AVEPA prot. 18539/2019 del 13.03.2019 - rep. 52/2019 - class. IX/6 - fasc. 2018-IX/6.69
AVEPA prot. 18539/2019 del 13.03.2019 - rep. 52/2019 - class. IX/6 - fasc. 2018-IX/6.69
Repertorio: Decreti del Dirigente - Funzionamento classif.: IX/6
rep. / data: vedi segnatura.xml allegati: 1
Oggetto: Indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’AVEPA secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche (aff. 3142 – CIG 78260493F0)
Scheda sintetica per la trasparenza
Struttura competente: Area.amministrazione e contabilità - Gestione gare, contratti e convenzioni
Responsabile del procedimento: Xxxxx Xxxxxxxxx
Contenuto del provvedimento Il provvedimento dispone l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’AVEPA secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Importo della spesa prevista: € 0,00
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura” (AVEPA);
VISTO il decreto del Direttore n. 40 del 28 febbraio 2017, successivamente modificato con decreto n. 138 del 31 luglio 2018, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali presso la Sede centrale e gli Sportelli unici agricoli dell'Agenzia;
VISTO il contratto per l’incarico di medico competente dell’AVEPA stipulato con la società Contec AQS Srl in data 20.01.2015 (rep. AVEPA n. 7/2015 - aff.2234) e rinnovato, come previsto già in sede di gara, in data 19.01.2016 (con contratto rep. AVEPA n. 20/2016 - aff. 2486), con scadenza al 19.01.2019;
CONSIDERATO che il servizio di medico competente è necessario per l’AVEPA e che occorre garantirne la continuità;
RITENUTO, in base alle esigenze dell’AVEPA, necessario affidare il servizio per un nuovo periodo di 18 mesi, eventualmente rinnovabile a discrezione dell’AVEPA per ulteriori 18 mesi, e fissare quindi il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito “decreto legislativo”), nell’importo complessivo massimo stimato di € 55.000,00 (IVA esente ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, art. 6 c. 10 L.133/1999 e circolare 4/E Agenzia delle En- trate del 28.01.2005 e ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e dell’art. 14 c. 10 della L. 537/1993), comprensivo di qualsiasi opzione o rinnovo;
DATO atto che il servizio di medico competente non risulta tra le categorie di attività previste nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione realizzato da CONSIP (MePA);
DATO atto inoltre che attualmente non sono attive, né sono previste in attivazione, conven- zioni CONSIP per acquisire il servizio sopra indicato;
VERIFICATO che l’intervento in parola non rientra nelle categorie di beni e servizi e nelle soglie di obbligatorietà individuate dal DPCM 24 dicembre 2015 per cui le Stazioni Appaltanti de- vono necessariamente rivolgersi a soggetti aggregatori per lo svolgimento delle procedure di ac- quisizione;
VISTA la vigente normativa sugli appalti (D. Lgs. n. 50/2016, di seguito “decreto legislativo”) ed in particolare l’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto stesso, che prevede per gli affidamenti di servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 (ora 221.000 euro), la possibilità di procedere mediante una procedura negoziata previa consultazione, ove esi- stenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato;
DATO ATTO che, con determina a contrarre adottata con decreto n. 341 del 10.12.2018, si è dato avvio alla procedura di selezione per lo specifico affidamento, mediante indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare, pubblicando per 15 giorni un avviso sul sito web istituzionale dell’Agenzia, nella sezione “Amministrazione trasparente”;
DATO ATTO che AVEPA, per ottemperare all’obbligo di utilizzare in tutte le procedure di ga- ra mezzi di comunicazione elettronici, imposto dall’art. 40 del decreto legislativo a far data dal 18.10.2018, ha avviato nel mese di settembre 2018 un’indagine di mercato per individuare opera- tori del mercato in grado di offrire prodotti software per la gestione di procedure di gara telematiche compatibili con le esigenze dell’Agenzia ed in adempimento della normativa vigente, al fine di do- tarsi degli strumenti necessari ad indire per le procedure di gara diverse da quelle da svolgersi nel MePA di CONSIP o in altri mercati elettronici ;
