Via Regina Margherita, n. 80 – 71029 Troia (FG) Tel. 0881/978403 – Fax 0881/978420
Xxxxx xx Xxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. 00 – 71029 Troia (FG) Tel. 0881/978403 – Fax 0881/978420
Mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx; pec: xxxxxxxxxx.xxxxx@xxxxxx.xx;
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI TROIA (FG) Art.1 - CONFERIMENTO - DURATA - SEDE.
Il servizio di tesoreria del Comune è affidato alla e viene svolto in conformità dei patti
stipulati con il presente contratto e sulla base dell'offerta presentata in sede di gara che si allega al presente atto. Di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito potranno esse apportate alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso. La presente convenzione ha durata dal 01 ottobre 2018 fino al 30 settembre 2023 e potrà essere rinnovata d'intesa tra le parti per non più di una volta, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, qualora ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa. La esercita le funzioni di
tesoreria a mezzo della propria filiale di , con lo stesso orario di sportello in vigore presso la filiale
stessa.
Art. 2 - OGGETTO E LIMITI DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA CONVENZIONE.
Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate ed il pagamento di tutte le spese facenti capo al Comune e dal medesimo ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché la custodia di titoli e valori. L'esazione è pura e semplice, s'intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare comunque la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura del Comune ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.
Art. 3 - ESERCIZIO FINANZIARIO.
L’esercizio finanziario del Comune ha durata annuale con inizio il 01 gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
Art. 4 - RISCOSSIONI.
II tesoriere è tenuto ad incassare entro i limiti di cui all'art. 2 tutte le somme spettanti al Comune sotto qualsiasi titolo e causa, rilasciando, in suo luogo e vece, quietanza liberatoria compilata con procedura e modulo meccanizzato e numerata progressivamente nell'ambito di ciascun esercizio finanziario. All'uopo il Comune si impegna a svolgere tutte le pratiche necessarie presso le competenti amministrazioni affinché gli ordinativi da emettersi a suo favore vengano intestati al tesoriere.
Art. 5 - RISCOSSIONI ESEGUITE IN BASE AD ORDINATIVI EMESSI DAL COMUNE.
Le entrate sono incassate dal tesoriere in base ad ordinativi di riscossione emessi dal Comune su moduli appositamente predisposti e numerati progressivamente.
Art. 6 - CONTENUTO DEGLI ORDINATIVI.
Gli ordinativi devono contenere, oltre alla numerazione progressiva:
- la denominazione del Comune;
- il codice che individua il conto di tesoreria;
- l'indicazione del debitore;
- la somma da riscuotere, scritta in cifre e in lettere;
- la causale del versamento;
- l'esercizio di riferimento;
- l'imputazione del bilancio distintamente per residui e competenza;
- il codice meccanografico;
- il numero progressivo;
- la data;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di xxxxx sulla quietanza;
- le annotazioni: "contabilità fruttifera " se si tratta di entrata propria del Comune, oppure "contabilità infruttifera" se si tratta di entrata di natura diversa o di mutui e, in entrambi casi, se si tratta di entrata a specifica destinazione, "entrata da vincolare per (causale)";
- il codice Siope.
Il Tesoriere in caso di mancante, insufficiente od erronea indicazione sull'ordinativo, non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune per eventuale errata imputazione delle riscossioni sulle contabilità speciali o per omesso vincolo su quella infruttifera. II tesoriere non è tenuto, in ogni caso, ad inviare avvisi sollecitatori e notifiche a debitori morosi.
Art. 7 - RISCOSSIONI D'INIZIATIVA DEL TESORIERE.
Il tesoriere deve accettare, anche senza autorizzazione del Comune, le somme che i terzi intendono versare a qualsiasi titolo a favore del medesimo, rilasciandone ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvo benestare del Comune". In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione al Comune, richiedendo la regolarizzazione. Per tali incassi, compresi sempre nel giornale di cassa, il Comune si impegna ad emettere tempestivamente e comunque entro la fine dell'esercizio i relativi ordini di riscossione, riportanti l'eventuale annotazione "a copertura del provvisorio n ”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. Qualora il terzo, all'atto del versamento in
tesoreria, non esibisca una comunicazione scritta del Comune, contenente le indicazioni precedentemente previste per gli ordinativi, il tesoriere non è responsabile per eventuali errate imputazioni delle riscossioni sulle contabilità speciali o, nel caso di entrata a specifica destinazione, dell'omissione del vincolo su quella infruttifera.
