Regolamento Comunale
Regolamento Comunale
per la distribuzione di acqua potabile
Indice
0. PREAMBOLO 5
1. DEFINIZIONI 5
2. BASI LEGALI 7
2.1 Leggi e ordinanze 7
2.2 Direttive della SSIGA 7
3. DISPOSIZIONI GENERALI 8
Art. 1: Costituzione del Servizio 8
Art. 2: Scopo e campo di applicazione 8
Art. 3: Basi giuridiche 8
Art. 4: Organizzazione 8
Art. 5: Competenze dell’assemblea, rispettivamente del Consiglio Comunale 8
Art. 6: Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0
Art. 7: La Commissione acqua potabile 10
Art. 8: Contabilità 10
Art. 9: Riversamento avanzo annuale al Comune 10
Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d’utenza 10
Art. 11: Zona di distribuzione 10
Art. 12: Compiti del Servizio 11
4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE 11
Art. 13: Piano generale acquedotto 11
Art. 14: Rete di distribuzione 11
Art. 15: Condotte principali 11
Art. 16: Condotte di distribuzione 12
Art. 17: Costruzione 12
Art. 18: Idranti 12
Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e dispositivi di interruzione (saracinesche) 12
Art. 20: Messa a terra 12
5. ALLACCIAMENTI 13
Art. 21: Domanda di allacciamento 13
Art. 22: Rifiuto di allacciamento 13
Art. 23: Tracciato e caratteristiche 13
Art. 24: Condizioni tecniche 13
Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù 13
Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento 14
Art. 27: Proprietà dell’allacciamento e della dorsale 15
Art. 28: Vetustà delle condotte 15
Art. 29: Manutenzione e sostituzione allacciamento, dorsale, dispositivo di interruzione (saracinesca)
....................................................................................................................................................15
Art. 30: Modalità di intervento 15
Art. 31: Messa fuori esercizio 15
6. INSTALLAZIONI INTERNE 17
Art. 33: Esecuzione 17
Art. 34: Prescrizioni tecniche 17
Art. 35: Collaudo 17
Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento 17
Art. 37: Pericolo di gelo 18
Art. 38: Dovere di informazione 18
Art. 39: Controlli 18
Art. 40: Responsabilità 18
Art. 41: Impianti di trattamento dell’acqua potabile 18
7. FORNITURA DELL’ACQUA 19
Art. 42: Principi 19
Art. 43: Obbligo di prelievo 19
Art. 44: Limitazione della fornitura 20
Art. 45: Esclusione di responsabilità 20
Art. 46: Divieto di cessione dell’acqua 20
Art. 47: Prelievo abusivo 20
Art. 48: Fornitura acqua per cantieri e forniture temporanee 21
Art. 49: Fornitura dell’acqua a Enti pubblici 21
Art. 50: Disdetta dell’abbonamento 21
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento 21
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali 22
Art. 53: Piscine e fontane 22
Art. 54: Impianti di irrigazione automatizzati 22
Art. 55: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione 22
Art. 56: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie 22
8. APPARECCHI DI MISURA 23
Art. 57: Misura e lettura 23
Art. 58: Proprietà e manutenzione 23
Art. 59: Ubicazione 23
Art. 60: Responsabilità 23
Art. 61: Prescrizioni tecniche 23
Art. 62: Contestazioni 23
Art. 63: Disfunzioni 24
Art. 64: Sotto-contatori 24
9. FINANZIAMENTO 25
Art. 65: Autonomia finanziaria 25
Art. 66: Determinazione delle tasse 25
Art. 67: Spese per le condotte principali e di distribuzione 25
10. COSTI ALLACCIAMENTO 25
Art. 68: Allacciamento 25
Art. 69: Casistica e criteri di calcolo 26
Art. 70: Limiti minimi e massimi 26
Art. 71: Costi di posa 27
Art. 72: Spese di collaudo 27
Art. 73: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione 27
Art. 74: Altri costi 27
Art. 75: Costi della dorsale 27
11. TASSE 28
Art. 76: Tassa di utilizzazione 28
Art. 77: Fatturazione per costi di fornitura 29
Art. 78: Incasso e procedure esecutive 29
12. CAUZIONI 30
Art. 79: In generale 30
Art. 80: Importo e genere della cauzione 30
Art. 81: Inadempienza 30
Art. 82: Restituzione 30
Art. 83: Acquisizione delle cauzioni 30
13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE 31
Art. 84: Contravvenzioni 31
Art. 85: Contestazioni e procedure 31
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 32
Art. 86: Entrata in vigore 32
Art. 87: Abrogazione 32
0. PREAMBOLO
L’acqua è la risorsa più importante del nostro pianeta, grazie alla sua presenza è possibile la nascita della vita.
