CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
TRA
Abruzzo Italico Alto Sangro Società Consortile a r.l. – Xxxxxxx (XX), Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx 00
– CAP 67039 - P.IVA 01580910667 di seguito GAL
E
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Roma il 01/08/1963 e residente a Pescara in Xxx Xxxxxxx, 00 – Codice fiscale XXXXXX00X00X000X di seguito Collaboratore
PREMESSO
− che per l’espletamento delle attività di cui all’Art. 2 del presente contratto è richiesta una prestazione altamente qualificata, per lo svolgimento della quale è necessaria una particolare e comprovata specializzazione ed esperienza, di cui il personale in servizio non è in possesso;
− che nel rispetto dei principi e criteri di trasparenza, imparzialità e pari opportunità, il GAL, a seguito di procedura comparativa attuata nelle modalità e termini disciplinati dal proprio regolamento interno di attività, ha selezionato il Collaboratore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
− che il Collaboratore è in possesso di specifiche competenze tecniche e decennale esperienza nell’ambito delle prestazioni lavorative richieste dal GAL;
− che, in considerazione dell’esigenza di coordinamento dell’attività del Collaboratore con l’attività generale e i fini del GAL, si ritiene più appropriato ricorrere allo strumento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
− che il Collaboratore si è dichiarato disponibile a fornire la collaborazione di cui sopra.
TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 PREMESSE
Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Contratto.
Articolo 2 OGGETTO
Il Collaboratore svolgerà per il GAL il ruolo e le funzioni di “Direttore” e sarà il responsabile:
- del coordinamento delle attività preparatorie della SSL;
- del rispetto degli orientamenti strategici e del perseguimento degli obiettivi operativi del PSL e delle misure che lo compongono;
- della realizzazione delle azioni a regia diretta e a bando;
- della programmazione delle attività e del rispetto delle scadenze prefissate e del budget approvato;
- del coordinamento della struttura organizzativa del GAL e della gestione delle Risorse Umane;
- delle proposte di eventuali modifiche e varianti correttive del Piano, per una sua migliore attuazione;
- dei rapporti con l’Autorità di Gestione della Misura 19;
- dei rapporti con gli organi di valutazione e controllo della Regione Abruzzo e della Comunità Europea.
Specifici ordini di servizio definiranno le attività, le funzioni e gli ambiti di lavoro.
Articolo 3
OBBLIGHI DEL COLLABORATORE
3.1 Il Collaboratore si impegna a:
- espletare il proprio incarico con diligenza e adeguatezza;
- svolgere le attività elencate all’art. 2 del presente contratto in piena autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del GAL, salvo quanto previsto al punto seguente; il luogo di lavoro sarà gestito autonomamente dal Collaboratore; sono a diposizione del Collaboratore anche i locali nei quali hanno sede i dipartimenti della Regione Abruzzo interessati dall’ attività in oggetto;
- rendere conto dell’attività svolta ogni qual volta il GAL riterrà necessario richiedere chiarimenti al riguardo;
- svolgere il proprio incarico in modo coordinato con il GAL negli ambiti di lavoro specifici definiti dalla stessa, eseguendo le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, attendendo alle attività negli ambiti di lavoro indicati dalla collaborando e relazionandosi con la struttura organizzativa al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività;
- consegnare e far visionare alle persone di volta in volta indicate dal GAL tutta la documentazione predisposta nello svolgimento delle attività di cui all’art. 2, obbligandosi altresì a non utilizzare tale documentazione, nonché tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza, a favore di imprese concorrenti del GAL;
- documentare, ove richiesto, l’attività prestata mediante l’elaborazione di report e timesheet sull’attività svolta, da presentare al responsabile dell’azione con le modalità concordate con quest’ultimo;
- mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l’attività di cui al presente contratto, o a questa anche indirettamente riconnessa.
3.2 Il Collaboratore è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venisse a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Ogni informazione tecnica o di altra natura attinente all'attività oggetto del presente accordo sarà trattata dal Collaboratore, da un lato, e dal GAL, dall’altro, come strettamente confidenziale conformemente all'obbligo di riservatezza di cui al successivo art. 8.
Articolo 4 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI
4.1 Il Collaboratore dichiara altresì che non sussistono conflitti di interesse o incompatibilità tra la propria attività lavorativa e il GAL.
Articolo 5 OBBLIGHI DEL GAL
5.1 Il GAL, avendo presenti le necessità professionali del Collaboratore, dovrà collaborare fattivamente con il medesimo, fornendogli tutte le notizie, le informazioni, la documentazione in suo possesso, necessarie per la completa realizzazione dell’incarico affidatogli.
5.2 Il GAL s’impegna altresì a consentire al Collaboratore di accedere alla propria struttura organizzativa ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Collaboratore o si renda necessario per l’espletamento dell’incarico.
Articolo 6 DURATA E RECESSO
6.1 Il presente contratto ha validità ed efficacia a partire dalla sottoscrizione del presente contratto fino al 31/12/2022.
6.2 Il GAL può recedere dal contratto, comunicando la sua volontà scritta con lettera da inviare almeno 15 giorni prima a mezzo raccomandata postale. Il GAL rimborserà al Collaboratore le spese sostenute e pagherà il compenso per l'opera svolta.
6.3 Anche il Collaboratore può recedere dal contratto, comunicando la sua volontà scritta con lettera da inviare almeno 15 giorni prima a mezzo raccomandata postale. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al GAL.
