R E G O L A M E N T O
CAMERA DI CONCILIAZIONE E
ARBITRATO PER LO SPORT
R E G O L A M E N T O
approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. 1303 del 3 febbraio 2005 modificato ed integrato dalla Giunta Nazionale con delibera n. 0057 del 24 gennaio 2006
TITOLO I
LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
Art. 1. La Camera
1. La Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (“Camera”), istituita ai sensi dello Statuto del CONI (“Statuto”) al fine di assicurare la risoluzione delle controversie in materia di sport, nel rispetto dei principi di terzietà, autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, svolge le funzioni consultive, promuove la conciliazione e presiede alle procedure arbitrali secondo il presente Regolamento.
2. La Camera, è formata dal Presidente, da quattro componenti fissi, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente Xxxxxxx, e da quattro membri supplenti estratti a rotazione semestrale dall’elenco di esperti in materia giuridica e sportiva, formato dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi del comma 3 del presente articolo. I membri estratti, durante il mandato, non possono assumere nuovi incarichi di conciliazione o di arbitrato.
3. Presso la Camera è istituito un elenco degli arbitri e dei conciliatori (“Elenco degli arbitri e dei conciliatori”), nonché un elenco dei Presidenti dei collegi arbitrali o arbitri unici (“Elenco dei presidenti”). Il primo elenco è formato dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della Giunta Nazionale ed è composto da esperti, in numero non superiore a trenta, in materia giuridico-sportiva. Il secondo elenco è formato dalla Camera all’interno del primo ed è costituito da dieci componenti. Gli esperti componenti di entrambi gli elenchi svolgono le funzioni loro assegnate dal presente Regolamento.
4. Il Presidente, il Vice-Presidente e i componenti della Camera nonché gli esperti dell’Elenco dei presidenti e dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinarie, amministrative e contabili, i professori universitari in materie giuridiche, gli avvocati dello Stato e gli avvocati patrocinanti avanti le corti superiori, di notoria indipendenza e di comprovata competenza in materia giuridico-sportiva. L’incarico di componente della Camera e di esperto è incompatibile con cariche rivestite in seno a organi elettivi o di giustizia di Federazioni sportive nazionali o del CONI. I componenti della Camera e gli esperti svolgono le funzioni previste dal presente Regolamento in piena autonomia; al momento della nomina sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegnano ad esercitare le loro funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza ed in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.
5. La Camera ha sede in Roma presso il CONI e svolge le proprie attività avvalendosi di una Segreteria di cui è responsabile il Segretario della Camera (“Segretario”), nominato dalla Giunta Nazionale del CONI, individuati nell’ambito dell’assetto organizzativo della CONI Servizi SpA, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002 n. 178.
6. Il Presidente della Camera:
a) convoca le riunioni della Camera e ne regola lo svolgimento;
b) provvede alla nomina del conciliatore e, in qualità di mandatario delle parti, all’eventuale nomina degli arbitri, ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento;
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c) in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza della Camera, che porta a conoscenza della stessa nella prima riunione utile.
Il Vice-Presidente della Camera sostituisce il Presidente e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.
7. La Camera svolge le funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento applicando le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
Essa:
a) elegge, tra i propri componenti, il Vice-Presidente della Camera;
b) emette parere non vincolante sulla nomina del Segretario a norma dell’art. 24 del presente Regolamento;
c) forma l’ elenco dei Presidenti dei collegi arbitrali o arbitri unici;
d) nomina, fra i componenti della Camera, un responsabile che assicuri, con il Segretario, anche attraverso la conclusione di convenzioni con le università ed altri enti, la circolazione del proprio patrimonio culturale e scientifico;
e) esercita la funzione consultiva ai sensi del Titolo II del presente Regolamento;
f) esercita il controllo formale sui lodi arbitrali;
g) pronuncia sulle richieste di ricusazione degli arbitri;
h) liquida le spese e gli onorari del procedimento arbitrale ai sensi del presente Regolamento;
i) decide in via temporanea ed urgente sulle istanze cautelari presentate dalle parti nel corso delle procedure di conciliazione ed arbitrato;
j) adotta ogni misura e indirizzo per garantire la indipendenza dei componenti della Camera e per favorire la risoluzione delle controversie sportive;
k) può segnalare alla Giunta Nazionale del CONI l’esigenza di modifiche o integrazioni al presente Regolamento ed all’Elenco degli arbitri e dei conciliatori;
l) determina, nel rispetto del presente Regolamento, la propria organizzazione e le modalità di funzionamento secondo criteri di efficienza ed economicità, ed a tal fine può adottare un regolamento interno di funzionamento, da sottoporre all’approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
m) può adottare, nel rispetto del presente Regolamento, regolamenti speciali relativi alla soluzione di specifiche categorie di controversie;
n) esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente Regolamento.
8. La Camera si riunisce ogni volta che l’attività della Camera lo richieda e, comunque, almeno quattro volte l’anno. Alle riunioni della Camera assiste anche il suo Segretario, senza diritto di voto. I membri supplenti di cui all’art. 1 del presente Regolamento partecipano alla singola riunione ed eventualmente al collegio preposto all’emanazione del singolo parere o del singolo lodo, secondo l’ordine di estrazione e a turno, in caso di indisponibilità, debitamente comunicata e motivata, di un componente fisso della Camera. Sulla base di tali criteri, il Presidente della Camera procede alla individuazione del componente supplente caso per caso.
Art. 2. Registro di gratuito patrocinio
1. Nell’ambito dei procedimenti di cui ai Xxxxxx XXX e IV del presente Regolamento, è tenuto presso la Camera il Registro di gratuito patrocinio (“Registro”) istituito dalla Giunta Nazionale del CONI, per facilitare la scelta di un difensore, in presenza di particolari condizioni economiche, su questioni relative allo sport giovanile o di base. L’incarico di
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difensore di ufficio è incompatibile con la carica di componente o esperto della Camera. Le iscrizioni dei difensori avvengono con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI previa accettazione degli interessati o su domanda degli stessi. Le eventuali domande ed accettazioni dovranno essere corredate di una dichiarazione attestante la disponibilità a difendere le parti che lo richiedano a titolo gratuito, sotto la propria responsabilità e con il massimo grado di diligenza, e della opportuna documentazione relativa a:
a) titoli di studi posseduti;
b) esperienza professionale, attività svolta in pubblici uffici o nella libera professione;
c) esperienze acquisite in materia sportiva e/o conciliativa - arbitrale;
d) ogni altro elemento idoneo a dimostrare la particolare esperienza acquisita.
