ATA S.p.a. Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona Cod. Fisc. / Partita IVA: 01164640094
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CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA - ATA S.p.A.
Fatto salvo quanto eventualmente e diversamente pattuito nelle Condizioni particolari riportate per iscritto nell'ordine, valgono le seguenti condizioni generali di fornitura, da intendersi valide sia in caso di fornitura di beni sia in caso di fornitura di servizi (fatte salve le parti strettamente riferite alla sola fornitura di beni).
Art. 1 INFORMAZIONI GENERALI
Il contratto è costituito, nel suo insieme, dai seguenti documenti contrattuali: l'ordine; le condizioni generali di fornitura; documenti tecnici, quali indicati nell'ordine. Detti documenti revocano e sostituiscono qualsiasi precedente puntualizzazione e/o accordo in merito a quanto oggetto del Contratto stesso e si intendono accettati in ogni loro parte, ed incondizionatamente dal Fornitore. ATA S.p.A. non riconoscerà come validi gli ordini di acquisto privi di firma della direzione o del Presidente; in questo caso tali documenti non potranno essere considerati come parte di un contratto che impegnerà la società.
Art. 2 MODIFICHE
Ogni modifica del Contratto si intenderà valida solo se confermata per iscritto dal Committente.
Art. 3 PREZZI
Tutte le prestazioni, materiali e accessori necessari per la corretta esecuzione del contratto si intendono compresi nel prezzo dell'Ordine, al netto dell'IVA, salvo diversa pattuizione espressa nel testo dell'Ordine e/o nei documenti tecnici. Al Fornitore compete la fornitura di tutti quei particolari ed accessori, anche se non espressamente citati, necessari al perfetto funzionamento in esercizio industriale della Fornitura e/o servizio, secondo gli scopi cui è destinata, scopi che il Fornitore dichiara di conoscere perfettamente. Il prezzo contrattuale comprende ogni e qualsiasi pagamento dovuto a terze persone per impegni assunti direttamente dal Fornitore, ad enti o autorità per obbligazioni conseguenti all'ordine stesso. I prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto (salvo condizioni migliori per ATA), in considerazione del fatto che nel prezzo concordato il Fornitore ha giàtenuto conto e compreso ogni alea futura in materia. Resta quindi escluso ogni ricorso delle Parti agli articoli 1467 e 1664 C.C..
Art. 4 DIVIETO DI CESSIONE
Il Fornitore non potrà cedere il Contratto a terzi. Tuttavia il Fornitore potrà affidare l'esecuzione di parti della Fornitura, comunque non essenziali per il buon esito del Contratto, a propri sub-fornitori, previo accordo della Committente. L'autorizzazione della Committente a tali sub-forniture non solleverà il Fornitore dalle proprie obbligazioni contrattuali. In conformità a quanto previsto dal 2°comma dell'art. 1260 C.C., si conviene che il credito derivante dall'Ordine non potrà essere ceduto, neppure a mezzo operazioni di "factoring". Sulle fatture dovrà essere riportata la dicitura "credito non cedibile", pena il mancato pagamento nei termini contrattuali.
Art. 5 COLLAUDI
Il Fornitore si impegna a consentire il libero accesso ai suoi uffici tecnici e alle sue officine, durante il normale orario di lavoro, al personale della Committente, o ad incaricati terzi dalla stessa
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autorizzati ed a fornire agli stessi tutte le informazioni, documentazioni ed assistenza necessarie allo svolgimento del loro incarico. Parimenti, e allo stesso scopo, i collaudatori della Committente o di terzi dalla stessa autorizzati avranno libero accesso agli uffici e officine degli eventuali sub-fornitori. Il Fornitore dovrà pertanto prevedere tale clausola negli ordini ai propri sub-fornitori. Il Fornitore fornirà alla Committente, franco di ogni spesa, i Certificati di Collaudo e/o dichiarazione di conformità nonché i certificati di analisi e origine dei materiali che potranno essere richiesti o che, comunque, saranno dovuti per disposizione dilegge o dell'Autorità Pubblica. La Committente, o Terzi dalla stessa autorizzati, avranno il diritto di rifiutare ogni e qualsiasi parte della fornitura che risulti, a lorogiudizio, difettosa o inferiore per cattiva qualità dei materiali, manodopera e/o progettazione, a quanto prescritto in Ordine. Le ispezioni, i collaudi o l'accettazione preliminare della Fornitura presso lo stabilimento del Fornitore non solleveranno in alcun modo il Fornitore dalle sue responsabilità riguardo alla qualità dei materiali e della manodopera impiegati.