La terra è ricoperta per ¾ dall’acqua; gli esseri viventi sono costituiti almeno per metà da acqua e nell’uomo essa raggiunge il 75% della massa corporea.
Il ciclo dell’acqua, i cambiamenti climatici, le riserve idriche, gli sprechi e gli inquinamenti hanno legami e intrecci importanti non solo per gli esseri umani ma per l’intero ecosistema mondiale.
L’utilizzo sostenibile dell’acqua e il rispetto delle fonti di approvvigionamento devono quindi essere una priorità imprescindibile di ogni comunità.
1. DEFINIZIONI
Abbonato colui che richiede la fornitura di acqua. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell’allacciamento
Servizio
proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Servizio di fornitura dell’acqua potabile a gestione diretta da parte del Comune;
Utente consumatore finale;
Acqua potabile acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Condotta principale condotta che alimenta le condotte di distribuzione;
Condotta di distribuzione
Condotta di allacciamento
condotta posata all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
raccordo dell’installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale parte comune di un allacciamento che serve più di 12 stabili;
Installazione interna parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore strumento di misurazione del volume dell’acqua fornito all’abbonato, è messo a disposizione e posato dal Servizio;
Idrante organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA Società Svizzera dell’Industria del Gas e delle Acque;
Unità di carico (LU) valore che considera la portata minima di prelievo, la durata e la frequenza di utilizzo. Un’unità di carico (1 LU) corrisponde a una portata di prelievo pari a 0.1 l/s.
Rivenditore ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.
Valvola di ritenuta valvola di protezione meccanica che consente lo scorrimento del flusso in un’unica direzione. Nelle installazioni interne impedisce il ritorno di acqua verso la condotta di distribuzione.
Disgiuntore nelle installazioni interne è l’organo preposto ad eliminare il rischio di contaminazione dell’acqua potabile nella rete causato dal ritorno di altre sostanze fluide.
Acque grigie acqua di scarico domestica (x.xx. da risciacquo, da lavaggio e dal bagno) esclusa l’acqua di risciacquo delle toilette.
Dispositivo di interruzione, saracinesca
dispositivo per l’interruzione del flusso di acqua nelle condotte principali, di distribuzione oppure di allacciamento.
2. BASI LEGALI
Nell’ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).
2.1 Leggi e ordinanze
- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), RS 817.02
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull’approvvigionamento idrico (LApprI), 9.1.2.1
- Il Regolamento comunale di Coldrerio
2.2 Direttive della SSIGA
▪ Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d’acqua (W1)
▪ Direttive per l’allestimento delle installazioni d’acqua potabile (W3)
▪ Protezione contro i ritorni d’acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
▪ Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di condotte d’acqua potabile (W4)
▪ Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di serbatoi d’acqua (W6)
▪ Direttive per lo studio, la realizzazione e l’esercizio di captazioni di sorgenti (W10)
▪ Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell’acqua potabile (W12)
3. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Costituzione del Servizio
1 Il Servizio di approvvigionamento idrico (in seguito Servizio) è istituito e gestito dal Comune di Coldrerio (in seguito Comune), con diritto di privativa entro i confini giurisdizioni comunali;
2 Il Comune garantisce l’esecuzione e la gestione degli impianti di approvvigionamento idrico, come pure la distribuzione dell’acqua, in virtù della Legge sull’approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994;
3 In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi;
4 Il Servizio è sottoposto, nell’ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio Comunale;
5 Il Municipio amministra il Servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio;
Art. 2: Scopo e campo di applicazione
1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all’esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell’acqua potabile del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2 Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell’acqua.
Art. 3: Basi giuridiche
1 Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra il Comune, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2 Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3 L'allacciamento alla rete di distribuzione implica l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni del settore e delle tariffe in vigore.
4 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.