2. La parte che intenda usufruire della prestazione di uno dei componenti del Registro lo richiede per iscritto alla Segreteria della Camera rispettivamente prima del deposito dell’istanza di conciliazione o di pronuncia su di una controversia sportiva di cui al presente Regolamento. All’atto della richiesta e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato il versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura in questione. Il difensore per ciascuna controversia è nominato, entro tre giorni dalla ricezione della richiesta della parte, dal Presidente della Camera tra i componenti del Registro. Dopo l’accettazione, il nominativo del difensore viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Ciascun difensore, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun difensore deve assumere l’obbligo di riservatezza indicato all’art. 27 del presente Regolamento.
3. L’attività di difensore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui al presente Regolamento, per ogni incontro a cui ciascun difensore partecipi.
TITOLO II
LA FUNZIONE CONSULTIVA
Art. 3. Pareri resi dalla Camera
1. La Camera svolge funzioni consultive emettendo pareri non vincolanti.
2. Entro sette giorni dalla ricezione della richiesta di parere, il Presidente nomina quale relatore (il “Relatore”) un singolo componente della Camera. Il Relatore deve trasmettere alla Segreteria una dichiarazione attestante sia l'assunzione dell'obbligo di riservatezza indicato all'art. 27 del presente Regolamento, sia l'esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell'incarico con imparzialità e indipendenza e con l'osservanza dei principi deontologici. In particolare deve dichiarare specificatamente per iscritto:
a) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della richiesta di parere;
b) l'inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza o imparzialità.
Il Relatore ha il potere di chiedere alle autorità sportive i chiarimenti e le informazioni che ritiene opportuni. Il Relatore predispone entro dieci giorni dalla nomina uno
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schema di parere, da sottoporre alla Camera per la formale adozione.
3. Una volta adottato, il parere viene comunicato al soggetto richiedente.
4. Possono richiedere il parere il Consiglio Nazionale, la Giunta Nazionale, il Presidente e il Segretario Generale del CONI, nonché una Federazione sportiva nazionale.
5. Il parere può essere richiesto in ordine a questioni giuridiche in materia sportiva, con esclusione di quelle aventi natura tecnico-sportiva.
6. Il versamento dei diritti amministrativi inerenti al rilascio del parere deve essere effettuato contestualmente alla richiesta di quest’ultimo, secondo l’importo previsto nella Tabella di cui al presente Regolamento.
7. Il parere non può essere richiesto su una controversia in atto, per la quale sia stata avviata una procedura prevista dal Titolo III o dal Titolo IV del presente Regolamento.
8. In casi particolari i termini stabiliti nel presente Titolo possono essere derogati, su richiesta del Relatore, con provvedimento del Presidente della Camera.
TITOLO III
LA FUNZIONE CONCILIATIVA
Art. 4. Conciliazione
1. La Camera ha competenza a promuovere, su richiesta di uno o più soggetti interessati, la conciliazione di controversie in materia sportiva, quando:
a) si tratti di una controversia che contrappone una Federazione sportiva nazionale a uno o più soggetti affiliati, tesserati o licenziati o, comunque, destinatari di decisioni di cui alla successiva lett. b);
b) siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque quando si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale.
2. La conciliazione è richiesta da una o entrambe le parti interessate.
3. Alla Camera, inoltre, previo espresso accordo tra le parti, può essere devoluta ai fini della conciliazione qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.
4. La conciliazione non può essere richiesta:
a) da soggetti nei cui confronti sia stata irrogata una sanzione disciplinare inferiore a centoventi giorni ovvero una sanzione per violazione delle norme antidoping;
b) avverso le decisioni delle Federazioni sportive nazionali in tema di revoca o diniego dell’affiliazione di società sportive, sulle quali, a norma dell’art. 7, comma 5 lettera n) dello Statuto, ogni competenza è riservata alla Giunta Nazionale del CONI;
5. Il tentativo di conciliazione in base al presente Titolo III è obbligatorio prima dell’instaurazione di un procedimento arbitrale ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento, salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti.
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Art. 5. Procedimento di conciliazione
1. La controversia è sottoposta alla Camera dal soggetto affiliato, tesserato o licenziato ovvero dalla Federazione sportiva nazionale ovvero da soggetti non affiliati, tesserati o licenziati ai sensi dell’art. 4, comma 3, del presente Regolamento con istanza da presentare – a pena di decadenza – entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia.
2. Lo scopo della procedura di conciliazione è quello di favorire la composizione amichevole di controversie in tempi brevi e con costi contenuti attraverso l’intervento di conciliatori. Essi sono incaricati di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta loro di risolvere la controversia.
3. Il conciliatore per ciascuna controversia è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori e, dopo l’accettazione, il suo nominativo viene comunicato alle parti a cura della Segreteria. Ciascun conciliatore, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun conciliatore deve assumere l’obbligo di riservatezza indicato all’art. 27 del presente Regolamento. L’attività di conciliatore è gratuita; è attribuito il gettone di presenza di cui all’art. 25 del presente Regolamento, per ogni incontro a cui ciascun conciliatore partecipi.
4. Le parti devono presentarsi all’incontro di conciliazione e partecipare in buona fede al tentativo di conciliazione, ma possono dichiarare di voler abbandonare la procedura ove si convincano che questa non abbia prospettive di successo.
5. La parte che desideri ricorrere alla procedura di conciliazione, invia copia della propria istanza di conciliazione alla controparte, alla Federazione sportiva nazionale e, successivamente, sottopone alla Camera la propria istanza, depositandone presso la Segreteria un originale più tre copie. La sola istanza, unitamente all’attestazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.
6. L’istanza contiene le informazioni necessarie per la comprensione del caso ed in particolare:
a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché eventuale nomina di procuratori;
b) breve descrizione dei fatti e delle pretese, con eventuale presentazione della documentazione ritenuta utile;
c) indicazione delle norme statutarie o delle clausole contrattuali che consentono il ricorso alla conciliazione;
d) documentazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte e alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza.
7. Contestualmente al deposito dell’istanza, e a pena di improcedibilità, deve essere effettuato l’integrale versamento dei diritti amministrativi stabiliti per la procedura di conciliazione.
8. Entro il termine di sette giorni dalla ricezione dell’istanza di conciliazione, la controparte ha facoltà di depositare presso la Camera una memoria documentata a sostegno delle sue ragioni, inviandone copia alla parte istante.
9. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei
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requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e gli atti federali non emanati dagli organi di giustizia aventi rilevanza ultraindividuale, il Presidente della Camera può fissare un termine entro il quale la Federazione sportiva nazionale dovrà dare adeguata e tempestiva pubblicità, mediante l’emissione di un Comunicato Ufficiale, dell’avvenuta presentazione di un’istanza ai sensi del presente articolo, con l’indicazione della parte attrice, dell’oggetto e delle domande proposte, nonché della possibilità di intervento ai sensi ed alle condizioni di cui al presente Regolamento. Qualora la Federazione sportiva nazionale non provveda nel termine di cui sopra all’emissione del predetto Comunicato Ufficiale, lo stesso sarà pubblicato sul sito Internet del CONI a cura della Segreteria della Camera.