DATO ATTO che ad esito dell’indagine di mercato, AVEPA ha optato per l’utilizzo della piat- taforma telematica di e-procurement SINTEL della Regione Lombardia, provvedendo alla registra- zione nella stessa piattaforma in data 29.11.2018;
PRESO ATTO che, in ragione della sopravvenuta impossibilità di perfezionare l’attivazione della registrazione dell’AVEPA nella piattaforma SINTEL e di accedervi, per l’imprevista numerosi- tà delle richieste di registrazione pervenute al gestore della stessa negli ultimi mesi del 2018 da va- ri enti e pubbliche amministrazioni, AVEPA con decreto n. 9 del 17.01.2019 ha disposto l’acquisto nel MePA di CONSIP di una piattaforma di e-procurement per lo svolgimento delle gare telemati- che dell’Agenzia ricorrendo al prodotto offerto dalla società DIGITALPA Srl, considerato il migliore in base alle esigenze dell’Agenzia stessa da una analisi comparativa svolta durante l’indagine di mercato avviata nel settembre 2018;
VISTO il decreto n. 11 del 18.01.2019 con cui si è dovuto provvedere urgentemente ad una proroga tecnica del contratto in essere con Contec AQS Srl, previa comunicazione alla ditta stessa (prot. n. 3632 del 18.01.2019) fino al 31.03.2019, nelle more di indizione ed aggiudicazione della nuova procedura di gara, soggetta ad un forte ritardo causato dalla necessità di disporre di una piattaforma di gara telematiche in adempimento degli obblighi normativi;
CONSIDERATO che a seguito dell’indagine di mercato svolta, hanno manifestato interesse ad essere invitati i seguenti operatori economici:
• GLOBALSERVICE SRL (CF 03690760982)
• SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL (CF 02455120226)
• UOMO & AMBIENTE SRL (CF 10874480014)
• XX.XX.XX. SRL (CF 00328950241)
• DATA MEDICA PADOVA SPA (CF 00477060289)
• EURONORMA DEL XXXX. XXXXXXXX XXXXXXX & C SAS (CF 02151600349)
• FORGEST SRL (CF 02028830798)
• CONSULEO SRL (CF 02836350732)
• M.D.L. SNC DI XXXXXXXX & MURAROLI (CF 02666280231)
• POLIAMBULATORIO GRATIA ET SALUS SRL (CF 02015391200)
• XXXXX XXXXXXXX (CF RZZGNN59D28G224K)
DATO ATTO che la manifestazione di interesse del xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx risulta tardiva in quanto presentata decorsi i termini fissati per la ricezione delle manifestazioni di interesse degli operatori economici;
RITENUTO di avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo da svolgersi telematicamente mediante apposita piattaforma di gare telematiche in dotazione dell’AVEPA, finalizzata ad individuare idoneo fornitore cui affidare il servizio in oggetto, comprensivo delle attività descritte nel capitolato tecnico;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 51, comma 1 del decreto legislativo, la procedura non viene suddivisa in lotti funzionali, in quanto il servizio di medico competente è gestito in modo centralizzato dalla sede centrale dell’AVEPA in considerazione dell’unicità e dell’indivisibilità del servizio richiesto e dell’opportunità di una direzione unitaria dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto;
RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e della Determinazione n. 3 in data 5 marzo 2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavoro, Servizi e Forniture, il servizio in parola non è soggetto ad interferenze e che pertanto non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e che gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00;
CONSIDERATO di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del decreto legislativo, secondo gli elementi di valutazione specificati e dettagliati nei documenti di gara allegati al presente decreto;
CONSIDERATO di fissare un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dall’invio dell’invito agli operatori economici individuati;
DATO ATTO che l’apertura delle offerte pervenute avverrà sulla piattaforma telematica dell’AVEPA, così come stabilito dal disciplinare di gara;
VISTI gli elaborati predisposti per l’esecuzione del servizio e costituiti dal disciplinare di gara (allegato A) e dai suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale ovvero:
- Capitolato tecnico;
- Patto di integrità;
- DGUE;
- Modulo offerta economica;
- Schema di contratto;
VERIFICATA la disponibilità al capitolo 160124 “Medico competente ed altri servizi sanitari” del bilancio di previsione 2019-2021;
DECRETA