Art. 8 – RISCOSSIONE DI SOMME AFFLUITE DIRETTAMENTE NELLA CONTABILITA' SPECIALE.
II tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla sezione Tesoreria provinciale dello Stato, stacca normale quietanza di riscossione delle somme affluite direttamente nella contabilità speciale/infruttifera ed il Comune si impegna a emettere tempestivamente i corrispondenti ordinativi a copertura.
Art. 9 - RISCOSSIONI PER PRELEVAMENTI DA C/C INTESTATI AL COMUNE.
Eventuali c/c postali aperti dal Comune per necessità del servizio di tesoreria vanno intestati al Comune medesimo, ma con firma di traenza riservata al tesoriere. I prelevamento dai c/c postali è disposto esclusivamente dal Comune mediante emissione d ordinativo intestato al tesoriere riportante la seguente causale: "prelievo fondi dal c/c/ postale n per (causale)". Sul predetto ordinativo il Comune si impegna ad indicare le annotazioni previste per la tesoreria unica, al fine di consentire al tesoriere la contabilizzazione delle riscossioni e l'eventuale vincolo. II tesoriere esegue l'ordine di prelievo contenuto nell'ordinativo mediante emissione di apposito assegno postale e accredita l'importo corrispondente sul conto di tesoreria lo stesso giorno lavorativo dell'avvenuto incasso dell'assegno postale.
Art. 10 - RISCOSSIONI PROVENIENTI DA ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI PRESENTATI DALL'ECONOMO DEL COMUNE O DA ALTRO CONTABILE DI DIRITTO DEL COMUNE.
Il tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario o postale, nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere medesimo. II tesoriere è tenuto a curare, alle condizioni e norme in vigore presso le aziende di credito italiane, l'incasso di assegni a favore del Comune consegnatigli dall'economo (o da al contabile di diritto del Comune). Detti assegni devono essere accompagnati dai relativi ordinativi di incasso con le annotazioni previste all’art. 6. L’importo di tali assegni viene accreditato sul conto di tesoreria del Comune mediante emissione di quietanza intestata all'economo (od altro contabile di diritto del Comune) secondo le modalità tecniche più favorevoli per l'Ente previste per gli incassi della specie senza addebito di commissioni. II Comune autorizza il tesoriere ad addebitare sul conto di tesoreria l'importo di assegni che gli venissero restituiti insoluti dopo l'accredito; in tal caso il Comune provvederà a mettere a suo favore apposito mandato di pagamento "a copertura".
Art. 11 - RISCOSSIONI CON VALUTE ANTERGATE O POSTERGATE.
Il tesoriere non può prendere in considerazione eventuali valute diverse dalla data di versamento assegnate dal Comune o da terzi a riscossioni da effettuare per conto del Comune medesimo.
Art. 12 - RISCOSSIONI PER CAUZIONI PROVVISORIE IN CONTANTI.
Le cauzioni provvisorie, versate da terzi in contanti a favore del Comune, sono accettate i base a semplice richiesta dei presentatori e sono incassate dal tesoriere con rilascio di quietanze diverse da quella di tesoreria e contabilizzate come previsto dall'art. 221 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 13 - PAGAMENTI.
Tutti i pagamenti, ad eccezione di quelli disposti dal Comune tramite l'economo, sono eseguiti dal tesoriere, previa quietanza nelle forme di legge, a seconda delle modalità di esecuzione disposte dal Comune medesimo. Per i pagamenti eseguiti nelle forme alternative previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e mediante girofondi a favore della contabilità speciale dell'Ente destinatario, in sostituzione della quietanza del creditore il tesoriere appone sul mandato la dichiarazione, datata e sottoscritta, d'aver eseguito il pagamento secondo l'ordine fornito dal Comune sul mandato medesimo. Su richiesta del Comune tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonché la relativa prova documentale.
Art. 14 - LIMITI DI CASSA NELL'ESECUZIONE DEI PAGMENTI.
Il tesoriere esegue i pagamenti nei limiti dei fondi liberi disponibili sulle contabilità speciali i quelli utilizzabili sull'anticipazione di tesoreria richiesta dal Comune, di cui al successivo articolo 32 e seguenti, attivata e libera da eventuali vincoli.
Art. 15 - LIMITI DI BILANCIO NELL'ESECUZIONE DEI PAGAMENTI.
II tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato soltanto entro i limiti, sia in termini di competenza che di residui e di cassa, dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge. In presenza di gestione provvisoria il tesoriere esegue pagamenti disposti con mandato:
a) soltanto entro i limiti prescritti dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda la competenza;
b) e soltanto se lo stesso mandato contiene un'apposita annotazione del Comune per la "esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi", come previsto dal comma 1 del predetto articolo 163.