10. Un terzo può partecipare al procedimento di conciliazione tra altri iniziato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto, specificando le ragioni di tale istanza, il fondamento della propria legittimazione e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intende proporre nella conciliazione. Sulla istanza di partecipazione decide il Presidente della Camera, sentite, ove occorra, le altre parti.
Art. 6. L’incontro di conciliazione
1. Le parti sono invitate ad uno o più incontri di conciliazione presso la sede della Camera o, se il conciliatore ne ravvisi l’opportunità, in luogo diverso, senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.
2. Il primo incontro di conciliazione deve essere convocato dal conciliatore di regola entro sette giorni dalla data di deposito dell’accettazione presso la Segreteria.
3. Gli incontri sono condotti senza alcuna formalità procedurale, sentendo le parti separatamente e/o congiuntamente, in modo da favorire la ricerca di una soluzione amichevole della controversia.
4. Le parti debbono comparire personalmente o a mezzo di procuratori, e possono essere assistite da esperti, legali e/o tecnici.
5. Il conciliatore può invitare a partecipare al procedimento di conciliazione altre parti, se ritiene che abbiano un interesse rilevante e diretto nella questione, nonché chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive.
6. L’accordo, ove raggiunto tra le parti, viene formalizzato per iscritto e firmato dalle parti stesse e dal conciliatore, salvo quanto previsto dal successivo comma 9. Le parti sono obbligate a dare esecuzione all’accordo nei termini stabiliti dallo stesso. L’accordo è imputabile esclusivamente alle parti; in nessun caso l’accordo può essere considerato atto della Camera o del CONI. In caso di raggiungimento dell’accordo, e salvo diverso contenuto dello stesso, la controparte è tenuta a versare alla parte istante la metà dei diritti amministrativi da essa corrisposti.
7. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dal deposito dell’istanza di conciliazione, se le parti non hanno raggiunto un accordo o non hanno presentato istanza motivata di proroga di tale termine, la procedura è dichiarata estinta dal conciliatore.
8. L’insuccesso della procedura di conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso di tale procedura non potranno essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali né potranno essere utilizzati per altri fini.
9. Il conciliatore può non sottoscrivere il verbale di conciliazione, dandone motivata comunicazione scritta alle parti, ovvero apporvi le sue osservazioni, qualora ritenga
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che l’accordo non sia conforme a norme e usi dell’ordinamento sportivo nazionale o internazionale o ai principi di etica sportiva e di equità.
10. I provvedimenti del conciliatore ed i verbali di conciliazione sono pubblicati a cura della Segreteria sul sito internet del CONI.
Art. 7. Comunicazioni e termini nel procedimento di conciliazione
1. Tutte le comunicazioni delle parti, della Segreteria o del conciliatore possono avvenire in forma libera, purché vi sia la prova dell’avvenuta ricezione. Ogni atto, memoria, istanza, difesa o altro depositata dalle parti ai sensi del presente Titolo dovrà essere comunicato nel numero di copie indicate dal presente Regolamento; ad ogni copia dovrà essere allegata copia della documentazione prodotta dalla parte.
2. Ai fini del rispetto dei termini, vale la data di trasmissione o di comunicazione.
3. In casi particolari o su accordo fra le parti, i termini stabiliti nel presente Regolamento possono essere derogati con provvedimento del conciliatore ovvero, prima della sua nomina, con provvedimento del Presidente della Camera.
4. Le funzioni di segreteria della conciliazione sono svolte di regola dai funzionari della Segreteria della Camera; il conciliatore può nominare persona di sua fiducia segretario della conciliazione senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.
TITOLO IV
LE PROCEDURE ARBITRALI
Art. 8. Instaurazione dell’arbitrato
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, ultimo capoverso, legge 17 ottobre 2003, n 280, le procedure arbitrali disciplinate nel presente Titolo si applicano, alternativamente:
a) quando sia previsto, anche mediante una specifica clausola compromissoria, nello statuto di una Federazione sportiva nazionale;
b) quando sia sottoscritta una clausola compromissoria negli atti di tesseramento, di affiliazione o di domanda di iscrizione ai campionati;
c) quando vi sia comunque, tra le parti di una controversia riguardante la materia sportiva, un accordo arbitrale ai sensi dello Statuto del CONI o di una Federazione sportiva nazionale.
2. La procedura di arbitrato di cui alla lettera a) del precedente comma 1 è ammissibile a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione sportiva nazionale o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell’ambito della giustizia federale.
3. L’arbitrato, inoltre, non può essere instaurato per le controversie di cui al precedente art. 4, comma 4 del presente Regolamento.
4. Sono escluse dalle procedure arbitrali disciplinate nel presente Titolo le controversie per le quali siano stati istituiti procedimenti arbitrali nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali.
5. Qualora una parte, prima della costituzione dell’organo arbitrale, sollevi una eccezione in merito alla esistenza o alla validità dell’accordo arbitrale, il Presidente della Camera decide al riguardo, dichiarando la procedibilità o meno dell’arbitrato. In caso di procedibilità, spetta comunque all’organo arbitrale decidere sulla propria competenza.
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6. Salvo che per le controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e per quelle individuate in regolamenti speciali o negli accordi tra le parti, la procedura arbitrale può avere corso solo dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione di cui al precedente Titolo III. L’istanza di arbitrato, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di chiusura della procedura di conciliazione.
7. La procedura arbitrale di cui al presente Regolamento ha natura irrituale. Gli arbitri decidono applicando le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Art. 9. Istanza della parte attrice
1. La parte che intende instaurare il procedimento arbitrale deve far pervenire alla Camera e alla controparte una istanza di arbitrato sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, contenente:
a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l’eventuale nomina di uno o più difensori;
b) denominazione ed indirizzo della parte convenuta;
c) indicazione della previsione statutaria che consente il ricorso all’arbitrato, ovvero la copia dell’atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale;
d) estremi del tentativo di conciliazione rimasto senza esito;
e) esposizione dei fatti e delle pretese;
f) eventuale indicazione dei mezzi di prova a sostegno della istanza ed ogni documento ritenuto utile;
g) nomina dell’arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta.
2. La proposizione dell’istanza vale come riconoscimento che la procedura arbitrale richiesta è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.