Art. 6 IMBALLO
Il prezzo della fornitura è comprensivo delle spese tutte relative alle operazioni di imballo. Ogni singola parte della fornitura dovrà essere adeguatamente protetta e imballata - a cura e spese del Fornitore - in modo da preservare il contenuto durante il trasporto e lo stoccaggio. Eventuali danni dovuti a difetti di imballaggio saranno a carico del Fornitore, anche se la resa del materiale è convenuta franco partenza
Art. 7 TERMINI DI CONSEGNA - RESA
La data di consegna è quella indicata nell'Ordine ed è intesa essenziale nell'interesse della Committente. Per data di consegna si intende la data di messa a disposizione della merce collaudata, imballata e corredata di tutta la documentazione prescritta nel luogo di consegna convenuto. In caso di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di accettare ugualmente la Fornitura applicando però una penale pari all'1% per ogni settimana (o sua frazione) di ritardo che sarà disposta ad accettare, fino ad un massimo del 10% del valore della fornitura, fatto salvo il maggior danno (qualora nel bando o nel contratto siano stabilite delle penali diverse saranno applicate in sostituzione di quelle su indicate).
Per le merci per le quali la legislazione vigente richiede certificato di sicurezza, scheda tossicologica, classificazione del tipo di tributo e/o altra analoga documentazione comunque dovuta a sensi di legge, il Fornitore saràtenuto a consegnarla, nei termini di cui sopra, alla Committente anche se non esplicitata nell'ordine. Il luogo di consegna è quello indicato nell'Ordine. Le condizioni per la resa della merce al luogo di consegna convenuto, riportate con le seguenti abbreviazioni si intendono:
FPC = xxxxxx partenza caricato e stivato. Il Fornitore adempierà all'obbligo di consegna col mettere la merce caricata sul mezzo di trasporto a disposizione della Committente, nell'area del proprio stabilimento e/o magazzino situati nel luogo di consegna convenuto.
FDC = franco destino caricato. Il Fornitore adempirà all'obbligo di consegna col mettere la merce a disposizione della Committente nel luogo di destinazione convenuto sul mezzo di trasporto. Il Fornitore provvederà, a propria cura e spesa, a trasportare ed assicurare la merce fino al luogo di destinazione convenuto. La consegna della merce presso il luogo di destinazione convenuto dovrà avvenire tra le ore 8,30 - 12,30 e tra le 14,30 e le 17,30 dei giorni feriali, escluso il sabato.
FDO = franco destino in opera. Il Fornitore avrà lestesse obbligazioni previste per FDC con le seguenti variazioni: scarico della merce ed installazione, o messa in opera, a sua cura e spese. Ogni spedizione dovrà essere comunicata alla Committente per iscritto con preavviso di almeno dieci giorni.
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Art. 8 DOCUMENTI DI TRASPORTO
Durante il trasporto le merci dovranno essere accompagnate da documento di trasporto redatto in conformità alla normativa vigente (DPR n° 472/96) riportante l'indicazione di qualità, quantità, peso, imballaggio, marche, numeri, mezzo di spedizione, numero dell'ordine. In assenza del numero d’ordine il materiale non verrà accettato. Inoltre il documento di trasporto dovrà sempre indicare se la Fornitura è in conto o a saldo.
Art. 9 CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Le obbligazioni contrattuali delle Parti potranno essere prorogate ove insorgessero eventi considerati cause di forza maggiore adeguatamente motivati. In presenza di un tale evento la parte interessata dovrà darne immediata comunicazione all'altra parte, allegando altresì idonea documentazione giustificativa. E' fatto salvo il diritto di recesso da parte della Committente ai sensi del successivo art. 15.
Art. 10 CONTROLLO
Ad ogni effetto (peso, misure, prescrizioni, ecc.) valgono le risultanze del controllo che la Committente effettuerà al ricevimento della Fornitura. E' facoltà della Committente rifiutare le merci eccedenti i quantitativi ordinati o non rispondenti alle prescrizioni dell'ordine, anche se queste fossero provvisoriamente trattenute a magazzino.
L'eventuale firma di ricevuta della merce da parte del personale della Committente al momento della consegna non vincola in alcun modo il diritto della Committente di rifiutare in tutto o in parte la fornitura e comunque non pregiudica in alcun modo i diritti spettanti a quest'ultima a sensi di contratto e/o di legge.