Art. 4: Organizzazione
Gli organi del Servizio sono:
a. Il Consiglio Comunale;
b. Il Municipio;
Art. 5: Competenze dell’assemblea, rispettivamente del Consiglio Comunale
1 Il Consiglio comunale:
a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione;
b. approva i limiti delle tariffe e delle tasse;
c. esercita l’alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
x. xxxxxxx ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
e. autorizza le spese d’investimento;
f. decide l’esecuzione delle infrastrutture sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.
È per il resto applicabile l’art. 13 cpv. 1 LOC. Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Capitolo II LOC.
Art. 6: Competenze del Municipio
1 Il Municipio è responsabile dell’amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio.
2 Provvede, per il tramite dell’Amministrazione, al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio ed al suo miglioramento.
3 Inoltre:
i. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell’anno amministrativo;
x. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
k. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l’approvazione al Consiglio comunale;
l. nomina ogni quadriennio la Commissione acqua potabile;
m. stabilisce tramite Ordinanza le tariffe e le tasse, entro i limiti fissati dal presente regolamento;
n. può emanare direttive per gli installatori concessionari;
o. nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle sue dipendenze;
x. xxxxxxxx in tema di commesse pubbliche;
q. sottoscrive contratti d’abbonamento;
x. xxxxxxx le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
s. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
t. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
4 Il Municipio svolge le competenze delegate in base all’art. 29 del Regolamento Comunale;
5 Per le deleghe decisionali municipali che la legge non attribuisce in modo vincolante al Municipio e le facoltà di spese di gestione corrente si rinvia all’art. 8 del Regolamento Comunale;
6 Il Municipio è responsabile del corretto espletamento delle competenze delegate e appronta i necessari controlli.
Art. 7: La Commissione acqua potabile
1 La Commissione è nominata dal Municipio con l’inizio di ogni nuova legislatura in virtù dell’art. 40 del Regolamento comunale;
2 La Commissione ha unicamente funzione consultiva ed è convocata su richiesta del Municipio per la valutazione di specifiche tematiche direttamente legate al Servizio;
Art. 8: Contabilità
1 La contabilità del Servizio acqua potabile è integrata nella gestione finanziaria del Comune tenuta e presentata separatamente da quella del Comune, secondo le norme di riferimento valide per i comuni (modello contabile armonizzato; v. art. 13 RGFCC).
2 Il Servizio deve dotarsi di un piano finanziario allestito dal Municipio, che evidenzi in particolare le spese e i ricavi correnti, nonché gli investimenti. Esso è presentato secondo le regole dell’art. 152 LOC.
Art. 9: Riversamento avanzo annuale al Comune
Il Municipio può proporre in sede di consuntivo il versamento di parte o tutta l’eccedenza di ricavi del centro costo del Servizio, a favore della gestione generale del Comune, se sono date le condizioni stabilite dall’art. 36 cpv. 2 RGFCC.
Art. 10: Copertura dei costi – Tasse d’utenza
Il Servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RGFCC).
Art. 11: Zona di distribuzione
1 Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale.
2 Al di fuori delle zone edificabili il Comune è tenuto a fornire l’acqua unicamente alle zone già allacciate ad una rete di distribuzione, pubblica o di enti in regime di privativa (cfr. art. 4 Legge sull’approvvigionamento idrico).
3 Nel resto del comprensorio il Comune, nel limite delle sue possibilità tecniche ed economiche valuterà caso per caso la sostenibilità di provvedere alla fornitura di acqua potabile.
Art. 12: Compiti del Servizio
1 Il Servizio distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile nella zona di distribuzione di cui all’art. 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.
2 Il Servizio assicura, nella stessa misura, l’erogazione dell’acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3 Il Servizio può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione. La modalità e le condizioni della fornitura sono definite dal Municipio, rispettivamente dal Consiglio Comunale, con un’apposita convenzione.
4 Il Servizio provvede in particolare a:
a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;
c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44).
5 Il Servizio può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. Il Servizio definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.
4. IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE
Art. 13: Piano generale acquedotto
Gli impianti del Servizio acqua potabile sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia (artt. 5, 6 LApprI).
Art. 14: Rete di distribuzione
La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.