6.4 Il recesso del Collaboratore deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al GAL.
Articolo 7 COMPENSO
7.1 Per lo svolgimento dell'incarico di cui ai ruoli e alle funzioni descritte all’articolo 2 del presente contratto è stabilito un compenso annuale complessivo lordo (comprensivo di oneri previdenziali e ritenute fiscali sia a carico del collaboratore che a carico del committente) di massimo euro 40.000,00 (euro quarantamila/00), a partire dalla data di inizio della prima attività di attuazione del PSL 2014-2020: firma della convenzione sulla Misura 19 del PSR 2014-2020 stipulata dalla Regione Abruzzo. Il compenso stabilito sarà calcolato tenendo conto delle ore stimate e pianificate dal Collaboratore per le singole attività e autorizzate dal Committente, del costo orario di riferimento valutato congruo in € 50,00 ora/lavoro.
7.2 I pagamenti avverranno entro il 31 dicembre di ogni anno.
7.3 I pagamenti saranno effettuati con accredito bancario sul conto corrente che il Collaboratore provvederà a comunicare al GAL per iscritto successivamente alla stipula del presente contratto.
7.4 Le spese sostenute dal Collaboratore per le trasferte effettuate nell’ambito dello svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 2 sono rimborsabili per le tipologie di spese e nei limiti stabiliti dal regolamento interno del GAL.
Articolo 8 RISERVATEZZA
8.1 Qualsiasi informazione trasmessa dal GAL al Collaboratore sarà oggetto della massima riservatezza.
8.2 Il Collaboratore non potrà, senza il previo consenso scritto del GAL, divulgare pubblicamente o rendere note a terzi tali informazioni.
8.3 Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano nel caso il Collaboratore sia obbligato per legge a comunicare tali informazioni, o nel caso tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio indipendentemente dalla divulgazione delle stesse da parte del Collaboratore.
Articolo 9
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il presente contratto potrà essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei danni, mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:
- qualora il GAL non adempia agli obblighi indicati nell’articolo 5 del presente contratto;
- qualora il Collaboratore non ottemperi agli obblighi espressamente indicati negli artt. 3 e 4 del presente contratto, ovvero non esegua in tutto o in parte le attività oggetto del presente contratto.
Articolo 10 CLAUSOLE NULLE – MODIFICHE
10.1 Qualora una o più clausole di cui al presente contratto siano dichiarate nulle o inefficaci dalla competente autorità giudiziaria, la parte restante del contratto continuerà ad avere validità tra le parti, salvo che detta clausola abbia costituito motivo determinante nella conclusione del presente contratto.
10.2 Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.
Articolo 11 ESCLUSIONE DI DIVERSI RAPPORTI
Con il presente contratto le parti intendono porre in essere tra loro unicamente un rapporto di collaborazione professionale autonoma, con esclusione di qualsiasi altro genere di rapporto.
Articolo 12 FORO COMPETENTE
Eventuali controversie relative agli adempimenti dal presente contratto saranno risolti dal Foro di L’Aquila.
Articolo 13
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni sul lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 cod. civ. e seguenti, nonché alle disposizioni del D. Lgs n. 81 del 15.06.2015.
Articolo 14 INFORMATIVA SULLA PRIVACY
14.1 Il GAL consente che il Collaboratore tratti i suoi dati personali al fine di svolgere i servizi previsti dal presente contratto. Il trattamento dei dati personali avviene nella più assoluta garanzia di segretezza e di sicurezza. Tali dati saranno comunicati a terzi solo per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
14.2 Il Collaboratore in qualità di titolare del trattamento raccoglie presso di sé i dati personali forniti col presente contratto mediante strumenti normali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, attraverso misure che impediscono l’accesso ai dati medesimi a persone non autorizzate al trattamento.
14.3 Il GAL - ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - è informata che il Collaboratore, per poter svolgere il servizio, dovrà trattare i suoi dati personali.
14.4 Il GAL - ai sensi dell’art. 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - è informata che ha diritto di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati personali che possano riguardarla, di essere informata sugli scopi del trattamento e destinazione dei dati, nonché di ottenere la conferma dei dati che la riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati, di opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi o se il trattamento è effettuato per motivi di informazioni commerciali, o di invio di materiale pubblicitario, o di vendita.
14.5 Il conferimento dei dati personali è sempre facoltativo, tuttavia, in mancanza di tali dati la prestazione oggetto del presente contratto non potrà essere effettuata.
Articolo 15
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO
Il Collaboratore da atto di aver preso visione e di conoscere il Regolamento interno della Società, obbligandosi al suo rispetto.
Articolo 16 REGISTRAZIONE
Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria.
Letto, approvato e sottoscritto senza alcuna modifica
Sulmona, lì 28 Luglio 2016
Il Presidente del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro Il Collaboratore
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto approva specificamente tutto quanto previsto negli art. 3 (Obblighi del Collaboratore); 4 (Incompatibilità e conflitto di interessi), 6 (Durata e Recesso), 7 (Compenso), 8 (Riservatezza), 9 (Clausola risolutiva espressa), 10 (Clausole nulle – Modifiche),
11 (Esclusione diversi rapporti), 12 (foro competente), 14 (informativa sulla privacy) e 15 (Dichiarazione di presa visione e di accettazione del Regolamento interno della Società) del su esteso contratto.
Sulmona, lì 28 Luglio 2016
Il Presidente del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro Il Collaboratore
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx