CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
Appalto servizio di resocontazione delle riunioni del Consiglio Regionale della Puglia
Art. | 1 | Oggetto dell’appalto |
Art. | 2 | Modalità di esecuzione del servizio di resocontazione integrale |
Art. | 3 | Stampa e allestimento dei resoconti delle sedute del Consiglio Regionale |
in volumi semestrali | ||
Art. | 4 | Modalità di esecuzione del servizio di resocontazione multimediale sulla |
rete Internet | ||
Art. | 5 | Importo del contratto e modalità di affidamento |
Art. | 6 | Durata del contratto |
Art. | 7 | Modalità di pagamento del corrispettivo |
Art. | 8 | Garanzia di esecuzione del contratto |
Art. | 9 | Revisione dei prezzi |
Art. | 10 | Personale da impiegare nello svolgimento del servizio |
Art. | 11 | Attrezzature |
Art. | 12 | Responsabilità e obblighi della ditta |
Art. | 13 | Obblighi del Consiglio Regionale |
Art. | 14 | Divieto di cessione del contratto e di sub-appalto |
Art. | 15 | Recesso del Consiglio Regionale |
Art. | 16 | Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, risarcimento dei danni |
Art. | 17 | Sorveglianza sul servizio |
Art. | 18 | Foro competente |
Art. | 19 | Spese |
Art. | 20 | Responsabile del procedimento |
Art. | 21 | Privacy |
Art. | 22 | Condizioni generali e finali |
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 (Oggetto dell’appalto)
L’appalto ha per oggetto il compimento:
a) del servizio di resocontazione integrale delle riunioni del Consiglio regionale della Puglia;
b) della stampa e allestimento delle raccolte semestrali dei resoconti integrali definitivi delle sedute del Consiglio Regionale;
c) del servizio di resocontazione multimediale delle sedute del Consiglio regionale;
Il Consiglio regionale ha facoltà di richiedere alla Ditta aggiudicataria analoghe prestazioni, sia pure parziali, per riunioni di altri organismi collegiali (p.e. Commissioni Consiliari), per incontri istituzionali e per convegni e riunioni in genere, alle stesse condizioni e ai prezzi fissati per le sedute consiliari, così come risultati dagli esiti della procedura di gara.
Art. 2
(Modalità di esecuzione del servizio di resocontazione integrale)
Il servizio di resocontazione integrale delle sedute consiliari dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità:
a) nel corso della seduta, la Ditta provvederà alla stampa del resoconto integrale di ogni mezz’ora, che consegnerà, aggiornandola, al Settore Aula e Resocontazione;
b) il resoconto integrale dell’intera seduta sarà trasmesso tramite e-mail al Settore Aula e Resocontazione entro 12 (dodici)ore dal termine della seduta;
c) nel giorno lavorativo successivo alla conclusione dei lavori consiliari, la Ditta provvederà, a propria cura e spesa, al ritiro della documentazione integrativa da inserire nel resoconto;
d) entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla consegna della documentazione, la Ditta depositerà presso il Settore medesimo l’edizione provvisoria del resoconto – completa degli allegati -, in duplice copia, nonché gli estratti degli interventi tenuti in corso di seduta da ogni singolo oratore. Contestualmente provvederà a pubblicare sulla rete Internet l’edizione provvisoria del resoconto come indicato dall’art.4;
e) entro 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta da parte del Settore Aula e Resocontazione, la Ditta provvederà, a propria cura e spesa, al ritiro dell’edizione provvisoria del resoconto presentato contenente le correzioni apportate dall’Ufficio e/o dai singoli oratori; ne curerà l’imputazione all’interno del testo; quindi, entro due giorni lavorativi successivi, depositerà l’edizione definitiva che l’Ufficio provvederà a riscontrare al fine di concedere il “visto si stampi”;
f) ottenuto il “visto”, la Ditta provvederà, entro i quattro giorni lavorativi successivi, alla fornitura di n. 80 copie (con risoluzione minima di 600 punti per pollice) di formato Uni A4, allestite con copertina stampata, recante lo stemma della Regione Puglia a colori, di grammatura 140 gr/mq e cucite centralmente con filo metallico. Unitamente alla consegna dei fascicoli da Xxxxx provvederà a pubblicare su Internet l’edizione definitiva del resoconto come indicato all’art. 4.
Il resoconto dovrà essere fedele al parlato e nel contempo avere nitore di forma ed essere corretto sotto il profilo semantico, sintattico, lessicale e ortografico.
