AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA REGIONE UMBRIA
CONTRATTO D'APPALTO
INTERVENTO DI RIPARAZIONE E RECUPERO DELLA PIENA FUNZIONALITÀ DEL FABBRICATO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE STRUTTURE PORTANTI DELL’EDIFICIO SITO IN XXXXXX XX XXXXXX (XX) XXX XXXX XXXXXX, 00/X - 0 ALLOGGI – SISMA 2016 ORDINANZA COMMISSARIALE N. 27/2017 - CUP H41D18000000006 - CIG: 7813104961
tra
a) Dott. ………………….., nato a ……….. il , firma digitale intestata
a ………………….. rilasciata da n. serie
………………….. valida sino al ……………….. e non revocata, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Regione Umbria codice fiscale e partita IVA 01457790556 che rappresenta nella sua qualità di Presidente di seguito nel presente atto denominato semplicemente stazione appaltante»;
e
b) Sig ………………………….., nato a ……………. il ……………………
residente in ……………… Via …………….., firma digitale intestata a
……………………………… rilasciata da n. serie
…………………… valida sino al e non revocata, in qualità di
legale rappresentante dell'Impresa …………………………… con sede in
………………………… Via ………………., codice fiscale
………………………. e partita IVA ……………, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».
PREMESSO CHE
- con determinazione del Direttore n. 115 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per un importo complessivo a base d’asta di € 819.080,54 di cui € 749.666,21 per lavori soggetti a ribasso, € 69.414,32 per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con la determinazione a contrarre del Direttore n. 23 del 28/03/2019 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 per l’affidamento dei lavori di cui trattasi in modalità telematica ai sensi dell’art.40 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
- con determinazione del Direttore n. … del ………………. sono state approvate le risultanze della procedura di gara esperita il con
aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori al sunnominato appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del …………..% sull’elenco prezzi posto a base di gara;
- ai sensi del D. Lgs. 09-04-2008 n. 81 e con le modalità di cui all’allegato XVII della predetta normativa, è stata verificata l’idoneità tecnico- professionale in materia di sicurezza dell’appaltatore;
- è ormai decorso senza alcuna comunicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (nel seguito "Codice ").
2. Anche ai fini dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136 del 2010 si specificano i seguenti codici identificativi:
a) Codice Unico Progetto (CUP) H41D18000000006;
b) Codice Identificativo Gara (CIG) 7813104961;
3. La presente procedura è stata sottoposta con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell’ANAC (cfr parere ANAC trasmesso dall’USR Umbria con nota prot. n. 0004335 del 18-03-2019 acquisito al prot. aziendale n. 8252 del 22-03-2019)
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L'importo contrattuale ammonta a Euro (diconsi
……………………………./…) di cui:
a) € per lavori come derivante dal ribasso offerto;
b) € 69.414,32 per oneri e costi per la sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del Codice e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 106 del Codice. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato anche a tutte le voci del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DL 189/2016 approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, oltre a quelli indicati nell’appendice Nuovi Xxxxxx i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
Articolo 3. Condizioni Generali del Contratto
1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché di tutti gli elaborati grafici progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale ovvero il l Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DL 189/2016 approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, oltre a quelli indicati nell’appendice Nuovi Prezzi.
3. Si applica comunque l’articolo 1374 del codice civile.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore. direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale
d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di …………………...
2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
4. Le parti concordano e acconsentono che le comunicazioni ordinarie avvengano mediante l’uso dei mezzi telematici, e allo scopo indicano i seguenti indirizzi:
per l’Ater Umbria: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
per la ditta affidataria: .
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi
non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, dell'importo del contratto pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del Codice.
2. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del R.U.P. per cause di necessità o di pubblico interesse tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.
Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.
1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri e obblighi già previsti dal Capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico
dell'appaltatore le spese per:
- I’ impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
- il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- rilievi, tracciati, verifiche, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- la realizzazione e la custodia delle vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale
3. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale di appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
5. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella riepilogativa, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
6. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
7. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
8. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base al Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DL 189/2016 approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, oltre a quelli indicati nell’appendice Nuovi Xxxxxx e altri da definire eventualmente in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l’appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP e comunque in base alle disposizioni dell’art. 33 del Capitolato speciale d’appalto.