3. La parte attrice deve, a pena di improcedibilità dell’istanza, versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui al presente Regolamento. L’istanza di arbitrato, inoltre, deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; all’originale e a ciascuna copia dell’istanza di arbitrato devono essere allegati i documenti che la parte attrice intende depositare. In ogni caso, unitamente all’originale e a ciascuna copia dell’istanza, la parte attrice deve allegare documentazione comprovante l’avvenuta ricezione della comunicazione o trasmissione dell’istanza, con i documenti ad essa allegati, alla controparte e l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi. La sola istanza, unitamente all’attestazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla parte convenuta ed alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.
4. La Segreteria, verificata la regolarità formale dell’istanza, provvede ad informare la parte convenuta del deposito dell’istanza; se la documentazione appare incompleta, o comunicata non regolarmente o depositata in un numero di copie insufficienti, la Segreteria invita la parte attrice a provvedere alla integrazione.
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Art. 10. Risposta della parte convenuta ed altre parti
1. La parte convenuta, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può far pervenire alla Camera e alla controparte la propria risposta, sottoscritta dalla parte stessa o dal difensore munito di procura, e contenente:
a) denominazione e domicilio, nome del legale rappresentante per le persone giuridiche, indirizzo postale ed eventualmente elettronico, numeri telefonici e di telefax da utilizzare nel corso del procedimento, nonché l’eventuale nomina di uno o più difensori;
b) elementi atti alla difesa ed eventuale domanda riconvenzionale;
c) eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni documento che la parte ritenga utile presentare;
d) nomina dell’arbitro o indicazioni necessarie per la sua scelta.
2. La risposta della parte convenuta vale come riconoscimento che la procedura arbitrale è irrevocabilmente assunta come manifestazione della propria volontà e come conseguente impegno a rispettarla.
3. Entro il termine indicato per la risposta, la parte convenuta deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella di cui al presente Regolamento. La risposta, inoltre, deve essere depositata in originale più tre copie presso la Segreteria della Camera; all’originale e a ciascuna copia della risposta devono essere allegati i documenti che la parte convenuta intende depositare. In ogni caso, unitamente alla risposta, deve essere allegata documentazione probatoria dell’avvenuta comunicazione della risposta, con i documenti ad essa allegati, alla controparte e dell’avvenuto versamento dei diritti amministrativi indicati nella Tabella di cui al presente Regolamento. La sola risposta, unitamente all’attestazione comprovante l’avvenuta comunicazione alla controparte ed alla Federazione sportiva nazionale di appartenenza nonché l’avvenuto versamento dei diritti amministrativi, possono essere anticipate alla Segreteria a mezzo telefax.
4. La Segreteria, verificata la regolarità della risposta, provvede ad informare la parte attrice dell’avvenuto deposito; se la documentazione appare incompleta, o comunicata non regolarmente o depositata in un numero di copie insufficienti, la Segreteria invita la parte convenuta a provvedere alla integrazione.
5. La parte attrice, entro sette giorni dalla ricezione della risposta che contenga domanda riconvenzionale ovvero nel termine più breve fissato dal Presidente della Camera in caso di urgenza, può inviare la propria replica alla sola domanda riconvenzionale, comunicandola alla controparte e alla Segreteria secondo le modalità di cui al precedente comma 3.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e gli atti federali non emanati dagli organi di giustizia aventi rilevanza ultraindividuale, il Presidente della Camera può fissare un termine entro il quale la Federazione sportiva nazionale dovrà dare adeguata e tempestiva pubblicità, mediante l’emissione di un Comunicato Ufficiale, dell’avvenuta presentazione di un’istanza ai sensi del presente articolo, con l’indicazione della parte attrice, dell’oggetto e delle domande proposte, nonché della possibilità di intervento ai sensi ed alle condizioni di cui al presente Regolamento. Qualora la Federazione sportiva nazionale non provveda nel termine di cui sopra all’emissione del predetto Comunicato Ufficiale, lo stesso sarà pubblicato sul sito
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Internet del CONI a cura della Segreteria della Camera.
7. Un terzo può intervenire nell'arbitrato ai sensi del presente Regolamento qualora abbia nella controversia tra altri insorta un interesse individuale e diretto. A tal fine il terzo che intenda intervenire deve proporre all'organo arbitrale motivata istanza di autorizzazione all'intervento, specificando le ragioni di tale istanza e l'interesse che la giustifica e formulando le conclusioni che intenda proporre nell'arbitrato. Quale condizione di ricevibilità della domanda di autorizzazione all'intervento, il soggetto che intende intervenire deve versare alla Segreteria i diritti amministrativi stabiliti nella Tabella allegata al presente Regolamento. Copia della prova dell'intervenuto pagamento deve essere allegata all'istanza di cui al presente comma. Sulla autorizzazione all'intervento decide senza ritardo l'organo arbitrale, sentite, se ritiene, le altre parti dell'arbitrato.
8. L’organo arbitrale, allorché autorizza l’intervento del terzo, ne dà comunicazione alle parti, dispone la trasmissione al terzo degli atti del procedimento e fissa termine e modalità per il deposito di comparsa da parte del terzo.
Art. 11. Nomina degli arbitri
1. Le controversie sottoposte ad arbitrato in base al presente Regolamento sono decise da un collegio di tre arbitri o da un arbitro unico. In assenza di espresso accordo tra le parti sulla nomina di un arbitro unico, le controversie sono decise da un collegio arbitrale.
2. Nell’ipotesi di arbitrato con più di due parti, in assenza di previsioni specifiche nella clausola arbitrale circa il numero o le modalità di nomina degli arbitri ovvero in assenza di accordo sulla nomina di uno stesso arbitro tra le parti aventi posizioni coincidenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma, il Presidente della Camera nomina direttamente un Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di presidente del collegio.
3. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e gli atti federali non emanati dagli organi di giustizia aventi rilevanza ultraindividuale, il Collegio Arbitrale è composto da cinque membri costituiti dal Presidente e dagli altri quattro componenti della Camera. In caso di dissenso di una delle parti, dichiarato entro e non oltre l’atto di costituzione, il Presidente della Camera nomina un collegio di tre membri, scelti nell’elenco dei Presidenti dei collegi arbitrali.
4. Il Presidente della Camera decide sul ricorrere dei presupposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. La decisione del Presidente della Camera vincola sul punto il collegio arbitrale chiamato a pronunciare sulla controversia.
5. Non può svolgere la funzione di arbitro l’esperto che, nella stessa controversia, ha svolto la funzione di conciliatore.
Art. 12. Arbitro unico
1. La controversia, su accordo delle parti, potrà essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:
a) le parti l’abbiano congiuntamente nominato;
b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera.
2. L’arbitro unico dovrà essere comunque nominato tra gli esperti inseriti nell’Elenco dei
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presidenti di cui all’art. 1, comma 3 del presente Regolamento.