Per quanto riguarda i residui il tesoriere esegue i pagamenti disposti con mandato entro i limiti delle somme risultanti dall'apposito elenco fornito dal Comune, come specificato al successivo art. 13.
Art. 16 - PAGAMENTI DISPOSTI DAL COMUNE MEDIANTE EMISSIONE DI MANDATI.
Il tesoriere, salvo le eccezioni previste al successivo art. 22 e 23, esegue i pagamenti esclusivamente in base a mandati emessi e debitamente sottoscritti come prescritto da regolamento comunale di contabilità, con numerazione progressiva per esercizio finanziario
Art. 17 - TEMPI DI CONSEGNA DEI MANDATI AL TESORIERE.
II Comune si impegna a consegnare i mandati al tesoriere periodicamente e comunque non oltre il 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentori successiva a tale data e quelli a copertura di pagamenti già effettuati d'iniziativa del tesoriere. I mandati relativi agli stipendi dovranno essere consegnati al tesoriere almeno due giorni lavorativi precedenti la data fissata per il pagamento.
Art. 18 - CONTENUTO DEI MANDATI.
I mandati di pagamento, sottoscritti dal funzionario comunale individuato dal regolamento comunale di contabilità nel rispetto delle leggi vigenti, devono contenere almeno gli elementi prescritti dal comma 2 dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267/2000 e, più specificatamente:
- la denominazione del Comune;
- il numero progressivo per esercizio finanziario;
- l'indicazione dell'esercizio finanziario ed il riferimento al bilancio di previsione;
- la corrispondente dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in termini di competenza o di residui, che di cassa (castelletto);
- in caso di esercizio provvisorio la dimostrazione contabile predetta, limitatamente alla competenza, è riferita al bilanci previsione già deliberato, mentre per i residui viene fatto riferimento all'elenco di cui al successivo art. 30;
- in caso di gestione provvisoria dovranno essere rispettate le norme di cui al comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il codice meccanografico;
- gli estremi anagrafici del creditore o dei creditori, ovvero di chi per loro fosse legalmente autorizzato a dare quietanza con il relativo indirizzo, nonché, xxx xxxxxxxxx, il relativo codice fiscale e partita IVA;
- la causale del pagamento;
- l'importo da pagare scritto in cifre;
- gli estremi dei documenti in base a cui sono stati emessi;
- la data entro la quale il pagamento va eseguito, nel caso di pagamenti a scadenza fissa, il cui mancato rispetto comporti penalità; la mancata indicazione della scadenza esonera tesoriere da qualsiasi responsabilità in caso di pagamento tardivo;
- l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione per (causale) con riduzione del vincolo per il corrispondente importo sulla contabilità infruttifera". In caso di mancata annotazione il tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
- le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza, in mancanza di dette informazioni il tesoriere, qualora impossibilitato a determinare l'esatta posizione del pagamento agli effetti dell'imposta in questione, è autorizzato a considerarlo assoggettabile;
- la data di emissione;
- il codice Siope;
- il codice CIG o CUP ove previsti per legge.
Sono vietati l'emissione ed il pagamento di mandati provvisori; i mandati di pagamento devono inoltre contenere la modalità di esecuzione del pagamento qualora il Comune intenda disporre una delle forme alternative previste dall'art. 219 del D.Lgs. n. 267/2000 oppure il girofondi a favore della contabilità speciale dell'Ente destinatario.
Art. 19 - MODALITA' DI ESTINZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO. TERMINI E CONDIZIONI ECONOMICHE.
L'Ente dovrà disporre, con espressa annotazione su titoli, che i mandati di pagamento vengano estinti con una delle seguenti modalità:
- rimessa diretta, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia;
- accreditamento su conto corrente bancario intestato al creditore;
- accreditamento su conto corrente postale intestato al creditore;
- commutazione in assegno circolare o assegno-quietanza non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso ricevimento, con tasse e spese a carico del beneficiario;
- commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del beneficiario. Il tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dal Comune.
