AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISTO DI “ENDOSCOPI E COLONNE” PER LE U.O.C. DI “GASTRO-ENTEROLOGIA DIGESTIVA”, DI “PNEUMOLOGIA” E DI “OTORINOLARINGOIATRIA” DELL’OSPEDALE “SAN BORTOLO” DI VICENZA
N. GARA 6483048 Lotto I (CIG 67640449AE)
Lotto II (CIG 6764049DCD)
INDICE
ART. | 1 | OGGETTO DELLA FORNITURA |
ART. | 2 | QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA |
ART. | 3 | TRASPORTO E CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE |
ART. | 4 | INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO IN USO |
ART. | 5 | ACQUISTO E RITIRO APPARECCHIATURE IN USO |
ART. | 6 | COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE |
ART. | 7 | FORMAZIONE DEL PERSONALE |
ART. | 8 | SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK |
ART. | 9 | VERIFICA DI CONFORMITA’ |
ART. | 10 | NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO |
ART. | 11 | TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX |
ART. | 12 | REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI |
ART. | 13 | CAUZIONE DEFINITIVA |
ART. | 14 | SUBAPPALTO |
ART. | 15 | PREZZI,FATTURAZIONE E PAGAMENTI |
ART. | 16 | INADEMPIMENTI E PENALI |
ART. | 17 | OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI |
FLUSSI FINANZIARI
ART. 18 OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’ ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001 “INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” ART. 22 RECESSO UNILATERALE
ART. 23 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 25 FORO ESCLUSIVO
ART. 26 NORME E CONDIZIONI FINALI
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 28 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
ART. 29 RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GESTITI DAI SISTEMI SOFTWARE FORNITI)
ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato speciale disciplina l’acquisto di “ENDOSCOPI E COLONNE” per il fabbisogno delle U.O.C. di GASTRO-ENTEROLOGIA DIGESTIVA, di PNEUMOLOGIA e di OTORINOLARINGOIATRIA dell’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”.
La gara avverrà mediante procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016. La gara è composta da n.2 LOTTI.
In particolare, l’oggetto della fornitura, e relativa base d’asta, sono di seguito riportati:
a) Apparecchiatura
LOTTO n. 1 (CIG 67640449AE)
È prevista la fornitura di n. 5 Colonne per videoendoscopia HD, e relativi Endoscopi, per l’U.O.C. GASTROENTEROLOGIA DIGESTIVA di Vicenza
e
n. 2 Colonne per videobroncoscopia HD, e relativi Endoscopi, per l’U.O.C. PNEUMOLOGIA di Vicenza, così composti:
DESCRIZIONE
Quantità: | Importo complessivo Base D’Asta |
come da tabelle di seguito | € 1.250.000,00 |
U.O.C. GASTRO-ENTEROLOGIA DIGESTIVA
Rif. 1(a) | Descrizione | Quantità |
COLONNE | ||
A | Processore video HD | 5 |
B | Fonte luminosa (se non già integrata nel video processore rif. punto A) | 5 |
C | Sistema di registrazione digitale | 0 |
D | Monitor full-HD | 5 |
E | Carrello porta apparecchiature (da A a D) | 1 |
ENDOSCOPI | ||
F | Testina per telecamera | 0 |
G | Videogastroscopio HD adulti | 12 |
H | Videogastroscopi HD transnasali | 3 |
I | Videogastroscopio operativo | 1 |
L | Videogastroscopio con 2 canali operativi | 1 |
M | Videocolonscopi HD adulti | 10 |
N | Videocolonscopi HD pediatrici | 2 |
O | Videobroncoscopio adulto HD | 0 |
P | Videobroncoscopio pediatrico HD | 0 |
Q | Videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore | 0 |
R | Videoduodenoscopi | 3 |
S | Fibroscopio | 0 |
T | Enteroscopio Flessibile a Doppio o a Singolo Pallone | 1 |
U.O.C. PNEUMOLOGIA
Rif. 1(b) | Descrizione | Quantità |
COLONNE | ||
A | Processore video HD | 2 |
B | Fonte luminosa (se non già integrata nel video processore rif. punto A) | 2 |
C | Sistema di registrazione digitale | 2 |
D | Monitor full-HD | 2 |
E | Carrello porta apparecchiature (da A a D) | 2 |
ENDOSCOPI | ||
F | Testina per telecamera | 2 |
G | Videogastroscopio HD adulti | 0 |
H | Videogastroscopi HD transnasali | 0 |
I | Videogastroscopio operativo | 0 |
L | Videogastroscopio con 2 canali operativi | 0 |
M | Videocolonscopi HD adulti | 0 |
N | Videocolonscopi HD pediatrici | 0 |
O | Videobroncoscopio Adulto HD | 3 |
P | Videobroncoscopio pediatrico HD | 1 |
Q | Videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore | 1 |
R | Videoduodenoscopi | 0 |
S | Fibroscopio | 1 |
Caratteristiche essenziali:
A - Processore video HD
Processore video HD di ultima generazione top di gamma, con connessione preferibilmente one-touch per gli endoscopi con risoluzione nativa HD con capacità di acquisizione e riproduzione delle immagini ad altissimo standard qualitativo in modalità di tipo HDTV. Registrazione su supporto digitale su periferica rimovibile (memoria USB, memory card, ...). Tastiera per l'inserimento dati. Possibilità di archiviazione elaborazione ed associazione a dati anagrafici e clinici del paziente; possibilità di memorizzazione immagini fisse e filmati. Funzione di fermo immagine istantanea con messa a fuoco ottimale. Sistema di analisi cromatica adatto all’individuazione delle diverse caratteristiche strutturali della mucosa in esame e sistemi di enfatizzazione cromatica per l’analisi dei tessuti. Possibilmente compatibile con video endoscopi flessibili anche di serie precendenti. Formato video output selezionabile (16:9, 4:3,
..).
Funzione di enfatizzazione del pattern vascolare. Zoom elettronico. Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (picture in picture). Uscite analogiche (almeno): s-Video, Y/C, RGB. Uscite video digitali ad alta definizione di ultima generazione quali SDI, ed eventuale DV per periferiche (tipo “Firewire”), DVI… Possibilità di controlli remoti programmabili sui tasti dell’endoscopio. Possibilità di esportare le immagini tramite protocollo DICOM.