Articolo 12. Anticipazione del prezzo e pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. L’anticipazione è ammessa ai sensi dell’art. 35 comma 18 del Codice, secondo quanto previsto dall’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto alle condizioni previste dal Codice e dal Capitolato speciale d'appalto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5 del Codice e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 20% (ventipercento) dell'importo contrattuale.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, commi 5 e 6 del Codice, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
4. In deroga al comma 2, può essere emesso un ultimo stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia superiore al 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale medesimo; in caso contrario l'importo residuo è liquidato col conto finale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui ai commi 2 e 4, solo ed esclusivamente nei casi indicati all’articolo 24 comma 14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
6. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato, alle condizioni previste dal Codice e dal Capitolato speciale d'appalto, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, nulla ostando, entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art.103, comma 6, del Codice e dell’art. 25 comma 5 del Capitolato speciale d’appalto, dello stesso importo, maggiorato dell’IVA all’aliquota di legge, aumentato altresì degli interessi legali calcolati per un biennio, con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Articolo 13. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche a pena di risoluzione immediata del presente contratto.
2. L'appaltatore dichiara che tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante l'utilizzo del seguente conto corrente dedicato intestato all’Impresa …………………..:
Banca …………………. Agenzia di ………….. - c/c n. ………………………….
(ABI …………….. - CAB ………….. ) IBAN: ……………………………………..
Il soggetto delegato ad operare sul sopracitato conto è il Sig.
………………….. nato a ………………….. il ……………… – C.F.
……………………………..
3. In particolare, in ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., si stabilisce che:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque dei soggetti che eseguono lavori o, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, debbano avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati;
b) ogni pagamento riporti l’indicazione del codice CUP H41D18000000006 CIG: 7813104961
4. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nei contratti da stipularsi con gli eventuali subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, apposite clausole con le quali ciascuno di essi assume gli obblighi, pena la nullità assoluta dei contratti stessi, di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla citata legge n. 136/2010.
5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha l'obbligo di procedere alla immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta Legge 136/2010.
Articolo 14. Ritardo nei Pagamenti.
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 12 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall’amministrazione committente per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che l’amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 12, comma 5, per causa imputabile all’amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all’articolo 26, comma 2 del Capitolato speciale di appalto.
Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio ai sensi dell’art. 102 comma 2 del Codice; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 16. Risoluzione del contratto.
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dall’art. 108 del Codice.
2. La Stazione appaltante dovrà procedere alla risoluzione del contratto qualora ricorrano le ipotesi di cui ai commi 11 e 14 art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i. .
3. Il contratto si intende immediatamente e automaticamente risolto allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula diano come esito la cancellazione dell’Appaltatore dall'Anagrafe.
4. In tutti i casi di risoluzione del contratto o revoca dell’affidamento o esecuzione d'ufficio di cui al comma precedente, la Stazione appaltante ha diritto a sospendere il pagamento dei lavori eseguiti ed avvalersi delle cauzioni prestate.
5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 17. Esonero dal pagamento del contributo in favore dell’ANAC.
1. Con DPCM 28 Settembre 2017 è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017.
Articolo 18. Misure di prevenzione della corruzione e clausola risolutiva espressa
1. Si rimanda alle misure di prevenzione della corruzione di cui all'art.4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma nonché all'ex art.32 del D.L. 189/2016 e all'istituzione del presidio di alta sorveglianza dell'Autorità (Unità Operativa Speciale) sugli appalti finalizzati alla ricostruzione pubblica.
2. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all'ANAC e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla "filiera delle imprese". Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.
3. Clausola risolutiva espressa: la stazione appaltante si impegna ad
avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.
Articolo 19. Protocollo di legalità.
1. L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), ove applicabile al contratto oggetto della presente procedura, i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti:
a) Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
b) Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all’esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
c) Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli
affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l’operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
d) Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
e) Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall’art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
f) Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell’affidamento. La trasmissione dei dati relativi all’intervenuta modificazione
dell’assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e
5).
g) Obbligo di iscrizione nell’anagrafe/elenco antimafia previsti per l’esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
h) Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti(art. 3 comma 2).
i) Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l’autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l’applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell’operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
j) Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e
queste abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).
k) Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell’ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
l) lmpegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i
delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
m) Impegno a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
n) Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
o) Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all’art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
p) Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente
l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13 del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti(art. 6 comma 2 lett. c).
q) Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della
manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).
r) Impegno a mettere a disposizione dell’ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
s) Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
t) Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).
u) Accettazione espressa del fatto che l’inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell’art. 8 del Protocollo medesimo.
Articolo 20. Controversie.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo compreso fra il 5% (cinquepercento) e il 15% (quindicipercento) dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 205 del Codice.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice.
3. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindicipercento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 54 del Capitolato speciale d’appalto.
4. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.
5. Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, la definizione è devoluta all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di Terni ed è esclusa la competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 21. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30, comma 5 e 5 bis del Codice.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 30, commi 4, 5 e 6, e 105, commi 8, 9, 10, 11 e 14 del Codice.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui ai commi 5, 5 bis e 6 dell’art. 30 del Codice e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett.b), del D.Lgs 9/4/2008 n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge n. 210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data .
Articolo 22. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs
81/2008;
b) il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'art. 89, comma 1 lett. h) del D.Lgs 81/2008 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/2008.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
4. L'Appaltatore ha trasmesso alla Stazione appaltante la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
6. L'appaltatore uniforma le lavorazioni, comprese quelle da lui direttamente subappaltate, al criterio "incident and injury free".
Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia.
1. Si da’ atto che sono state condotte con esito positivo le verifiche di cui al comma 6 art. 30 del D.L. 189/2016 e s.m.i.. e che tale adempimento è
equipollente all’ottenimento delle certificazioni antimafia rilasciate dalla Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi del comma 4 art. 88 D. Lgs. 159/2011e s.m.i. (codice delle Leggi antimafia).
2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81 del 2008.
3. Si intendono espressamente richiamate tutte le misure previste dal Protocollo quadro di legalità̀ tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e commissario straordinario del governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia. In particolare l’Appaltatore:
a) si impegna ad inserire in qualsiasi contratto e subcontratto apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l’obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all’esecuzione dell’opera e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 c. c. o la revoca dell’autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste all’articolo 8, paragrafo 1.3. del Protocollo quadro di legalità tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e commissario straordinario del governo ai sensi del
D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa
s.p.a. – Invitalia;
b) si impegna a comunicare i dati di cui al citato Protocollo prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti, estendendo tale obbligo anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle imprese ed alle variazioni di detti assetti, all’intervenuta modificazione dell’assetto proprietario o gestionale. Tale comunicazione dovrà essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari delle imprese interessate, verso il Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l’iscrizione in Anagrafe, la Stazione appaltante nel termine previsto dall'articolo 86 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
c) si impegna a non procedere alla stipula di alcun contratto o subcontratto con altri operatori economici per i quali la procedura della Struttura non si sia conclusa con esito liberatorio ed avvenuta iscrizione in Anagrafe.
d) si impegna ad inserire nei subcontratti una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato come esito la cancellazione del subcontraente dall'Anagrafe. Si impegna altresì a rendere operativa la predetta clausola e a darne comunicazione alla Struttura e alla Stazione appaltante;
e) si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni
altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari;
f) l’obbligo senza indugio di comunicare, ed inserire in tutti i contratti e subcontratti una clausola che preveda l’impegno a dare tempestiva comunicazione, all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di
pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317
c. p.”;
g) di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dal Protocollo;
h) di impegnarsi a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle opere:
I. l'obbligo per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l’onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché́ di repressione della criminalità;
II. l'obbligo a far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a
quelle di cui ai precedenti punti e l'allegazione del Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria eventuale controparte;
III. l'obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 a carico del cessionario; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti;
IV. l’obbligo di ricorrere al distacco della manodopera – ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l’attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno – così come disciplinato dall’articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003,
solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera;
V. l’obbligo di mettere a disposizione della Struttura i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità , la qualifica professionale;
VI. l’obbligo di mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze;
VII. l’obbligo di mettere a disposizione della Struttura, nell’ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall’operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000;
VIII. l’obbligo di redigere e trasmettere “il settimanale di cantiere” di cui alla delibera CIPE n.58/2011. Per la compilazione del “Settimanale di cantiere”, del giornale dei lavori e la verifica della corretta compilazione della bolla di consegna del materiale, l’Appaltatore è
altresi obbligato all’uso, previo ottenimento delle credenziali, anche delle procedure informatiche messe a disposizione della stazione Appaltante;
IX. l’obbligo di assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, recante gli ulteriori dati prescritti dall’articolo 5 della legge n. 136 del 2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro;
X. l’obbligo di assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall’articolo 4 della legge n. 136 del 2010;
Articolo 24. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice e smi, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Analoga disposizione di cui al precedente comma 2 si applica anche per tutti i sub contratti indipendentemente dall’importo, dalla natura della prestazione e dalla incidenza della manodopera.
4. Il subappalto/subcontratto non autorizzato comporta inadempimento
contrattuale grave ed essenziale anche ai sensi dell’art.1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art.21 della Legge 13/9/1982 n.646, come modificato dal D.L. 29/4/1995 n.139, convertito dalla Legge 28/6/1995 n.246.