Art. 11 FATTURE
Dovranno essere trasmesse alla Committente entro il termine stabilito dalla legge citando (oltre alla precisa descrizione della fornitura e/o servizio) il numero e la data dell'ordine, il Codice di Contabilità ATA, il codice CIG e ove previsto il codice CUP indicati nel corpo dell'ordine dai prefissi: C.C.I., CIG, CUP; il codice nonché il numero o la data del documento di trasporto ovvero del foglio di lavoro. Le fatture per prestazioni a consuntivo dovranno essere adeguatamente documentate: in particolare nel caso di prestazioni per montaggi o servizi dovranno essere sempre allegati in copia i rapportino
firmati per accettazione dall'incaricato della Committente. Le fatture per prestazioni di servizio potranno essere emesse solo dopo aver ricevuto l'attestazione di conformità dalla Committente. Le fatture dovranno contenere ladicitura: "Credito non cedibile". I pagamenti verranno effettuati dalla Committente a mezzo bonifico bancario dalla data di ricevimento della fattura, regolarmente predispostain ogni sua parte.
Art. 12 GARANZIE
Il Fornitore garantisce che la Fornitura sarà rispondente alle caratteristiche tecniche prescritte nei documenti contrattuali, sarà esente da difetti anche occulti e che le lavorazioni saranno eseguite secondo i più recenti ritrovati tecnici. La Fornitura sarà garantita dal Fornitore per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di messa in esercizio della Fornitura, comunque non oltre 18 mesi dalla data di consegna della stessa al punto di resa contrattuale, qualora il ritardo nell'entrata in esercizio sia imputabile alla Committente, salvo accordi diversi tra le parti. Durante il periodo di garanzia il Fornitore si impegna alla sostituzione immediata e gratuita di tutte quelle parti o complessi che, per qualità di materiale o per difetto di progettazione e/o costruzione o per imperfetto assemblaggio e/o
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xxxxxxxxx, si dimostrassero comunque tecnicamente inadatti all'impiego previsto. La denuncia del vizio e/o difetto verrà portata a conoscenza del Fornitore mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, della Committente entro sessanta giorni dall'effettiva e completa scoperta. La garanzia si rinnoverà automaticamente per lo stesso periodo sopra indicato, per tutte le parti sostituite, riparate o comunque modificate, a partire dalla data della loro rimessa in esercizio. L'eventuale sostituzione di parti durante il periodo di garanzia avverrà franco luogo di destinazione finale della Fornitura, essendo ogni onere relativo a carico del Fornitore, comprese le spese di manodopera. Qualora il Fornitore non dovesse adempiere agli obblighi sopra specificati entro un ragionevole periodo di tempo, concordato tra le parti, la Committente avrà il diritto di provvedere alle necessarie sostituzioni e/o riparazioni delle parti difettose, i cui costi, sia dei materiali che della mano d'opera, dovranno essere rimborsati dal Fornitore alla Committente.
Art. 13 RISERVATEZZA
Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente confidenziali e riservati i dati, i disegni, le informazioni e tutti gli altri elementi che gli verranno forniti dalla Committente per l'espletamento della fornitura, a non farne copia se non autorizzato e a restituire gli stessi e tutte le eventuali copie autorizzate al momento della consegna della fornitura.
Art. 14 GESTIONE DEI FORNITORI
14.1 INADEMPIMENTI DEI FORNITORI:
Qualora, a giudizio della Committente, il Fornitore non esegua la Fornitura in accordo al Contratto e/o non proceda abbastanza rapidamente da assicurare il completamento della Fornitura entro i termini stabiliti nel Contratto, o qualora detti termini siano già scaduti, e/o si renda responsabile di qualsiasi altra violazione o inadempienza grave, inclusa la mancata consegna nei termini previsti nel Contratto della documentazione tecnica contrattuale, la Committente potrà richiedere per iscritto al Fornitore di porre ottemperi a tale richiesta, la Committente potrà, senza pregiudizio alcuno dei propri diritti e a spese del Fornitore:
- Ritenere risolto in tutto o in parte il Contratto provvedere direttamente o per mezzo di altri fornitori all'esecuzione di quanto non espletato dal Fornitore;
- Apportare alla Fornitura tutte quelle modifiche, sostituzioni e/o aggiunte necessarie alla corretta esecuzione della stessa
- Esigere il pagamento delle penali per ritardata consegna;
- Cancellare il Fornitore dall'elenco dei fornitori qualificati.
