FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AOO: ASL_BO
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000016
DATA: 24/01/2017 16:43
OGGETTO:
Approvazione Convenzione per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l’Aeroporto Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Bologna (2017-2018)
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxxxxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di Xxxxxxxx Xxxxxx - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Xxxxxxx Xxxx Xxxxx - Direttore Amministrativo
Su proposta di Xxxxx Xxxxxxxx - UO Servizi Amministrativi Ospedalieri (SC)che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI: [11-06-02]
DESTINATARI:
Collegio sindacale
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF) Dipartimento Emergenza
DOCUMENTI:
File Hash
DELI0000016_2017_delibera_firmata. pdf
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
Approvazione Convenzione per la gestione del presidio e del servizio di Primo Soccorso Sanitario presso l’Aeroporto Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Bologna (2017-2018)
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso
che AEROPORTO DI BOLOGNA è legittimata alla gestione dell'Aeroporto di Bologna, in virtù di apposita concessione per la gestione totale aeroportuale regolata dalla Convenzione con l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) n. 98 sottoscritta in data 12 luglio 2004 e dai relativi atti aggiuntivi alla stessa nn.111, 112 e 116; atti tutti resi efficaci con decreto interministeriale n. 7 (Infrastrutture e Trasporti-Economia e Finanze), registrato alla Corte dei Conti in data 29 marzo 2006;
che il decreto interministeriale 12 febbraio 1988 prevedeva l’affidamento all'Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI) del servizio di pronto soccorso sanitario aeroportuale, disponendo le modalità di espletamento del servizio in tutti gli aeroporti italiani, salvo in quelli in cui sussistesse un affidamento precedente ope legis;
che, invero, in tutti gli aeroporti è sempre stato erogato un mero servizio di primo soccorso sanitario e non di pronto soccorso, richiedendo quest’ultimo il necessario intervento del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza medica (AUSL-118) in tutti i casi che necessitano attività di diagnostica od ospedalizzazione d’urgenza;
che sino all’anno 2006 presso l’aeroporto di Bologna il servizio di primo soccorso sanitario aeroportuale è stato svolto, in maniera soddisfacente e senza soluzioni di continuità, dal Ministero della Salute, tramite il Comitato Provinciale di Bologna della Croce Rossa Italiana;
che, con nota n. 00552 I 7/EGA/DIRGEN del 21 agosto 2006, l' E.N.A.C. ha reso noto al Ministero della Salute che alla società Xxxxxxxxx X. Xxxxxxx xx Xxxxxxx S.p.A. era stato affidato in gestione totale lo scalo di Bologna, ai sensi della Legge 537/1993, e, dunque, che era onere della stessa società provvedere a quanto occorre per l'efficiente, continuo e regolare svolgimento dei servizi di primo soccorso e sanitario, di cui al decreto interministeriale 12 febbraio 1988, (art. 4, lett c) della sopra citata Convenzione n. 98), ovverossia “…l’erogazione delle prestazioni sanitarie di primo intervento, ivi compreso il trasporto al più vicino presidio sanitario pubblico, a tutti i cittadini italiani e stranieri a qualunque titolo presenti in aeroporto”, nonché l’acquisto, conduzione e manutenzione dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti a ciò necessari;
che a seguito del rilascio dell’attestazione di adeguatezza, di cui al precedente punto, da parte dell’Ufficio Operazione ENAC di Venezia, e cosi come espressamente indicato dallo stesso (prot. ENAC-AOV-del 25/05/215 – 0056302- P), AEROPORTO DI BOLOGNA ha successivamente condiviso i Documenti di
Rischio Sanitario (DRS) con l’Autorità Sanitaria Locale, ed ha, quindi, ottenuto da quest’ultima parere favorevole in relazione al medesimo per gli aspetti legati al rilascio sanitario (Protocollo Generale n. 0021570 del 24/02/2016 del Servizio Sanitario Regionale Xxxxxx-Romagna Azienda Unità Sanitaria locale di Bologna)
che a seguito dell’analisi della casistica degli interventi effettuati nel corso del biennio 2015-2016, non che delle previsioni di sviluppo del traffico aereo , AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL hanno condiviso di poter sottoscrivere una nuova convenzione in forza fra le Parti, rinnovando il modello di integrazione territoriale della gestione dell’emergenza sanitaria;
che il Consiglio di Amministrazione di Aeroporto Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Bologna S.p.A. ha approvato con delibera del 19/12/2016 la stipula della nuova convenzione delegando il Direttore Generale, xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, alla sottoscrizione di ogni atto necessario alla piena attuazione di tale accordo;
Dato atto
che AUSL di Bologna che ha fra i suoi compiti istituzionali anche la organizzazione e la gestione della risposta alla emergenza territoriale;
che AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna concordano che l’espletamento del servizio a carico del 118 è funzionale alla massima integrazione fra risorse entro il sedime aeroportuale e risorse dell’emergenza territoriale, e garantisce altresì l’applicazione dei protocolli di intervento e delle modalità operative definite dal 118 e dalla CO;
Delibera
1. di approvare l’accordo tra AEROPORTO DI BOLOGNA e AUSL di Bologna allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che l’attività può essere fornita attraverso l’utilizzo di risorse proprie o acquisite da soggetti terzi che già operano nell’ambito dell’emergenza territoriale in convenzione con l’Azienda, soggetti rispetto ai quali la AUSL certifica il livello professionale e il mantenimento nel tempo delle competenze;
3. che la convenzione decorre dall’1/01/2017 al 31/12/2018 e può essere prorogata per iscritto, con atto che esprima e formalizzi il mutuo consenso delle parti;
4. che i ricavi per ogni anno di validità della convenzione, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, ammontano a € 570.180,00 annui per il 2017 e il 2018 da imputare al conto economico 40306700, cdc 30005050;
Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: Xxxxx Xxxx