5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice di Contratti e dell’art. 47 del Capitolato speciale di appalto. L'appaltatore si obbliga a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e con la specifica indicazione degli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, corrisposti al subappaltatore o al cottimista. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’impresa.
6. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi alle società̀ e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all’esecuzione delle opere. L’impresa accetta esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo quadro di legalità tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e commissario straordinario del governo ai sensi del d.p.r. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. – Invitalia, ivi compresa la possibilità̀ di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché́ di revoca degli
affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché́ la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell’affidamento nei casi espressamente indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo suddetto.
Articolo 25. Garanzia definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia definitiva) mediante garanzia fideiussoria n.
……………. emessa in data ………………. dalla … - Agenzia
di ……………….. n. …. (…………………………………) – Via … -
per l'importo di Euro pari al … per cento dell'importo del
presente contratto eventualmente ridotta del 50% in quanto l’appaltatore risulta in possesso della certificazione d qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001.
2. La garanzia può essere provvisoriamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito, su richiesta dell’Appaltatore.
3. La garanzia per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio (o del certificato di regolare esecuzione) o, comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 ogni volta che la stazione appaltante
abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
Articolo 26. Obblighi Assicurativi
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con polizza n. emessa in
data ………….. dalla Compagnia ……………………….. - Agenzia
…………………….. (cod. ……….) di ……………. Via come
segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ………………
ripartito come da Capitolato speciale d'appalto;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro
……………..
3. Le polizze di cui al presente articolo sono rilasciate alle condizioni ed in conformità agli schemi tipo allegati al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto pur non allegati allo stesso, in quanto depositati agli atti della stazione appaltante e già sottoscritti dai
presenti contraenti, i seguenti documenti:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo posto a base di gara, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti e/o schemi degli impianti, le relative relazioni specialistiche;
c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’art. 100, comma 5, del
D. Lgs. n. 81/2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto; tale piano, ancorché non ancora redatto dall’Appaltatore al momento della stipula del contratto, avrà comunque valore di allegato al medesimo dopo la sua accettazione da parte del Coordinatore in fase di esecuzione;
e) il cronoprogramma di cui all’art. 16 del Capitolato speciale di appalto;
f) il programma esecutivo di cui all’art. 15 del Capitolato speciale di appalto;
g) le polizze di garanzia di cui gli articoli 34, 35, 36 e 37 del Capitolato speciale di appalto;
h) il computo metrico estimativo;
i) il Protocollo quadro di legalità tra struttura di missione ex articolo 30 legge n. 229/2016 e commissario straordinario del governo ai sensi del
D.P.R. 9 settembre 2016 e Centrale Unica di Committenza e Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa
s.p.a. – Invitalia.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto e pur non allegati, i documenti di seguito specificamente precisati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
b) l’Elenco dei Prezzi Unitari e il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia ai sensi dell’art. 6 comma 7 del DL 189/2016 approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016, oltre a quelli indicati nell’appendice Nuovi Prezzi;
Articolo 28. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice, il
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti, il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. con i relativi allegati e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto nel Capitolato speciale d'appalto, la Legge Regionale dell'Umbria n. 3 del 21/01/2010, tutta la normativa vigente alla data attuale, sia regionale che nazionale, per i lavori inerenti alla riparazione dei danni del sisma 2016 e successivi.
Articolo 29. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria tutte le spese della gara, nonché le spese relative alla stipula del presente contratto ed alla sua esecuzione, oltre agli oneri specificati o richiamati nei precedenti articoli e negli altri documenti di appalto.
2. Per la stipula del presente atto si applicano i diritti di segreteria di cui all’art.19 – ter del D.L. 3/8/87 n.359 convertito nella Legge 29/10/87 n. 440 e
successive eventuali modifiche, fermo il rimborso delle spese di bollo.
3. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
6. Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 32, comma 14, del Codice.
7. Il contratto consta di n. XXXXXXXXXX fogli elettronici scritti interamente con mezzi elettronici a norma di legge sopra n. XXXXXXXX pagine elettroniche da venticinque righe ciascuna per l'intero e fin qui XXXXXXX righe della presente.
8. La data del contratto è quella dell’ultima firma digitale apposta da una delle parti comparenti.
Il Rappresentante della stazione appaltante: (X.xx Dott.
………………………in modalità elettronica)
L'appaltatore: (X.xx …………………………., legale rappresentante dell’impresa in modalità elettronica)
lì …/…/2019