14.2 VALUTAZIONE PERIODICA DEI FORNITORI:
I fornitori attivi (quelli con cui è stato conclusoalmeno un acquisto) vengono sottoposti ad una valutazione costante tramite un sistema “a punteggio” basato sulla continua osservazione, registrazione e valutazione di quegli eventiinfluenti che emergono nel tempo. La valutazione continua dei fornitori viene effettuata dal Settore Acquisti di ATA (ACQ) sulla base delle informazioni pervenute dai vari RUP (Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile di Unità Aziendale). In sede di prima fornitura vengo assegnati al fornitore 10 punti. Gli eventi sopra citati vengono rilevati dai RUP di competenza e segnalati ad ACQ secondo le procedure previste e possono essere: Errori non significativi(errori
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amministrativi, aumento dei tempi di risposta, mancanza di documentazione a corredo, ritardi non eccessivi,ecc…);
Non conformitàdelle forniture di significativo effetto nella qualità dei servizi di ATA S.p.A., con un impatto ambientale significativo o che hanno influito negativamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori (Errori ripetitivi che causano effetti simili si trasformano in NON CONFORMITA’) vengono gestite secondo la “Procedura gestione dei problemi”(Procedura PRO); Note di merito o altro evento di carattere positivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ottenimento della certificazione, apertura filiale più vicina, segnalazione di un particolare soddisfacimento sulle forniture ricevute, ecc.).
ACQ registra sul software aziendale denominato “Joy” l’evento e, in collaborazione con i RUN coinvolti, ne valuta gli effetti assegnando un punteggio positivo o negativo. Il punteggio deve tenere conto dell’entità del danno/beneficioper ATA S.p.A. e può avere come risultato:
- Note di merito… da +1 a+5;
- Errori… .. -1;
- Non conformità della fornitura da -2 a -5;
- Non conformità grave ……………………………………………………………da -5a -10.
Quando i punti a disposizione del fornitore terminano, il fornitore viene qualificato come NON APPROVATO, il software impedisce di emettere ulteriori ordini a suo favore fino al reintegro del punteggio con eventi positivi oppure, nei casi più gravi decisi dalla Direzione, il fornitore può essere escluso dall’Albo Fornitori.
La perdita dei requisiti minimi per lo svolgimento delle proprie attività (es: abilitazione regionale, cancellazione da pubblici registri, accreditamento dei laboratori, ecc…) corrisponde a un evento negativo a cui viene assegnato un punteggio tale da portare il fornitore nella condizione di NON APPROVATO.
L’attività di valutazione diretta consiste nel redigere il rapporto di valutazione dopo aver effettuato una visita ispettiva, da parte di ACQ e/o del RUP, direttamente presso il fornitore. Lo scopo di tali visite consiste nel:
- valutare le modalità operative;
- verificare le attrezzature e i mezzi;
- controllare le effettive possibilità/capacità del fornitore di assicurare il pieno soddisfacimento dei requisiti richiesti;
- esaminare la documentazione (certificazioni, dichiarazioni di conformità, accreditamenti, abilitazioni, ecc…).
Il rapporto verrà consegnato ad ACQ che inserisce evaluta l’esito della verifica come un evento.
Art. 15 RECESSO
La Committente avrà il diritto di recesso dal Contratto in tutto o in parte mediante notifica scritta al Fornitore, in qualsiasi momentoe per qualunque motivo, anche non dovuto a causa di forza maggiore o a colpa del Fornitore. Al ricevimento di detta notifica, il Fornitore dovrà cessare immediatamente la realizzazione della Fornitura e provvederà affinché i suoi sub-fornitori si comportino nello stesso modo. La Committente rimborserà al Fornitore un importo corrispondente al lavoro eseguito e documentato fino alla data del recesso, escludendo in ogni caso il mancato guadagno. Conseguentemente, il Fornitore garantirà alla Committente il possesso di tutti i materiali già approntati e della documentazione disponibile.
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Art. 16 CONTROVERSIE
In caso di controversie nell'esecuzione o nell'interpretazione del presente ordine, sarà competente - in via esclusiva - il Giudice Italianonel Foro territoriale di Savona, sede legale della Committente. La legge che regola il presente ordine è quella italiana.
Art. 17 COMUNICAZIONI
Eventuali comunicazioni da inviarsi nell'ambito del contratto saranno ritualmente effettuate mediante raccomandata A.R. ovvero invio telefax, e-mail presso la sede legale e/o l'ufficio direzionale della Parte destinataria.
Art. 18 PRIVACY
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, il Fornitore, con l'esecuzione della fornitura si dichiara informato, verbalmente o avendone ricevutoil relativo modulo informativo, sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali comunicati alla Committente.
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