CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LIFEBRAIN TOSCANA SRL A SOCIO UNICO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICO-STRUMENTALI. INDICE
CONVENZIONE TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E LIFEBRAIN TOSCANA SRL A SOCIO UNICO PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICO-STRUMENTALI. INDICE
ART. 1 – premessa
ART. 2 - oggetto del contratto ART. 3 - tetti economici
ART. 4 - modalità di accesso e erogazione delle prestazioni
ART. 5 - programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti
ART. 6 - corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket
ART. 7 - corretta rendicontazione delle prestazioni ART. 8 - tariffe e fatturazione
ART. 9 - tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 10 - modalità di trasmissione dei flussi informatici ART. 11 - verifiche
ART. 12 - incompatibilità ART. 13 - carta dei servizi ART. 14 - tutela dell’utente ART. 15 - privacy
ART. 16 - polizze assicurative ART. 17 - adempimenti ART. 18 -decorrenza
ART. 19 – norma transitoria
ART. 20 - inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
ART. 21 - foro competente
ART. 22 - responsabili della convenzione ART. 23 - spese e clausole finali
PREMESSO
- che il D.Lgs n.502 del 1992, e s.m.i., all’art. 8-bis, rubricato “Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali”, prevede che le regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali nonché di soggetti accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali;
- che, ai sensi della stessa disposizione legislativa, la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale, nonché alla stipula degli accordi contrattuali;
- che ai sensi dell’Art. 8-quinquies del medesimo D.Lgs 502/1992 e s.m.i, la regione e le unità sanitarie locali stipulano con strutture private accreditate contratti che indicano, tra l’altro, il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima unità sanitaria locale si impegnano ad assicurare;
-che l’Azienda contratta con le strutture private esclusivamente prestazioni comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza applicando tariffe unitarie a prestazione, eguali per tutti gli assistiti indipendentemente dalla loro residenza;
- che le tariffe di riferimento sono quelle del Nomenclatore Tariffario Regionale approvato con deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi, collegato al vigente Catalogo Regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali;
- che l’Istituto con la sottoscrizione del presente contratto accetta il sistema di
remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe massime suddette;
- che l’Istituto possiede i requisiti di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalle citate norme per stipulare la presente convenzione con riferimento alle discipline e attività specialistiche meglio specificate negli stessi;
- che l’Istituto, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, deposita agli atti di questa Azienda il decreto regionale di accreditamento;
--che a seguito dell’Accordo AUSL Toscana Centro- Sigle Rappresentative degli Istituti Privati Accreditati del 13.07.2020, è stata concordata una nuova progettualità aziendale, alla luce dei nuovi indirizzi regionali sull’abbattimento delle liste di attesa (PAGLA 2019-2021) e della modalità di offerta delle prestazioni specialistiche tramite il c.d. “Modello Competitivo”, si rende necessario proseguire nel rapporto convenzionale in accreditamento con le modalità previste nell’Accordo del 13.07.2020 sopra citato;
-vista la L.R. n. 40 del 2005 e smi rubricata “Riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- vista la L.R. n. 51 del 5.8.2009 e smi rubricata “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00/x del 11/8/2020 (modifiche al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 5 Agosto 2009 n. 51 - approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016, n. 79);
-visto il DPCM del 12/01/2017 di determinazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
-la D.G.R.T. n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
-la delibera G.R.T. n. 1220 del 8/11/2018 rubricata “Determinazione dei tetti massimi per l’acquisto di prestazioni dalle strutture private accreditate” e la successiva di adeguamento GRT n. 1168/2020;
-il Piano Regionale Governo Liste di Attesa 2019-2021;
-il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;
- il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;
- la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”
TRA
l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0, nella persona del dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 1587 del 24/12/2020;
E
Lifebrain Toscana Srl a socio unico, di seguito denominato “Istituto”, partita IVA n. 02114770510, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx, 00 Xxxxxx, facente parte del gruppo IVA Lifebrain, partita IVA di gruppo n.14996171006, nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della struttura;
SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO
Art. 1 – Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto del contratto
L’Azienda con il presente atto si avvale dell’Istituto per l’erogazione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale da eseguire a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, entro i limiti ed alle condizioni fissate nei successivi articoli nella seguente sede Xxxxx Xxxxxxxxxxx x. 000/X e nelle seguenti discipline: Cardiologia.