Art. 15: Condotte principali
1 Le condotte principali fanno parte dell'impianto di base;
2 Di regola, non possono essere eseguiti allacciamenti su queste condotte.
Art. 16: Condotte di distribuzione
Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 11.
Art. 17: Costruzione
1 Il Comune stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche Direttive della SSIGA.
2 La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente al Comune.
Art. 18: Idranti
1 Il Comune definisce la rete degli idranti, ne finanzia l’acquisto, la posa e l’allacciamento alle condotte di distribuzione in qualità di proprietario, conformemente all’art.18 della Legge sull’organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI del 5 febbraio 1996);
2 Il Comune assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti all’interno del comprensorio.
Art. 19: Accesso, azionamento di idranti e dispositivi di interruzione (saracinesche)
1 Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili a loro in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio la riserva d'acqua antincendio è a disposizione dei pompieri.
2 Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere i dispositivi di interruzione (saracinesche, sia di condotte di distribuzione o di allacciamenti privati) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dal Comune.
3 È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
4 Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 84.
Art. 20: Messa a terra
1 Le condotte per l’acqua potabile non possono essere usate per la messa a terra di correnti elettriche (provenienti da impianti interni, parafulmini, ecc.).
2 Le condotte di allacciamento in materiale conduttore di corrente devono essere elettricamente separate dalla condotta principale.
3 Il Comune non è responsabile per la messa a terra di impianti elettrici.
5. ALLACCIAMENTI
Art. 21: Domanda di allacciamento
1 Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto al Servizio tramite l'apposito formulario.
2 Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
Art. 22: Rifiuto di allacciamento
1 Il Servizio può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
a. quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;
b. quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà del Comune;
c. quando dette installazioni vengono eseguite da ditte e/o persone che non sono in possesso di una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio.
2 I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3 Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.
Art. 23: Tracciato e caratteristiche
Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche vengono stabiliti dal Servizio tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.
Art. 24: Condizioni tecniche
1 Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2 In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3 Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione (saracinesca), installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.
Art. 25: Utilizzazione di proprietà private, servitù
1 Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di
saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire al Servizio l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà del Comune, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3 Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l’avente diritto.
4 Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
a. la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
b. la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
c. la conseguente iscrizione a Registro fondiario.
Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture e opere accessorie.
Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso al Servizio prima dell'inizio dei lavori.
5 Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri ed eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6 Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.
Art. 26: Realizzazione delle condotte di allacciamento
1 Il Servizio esegue le diramazioni dalla condotta comunale fino a confine della proprietà pubblica, dispositivo di interruzione compreso (saracinesca). In casi eccezionali il Servizio può delegare direttamente il titolare dell’allacciamento per l’esecuzione dell’intero allacciamento.
2 Per l’esecuzione della tubazione di allacciamento o della dorsale, partendo dal confine della proprietà pubblica in poi, è eseguita dal titolare dell’allacciamento.
3 L’esclusione dell’allacciamento potrà avvenire esclusivamente servendosi di installatori idraulici debitamente approvati dal Servizio, secondo le direttive SSIGA ed alle condizioni contenute nell’autorizzazione all’allacciamento.
4 I costi di realizzazione dell’allacciamento e dell’eventuale dorsale sono regolati al capitolo 9.
Art. 27: Proprietà dell’allacciamento e della dorsale
1 Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale (saracinesca) rimangono di proprietà del Comune.
2 La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3 La dorsale, così come definita al capitolo 1, è di proprietà comunale.
Art. 28: Vetustà delle condotte
Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.
Art. 29: Manutenzione e sostituzione allacciamento, dorsale, dispositivo di interruzione (saracinesca)
1 Il Comune può imporre la manutenzione o la sostituzione di un allacciamento, della dorsale o del dispositivo di interruzione (saracinesca) di un allacciamento nei seguenti casi:
a. limitata capacità di trasporto;
b. non conformità alle vigenti normative;
x. xxxxxxx;
d. ripetute perdite d'acqua;
e. limitata manovrabilità del dispositivo di interruzione (saracinesca);
f. altri motivi di ordine tecnico;
2 Le spese per gli interventi di manutenzione e sostituzione sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo 9.
Art. 30: Modalità di intervento
1 Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati al Servizio.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, il Comune può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 31: Messa fuori esercizio
Il Servizio provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall’allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto al capitolo 9:
a. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.
b. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
c. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.
Art. 32: Perdite di acqua potabile e relativa ricerca in rete
1 Il Servizio esegue periodicamente il controllo delle perdite di acqua nella rete di distribuzione, direttamente o tramite ditta specializzata, e ne esegue l’immediata riparazione.
2 Il titolare dell’allacciamento si assume eventuali spese sostenute dal Servizio per l’individuazione di perdite nelle tratte di competenza privata.
3 Il titolare dell’allacciamento deve provvedere sollecitamente all’eliminazione delle perdite sulle tratte di propria competenza, assumendosi i relativi costi.
6. INSTALLAZIONI INTERNE
Art. 33: Esecuzione
1 Il titolare dell’allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2 I relativi lavori possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dal Servizio. In particolare, sono autorizzati gli installatori al beneficio della concessione rilasciata dall’Associazione Acquedotti Ticinesi.
Art. 34: Prescrizioni tecniche
1 Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alle prescrizioni emanate dal Comune.
2 Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3 Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà del Servizio rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4 Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture del Comune o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni del Comune. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, il Comune può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.
5 Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.
Art. 35: Collaudo
1 Il Servizio o un terzo abilitato da esso incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell’esistenza dell’attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2 Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, il Comune si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento, fatta eccezione per le spese dell'eventuale secondo collaudo che sono poste a carico dell'installatore.
3 Con il collaudo il Comune non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
Art. 36: Obblighi del titolare dell'allacciamento
Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.
Art. 37: Pericolo di gelo
Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l’acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature, conformemente all’art. 42 capoverso 2. Il titolare dell’allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.
Art. 38: Dovere di informazione
1 Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati al Servizio preventivamente e per iscritto.
2 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare al Servizio danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture del Comune.
3 Tutti i costi che dovessero essere riconducibili alla mancata comunicazione al Comune sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.
Art. 39: Controlli
1 Il Servizio deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2 Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell’allacciamento, su intimazione del Comune, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3 Qualora il titolare dell’allacciamento non vi provvedesse, il Comune può far eseguire i lavori a spese dell’obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua potabile garantendo tuttavia un’erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 40: Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti del Comune per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2 Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.
3 Il Comune non si assume di principio costi per la manutenzione, pulizia o sostituzione di filtri e pre-filtri presenti nell’impianto interno in seguito al possibile accumulo di materiale di stacco dalle condotte (residui di calcare, ferrosi, o altro).
Art. 41: Impianti di trattamento dell’acqua potabile
1 L’installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione del Servizio.
2 Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e l’acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3 Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.
7. FORNITURA DELL’ACQUA
Art. 42: Principi
1 La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2 L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. Il Comune vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 44.
3 L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4 Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5 Il Comune garantisce una fornitura d'acqua potabile conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6 Il Comune non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.
7 Il Comune può emanare misure mirate al contenimento degli sprechi di acqua potabile come pure premiare, mediante incentivi o altri tipi di riconoscimento, il titolare dell’allacciamento rispettivamente l’abbonato o l’utente che si distingue grazie a iniziative e progetti in ambito di contenimento dei consumi.
Art. 43: Obbligo di prelievo
1 L’utenza è obbligata al prelievo dell’acqua potabile dalla rete dell’acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l’acqua potabile.
2 Il commercio di acqua è di esclusiva competenza del Comune; è vietato ad altri l’acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3 In casi particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua.
4 All’interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.
Art. 44: Limitazione della fornitura
1 Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell’acqua nei seguenti casi:
a. forza maggiore;
b. eventi atmosferici straordinari;
c. carenza d’acqua;
d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
e. disturbi dell’esercizio (in particolare guasti);
f. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.
2 Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3 Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo, generalmente con un preavviso di 48 ore, agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.
Art. 45: Esclusione di responsabilità
1 È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 44 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2 Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.
Art. 46: Divieto di cessione dell’acqua
1 È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione del Comune.
2 Fanno eccezione le forniture a rivenditori autorizzati.
Art. 47: Prelievo abusivo
1 Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato al Comune.
2 Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
a. posando derivazioni prima del contatore;
b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.
3 Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al capitolo 12.
4 È riservata la denuncia all'Autorità penale.