Art. 13. Collegio arbitrale
1. Ciascuna parte, rispettivamente nella istanza di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro tra i componenti dell’Elenco degli arbitri e dei conciliatori di cui all’art. 1, comma 3 del presente Regolamento; se la parte non vi provvede, il Presidente della Camera invita la parte a provvedere entro sette giorni; ove ciò non avvenga, l’arbitro è nominato dal Presidente della Camera.
2. Le parti, di comune accordo, possono indicare il terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, tra gli esperti inseriti nell’Elenco dei presidenti di cui all’art. 1, comma 3 del presente Regolamento. In caso di disaccordo tra le parti, il Presidente della Camera nomina il presidente del collegio tra gli esperti inseriti nell’Elenco dei presidenti di cui all’art. 1, comma 3 del presente Regolamento.
3. Il Presidente della Camera nell’esercizio dei poteri relativi alla nomina degli arbitri agisce quale mandatario senza rappresentanza delle parti.
4. Le parti, d’intesa tra loro, possono indicare come collegio arbitrale i componenti della Camera.
Art. 14. Accettazione e dichiarazione di indipendenza degli arbitri
1. Ciascun arbitro, ricevuta comunicazione dell’incarico dalla Segreteria, deve trasmettere senza indugio alla stessa la propria accettazione. Nella dichiarazione di accettazione ciascun arbitro deve assumere l’obbligo di riservatezza di cui al presente Regolamento.
2. Unitamente all’accettazione, e quale condizione di efficacia della stessa, ciascun arbitro deve produrre una dichiarazione attestante l’esistenza delle condizioni per lo svolgimento dell’incarico con imparzialità e indipendenza rispetto alle parti e con l’osservanza dei principi deontologici. In particolare, l’arbitro deve dichiarare specificamente per iscritto:
a) l’assenza di qualunque relazione con le parti e i loro difensori che possa incidere sulla sua indipendenza o imparzialità;
b) la mancanza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
c) l’inesistenza di qualunque altra situazione che possa influire sulla indipendenza e imparzialità.
Tale dichiarazione viene comunicata alle parti, a cura della Segreteria della Camera.
3. In ogni caso, nel corso del procedimento e fino al deposito del lodo, ciascun arbitro è tenuto a comunicare alla Camera ogni sopravvenuta circostanza che possa costituire motivo di incompatibilità alla prosecuzione dell’incarico.
4. Alla designazione di un nuovo arbitro, in caso di mancata o inefficace accettazione, provvede entro dieci giorni chi aveva provveduto a nominarlo o in difetto il Presidente della Camera; nel caso del Presidente del Collegio, provvede, entro il medesimo termine, il Presidente della Camera.
Art. 15. Ricusazione e sostituzione degli arbitri
1. La parte può ricusare un arbitro nei casi previsti dall’art. 51 del codice di procedura civile, per infrazioni deontologiche, o per l’assenza delle condizioni di cui all’art. 14,
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comma 2, del presente Regolamento.
2. La richiesta di ricusazione deve essere motivata ed è proposta mediante ricorso alla Camera entro dieci giorni dalla comunicazione della dichiarazione di cui all’art. 14, comma 2, del presente Regolamento o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione.
3. Sulla richiesta di ricusazione, sentito l’arbitro, decide in via definitiva la Camera con provvedimento motivato.
4. Ciascun arbitro, nel corso del procedimento, può rinunciare al suo incarico per gravi motivi o per incompatibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 14, comma 2, del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta alla Camera.
5. Nelle ipotesi di comportamento ostruzionistico dell’arbitro e, quindi, in caso di inerzia, ingiustificato ritardo, ingiustificata assenza o negligenza nell’espletamento delle proprie funzioni, la Camera, dopo un primo richiamo scritto, provvede a rimuoverlo ed invita chi lo aveva precedentemente nominato a nominare un sostituto, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
6. Nelle ipotesi di decesso o di sopravvenuta incapacità l’arbitro è sostituito senza ritardo secondo le modalità di nomina di cui al presente Regolamento.
7. In ogni ipotesi di sostituzione prevista dal presente articolo, la Camera decide sulla nomina del nuovo arbitro e determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta e dei motivi della sostituzione.
8. In tutte le ipotesi di sostituzione di un arbitro spetta al nuovo arbitro unico o al collegio arbitrale, su richiesta del nuovo arbitro, decidere la rinnovazione totale o parziale degli atti del procedimento svolti fino a quel momento. Nel caso in cui sia disposta la rinnovazione totale, il nuovo termine per il deposito del lodo decorre dall’emissione dell’ordinanza che la dispone.
Art. 16. Regole di procedura
1. Le regole applicabili alla procedura arbitrale sono quelle contenute nel presente Regolamento; nel silenzio del Regolamento, sono quelle determinate dagli arbitri, rispettando in ogni caso il principio del contraddittorio.
2. L’arbitro unico o il presidente del collegio, sentiti gli altri arbitri, fissa la data dell’udienza e convoca le parti.
3. L’organo arbitrale ammette su richiesta delle parti i mezzi istruttori. Le prove testimoniali possono essere rese sia oralmente che per iscritto. In caso di ammissione di prove testimoniali orali, è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno e nel luogo fissato per la loro audizione. L’assenza del teste comporta la decadenza della parte onerata che non provi di averlo tempestivamente informato. L’assenza del teste, regolarmente informato, comporta l’impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l’organo arbitrale acconsenta. La richiesta deve essere proposta entro il giorno fissato per l’audizione.
4. L’organo arbitrale ha facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio e di chiedere eventuali chiarimenti ed informazioni alle autorità sportive. Al consulente tecnico d’ufficio si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dal presente Regolamento in tema di accettazione, ricusazione e sostituzione dell’arbitro. L’organo arbitrale può chiedere al consulente tecnico d’ufficio, nella definizione dei suoi onorari, l’applicazione ai minimi delle tariffe eventualmente stabilite dall’ordine professionale di
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appartenenza.
5. Chiusa l’istruttoria l’organo arbitrale invita le parti alla discussione orale fissando, ove occorra, un’udienza ulteriore.
6. In caso di collegio arbitrale, quest’ultimo può delegare uno degli arbitri all’assunzione dei mezzi istruttori.
7. In ogni momento del procedimento, l’organo arbitrale può promuovere la composizione amichevole della controversia.
8. I provvedimenti di cui al presente articolo, deliberati dal Collegio arbitrale, possono essere sottoscritti e comunicati alle parti anche solo dal Presidente del Collegio.
9. Le funzioni di segreteria dell’arbitrato sono svolte di regola dal Segretario della Camera o dai funzionari della Segreteria della Camera; il collegio arbitrale ovvero l’arbitro unico può nominare persona di sua fiducia segretario dell’arbitrato senza oneri aggiuntivi per le parti o per il CONI.
Art. 17. Udienze e verbali
1. Le date di udienza, ove non concordate, sono fissate dall’organo arbitrale e comunicate alle parti.
2. Le parti possono comparire alle udienze in proprio o attraverso procuratori ed essere assistite da difensori.
3. Se la parte non si presenta senza dare valida giustificazione l’organo arbitrale procede dopo aver constatato che la convocazione è stata regolarmente comunicata. In caso contrario provvede alla riconvocazione.
4. Di ogni udienza viene redatto verbale sommario sottoscritto dall’organo arbitrale; la Segreteria fornisce copia dei verbali alle parti che ne facciano richiesta e dà comunicazione di ogni atto del procedimento.
Art. 18. Transazione in corso di procedimento
1. Qualora le parti giungano ad una separata transazione prima che si costituisca l’organo arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l’archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione tra le parti interviene dopo la nomina dell’organo arbitrale, quest’ultimo redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall’obbligo di pronunciare il lodo. Nel verbale, l’organo arbitrale indica gli onorari e le spese di procedimento determinati ai sensi del presente Regolamento.
3. Se la transazione è solo parziale, il procedimento arbitrale prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
4. Le parti possono concordemente richiedere all’organo arbitrale, che può anche non accogliere tale richiesta, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.
Art. 19. Deliberazione e sottoscrizione del lodo
1. Il lodo è deliberato dall’organo arbitrale riunito in conferenza personale a maggioranza di voti; è redatto per iscritto, con motivazione che indichi le richieste delle parti, lo svolgimento del procedimento e le ragioni sulle quali si fonda la decisione, in tanti originali quante sono le parti più uno da depositare presso la Segreteria della Camera.
2. I componenti del collegio arbitrale prima del deposito possono sottoscrivere il lodo in
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luoghi e tempi diversi. Ogni arbitro deve indicare il luogo e la data in cui la firma è stata apposta. Le sottoscrizioni dei componenti del collegio arbitrale possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
3. Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sottoscrizione della maggioranza degli arbitri.
4. Su autorizzazione congiunta delle parti o per motivi di particolare urgenza, l’organo arbitrale può rendere anticipatamente noto il solo dispositivo, comunicando successivamente il testo integrale del lodo contenente l’esposizione dei motivi della decisione. Sia il dispositivo sia il lodo completo di motivazione devono essere in ogni caso sottoscritti dall’arbitro unico o da almeno la maggioranza del collegio arbitrale. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza del collegio arbitrale, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti gli arbitri e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.
5. Il lodo è imputabile esclusivamente al collegio arbitrale o all’arbitro unico. In nessun caso, nemmeno in quelli previsti dall’art 11, comma 3, e dall’art. 13, comma 4, del presente Regolamento, il lodo può essere considerato atto della Camera o del CONI.
Art. 20. Termine e modalità di deposito del lodo
1. Gli arbitri debbono pronunciare il lodo completo dei motivi nel termine di novanta giorni dalla data di deposito dell’accettazione della nomina presso la Segreteria. In caso di collegio arbitrale, se l’accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti gli arbitri, il termine decorre dalla data di deposito dell’ultima accettazione presso la Segreteria. Il termine di cui al presente comma è sospeso dal 1° agosto al 1° settembre.
2. Il lodo è preventivamente sottoposto al controllo formale della Camera.
3. L’organo arbitrale dà comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna o spedizione di un originale entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione. Nello stesso termine un originale è depositato a cura dell’organo arbitrale presso la Segreteria.
4. Il lodo viene pubblicato a cura della Segreteria sul sito internet del CONI.
5. Il termine di cui al precedente comma 1 è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione, fino alla pronuncia su di essa e quando occorra procedere, per qualunque motivo, alla sostituzione di un arbitro. Allo stesso modo, il termine di cui al precedente comma 1 può essere sospeso dal Presidente della Camera ai sensi del presente Regolamento.
6. Quando devono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo parziale, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di novanta giorni. In ogni caso, le parti, d’accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine di pronuncia del lodo.
7. Nelle controversie aventi ad oggetto le iscrizioni ai campionati, l’accertamento dei requisiti per la partecipazione alle competizioni internazionali e in quelle individuate in regolamenti speciali, il lodo è emesso nel termine breve di dieci giorni, con motivazione in forma sintetica.
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Art. 21. Contenuto del lodo
1. Il lodo deve avere ad oggetto tutti i punti della controversia, singolarmente motivati.
2. Se l’organo arbitrale ritiene nel corso del procedimento di poter utilmente decidere solo alcuni punti della controversia, emette un lodo parziale, motivando tale scelta.
3. Nel lodo definitivo, l’organo arbitrale indica, secondo il principio di soccombenza, la parte o le parti tenute al pagamento degli onorari e delle spese di procedimento, delle spese di difesa e dei diritti amministrativi. Stabilisce inoltre in quale proporzione i predetti importi debbano essere ripartiti fra le parti stesse.
Art. 22. Onorari e spese di procedimento
1. Gli onorari e le spese di procedimento sono liquidati dalla Camera, prima del deposito del lodo, nell’ambito dei limiti fissati dalla Tabella di cui all’art. 25 del presente Regolamento, tenendo conto del tempo occorso, della complessità della controversia e della capacità finanziaria delle parti.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dalla Camera è comunicato all’organo arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese menzionata nel lodo. La liquidazione disposta dalla Camera non pregiudica la decisione dell’organo arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
3. Gli onorari per il collegio arbitrale, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 11, comma 3, e all’art. 13, comma 4, del presente Regolamento sono ripartiti nella misura del quaranta per cento per il presidente del collegio e del trenta per cento per gli altri arbitri, mentre il rimborso delle spese è attribuito all’arbitro che le ha effettivamente sopportate.
4. Se il procedimento arbitrale si chiude senza emissione del lodo, la Camera determina, con riferimento all'attività svolta, gli onorari e le spese di procedimento.
Art. 23. Versamenti anticipati e finali. Mancato pagamento
1. Dopo il deposito della istanza di arbitrato e della risposta della parte convenuta, il Presidente della Camera richiede alle parti un congruo fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. Il Presidente della Camera può richiedere alle parti successive integrazioni in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
3. Il Presidente della Camera richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dalla Camera e prima del deposito del lodo, fissando i termini per i versamenti.
4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono richiesti a tutte le parti in eguale misura.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, il Presidente della Camera può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione dell’organo arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
6. Se una parte non versa l’importo richiesto, il Presidente della Camera può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento.
7. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il Presidente della Camera può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dal Presidente della Camera, verificato
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l’adempimento.
8. Decorsi sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal precedente comma 7 senza che il versamento sia eseguito, la Camera può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 24.Uffici
1. La Segreteria assiste e coadiuva la Camera ed il suo Presidente, e ne attua le direttive.
2. La Segreteria svolge tutti i compiti di amministrazione, cancelleria e segretariato necessari in relazione ai procedimenti previsti nel presente Regolamento; in particolare, la Segreteria:
a) riceve istanze, memorie e documenti delle parti, dando atto ove necessario dell’avvenuta ricezione;
b) conserva la documentazione ricevuta e predispone ed archivia i fascicoli d’ufficio;
c) trasmette atti e documenti, secondo necessità, ai componenti della Camera, ai conciliatori, agli arbitri ed alle parti;
d) richiede e verifica i versamenti a carico delle parti;
e) verifica il rispetto delle norme e dei termini procedurali;
f) assiste la Camera nella organizzazione e nella logistica delle riunioni e dei procedimenti;
g) tiene i contatti con le parti dei procedimenti e con i loro difensori;
h) cura la pubblicazione dei pareri, delle conciliazioni e dei lodi arbitrali, nonché degli altri provvedimenti di cui al presente regolamento;
i) predispone su indicazione del Presidente della Camera gli eventuali comunicati stampa relativi all’attività della Camera;
j) svolge ogni altro compito utile per il corretto ed efficiente funzionamento della Camera attribuitole dal presente Regolamento.
3. Nell’esercizio delle attività previste dal presente Regolamento, il Segretario e la Segreteria svolgono funzioni di mero controllo formale degli atti.
4. Il Segretario, nel rispetto del presente Regolamento, è competente a svolgere, con ampia autonomia, tutte le fasi relative all’organizzazione ed al funzionamento della Segreteria, ottimizzandone l’impiego delle risorse a disposizione.
Art. 25. Diritti amministrativi, onorari, spese
1. Alle spese di funzionamento della Camera e della Segreteria provvede il CONI.
2. La Giunta Nazionale del CONI stabilisce e rivede periodicamente, anche su proposta della Camera, una Tabella (“Tabella”) contenente gli importi dei diritti amministrativi, degli onorari e delle spese.
3. In particolare, ai fini dell’inserimento nella Tabella, la Giunta Nazionale determina:
a) l’importo dei diritti amministrativi che la parte richiedente un parere deve versare, nonché la misura degli onorari spettanti per ogni parere reso;
b) l’importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini 17
dell’instaurazione di un procedimento di conciliazione;
c) la misura degli onorari spettanti al conciliatore per ogni procedimento affidatogli;
d) l’importo dei diritti amministrativi che le parti devono versare ai fini dell’instaurazione di un procedimento consultivo ed arbitrale ai sensi del Titolo IV del presente Regolamento;
e) i limiti minimi e massimi degli onorari e delle spese spettanti agli organi arbitrali;
f) l’importo dei compensi su base annua riconosciuti al Presidente, ai Componenti fissi ed al Segretario della Camera, per l’esercizio delle attività previste dal presente Regolamento.
4. La Giunta Nazionale determina altresì l’importo del gettone di presenza previsto dal presente articolo.
5. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, il mancato versamento, entro sessanta giorni dalla richiesta od entro altro termine fissato dalla Camera, degli importi dovuti dalle parti quali diritti amministrativi, onorari o spese, determina la segnalazione da parte della Camera alla competente procura federale per il deferimento volto all’adozione di misure sanzionatorie ovvero alla Giunta Nazionale del CONI per i provvedimenti di competenza.
6. Ai funzionari della Camera che svolgono l’incarico di segretario nelle riunioni della Camera o nei procedimenti consultivi, conciliativi ed arbitrali è attribuito un gettone di presenza, che non si cumula con quanto previsto al precedente comma 3, lettera f) del presente articolo.
Art. 26. Custodia degli atti
1. La Segreteria mantiene la custodia degli atti fino ad un anno dalla conclusione del procedimento.
Art. 27. Obbligo di riservatezza
1. I componenti della Camera, il Segretario, il funzionari della Segreteria, i conciliatori, gli arbitri e i segretari eventualmente nominati, i consulenti tecnici e le parti sono obbligati a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente agli argomenti trattati e alle procedure previste dal presente Regolamento.
Art. 28. Sanzioni
1. Salvo il diritto ad ogni azione competente alle parti, qualora ad una decisione, in un arbitrato o in un accordo conciliativo, non sia data esecuzione nel termine di un mese dalla data di verbalizzazione o nel diverso termine fissato dagli arbitri o dai conciliatori, la Camera, su richiesta della parte interessata, invita l’altra parte ad adempierla entro il termine di giorni quindici dal ricevimento della diffida. Xxxxxxx detto termine senza che la parte intimata abbia adempiuto è data notizia con le modalità previste dal presente regolamento; inoltre il nome dell’inadempiente è comunicato alle autorità sportive interessate per i provvedimenti di loro competenza.
2. Salvo il diritto ad ogni azione competente ai creditori, il presente articolo si applica anche nei confronti delle parti che si rendessero inadempienti al pagamento dei diritti amministrativi, onorari e spese di cui al presente Regolamento.
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Art. 29. Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva
1. La disciplina prevista nel presente Regolamento in riferimento alle Federazioni sportive nazionali si applica integralmente anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva ove previsto dai rispettivi statuti. Ogni riferimento alle Federazioni sportive nazionali deve intendersi comprensivo del riferimento anche alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva.
Art. 30. Entrata in vigore
1. Le norme di procedura contenute nel presente regolamento entrano in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale del CONI, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 gennaio 1992, n.138 e si applicano a tutte le procedure per le quali sia presentata istanza successivamente a tale data. Le norme di organizzazione e di funzionamento della Camera e quelle relative alle modalità di composizione dei collegi arbitrali entrano in vigore quindici giorni dopo la nuova nomina da parte del CONI dei componenti della Camera e dell’Elenco degli esperti; entro il suddetto termine di quindici giorni la Camera provvede alla formazione dell’Elenco dei presidenti.