Art.3 - Tetti economici
Le Parti convengono che oggetto del presente contratto sono le prestazioni delle discipline sopra descritte previste dal vigente Nomenclatore Tariffario Regionale, definite dalla S.C. Cup - Call Center in base alle valutazioni analitiche della domanda e dei tempi di attesa, modificabile nel corso di validità del contratto, con preavviso almeno trimestrale. L’Istituto si impegna ad erogarle, entro i tetti economici successivamente indicati, agli utenti residenti nel territorio dell’Azienda e delle altre Aziende Sanitarie della Regione Toscana, nonché per i residenti fuori Regione Toscana.
Tenuto conto del limite massimo di prestazioni necessarie all’Azienda le Parti convengono che il Budget economico lordo scontato assegnato per le attività erogate ai pazienti residenti in Regione Toscana è pari a:
ANNO 2021
€ 28.798,48
ANNO 2022
€ 26.583,21
ANNO 2023
€ 24.367,95
ANNO 2024
€ 22.152,68
Il budget economico lordo scontato assegnato per le attività erogate a pazienti
residenti fuori Regione Toscana è pari a:
ANNO 2021
€ 206,05
ANNO 2022
€ 190,20
ANNO 2023
€ 174,35
ANNO 2024
€ 158,50
Per la remunerazione delle prestazioni rese a favore di pazienti extraregionali, l’Azienda fa riferimento alle direttive impartite dalla Regione Toscana con la delibera
n. 1168 del 10/08/2020 o a eventuali successive disposizioni regionali o nazionali.
L’Azienda si intende esonerata da ogni obbligo nei confronti dell’Istituto relativamente alle prestazioni dallo stesso eseguite oltre i limiti dei tetti economici sopra riportati.
Art. 4 - Modalità di accesso e erogazione delle prestazioni
L’accesso alla prestazione avviene su richiesta medica redatta sull’apposito ricettario regionale ed in possesso del personale medico operante per il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero su ricetta elettronica, completata della diagnosi o del sospetto diagnostico a cura del medico proponente, nel rispetto dei limiti di prescrizione previsti dalla normativa vigente, compresa la normativa relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.
L’Istituto assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso le proprie strutture regolarmente accreditate, da personale qualificato, nel
pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l’uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo e con identificazione mediante timbro e firma del professionista che ha effettuato la prestazione.
Le prestazioni sono eseguite dall’Istituto senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’Azienda.
Nel referto lo specialista dell’Istituto erogante dovrà attenersi scrupolosamente ed esclusivamente al quesito/dubbio diagnostico indicato dal medico prescrittore. Nel caso in cui fossero necessari, per alcune tipologie di prestazioni, ulteriori esami di approfondimento, anche in relazione a linee-guida fornite dai Dipartimenti aziendali, lo specialista dovrà indirizzare il paziente al proprio Medico di Medicina Generale e/o a strutture dell’Azienda.
L’Istituto si impegna ad informare gli utenti di quali prestazioni da esso erogate sono oggetto della convenzione e, quindi, a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Qualora venga effettuata una prestazione in regime libero professionale ad un cittadino in possesso di prescrizione su ricettario del Servizio Sanitario Regionale, ovvero dematerializzata, l’Istituto è tenuto a far firmare all’assistito, sul retro della impegnativa o del promemoria, una dichiarazione dalla quale risulti la consapevolezza di effettuare la prestazione non a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Art. 5 - Programmazione delle prestazioni e successivi adempimenti L’istituto contraente si impegna a programmare tutte le prestazioni convenzionate e rientranti nei tetti economici ad esso riconosciuti ed assicurare che la programmazione sia collegata alle agende prenotabili del CUP Aziendale, secondo la regolamentazione generale dell’offerta CUP ivi compresa l’articolazione per codici di priorità.
