ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS - S.C.C.I. S.p.A.
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI
Rome-1/29900/11 Ugs-ity/201-ITY
INDICE
1. Premesse e allegati 5
2. Oggetto 5
3. Corrispettivo 9
4. Efficacia della cessione 12
5. Garanzie circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti 14
6. Impegni accessori dell'INPS 15
7. Dichiarazioni e garanzie rese dall'Acquirente 23
8. Gestione dei Nuovi Crediti Ceduti iscritti a ruolo 23
9. Gestione dei Nuovi Crediti Ceduti oggetto di procedimento civile e di esecuzione 25
10. Gestione 26
11. Pagamenti 27
12. Cessione del contratto e submandati 28
13. Esercizio di diritti 29
14. Contenuto dell'accordo di cessione 29
15. Riservatezza 29
16. Comunicazioni 29
17. Imposte, tasse e spese 30
18. Legge applicabile e foro competente 31
Elenco degli allegati
Allegato 1: Convenzione Tipo Allegato 2: Ordine dei Pagamenti Allegato 3: Xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx 0: Tabella esemplificativa
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI TRA
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), con sede in Roma, Via Xxxx il Grande, 21,
in persona del Presidente, Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, nato a Napoli, in data 27 luglio 1936 e domiciliato per la carica presso la sede dell'INPS (l'"INPS")
E
Società di cartolarizzazione dei crediti INPS - S.C.C.I. S.p.A., con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx x. 0, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 213733/1999, capitale sociale Euro 100.000 interamente versato ed esistente, codice fiscale e partita IVA 05870001004, costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, iscritta nell'elenco di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.
385 e nell'elenco di cui all'articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in persona dell'amministratore unico, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Ravenna, il 4 ottobre 1942 e domiciliato per la carica presso la sede della società (l'"Acquirente");
PREMESSO CHE:
(a) l'INPS è un ente pubblico previdenziale;
(b) l'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, (l'"Articolo 13") ha disposto che i crediti contributivi già maturati, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti contributivi che matureranno a favore dell'INPS sino alla data del 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso ed in massa ad una società per azioni costituita ai sensi del comma 4 dell'Articolo 13;
(c) con contratto stipulato in data 29 novembre 1999 (il "Primo Contratto di Cessione ") l'INPS ha ceduto, ai sensi dell'Articolo 13, all'Acquirente i crediti contributivi già maturati, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, nonché i crediti contributivi maturandi a favore dell'INPS sino alla data del 31 dicembre 1999 (gli "Iniziali Crediti Ceduti");
(d) la clausola 3.2 del Primo Contratto di Cessione, in conformità al disposto dell'Articolo 13, comma 2, ha attribuito all'INPS il diritto di richiedere anticipatamente la corresponsione del corrispettivo finale, come definito nel Primo Contratto di Cessione, in tutto o in parte alle condizioni precisate nel Primo Contratto di Cessione;
(e) ai sensi del decreto emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale in data 8 settembre 2000, è stato disposto di dare esecuzione alle previsioni di cui all'Articolo 13 ed alla clausola 3.2 del Primo Contratto di Cessione, ritenendo sussistere i presupposti per ottenere la corresponsione in via anticipata, in relazione alla cessione degli Iniziali Crediti Ceduti, di parte del corrispettivo finale per gli stessi previsto nel Primo Contratto di Cessione a cui può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni di crediti previdenziali disciplinate da appositi decreti;
(f) con contratto stipulato in data 31 maggio 2001 (il "Secondo Contratto di Cessione " e, congiuntamente al Primo Contratto di Cessione e al presente Contratto, i "Contratti di Cessione ") l'INPS, conformemente alla clausola 3.2 del Primo Contratto di Cessione, ha ceduto, ai sensi dell'Articolo 13, all'Acquirente i crediti contributivi già maturati alla data del 31 dicembre 2000, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS e non ancora riscossi alla data del 30 aprile 2001 (i "Crediti della Serie 4" e insieme agli Iniziali Crediti Xxxxxx, gli "Originari Crediti Ceduti").
(g) la clausola 3.2 del Secondo Contratto di Cessione ha confermato quanto previsto alla clausola 3.2 del Primo Contratto di Cessione ribadendo il diritto dell'INPS di richiedere anticipatamente la corresponsione del corrispettivo finale (come definito nel Secondo Contratto di Cessione) in tutto o in parte alle condizioni precisate nel Primo Contratto di Cessione e confermate nel Secondo Contratto di Cessione;
(h) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 maggio 2002, è stato disposto di dare esecuzione alle previsioni di cui all'articolo 13 e alle clausole 3.2 del Primo e del Secondo Contratto di Cessione, ritenendo sussistere i presupposti per ottenere la corresponsione in via anticipata, in relazione alla cessione degli Originari Crediti Ceduti, di parte del corrispettivo finale per gli stessi previsto nel Secondo Contratto di Cessione e che ad esso può aggiungersi il corrispettivo previsto a fronte di nuove cessioni di crediti previdenziali disciplinate da appositi decreti;
(i) con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 luglio 2002 (il "Decreto Ministeriale "), sono stati definiti, tra l'altro: (i) le tipologie dei crediti contributivi da cedersi da parte dell'INPS unitamente al relativo importo nominale minimo garantito ed alla loro suddivisione in differenti categorie; (ii) l'importo dovuto dall'Acquirente all'INPS a titolo di anticipazione di parte del corrispettivo finale (di cui alla premessa (g) che precede) e di Corrispettivo Iniziale (come di seguito definito) e le modalità di pagamento dell'eventuale Corrispettivo Iniziale Differito (come di seguito definito) e del Corrispettivo Finale (come di seguito definito); (iii) i criteri di ponderazione per la sostituzione da parte dell'INPS dei crediti contributivi rivelatisi eventualmente inesistenti; (iv) le caratteristiche e l'ammontare dei titoli da emettersi da parte dell'Acquirente per finanziare il pagamento all'INPS degli importi di cui al punto (ii) che precede; e (v) gli impegni accessori che l'INPS assume ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti contributivi e che siano richiesti per il buon esito dell'operazione secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;
(j) l'Acquirente, ha manifestato il proprio interesse all'acquisto dei sopracitati crediti contributivi;
(k) al fine di reperire le somme necessarie per il pagamento del corrispettivo iniziale a titolo definitivo per l'acquisto dei crediti contributivi oggetto della nuova cessione, nonché per anticipare parte del corrispettivo finale di cui alla premessa (g) che precede, l'Acquirente procederà ad una operazione di cartolarizzazione dei medesimi, così come previsto dal comma 5 dell'Articolo 13 e dal Decreto Ministeriale, emettendo due serie di titoli;
(l) l'INPS ha approvato, in data 29 Novembre 1999, così come previsto dal comma 9 dell'Articolo 13, la convenzione tipo (la "Convenzione Tipo") cui si sono conformate le convenzioni stipulate in pari data (le "Convenzioni", e, unitamente alla Convenzione Tipo, la "Convenzione ") tra l'Acquirente e i concessionari del servizio di riscossione tributi di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, e successive modificazioni (i "Concessionari"). La validità, l'efficacia e vincolatività della Convenzione è stata estesa, tramite scambio di corrispondenza tra l'Acquirente e i Concessionari (i) in occasione della stipula del Secondo Contratto di Cessione, ai Crediti della Serie 4, e (ii) alla data del presente Contratto, ai Nuovi Crediti Ceduti (come di seguito definiti).
Copia della Convenzione Tipo è allegata al presente contratto al n. 1; e
(m) i titoli della Serie 1 e della Serie 2 sono stati completamente rimborsati.
TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE
1. PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. OGGETTO
2.1 L'INPS, in ottemperanza al disposto del comma 1 dell'Articolo 13, cede ai sensi del Decreto Ministeriale , in massa e senza garanzia di solvenza dei debitori ceduti, all'Acquirente, che li acquista, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, che:
(i) siano maturati alla data del 31 dicembre 2001 (per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati o che saranno contabilizzati dall'INPS per l'anno finanziario 2001);
(ii) non siano stati ancora riscossi dall'INPS alla data del 31 maggio 2002 compreso (la "Data di Efficacia"); e
(iii) non verranno eliminati dall'INPS in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente vigente presso l'INPS, disciplinata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 febbraio 1998, n. 210 (la "Procedura di Eliminazione dei Crediti") entro il giorno immediatamente precedente la data di consegna degli Elenchi (come di seguito definiti).
Conformemente al disposto del Decreto Ministeriale le tipologie dei crediti oggetto della presente cessione sono: (i) i crediti contributivi previdenziali vantati dall'INPS nei confronti delle aziende tenute al versamento a mezzo denuncia mensile (ivi inclusi i Comuni, le Provincie, le Regioni e lo Stato) (i "Crediti Aziende "); (ii) i crediti contributivi degli autonomi (artigiani e commercianti) (i "Crediti Artigiani e Commercianti"); e i crediti contributivi dei coltivatori diretti, dei coloni, dei mezzadri e delle aziende agricole (i "Crediti Agricoli"), con esclusione di altri crediti (i sopracitati crediti contributivi ceduti in linea capitale sono di seguito indicati come "Nuovi Crediti Ceduti" e, unitamente agli Originari Crediti Ceduti, come i "Crediti Ceduti").
2.2 Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'Articolo 13, l'INPS trasmetterà all'Acquirente, entro e non oltre il 31 ottobre 2002, mediante deposito fiduciario presso un notaio di Roma scelto dall'INPS e comunicato all'Acquirente, gli elenchi dei Nuovi Crediti Ceduti con riferimento alla data del 1 giugno 2002, riprodotti su supporto informatico con indicazione del loro valore nominale, generalità del relativo debitore, accessori per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, suddivisi come segue:
(a) elenco dei Crediti Aziende per i quali l'INPS ha proceduto o procederà, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'Articolo 13, ad iscrizione a ruolo, secondo le modalità e nei termini indicati alla clausola 8;
(b) elenco dei Crediti Xxxxxxxxx e Commercianti per i quali l'INPS ha proceduto o procederà, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'Articolo 13, ad iscrizione a ruolo, secondo le modalità e nei termini indicati alla clausola 8; e
(c) elenco dei Crediti Agricoli per i quali l'INPS ha proceduto o procederà, ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'Articolo 13, ad iscrizione a ruolo, secondo le modalità e nei termini indicati alla clausola 8;
(i sopracitati elenchi sono di seguito indicati ciascuno come un "Elenco" e congiuntamente come gli "Elenchi").
L'importo dei Nuovi Crediti Ceduti indicati in ciascuno degli Elenchi dovrà essere comunque non inferiore ad un ammontare minimo nominale, al lordo di tutti gli incassi ricevuti dopo la Data di Efficacia e al netto delle somme dovute per interessi, sanzioni e somme aggiuntive, pari rispettivamente a: (i) Euro 1.962.000.000 (millenovecentosessantaduemilioni) per i Crediti Aziende (l'"Importo Minimo Garantito Aziende "); (ii) Euro 1.085.000.000 (milleottantacinquemilioni) per i Crediti Artigiani e Commercianti (l'"Importo Minimo Garantito Artigiani e Commercianti"); e (iii) Euro 620.000.000 (seicentoventimilioni) per i Crediti Agricoli (l'"Importo Minimo Garantito Agricoli" e congiuntamente all'Importo Minimo Garantito Aziende ed all'Importo Minimo Garantito Artigiani e Commercianti gli "Importi Minimi Garantiti" e ciascuno un "Importo Minimo Garantito") per un importo complessivo pari a Euro 3.667.000.000 (tremilaseicentosessantasettemilioni).