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TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE
PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT
Approvata con deliberazione del Consiglio Nazionale n° 1303 del 03.02.2005 Modificata ed integrata con deliberazione della Giunta Nazionale n° 0057 del 24.01.2006
Modificata con deliberazione della Giunta Nazionale del 20.04.2006
I. FUNZIONE CONSULTIVA
1. Diritti amministrativi a carico della parte richiedente da versare al CONI per ogni parere:
Euro 1.000,00
2. Onorari a carico della parte richiedente il parere da corrispondere al Relatore nominato dal Presidente della Camera ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento:
Totale delle ore impiegate | Importo Massimo |
fino a 20 ore | Euro 1.000,00 |
da 20 a 30 ore | Euro 2.000,00 |
da 30 a 40 ore | Euro 2.500,00 |
da 40 a 50 ore | Euro 3.500,00 |
oltre 50 ore | Euro 4.000,00 + Euro 75,00 per ogni ora sull’eccedenza di 60 ore |
Gli onorari sono fissati dalla Camera attenendosi a quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento. Per i pareri riguardanti questioni relative allo sport professionistico, ovvero questioni di ordine commerciale, gli importi massimi sono moltiplicati per 1,5; per i pareri riguardanti questioni relative allo sport giovanile o di base, gli importi massimi sono dimezzati.
3. Spese a carico delle parte richiedente da rimborsare in aggiunta agli onorari:
- al Relatore:
a) spese necessarie e documentate sostenute ai fini del parere;
b) spese generali pari al 12,5% degli onorari;
- al CONI:
a) onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d’ufficio;
b) spese particolari richieste per l’organizzazione del procedimento.
4. Oneri di legge da corrispondere al Relatore:
a) se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA.
Per i pareri richiesti dal CONI non è corrisposto alcun emolumento alla Camera.
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II. FUNZIONE CONCILIATIVA
1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento di conciliazione:
- a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale
- a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni
Euro 1.000,00
Euro 500,00
Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva – che non siano parti istanti o terzi intervenuti – non sono tenuti a versare diritti amministrativi nei procedimenti di conciliazione.
2. Onorari e spese da corrispondere al conciliatore per ogni procedimento affidatogli:
- a carico del CONI in caso di esito negativo della procedura:
a) un gettone di presenza per il primo incontro pari a
Euro 103,29
b) rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore ai fini del procedimento relativamente al primo incontro di conciliazione.
- a carico delle parti in caso di accordo:
a) un onorario per ogni incontro, fin dal primo, pari a
Euro 103,29
b) rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore ai fini del procedimento.
Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, l’importo di cui alla lettera a) - in caso di accordo - è moltiplicato per 2.
- inoltre, a carico delle parti, secondo le determinazioni del conciliatore:
c) il rimborso delle spese necessarie e documentate, sostenute dal conciliatore per gli incontri successivi al primo;
d) un onorario per ogni incontro successivo al primo pari a
Euro 103,29
Per i procedimenti di conciliazione riguardanti questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale, l’importo di cui alla lettera d) è moltiplicato per 2.
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3. Oneri di legge da corrispondere al conciliatore:
- se soggettivamente dovuti, agli importi di cui al precedente punto 2 vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA.
4. Xxxxxxx e spese da corrispondere al difensore di cui all’art. 2 del Regolamento per ogni procedimento affidatogli:
- a carico del CONI, nei limiti di bilancio assegnati alla Camera:
a) un onorario per il primo incontro pari a
Euro 103,29
b) rimborso delle spese necessarie e documentate – sostenute dal difensore ai fini del procedimento relativamente al primo incontro di conciliazione – comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA fino ad un massimo di
Euro 250,00
- a carico delle parti richiedenti la prestazione del difensore, secondo le determinazioni del conciliatore:
c) il rimborso delle spese necessarie e documentate – sostenute dal difensore per gli incontri successivi al primo – comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA, fino ad un massimo di
d) un onorario per ogni incontro successivo al primo pari a
Euro 250,00
Euro 103,29
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III. FUNZIONE ARBITRALE
1. Diritti amministrativi da versare al CONI per ogni procedimento arbitrale:
a) per le parti che abbiano esperito la funzione conciliativa:
- a carico di ciascuna parte per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale
- a carico di ciascuna parte per tutte le altre questioni
Euro 1.000,00
Euro 500,00
b) per le altre parti ed a carico di ciascuna ovvero per i procedimenti che non prevedono una funzione conciliativa:
- per questioni relative allo sport professionistico ovvero questioni di ordine commerciale
- per tutte le altre questioni
- Euro 2.000,00
- Euro 1.000,00
2. Onorari da corrispondere all’organo arbitrale per ogni procedimento affidatogli:
- a carico delle parti secondo la ripartizione fissata dall’organo arbitrale, fermo restando, comunque, il vincolo di solidarietà:
Totale delle ore impiegate | Importo Massimo |
fino a 50 ore | Euro 1.000,00 |
oltre 50 ore | Euro 2.000,00 |
Per gli arbitrati riguardanti questioni relative allo sport professionistico gli importi massimi sono moltiplicati per 2.
Per le questioni di ordine commerciale o per arbitrati aventi natura economica risarcitoria si invia alle tabelle previste per gli ordini professionali.
In caso di arbitro unico l’importo degli onorari, come sopra determinato, è dimezzato.
3. Spese a carico delle parti da corrispondere in aggiunta agli onorari:
- all’organo arbitrale:
a) spese necessarie e documentate, sostenute dagli arbitri ai fini dell’arbitrato;
b) spese generali pari al 12,5% degli onorari;
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- al CONI:
a) onorari eventualmente corrisposti a consulenti tecnici d’ufficio;
b) spese particolari richieste per l’organizzazione del procedimento.
4. Oneri di legge da corrispondere ai componenti gli organi arbitrali:
- se soggettivamente dovuti, agli onorari e alle spese vanno aggiunti gli importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA.
5. Xxxxxxx e spese da corrispondere al difensore di cui all’art. 2 del Regolamento per ogni procedimento affidatogli:
- a carico del CONI, nei limiti di bilancio assegnati alla Camera:
a) un onorario per la prima udienza pari a
Euro 103,29
b) rimborso delle spese necessarie e documentate - sostenute dal difensore ai fini del procedimento relativamente alla prima udienza - comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA fino ad un massimo di
Euro 250,00
- a carico delle parti richiedenti la prestazione del difensore, secondo le determinazioni dell’organo arbitrale:
c) il rimborso delle spese necessarie e documentate - sostenute dal difensore per le udienze successive alla prima - comprensivo di eventuali importi relativi alla Cassa di previdenza e assistenza professionale e all’IVA, fino ad un massimo di
d) un onorario per ogni udienza successiva alla prima pari a
Euro 250,00
Euro 103,29
CON RIFERIMENTO ALLA TABELLA DEI DIRITTI, ONORARI E SPESE PER LA CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LO SPORT, LE SOMME DA CORRISPONDERE DEVONO ESSERE VERSATE PRESSO: BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - AGENZIA 6309 C/C 200559 - CONI ATTESA REVERSALE - COD. ABI 01005 - COD. CAB. 03309 CAUSALE DEL VERSAMENTO: “DIRITTI AMMINISTRATIVI CAMERA C.A. SPORT
– CONI”
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