B - Fonte luminosa
Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, uso di tecnologia a led con caratteristiche equivalenti o superiori. Compatibile con la visualizzazione del pattern vascolare, intensità luminosa regolabile manualmente o automaticamente mediante segnale di uscita video, funzione stand by di sicurezza. Almeno nel caso di lampada allo xenon, contatore interno delle ore di servizio della lampada, spia di avviso esaurimento lampada, lampada (sorgente di luce) di emergenza. Visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico o touch screen per il controllo a distanza da campo sterile. Lampada o led facilmente sostituibile/i. Cavo conduttore di luce fredda a fibre ottiche con lunghezza di almeno 2 mt.
C - Sistema di registrazione digitale
Sistema per la registrazione di filmati in HD (minimo 720P) e di immagini fisse a 1920x1080 prelevate dal sistema di acquisizione che da fonti esterne, dotato di Hard Disk di grande capacità di memoria e possibilità di introdurre titolazione sui contenuti registrati. Possibilità di registrazione delle immagini/video nei più comuni formati di compressione (JPG, BMP, AVI, MPEG, ecc), capacità di registrazione delle immagini/video su supporti movibili, dotato di ingressi di segnale acquisizione immagini/video esterne. Xxxxxxx in remoto per un agevole controllo della registrazione.
D - Monitor full-HD
Monitor medicale da almeno 24” o superiore con tecnologia HDTV ingresso HD-SDI, SDI, DVI con presa DVID, s-Video, RGB composito, luminosità almeno 450cd/m2, angolo di osservazione 178° verticale, rapporto di contrasto almeno 800:1.
E - Carrello
Carrello da destinare all’alloggiamento in configurazione di sistema di apparecchiature elettromedicali e non elettromedicali. Configurazione a giorno, antiribaltamento con trasformatore di isolamento. Alloggiamento monitor a schermo piatto con possibilità di orientamento e/o articolazione mediante braccio di supporto, completo di supporto per tastiera e per gli endoscopi. Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani ad ospitare la apparecchiature e periferiche previste. Munito di 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno
2 con freno di stazionamento. Dotato di sistemi di alloggiamento dei cavi ergonomico (tipo canalette). Dotato di sistema di presa e manovra solido ed ergonomico. Dotato di prese di servizio di tipo interbloccato in numero adeguato a servire tutte le apparecchiature ospitate a bordo. Dotato di morsetti equipotenziali. Provvisto di specifici vani porta-bombole ed asta portabottiglie. Asta porta endoscopi. Cavo di alimentazione di almeno 5m.
F - Testina telecamera HD
Testina della telecamera 3 CCD ad alta definizione (HDTV), risoluzione nativa 1920 x 1080 a scansione progressiva (Standard 1080p50) o tecnologia equivalente o superiore CMOS. Possibilità di acquisire immagini direttamente dalla testina, possibilità di interscambio dei sistemi ottici sulla stessa testina durante ciascuna procedura chirurgica, testina utilizzabile con qualsiasi ottica con oculare standard da 2,9mm a 10mm e comunque compatibile con l’utilizzo dei fibroscopi e delle ottiche rigide già in dotazione. Tasti multifunzione programmabili dall’operatore sulla testina, per il controllo remoto da campo sterile delle funzioni della telecamera ed eventuali funzioni di comando. Rivestimento della telecamera ad elevata dispersione termica. In offerta tecnica dovranno essere specificati i metodi di sterilizzazione.
G – Videogastroscopi HD Adulti (caratteristiche tecniche indicative) Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini HD Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Angolo di visuale non inferiore a 120° Diametro non superiore a circa 10mm
Canale operativo standard non inferiore a 2,8mm Lunghezza utile non inferiore a 1000mm
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/90°, destra/sinistra 100°/100°
H– Videogastroscopi HD transnasali (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini preferibilmente in HD Angolo di visuale non inferiore a 120°
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa Diametro di inserzione non superiore a circa 5,5 mm
Canale operativo standard circa 2 mm Lunghezza utile non inferiore a 1000mm
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/90°, destra/sinistra 100°/100°
I- Videogastroscopio operativo (caratteristiche tecniche indicative) Visione frontale, possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa. Diametro circa a 11-12mm.
Canale operativo standard da 3,5 mm.
L - Videogastroscopio con 2 canali operativi (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini HD Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa
Doppio canale operativo, quello minore di diametro di circa 2,8mm e quello maggiore con diametro di circa 3,7mm, preferibilmente dotato di sistema di lavaggio ausiliario con pompa (tipo water-jet) comandabile dallo strumento
M– Videocolonscopi HD Adulti (caratteristiche tecniche indicative) Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini HD Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Angolo di visuale non inferiore a 140° Diametro non superiore a circa 13mm Canale operativo standard circa 3,7mm Lunghezza utile non inferiore a 1300mm
Movimento alto/basso 180°, destra/sinistra 160°
Completo di canale accessorio per lavaggio del viscere collegabile a irrigatore-pompa di lavaggio
N– Videocolonscopi HD Pediatrici (caratteristiche tecniche indicative)
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini preferibilmente HD Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa
Angolo di visuale non inferiore a 130° Diametro non superiore a circa 11,5mm Canale operativo standard circa 3,2mm Lunghezza utile non inferiore a 1300mm
Dotato di sistema di lavaggio ausiliario con pompa (tipo water-jet)
O– Videobroncoscopio Adulto HD (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120°, possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro non superiore a circa 6 mm. Canale operativo standard circa 2,8 mm. Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°
P – Videobroncoscopio Pediatrico HD (caratteristiche tecniche indicative) Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120° Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro di inserzione non superiore a 5,5 mm Canale operativo standard circa 2 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm. Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°
Q – Videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore (caratteristiche tecniche indicative)
Destinato all’operativa di ago aspirazione diagnostica (TBNA ECOGUIDATA) con modalità di scansione lineare elettronica (frequenza non inferire a 7.5mhz).
Angolo di visuale 80°/90°.
Diametro non superiore a circa 6,2 mm. Canale operativo standard circa 2 mm. Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 120°/90°.
L’ecoprocessore deve essere in grado di generare e memorizzare immagini ecografiche e disporre di un’ampia gamma di controllo ed elaborazione delle immagini ecografiche;
deve essere compatibile con ecoendoscopi a scansione meccanica ed elettronica; deve essere compatibile con ecosonde miniaturizzate a scansione meccanica per eventuale integrazione futura (tramite motore dedicato opzionale). Disponibilità di ampia gamma di minisonde compatibili, comprese minisonde compatibili con canali operativi da 2.0 mm per lo studio e la stadiazione delle lesioni periferiche.
Il videoecobroncoscopio e relativo ecoprocessore devono essere completi di colonna , carrello, fonte luce e monitor autonomi.
R– Videoduodenoscopi (caratteristiche tecniche indicative)
Visione laterale
Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini preferibilmente in HD
Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa Diametro non superiore a 12,5 mm.
Canale operativo standard non inferiore a 4,2 mm.
S – Fibroscopio (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale, angolo di visuale non inferiore a 120°. Diametro non superiore a circa 6,2 mm.
Canale operativo standard circa 3,2 mm. Lunghezza utile non inferiore a 600mm. Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°.
T – Enteroscopio Flessibile a Doppio o a Singolo Pallone
Sonda flessibile dotata di idoneo sistema ottico elettronico che permette di esplorare il piccolo intestino (intestino tenue) e di effettuare biopsie attraverso il canale operativo dello strumento. Camera con CCD o tecnologia equivalente o superiore CMOS per immagini preferibilmnete HD Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Angolo di visuale non inferiore a 140° Con profondità di campo da 2 a 100 mm Diametro non superiore a 9,4 mm
Canale operativo standard compreso fra 2,8 e 3,2 mm Lunghezza utile non inferiore a 2000 mm
Movimento alto/basso 180°, destra/sinistra 160°
Deve essere compresa l’ unità di controllo del/dei palloni. Trattasi di apposita pompa per il gonfiaggio e sgonfiaggio del/dei palloni con le seguenti caratteristiche:
deve essere fornito apposito telecomando (remote control) Potenza compresa fra i 100 ed i 240 V con 50-60 Hz
Set di pressione del/dei palloni compreso fra 5,4-5,6 kpa con una accuratezza al massimo di
±2,6 kpa
Peso massimo della unità di controllo 11Kg
Il sistema di “overtube, sistema monouso, verrà acquistato come materiale di consumo al di fuori della seguente gara.
*********** Tutti gli endoscopi proposti dovranno avere:
▪ gruppo comandi con blocco delle angolazioni per consentire il mantenimento della posizione del tratto angolabile durante la visione e le procedure terapeutiche;
▪ illuminazione del campo operativo tale da assicurare una qualità visiva ottimale, minimizzando al massimo “l’effetto ombra” in particolare durante l’uso degli accessori transendoscopici;
▪ profondità di campo tale da assicurare la perfetta visione ravvicinata di particolari anatomici e la repentina inquadratura degli accessori transendoscopici durante la fuoriuscita dal canale bioptico;
ed essere conformati in modo tale da permettere una agevole pulizia e la disinfezione per un corretto trattamento di re processing.
LOTTO n. 2 (CIG 6764049DCD)
È prevista la fornitura di n. 1 Colonna per videobroncoscopia HD, e relativi Endoscopi, per l’U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA di Vicenza così composta:
DESCRIZIONE
Quantità: | Importo complessivo Base D’Asta |
come da tabella di seguito | € 185.000,00 |
U.O.C. OTORINOLARINGOIATRIA
Rif. | Descrizione | Quantità |
COLONNE | ||
A | Processore video HD | 1 |
B | Fonte luminosa (se non già integrata nel video processore rif. punto A) | 1 |
C | Fonte luce stroboscopia (se non già integrata nella fonte luce rif. punto B) | 1 |
D | Monitor full-HD | 1 |
E | Carrello porta apparecchiature (da A a D) | 1 |
ENDOSCOPI | ||
F | Testina per telecamera | 1 |
G | Videobroncoscopio Adulto HD | 2 |
H | Videobroncoscopio pediatrico HD | 3 |
I | Fibroscopio | 2 |
Caratteristiche essenziali:
A - Processore video HD
Processore video HD di ultima generazione top di gamma, con connessione preferibilmente one-touch per gli endoscopi con risoluzione nativa HD con capacità di acquisizione e riproduzione delle immagini ad altissimo standard qualitativo in modalità di tipo HDTV. Registrazione su supporto digitale su periferica rimovibile (memoria USB, memory card, ...). Tastiera per l'inserimento dati. Possibilità di archiviazione elaborazione ed associazione a dati anagrafici e clinici del paziente; possibilità di memorizzazione immagini fisse, filmati ed audio per attività clinica specifica di ORL (funzione che può essere presente in modo alternativo e sostitutivo anche su altra attrezzatura componente il sistema). Funzione di fermo immagine istantanea con messa a fuoco ottimale. Sistema di analisi cromatica adatto all’individuazione delle diverse caratteristiche strutturali della mucosa in esame e sistemi di enfatizzazione cromatica per l’analisi dei tessuti. Possibilmente compatibile con video endoscopi flessibili anche di serie precendenti. Formato video output selezionabile (16:9, 4:3, ..).
Funzione di enfatizzazione del pattern vascolare. Zoom elettronico. Possibilità di visualizzazione simultanea dell’immagine endoscopica in diretta e dell’immagine proveniente da fonte esterna (picture in picture). Uscite analogiche (almeno): s-Video, Y/C, RGB. Uscite video digitali ad alta definizione di ultima generazione quali SDI, ed eventuale DV per periferiche (tipo “Firewire”), DVI… Possibilità di controlli remoti programmabili sui tasti dell’endoscopio. Possibilità di esportare le immagini tramite protocollo DICOM.
B - Fonte luminosa
Lampada allo xenon con potenza di almeno 300 Watt o, alternativamente, uso di tecnologia a led con caratteristiche equivalenti o superiori. Compatibile con la visualizzazione del pattern vascolare, intensità luminosa regolabile manualmente o automaticamente mediante segnale di uscita video, funzione stand by di sicurezza. Almeno nel caso di lampada allo xenon, contatore interno delle ore di servizio della lampada, spia di avviso esaurimento lampada, lampada (sorgente di luce) di emergenza. Visualizzazione dei parametri sul monitor endoscopico o touch
screen per il controllo a distanza da campo sterile. Lampada o led facilmente sostituibile/i. Cavo conduttore di luce fredda a fibre ottiche con lunghezza di almeno 2 mt.