2.3 Qualora dagli Elenchi risultasse: (A) un importo di Crediti Aziende ovvero (B) un importo di Crediti Artigiani e Commercianti ovvero (C) un importo di Crediti Agricoli, inferiore agli Importi Minimi Garantiti come sopra indicati per ciascuna di tali tipologie di crediti, dovrà innanzitutto verificarsi se, nel contempo, vi è un'eccedenza di Nuovi Crediti Ceduti relativi ad una o ad ambedue le altre tipologie rispetto ai medesimi Importi Minimi Garantiti per tali altre tipologie. Ove sia riscontrata una tale eccedenza si procederà come qui di seguito stabilito ed esemplificato nella tabella riportata nell'Allegato 4. Nell'ipotesi di cui alla lettera (A) che precede si procederà a moltiplicare l'eventuale eccedenza di Crediti Artigiani e Commercianti rispetto all'Importo Minimo Garantito Artigiani e Commercianti per un fattore di ponderazione pari al 27%.
Nell'ipotesi di cui alla lettera (B) che precede si procederà a moltiplicare 'leventuale
eccedenza di Crediti Aziende rispetto all'Importo Minimo Garantito Aziende per un fattore di ponderazione pari al 370%. Nell'ipotesi di cui alla lettera (C) che precede si procederà a moltiplicare l'eventuale eccedenza dei crediti relativi ad una o ad entrambe le
restanti tipologie rispetto all'Importo Minimo Garantito per tale o tali tipologie di crediti per un fattore di ponderazione pari al 1.000% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Aziende ovvero per un fattore di ponderazione pari al 300% nel caso in cui l'eccedenza sia relativa a Crediti Artigia ni e Commercianti.
Si calcolerà quindi nuovamente l'importo complessivo evidenziato dagli Elenchi e, ai fini della verifica del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito per le singole tipologie di Nuovi Crediti Ceduti, nell'ipotesi di cui alla lettera (A) ai Crediti Aziende risultanti dagli Elenchi si aggiungerà l'eccedenza dei Crediti Artigiani e Commercianti per un massimo di Euro 426.000.000 (quattrocentoventiseimilioni), nell'ipotesi di cui alla lettera
(B) ai Crediti Xxxxxxxxx e Commercianti risultanti dagli Elenchi si aggiungerà l'eccedenza dei Crediti Aziende, e nell'ipotesi di cui alla lettera (C) ai Crediti Agricoli risultanti dagli Elenchi si aggiungerà l'eccedenza dei Crediti Aziende e/o l'eccedenza dei Crediti Artigiani e Commercianti, moltiplicandosi dette eccedenze per il fattore di ponderazione sopra indicato ed applicabile alla tipologia di Nuovi Crediti Ceduti in questione. Ove l'importo complessivo evidenziato dagli Elenchi ricalcolato come sopra indicato risultasse pari o superiore all'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di crediti, l'INPS non sarà tenuto ad effettuare alcuna cessione aggiuntiva ovvero alcun pagamento ai sensi della successiva clausola 2.4.
2.4 Fatta eccezione per quanto stabilito nella clausola 2.3 che precede, ove dagli Elenchi (anche nell'ipotesi in cui si proceda al ricalcolo dei Nuovi Crediti Ceduti distinti tra Crediti Aziende, Crediti Artigiani e Commercianti e Crediti Agricoli come previsto nella medesima clausola 2.3) risultasse un importo di Crediti Aziende ovvero di Crediti Artigiani e Commercianti ovvero di Crediti Agricoli inferiore all'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di tali crediti, l'INPS è tenuto a:
(a) qualora sia espressamente autorizzato a tale cessione da un provvedimento legislativo, cedere prontamente, e comunque non oltre la fine del mese successivo alla data di trasmissione degli Elenchi, a seconda del caso, (i) ulteriori crediti contributivi previdenziali vantati dall'INPS nei confronti delle aziende tenute al versamento a mezzo denuncia mensile (ivi inclusi i Comuni, le Provincie, le Regioni e lo Stato) (i "Crediti Aggiuntivi Aziende "); e/o (ii) ulteriori crediti contributivi degli autonomi (artigiani e commercianti) (i "Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti"); e/o (iii) ulteriori crediti contributivi dei coltivatori diretti, dei coloni e mezzadri e delle aziende agricole (i "Crediti Aggiuntivi Agricoli" e congiuntamente con i Crediti Aggiuntivi Aziende e con i Crediti Aggiuntivi Xxxxxxxxx e Commercianti i "Crediti Aggiuntivi"), con esclusione di altri crediti, fino a concorrenza degli Importi Minimi Garantiti per ciascuna di dette tipologie di Nuovi Crediti Ceduti, tenendosi conto del ricalcolo degli Nuovi Crediti Ceduti eventualmente effettuato ai sensi della clausola 2.3. Nella cessione dei Crediti Aggiuntivi, l'INPS procederà alla selezione dei medesimi in base al momento della loro contabilizzazione e non potrà cedere crediti contributivi relativi al mese successivo prima di aver ceduto tutti i Crediti Aggiuntivi precedentemente sorti e contabilizzati, a partire dai crediti sorti e contabilizzati nel mese di gennaio 2002. Nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Aziende ai fini del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di Nuovi
Crediti Ceduti, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari rispettivamente: al 100%, ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Aziende, pari al 270% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Artigiani e Commercianti, e pari al 1000% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Agricoli. Nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti, ai fini del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito per ciascuna tipologia di Nuovi Crediti Ceduti, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari al 100%, ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Artigiani e Commercianti, pari al 37%, ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Aziende, e pari al 300% ove siano destinati ad aggiungersi a Crediti Agricoli. Nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Agricoli, questi potranno essere utilizzati unicamente ai fini del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito Agricoli, non potendo essere utilizzati per il raggiungimento degli Importi Minimi Garantiti relativi alle restanti categorie. Nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti questi potranno essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'Importo Minimo Garantito Aziende nei limiti dell'importo di Euro 426.000.000
(quattrocentoventiseimilioni) diminuito dell'importo di Crediti Artigiani e Commercianti utilizzati ai fini del ricalcolo effettuato ai sensi dell'ultimo capoverso della clausola 2.3 nell'ipotesi in cui alla lettera (A) ivi disciplinata.
Le cessioni aggiuntive di crediti ai sensi della presente clausola 2.4(a) avvengono senza ulteriore Corrispettivo Iniziale (come definito nella successiva clausola 3.1(b)); o
(b) qualora il rimedio di cui alla precedente lettera a) non sia utilizzabile, corrispondere prontamente all'Acquirente, salva conferma da parte delle Agenzie di Rating (come di seguito definite) che il mancato pagamento non pregiudica il rating attribuito ai Titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, in sostituzione dei crediti di ciascuna tipologia il cui valore evidenziato dagli Elenchi, come ricalcolato ai sensi della precedente clausola 2.3, sia inferiore all'Importo Minimo Garantito per tale tipologia, un importo in contanti in misura pari rispettivamente al: (b1) 80% del valore nominale per i Crediti Aziende; (b2) 50% del valore nominale per i Crediti Artigiani e Commercianti; (b3) 25% del valore nominale per i Crediti Agricoli.
2.5 Nei rapporti tra l'INPS e l'Acquirente, gli Elenchi costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del Codice Civile.
2.6 Ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, i privilegi e le garanzie di qualunque tipo che assistono i Nuovi Crediti Ceduti conservano la loro validità e il loro grado a favore dell'Acquirente, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
2.7 Poiché la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti è effettuata in massa, l'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che qualora fossero rinvenuti Nuovi Crediti Ceduti che non siano stati ricompresi negli Elenchi, tali Nuovi Crediti Ceduti sono ciò nondimeno ceduti e trasferiti all'Acquirente, ancorché non indicati, senza che per essi sia dovuta alcuna
integrazione del Corrispettivo Iniziale (come definito nella successiva clausola 3.1(b)) e saranno considerati a qualsiasi fine rilevante ai sensi del presente contratto (ivi incluso ai fini delle disposizioni di cui alle clausole 2.3, 2.4 e 6.12).
2.8 La cessione dei Nuovi Crediti Xxxxxx non implica, in alcun modo e nei confronti di alcuno, la rinuncia da parte dell'Acquirente (o dell'INPS in qualità di sostituto processuale dell'Acquirente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del Codice di Procedura Civile) al diritto di riscuotere l'intero importo dovuto dai debitori ceduti e loro garanti e/o aventi causa.
2.9 Ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, alla cessione dei Nuovi Crediti Ceduti disciplinata dal presente contratto si applicano le regole sull'efficacia della cessione nei confronti dei terzi disposte dall'art. 5 della L. 21 febbraio 1991, n. 52.
3. CORRISPETTIVO
3.1 A fronte della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti e quale parziale anticipazione, ai sensi delle clausole 3.2 del Primo Contratto di Cessione e 3.2 del Secondo Contratto di Cessione, del Corrispettivo Finale dovuto dall'Acquirente all'INPS ai sensi dei predetti contratti, l'INPS riceve dall'Acquirente (il quale utilizza a tal fine il ricavo dei titoli emessi, al netto delle spese, commissioni ed altri oneri iniziali connessi per un importo pari ad Euro 929.295 (novecentoventinovemiladuecentonovantacinque) e di una somma non inferiore ad Euro 200.000.000 (duecentomilioni) trattenuta dall'Acquirente quale fondo di liquidità (il "Terzo Fondo di Liquidità")):
(a) quale parziale anticipazione, ai sensi delle clausole 3.2 del Primo e del Secondo Contratto di Cessione, del Corrispettivo Finale dovuto dall'Acquirente, un corrispettivo a titolo definitivo ed irripetibile di importo pari a Euro 1.959.070.705 (millenovecentocinquantanovesettantamilasettecentocinque) non soggetto a conguagli, da corrispondersi alla data in cui si saranno verificate tutte le condizioni sospensive di cui alla successiva clausola 4 (la "Data di Soddisfacimento delle Condizioni"), mediante versamento della predetta somma nelle casse della Tesoreria Centrale dello Stato sul conto corrente numero 20350, acceso a favore dell'INPS – direzione generale;
(b) a fronte della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile di importo pari a Euro 840.000.000 (ottocentoquarantamilioni) non soggetto a conguagli, da corrispondersi alla Data di Soddisfacimento delle Condizioni, mediante versamento di tale somma nelle casse della Tesoreria Centrale dello Stato sul conto corrente numero 20350, acceso a favore dell'INPS – direzione generale (il "Corrispettivo Iniziale "):
(c) a fronte della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, un corrispettivo differito il cui importo massimo è pari a quello del Terzo Fondo di Liquidità trattenuto dall'Acquirente a garanzia del rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente ai sensi del comma 5 dell'Articolo 13, che potrà essere corrisposto al verificarsi delle condizioni previamente approvate da Fitch Ratings Limited, Moody's Investors Services Limited e Standard & Poor's Rating Services (le "Agenzie di Rating"),
ovvero, in mancanza di tale approvazione, a condizione che le Agenzie di Rating confermino che tale corresponsione non pregiudica il rating attribuito ai titoli emessi dall'Acquirente (il "Corrispettivo Iniziale Differito");
(d) in conformità alla clausola 3.1(b) del Primo Contratto di Cessione ed alla clausola 3.1(b)(iii) del Secondo Contratto di Cessione, un ulteriore corrispettivo da corrispondersi:
(x) in denaro, se e nella misura in cui il ricavo effettivo per l'Acquirente derivante dalla riscossione dei Crediti Ceduti, nonché delle altre operazioni accessorie poste in essere per la cartolarizzazione dei crediti summenzionati, ecceda l'ammontare risultante dalla somma tra: i Corrispettivi Iniziali ed i Corrispettivi Iniziali Differiti pagati ai sensi dei Contratti di Cessione, le anticipazioni del Corrispettivo Finale previste dalla precedente lettera (a) e dalla clausola 3.1(a) del Secondo Contratto di Cessione e gli oneri di cui alle clausole 3.3 dei Contratti di Cessione (di seguito per brevità gli "Oneri"); all'importo così calcolato si aggiungerà ogni altra somma che l'Acquirente avrà ricevuto dall'INPS ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Cessione o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli Oneri; ovvero,
(y) a scelta e su richiesta dell'INPS, ove i titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti siano stati interamente rimborsati unitamente a tutti i relativi accessori, in sostituzione del corrispettivo di cui al punto (x) l'Acquirente trasferirà all'INPS (1) i Crediti Ceduti non ancora incassati nello stato di fatto e di diritto in cui essi si troveranno, senza garanzia di solvenza né di esistenza dei crediti da parte dell'Acquirente, salvo il fatto proprio, (2) ogni altra somma incassata a valere sui Crediti Ceduti che non sia stata utilizzata per il pagamento degli Oneri, (3) ogni eventuale altra somma trattenuta dall'Acquirente a garanzia del rimborso dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, ovvero che l'Acquirente avrà ricevuto o che sarà dallo stesso ricevibile dall'INPS ad altro titolo ai sensi dei Contratti di Cessione o di altri impegni contrattuali, anche di terzi, e che non sia stata utilizzata per il rimborso dei titoli stessi o per il pagamento dei relativi accessori, ovvero per il pagamento degli Oneri, nonché (4) ogni altro diritto dell'Acquirente ancora in essere nei confronti di qualunque parte in relazione all'operazione di cartolarizzazione (il "Corrispettivo Finale ").
L'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che il Corrispettivo Finale di cui al presente contratto comprende e sostituisce il Corrispettivo Finale dovuto dall'Acquirente all'INPS ai sensi del Secondo Contratto di Cessione.
L'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che, nel caso in cui le spese, le commissioni e gli altri oneri iniziali di cui al primo capoverso della presente clausola risultassero inferiori alla somma di Euro 929.295 (novecentoventinovemiladuecentonovantacinque) da trattenersi secondo quanti ivi previsto, la differenza sarà riversata prontamente all'INPS quale integrazione del Corrispettivo Iniziale e ad essa non si applicherà la Priorities of Payments quale indicata nell'allegato sub 2 al Second Supplemental Intercreditor Agreement e riportata nella sua traduzione italiana nell'Allegato 2 al presente contratto (l'"Ordine dei Pagamenti").
Nell'ipotesi di cui al precedente punto (d)(y) l'INPS si obbliga sin da ora ad esprimere il proprio assenso a tale cessione ed a subentrare all'Acquirente nelle convenzioni concluse con i Concessionari.
3.2 In conformità a quanto previsto e disciplinato dalle clausole 3.2 del Primo Contratto di Cessione e 3.2 del Secondo Contratto di Cessione, l'Acquirente prende atto ed acconsente, in osservanza al disposto del comma 2 dell'Articolo 13, ad anticipare in tutto o in parte, in una o più volte, il pagamento del Corrispettivo Finale, a richiesta dell'INPS con pagamento che sarà definitivo ed irripetibile, finanziando tale anticipato pagamento esclusivamente con emissione di ulteriori titoli o assunzione di prestiti a valere sui Crediti Ceduti, cui potranno aggiungersi altri crediti contributivi che l'INPS, qualora sia espressamente autorizzato da un provvedimento legislativo, potrà cedere all'Acquirente, relativamente ai quali sarà pattuito un corrispettivo suddiviso in corrispettivo iniziale e corrispettivo finale, sempreché (i) ciò sia stato disposto e disciplinato da uno o più nuovi decreti ministeriali emessi ai sensi del medesimo comma 2 dell'Articolo 13, (ii) ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere dalle Agenzie di Rating e (iii) siano stati soddisfatti, a cura dell'INPS o di terzi incaricati dall'INPS, tutti gli altri presupposti, per l'emissione ed il collocamento dei nuovi titoli o per l'assunzione di nuovi prestiti, necessari per raggiungere lo scopo prefissato.
3.3 Ai fini del calcolo del Corrispettivo Finale, si terrà conto del fatto che l'Acquirente, in
relazione ai titoli emessi per finanziare sostenere i seguenti oneri:
'lacquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, è tenuto a
(a) oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti e dei costi connessi alla cartolarizzazione dei medesimi (per tali intendendosi gli interessi che dovranno essere corrisposti ai portatori dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare il pagamento del Corrispettivo Iniziale, nonché tutte le altre somme che l'Acquirente dovrà pagare, inizialmente e nel tempo, per far fronte ai costi connessi alla cartolarizzazione dei medesimi con precedenza rispetto al pagamento del Corrispettivo Finale, quali indicati nell'Ordine dei Pagamenti);
(b) spese di riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai Concessionari, fermo restando quanto previsto alla clausola 11.1; e
(c) spese di recupero dovute all'INPS a norma delle clausole 8.4 ultimo capoverso e
11.1 che seguono.
4. Efficacia della cessione
Le parti convengono che la presente cessione dei Nuovi Crediti Xxxxxx abbia efficacia retroattiva a decorrere dalla Data di Efficacia, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:
(a) consegna da parte dell'INPS all'Acquirente, che rilascerà dichiarazione scritta di ricezione, di:
(i) copia della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INPS del 2 luglio 2002 n. 321, con la quale è stata autorizzata la cessione dei Nuovi Crediti Xxxxxx all'Acquirente alle condizioni di cui al presente contratto ed è stato attribuito al Presidente ogni potere necessario per la definizione dei termini e delle condizioni del presente contratto, in conformità al disposto dell'Articolo 13, della delibera medesima e del Decreto Ministeriale ;
(ii) copia del Decreto Ministeriale ;
(iii) dichiarazione scritta resa dal Presidente dell'INPS con la quale si confermi che non sono necessari per la stipula del presente contratto e la valida assunzione delle relative obbligazioni altri atti, permessi, autorizzazioni e deliberazioni, oltre a quelli già consegnati ai sensi della presente clausola 4.1 (a) (i) e (a) (ii);
(b) consegna di copia del bilancio consuntivo 2000 e del bilancio preventivo 2002 approvati dai competenti organi dell'INPS;
(c) stipula ed approvazione dei seguenti atti e contratti relativi all'operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti, da effettuarsi dall'Acquirente ai sensi dell'Articolo 13, commi 4 e seguenti, e più precisamente:
(i) Prospetto Informativo (Offering Circular) relativo all'emissione delle nuove serie di titoli;
(ii) Secondo Atto Integrativo al Contratto di Mandato Finanziario (Second Supplemental Agency Agreement);
(iii) Secondo Atto Integrativo al Contratto di Servizi Amministrativi Societari (Second Supplemental Corporate Servicing Agreement) relativi alla gestione dell'Acquirente;
(iv) Contratto di Sottoscrizione (Subscription Agreement) relativo ai titoli da emettersi dall'Acquirente;
(v) Secondo Atto Integrativo alla Convenzione tra i Creditori (Second Supplemental Intercreditor Agreement);
(vi) Accordo di Garanzia e Manleva relativo ai Nuovi Crediti Ceduti (Warranty and Indemnity Agreement);
(vii) Amended and Restated Report Auditor Agreement;
(viii) Contratti di Copertura dei Rischi di Tasso (Hedging Agreements) in relazione alle nuove serie di titoli; e
(ix) atti estensivi delle Convenzioni con i Concessionari.
(d) Consegna di una o più risoluzioni del Ministero dell'economia e delle finanze nelle quali:
(i) venga confermata l'obbligatorietà per qualunque Concessionario presente e futuro ad accettare i termini e le condizioni di cui alla Convenzione Tipo;
(ii) venga chiarito che le procedure e misure di controllo indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni, si applicano ai Concessionari anche con riferimento ai Nuovi Crediti Ceduti; e
(iii) venga confermato che le "cauzioni" già prestate o che verranno prestate dai Concessionari al Ministero dell'economia e delle finanze e che vengano escusse per inadempienze dei Concessionari siano attribuite all'Acquirente nella stessa misura proporzionale in cui l'importo dei Nuovi Crediti Ceduti sta a tutti i crediti, anche di diversa natura, affidati per la riscossione al Concessionario inadempiente;
(e) rilascio da parte di Chiomenti Studio Legale e dello Studio Legale Xxxxxxxx Xxxxxxxx Chance di pareri legali in merito all'operazione di cessione dei Nuovi Crediti Ceduti nonché della connessa operazione di cartolarizzazione secondo quanto sarà ragionevolmente richiesto dall'Acquirente e dalle Agenzie di Rating ai fini del collocamento dei titoli necessari per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti;
(f) rilascio del rating massimo da parte delle Agenzie di Rating (rispettivamente AAA, Aaa, e AAA) relativamente ai titoli da emettersi da parte dell'Acquirente per (i) finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti e (ii) anticipare parte del corrispettivo finale come definito nella clausola 3.1(b)(iii) del Secondo Contratto di Cessione;
(g) conferma da parte delle Agenzie di Rating che la nuova emissione di titoli non determina una diminuzione del rating attribuito ai titoli emessi per finanziare l'acquisto degli Originari Crediti Ceduti;
(h) ammissione a quotazione presso la Borsa di Lussemburgo dei titoli da emettersi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti nonché stipula dei necessari accordi con i sistemi di gestione centralizzata dei titoli stessi;
(i) rilascio da parte della Banca d'Italia dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo
129 del Testo Unico emanato con D. Lgs. 1° settembre del 1993 n. 385, all'emissione dei titoli per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti da parte dell'Acquirente;
(j) collocamento dei titoli emessi da parte dell'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti e incasso da parte dell'Acquirente del relativo prezzo.
5. Garanzie circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti
5.1 L'INPS garantisce e risponde dell'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti, così come esistenti alla Data di Efficacia e identificati in ciascuno degli Elenchi di cui alla precedente clausola 2.2 (a), (b) e (c).
5.2 L'INPS prende atto che la determinazione dell'Acquirente di acquistare i Nuovi Crediti Ceduti è fondata sul presupposto essenziale che ciascuno di essi esista. Laddove i Nuovi Crediti Ceduti non fossero esistenti, in tutto o in parte, l'INPS ne sarà responsabile e sarà tenuto ad indennizzare l'Acquirente, secondo quanto previsto nel prosieguo della presente clausola 5.
5.3 Le parti si danno reciprocamente atto che ciascun Nuovo Credito Ceduto si considererà esistente fin tanto che:
(a) l'inesistenza non sia stata dichiarata o accertata, in tutto o in parte, dall'Autorità Giudiziaria con provvedimento passato in giudicato o altrimenti definitivo;
(b) non ne sia accertata in via definitiva dall'INPS, secondo la Procedura di Eliminazione dei Crediti o altre sopravvenute procedure di eliminazione dei crediti interne all'INPS, la totale o parziale inesistenza.
5.4 L'importo di ciascun indennizzo, dovuto dall'INPS secondo quanto previsto dalla clausola 5.2 che precede, è pari all'importo per il quale il valore complessivo in linea capitale dei Nuovi Crediti Ceduti, quale risultante da ciascuno degli Elenchi di cui alle lettere (a), (b) e (c) della clausola 2.2 è stato ridotto o decurtato per il venir meno dell'esistenza dei medesimi.
5.5 L'indennizzo dovuto ai sensi della clausola 5.2, quantificato ai sensi del precedente capoverso sarà pagabile dall'INPS all'Acquirente solo nei limiti ed alle condizioni di cui alla successiva clausola 6.12.
5.6 Le Parti espressamente concordano che, avendo l'INPS diretto accesso alle informazioni relative alla procedura di riscossione dei Nuovi Crediti Ceduti, secondo quanto specificato alla clausola 8 ed essendo l'INPS stesso il destinatario diretto di tali informazioni per quanto riguarda i Nuovi Crediti Ceduti oggetto di procedimento civile o amministrativo, l'INPS espressamente rinuncia ed esonera l'Acquirente dall'osservanza di qualsiasi onere di informativa circa l'accadimento delle circostanze relative alla non esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti di cui alla presente clausola.
5.7 L'INPS darà tempestiva notizia all'Acquirente del verificarsi di un qualsiasi evento che abbia determinato il venire meno dell'esistenza di uno o più dei Nuovi Crediti Ceduti, ai sensi della presente clausola.
5.8 L'INPS manterrà a disposizione dell'Acquirente copia degli atti comprovanti il verificarsi di un evento che abbia determinato il venir meno dell'esistenza di qualsiasi Nuovo Credito Ceduto, ai sensi della presente clausola e della clausola 6.12, e calcolerà
l'importo per il quale il relativo Nuovo Credito Ceduto è stato conseguentemente ridotto o decurtato. L'importo complessivo così calcolato e le modalità del calcolo saranno comunicate all'Acquirente con cadenza semestrale, a partire dal 31 dicembre 2002.
6. IMPEGNI ACCESSORI DELL'INPS
Ai sensi del comma 11 dell'Articolo 13, l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente i seguenti impegni accessori:
6.1 L'INPS dichiara e garantisce:
(a) di essere validamente costituito ed esistente in Italia come ente pubblico, secondo quanto previsto dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni;
(b) di avere personalità giuridica e di avere il potere di concludere il presente contratto, nonché di assumere tutte le obbligazioni previste nel presente contratto e di adempiere alle stesse;
(c) di non poter essere sottoposto a fallimento o ad altre procedure concorsuali o liquidative diverse dalla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, allo stato attuale delle leggi;
(d) di non essere sottoposto alla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404, ovvero ad altre procedure di liquidazione o scioglimento volontarie o coatte, comunque denominate; di non essere soggetto, per quel che ad esso risulta al momento della sottoscrizione del presente contratto, ad ispezioni, indagini o controlli finalizzati a valutare l'opportunità del suo assoggettamento ad una qualsiasi procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata; e
(e) alla data di stipula del presente contratto, di non avere compiuto atti e di non essere parte di procedure giudiziali o amministrative che possano prevedibilmente determinare il suo assoggettamento alla procedura liquidativa di cui al punto (d) che precede, ovvero ad altre procedure concorsuali o liquidative, comunque denominate.
6.2 Con riguardo alla conclusione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:
(a) di aver regolarmente compiuto tutti gli atti, assunto tutte le delibere, ottenuto tutte le autorizzazioni e permessi nonché di avere espletato tutte le procedure richieste dalla legge per la stipula del presente contratto con l'Acquirente, per l'assunzione delle relative obbligazioni e per la cessione, alle condizioni previste nel presente contratto, dei Nuovi Crediti Ceduti;
(b) che il presente contratto, una volta che sia stato sottoscritto da persona autorizzata in nome e per conto dell'INPS, costituirà valida fonte di obbligazioni per l'INPS e sarà idoneo a trasferire all'Acquirente la titolarità dei Nuovi Crediti Ceduti, senza necessità di ulteriori atti, approvazioni, autorizzazioni o formalità
di sorta, salvo il verificarsi di tutte le condizioni di cui alla clausola 4 che precede;
(c) che il Xxxx. Xxxxxxx Xxxx, il quale, nella sua qualità di Presidente dell'INPS sottoscrive il presente contratto, ha tutti i poteri ed è munito di tutte le autorizzazioni necessarie per la stipula del presente contratto;
(d) che la conclusione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non confliggono con la legge, con altre obbligazioni precedentemente assunte o con provvedimenti amministrativi, arbitrali o giudiziali ad oggi emanati, ai quali siano assoggettati l'INPS, il suo patrimonio o i Nuovi Crediti Ceduti;
(e) che la conclusione del presente contratto e la cessione all'Acquirente dei Nuovi Crediti Ceduti sono atti di diritto privato, pur se regolati e autorizzati da atti amministrativi o di diritto pubblico;
(f) che, per quanto riguarda la stipula del presente contratto, l'assunzione delle obbligazioni con lo stesso assunte e la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla propria natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del Codice Civile; e
(g) che ai fini della validità della cessione dei Nuovi Crediti Ceduti all'Acquirente o della validità dell'assunzione da parte dell'INPS delle obbligazioni derivanti dal presente contratto non è necessaria la partecipazione di altre parti al presente contratto, oltre all'INPS e all'Acquirente.
6.3 Con riguardo ai documenti ed alle informazioni forniti all'Acquirente, l'INPS dichia ra e garantisce:
(a) che il bilancio consuntivo del 2000 dell'INPS (copia del quale è stata consegnata all'Acquirente unitamente a copia del bilancio preventivo del 2002), rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'INPS alla data di riferimento, nonché il risultato economico del relativo esercizio, e che, insieme al bilancio preventivo del 2002, entrambi sono stati redatti con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'INPS;
(b) che il bilancio consuntivo del 2000 e il bilancio preventivo del 2002 dell'INPS, copia dei quali è stata consegnata all'Acquirente, sono stati tutti regolarmente approvati nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili; e
(c) che dalla data di approvazione del bilancio consuntivo del 2000 e del bilancio preventivo del 2002, non sono intervenuti fatti o provvedimenti tali da poter, anche indirettamente, influire negativamente sulla cessione regolata dal presente contratto, ovvero sulla capacità dell'INPS di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente contratto.
6.4 Con riguardo ai Nuovi Crediti Xxxxxx, l'INPS dichiara e garantisce:
(a) che l'importo nominale e tutte le altre informazioni relative a ciascuno dei Nuovi Crediti Xxxxxx riportate in ciascuno degli Elenchi di cui alle lettere (a),
(b) e (c) della clausola 2.2 saranno, al momento della consegna, completi, veritieri e corretti sotto ogni profilo di sostanza, fermo restando che alle informazioni circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti si applicano le disposizioni di cui alla clausola 5 del presente contratto;
(b) che i Nuovi Crediti Ceduti sono sorti a seguito di accertamenti condotti legittimamente e nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, la cui accuratezza è stata verificata ai sensi delle norme pro tempore vigenti, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10 o modelli equivalenti) non seguite da integrale pagamento;
(c) che, successivamente alla Data di Efficacia, l'iscrizione a ruolo dei Nuovi Crediti Ceduti avverrà a seguito di accertamenti condotti legittimamente, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili, la cui accuratezza sia stata verificata ai sensi delle norme pro tempore vigenti, ovvero a seguito di dichiarazioni rese dai contribuenti (nel modello DM10 o modelli equivalenti) ovvero in conformità al D. Lgs. 24 febbraio 1999 n. 46, e successive modificazioni, non seguite da integrale pagamento;
(d) di poter pienamente e validamente disporre dei Nuovi Crediti Ceduti alla data del presente contratto; che, in particolare, l'INPS è libero di cederli all'Acquirente con efficacia retroattiva alla Data di Efficacia;
(e) che l'INPS è l'unico soggetto autorizzato a cedere i Nuovi Crediti Xxxxxx;
(f) che i Nuovi Crediti Ceduti non sono stati già ceduti dall'INPS a terzi e sono liberi da qualsiasi pegno, pignoramento, onere, vincolo o privilegio;
(g) che la riscossione dei Nuovi Crediti Ceduti iscritti a ruolo potrà essere validamente effettuata dai Concessionari; che i Concessionari potranno validamente riversare all' Acquirente, nei modi previsti dalla Convenzione Tipo stipulata con i Concessionari, gli importi riscossi a valere sui Nuovi Crediti Ceduti;
(h) che l'INPS ed i Concessionari non sono tenuti ad effettuare ritenute d'acconto o altre deduzioni di carattere fiscale sui Nuovi Crediti Ceduti;
(i) che i soggetti tenuti al pagamento dei Nuovi Crediti Ceduti sono tenuti ad adempiere alle loro obbligazioni in Euro; e
(j) che le dichiarazioni e le garanzie di cui ai punti (b) e (c) della presente clausola 6.4, nella parte in cui si riferiscono all'esistenza, validità, efficacia, ed esigibilità dei Nuovi Crediti Ceduti, ove risultassero non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo, comporteranno una responsabilità dell'INPS ai sensi della clausola 6.9, nei limiti ed alle condizioni di cui alla clausola 6.12.
6.5 Con riguardo all'esecuzione del presente contratto, l'INPS dichiara e garantisce:
(a) di avere ottenute tutte le autorizzazioni e tutti i permessi necessari per l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto;
(b) che l'esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente contratto costituirà attività di diritto privato;
(c) che, nell'esecuzione del presente contratto, l'INPS non potrà opporre all'Acquirente immunità o privilegi derivanti dalla propria natura di ente pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 830 del Codice Civile;
(d) che l'INPS non potrà in alcun modo recedere, in tutto o in parte, ovvero risolvere o far annullare il presente contratto avvalendosi della propria natura di ente pubblico, salvo quanto disposto dall'art. 830 del Codice Civile;
(e) che nell'esecuzione del presente contratto l'INPS agirà secondo buona fede e tenendo in adeguata considerazione il fatto che l'Acquirente intende procedere alla cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti, attraverso l'emissione di appositi titoli destinati ai mercati finanziari; e
(f) che l'INPS ha piena conoscenza degli impegni contrattuali assunti dall'Acquirente in relazione alla sopracitata operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti ai sensi degli atti e dei contratti citati alla precedente clausola 4.1, lettera (c) e, in particolare, ha piena conoscenza dei termini che regolano, secondo un ordine di priorità (quale risulta indicato nell'Ordine dei Pagamenti), i pagamenti che dovranno essere effettuati dall'Acquirente in relazione alla citata operazione di cartolarizzazione.