Al fine di condividere una programmazione stabile nel tempo l’Istituto si impegna a
trasmettere al CUP per il successivo inserimento:
- agende di prenotazione dell’offerta complessiva suddivise in dodicesimi spalmate su tutti i mesi dell’anno per il 50% dell’offerta complessiva;
-completamento dell’offerta con agende a scorrimento per quadrimestre da comunicare alla “Gestione Aziendale Agende” almeno con due mesi di anticipo rispetto al quadrimestre di riferimento
In difetto l’Azienda sospende la liquidazione dei compensi fino al ripristino della programmazione delle agende secondo i criteri sopra descritti.
L’istituto si impegna, altresì, al massimo contenimento di variazioni di agenda da comunicare con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo alla S.C. Cup- Call Center con eventuali spostamenti di pazienti a carico dell’istituto medesimo.
Resta inteso che variazioni sostanziali di tale programmazione saranno oggetto di preventiva comunicazione scritta all’Azienda alla S.C. CUP – Call Center.
Per i casi di mancata presentazione del paziente all’appuntamento fissato tramite CUP Aziendale o per impedimento dovuto ad eventi imprevedibili, l’Istituto potrà integrare direttamente le prestazioni mancanti, comunque entro il tetto economico assegnato per l’anno, anche senza rispettare la tipologia della prestazione programmata. La casistica non potrà superare in ogni caso il 5% del totale delle prestazioni affidate e il nominativo del paziente dovrà essere inserito nel “CUP Accettazione” nel medesimo giorno;
Per fronteggiare criticità rilevate dal monitoraggio delle liste di attesa, l’Azienda può disporre di modificare tempestivamente la programmazione sempre nel rispetto dei volumi economici già stabiliti.
L’Istituto, collegato alla rete aziendale, registra attraverso il proprio punto “CUP Accettatore”, all’atto dell’evento, tutto ciò che riguarda la posizione dell’utente in
particolare registra l’avvenuta erogazione e l’eventuale pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria.
L’Istituto si impegna a partecipare a eventuali incontri di aggiornamento su procedura CUP e su modalità di prenotazione, nonché ad applicare le direttive impartite dalla
S.C. CUP- Call Center.
L’accesso alla rete informatica dell’Azienda, nonché i relativi costi, sono completamente a carico dell’Istituto accreditato convenzionato.
L’Istituto assume la responsabilità dell’assicurazione dell’erogazione delle prestazioni programmate pena il riconoscimento di penali.
Deve altresì comunicare, con congruo anticipo, alla S.C. CUP- Call Center i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature e, con comunicazione immediata, ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa.
Art. 6 – Corretta gestione della posizione economica dell’utente nei confronti del ticket
Per ogni prestazione erogata a seguito di regolare prenotazione CUP (anche se d’importo pari o inferiore al valore della quota di compartecipazione – ticket), l’Istituto deve assicurare la corretta gestione della posizione economica dell’utente per l’accesso ai servizi, in regime di esenzione ove sussista il diritto, o con la compartecipazione alla spesa ove previsto dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Laddove sia dovuta la compartecipazione alla spesa sanitaria, il versamento della stessa dovrà avvenire prima dell’erogazione della prestazione presso la struttura. L’Istituto rilascerà regolare ricevuta fiscale precisando che trattasi di prestazioni erogate in convenzione con il SSN.
L’istituto deve garantire per conto dell’Azienda la riscossione della quota di
compartecipazione alla spesa (ticket) con contemporanea registrazione sui software aziendali.
L’istituto si impegna a seguire le disposizioni impartite dall’Azienda a tale proposito e ad attuare eventuali diverse modalità di riscossione, versamento o fatturazione che potrebbero intervenire per disposizioni nazionali, regionali o aziendali.