In assenza di specifica disposizione, il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il pagamento per rimessa diretta presso il proprio sportello o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario, rimanendo esonerato da qualsiasi responsabilità in merito all'applicazione delle norme, in quanto adempimento di competenza del Comune. Il tesoriere è tenuto di norma ad estinguere i mandati a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello in cui sono stati consegnati. In caso di urgenza evidenziata dal Comune e, comunque, ogni qualvolta la situazione lo consenta, i pagamenti vengono eseguiti nello stesso giorno di consegna. Nel caso di pagamenti da effettuarsi a scadenze fisse l'Ente farà pervenire al Tesoriere, titoli di spesa, di norma, tre giorni lavorativi precedenti la scadenza, salvo casi di comprovata urgenza e necessità. I titoli di spesa dovranno recare in evidenza la dicitura: "pagamento da eseguirsi entro e non oltre il ………………………………………………….“ Sui mandati estinti il Tesoriere dovrà apporre la data di quietanza e la propria firma. A comprova dei pagamenti effettuati farà fede la quietanza del creditore. In caso di pagamento con modalità diversa da quella allo sportello e in sostituzione della quietanza del creditore il Tesoriere provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre la propria firma. Su richiesta dell'Ente il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare il Tesoriere si impegna, a richiesta dell'Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi. In ogni caso si considera accertato l’effettivo pagamento con il ricevimento dell'avviso di ritorno spedito dal percipiente o con altra documentazione equipollente. Il Tesoriere si obbliga a riaccreditare all’Ente l’importo degli assegni circolari per l’irreperibilità degli intestatari nonché a fornire a richiesta degli interessati dei titoli da inoltrarsi per tramite dell'Ente informazioni sull'esito degli assegni circolari emessi in commutazione dei
titoli di spesa. II Tesoriere provvederà a commutare d'ufficio in assegni postali localizzati i mandati di pagamento individuali o collettivi che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, salvo diverse istruzioni impartite dall'ente in merito al loro incasso. II Tesoriere non può trattenere alcun importo sui mandati per cassa. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di pagamenti a mezzo accrediti bancari ordinati dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a carico dei beneficiari. Ai bonifici effettuati su conti correnti intestati a beneficiari su filiali del tesoriere non vie applicata alcuna commissione.
Per accordo convenzionale ed anche in assenza di qualsiasi indicazione sul mandato di pagamento, non si considerano ripetibili a terzi i pagamenti disposti dall'Ente relativi a:
- Stipendio e relativi oneri riflessi;
- Premi assicurativi;
- Imposte e tasse compresi i relativi rimborsi disposti dall’Ente;
- Canoni relativi a concessioni;
- Pagamenti disposti a favore dello Stato, Regione ed Enti Pubblici, Consorzi ed altri Enti Pubblici;
- Pagamenti di sussidi;
- Pagamenti fino a 1.000,00 (mille) euro.
La valuta per i pagamenti effettuati con bonifico sui conti correnti intestati ai beneficiari su filiali del tesoriere viene stabilita in n giorni lavorativi (risultanti dall'offerta presentata i sede di gara) e quella
su altri istituti in n.... giorni lavorativi (risultanti dall'offerta presentata in sede di gara). I mandati di pagamento, accreditati o commutati con l'osservanza di quanto stabilito dal presente articolo si considerano titoli pagati agli effetti del conto consuntivo. II Tesoriere si impegna a seguire le eventuali istruzioni che l'Ente impartirà mediante apposite annotazioni sui titoli, per l'assoggettamento degli ordinativi all'Iva e dell'imposta di bollo. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o di altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato ogni responsabilità in merito all'applicazione delle norme stesse, essendo compito d stesso Xxxxxxxxx di provvedere ai pagamenti nell'esatta misura risultante dai relativi mandati. II tesoriere non è tenuto ad estinguere mandati non regolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi dinanzi descritti, o non sottoscritti dalla persona o da tutte le persone tenute e sottoscriverli ai sensi del successivo art. 28, o che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore, o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità, ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora tale difetto sia imputabile ad errore od incompletezza dei dati forniti dal Comune.
Art. 20 - COMUNICAZIONE Al CREDITORI DELLA EMISSIONE PAGAMENTO.
La comunicazione ai creditori dell'emissione dei mandati deve essere fatta a cura e spese del Comune, dopo l'avvenuta consegna dei medesimi al tesoriere.
Art. 21 - PAGAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI ALL'INPS - GESTIONE EX INPDAP.
II Tesoriere versa i contributi dovuti dal Comune all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - gestione ex INPDAP, ai sensi dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440. Allo scopo il Comune si impegna a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni, anche quelli relativi al versamento dei contributi sopracitati mediante modello F24EP o di altro modello equivalente che in futuro dovesse sostituire l'attuale sistema di pagamento. II tesoriere è autorizzato ad accantonare l'importo dei contributi in parola a garanzia del corrispondente pagamento da eseguire nei termini di legge.
