Accordo europeo
0.274.137
Traduzione1
Accordo europeo
sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria
Concluso a Strasburgo il 27 gennaio 1977
Approvato dall’Assemblea federale il 9 giugno 19942
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 2 novembre 1994 Entrato in vigore per la Svizzera il 2 gennaio 1995
(Stato 27 maggio 2011)
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa,
firmatari del presente accordo,
ritenuto che il Consiglio d’Europa si prefigge lo scopo di giungere ad una maggiore unità fra i suoi membri;
ritenuta l’opportunità di eliminare gli attuali ostacoli di natura economica ai proce- dimenti civili e consentire alle persone finanziariamente più deboli un più agevole esercizio dei propri diritti negli Stati membri;
ritenuto che la creazione di un appropriato sistema di trasmissione delle domande di assistenza in materia giudiziaria contribuirebbe al raggiungimento dello scopo,
hanno concordato quanto segue:
Art. 1
Ogni persona che abbia la propria residenza abituale nel territorio di una delle Parti contraenti e che desideri fare richiesta di assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale o amministrativa nel territorio di un’altra Parte contraente, può pre- sentare la propria istanza nello Stato di abituale residenza. Tale Stato deve trasmet- tere l’istanza all’altro Stato.
Art. 2
1. Ciascuna Parte contraente deve designare una o più autorità aventi il compito di trasmettere le domande di assistenza giudiziaria direttamente all’Autorità straniera più sotto indicata.
2. Ciascuna Parte contraente deve inoltre designare un’autorità centrale incaricata della ricezione e della trattazione delle domande di assistenza giudiziaria pervenute da un’altra Parte contraente.
RU 1994 2851, 1995 967; FF 1993 III 1005
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Art. 4 cpv. 1 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807)
Gli Stati federali e gli Stati con più di un sistema giuridico sono liberi di designare più di un’autorità.
Art. 3
1. L’autorità preposta alla trasmissione deve prestare al richiedente la propria assi- stenza accertando che l’istanza sia accompagnata da tutti i documenti che la predetta autorità sappia essere necessari affinché la domanda possa avere il suo corso. L’autorità in questione dovrà inoltre assistere il richiedente per quanto riguarda le necessarie traduzioni dei documenti.
Detta autorità può rifiutarsi di trasmettere la domanda qualora appaia manifesta- mente che essa non viene presentata in buona fede.
2. L’autorità ricettrice centrale deve trasmettere la domanda all’autorità competente per la decisione. Essa deve inoltre tenere informata l’autorità mittente circa tutte le difficoltà relative all’esame della domanda e deve poi comunicare la decisione presa dall’autorità competente.
Art. 4
Tutti i documenti trasmessi in applicazione del presente accordo sono esenti da legalizzazioni o da analoghe formalità.
Art. 5
Per i servizi resi in applicazione del presente accordo, le Parti contraenti non pos- sono importare alcuna spesa.
Art. 6
1. Xxxxx che non esistano accordi particolari fra le autorità interessate delle Parti contraenti, e salvo quanto disposto negli articoli 13 e 14:
a) le domande di assistenza giudiziaria e la documentazione ad esse allegata, così come ogni altra comunicazione, devono essere redatte nella lingua uffi- ciale o in una delle lingue ufficiali dell’autorità ricevente o devono essere accompagnate da una traduzione in tale lingua;
b) ogni Parte contraente deve non di meno accettare la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione ad essa allegata, così come qualsiasi altra comunicazione, se esse sono redatte in lingua inglese o francese oppure se sono accompagnate da una traduzione in una di tali lingue.
2. Le comunicazioni provenienti dallo Stato dell’Autorità ricevente possono essere redatte nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello stesso Stato, oppure in inglese o francese.
Art. 7
Allo scopo di facilitare l’applicazione del presente accordo, le autorità centrali delle Parti contraenti si impegnano a scambiarsi informazioni circa lo stato della propria legislazione in materia di assistenza giudiziaria.
Art. 8
Le autorità di cui all’articolo 2 devono essere designate per mezzo di dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa quando lo Stato interessato diviene parte nella Convenzione secondo quanto previsto negli articoli 9 e 11. Qual- siasi cambiamento relativo ai poteri delle autorità deve essere egualmente dichiarato al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 9
1. Il presente accordo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, i quali possono divenire parti mediante:
a) sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Art. 10
1. Il presente accordo entra in vigore un mese dopo la data nella quale due Stati membri del Consiglio d’Europa siano divenuti parti secondo le norme dell’artico- lo 9.