Art.7 –Corretta registrazione delle prestazioni
Le prestazioni erogate dovranno essere registrate correttamente, con correlazione alle specifiche prenotazioni, ciascuna nello specifico giorno ed ora di esecuzione sui gestionali dedicati. Effettuata la prestazione sarà cura dell’Istituto acquisire dall’utente l’attestazione dell’effettiva fruizione della stessa mediante apposizione della propria firma sul retro della ricetta/promemoria. L’Istituto assicura in tempo reale l’aggiornamento della lista dei soggetti prenotati con la conferma dell’effettiva erogazione delle relative prestazioni nel sistema informativo di prenotazione CUP. L’Istituto si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda e della Regione Toscana, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali.
Art. 8 - Tariffe e fatturazione
L’Azienda è tenuta a corrispondere all’Istituto per ciascuna prestazione sanitaria resa, in linea con quanto stabilito nell’Accordo siglato in data 13.07.2020 e salvo il sopravvenire di disposizioni normative nazionali o regionali diverse, l’importo indicato nella corrispondente voce del Nomenclatore Tariffario Regionale di cui alla deliberazione GRT n. 723 del 4.8.2011 e smi con applicazione dello sconto di 3,50% sulle tariffe regionali ad eccezione delle prestazioni di seguito indicate per le quali lo sconto applicato è di 0,50%:
Visite: cod. 89.7 (ortopedica, otorinolaringoiatrica, urologica, dermatologica,
fisiatrica, gastroenterologica, pneumologica, reumatologica, allergologica, endocrinologica) – 89.13 (neurologica) – 95.02 (oculistica) – 89.26 (ginecologica). Prestazioni strumentali e diagnostica strumentale:
colonscopia cod. 45.23 – 45.23.1 – 45.23.2 – 45.23.3 – 45.42.1 – 45.25.1 – 45.42;
sigmoidoscopia cod. 45.24 – 45.24.1
esofagogastroduedonoscopia cod. 45.13 -45.16 ecocolordopplergrafia degli arti superiori o inferiori cod. 88.77.2; ecocolordoppler dei tronchi sovraortici cod. 88.73.5; elettrocardiogramma dinamico (holter) cod. 89.50;
spirometria cod. 89.37.1 – 89.37.2;
elettromiografia cod. 93.08.1;
Radiologia tradizionale e ecografie (codici previsti dal Nomenclatore)
L’Istituto emette fatture mensili per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente atto scontate e al netto della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), con indicazione del Numero dell’Ordine – NSO che l’Azienda è tenuta a comunicare.
La fattura deve essere emessa dall’Istituto a seguito di validazione regionale dell’attività svolta così come risultante dallo specifico applicativo software GAUSS (ritorni regionali validati flusso SPA) entro il mese successivo a quello di erogazione delle prestazioni.
La fattura è posta in pagamento entro 60 giorni decorrenti dalla data di recezione della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori dell’Azienda.
L’omissione o il ritardo negli adempimenti descritti dà luogo ad inadempienza contrattuale di cui al successivo art. 20.
L’Istituto si impegna a sanare, ove possibile, le anomalie segnalate dall’Azienda
riguardo la fatturazione, oppure ad emettere la nota di credito, tempestivamente e comunque non oltre il mese successivo alla segnalazione. In mancanza di sanatoria oppure in assenza della nota di credito la fattura non verrà liquidata fino alla regolarizzazione da parte dell’Istituto.
L’Azienda, prima di procedere al pagamento di quanto spettante, acquisisce d’ufficio il Documento di regolarità contributiva DURC per quanto concerne gli eventuali versamenti dovuti a INPS/INAIL/CASSE EDILI e nel caso di certificato irregolare provvede ad attivare l’intervento sostitutivo secondo quanto disposto dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e art. 31 commi 3 e 8 bis del D.L. 69/2013 convertito dalla L. 98/2013.
Qualora nel xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx apporti modifiche al Nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alla deliberazione G.R.T. n. 723 del 4.8.2011 e s.m.i., l’Azienda provvede ad apportare le conseguenti modificazioni alle tariffe applicate.