Art. 22 - PAGAMENTI OBBLIGATORI.
Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da:
a) delegazioni di pagamento;
b) obblighi tributari e somme iscritte a ruolo;
c) ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000;
d) ogni altro pagamento la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge;
e) spese fisse o ricorrenti, canoni di utenza o rate assicurative, dietro specifica richiesta presentata a firma delle persone autorizzate a sottoscrivere i mandati su conforme deliberazione o determinazione degli organi amministrativi del Comune.
Art. 23 - EMISSIONE MANDATI A COPERTURA.
II Comune si impegna ad emettere i mandati relativi ai pagamenti eseguiti dal tesoriere ai sensi del precedente punto nel più breve tempo, comunque entro quindici giorni ed entro il termine del mese in corso, annotando sui singoli mandati: “a copertura del sospeso n. “, rilevabile dal giornale di cassa fornito dal tesoriere.
Art. 24 - PAGAMENTI CON VALUTE ANTERGATE O POSTERGATE.
II Comune non può disporre pagamenti con assegnazione di valute antergate o il tesoriere non può riconoscerle; pertanto il tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune nei confronti di terzi.
Art. 25 - PAGAMENTI IN ASSENZA DI FONDI.
Il tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dal Comune nei confronti dei terzi qualora non potesse dar corso al pagamento di mandati di fondi liberi sulle contabilità speciali e non fosse stata chiesta ed attivata l'anticipazione di tesoreria, come previsto successivo art. 15, o questa non presentasse disponibilità libere da vincolo eventualmente accesi ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7, 8 e 9 e dei successivi articoli 26 e 27.
Art. 26 - ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO RATE MUTUI.
Per il pagamento alle singole scadenze delle rate dei mutui risultanti dalle delegazioni notificate, il tesoriere è autorizzato ad accantonare i fondi necessari, avvalendosi prioritariamente di vincoli sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria richiesta ed attivata e, i subordine, di vincoli sui fondi disponibili esistenti sulle contabilità speciali del Comune. In quest'ultimo caso il vincolo viene posto, di norma, all'atto della segnalazione da parte della competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato dell'avvenuto versamento della dei trasferimenti statali più prossima alla scadenza di pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.
Art. 27 - ACCANTONAMENTO FONDI PER PAGAMENTO STIPENDI.
II Comune autorizza il tesoriere, con apposita e specifica comunicazione scritta, a vincolare sui fondi esistenti nelle contabilità speciali o sui fondi dell'anticipazione di tesoreria eventualmente attivata, la somma necessaria per il pagamento degli stipendi dei dipendenti del Comune, entro il quinto giorno lavorativo antecedente le rispettive scadenze d pagamento.
Art. 00 - XXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX X XXX XXXXXXX.
Gli ordinativi ed i mandati di pagamento vanno firmati secondo quanto prescritto dal vigente regolamento comunale di contabilità. In caso di assenza od impedimento dei soggetti titolati gli ordinativi predetti vanno firmati dalle persone legalmente abilitate a sostituirli. A tale scopo il Comune comunica preventivamente al tesoriere le firme autografe con le generalità e qualifica delle persone autorizzate alla firma, corredando le comunicazioni stesse con le copie dei provvedimenti degli organi competenti che hanno conferito corrispondenti poteri. Analogamente e tempestivamente il Comune comunica eventuali variazioni che possono intervenire per decadenza, nomina o sostituzione.
Art. 29 - TRASMISSIONE ORDINATIVI E MANDATI.
Il Tesoriere è tenuto a ricevere gli ordinativi ed i mandati di pagamento, consegnati dal Comune in ordine cronologico e successivo, accompagnati sempre da un elenco analitico di trasmissione in duplice copia, di cui una viene restituita al Comune medesimo, datata sottoscritta dal tesoriere in segno di ricevuta. In caso di attivazione delle procedure informatiche di trasmissione degli ordinativi e dei mandati le procedure di trasmissione saranno quelle previste dai protocolli informatici di scambio dati tra il Comune e il Tesoriere. Art. 30 - TRASMISSIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, RESIDUI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE.
Il Comune ha l'obbligo di trasmettere al tesoriere, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, i documenti di bilancio preventivo dello stesso esercizio, redatti secondo le vigenti disposizioni, la relativa deliberazione di approvazione divenuta esecutiva e. successivamente, le deliberazioni esecutive relative a variazioni, storni, prelevamenti dal fondo di riserva per nuove e maggiori spese ed in genere tutte le variazioni di bilancio. II Tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere. II predetto elenco dei residui comprende anche quello dei residui attivi per la riscossione degli ordinativi in conto residui. Tale elenco dei residui attivi e passivi sarà poi sostituito con quello definitivo redatto in sede di approvazione del conto del bilancio, come prescritto dall'art. 228 del
D.Lgs. n. 267/2000. L'Ente comunica al tesoriere i nominativi dell'organo di revisione economico finanziario, per consentire a questi eventuali verifiche presso il tesoriere.
Art. 31 - OBBLIGHI DEL TESORIERE.
Il Tesoriere deve:
a) tenere aggiornato con sistemi e mezzi manuali o meccanografici:
- conto riassuntivo del movimento giornaliero di cassa;
- la raccolta delle matrici ricevute e rilasciate, tenendo distinte quelle per la riscossione ordinaria da quelle riguardanti i depositi di terzi;
- le annotazioni delle riscossioni e dei pagamenti ai rispettivi codici di bilancio;
- i verbali di verifica di cassa;
- gli altri registri e documenti previsti dalla legge;
b) mettere a disposizione del Comune, giornalmente, copia del giornale di cassa;
c) segnalare mensilmente al Comune la situazione delle riscossioni e dei pagamenti.
II Comune può procedere, come previsto dagli articoli 224 e 225 del D.Lgs. n. 267/2000, verifiche di cassa ordinarie e straordinarie;
d) presentare al Comune nei termini di legge il conto del tesoriere, corredato dai mandati pagati e degli ordinativi riscossi nell'esercizio scaduto e di tutti i relativi documenti giustificativi, perché il Comune provveda alla compilazione del conto consuntivo. II Comune si obbliga a trasmettere al tesoriere la deliberazione di approvazione del conto consuntivo i rilievi mossi a seguito di giudizio di conto;
e) provvedere, ove ricorra ed in concorso con il Comune, alla compilazione e trasmissione dei prospetti contenenti gli elementi previsionali ed i dati periodici della gestione di cassa;
f) indicare, in calce al giornale di cassa del Comune, la situazione dei fondi presso la contabilità speciali e quella dei vincoli eseguiti su quella infruttifera. II Comune si impegna a comunicare per iscritto al tesoriere, entro 10 giorni dalla data del giornale, eventuali errori riscontrati. II tesoriere, in base a dette segnalazioni, provvede ad eseguire le opportune rettifiche.
Art. 32 - IMPEGNO DEL TESORIERE PER LA CONCESSIONE DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA.
Viene fin d'ora convenuto che in mancanza di disponibilità di cassa il tesoriere è tenuto a effettuare anticipazioni ordinarie di tesoreria, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, fatte salve le determinazioni dell'organo di vigilanza in materia di erogazione ed utilizzo del credito.
Art. 00 - XXXXXXXXXXX XXXX'XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXXX.
Per consentire al tesoriere di mettere a disposizione l'anticipazione ordinaria di tesoreria e di utilizzarla per i pagamenti, entro i limiti di cui ai successivi articoli, il Comune deve trasmettere annualmente al tesoriere medesimo l'atto del competente organo comunale contenente i dati necessari per stabilire l'importo massimo da anticipare tempo per tempo. II tesoriere comunica al Comune l'importo massimo dell'anticipazione ed il tasso di interesse vigente al momento della comunicazione. II Comune si impegna ad istituire nel bilancio di previsione gli stanziamenti necessari per l'utilizzo ed il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi. II Comune si impegna inoltre a rimborsare quanto utilizzato in conto anticipazione con tutte le entrate di bilancio.
Art. 34 - GESTIONE DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA SU UN APPOSITO C/C BANCARIO.
L’anticipazione ordinaria di tesoreria viene gestita attraverso un apposito c/c bancario sul quale il tesoriere mette a disposizione del Comune l'ammontare dell'anticipazione. Alle operazioni di accredito (in sede di rimborso dell'anticipazione) e di addebito (in sede di utilizzo della stessa) viene attribuita la valuta del giorno dell'operazione.
Art. 35 - UTILIZZO DELL'ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TERORERIA.
II tesoriere, in assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi nella giornata e contemporanea assenza di fondi anche nella contabilità speciale fruttifera e di fondi liberi in quella fruttifera, è autorizzato per il pagamento di mandati consegnati dal Comune o di impegni fissi per i quali sussiste l'obbligo sostitutivo del tesoriere ad usufruire dell’anticipazione ordinaria di tesoreria richiesta, attivata e libera da vincoli eventualmente accesi sulla medesima, ai sensi dei precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 26 e 27. L’eventuale utilizzo giornaliero, risultante in sede di chiusura delle operazioni di riscossione e di pagamento, viene accreditato sul conto di tesoreria, previo trasferimento dell'importo corrispondente dal c/c di cui al precedente art. 34. II Comune si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo,
giugno settembre e dicembre, ad emettere l'ordinativo a copertura dell'importo complessivo dell'utilizzo dell'anticipazione eseguito nel periodo precedente.
Art. 36 - RIENTRO DELLE SOMMINISTRAZIONI ESEGUITE IN CONTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA.
Il tesoriere, non appena acquisiti introiti non assoggettati dal Comune a vincolo di specifica destinazione provvede, con pagamento sul conto di tesoreria, a ridurre e/o estinguere l'anticipazione eventualmente utilizzata, mediante trasferimento dei corrispondenti importi al c/c di cui al precedente art. 34. II Comune si impegna periodicamente e comunque entro la fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, ad emettere il mandato a copertura per l'importo complessivo dei rientri dell'anticipazione eseguiti nel periodo precedente. In caso di cessazione del servizio per qualsiasi motivo il Comune si impegna a far obbligo al tesoriere subentrante, all’atto del conferimento del servizio, di rilevare ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante dalle anzidette anticipazioni
Art. 37 - UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI SULL'ANTICIPAZIONE.
In deroga a quanto previsto in tema di utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'art 195 del D.Lgs.
n. 267/2000, in mancanza di fondi liberi disponibili presso la contabilità speciale in Banca d'Italia, il tesoriere può utilizzare per il pagamento di spese correnti le entrate a specifica destinazione, ancorché provenienti da mutui con istituti diversi d Cassa DD.PP., per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile di tempo in tempo, sulla quale il tesoriere trasferisce il corrispondente vincolo. L'autorizzazione del Comune va integrata da un apposito atto del competente organo comunale, atto reso esecutivo nelle forme di legge. Il vincolo sull'anticipazione viene disattivato con l'ordine del Comune di ripristinare il vincolo a specifica destinazione.
Art. 38 - GESTIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI PROCEDURE DI PIGNORAMENTO
Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
Art. 39 - XXXXX XXXXXXXX E CREDITORE.
Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 35, viene applicato un tasso di interesse pari a ...................................... (risultante dall'offerta presentata in sede gara) al netto di commissioni, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale. I Tesoriere procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 23. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un tasso di interesse annuo pari a ……… (risultante dall’offerta presentata in sede di gara) al lordo delle ritenute erariali, la cui liquidazione ha luogo con cadenza trimestrale, con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 7.
Art. 40 - CUSTODIA TITOLI E VALORI IN DEPOSITO E LORO AMMINISTRAZIONI.
Salvo quanto previsto all'art. 12 per i depositi cauzionali provvisori di terzi in contanti, il tesoriere, mediante il rilascio di apposita ricevuta, è tenuto anche ad assumere gratuitamente il servizio di custodia ed amministrazione dei titoli e valori di proprietà del Comune o di terzi eventualmente dati in cauzione, alle condizioni e norme vigenti presso l’istituto di credito. I depositi sia cauzionali che per spese contrattuali e d'asta che venissero effettuati da terzi in titoli o altri valori, sono accettati in base a semplice richiesta dei presentatori. I depositi di terzi sono custoditi dal tesoriere sino a quando non ne sia autorizzata la
restituzione con regolare ordine del Comune, comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzato a firmare gli ordinativi di spesa, oppure non venga altrimenti disposto dal Comune.
Art. 41 - COMPENSO
Per l’espletamento del servizio di tesoreria al tesoriere spetterà un compenso annuo pari ad .....................
oltre iva, come per legge, corrispondente all'offerta presentata in sede di gara. Resta inteso, peraltro, che per tutte le operazioni ed i servizi non espressamente previsti alla convenzione stessa, per i quali il tesoriere sostiene oneri particolari, il Comune si impegna al rimborso dei medesimi in base a specifici e preventivi accordi da formalizzare con appositi atti.
Art. 42 - CAUZIONE DEL TESORIERE.
Per l'espletamento del servizio il tesoriere è esonerato dal prestare cauzione e ne risponde con tutto il suo patrimonio, come stabilito dall'art. 53 del D.Lgs. n. 267/2000. II tesoriere risponderà di tutte le somme e di tutti i valori dallo stesso trattenuti in deposito ed i consegna per conto dell'Ente.