2. Per quanto riguarda gli Stati membri che sottoscrivono successivamente l’accordo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione o che ratificheranno, accetteranno o approveranno l’accordo, questo entrerà in vigore un mese dopo la data di sottoscrizione o dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, accetta- zione o approvazione.
Art. 11
1. Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il Comitato dei Ministri del Consi- glio d’Europa può invitare qualsiasi Stato non membro ad aderirvi.
2. Tale adesione ha effetto con il deposito, presso il Segretario generale del Consi- glio d’Europa, di uno strumento di adesione che ha effetto un mese dopo la data del deposito.
Art. 12
1. Ogni Stato, all’atto della sottoscrizione o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può specificare il territorio o i terri- tori di applicazione del presente accordo.
2. Ogni Stato, all’atto del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ovvero in un momento successivo, può, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere il presente accordo a qualsiasi territorio specificato nella dichiarazione e dei cui rapporti inter- nazionali esso sia responsabile o per conto del quale esso sia autorizzato ad assume- re impegni. Ogni estensione entra in vigore un mese dopo la ricezione della dichiara- zione.
3. Tutte le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo che precede possono, con riferimento ai territori in esse indicati, essere ritirate per mezzo di atto notificato al Segretario generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della relativa dichiarazione da parte del Segretario generale del Consi- glio d’Europa.
Art. 13
1. Ogni Stato, all’atto della sottoscrizione o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, può dichiarare di escludere in tutto o in parte l’applicazione del paragrafo 1 lettera b dell’articolo 6. Nessun’altra riserva al pre- sente accordo è consentita.
2. Ogni Parte contraente può ritirare in tutto o in parte la riserva fatta mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa. La riserva cessa di avere effetto dalla data di ricezione della dichiarazione.
3. Nel caso in cui una Parte contraente abbia fatto una riserva, ogni altro Stato può applicare la stessa nei confronti del primo.
Art. 14
1. Le Parti contraenti che abbiano più di una lingua ufficiale possono, ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 lettera a dell’articolo 6, specificare mediante dichiarazione la lingua nella quale la domanda ed i documenti allegati, o le relative traduzioni, devono essere redatti affinché avvenga la loro trasmissione alle parti nel proprio territorio.
2. La dichiarazione di cui al paragrafo precedente deve essere indirizzata al Segreta- rio generale del Consiglio d’Europa al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dello Stato interessato o nel momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. La dichiarazione può essere ritirata o modificata seguendo la stessa procedura.
Art. 15
1. Ciascuna Parte contraente può, per quanto la riguarda, denunciare il presente accordo per mezzo di atto notificato al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notificazione da parte del Segretario generale.
Art. 16
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa deve comunicare agli Stati membri del Consiglio e a tutti gli Stati che hanno aderito al presente accordo:
a) tutte le sottoscrizioni senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
b) tutte le sottoscrizioni con riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
c) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o ade- sione;
d) tutte le dichiarazioni fatte a norma dell’articolo 8;
e) tutte le date di entrata in vigore del presente accordo ai sensi dell’articolo 10;
f) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 12;
g) tutte le riserve fatte a norma del paragrafo 1 dell’articolo 13;
h) tutti i ritiri delle riserve effettuati a norma del paragrafo 2 dell’articolo 13;
i) tutte le dichiarazioni ricevute a norma dell’articolo 14;
j) tutte le notificazioni ricevute a norma dell’articolo 15 e la data nella quale ogni denuncia ha effetto.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno posto in essere il presente accordo.