6.6 In considerazione del fatto che ai sensi del comma 3 dell'Articolo 13, restano impregiudicate, in relazione ai Nuovi Crediti Ceduti, le attribuzioni dell'INPS quanto alla facoltà di concedere dilazioni ai sensi della normativa vigente, anche se i detti Nuovi Crediti Ceduti sono iscritti a ruolo per la riscossione, l'INPS dichiara e garantisce che (i) la documentazione allegata sotto il numero 3 al Primo Contratto di Cessione rappresenta in modo completo ed esaustivo la normativa attualmente in vigore che disciplina le facoltà dell'INPS di concedere dilazioni, che (ii) vi si atterrà scrupolosamente e senza eccezioni laddove volesse concedere dilazioni relativamente ai Nuovi Crediti Ceduti, e che (iii) si asterrà dall'apportarvi alcuna modifica, per quanto di propria competenza, senza aver preventivamente ottenuto il consenso scritto dell'Acquirente, che non potrà essere da quest'ultimo negato qualora le Agenzie di Rating abbiano confermato che le modifiche proposte non pregiudicano il rating dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti.
L'INPS prende atto e riconosce che con riferimento ai Nuovi Crediti Xxxxxx è esclusa ogni prerogativa per il medesimo di esercitare la facoltà di sospendere la riscossione dei crediti di cui all'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. L'INPS prende altresì atto che nel Decreto Ministeriale è precisato che il riferimento alla normativa vigente contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'Articolo 13 e nell'impegno accessorio di non apportare alcuna modifica alla normativa vigente per quanto di propria competenza, da assumersi dall'INPS ai sensi del presente contratto, deve intendersi effettuato alla normativa vigente alla data di stipula del presente contratto.
6.7 L'INPS si impegna altresì, successivamente alla data di stipula del presente contratto:
(a) salvo previo accordo con le controparti contrattuali e previa conferma delle Agenzie di Rating che ciò non determina una diminuzione del rating dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Crediti Xxxxxx, a non cedere ed a non compiere atti di disposizione dei Nuovi Crediti Ceduti a favore di altri soggetti ed a non costituire sugli stessi pegni, privilegi o altri vincoli, oneri o diritti reali a favore di altri soggetti;
(b) a compiere, nelle forme di legge, ogni altra azione e ad acconsentire al perfezionamento di ogni ulteriore atto o scrittura che dovessero, anche in ragione di interventi normativi o regola mentari posteriori alla sottoscrizione del presente contratto, dimostrarsi necessari o opportuni per consentire all'Acquirente l'esercizio dei diritti derivantigli dalla cessione regolata dal presente contratto;
(c) a fare tutto quanto sia ragionevole o necessario per consentire ovvero agevolare la riscossione, anche a mezzo ruolo, dei Nuovi Crediti Ceduti;
(d) a continuare a compiere gli accertamenti circa l'esistenza dei Nuovi Crediti Ceduti con la diligentia quam suis; e
(e) a regolare direttamente con i Concessionari le somme relative ai Nuovi Crediti Ceduti riconosciute indebite, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112 (e successive modificazioni).
6.8 Non appena l'INPS abbia notizia della non correttezza o veridicità - a qualunque causa dovuta, sia originaria che sopravvenuta - di quanto dallo stesso dichiarato e garantito alle clausole da 6.1 a 6.5 che precedono e di inadempimenti agli impegni di cui alle precedenti clausole 6.6 e 6.7 e alle successive clausole 8, 9 e 10, provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Acquirente, o a persona da questo designata, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via fax. L'INPS provvederà a verificare l'adempimento di quanto sopra previsto e a darne comunicazione con cadenza semestrale all'Acquirente a partire dal 31 dicembre 2002.
6.9 L'INPS si impegna a tenere indenne e manlevato l'Acquirente da qualsiasi danno, obbligo risarcitorio, costo o spesa, ivi compresi quelli per la difesa contro azioni giudiziali e stragiudiziali intentate da terzi, che possano, per qualsiasi ragione, derivargli
(i) dal fatto che una o più delle dichiarazioni e garanzie dallo stesso rese alle clausole da
6.1 a 6.6 che precedono risultino non corrette e veritiere sotto un qualsiasi aspetto di rilievo con riferimento alla data in cui le stesse sono rese; ovvero (ii) dal mancato adempimento da parte dell'INPS degli impegni assunti con il presente contratto.
Nonostante quanto sopra previsto resta comunque convenuto che il presente contratto si risolverà, ex art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione espressa dell'Acquirente:
(a) nel caso di inadempimento da parte dell'INPS degli obblighi di pagamento di cui alla clausola 2.4 (b), ed alle successive clausole 6.12 (b) e 11, per un ammontare pari o superiore a Euro 15.000.000 (quindicimilioni) e sempreché l'inadempimento sia al medesimo imputabile;
(b) in caso di risoluzione del Primo Contratto di Cessione; e
(c) in caso di risoluzione del Secondo Contratto di Cessione.
Fermo restando quanto previsto e stabilito nella clausola 6.9 del Primo Contratto di Cessione e nella clausola 6.9 del Secondo Contratto di Cessione, per i casi di risoluzione degli stessi, l'INPS e l'Acquirente espressamente concordano che, a seguito della risoluzione del presente contratto, l'Acquirente avrà diritto all'immediata restituzione di tutto quanto versato all'INPS a titolo di Corrispettivo Iniziale ai sensi della clausola 3.1 lettera (b) del presente contratto (maggiorato della somma corrisposta a titolo di anticipazione del Corrispettivo Finale in relazione agli Originari Crediti Ceduti), oltre ai danni che vengono convenzionalmente stabiliti in misura pari a quanto necessario, a titolo di interessi (ivi compresi gli interessi già corrisposti), oneri e spese, dovuti dall'Acquirente per rimborsare in via immediata i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, (compensandosi tali importi con le somme già incassate dall'Acquirente a valere sui Nuovi Crediti Ceduti, dedotte le somme eventualmente versate dall'Acquirente all'INPS a titolo di Corrispettivo Iniziale Differito), tenendo conto tuttavia del Terzo Fondo di Liquidità al momento in essere e delle altre somme necessarie per estinguere tutti i rapporti contrattuali in essere con terzi relativi all'operazione di cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Xxxxxx, restando escluso ogni ulteriore danno. A seguito della risoluzione, i Nuovi Crediti Ceduti verranno automaticamente retrocessi all'INPS ed ogni ulteriore incasso da parte dell'Acquirente a valere sugli stessi dovrà essere prontamente restituito all'INPS sempreché l'INPS abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto in conseguenza della risoluzione.
Fermo restando quanto sopra previsto, le parti convengono che in caso di inadempimento da parte dell'INPS delle obbligazioni di cui al presente contratto, l'Acquirente potrà procedere alla risoluzione del medesimo soltanto se l'INPS entro 60 giorni dall'invio di una comunicazione da parte dell'Acquirente, in cui sia stata denunciata la non correttezza o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese, ovvero il mancato adempimento di una o più obbligazioni assunte con il presente contratto, non abbia provveduto a porvi rimedio.
6.10 L'obbligo dell'INPS di indennizzare e manlevare l'Acquirente ed i corrispondenti diritti di quest'ultimo non potranno essere in alcun modo limitati o esclusi da:
(a) lo status di ente pubblico dell'INPS;
(b) la sottoposizione dell'INPS alla speciale procedura liquidativa di cui alla L. 4 dicembre 1956, n. 1404 o a qualsiasi altra procedura concorsuale o liquidativa, comunque denominata;
(c) qualsiasi modifica relativa allo status di ente pubblico o al controllo dell'INPS;
(d) il decorso del tempo, fatta salva la prescrizione di tale obbligo;
(e) qualsiasi altro atto o omissione che possa operare a discarico, o comunque impedire l'adempimento di qualsiasi obbligazione dell'INPS o qualsiasi diritto, potere o rimedio conferito all'Acquirente dal presente contratto o dalla legge.
6.11 Con il presente contratto l'Acquirente conferisce mandato speciale con rappresentanza all'INPS, che accetta, affinché in suo nome e conto compia ogni atto anche giurisdizionale in suo potere che sia funzionale all'interruzione della prescrizione dei Nuovi Crediti Ceduti, anche ai sensi degli artt. 2943 e ss. del Codice Civile.
6.12 Le parti convengono che nel caso di inesistenza (ivi compresa l'ipotesi di una inesistenza accertata anche solo da un provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero di dichiarata illegittimità costituzionale della norma in base alla quale i Nuovi Crediti Ceduti sono dovuti), nonché di prescrizione, ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui i Nuovi Crediti Ceduti non sarebbero comunque esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità, l'INPS sarà tenuto alternativamente:
(a) qualora espressamente autorizzato da un provvedimento legislativo, a sostituire i crediti in questione con altri crediti come segue,
(i) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Aziende, gli stessi
verranno computati moltiplicandone 'limporto nominale per un fattore di
ponderazione pari rispettivamente: al 100%, ove siano destinati a sostituire Crediti Aziende, pari al 370% ove siano destinati a sostituire Crediti Artigiani e Commercianti, e pari al 1000% ove siano destinati a sostituire Crediti Agricoli;
(ii) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Artigiani e Commercianti, gli stessi verranno computati moltiplicandone l'importo nominale per un fattore di ponderazione pari rispettivamente: al 100%, ove siano destinati a sostituire Crediti Artigiani e Commercianti, pari al 27% ove siano destinati a sostituire Crediti Aziende, e pari al 300% ove siano destinati a sostituire Crediti Agricoli;
(iii) nel caso in cui vengano ceduti Crediti Aggiuntivi Xxxxxxxx, gli stessi
verranno computati moltiplicandone 'limporto nominale per un fattore di
ponderazione pari al 100% e potranno essere destinati unicamente a sostituire Crediti Agricoli;
Le Parti si danno reciprocamente atto ed acconsentono che le Agenzie di Rating dovranno confermare in tempo utile che con l'utilizzazione delle percentuali di ponderazione indicate nella presente lettera (a) non venga alterato il rating dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti, dovendosi altrimenti applicare le differenti percentuali concordate con queste ultime; ovvero
(b) a corrispondere prontamente all'Acquirente, in sostituzione dei crediti rivelatisi inesistenti, un importo in contanti pari rispettivamente al: (b1) 80% del valore nominale per i Crediti Aziende; (b2) 50% del valore nominale per i Crediti Artigiani e Commercianti; (b3) 25% del valore nominale per i Crediti Agricoli.
Tale obbligo alternativo, che dovrà essere adempiuto con cadenza semestrale a partire dal 31 dicembre 2002 sarà subordinato:
(1) al fatto che l'importo aggregato dei Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata l'inesistenza ai sensi della presente clausola 6.12, calcolato secondo i criteri di ponderazione che seguono, superi l'eventuale differenza in eccesso tra l'importo complessivo dei Nuovi Crediti Ceduti risultante dalla somma degli importi di ciascuno degli Elenchi (che non sia stata già utilizzata ai fini della clausola 2.3), maggiorato dei Nuovi Crediti Ceduti eventualmente rinvenuti ai sensi della clausola 2.7, e la somma degli Importi Minimi Garantiti (l'"Eccesso"), fermo restando che anche tale Eccesso sarà conteggiato applicando ad esso gli stessi criteri di ponderazione:
(A) per l'Eccesso relativo a Crediti Aziende un fattore di ponderazione pari (A1) al 100% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Aziende ovvero (A2) pari al 370% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Artigiani e Commercianti ovvero (A3) pari al 1000% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli;
(B) per l'Eccesso relativo a Crediti Artigiani e Commercianti un fattore di ponderazione pari (B1) al 100% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Artigiani e Commercianti ovvero (B2) pari al 27% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Aziende ovvero (B3) pari al 300% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli; e
(C) per l'Eccesso relativo a Crediti Agricoli un fattore di ponderazione pari al 100% nel caso in cui i Nuovi Crediti Ceduti di cui sia stata accertata come sopra l'inesistenza siano Crediti Agricoli.