C - Fonte luminosa stroboscopia
Sistema stroboscopico possibilmente senza alcun rumore di fondo della luce o lampeggio delle immagini con tecnologia a LED, completo di microfono e pedale e quanto necessario per l’analisi della funzione vocale.
Sul pannello frontale devono essere visualizzate tutte le principali funzioni attivate e attivabili. Possibilmente uscite video per poter visualizzare anche a monitor i parametri della stroboscopica.
Compatibile con gli strumenti ottici rigidi e flessibili già in dotazione.
D - Monitor full-HD
Monitor medicale da almeno 24” con tecnologia HDTV ingresso HD-SDI, SDI, DVI con presa DVID, s-Video, RGB composito, luminosità almeno 450cd/m2, angolo di osservazione 178° verticale, rapporto di contrasto almeno 800:1.
E - Carrello
Carrello da destinare all’alloggiamento in configurazione di sistema di apparecchiature elettromedicali e non elettromedicali. Configurazione a giorno, antiribaltamento con trasformatore di isolamento. Alloggiamento monitor a schermo piatto con possibilità di orientamento e/o articolazione mediante braccio di supporto, completo di supporto per tastiera e per gli endoscopi. Dotato di adeguato numero di alloggiamenti e ripiani ad ospitare la apparecchiature e periferiche previste. Munito di 4 ruote piroettanti antistatiche di cui almeno
2 con freno di stazionamento. Dotato di sistemi di alloggiamento dei cavi ergonomico (tipo canalette). Dotato di sistema di presa e manovra solido ed ergonomico. Dotato di prese di servizio di tipo interbloccato in numero adeguato a servire tutte le apparecchiature ospitate a bordo. Dotato di morsetti equipotenziali. Provvisto di specifici vani porta-bombole ed asta portabottiglie. Asta porta endoscopi. Cavo di alimentazione di almeno 5m.
F - Testina telecamera HD
Testina della telecamera 3 CCD ad alta definizione (HDTV), risoluzione nativa 1920 x 1080 a scansione progressiva (Standard 1080p50) o tecnologia equivalente o superiore CMOS. Possibilità di acquisire immagini direttamente dalla testina, possibilità di interscambio dei sistemi ottici sulla stessa testina durante ciascuna procedura chirurgica, testina utilizzabile con qualsiasi ottica con oculare standard da 2,9mm a 10mm e comunque compatibile con l’utilizzo dei fibroscopi e delle ottiche rigide già in dotazione. Possibilmente con microfono di ricezione frequenza incorporato.
Tasti multifunzione programmabili dall’operatore sulla testina, per il controllo remoto da campo sterile delle funzioni della telecamera ed eventuali funzioni di comando. Rivestimento della telecamera ad elevata dispersione termica. In offerta tecnica dovranno essere specificati i metodi di sterilizzazione.
G – Videobroncoscopio Adulto HD (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120°, possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro non superiore a circa 6 mm. Canale operativo standard circa 2,8 mm. Lunghezza utile non inferiore a 600mm.
Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°. Profondità di campo 3-100 mm.
H – Videobroncoscopio Pediatrico HD (caratteristiche tecniche indicative) Visione frontale con immagini in HD, angolo di visuale non inferiore a 120° Possibilità di visualizzazione della vascolarizzazione sottomucosa.
Diametro di inserzione non superiore a 5,5 mm Canale operativo standard circa 2 mm.
Lunghezza utile non inferiore a 600mm. Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130° Profondità di campo 3-100 mm.
I – Fibroscopio (caratteristiche tecniche indicative)
Visione frontale, angolo di visuale non inferiore a 120°. Diametro non superiore a circa 6,2 mm.
Canale operativo standard circa 3,2 mm. Lunghezza utile non inferiore a 600mm. Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°.
***********
Le apparecchiature da fornire devono essere comprensive di tutti gli accessori necessari al funzionamento, nulla escluso, nonché di ogni ulteriore strumentazione dedicata necessaria ai fini della manutenzione.
b) Servizi connessi
- Trasporto, consegna e quant’altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l’apparecchiatura
- Integrazione nell’ambiente del sistema informativo
- Collaudo
- Istruzione del personale
- Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo favorevole; comprensivo di contratto di manutenzione full risk per tutta la durata della garanzia
Quanto descritto nei punti a) e b) si intende comprensivo nell’importo a unitario a base d’asta (IVA esclusa).
Le Ditte che proporranno offerte con importo superiore all’importo a base d’asta saranno escluse dalla gara.
ART. 2
QUANTITA’ E QUALITA’ DELLA FORNITURA
Le apparecchiature da fornire devono essere comprensive di:
- tutti gli accessori necessari al funzionamento, nulla escluso, nonché di ogni ulteriore componente dedicato
- relativi servizi connessi
Le Ditte partecipanti dovranno dettagliare nella documentazione tecnica il materiale di consumo eventualmente necessario per il corretto e regolare funzionamento della apparecchiatura con specificazione se trattasi di materiale dedicato o acquistabile nel libero mercato.
L’impresa aggiudicataria s’impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, le apparecchiature e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell’offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.
ART. 3
TRASPORTO E CONSEGNA DELL’ APPARECCHIATURA
La consegna del bene dovrà essere effettuata a terra, in porto franco, presso l’Unità Operativa di Gastro-Enterologia, di Pneumologia e di Otorinolaringoiatria del Presidio Ospedaliero di “Vicenza”, a seconda del lotto aggiudicato, completa del documento di consegna.
Il fornitore dovrà effettuare la consegna a proprio rischio.
L’apparecchiatura dovrà essere consegnata entro un termine massimo previsto in offerta e comunque non superiore a 30 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto.