Art. 48: Fornitura acqua per cantieri e forniture temporanee
1 La fornitura temporanea d’acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un’autorizzazione rilasciata dal Comune.
2 Il Comune può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3 L’impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre, deve essere dotato di valvola anti-ritorno. Il titolare dell’allacciamento risponde di ogni eventuale danno.
4 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore provvisorio messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura le letture.
Generalmente il Servizio effettua la lettura iniziale del contatore e quella finale, quest’ultima è effettuata su istanza del titolare dell’allacciamento.
Art. 49: Fornitura dell’acqua a Enti pubblici
1 Il Comune può fornire acqua all’ingrosso ad Enti pubblici.
2 Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un’apposita convenzione rispettosa dell’art. 76.
Art. 50: Disdetta dell’abbonamento
1 L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto al Comune con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata.
2 I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3 Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. Il Servizio effettua la lettura di regola, entro 10 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
Art. 51: Ripristino dell'abbonamento
1 L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta al Comune con tre giorni lavorativi di preavviso.
2 Le relative spese sono a carico dell’abbonato.
Art. 52: Limitazione di portata per installazioni speciali
Il Comune può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.
Art. 53: Piscine e fontane
1 È ritenuta piscina, rispettivamente fontana, qualsiasi vasca il cui volume supera i 6 m3.
2 Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso al Servizio e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3 Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all’anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell’acqua.
4 L’acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato.
5 In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell’acqua per l’alimentazione delle piscine e fontane.
Art. 54: Impianti di irrigazione automatizzati
1 Ogni impianto di irrigazione fisso dev’essere equipaggiato di centralina di controllo e sensore di pioggia;
2 I nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti devono essere annunciati al Servizio per approvazione;
3 Gli orari di funzionamento sono da concordare con il Servizio, il quale può modificarne o limitarne l’estensione dietro preavviso nei casi elencati all’art. 44;
4 In caso di particolare siccità o per forza maggiore il Comune potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell’acqua per l’alimentazione degli impianti di irrigazione.
Art. 55: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione
La fornitura d’acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 52, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l’utente e Comune, la quale regola gli aspetti tecnici.
Art. 56: Utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie
1 L’utilizzo di acque proprie, acque piovane e acque grigie devono essere notificate al Comune.
2 In caso di utilizzo di sistemi che impiegano acque proprie, piovane o grigie non deve esserci collegamento con la rete di distribuzione idrica del Comune.
3 La rete di questi sistemi deve essere chiaramente distinguibile dalla rete idrica per l’acqua potabile, tramite l’impiego di segni identificativi.
8. APPARECCHI DI MISURA
Art. 57: Misura e lettura
1 Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dal Servizio, che ne assicura la lettura periodica. Generalmente il Servizio effettua la lettura dei contatori d’acqua due volte all’anno, nel mese di dicembre e giugno.
2 L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati al Comune.
Art. 58: Proprietà e manutenzione
La proprietà del contatore è del Comune, che procede a proprie spese alla manutenzione e/o sostituzione.
Art. 59: Ubicazione
1 L’ubicazione del contatore viene stabilita dal Servizio, tenuto conto delle esigenze del titolare dell’allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2 Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.
Art. 60: Responsabilità
1 Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2 Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.
Art. 61: Prescrizioni tecniche
1 Prima e dopo il contatore devono essere installate dispositivi d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche Direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne del Comune.
2 In caso di inosservanza si applica l'art. 35 cpv. 2.
Art. 62: Contestazioni
1 Qualora l’abbonato esprimesse dei dubbi sull’esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dal Servizio e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
2 Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell’abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del
controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dal Comune, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.
Art. 63: Disfunzioni
1 Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata al Servizio.
2 Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3 Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4 L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.
Art. 64: Sotto-contatori
1 L’abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d’acquisto, di posa, e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2 Determinante al fine della misurazione del consumo è la lettura eseguita sul contatore principale del Comune.
9. FINANZIAMENTO
Art. 65: Autonomia finanziaria
1 Il Servizio deve essere finanziariamente autosufficiente.
2 Il finanziamento del Servizio è assicurato da:
a. tasse di allacciamento;
b. tasse di utilizzazione;
c. fatturazione di forniture speciali;
d. sussidi ufficiali;
e. altre partecipazioni di terzi;
f. contributi di miglioria.