In tal caso l'importo dei Nuovi Crediti Ceduti inesistenti verrà conteggiato ai fini dell'applicazione degli obblighi alternativi di cui alle lettere (a) e (b) precedenti, solo per la differenza tra il relativo importo e l'Eccesso; e
(2) alla effettiva necessità per l'Acquirente di poter usufruire delle prestazioni di cui ai punti (a) e (b) per rispettare il piano di rimborso ipotizzato e indicato nell'allegato 3 per i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti oltre ai relativi interessi, tenuto conto degli Hedging Agreements, nonché per far fronte agli obblighi di pagamento esigibili in relazione agli oneri di cui alla clausola 3.3 del presente contratto, tenuto conto dell'Ordine dei Pagamenti; e
(3) alla verifica che non si siano contestualmente verificate inesistenze ai sensi della clausola 6.12 del Primo Contratto di Cessione e 6.12 del Secondo Contratto di Cessione, nel qual caso si procederà in primo luogo a dare attuazione a quanto disposto da dette clausole e solo nel caso in cui, successivamente alla attuazione di tali clausole, sia ancora necessario ai sensi del numero (2) che precede, si darà attuazione alla presente clausola 6.12.
Resta inteso che, qualora i crediti ceduti dall'INPS ai sensi ed in conformità alla precedente lettera (a) della presente clausola 6.12 si rivelassero in tutto o in parte inesistenti, l'INPS potrà alternativamente cedere ulteriori crediti, qualora sia autorizzato a tale cessione da un apposito provvedimento legislativo, ovvero versare un importo in contanti nel rispetto delle disposizioni contenute nelle lettere (a) e (b) della presente clausola.
Si conviene altresì, che nel caso di cessione di crediti in luogo dell'adempimento del debito inerente a uno dei Nuovi Crediti Ceduti ovvero di compensazione, anche in virtù di leggi speciali (ivi incluso il D. Lgs. 9 luglio 1997 n. 241), nei limiti in cui la stessa sia opponibile per legge all'Acquirente, rispetto ai Nuovi Crediti Ceduti, l'INPS sarà tenuto a corrispondere all'Acquirente l'importo in relazione al quale è stata effettuata la cessione ovvero la compensazione.
7. DICHIARAZIONI E GARANZIE RESE DALL'ACQUIRENTE
7.1 L'Acquirente dichiara e garantisce:
(a) di essere regolarmente costituito, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'Articolo 13;
(b) di aver compiuto tutti gli atti necessari per la sottoscrizione del presente contratto; che il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, il quale, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Acquirente, sottoscrive il presente contratto, ha tutti i poteri ed è munito di tutte le autorizzazioni all'uopo necessarie;
(c) che la conclusione del presente contratto e l'adempimento delle obbligazioni con esso assunte non confliggono con il suo statuto ed il suo atto costitutivo o con altre obbligazioni precedentemente assunte;
(d) di non essere, alla data di sottoscrizione del presente contratto, in stato di insolvenza o assoggettato a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o altre procedure concorsuali; di non aver chiesto di essere ammesso ad alcuna di dette procedure; che, per quel che ad esso risulta alla data di sottoscrizione del presente contratto, non sono state proposte contro di esso domande di assoggettamento ad una di dette procedure da propri creditori, organi amministrativi o giurisdizionali o altri soggetti;
(e) di non avere, alla data di sottoscrizione del presente contratto, compiuto atti o essere parte di procedure giudiziali o amministrative che possano prevedibilmente determinare il suo stato di insolvenza; e
(f) di non modificare alcun documento relativo alla cartolarizzazione dei Nuovi Crediti Ceduti senza l'autorizzazione espressa dell'INPS, eccezion fatta per quelle modifiche che non possono in alcun modo pregiudicare gli interessi dell'INPS.
8. gestione dei Nuovi Crediti Ceduti iscritti a ruolo
8.1 Premesso che:
(a) ai sensi del comma 6 dell'Articolo 13 l'INPS iscrive a ruolo i Nuovi Crediti Ceduti; rende esecutivi i ruoli e li affida in carico ai Concessionari del servizio di riscossione dei tributi;
(b) ai sensi del comma 7 dell'Articolo 13 i Concessionari provvedono alla riscossione dei ruoli e riversano le somme riscosse all'Acquirente;
(c) ai sensi del comma 9 dell'Articolo 13 i rapporti tra l'Acquirente ed i Concessionari sono regolati contrattualmente, con convenzioni conformi alla Convenzione Tipo approvata dall'INPS, con cui sono determinati i compensi da corrispondere a questi ultimi, nonché idonee forme di controllo sull'efficie nza della loro attività;
l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente gli impegni di cui alle clausole 8.2, 8.3 e 8.4.
8.2 Laddove l'Acquirente prospettasse all'INPS la necessità o 'lopportunità, debitamente
motivate, di operare modifiche in via generale alle convenzioni con i Concessionari, l'INPS si impegna a concedere o rifiutare la propria approvazione entro trenta giorni dalla data in cui gli siano state sottoposte.
L'approvazione non potrà essere irragionevolmente rifiutata ed un eventuale rifiuto dovrà essere adeguatamente motivato.
8.3 Con riferimento ai Nuovi Crediti Xxxxxx ricompresi negli Elenchi non ancora iscritti a ruolo alla Data di Efficacia, l'INPS si obbliga nei confronti dell'Acquirente a procedere a iscrizione a ruolo dei medesimi, a rendere esecutivi i ruoli ed ad affidarli in carico al Concessionario competente comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2002.
Con riferimento ai Nuovi Crediti Ceduti l'INPS intende avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario generalizzato di cui all'art. 24 comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46. A tal proposito L'INPS dichiara e garantisce all'Acquirente che provvederà ad inviare ai contribuenti detto avviso xxxxxxx tenendo conto del proprio impegno, assunto ai sensi del capoverso che precede, di iscrivere a ruolo i crediti comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2002 e delle disposizioni di cui al citato art. 24 comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46.
8.4 L'INPS si impegna a vigilare, per tutta la durata del presente contratto, sull'attività dei Concessionari nei modi previsti dal D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni. In particolare, l'INPS si impegna a:
(a) effettuare un controllo, per conto dell'Acquirente, (i) sulle comunicazioni di discarico per inesigibilità presentate dai Concessionari all'INPS ai sensi degli articoli 19 e 20 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 (come successivamente modificati) e a dare notizia all'Acquirente dell'avvenuto discarico entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi nonché (ii) un controllo dei profili di attività del Concessionario rilevanti ai fini del discarico per inesigibilità;
(b) effettuare, con la massima tempestività e la diligentia quam suis, tutte le ricerche e ispezioni ragionevoli (quali, a mero titolo esemplificativo, ricerche
catastali, visure camerali, controlli sulle dichiarazioni dei redditi, richieste di informazioni alle autorità tributarie, ecc.) per l'individuazione di beni aggredibili appartenenti ai soggetti tenuti al pagamento dei Nuovi Crediti Ceduti, qualora i Concessionari dovessero effettuare una comunicazione di discarico per inesigibilità di uno o più dei Nuovi Crediti Ceduti, e ciò anche nel caso di Nuovi Crediti Ceduti già discaricati, al fine di procedere alla reiscrizione a ruolo degli stessi, tutte le volte che l'INPS avesse motivo di ritenere che le ricerche possano risultare fruttuose;
(c) comunicare all'Acquirente i risultati dei rendiconti presentati all'INPS dai Concessionari ai sensi dell'articolo 25 del D. Lgs. 13 aprile 1999 n. 112;
(d) effettuare un controllo, per conto dell'Acquirente, sui flussi informativi che i Concessionari sono tenuti a trasmettere all'INPS ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs.
13 aprile 1999 n. 112, anche al fine della segnalazione all'Acquirente ed al Ministero dell' economia e delle finanze delle eventuali anomalie.
L'INPS avrà diritto, per il compimento delle attività indicate alla presente clausola 8 ad una commissione semestrale pari a Euro 50.000 (cinquantamila) a carico dell'Acquirente, da pagarsi in conformità all'Ordine dei Pagamenti.
9. gestione dei Nuovi crediti ceduti oggetto di procedimento civile e di esecuzione
9.1 Premesso che:
(a) ai sensi del comma 8 dell'Articolo 13, nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data del presente contratto, si applica l'articolo 111 del Codice di Procedura Civile, commi primo e quarto e l'Acquirente può intervenire in tali procedimenti ma non può essere chiamato in causa, fermo restando che l'INPS non può in ogni caso essere estromesso;
(b) sempre ai sensi del comma 8 dell'Articolo 13, qualora, successivamente alla trasmissione dei ruoli di cui al comma 6 del medesimo Articolo 13, i debitori promuovano, avverso il ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione, sussiste litisconsorzio necessario tra l'INPS e l'Acquirente;
l'INPS assume nei confronti dell'Acquirente gli impegni di cui alle clausole 9.2, 9.3 e 9.4.
9.2 In ordine ai Nuovi Crediti Ceduti che sono oggetto di procedimento civile di cognizione, l'INPS si impegna a proseguire i relativi giudizi, a norma dell'art. 111 del Codice di Procedura Civile, con la diligentia quam suis. Sarà in facoltà dell'Acquirente intervenire in tali giudizi. In nessun caso, tuttavia (i) l'INPS potrà chiamare in causa l'Acquirente, se non intervenuto, o (ii) l'Acquirente potrà chiedere l'estromissione dell'INPS.
9.3 Qualora i debitori avverso il ruolo, promuovano giudizi di merito e/o di opposizione all'esecuzione, l'INPS e l'Acquirente saranno litisconsorti necessari nei relativi giudizi. In tal caso, l'INPS si impegna a portare avanti la relativa lite anche per conto
dell'Acquirente, la cui difesa tecnica l'INPS si impegna sin d'ora ad assumere, con la
diligentia quam suis.
9.4 In relazione a quanto disposto alle precedenti clausole 9.2 e 9.3, 'lAcquirente con il
presente contratto conferisce mandato con rappresentanza all'INPS, affinché lo stesso provveda, tramite gli avvocati della propria Avvocatura, alla rappresentanza e difesa tecnica dello stesso Acquirente dinanzi alle competenti autorità giudiziarie (ivi incluse le autorità giudiziarie amministrative) anche in relazione ai giudizi solamente connessi al presente contratto ed al suo oggetto.