1. di indire, per le motivazioni indicate in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici (di seguito “decreto legislati- vo), per l’affidamento dell’incarico di medico competente per l’AVEPA secondo quanto dispo- sto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economi- camente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo citato, tenuto conto degli elementi di valutazione specificati e dettagliati nei documenti da gara allegati al presente decreto;
2. di dare atto che il servizio in oggetto avrà durata pari 18 mesi, con decorrenza prevista pre- sumibilmente dal 01.04.2019, eventualmente rinnovabile a discrezione dell’AVEPA per ulte- riori 18 mesi;
3. di dare atto che il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo, comprensivo di qualsiasi eventuale opzione e rinnovo, è pari ad € 55.000,00 (IVA esente ex art. 10 n. 18 D.P.R. 633/1972, art. 6 c. 10 L.133/1999 e circolare 4/E Agenzia delle Entrate del 28.01.2005 e ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e dell’art. 14 c. 10 della L. 537/1993), e che gli oneri per la sicurezza sono pari a 0,00;
4. di dare atto che l’importo stimato contrattuale relativo ai primi 18 mesi prevede una suddivi- sione della spesa necessaria rispettivamente nell’anno 2019 e nell’anno 2020 diversa in fun- zione della diversa periodicità delle scadenze per le varie prestazioni sanitarie richieste;
5. di approvare la documentazione contenente i termini e le condizioni per l’esecuzione del servizio di cui trattasi e costituito dal disciplinare di gara (allegato A) e dai suoi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale ovvero:
- Capitolato tecnico;
- Patto di integrità;
- DGUE;
- Modulo offerta economica;
- Schema di contratto;
6. di invitare i seguenti operatori:
•GLOBALSERVICE SRL (CF 03690760982)
•SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL (CF 02455120226)
•UOMO & AMBIENTE SRL (CF 10874480014)
•XX.XX.XX. SRL (CF 00328950241)
•DATA MEDICA PADOVA SPA (CF 00477060289)
•EURONORMA DEL XXXX. XXXXXXXX XXXXXXX & C SAS (CF 02151600349)
•FORGEST SRL (CF 02028830798)
•CONSULEO SRL (CF 02836350732)
•M.D.L. SNC DI XXXXXXXX & MURAROLI (CF 02666280231)
•POLIAMBULATORIO GRATIA ET SALUS SRL (CF 02015391200)
7. di fissare un termine per la ricezione delle offerte pari a 15 giorni dalla data di invito agli ope- ratori;
8. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Area amministrazione e contabilità dell’Agenzia;
9. di dare atto che la somma che verrà versata a titolo di contributo di gara dell’AVEPA quale Stazione appaltante a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) ammonta a € 30,00 e trova copertura all'impegno n. 371 assunto con decreto n. 3 del 09.01.2019;
10. di procedere, per l’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo per l’affidamento del servizio di medico competente dell’AVEPA, alle seguenti registrazioni contabili al capitolo n. 160124 “Medico competente ed altri servizi sani- tari” del bilancio di previsione 2019-2021:
- prenotazione della somma di € 10.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e dell’art. 14 c. 10 della legge 537/1993) per l’anno 2019, esigibile entro il 31.12.2019;
- prenotazione della somma di € 20.000,00 (IVA esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972 e dell’art. 14 c. 10 della legge 537/1993) per l’anno 2020, esigibile entro il 31.12.2020;
11. di dare atto che l’eventuale rinnovo del contratto verrà effettuato con successivo apposito provvedimento.
Il Dirigente
(sottoscritto con firma digitale)
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELL’AVEPA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008
1. PREMESSE
Con decreto n. ...................... del ………….……, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di medico competente dell’AVEPA.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 (di seguito Codice) e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 del Codice.
Il servizio dovrà essere svolto nei luoghi indicati nell’art. 4 del capitolato tecnico
CIG 78260493F0 - CUI 90098670277201800004.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente dell’Area amministrazione e contabilità dell’AVEPA, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx.
La presente procedura è interamente svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione.