3 Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.
Art. 66: Determinazione delle tasse
Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite apposita Ordinanza nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.
Art. 67: Spese per le condotte principali e di distribuzione
Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate dal Comune, riservata l’applicazione della Legge sui contributi di miglioria.
10. COSTI ALLACCIAMENTO
Art. 68: Allacciamento
1 I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
a. la tassa di allacciamento;
b. i costi di posa delle condotte;
c. le spese di collaudo.
2 Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.
Art. 69: Casistica e criteri di calcolo
1 Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
a. ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
b. ogni modifica (aumento) delle unità di carico presso un immobile o impianto esistente;
2 La tassa di allacciamento è calcolata in base alle unità di carico (LU) totali di ogni singolo immobile o impianto secondo i seguenti valori:
Cassetta di risciacquo WC, distributore di bevande 1
Lavabo, bidet, doccia per parrucchiere 2
Risciacquo automatico per orinatoio 3
Doccia, lavello da cucina, lavatoio domestico 4
Vasca da bagno 6
Vasca idromassaggio da esterno 8
Rubinetti per piscine (riempimento e rabbocco, a seconda dell’importanza), minimo 10
Lavastoviglie domestica 1
Lavatrice domestica 2
Xxxxxxxxx prelievo per balconi 2
Rubinetto di prelievo per giardino e garage 5
Irrigazione automatica (a seconda dell’importanza), minimo 8
3 Elementi di consumo particolari saranno stabiliti in base alle disposizioni e alle specifiche direttive della SSIGA.
Art. 70: Limiti minimi e massimi
L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi seguenti:
Unità di carico (LU) | Importo minimo (CHF) | Importo massimo (CHF) |
1 | 15 | 30 |
Art. 71: Costi di posa
1 I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione (saracinesca), compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
2 Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dal Comune. I relativi costi sono totalmente a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.
Art. 72: Spese di collaudo
Le spese di collaudo vengono stabilite dal Comune tramite ordinanza e fatturate al titolare dell'allacciamento.
Art. 73: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione
1 Il Comune allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione dell’allacciamento, nei limiti riportati all’art. 26 cpv.1 ed escluso i casi di delega, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2 A ricezione dell'offerta sottoscritta, il Comune provvede all'emissione della relativa fattura di acconto corrispondente al 90% dell’importo totale.
3 Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico il Comune ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4 Al termine dei lavori il Comune provvede all’emissione della fattura di conguaglio.
Art. 74: Altri costi
1 I costi di manutenzione, di sostituzione, di messa fuori servizio dell'allacciamento e disdetta dell'abbonamento sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui agli artt. 71 e seg.
2 In caso di semplice sostituzione di un allacciamento già esistente non viene prelevata, di principio, la tassa d’allacciamento.
Art. 75: Costi della dorsale
1 I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2 Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3 Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.
11. TASSE
Art. 76: Tassa di utilizzazione
1 La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
b. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella C).
2 L’utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.
3 Le tasse di cui al cpv. 1 sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi delle seguenti tabelle:
Tabella A: Tassa base
Fornitura | Calcolo | Unità | Minimo | Massimo |
Temporanea per idrante | Per autorizzazione | CHF (una tantum) | 100 | 600 |
Cantiere | Per autorizzazione | CHF/anno | 20 | 150 |
Agricolo | Per autorizzazione | CHF/anno | 30 | 150 |
Unità abitative, appartamenti, uffici, piccolo artigianato, negozi, servizi | In base al numero effettivo | CHF/anno | 20 | 80 |
Bar, ristoranti, garage, industrie | In base al numero effettivo | CHF/anno | 30 | 150 |
Tabella B: Tassa di consumo, consumo misurato tramite contatore
Tipo di acqua | Distribuzione | Unità | Minimo | Massimo |
Prelievo temporaneo da idranti | CHF/m3 | 0.90 | 2.20 | |
Cantiere | CHF/m3 | 0.90 | 2.20 | |
Acqua potabile | All’utenza di Coldrerio | CHF/m3 | 0.90 | 2.20 |
Acqua potabile | A privati fuori comune | CHF/m3 | 0.90 | 2.20 |
Acqua potabile | All’ingrosso, | CHF/m3 | 0.90 | 2.20 |
rivenditori (Enti pubblici) |
Tabella C: Tassa di noleggio dei contatori
I contatori sono di proprietà del Comune e l’abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.