Fatto a Strasburgo, oggi 27 gennaio 1977, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi avendo eguale valore, in un’unica copia che rimarrà depositata negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa trasmetterà copia autentica del presente accordo a ciascuno Stato che lo abbia sottoscritto o che vi abbia aderito.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 27 maggio 20113
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Adesione (A) | ||||
Dichiarazione di | ||||
successione (S) | ||||
Firmato senza riserva | ||||
di ratificazione (F) | ||||
Albania | 17 maggio | 2001 | 18 giugno | 0000 |
Xxxxxxx* | 15 febbraio | 1982 | 16 marzo | 1982 |
Azerbaigian* | 28 marzo | 2000 A | 29 aprile | 0000 |
Xxxxxx* | 10 maggio | 1978 | 11 giugno | 1978 |
Bosnia ed Erzegovina* | 30 aprile | 2009 | 31 maggio | 2009 |
Bulgaria* | 31 maggio | 1996 | 1° luglio | 1996 |
Ceca, Repubblica* | 8 settembre | 2000 | 9 ottobre | 2000 |
Danimarca* | 11 ottobre | 1979 F | 12 novembre | 1979 |
Estonia* | 16 dicembre | 1998 | 17 gennaio | 1999 |
Finlandia* | 26 giugno | 1980 A | 27 luglio | 0000 |
Xxxxxxx* | 21 dicembre | 1979 | 22 gennaio | 1980 |
Georgia* | 17 luglio | 2006 | 18 agosto | 2006 |
Grecia* | 27 gennaio | 1977 F | 28 febbraio | 0000 |
Xxxxxxx* | 15 novembre | 1988 S | 16 dicembre | 1988 |
Italia* | 6 giugno | 1983 | 7 luglio | 1983 |
Lettonia* | 30 maggio | 2001 | 1° luglio | 2001 |
Lituania* | 16 ottobre | 1996 | 17 novembre | 1996 |
Lussemburgo* | 27 gennaio | 1977 F | 28 febbraio | 1977 |
Macedonia* | 15 gennaio | 2003 | 16 febbraio | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 6 giugno | 2006 S | 6 giugno | 2006 |
Norvegia* | 24 giugno | 1977 | 25 luglio | 1977 |
Paesi Bassi* | 12 marzo | 1992 | 13 aprile | 1992 |
Parte caraibica (Bonaire, | ||||
Sant’Eustachio e Saba) | 10 ottobre | 2010 | 10 ottobre | 2010 |
Polonia* | 18 marzo | 1997 | 19 aprile | 0000 |
Xxxxxxxxxx* | 16 giugno | 1986 | 17 luglio | 1986 |
Regno Unito* | 17 gennaio | 1978 | 18 febbraio | 1978 |
Isola di Man | 18 maggio | 1995 | 19 giugno | 1995 |
Romania* | 15 febbraio | 2006 | 16 marzo | 2006 |
Serbia* | 9 febbraio | 2005 | 10 marzo | 2005 |
Spagna* | 29 novembre | 1985 | 30 dicembre | 1985 |
Svezia* | 27 gennaio | 1977 F | 28 febbraio | 1977 |
3 RU 1995 967, 2004 3457, 2007 3849 e 2011 3307.
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) Firmato senza riserva di ratificazione (F) | Entrata in vigore | ||
Svizzera* | 1° dicembre | 1994 | 2 gennaio | 1995 |
Turchia* | 22 marzo | 1983 | 23 aprile | 1983 |
* Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e le dichiarazioni, come anche le dichiarazioni secondo l’art. 8 dell’Accordo, non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxx.xxx oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 0000 Xxxxx.
Riserve e dichiarazioni
Svizzera4
1. Ad articolo 2
Conformemente all’articolo 8, la Svizzera designa in qualità di autorità centrale incaricata della ricezione e della trasmissione ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo le autorità cantonali sottoelencate. Le domande provenienti dall’estero potranno pure essere indirizzate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna, che si inca- richerà di trasmetterle alle autorità centrali competenti.
Nella misura in cui l’assistenza giudiziaria concerna procedure che, in base a norme di competenza interna o alla successione interna delle istanze, devono svolgersi al cospetto di autorità federali, il Dipartimento federale di giustizia e polizia trasmette le relative domande alle autorità federali competenti. Se tali domande sono presen- tate alle autorità centrali cantonali, esse le trasmettono d’ufficio al Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2. Ad articolo 6
Conformemente agli articoli 13 e 14, la Svizzera dichiara che, per quanto riguarda l’articolo 6, la domanda di assistenza giudiziaria e la documentazione
ad essa allegata, devono essere redatte nella lingua dell’autorità richiesta, ossia in lingua tedesca, francese o italiana, o accompagnate da una traduzione in una di que- ste lingue, in funzione della regione linguistica della Svizzera in cui la domanda deve essere trattata (cfr. qui appresso la lista delle autorità svizzere). Le parti redatte in una lingua diversa da quella dell’autorità richiesta o accompagnate da una tradu- zione in una lingua diversa da quella della suddetta autorità possono essere respinte in ogni caso.
4 Art. 4 cpv. 3 del DF del 9 giu. 1994 (RU 1994 2807).
Elenco delle autorità xxxxxxxx0
a) Autorità centrali cantonali
Una lista aggiornata delle autorità centrali cantonali con gli indirizzi completi può essere consultata all’indirizzo seguente: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxx/xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx
b) Autorità federali
Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di giustizia, 0000 Xxxxx.