10. GESTIONE
Preso atto che l'Acquirente deve tenere la contabilità necessaria per produrre i relativi atti contabili e fiscali previsti dalla legge, l'INPS si obbliga a tenere un registro completo e aggiornato dei Crediti Ceduti, dei pagamenti ricevuti per effetto della riscossione degli stessi tramite i Concessionari e le procedure legali, nonché dei pagamenti ricevuti derivanti da regolarizzazione contributiva agevolata, prevista da norme di legge, e da dilazioni.
L'INPS si obbliga a mantenere, anche per conto dell'Acquirente, un partitario con evidenza aggiornata dei Crediti Ceduti e dei singoli pagamenti ricevuti per essi, con indicazione dei dati storici di pagamento analizzabili per tipologia di credito e creditore. L'INPS si obbliga a fornire, alle stesse scadenze previste alla clausola 11.4, anche con collegamento telematico, all'Acquirente i partitari e le informazioni estratte dai partitari o i dati relativi ai pagamenti necessari per consentire all'Acquirente di mantenere una contabilità aziendale in linea con le norme di legge.
L'INPS si obbliga, inoltre, a predisporre e a fornire in tempo utile all'Acquirente le scritture contabili prescritte dalla legge inerenti alla gestione dei Crediti Ceduti, effettuando le prescritte registrazioni.
Tali informazioni devono, altresì, comprendere (i) il rendiconto analitico dei Crediti Ceduti con evidenziazione del saldo all'inizio del primo periodo, del saldo ad ogni scadenza semestrale successiva, dei flussi di cassa individuati per debitore in ogni semestre, in modo da permettere di riconciliare i saldi dei crediti, e (ii) il rendiconto semestrale dei calcoli per l'addebito e l'accredito delle spese di riscossione tenendo conto di quanto disposto dalla clausola 11.1.
L'INPS si obbliga ad inviare le informazioni sopra elencate in formato cartaceo o elettronico all'Acquirente o ad una società terza incaricata dall'Acquirente.
L'INPS darà libero accesso al partitario aggiornato e storico nonché ad informazioni storiche sui flussi di pagamento tenute sui propri sistemi informatic i sia all'Acquirente che a persone dallo stesso incaricate ai fini della propria gestione contabile o amministrativa, ivi compresi i propri revisori esterni.
L'INPS adempirà tempestivamente agli obblighi informativi richiesti e fornirà in tempo utile le informazioni necessarie all'Acquirente affinché: (i) l'Agent Bank (come definita
nel Second Supplemental Intercreditor Agreement) possa effettuare le comunicazioni, semestrali e trimestrali, inter alios, alle Agenzie di Rating ed al rappresentante dei portatori dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Crediti Ceduti, secondo quanto descritto nel Second Supplemental Agency Agreement; (ii) i Report Auditors (come definiti nel Second Supplemental Intercreditor Agreement) possano effettuare le proprie attività di verifica e procedere alla revisione delle comunicazioni, di cui al precedente punto (i), predisposte dall'Agent Bank; e (iii) l'Acquirente e l'Agent Bank possano realizzare in tempo utile i calcoli necessari per rispettare l'Ordine dei Pagamenti.
11. PAGAMENTI
11.1 L'INPS assume
'lonere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e
recupero relativamente ai Nuovi Crediti Ceduti per la parte eccedente il 2% dei Nuovi Crediti Ceduti riscossi e recuperati, nonché l'onere delle eventuali anticipazioni della remunerazione riconosciuta ai Concessionari ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
I suddetti oneri per la parte non eccedente il 2% dei Nuovi Crediti Ceduti riscossi e recuperati restano a carico dell'Acquirente.
L'Acquirente, ove gli oneri a suo carico, secondo quanto sopra indicato, risultino inferiori al 2% dei Nuovi Crediti Ceduti riscossi e recuperati, corrisponderà all'INPS la differenza a titolo di compenso forfettario per l'assunzione dell'onere di cui al primo capoverso della presente clausola.
L'INPS e l'Acquirente si danno reciprocamente atto che la ripartizione degli oneri degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero relativamente ai Crediti Ceduti concordata e disciplinata con la presente clausola , con la clausola 11.1 del Primo Contratto di Cessione e con la clausola 11.1 del Secondo Contratto di Cessione, non sarà suscettibile di modifiche anche qualora, a seguito di provvedimenti normativi o giurisdizionali, tale onere dovesse essere modificato.
Il calcolo degli importi dovuti dall'Acquirente all'INPS o dall'INPS all'Acquirente (nell'ipotesi in cui i Concessionari abbiano trattenuto una somma superiore al 2% dell'importo riscosso o recuperato) sarà eseguito dall'INPS sulla base del rendiconto fornito dai Concessionari su base mensile per le riscossioni e per i recuperi effettuati per il tramite di questi ultimi.
Per le riscossioni e per i recuperi effettuati per il tramite dell'INPS, quest'ultimo tratterrà direttamente il 2% di quanto riscosso e recuperato (con tale espressione intendendosi ricompresi anche i crediti riscossi e recuperati ai sensi della clausola 9 del presente contratto, del Primo Contratto di Cessione e del Secondo Contratto di Cessione). Gli importi dovuti non saranno incrementati di alcun interesse. L'INPS comunicherà all'Acquirente gli importi dovuti relativi alla presente clausola 11.1 semestralmente, a partire dalla data del 31 dicembre 2002. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS deve corrispondere fondi all'Acquirente, le somme dovute saranno versate sul conto dell'Acquirente presso la Contabilità Speciale (come di seguito definita) con data di valuta al più tardi 60 giorni prima della data di pagamento delle cedole dei titoli emessi
dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti. Qualora dai calcoli effettuati risulti che l'INPS deve ricevere un pagamento dall'Acquirente, il versamento sarà effettuato alla data di pagamento della cedola dei titoli emessi dall'Acquirente per finanziare l'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti secondo l'Ordine dei Pagamenti.
Qualora i Concessionari restituiscano all'Acquirente, anziché all'INPS, qualunque somma anticipata dall'INPS a titolo di commissione di riscossione, tale somma dovrà essere prontamente restituita all'INPS dall'Acquirente e, ai fini di chiarezza, l'Acquirente prende atto che tali somme devono restare segregate da qualunque riscossione o recupero e che ad esse non si applicherà l'Ordine dei Pagamenti.
11.2 Tutti i pagamenti dall'INPS all'Acquirente in base al presente contratto dovranno essere effettuati in Euro. Tutte le riscossioni relative ai Nuovi Crediti Ceduti, a partire dal 1 giugno 2002, saranno riversate dall'INPS all'Acquirente sulla contabilità speciale n. 20354 - riferimento Soc. Cart. crediti INPS L.402/99 - accesa presso la Tesoreria Centrale dello Stato (la "Contabilità Speciale "). Su tale conto verrà versata inoltre qualsiasi somma dovuta dall'INPS all'Acquirente in forza del presente Contratto.
11.3 Entro i primi 5 giorni lavorativi di ogni mese l'INPS provvederà a trasferire dai propri conti sulla Contabilità Speciale le somme riscosse nel mese precedente a valere sui Nuovi Crediti Ceduti, al netto del 2%, di cui alla clausola 11.1 che precede.
11.4 Fatto salvo quanto previsto all'ultimo capoverso della precedente clausola 11.1, l'Acquirente dovrà restituire all'INPS, in conformità e con le modalità previste nella Convenzione tra i Creditori e nel relativo Secondo Atto Integrativo, gli importi da quest'ultimo versati all'Acquirente e non dovuti. L'INPS dovrà versare all'Acquirente le somme incassate per errore a valere sui Nuovi Crediti Xxxxxx successivamente alla Data di Efficacia.
Con periodicità semestrale a partire dalla data del 31 dicembre 2002, l'INPS provvederà a comunicare, entro i 30 giorni successivi, lo stato delle riconciliazioni effettuate tra le somme versate di cui alla clausola 11.3 e quelle effettivamente dovute. Eventuali conguagli a credito o a debito saranno effettuati senza applicazione di interessi; alle medesime scadenze sarà fornita anche la situazione complessiva dei Nuovi Crediti Ceduti.
11.5 Nel presente contratto per giorno lavorativo si intende un qualsiasi giorno lavorativo, diverso da sabato e domenica, in cui le banche sono generalmente aperte in Roma. Un qualsiasi atto si considererà utilmente compiuto nel corso di un dato giorno lavorativo se compiuto negli orari di apertura delle banche in tale giorno.
12. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBMANDATI
12.1 L'INPS non può cedere a terzi il presente contratto.
12.2 L'INPS non può affidare a submandatari il compimento di una o più delle obbligazioni assunte con il presente contratto senza il previo consenso scritto dell'Acquirente. Prima di prestare detto consenso, l'Acquirente avrà, tra l'altro, diritto di ricevere copia di tutti i documenti dallo stesso ritenuti necessari per valutare la valida costituzione, l'affidabilità e la solidità economico-finanziaria di tali soggetti.
12.3 L'Acquirente è libero di incaricare uno o più soggetti - anche dotati di poteri di rappresentanza - di adempiere alle obbligazioni dallo stesso assunte ai sensi del presente contratto, ovvero di seguire l'andamento delle liti relative all'esistenza dei Nuovi Crediti Xxxxxx, controllare l'operato dell'INPS e dei Concessionari e compiere quant'altro necessario a tutelare i diritti nascenti a suo favore dal presente contratto. L'INPS si impegna sin d'ora a riconoscere tali mandatari e ad assicurare loro tutta la necessaria assistenza e collaborazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
12.4 Si specifica, per quanto possa occorrere, che laddove l'INPS, per rispettare gli impegni assunti con il presente contratto, debba agire, anche giudizialmente, per conto o nell'interesse dell'Acquirente agirà, salvo ove altrimenti espressamente disposto e salvo quanto previsto alle clausole 6.11 e 9.4, in proprio e senza alcun potere di rappresentanza.
13. Esercizio di diritti
13.1 Il mancato, ritardato o parziale esercizio, da parte dell'INPS o dell'Acquirente, di propri diritti nascenti dal presente contratto non dovrà essere considerato come rinuncia a detti diritti (salvo l'ipotesi di prescrizione). Eventuali concessioni di deroghe o rinunce a far valere diritti dovranno essere considerate come eccezionalmente concesse, salvo che sia stato altrimenti specificato per iscritto.
13.2 L'esercizio di un rimedio o diritto da parte dell'INPS o dell'Acquirente non precluderà in nessun caso l'esercizio di altri rimedi o diritti agli stessi spettanti ai sensi della legge o del presente contratto. Ove l'Acquirente rinunci all'esercizio di alcuno dei propri diritti derivanti dal presente contratto lo stesso provvederà ad informare prontamente le Agenzie di Rating.
14. CONTENUTO DELL'ACCORDO DI CESSIONE
14.1 Il presente contratto contiene tutti gli accordi tra l'INPS e
'lAcquirente relativi alla
cessione dei Nuovi Crediti Ceduti. Le clausole del presente contratto potranno essere modificate solo per iscritto e con il consenso sia dell'INPS che dell'Acquirente.