Diametro nominale DN (mm) | Unità | Minimo | Massimo |
15 | CHF/anno | 15 | 35 |
20 | CHF/anno | 20 | 40 |
25 | CHF/anno | 30 | 50 |
32 | CHF/anno | 35 | 60 |
40 | CHF/anno | 40 | 70 |
50 | CHF/anno | 60 | 100 |
Per contatori di diametro superiore o di tipo speciale la tassa annua di noleggio è pari al 10% del costo del contatore e dell’eventuale antenna per la trasmissione del segnale di tele-lettura.
Art. 77: Fatturazione per costi di fornitura
1 I costi di fornitura vengono fatturati all'abbonato ad intervalli regolari fissati dal Comune, di regola ogni 6 mesi.
2 Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
Art. 78: Incasso e procedure esecutive
1 Il Comune indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese.
2 Il Comune ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3 Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per il Comune è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati e/o al versamento di una cauzione.
12. CAUZIONI
Art. 79: In generale
1 Il Comune può richiedere all'abbonato il versamento di una cauzione.
2 Posso essere chiamati al versamento di una cauzione tutte le persone giuridiche, le ditte individuali ed i liberi professionisti, notoriamente insolvibili, sulla cui solvibilità sussistono dubbi o che rappresentano un rischio di perdita per il comune, gli abbonati stranieri senza permesso di domicilio in Ticino.
Possono inoltre essere chiamati al versamento di una cauzione tutti gli abbonati in ritardo nei pagamenti delle fatture.
Art. 80: Importo e genere della cauzione
1 La cauzione corrisponde di regola all'importo del presumibile consumo semestrale dell'abbonato.
2 La cauzione può essere prestata sotto forma di deposito in contanti o di fideiussione solidale di una banca sottoposta alla Legge federale sulle banche.
Art. 81: Inadempienza
Il Comune può rifiutare o sospendere l'erogazione di acqua agli abbonati che rifiutano di depositare la cauzione richiesta, oppure se la cauzione non viene prestata entro il termine stabilito. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
Art. 82: Restituzione
1 Le cauzioni sono restituite con la cessazione del contratto di abbonamento, a condizione che non vi siano fatture scoperte.
2 Il Comune, su richiesta dell'abbonato, può restituire la cauzione prima della fine del contratto di abbonamento, se sussistono fondati motivi e unicamente alle persone fisiche.
Art. 83: Acquisizione delle cauzioni
1 Le cauzioni non riscosse vengono acquisite dal Comune dopo dieci anni dalla cessazione del contratto di abbonamento.
2 Decorso tale termine, il Comune provvede a restituire la cauzione, previa deduzione di eventuali scoperti, qualora vengano presentati documenti validi e ufficiali atti a comprovare l'avvenuto deposito e la legittimazione a richiedere la restituzione (es. certificati ereditari).
3 Al momento della restituzione delle cauzioni versate in contanti, il Comune corrisponde un interesse pari a quello praticato da Banca Stato per conti di risparmio.
13. MULTE, CONTESTAZIONI E PROCEDURE
Art. 84: Contravvenzioni
1 Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, fino ad un importo di CHF 10'000.--, secondo l’Art. 145.2 della Legge Organica Comunale.
2 Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.
3 Il Servizio, nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture del Servizio per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.
Art. 85: Contestazioni e procedure
1 Le contestazioni contro le decisioni del Servizio devono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni dalla notifica.
2 Contro la presa di posizione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.
3 Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 86: Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2022, riservata l’approvazione della Sezione degli Enti locali.
Art. 87: Abrogazione
Il presente Regolamento abroga ogni precedente disposizione ed annulla il precedente Regolamento per il servizio di distribuzione di acqua potabile di Coldrerio approvato dal Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione nr. 81 del 07.07.1992 e del 16.09.1992.
Approvato dal Municipio con risoluzione nr. 686 del 23.08.2021
Approvato dal Consiglio Comunale con risoluzione nr. 12-2021 del 18.10.2021 Approvato dalla Sezione degli Enti Locali con risoluzione del 18.01.2022, inc. nr. 2011.