Il Documento di Trasporto (DDT), che accompagna l’attrezzatura all’atto della consegna, dovrà contenere gli estremi dell’ordine a fornitore/contratto dell’Azienda X.X.XX. e dovrà obbligatoriamente specificare:
• quantità
• descrizione
• nome commerciale
• codice ditta
• serial number
ART. 4
INTEGRAZIONE NELL’AMBIENTE DEL SISTEMA INFORMATIVO IN USO
La Ditta dovrà realizzare e garantire l’integrazione e il collegamento dell’apparecchiatura con il Sistema informativo aziendale di gestione, refertazione e archiviazione delle immagini endoscopiche Endox fornito dalla ditta Tesi Imaging in uso presso le UU.OO. interessate. L’apparecchiatura dovrà disporre di interfaccia che ne consenta la connessione con il Sistema informativo in uso.
Gli eventuali software proposti dovranno essere conformi alla normativa sulla privacy, secondo il D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii.
ART. 5
ACQUISTO E RITIRO APPARECCHIATURE IN USO
La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà formulare un’offerta per l’acquisto delle apparecchiature attualmente in uso nelle Unità Operative di Gastroenterologia, di Pneumologia e di Otorinolaringoiatria, riportate nelle seguenti tabelle e provvedere al ritiro a seconda del lotto aggiudicato.
LOTTO N. 1
U.O. Gastroenterologia Digestiva
Apparecchiatur a | Quantità da sostituire | Descrizione | Ditta | Modello | Matricola | Inv. SIC | Anno di messa in funzione |
colonna | n. 5 | monitor | Olympus | OEV 143 | 7202 | 2002 | |
processore | Olympus | CV 180 | 12729 | 2008 | |||
fonte luminosa | Olympus | CLV 180 | 12730 | 2008 | |||
processore | Olympus | CV 180 | 15361 | 2010 | |||
fonte luminosa | Olympus | CLV 180 | 15362 | 2010 | |||
monitor | MONITOR ADVAN AMM 213 TD | 15364 | 2010 | ||||
monitor | Olympus | OEV 191 | 12800 | 2008 | |||
processore | Olympus | CV 160 | 7198 | 2002 | |||
fonte luminosa | Olympus | CLV 160 | 8040 | 2003 | |||
fonte luminosa | Olympus | CLV 160 | 7200 | 2002 | |||
monitor | Olympus | OEV 143 | 7204 | 2002 | |||
processore | Olympus | CV 160 | 8042 | 2003 | |||
fonte luminosa | Olympus | CLV 160 | 9650 | 2005 | |||
processore | Olympus | CV 160 | 9651 | 2005 | |||
monitor | MONITOR ADVAN AMM 213 TD | 15363 | 2010 |
fonte luminosa | Olympus | CLV 160 | 9669 | 2005 | |||
monitor | MONITOR SONY LMD 1420 MD | 10423 | 2006 | ||||
processore | Olympus | CV 160 | 9668 | 2005 | |||
videoduodenos copio | n. 3 | videoduodenoscopio | Olympus | 0000 | 00-00-00 | ||
videoduodenoscopio | Olympus | 0000 | 00-00-00 | ||||
videoduodenoscopio | olympus | 11394 | 11-06-07 | ||||
videocolonscop io | n. 12 | videocolonscopio | Olympus | 0000 | 00-00-00 | ||
videocolonscopio | Olympus | 10305 | 07-06-06 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 10306 | 07-06-06 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 10424 | 11-08-06 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 11381 | 11-06-07 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 11382 | 11-06-07 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 11386 | 11-06-07 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 11388 | 11-06-07 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 11395 | 06-06-07 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 11401 | 04-07-07 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 11459 | 13-07-07 | ||||
videocolonscopio | Olympus | 13733 | 08-02-10 | ||||
videogastrosco pio | n. 15 | videogastroscopio | Olympus | 0000 | 00-00-00 | ||
videogastroscopio | Olympus | 0000 | 00-00-00 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 0000 | 00-00-00 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11378 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11379 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11380 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11383 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11384 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11385 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11389 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11390 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11391 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11392 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11393 | 11-06-07 | ||||
videogastroscopio | Olympus | 11396 | 06-06-07 | ||||
videogastrosco pio operativo | n. 1 | GIF-1TQ160 n.2500352 | 9654 | 27-09-05 | |||
videogastrosco pio con 2 canali operativi | n. 1 | GIF-2T160 N.2100214 | 7196 | 15-03-02 |
U.O. Pneumologia
Apparecchiatura | Quantità da sostituire | Descrizione | Ditta | Modello | Matricola | Inv. SIC | Anno di messa in funzione |
colonna | n.1(per video | colonna | 3812 |
broncoscopio) | colonna | ||||||
video | 7165 | ||||||
fonte luminosa | Olympus | 7163 | |||||
fonte luminosa | Olympus | 7164 | |||||
fonte luminosa | Olympus | 2055 | |||||
videobroncoscopio | n. 4 | videobroncoscopio | Olympus | BF XT 160 | 100048 | 7180 | 20-03-07 |
videobroncoscopio | Olympus | BF 1T 160 | 1110882 | 7179 | 20-03-07 | ||
videobroncoscopio | |||||||
videobroncoscopio | Olympus | BF P 180 | 2700774 | 11730 | 20-03-07 | ||
fibroscopio | n. 1 | broncoscopio | Olympus | BF TE | I500955 | 9146 | 2005 |
broncoscopio | Olympus | BF TE | I200299 | 8046 | 2003 | ||
broncoscopio | Olympus | BF PE | I300434 | 8075 | 2003 | ||
broncoscopio | Olympus | BF TX 40 | 2720747 | 11729 | 2007 |
Lotto n. 2
U.O. Otorinolaringoiatria
Apparecchiatura | Quantità da sostituire | Ditta | Modello | Matricola | Inv. SIC | Anno di messa in funzione |
colonna | n. 1 | ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH | 183 | 1979 | ||
CV 160 | 7160 | 2002 | ||||
CLV 160 | 7161 | 2002 | ||||
OEV 143 | 7162 | 2002 | ||||
videobroncoscopio | n. 5 | 11001RD1 | 18891 | 1997 | ||
BF P160 | 7175 | 2002 | ||||
BF 1T160 | 7177 | 2002 | ||||
BF 1T160 | 7178 | 2002 | ||||
BF 1T180 | 11731 | 2007 | ||||
fibroscopio | n. 2 | BF 3C40 | 5063 | 1999 | ||
11003BC1 | 18892 | 1997 |
ART. 6
COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE
Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla effettuazione del collaudo dell’apparecchiatura, previo accordo con il Responsabile dell’esecuzione del contratto che coinvolgerà le figure professionali all’uopo necessarie.
Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità dell’Apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi sistemi software installati.
I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42/CEE e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni.
Il collaudo dell’apparecchiatura dovrà essere effettuato entro 4 giorni lavorativi a seguito dell’esito positivo del Verbale di esecuzione dei lavori e consisterà:
- nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi
- nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta
- nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge
- nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche (a cura di un clinico) stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test
- nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento
- l’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere ambientale (acustico, climatico e luminoso).
Il collaudo dovrà essere in linea con le eventuali indicazioni del Servizio di Ingegneria Clinica.
Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza.
Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore.
La Ditta in sede di collaudo dovrà fornire la scheda riepilogativa debitamente compilata (all.C del disciplinare di gara).
La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo.
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (REC) e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura. Il verbale dovrà contenere la data e il luogo dell’istruzione del personale (previamente concordato con l’Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg lavorativi dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione.
Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 15 giorni dovrà avvenire il nuovo collaudo.
Qualora anche la seconda prova di collaudo risultasse negativa, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore. La Ditta dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione immediata delle apparecchiature fornite, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di vedersi rimborsati i danni tutti patiti.
Dal collaudo decorreranno i mesi di garanzia dell’apparecchiatura (di tipo full risk).
ART. 7 FORMAZIONE DEL PERSONALE
La Ditta dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico addetto alla fornitura, comprendente:
o istruzione iniziale per il corretto utilizzo dell’apparecchiatura e relativi accessori/dispositivi, istruzione per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti, mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti
o assistenza telefonica al personale addetto
o modalità di comunicazione (es. orari, numeri di telefono, etc.) con il fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi/accessori.
Le istruzioni, il manuale d’uso e di manutenzione, le schede di sicurezza e le schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana.
Tutti i momenti formativi, salvo diversi accordi, dovranno essere effettuati presso l’Azienda X.X.XX..
Il corso di formazione deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare l’addestramento avuto sull’apparecchiatura.
Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dalla Ditta aggiudicataria con l’Azienda X.X.XX. ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze cliniche ed organizzative.
Nella documentazione tecnica (Busta B del Disciplinare di gara) il fornitore dovrà proporre il “Piano di formazione del personale”.
ART. 8
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL RISK
La Ditta dovrà indicare il tipo e la durata della garanzia delle attrezzature con decorrenza dalla data dell’avvenuto collaudo favorevole a cui dovrà essere aggiunta la specifica garanzia della reperibilità delle parti di ricambio e accessori di ogni componente dell’attrezzatura per almeno un decennio dalla data di installazione anche se richiesti da terzi manutentori per conto delle Aziende sanitarie, dichiarando i relativi tempi massimi di fornitura.
La garanzia, intesa come garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) nonché di buon funzionamento ai sensi dell’art. 1512 c.c., deve rispettare le seguenti condizioni di minima senza alcun onere aggiunto per questa Azienda:
• avere durata di almeno 24 mesi;
• copertura totale (ovvero con la possibilità di sostituzione con nuovo) di ogni singolo componente del sistema;
• non contenere “formule a scalare”, ovvero dipendenti dall’utilizzo.
• la ditta aggiudicataria provvederà a proprie spese ad eliminare gli inconvenienti e/o ad introdurre le eventuali funzionalità mancanti rispetto ai vincoli indicati nel presente CSA; inoltre si impegna a fornire a proprie spese un muletto in caso di invio a revisione/riparazione nel tempo contrattuale di vigenza della garanzia.
• l’assistenza e la manutenzione dovranno essere garantite anche per i moduli opzionali e per le integrazioni specifiche aziendali e per ogni modulo/componente offerto.
Durante il periodo di garanzia, dalla data di collaudo positivo, la ditta dovrà attivare un contratto di manutenzione che dovrà rispettare le seguenti condizioni di minima:
– tipo “full risk” si intende: manutenzione preventiva (almeno 2 visite/anno), evolutiva (per i sistemi HD e SW dovuta ad adeguamenti normativi nazionali e/o regionali, aggiornamento di versione, ecc), correttiva, parti di ricambio incluse, numero di interventi illimitati e controlli qualità.;
– tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico bloccante (cioè macchina non utilizzabile) = 8 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario;
– tempo massimo di intervento garantito in caso di chiamata per guasto tecnico non bloccante (cioè macchina utilizzabile) = 16 ore lavorative dalla chiamata, escluso i giorni festivi di calendario.
– tempo massimo di risoluzione garantito dall’inizio dell’intervento per guasto tecnico bloccante e non bloccante = 24 ore lavorative (cioè macchina ferma al max. 3 giorni lavorativi dall’inizio intervento), escluso i giorni festivi di calendario;
– interventi di manutenzione evolutiva sul software riguardanti adeguamenti a normative regionali e nazionali: dovranno essere realizzati entro 15 gg. dall’emanazione della normativa e comunque garantiti entro l’entrata in vigore della normativa stessa.
Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle ore e giornate di inadempienza in base alle quali saranno calcolate le penalità di cui all’art. 15 del presente Capitolato.
La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.
In caso di rottura dell’apparecchiatura si richiede disponibilità di fornire una macchina sostitutiva.
L’X.X.XX. si riserva, al termine del periodo biennale di garanzia, di valutare l’opportunità e la convenienza di sottoscrivere un contratto di assistenza tecnica full risk, avente le caratteristiche sopra descritte, per un periodo massimo di durata quadriennale: a tal fine le Ditte partecipanti dovranno dettagliare nella offerta economica il canone annuo di assistenza per l’apparecchiatura offerto, che non rientrerà comunque nella valutazione dell’offerta.
La Ditta dovrà fornire garanzie tecnologiche di primissimo livello sia dal punto di vista elettronico ed informatico che da quello meccanico e della sua manutenzione.