Art. 43 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO.
Il Tesoriere si impegna a mettere a disposizione del servizio di tesoreria personale qualificato ed un referente al quale l’Ente potrà rivolgersi per ogni necessità legata al servizio nonché per prospettare soluzioni organizzative volte a migliorare il servizio e facilitare le operazioni di pagamento e di integrazione informatica. II servizio è gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra l'Ente ed il Tesoriere, al fine di consentire lo scambio in tempo reale di dati, atti e documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere. A tal fine il Tesoriere dovrà garantire il servizio di home-banking con la possibilità di inquiry on-line per la consultazione in tempo reale dei dati relativi al conto di tesoreria. II servizio di Tesoreria inoltre deve essere svolto in circolarità tra tutte le filiali del Tesoriere, con rilascio immediato di quietanza degli incassi e con versamento immediato sul conto di tesoreria. Il Tesoriere e l'Ente si impegnano all'assunzione del servizio ad attivare tutte le procedure necessarie per la predisposizione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico così come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati. Rimane a cura dell'Ente verificare con il proprio gestore del software le attività necessarie all'adozione dell'ordinativo informatico. II Tesoriere si impegna a sviluppare le innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di riscossione e strumenti facilitativi di pagamento e di rendicontazione offerti dal sistema bancario. Il Tesoriere si impegna altresì a sviluppare innovazioni tecnologiche atte a favorire nuove forme di incasso e di pagamento anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari, ai sensi dell'articolo 213 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 1, comma 80, della legge 30/12/2004, n. 311. L'Ente affiderà al Tesoriere, nel rispetto della normativa, l'archiviazione dei dati contabili di ogni esercizio finanziario secondo le modalità tecniche stabilite dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione con deliberazione CNIPA n. 11 del 19.02.2004 e note esplicative "Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali” (G.U. 9 marzo 2004 n. 57). Tale archiviazione avverrà senza alcun costo aggiuntivo l’Ente.
Art. 44 - CONTRIBUTI A FAVORE DELL’ENTE.
II Tesoriere, per il periodo di validità del contratto, si impegna annualmente ad erogare contributi per iniziative e progetti rientranti nelle attività istituzionali dell'Ente. L'Ente, in occasione delle iniziative ed attività indicate al comma 1, si obbliga a divulgare l'immagine dell'istituto mediante apposizione di loghi, striscioni ed ogni altro eventuale mezzo ritenuto idoneo allo scopo appositamente predisposto in occasione dell'iniziativa. Per il contributo il Tesoriere si impegna a versare all'Ente un importo annuo di €
…………………………, corrispondente all'offerta presentata in sede di gara.
Art. 45 - SUPERAMENTO DELLA TESORERIA UNICA.
Qualora nel corso della vigenza della convenzione vengano introdotte nuove modalità di attuazione del sistema di tesoreria unica e/o forme di suo superamento ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.Lgs. n. 279/1997, alle nuove giacenze si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 17.
Art. 46 - SCADENZA DELLA CONVENZIONE ED AGGIORNAMENTO
Il tesoriere ha l'obbligo di continuare, dopo la scadenza della convenzione ed alle medesime condizioni offerte, il servizio per almeno sei mesi, anche se la convenzione non fosse rinnovata, e in ogni caso fino all'individuazione del nuovo tesoriere. All'atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente
convenzione, il tesoriere è tenuto a depositare presso l'archivio del Comune tutti i registri, i bollettari e quant'altro inerente la gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione avviene.
Art. 47 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI.
Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si richiamano alla legge bancaria e alle leggi e regolamenti statali e regionali che disciplinano l'attività del Comune.
Art. 48 - DOMICILIO.
Agli effetti del presente atto e per tutte le conseguenze dello stesso derivanti le parti contraenti conservano domicilio presso le rispettive sedi indicate in premessa.
Art. 49 - SPESE DI CONTRATTO.
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla presente convenzione, compresi quelli relativi all'eventuale registrazione, sono a carico dell'istituto tesoriere.
Art. 50 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari” ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (G.U. n. 171 del 25/07/2011), per i servizi di tesoreria “gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l’acquisizione del CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento”. CIG……………………..
Art. 51 - VALORE CONTRATTUALE.
Ai fini fiscali il valore da dare al presente contratto è di importo pari alle somme che il Comune di Troia erogherà al Tesoriere a titolo di compenso per il servizio.