Il testo dovrà essere in perfetto stile parlamentare e non dovrà contenere lacune, aggiunte, abrasioni, correzioni o alterazioni di sorta.
Il resoconto dovrà essere composto ed impaginato secondo gli schemi usati per gli atti consiliari delle precedenti legislature ed essere stampato a laser con una definizione minima di 600 (seicento) punti per pollice su fogli formato UNI A4 del peso minimo di 80 gr/mq, contenenti all’incirca
5.000 (cinquemila) caratteri Times New Roman corpo 12 (dodici).
Con comunicazione scritta del Dirigente del Settore Aula e Resocontazione sarà possibile cambiare in qualsiasi momento la composizione e l’impaginazione del resoconto, nonché il formato di registrazione informatico, fermo restando per la Ditta l’obbligo di adeguarsi.
Art. 3
(Stampa e allestimento dei resoconti delle sedute del Consiglio Regionale in volumi semestrali)
Semestralmente la Ditta curerà la pubblicazione del volume contenente tutti i resoconti delle sedute svolte.
La stampa dovrà avvenire in off-set o in digitale, la rilegatura a filo refe e l’allestimento dovrà essere con copertina cartonata rigida con risguardi e capitelli e stampa in oro a caldo su tela verde, in continuità con le precedenti edizioni.
La consegna dei volumi avverrà entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di consegna del resoconto definitivo dell’ultima seduta del semestre.
La tiratura sarà di 120 (centoventi) copie, ferma la possibilità per il Consiglio Regionale di richiedere espressamente e motivatamente un numero aggiuntivo di copie non superiore a 20 senza costi aggiuntivi.
Art. 4
(Modalità di esecuzione del servizio di resocontazione multimediale sulla rete Internet)
Il servizio di resocontazione multimediale delle sedute del Consiglio regionale sarà costituito dalle seguenti attività:
a) realizzazione delle riprese audio/video di ciascuna seduta del Consiglio regionale;
b) pubblicazione sul sito del Consiglio regionale della Puglia, entro 24 ore dal termine della seduta consiliare, delle riprese audio/video indicizzate sulla base degli argomenti trattati e degli oratori intervenuti;
c) pubblicazione sul sito del Consiglio regionale della Puglia del resoconto stenografico (versione pdf provvisoria) secondo i criteri ed i tempi definiti dall’art. 2;
d) pubblicazione sul sito del Consiglio regionale della Puglia del resoconto stenografico (versione pdf definitiva sostitutiva della versione provvisoria) secondo i criteri ed i tempi definiti all’art.2.
A ciascuna seduta consiliare dovrà corrispondere una pagina del sito del Consiglio, allineata graficamente allo stile grafico ed al layout del sito, recante le seguenti informazioni e collegamenti ipertestuali, organizzati in modo da garantire la corretta leggibilità, navigabilità e rispondenza ai dettami di accessibilità stabiliti dal W3C:
a) descrizione dell’evento:
b) collegamento ipertestuale al video integrale della seduta consiliare;
c) collegamento ipertestuale al resoconto stenografico della seduta (versione pdf provvisoria/definitiva);
d) argomenti esaminati nel corso della seduta e per ciascuno di essi:
1. collegamento ipertestuale all’estratto del video corrispondente;
2. collegamento ipertestuale all’estratto del resoconto stenografico corrispondente;
3. collegamento ipertestuale alla scheda dell’atto consiliare corrispondente presente nella sezione “Atti consiliari” sul sito del Consiglio regionale della Puglia;
e) oratori intervenuti per ciascuno degli argomenti trattati specificando nome, cognome, qualifica, gruppo consiliare di appartenenza, durata dell’intervento e per ciascuno:
1. collegamento ipertestuale all’estratto del video corrispondente;
2. collegamento ipertestuale all’estratto del resoconto stenografico corrispondente.
Entro 24 ore dall’apposizione del “visto si stampi” di cui all’art. 2, la Ditta dovrà completare la suddetta pagina in ogni sua parte.
L’insieme delle sedute e delle pagine HTML associate saranno organizzate in un archivio, cui si accederà tramite un motore di ricerca direttamente linkabile dalla home page del sito del Consiglio (sezione “Sedute del Consiglio” > nuova sottosezione “Resocontazione multimediale”), nel quale sarà possibile:
a) ricercare il resoconto multimediale sulla base della data della seduta;
b) ricercare un singolo argomento trattato anche in più sedute;
c) ricercare le sedute nelle quali è intervenuto uno specifico oratore.