Si richiede di dettagliare in sede di offerta, nel piano per il servizio di assistenza e manutenzione, in base alle richieste del presente Capitolato Speciale le caratteristiche in termini di modalità e di tempi con cui la Ditta offerente intende prestare servizio di assistenza e manutenzione. In particolare si richiede di indicare: modalità del servizio, sede del servizio, organico e personale, helpdesk telefonico, teleassistenza, servizio e-mail di supporto, servizio di mailing list, servizi web con accesso a FAQ, ecc..
Superati i tempi sopra definiti sarà avviato il conteggio delle giornate di inadempienza in base alle quali saranno calcolate le penalità di cui all’art. 16 del presente Capitolato.
La manutenzione dovrà prevedere obbligatoriamente, oltre a quanto sopra indicato, gli aggiornamenti alla documentazione e alla manualistica in merito alle correzioni apportate ed agli interventi effettuati.
ART. 9 VERIFICA DI CONFORMITA’
Per ogni singola apparecchiatura fornita, successivamente al relativo collaudo positivo, il Responsabile dell’esecuzione del contratto (REC) effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle pattuite, ai sensi degli artt. 312 ss. del DPR 207/2010.
Detta verifica sarà avviata entro 20 giorni dal collaudo positivo e dovrà concludersi entro 60 giorni dal collaudo medesimo.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto rilascerà il certificato di conformità che dovrà essere sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento, nei termini di cui agli artt. 322 e ss. del DPR 207/2010.
Successivamente si procederà al pagamento delle prestazioni nei termini e nelle modalità di cui all’art. 16 del presente capitolato.
ART. 10
NORMATIVE DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO
Le Ditte aggiudicatarie dovranno dichiarare a quali norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali sulla sicurezza, sono conformi le apparecchiature proposte.
Il fornitori dovranno eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).
Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei lavoratori tutti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda.
Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, vista la determinazione dell’Autorità dei lavori pubblici n.3/2008, precisa che non è stato predisposto il DUVRI in quanto:
− viste le attività oggetto dell’appalto non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte a eliminare e/o ridurre i rischi.
I costi per la sicurezza sono pari ad € 0,00.
Nel caso la ditta fornitrice rilevi, al contrario, la presenza di eventuali rischi da interferenza dovrà proporre l’integrazione delle misure di sicurezza.
ART. 11
TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
L’appaltatore assumerà ogni responsabilità per l’uso di apparecchiature/dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d’autore.
L’appaltatore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell’ente appaltante in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, dalle spese, dai danni, nonché da qualunque altra somma per qualsivoglia altro titolo, a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato.
ART. 12
REPERTORIO NAZIONALE DEI DISPOSITIVI MEDICI
Se dovuto, prima dell’inizio della fornitura l’appaltatore è tenuto - qualora non abbia già provveduto - all’inserimento nel Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici commercializzati in Italia (RDM) dei prodotti oggetto della presente procedura, ai sensi del D.M. 20/02/2007 del Ministero della Salute, nel limite delle disposizioni di legge in vigore.
A seguito della comunicazione di aggiudicazione - a comprova dell’avvenuto inserimento del prodotto nel predetto repertorio nazionale - l’appaltatore dovrà obbligatoriamente comunicare per iscritto al committente il numero del repertorio acquisito.
Sarà cura del committente verificare a Repertorio l’effettivo inserimento del dispositivo in questione, prima dell’avvio della fornitura.
ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA
Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto ai fini della stipula dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti applicativi dello stesso, dovrà prestare una cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta.
Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 2 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico.
L’ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la riduzione della garanzia nei termini stabiliti all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo
107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 103 del D.Lgs 50/2016.
ART. 14 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) il contratto di subappalto in copia autentica;
b) dichiarazione di assenza di forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359 del C.C. con il titolare del subappalto o del cottimo;
c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
d) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) eventuale indicazione se il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa.
La Stazione Appaltante provvederà a effettuare le verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14. L’offerta presentata in sede di gara dovrà quindi espressamente prevedere il costo delle parti del contratto che la Ditta intende assegnare in subappalto.
Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda X.X.XX. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole:
“
1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 6 di “Vicenza”, CIG n , assume tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
2. L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda X.X.XX. n. 6 di “Vicenza”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.”
Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016.
L’Azienda X.X.XX. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
ART. 15
PREZZI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
• Prezzi
Le condizioni economiche sono quelle derivanti dai prezzi proposti in sede di gara di appalto che dovranno comprendere e comprenderanno tutto quanto richiesto dal presente capitolato e quanto integrativamente proposto dall’appaltatore in sede di offerta.
L’IVA a carico dell’Ulss sarà applicata nella misura ridotta dove e se prevista dalla normativa vigente.
• Fatturazione
L’appaltatore, a seguito del ricevimento dell’ordine di fatturazione dovrà emettere la relativa
fattura elettronica intestata all’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza”.
Le fatture elettroniche prodotte dovranno essere emesse nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx/ .
Al fine del rispetto degli obblighi descritti in premessa, per indirizzare correttamente le fatture emesse, dovrà essere utilizzato il Codice Univoco Ufficio UFI8LR, reperibile anche nel sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx .
L’amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio in forma elettronica.
L’appaltatore, a seguito del collaudo dell’apparecchiatura dovrà emettere la relativa fattura intestata all’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”, in cui dovrà essere indicato il numero d’ordine, il numero del DDT di consegna ed il CIG.
• Pagamenti
I pagamenti delle suddette fatture saranno effettuati, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, purchè sia intervenuto il relativo collaudo.
Per quanto riguarda gli interessi moratori troverà applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 231/2002.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da parte dell’X.X.XX..
L’affidatario della fornitura assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto
ART. 16 INADEMPIMENTI E PENALI
In caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali l’Azienda X.X.XX. si riserva di applicare le seguenti penali:
1) in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda alla consegna entro i termini previsti dall’art. 3 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
La penale sarà applicata anche nel caso di consegna parziale.
La consegna delle restanti apparecchiature dovrà, in ogni caso, avvenire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del contratto.