1.2 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE E REGISTRAZIONE DITTE
La piattaforma telematica di negoziazione dell’AVEPA è accessibile dal sito xxx.xxxxx.xx sezione “Amministrazione trasparente” Sottosezione “Bandi di gara” o direttamente al link xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
E’ necessaria la registrazione, secondo le modalità indicate al primo accesso; per tale registrazione è obbligatorio il possesso, da parte del Legale Rappresentante dell'azienda, di un certificato di firma digitale in corso di validità, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e di un indirizzo di posta elettronica certificata.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara è disponibile nella piattaforma telematica accessibile anche tramite il sito istituzionale di AVEPA (xxxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e comprende:
1. Presente disciplinare di gara;
2. Capitolato tecnico;
3. Patto di integrità e clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07.09.2015 (che ha rinnovato ed aggiornato il Protocollo di legalità del 9 gennaio 2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx;
4. DGUE;
5. Modulo di offerta economica;
6. Schema di contratto.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la piattaforma di gare telematiche dell’AVEPA almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte tramite la piattaforma di gare telematiche dell’AVEPA
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
La Stazione Appaltante procederà alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice mediante PEC (o posta elettronica per operatori non stabiliti in Italia).
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell’unicità e dell’indivisibilità del servizio richiesto e dell’opportunità di una direzione unitaria dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Affidamento dell’incarico di medico competente dell’AVEPA ai sensi del D. Lgs. 81/2008 | 71317200-5 | P | 55.000,00 |
Importo complessivo massimo stimato dell’appalto | 55.000,00 |
L’importo è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
La presente procedura di gara ha ad oggetto servizi di natura intellettuale, pertanto, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D. Lgs. 81/2008, non è redatto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, e del pagamento del contributo Anac, il valore massimo stimato dell’appalto, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovo del contratto, è pari ad
€ 55.000,00 (IVA esente).
L’importo contrattuale stimato per i primi 18 mesi è pari ad € 30.000,00 (IVA esente)..
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto è di 18 mesi a decorrere indicativamente dal mese di aprile 2019.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per una durata pari ad ulteriori 18 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 (operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del
D. Lgs. 50/2016) così specificati:
1) Liberi professionisti;
2) Studi associati di liberi professionisti;
3) Imprese commerciali, comprese le società di professionisti iscritte al registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. che abbiano per oggetto/attività prestazioni attinenti ad attività oggetto dell’affidamento.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara [in caso di suddivisione dell’appalto in lotti distinti sostituire “gara” con “singolo lotto”]. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione (se impresa) nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
b) Esecuzione di servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito dal 2015 o avere ancora in corso alla data di pubblicazione dell’avviso (10.12.2018) almeno un servizio di medico competente secondo il D. Lgs. 81/2008 per Pubbliche Amministrazioni e/o aziende pubbliche o private con almeno 250 dipendenti.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
c) Figura professionale richiesta
A prescindere dalla loro qualificazione giuridica, gli operatori economici che partecipano alla procedura devono dimostrare di poter disporre, all’interno della propria struttura organizzativa, di un medico professionista regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Medici e in possesso dei requisiti come da art. 38 D. Lgs. 81/2008 che assumerà l’incarico di medico competente per l’AVEPA.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Il concorrente può presentare spontaneamente la comprova dei requisiti mediante produzione di originali o copie dichiarate conformi dal titolare.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’esecuzione di servizi analoghi di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere posseduto dall’intero raggruppamento. Detto requisito deve essere posseduto in maniera maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. c) deve essere posseduto dall’intero raggruppamento nel suo complesso.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale nonché per quelli previsti al punto 7.2 lett. c) inerenti titoli e requisiti del medico competente indicato dal concorrente.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Non è ammesso il subappalto relativamente alle prestazioni di medico competente dell’AVEPA
10. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Nessun contributo da parte del concorrente è previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per tale procedura di gara, come da Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”.
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La presentazione dell’offerta deve essere effettuata nella piattaforma delle gare telematiche dell’AVEPA (xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) previa registrazione.