Art. 5
(Importo del contratto e modalità di affidamento)
L’importo presunto triennale del contratto è stimato in € 690.000,00 oltre IVA (€ 230.000,00 per anno oltre IVA) soggetto a ribasso in sede di gara.
Per la determinazione dell’importo si è tenuto conto del numero medio annuo delle riunioni tenute dal Consiglio Regionale nell’ultimo triennio (25) e del numero medio delle pagine di resocontazione dei lavori elaborate nell’ultimo triennio (circa 1800 per anno).
I corrispettivi (distintamente per attività di resocontazione, per stampa e allestimento dei volumi semestrali, per i servizi di resocontazione multimediale) indicati nel disciplinare di gara saranno effettivamente stabiliti in sede di gara con unico ribasso percentuale.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con le modalità previste dall’art. 83 del D. Lgs. n.163/2006 (offerta economicamente più vantaggiosa) e con i criteri analiticamente indicati nel disciplinare di gara e nel bando, cui si fa riferimento.
Art. 6 (Durata del contratto)
Il rapporto contrattuale decorrerà dalla data della sottoscrizione del contratto e avrà durata triennale. L’Amministrazione si riserva la facoltà motivata di prorogare l’affidamento alle medesime condizioni per un periodo massimo di due anni, ai sensi dell’art. 57 – comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, anche mediante proroghe annuali.
Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l’Amministrazione. Essa potrà essere esercitata a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi sin d’ora a rinunciare sia a qualsiasi richiesta che esprima il diritto ad eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione, non proceda all’esercizio della facoltà di proroga dell’affidamento.
Art. 7
(Modalità di pagamento del corrispettivo)
I pagamenti riguardanti il servizio oggetto del presente capitolato verranno effettuati al termine di ogni bimestre solare, previa presentazione di un’unica fattura riepilogativa relativa al periodo di riferimento. La liquidazione e il pagamento avranno luogo entro 45 giorni dalla data di presentazione della fattura che dovrà contenere l’elenco analitico delle attività prestate, dopo che sono state accertate l’ottemperanza alle clausole e acquisita la documentazione circa i versamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.
Art. 8
(Garanzia di esecuzione del contratto)
A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia secondo quanto previsto dall’art.113 del D. Lgs. 163/2006.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare esecuzione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni esecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.C.;
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957, 2° comma, del C.C..
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato in materia di penalità e sanzioni, avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse.
Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 9 (Revisione dei prezzi)
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione dei prezzi per almeno il primo anno di durata del contratto. Successivamente eventuali richieste di revisione del corrispettivo saranno valutate previo contraddittorio tra le parti.
La revisione, nei termini di cui all’art. 115 del D. Lgs. 163/2006, sarà operata sulla base dell’istruttoria condotta dal Dirigente competente sulla base dei dati di cui all’art.7 comma 4, lett. c) e comma 5 del medesimo D. Lgs...
In caso di mancanza della pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, si assumerà quale parametro di riferimento la variazione media dell’indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I.).
Art. 10
(Personale da impiegare nello svolgimento del servizio)
Il servizio dovrà essere svolto esclusivamente da personale idoneo ad eseguire le prestazioni contrattuali richieste a favore del quale la Ditta sarà tenuta ad applicare le condizioni normative e retributive conformi a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e dei contratti e accordi collettivi di lavoro del settore di riferimento.
Le generalità dei dipendenti preposti allo svolgimento del servizio dovranno essere comunicate all’Amministrazione mediante elenchi da aggiornarsi ogni qualvolta si verifichino variazioni del personale.
L’Amministrazione potrà richiedere in qualsiasi momento l’immediata sostituzione di dipendenti ritenuti, a proprio insindacabile giudizio, non idonei allo svolgimento del servizio o che abbiano mancato ai propri doveri. La richiesta è impegnativa per la Ditta aggiudicataria. Qualora essa non ottemperi, l’Amministrazione ha la facoltà di avviare la procedura di risoluzione del contratto.
Art. 11 (Attrezzature)
La ditta appaltatrice, nello svolgimento del servizio, deve utilizzare attrezzature e strumenti di propria libera disponibilità e rispondenti alla normativa vigente. Le predette attrezzature devono essere dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori atti a tutelare e salvaguardare gli operatori e i terzi da eventuali infortuni.
La ditta è responsabile della custodia delle attrezzature utilizzate per l’espletamento del servizio.
