di lavoro subordinato o di qualsivoglia altro tipo in capo a Pirelli, nei confronti di Pirelli stessa dai dipendenti (o altro personale anche in forza con contratti di natura diversa) del Fornitore o dai suoi eredi e/o aventi causa e/o da terzi, inclusi pubblici enti ed autorità, per stipendi, indennità, versamenti previdenziali e/o assistenziali e quant’altro previsto dalla vigente normativa, ivi incluse sanzioni comminate da qualsiasi ente o autorità, in relazione al rapporto di lavoro in essere con il Fornitore o alla sua cessazione.
7.6 Certificazione del Fornitore
Ove non diversamente previsto nell’/negli Ordine/i e/o nel/nei Contratto/i, il Fornitore dovrà dimostrare a Pirelli di avere ottenuto da un ente accreditato la dichiarazione di conformità alla certificazione ISO 9001 e/o ogni altra certificazione ragionevolmente richiesta da Pirelli.
CONFERMA D'ORDINE
Con riferimento al Vostro Ordine sopra citato, accettiamo i termini e le condizioni in esso contenute. Accettiamo inoltre senza riserva alcuna le Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di Pirelli ad esso allegate.
Timbro e firma del Fornitore
Approviamo specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni Generali di Acquisto di Beni e Servizi di Pirelli allegate all’Ordine:
1.1 Ambito di applicazione
1.3 Accettazione degli Ordini
1.4 Incedibilità dei Contratti e dei crediti – Divieto di mandato all’incasso – Domiciliazione bancaria
1.5 Legge applicabile e foro competente
1.6 Sicurezza delle informazioni
1.8 Obblighi e responsabilità del Fornitore
1.10 Divieto di subfornitura e di subappalto
1.13 Codice di Condotta dei Fornitori Pirelli
1.14 Rispetto delle Leggi Anti-corruzione
1.15 Minerali Provenienti da Zone di Conflitto [se clausola applicabile]
2. Proprietà Intellettuale
3. Rischio e titolo - Consegna ed Accettazione
4. Prezzi e pagamenti
5. Recesso
6. Risoluzione
7.1 Durata
7.2 Quantità
7.3 Qualità
7.4 Assicurazioni
7.5 Indennizzo
Timbro e firma del Fornitore
Approviamo altresì specificatamente i termini di pagamento indicati nel Vostro Ordine sopra citato.
Timbro e firma del Fornitore
Con riferimento alle disposizioni introdotte dal DPR 472/96 (soppressione BABV) vi informiamo che non verranno accettate consegne di beni, a qualsiasi titolo, sprovviste
di documento di trasporto, ovvero di fattura, che contenga almeno i seguenti dati:
- riferimento n. ordine di Pirelli
- descrizione e quantita' dei beni consegnati
- motivo della consegna
Nel caso di trasporto accompagnato solo da fattura, si ricorda che è necessario comunque l'invio della stessa, A CURA DEL FORNITORE, alla competente Direzione Amministrazione e Controllo per gli adempimenti amministrativi.