Art.9- Tracciabilità dei flussi finanziari
In analogia a quanto previsto dall’art. 3 della L. 136/2010 e smi, l’Istituto è tenuto ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso Istituti Bancari o presso la Società Poste Italiane S.p.A., anche non in via esclusiva.
Ai sensi della determinazione dell’ex AVCP n.4/2011 tale attività non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 10-Modalità di trasmissione dei flussi informatici
L’Istituto si impegna a trasmettere, secondo i tracciati record previsti, tutta l’attività erogata ivi compresa quella che non genera effetti finanziari a carico del servizio sanitario nazionale.
Pertanto invia entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello di
riferimento (o entro le date che verranno indicate sulla base della normativa regionale), il flusso informatico previsto dalla normativa vigente – Flusso XXX.XXX con l’ausilio dello specifico applicativo software GAUSS, in modo da consentire all’Azienda il rispetto delle scadenze contenute nelle norme regionali e nazionali in materia.
L’istituto con più sedi trasmette l’attività erogata secondo i codici assegnati alle strutture di erogazione.
L’Azienda richiede integrazioni al tracciato record in base al modificato debito informativo nei confronti della Regione Toscana dandone comunicazione formale all’Istituto; quest’ultimo si impegna ad adeguarlo entro 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In difetto l’Azienda sospenderà la liquidazione delle competenze. L’istituto è tenuto inoltre a fornire i dati di struttura del presidio ambulatoriale e delle relative apparecchiature di diagnosi e di cura così come richiesto dalla competente struttura di ESTAR, nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione.
L’Istituto si impegna inoltre a collaborare nella trasmissione delle ulteriori informazioni che si renderanno eventualmente necessarie qualora siano apportate modifiche al sistema informativo sanitario.
Art. 11- Verifiche
L’Istituto contraente riconosce all’Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l’Istituto da parte del Dipartimento della Prevenzione aziendale.
L’ attività erogata sarà inoltre oggetto di controllo da parte della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni erogate, pertanto l’Istituto deve essere disponibile ad inviare tempestivamente copia della documentazione clinica/amministrativa delle prestazioni
erogate anche in formato elettronico alla Direzione Sanitaria Aziendale. L’Istituto si impegna a conservare presso la propria sede tutta la documentazione inerente l’attività oggetto della presente convenzione.
Art.12- Incompatibilità
L’Istituto si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda entro il 31 Gennaio di ogni anno.
L’Azienda può richiedere all’Istituto la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L’Istituto si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
E’ fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso l’Istituto.
Art.13- Carta dei servizi
L’Istituto adotta ed attua una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della “Carta dei Servizi Pubblici Sanitari” emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995. Detta carta dei
servizi è a disposizione per informazione degli utenti presso i locali dell’Istituto ovvero pubblicata sul sito web del medesimo.
Art.14 – Tutela dell’utente
L’Istituto riconosce il diritto alla tutela dell’utente e le modalità per il suo esercizio di cui al regolamento di Pubblica Tutela dell’Azienda contraente, collabora con l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) e con la Commissione Mista Conciliativa nominata dal Direttore Generale dell’Azienda.
Gli operatori preposti al servizio sono tenuti alla osservanza della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016 e pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”.
Art.15 - Privacy
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx alla voce “privacy”.
Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A.1.
Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 alla convenzione tra Azienda e l’Istituto di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori
specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).
Art. 16 - Coperture Assicurative
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta per conto dell’Azienda dall’Istituto con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 10 della Legge 24/2017, per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione, esonerando espressamente l’Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto della convenzione.
L’Istituto potrà, in alternativa, disporre di altre forme assicurative previste espressamente dalla normativa vigente del settore impegnandosi a darne dettagliata comunicazione all’Azienda.
Art. 17 - Adempimenti
L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. 51/2009 e s.m.i. e al Decreto Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016 e s.m.i, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il
mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.
Art.18 - Decorrenza, rinnovo, proroga
18.1 decorrenza.
La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il 31/12/2024.
Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.
18.2 rinnovo – proroga.