Art. 12 (Responsabilità e obblighi della Ditta)
La ditta appaltatrice è responsabile verso l’Amministrazione della esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del contratto, nonché dell’operato dei propri dipendenti.
La ditta si obbliga a rispettare, per il proprio personale, tutte le norme e le disposizioni in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, fornendo all’Amministrazione la relativa certificazione.
La ditta non può pubblicare, vendere, donare o altrimenti disporre degli atti del Consiglio Regionale, senza la preventiva e necessaria autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza.
Inoltre, quanto ai contenuti del presente appalto, la Ditta deve a proprie spese:
a) organizzare presso la sede del Consiglio regionale della Puglia una postazione per la ripresa, codifica, archiviazione e resocontazione integrale di ciascuna seduta consiliare, utilizzando a tale scopo strumenti professionali e personale specializzato;
b) provvedere, per ciascun evento, al trasporto, installazione e disinstallazione delle attrezzature necessarie;
c) rendere disponibile in tempo reale il segnale audio-video delle riprese codificato almeno nella piattaforma Windows Media Player (300-500 kbps video + 48 kbps audio stereo) per l’eventuale trasmissione via Intranet a cura dell’Amministrazione;
d) consegnare, a conclusione di ciascuna seduta, il/i DVD contenenti il video dell’intero evento;
e) dedicare un video-server al Consiglio regionale della Puglia, da collocare in housing c/o il data center di un provider di caratura nazionale, per l’archiviazione dei contenuti multimediali (files audio/video delle sedute consiliari e resoconti stenografici in pdf) e per lo streaming on demand;
f) provvedere alla gestione e manutenzione del suddetto server;
g) dedicare al suddetto server ed in particolare al servizio di distribuzione dei contenuti multimediali on demand una banda Internet di almeno 100Mb/s (out-band) garantita al 99% del valore nominale, 365 giorni/anno, 24 h/giorno;
h) provvedere alla produzione, all’indicizzazione ed alla pubblicazione dei files audio/video secondo quanto descritto nell’art. 4 utilizzando la duplice codifica per utenti modem 56kbps (30-40 kbps video + 8-12 kbps audio mono) ed utenti xDSL (300-500 kbps video + 48 kbps audio stereo) almeno nelle piattaforme Windows Media Technology e Real Networks;
i) garantire:
• la disponibilità del suddetto server e quindi la fruibilità dei contenuti multimediali 365 giorni/anno, 24h/giorno;
• un servizio di segnalazione guasti attivo nei giorni feriali e nei giorni festivi nei quali risulti convocato il Consiglio Regionale in grado di assicurare, in caso di interruzione del servizio, il ripristino dello stesso entro un massimo di 3 ore dalla segnalazione.
Art. 13
(Obblighi del Consiglio Regionale)
Il Consiglio Regionale fornirà alla Ditta tutta l’assistenza affinché il servizio possa essere svolto in condizioni di efficienza.
In particolare, il Consiglio Regionale si impegna ad assicurare la disponibilità di spazi presso la propria sede e l’utilizzo delle alimentazioni elettriche per gli apparati leardware della Ditta.
Qualora la seduta del Consiglio Regionale dovesse aver luogo al di fuori della propria sede istituzionale, il Consiglio si impegna ad informare tempestivamente la Ditta in modo da consentirle di provvedere al trasporto e alla installazione delle attrezzature nella diversa sede di riunione.
Art. 14
(Divieto di cessione del contratto e di sub-appalto)
A pena di nullità è vietato all’impresa aggiudicatrice di cedere il contratto di cui al presente appalto, salvo quanto previsto dall’art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore.
E’, altresì, vietato il sub-appalto del servizio.
La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
Art. 15
(Recesso del Consiglio Regionale)
Il Consiglio Regionale della Puglia, per mutamenti di carattere organizzativo ha piena e discrezionale facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del C.C., con preavviso di almeno 90 giorni da comunicare con lettera raccomandata A.R.. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta appaltatrice deve cessare tutte le prestazioni contrattuali. Questa ha diritto al pagamento di tutti i servizi prestati, purchè correttamente e a regola d’arte, secondo i corrispettivi contrattuali con rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa.
Art. 16
(Inadempimenti, penali, risoluzione del contratto, risarcimento dei danni)
Quando è rilevata un’inadempienza rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato, il Settore Aula e Resocontazione invia comunicazione scritta con specifica delle contestazioni e con richiesta di giustificazioni, con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali. La ditta aggiudicataria deve comunicare le proprie deduzioni all’Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della nota di contestazione.