14.2 L'invalidità di qualsiasi clausola del presente contratto non comporterà l'invalidità delle altre clausole.
15. RISERVATEZZA
La comunicazione dei dati personali da parte dell'INPS all'Acquirente o a terzi da questo incaricati ai sensi del presente contratto viene effettuata in osservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
L'Acquirente e i soggetti che dallo stesso ricevono incarichi ai sensi del presente contratto si obbligano a trattare i dati personali dei quali vengano a conoscenza a seguito dell'acquisto dei Nuovi Crediti Ceduti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
16. Comunicazioni
16.1 Ogni avviso o comunicazione da inviarsi in relazione al rapporto regolato dal presente contratto dovrà, salvo ove altrimenti previsto, essere effettuato in italiano e per iscritto ai seguenti indirizzi:
(i) per l'INPS:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00
Xxxx
Telefono 06/00000000 - 06/00000000
Fax 06/00000000
All'attenzione del Direttore Generale
(ii) per l'Acquirente:
Società di cartolarizzazione dei crediti INPS – X.X.X.X. X.x.X. Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxx x. 0
Xxxx
Telefono 00 000 00 00
Fax 00-00000000
All'attenzione dell'Amministratore Unico
16.2 Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente per iscritto entro 15 giorni ogni variazione dei suddetti indirizzi.
17. Imposte, tasse e spese
17.1 L'Acquirente avrà diritto a pretendere dall'INPS tutta la documentazione e l'assistenza necessaria (i) in caso di ispezioni, accertamenti o contestazioni mosse da autorità amministrative, tributarie o giudizia rie italiane o straniere; e (ii) qualora l'Acquirente intenda contestare le richieste avanzate da autorità amministrative, tributarie o giudizia rie italiane o straniere, ovvero i risultati di eventuali ispezioni, o accertamenti dalle stesse condotti o contestazioni dalle stesse sollevate.
17.2 L'INPS sarà tenuto al rimborso di ogni imposta o tassa pagata dall'Acquirente a seguito della conclusione o esecuzione del presente contratto in base a semplice richiesta scritta dell'Acquirente, corredata da documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta o tassa.
17.3 Si precisa, senza pregiudizio per quanto sopra previsto, che, a norma del comma 16 dell'Articolo 13, la cessione dei Nuovi Crediti Ceduti, nonché tutti gli altri atti e prestazioni necessari per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta. Alla
luce di quanto sopra il presente contratto è esente dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta.
18. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
18.1 Il presente contratto è retto dal diritto italiano.
18.2 Il foro di Roma sarà competente in via esclusiva a dirimere qualsiasi controversia che possa insorgere in relazione al presente contratto, alla sua validità, interpretazione o esecuzione.
Roma, 18 luglio 2002
Xxxxx, approvato e sottoscritto
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S.
________________________________ Il Presidente
XXXXXXX XXXX
SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – S.C.C.I. S.p.A.
__________________________ L'Amministratore Unico
XXXXX XXXXXXXXX
Per presa visione e accettazione il Rappresentante dei Portatori dei Titoli
________________________________ SANPAOLO FIDUCIARIA S.p.A.
XXXXX XXXXXXXX
18 luglio 2002
Allegato 1
CONVENZIONE TIPO
Allegato 2
ORDINE DEI PAGAMENTI
(i) Prima della notifica di un Avviso di Decadenza dal Beneficio del Termine, i Fondi Disponibili dell'Emittente saranno utilizzati, a ciascuna Data di Pagamento Interessi, ovvero, dopo che i Titoli siano stati integralmente rimborsati, a qualunque data, per effettuare i seguenti pagamenti (dopo il pagamento a tale data di qualsiasi importo allora dovuto o già scaduto a MSCS in forza dell'"Allegato di supporto dei crediti dell'Accordo di Copertura Finanziaria " nella misura in cui tale importo non possa essere raggiunto a mezzo di pagamenti dal Conto di Garanzia Contanti o di trasferimenti di titoli dal Conto di Xxxxxxxx Xxxxxx) secondo l'ordine di priorità che segue (in ogni caso, solo a condizione e nei limiti in cui i pagamenti aventi un grado di priorità più elevato siano stati interamente effettuati):
1.1 Primo, tutte le commissioni, spese, costi, e tasse che sia necessario pagare per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerlo in buono stato ovvero per rispettare la legislazione applicabile od in connessione con la quotazione dei Titoli, il loro deposito, od in connessione con una qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai Possessori dei Titoli ovvero ad altre controparti dei Documenti dell'Operazione;
1.2 Secondo, senza un ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione all'ammontare dovuto per pagare qualsiasi somma dovuta, a tale Data di Pagamento Interessi, al Rappresentante dei Possessori dei Titoli, alla Banca Agente, al Mandatario Principale di Pagamento, al Mandatario Lussemburghese di Pagamento, alla Società di Servizi, alla Banca Incaricata della Riscossione, alla Banca Incaricata dell'Operazione ed ai Report Auditors;
1.3 Terzo, per pagare tutte le somme dovute all'INPS ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti in ragione dei servizi resi dall'INPS all'Emittente e i conguagli dovuti all'INPS per i costi di riscossione;
1.4 Quarto, senza un ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione all'ammontare dovuto per pagare le somme dovute ad una qualsiasi Controparte di Copertura ai sensi degli Accordi di Copertura Finanziaria alla rispettiva Data di Pagamento Interessi (purché si tratti di somme diverse da quelle dovute in caso di risoluzione dell'Accordo di Copertura Finanziaria);
1.5 Quinto, senza un ordine di priorità tra di loro, ma in proporzione all'ammontare dovuto per pagare (i) tutte le somme dovute per gli interessi maturati sui Titoli e pagabili alla rispettiva Data di Pagamento Interessi; e (ii) nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, le somme dovute e pagabili ad una Data di Pagamento Interessi ed ad una Controparte di Copertura in caso di risoluzione dell'Accordo di Copertura Finanziaria ed ai sensi degli Accordi di Copertura Finanziaria;
1.6 Sesto, per pagare (ove presenti) tutte le somme dovute per il rimborso del capitale dei Titoli, pagabili alla rispettiva Data di Pagamento Interessi, secondo il seguente ordine: (i) i Titoli della Serie 1 fino al completo rimborso degli stessi; (ii)
dopodiché i Titoli della Serie 2 fino al completo rimborso degli stessi, (iii) dopodiché, i Titoli della Serie 3 fino a completo rimborso degli stessi; (iv) dopodiché, i Titoli della Serie 4 fino a completo rimborso degli stessi; (v) dopodiché, i Titoli della Serie 5 fino a completo rimborso degli stessi; e dopodiché,
(vi) i Titoli della Serie 6 fino a completo rimborso degli stessi;
1.7 Settimo, prima che i Titoli siano stati completamente rimborsati, per accreditare la Riserva di Debito ed il Terzo Fondo di Liquidità; e
1.8 Ottavo, una volta che i Titoli siano stati completamente rimborsati, per pagare all'INPS la quota prezzo differita in conformità ai Contratti di Cessione dei Crediti.
2. A seguito della Notifica di un Avviso di Decadenza dal Beneficio del Termine, tutte le somme ricevute o recuperate dall'Emittente e/o dal Rappresentante dei Possessori dei Titoli in relazione al Portafoglio e agli altri Diritti dell'Emittente (dopo il pagamento a tale data di qualsiasi importo allora dovuto o già scaduto a MSCS in forza dell'"Allegato di supporto dei crediti dell'Accordo di Copertura Finanziaria " nella misura in cui tale importo non possa essere raggiunto a mezzo di pagamenti dal Conto di Garanzia Contanti o di trasferimenti di titoli dal Conto di Garanzia Titoli) (diverse da quelle presenti a credito nella Riserva della Serie 4, che saranno utilizzate per il rimborso del capitale ancora dovuto sui Titoli di Serie 4 dopo l'utilizzazione delle altre somme ricevute dall'Emittente e/o dal Rappresentante dei Portatori dei Titoli in relazione al Portafoglio e agli altri Diritti dell'Emittente) saranno utilizzate come segue (in ogni caso, solo a condizione e nei limiti in cui i pagamenti aventi un grado di priorità più elevato siano stati interamente effettuati):
2.1 Primo, tutte le commissioni, spese, costi, e tasse che sia necessario pagare per preservare l'esistenza dell'Emittente o per mantenerlo in buono stato ovvero per rispettare la legislazione applicabile od in connessione con la quotazione dei Titoli, il loro deposito, od in connessione con una qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai Possessori dei Titoli ovvero ad altre controparti dei Documenti dell'Operazione;
2.2 Secondo, (senza un ordine di priorità tra di loro, ma in proporzione all'ammontare dovuto) per pagare qualsiasi somma dovuta al Rappresentante dei Possessori dei Titoli, alla Banca Agente, al Mandatario Principale di Pagamento, al Mandatario Lussemburghese di Pagamento, alla Società di Servizi, alla Banca Incaricata della Riscossione, alla Banca Incaricata dell'Operazione ed ai Report Auditors;
2.3 Terzo, per pagare tutte le somme dovute all'INPS ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti in ragione dei servizi resi dall'INPS all'Emittente e i conguagli dovuti all'INPS per i costi di riscossione;
2.4 Quarto, senza un ordine o priorità tra di loro, ma in proporzione all'ammontare dovuto, per pagare le somme dovute ad una qualsiasi Controparte di Copertura ai sensi degli Accordi di Copertura Finanziaria alla rispettiva Data di Pagamento Interessi (purché si tratti di somme diverse da quelle dovute in caso di risoluzione dell'Accordo di Copertura Finanziaria);
2.5 Quinto, senza un ordine di priorità tra di loro, ma in proporzione all'ammontare dovuto per pagare (i) tutte le somme dovute per gli interessi maturati sui Titoli e pagabili alla rispettiva Data di Pagamento Interessi; e (ii) nel medesimo ordine ed in proporzione all'ammontare dovuto, le somme dovute e pagabili ad una Data di Pagamento Interessi ed ad una Controparte di Copertura in caso di risoluzione dell'Accordo di Copertura Finanziaria ed ai sensi degli Accordi di Copertura Finanziaria ;
2.6 Sesto, per pagare senza alcun ordine di priorità fra di loro tutte le somme dovute e pagabili per il rimborso del capitale (ove presenti) di tutte le serie dei Titoli; e
2.7 Settimo, una volta che i Titoli siano stati completamente rimborsati, per pagare la quota prezzo differita all'INPS in conformità ai Contratti di Cessione dei Crediti.
In questo Allegato, i seguenti termini in maiuscolo avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni dei Titoli.
Allegato 3
PIANO DI RIMBORSO DEI TITOLI
Date di pagamento interessi | Serie 5 | Serie 6 |
Luglio 2002 | ||
Gennaio 2003 | ||
Luglio 2003 | ||
Gennaio 2004 | ||
Luglio 2004 | ||
Gennaio 2005 | ||
Luglio 2005 | 1.500 | |
Gennaio 2006 | ||
Luglio 2006 | ||
Gennaio 2007 | ||
Luglio 2007 | 1.500 | |
TOTALE | 1.500 | 1.500 |
Allegato 4
TABELLA ESEMPLIFICATIVA
Categorie di crediti per le quali non è raggiunto il Minimo Garantito: | Ponderazione da applicare alle eccedenze relative alle restanti tipologie di crediti ai fini del calcolo del Minimo Garantito Aziende Xxxxxxxxx e Agricoli Commercianti | ||
Aziende Xxxxxxxxx e Commercianti Agricoli | N/A | 27% | 0 |
370% | N/A | 0 | |
1000% | 300% | N/A |