E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare, prima della scadenza della presente convenzione, con preavviso di almeno 90 giorni e conferma espressa per accettazione da parte dell’Istituto, un rinnovo di mesi dodici alle medesime condizioni applicate nel periodo temporale indicato al punto 18.1.
E’ consentita altresì all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno 90 giorni dalla data di scadenza, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale.
Art. 19 – Norma transitoria
Le Parti concordano che i rapporti intercorsi tra le parti a far data da 1/1/2021 e fino alla data di sottoscrizione, sono regolati da quanto previsto nella presente convenzione.
Art. 20 - Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione.
20.1 Inadempienze e penali
Nel caso di riscontrate inadempienze alla presente convenzione, l’Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni dell’Istituto dovranno essere comunicate all’Azienda entro e non
oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni. In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell’Azienda il competente ufficio aziendale procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto all’Istituto per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precludono il diritto dell’Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi della presente convenzione. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per l’Istituto dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio del flusso informatico di cui all’art. 10 fino al suo ripristino.
20.2 - sospensione
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere la convenzione qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui all’art. 15. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all’Istituto un termine di 30 giorni dalla contestazione affinchè si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, la convenzione si intenderà automaticamente risolta.
20.3 -recesso
Qualora l’Istituto intenda recedere dalla convenzione deve darne comunicazione
all’Azienda per iscritto tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi, in ogni caso esaurendo le prenotazioni già programmate.
L’Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per sopravvenuta diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione per iscritto tramite PEC con preavviso tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto all’Istituto da parte dell’Azienda.
20.4 - risoluzione
L’azienda può risolvere inoltre dalla convenzione previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso di norma di un mese, nei seguenti casi:
-reiterate contestazioni per fatturazione errata o ricette irregolari;
-reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni della presente convenzione tali da essere valutate dall’Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
-mancata trasmissione dei flussi di attività e dei dati relativi alle caratteristiche del presidio, risultati non sanati alla fine dell’anno di riferimento delle attività;
-sospensione dell’attività non preventivamente concordata con l’Azienda.
20.5 -Clausola risolutiva espressa.
La presente convenzione decade di diritto nei seguenti casi:
-ritiro dell’autorizzazione sanitaria/ accreditamento regionale;
-reato per condotta esercitata ai danni dell’Azienda;
-accertato caso di incompatibilità ai sensi dell’art. 12 addebitabile a responsabilità dell’Istituto;
-in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- e in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.
Art.21- Foro competente
Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il foro di Firenze.
Art. 22- Responsabili della convezione
Sono individuati quali Responsabili della convenzione:
a) per l’Azienda:
- per la gestione amministrativa il Direttore della S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;
-per il livello di programmazione delle attività il Direttore Sanitario o suo delegato, che opera in sinergia con i Responsabili di Zona ed i Dipartimenti sanitari interessati per competenza;
- per gli aspetti tecnico-professionali il Direttore del Dipartimento sanitario interessato per le attività di propria competenza;
-per le azioni di verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate il Direttore della S.O.S. Verifica della Qualità delle Prestazioni Erogate, in collaborazione con i Dipartimenti sanitari interessati e i Responsabili di Zona/Direttori SdS
b) per il soggetto contraente il rappresentante legale, Dr. Xxxxxxxx Xxxxx
Art. 23– Spese e clausole finali
Il presente atto consta di n. 21 pagine ed è sottoposto a registrazione solo in caso d’uso a cura e a spese della parte richiedente.
Le spese di bollo, ove dovute, sono a carico del soggetto contraente e assolte nelle modalità previste dalla legge.
Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle norme di legge e di regolamenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili, nonché ai Protocolli operativi aziendali consegnati al personale
dell’Istituto all’atto della formazione.
Presso la S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dell’Azienda verrà conservata agli atti tutta la documentazione afferente la presente convenzione. Letto confermato e sottoscritto
per l’Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente)
per Lifebrain Toscana Srl il Rappresentante Legale Dr. Xxxxxxxx Xxxxx (firmato digitalmente)