Nel caso in cui le giustificazioni addotte non siano ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di risposta oltre il termine suindicato, si procede all’applicazione delle seguenti penalità:
1a) in caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini previsti alle lett. a), b), c) dell’art. 2 del presente Capitolato sarà applicata una penale dell’1% del corrispettivo relativo a tale servizio per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo riscontrato nello svolgimento degli adempimenti e delle attività richieste;
1b) in caso di mancato rispetto di ciascuno dei termini previsti alle lett. d), e), f) del medesimo articolo 2 del presente Capitolato sarà applicata una penale del 5% del corrispettivo relativo a
tale servizio per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo nello svolgimento degli adempimenti e delle attività richieste;
2) in caso di mancato rispetto dei termini di consegna dei volumi contenenti i resoconti trimestrali (art.3) sarà applicata una penale del 3% sul corrispettivo relativo a tale servizio per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg.;
3) in caso di mancato, insufficiente o irregolare espletamento dei servizi di resocontazione multimediale sulla rete INTERNET (art. 4) sarà applicata una penale del 5% sul corrispettivo relativo a tale servizio.
Resta fermo il diritto del Consiglio Regionale di respingere in tutto o in parte il lavoro che risultasse difettoso, sia per l’esecuzione che per la qualità degli elaborati o comunque non rispondente alle condizioni fissate dal presente Capitolato: In tali casi la ditta aggiudicataria dovrà sostituire gli elaborati respinti con altri rispondenti alle condizioni prescritte nel presente Capitolato nei termini assegnati in rapporto alle esigenze di servizio.
L’importo delle penali è recuperato dall’Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dalla ditta appaltatrice inadempiente. In alternativa l’Amministrazione può avvalersi della garanzia di cui all’art.8, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o pagamento di penali non esonera in nessun caso la ditta all’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha provocato l’obbligo di pagamento della penale.
Nell’ipotesi di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione può risolvere il contratto e ritenere definitivamente la garanzia di cui all’art. 8 del presente Capitolato.
L’Amministrazione può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice da inviarsi con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:
a) gravi e ripetute inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi contrattuali o nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente;
b) accertata non veridicità contenute nelle dichiarazioni presentate dalla ditta appaltatrice;
c) sospensione ingiustificata del servizio;
d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente emessa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione;
e) situazioni di fallimento, liquidazione, cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente da parte della ditta appaltatrice;
f) cessione del contratto, sub-appalto totale o parziale del servizio;
g) frode della ditta appaltatrice.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l’esecuzione del contratto soprattutto nel caso in cui le inadempienze determinano l’interruzione del servizio.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, per qualsiasi causa, l’Amministrazione oltre che a procedere alla immediata esecuzione della garanzia, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 17 (Sorveglianza sul servizio)
Il Dirigente del Settore Aula e Resocontazione vigila, coordina, dirige e verifica la perfetta osservanza delle norme del presente Capitolato e del Contratto e provvede al controllo e alla liquidazione delle fatture emesse dalla Ditta appaltatrice.
Art. 18 (Foro competente)
Le parti si adopereranno per risolvere in via amministrativa le questioni relative all’esecuzione del contratto.
In ogni caso per qualsiasi controversia è competente l’autorità giudiziaria del Foro di Bari, esclusa la possibilità di ricorrere all’arbitrato.
Art. 19 (Spese)
Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell’impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Consiglio Regionale della Puglia. L’IVA è a carico dell’Amministrazione committente.
Sono a carico della ditta aggiudicataria le spese derivanti da specifiche richieste per particolari modalità di pagamento, quali accrediti su c/c bancari o postali.
Art. 20 (Responsabile del procedimento)
Responsabile del procedimento di gara è il Xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Settore Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Puglia.
Art. 21 (Privacy)
Si informa che il trattamento dei dati personali relativi ai soggetti concorrenti è effettuato dal Consiglio Regionale in forma prevalentemente automatizzata per la gestione dei rapporti giuridici ed economici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, I dati non sono oggetto di comunicazione e di diffusione salvo i casi di cui all’art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. 196/2003.
I concorrenti godono dei diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Art. 22 (Condizioni generali e finali)
La sottoscrizione del capitolato equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dello stesso. L’eventuale annullamento sia giudiziale che in autotutela della procedura di gara determina ipso iure l’inefficacia del contratto.