L’Azienda X.X.XX., in caso di ritardo, procederà come di seguito indicato:
1. assegnerà alla Ditta un termine di 10 giorni per effettuare la consegna
2. se la consegna non verrà effettuata entro il suddetto termine, l’Azienda X.X.XX. si riserva di acquisire quanto ordinato nel “libero mercato” , e comunicherà alla Ditta inadempiente l’eventuale annullamento dell’ordine, oltre all’addebito dei maggiori costi sostenuti
3. decorsi 10 giorni di ritardo, l’Azienda X.X.XX. deciderà se risolvere il contratto e procederà all’annullamento dell’ordine
4. con l’annullamento dell’ordine cessa la corresponsione delle penali, fatti salvi i maggiori danni
5. l’Azienda X.X.XX. addebiterà le penali fino al massimo del 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale.
In tal caso l’Azienda X.X.XX. chiederà, a titolo di risarcimento danni, il costo maggiore sostenuto per le quantità residue poste in gara.
2) in caso di ritardo nel collaudo delle apparecchiature, intendendosi per ritardo
l’ipotesi in cui il fornitore non provveda al collaudo entro i termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
3) in caso di fornitura di materiali difettosi/non conformi, l’Azienda contesta i difetti ed invita la ditta all’immediata sostituzione in 48 ore.
In caso di ritardo nella sostituzione l’Azienda X.X.XX. procederà come al punto 1);
4) in caso di ritardi negli interventi di manutenzione, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui il fornitore non provveda ad effettuare gli interventi entro i termini previsti dall’art. 8 del presente capitolato, sarà addebitata – per ogni giorno di ritardo - una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, tenuto conto anche della gravità e delle conseguenze del mancato adempimento, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato
b) oneri di natura organizzativa
c) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente
d) minori introiti
e) maggiori danni.
L’appaltatore dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti all’appaltatore - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l’Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
ART. 17
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010,n. 136 e successive modifiche.
Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione all’Azienda ULSS ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nei termini previsti dall’art. 3, comma 7, L. 136/2010 l’appaltatore dovrà comunicare al Servizio Finanziario e Fiscale dell’Azienda Sanitaria, a mezzo telefax n. 0444- 753174, i seguenti dati:
1. estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari così come disposto dalla L. 136/2010 determinerà ai sensi dell’art. 1456 del C.C. la risoluzione del contratto.
ART. 18
OBBLIGO DELL’APPALTATORE DI OSSERVANZA DELLE CLAUSOLE CONTENUTE NEI PROTOCOLLI DI LEGALITA’ O NEI PATTI DI INTEGRITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015,approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: (xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx).
L’appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al suddetto Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all’Allegato 1, lett. a) del “Protocollo di legalità”, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L’appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l’applicazione a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.
L’Azienda Sanitaria si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629 (Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa), convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Azienda Sanitaria, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere o per presentare controdeduzioni scritte. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 C.C.).
L’Azienda Sanitaria, in caso di grave irregolarità o frode accertata nella fornitura potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi:
• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
• nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
• nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
• in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica;
• in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione e di recesso del contratto.
Qualora le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. il contratto dovrà considerarsi risolto.
ART. 20
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL CODICE DI CONDOTTA DEI DIPENDENTI PUBBLICI, DI CUI AL D.P.R. 62/2013
La “Ditta Aggiudicataria”, con riferimento alle prestazioni relative alla fornitura in questione, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R.
La “Ditta Aggiudicataria” si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell’esecuzione della fornitura in questione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 21
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 16 TER DLGS N. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il contratto contenente la clausola attestante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera dell’A.N.A.C. (già CIVIT) n. 72 dell’11 settembre 2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
La violazione degli obblighi sopra richiamati, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 22 RECESSO UNILATERALE
L’Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 C.C., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di recedere anticipatamente il contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, nel caso in cui venga attivata analoga fornitura regionale centralizzata, o di Area Vasta, o Consip.
ART. 23
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico della Impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti alla eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell’imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell’Azienda X.X.XX..
Ai sensi dell’art. 216, comma 11, D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
ART. 24 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall’art. 32 del d.lgs. 50/2016.
In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l’anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 13 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016.
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice, ai sensi del medesimo comma 8 dell’art. 32 del sopra citato Decreto Legislativo, si sciolga dal vincolo dell’aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l’aggiudicatario receda dal contratto.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
ART. 25 FORO ESCLUSIVO
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.
In ogni caso - nelle more d’eventuale giudizio dell’autorità giudiziaria – l’appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l’incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della fornitura e fatta salva la possibilità per l’Azienda Sanitaria di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 26
NORME E CONDIZIONI FINALI
Si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
La Stazione Appaltante si riserva di comunicare con le Ditte mediante una delle modalità indicate all’art. 52 D. Lgs. 50/2016.
Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel Disciplinare e Capitolato di gara, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese saranno raccolti presso l’Azienda X.X.XX. n. 6 “Vicenza” – Servizio Appalti e Public e- Procurement- xxxxx Xxxxxxx x. 00, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
L’impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; con riferimento al vincitori il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Appalti e Public e- Procurement dell’X.X.XX. n. 6 “Vicenza”, viale Rodolfi n. 37, titolare del trattamento.
ART. 28 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell’esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
L’impresa s’impegna altresì a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli eventualmente adottati dalla Azienda Sanitaria.
In casi di osservanza degli obblighi di riservatezza, l’Azienda X.X.XX. ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l’obbligo dell’impresa al risarcimento dei danni che dovessero derivare all’Azienda X.X.XX..
ART. 29
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni e sensibili relativi ai servizi offerti agli utenti della stazione appaltante.
2. L’appaltatore pertanto ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. In casi particolari, e previa accurata verifica delle relative condizioni, l’appaltatore potrà rivestire il ruolo di Titolare del trattamento.
3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l’adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell’ambito di svolgimento del contratto;
- adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 31 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati nell’art. 31 e analiticamente specificate nell’allegato B (“Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo per la stazione appaltante;
- individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
- rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dall’Azienda ULSS per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell’art. 2049 del codice civile;
- provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
- verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o revocato;
- comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all’accesso, alla rettifica, all’integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell’art. 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la stazione appaltante;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest’ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all’Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all’esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
- consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
- comunicare al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
Si precisa che tale nomina sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell’incarico. All’atto della cessazione delle operazioni di trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest’ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.
Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell’eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell’altro.