L’offerta deve pervenire entro le ore ……. del giorno …… e contenere:
“A - Documentazione amministrativa” “B - Offerta tecnica”
“C - Offerta economica”
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con firma digitale.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo),
entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta in bollo (euro 16 ogni 100 righe) e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Qualora le dichiarazioni, l’offerta tecnica e l’offerta economica siano sottoscritte da un procuratore, il concorrente allega anche copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere al concorrente in ogni momento della procedura la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.
13.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE dev’essere firmato digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.2 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
13.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
13.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità e il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07.09.2015 (che ha rinnovato ed aggiornato il Protocollo di legalità del 9 gennaio 2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile al link: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxx/xxxxxx- pubblici/protocollo-di-legalita;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, nel “Codice etico e di comportamento” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 166 del 18.12.2013, nel “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
8. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in
l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
9. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
11. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
La stazione appaltante si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. La stazione appaltante si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere d riservatezza delle informazioni rese disponibili.
12. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi del Regolamento UE 976/2016 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo e dell’art. 13 del Regolamento UE 976/2016.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.
13.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice.
13.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 13.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 13.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) una relazione tecnica che illustri le modalità di erogazione del servizio, con attenzione anche all’uso della tecnologia informatica ed eventuali elementi innovativi, senza costi ulteriori, utili per AVEPA, le dotazioni tecnico-sanitarie in possesso (con certificazione taratura) a disposizione per l’attività e le modalità di fornitura report di attività previsti dalla normativa (con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella al paragrafo 16.1);
La relazione deve essere composta da un numero massimo di 10 facciate in formato A4.
b) (Facoltativo) una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di aver svolto corsi di primo soccorso e di aggiornamento (con indicazione, per ogni corso, di azienda privata o Ente o azienda pubblica committente, numero di partecipanti e data di svolgimento);
c) un curriculum formativo e professionale del medico che assumerà e svolgerà l’incarico di medico competente per l’AVEPA da cui si evincano le esperienze professionali di medico competente svolte o in corso per aziende private, o Enti o aziende pubbliche con almeno 250 dipendenti (con indicazione del committente e del periodo di svolgimento).
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 13.1.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:
P1 visita medica specialistica di medicina del lavoro, con valutazione clinico funzionale del rachide cervicale e relativa compilazione della cartella sanitaria e di rischio ed emissione del giudizio di idoneità, sia in formato elettronico che cartaceo,
P2 Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche, P3 Spirometria su curva flusso-volume,
P4 Test di funzionalità oculo – visiva,
P5 Esame strumentale elettrocardiogramma (ECG)
P6 Compenso orario per attività di medico competente prevista (comunicazioni INAIL e Azienda Sanitaria Locale, assistenza alle riunioni periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc.),
P7 Singolo corso di primo soccorso,
P8 Singolo corso di aggiornamento di primo soccorso
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 13.1.
Pena l’esclusione dalla gara gli importi devono risultare uguali o inferiori a:
P | Prestazione | Prezzo massimo |
P1 | visita medica specialistica di medicina del lavoro, con valutazione clinico funzionale del rachide cervicale e relativa compilazione della cartella sanitaria e di rischio ed emissione del giudizio di idoneità, sia in formato elettronico che cartaceo, | 40,00 |
P2 | Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, | 22,00 |
P3 | Spirometria su curva flusso-volume, | 22,00 |
P4 | Test di funzionalità oculo – visiva, | 28,00 |
P5 | Esame strumentale elettrocardiogramma (ECG) | 50,00 |
P6 | Compenso orario per attività di medico competente prevista (comunicazioni INAIL e Azienda Sanitaria Locale, assistenza alle riunioni periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc.), | 75,00 |
P7 | Singolo corso di primo soccorso, | 1.400,00 |
P8 | Singolo corso di aggiornamento di primo soccorso | 600,00 |
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
CRITERI DI VALUTAZIONE | Sub-criteri valutazione | di | Modalità di attribuzione punteggio | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | |
1 | Modalità di erogazione del servizio, con attenzione anche all’uso della tecnologia informatica ed eventuali elementi innovativi, senza costi ulteriori, utili per AVEPA, | 30 | ||||
2 | Dotazioni tecnico-sanitarie in possesso (con certificazione taratura) a disposizione per l’attività | 5 | ||||
3 | Modalità di fornitura report di attività previsti dalla normativa | 5 | ||||
4 | Organizzazione di corsi di pronto soccorso e di aggiornamento | 1 punto per ogni corso organizzato (fino ad un max di punti 10) | 10 | |||
5 | Incarichi di medico competente svolti o in corso per PA e/o aziende pubbliche o private con almeno 250 dipendenti | PER OGNI INCARICO: 1 punto per anno svolto o frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi svolta | 20 | |||
0,50 punti ogni frazione di anno |
inferiore a 6 mesi svolta (fino ad un max di punti 20) | |||||
TOTALE | 70 | 40 | 30 |
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno:
Ottimo = 1;
buono = 0,8;
adeguato = 0,6
sufficiente: 0,4
scarso: 0,20
assente/irrilevante: 0,0
La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in relazione al sub- criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
P | PRESTAZIONE | PUNTEGGIO MAX |
P1 | visita medica specialistica di medicina del lavoro, con valutazione clinico funzionale del rachide cervicale e relativa compilazione della cartella sanitaria e di rischio ed emissione del giudizio di idoneità, sia in formato elettronico che cartaceo | 6 |
P2 | Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche | 2 |
P3 | Spirometria su curva flusso-volume | 2 |
P4 | Test di funzionalità oculo – visiva | 2 |
P5 | Esame strumentale elettrocardiogramma (ECG) | 2 |
P6 | Compenso orario per attività di medico competente prevista (comunicazioni INAIL e Azienda Sanitaria Locale, assistenza alle riunioni periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc.) | 10 |
P7 | Singolo corso di primo soccorso | 3 |
P8 | Singolo corso di aggiornamento di primo soccorso | 3 |
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula “bilineare”
Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia)
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)]
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai= ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,85
A max = valore del ribasso più conveniente
16.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove
Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno …….., alle ore ………
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma per le gare telematiche dell’AVEPA.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma per le gare telematiche dell’AVEPA.
Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo caricamento delle buste da parte dei concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il RUP procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, per quanto possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi
dell’art. 29, comma 1 del Codice.
19. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 16.4.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione caricherà i punteggi già riparametrati, ove sia prevista la riparametrazione attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica..
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 0.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 21.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà per quanto possibile attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
L’aggiudicatario è tenuto a dare prova di aver sottoscritto una polizza assicurativa idonea alla copertura del rischio da responsabilità civile per danni diretti e indiretti in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AVEPA, a dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. I massimali della polizza non devono essere inferiori a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro e per anno assicurato.
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata in modalità elettronica.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Padova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
CAPITOLATO TECNICO
Aff. n. 3142
ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio relativo all’assunzione dell’incarico di Medico Competente per l’AVEPA secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche.
ART. 2 DEFINIZIONE DI MEDICO COMPETENTE
In base all'art.2 del D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81 per "medico competente" deve intendersi un medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/2008, che collabora secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente capitolato.
ART. 3 SVOLGIMENTO ATTIVITA’
L’attività di medico competente deve essere svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH) (art. 39, 1° comma D.Lgs. 81/2008).
ART. 4 SITUAZIONE ATTUALE ED ESIGENZE DELL’AVEPA
AVEPA è un Ente pubblico attualmente strutturato in una sede centrale situata in Padova e in 7 Strutture Periferiche situate ognuna in un capoluogo di provincia del Veneto (per Venezia la sede è in terraferma) presso il quale, allo stato attuale, prestano servizio circa n. 460 unità lavorative, organicamente organizzate in Aree Funzionali.
Pertanto le prestazioni richieste riguardano complessivamente circa n. 460 lavoratori, in servizio presso gli Uffici dell’Amministrazione.
I lavoratori impegnati presso la sede e le strutture periferiche possono effettuare attività esclusivamente d'ufficio o possono essere impegnati anche in sopralluoghi esterni per verifiche e controlli circa i lavori in corso di esecuzione o opere completate che usufruiscano dei pagamenti AVEPA o per altre attività delegate dalla Regione Veneto o altri enti.
I sopralluoghi e i controlli esterni possono essere effettuati in aree ove sono in corso lavori di ristrutturazione, ampliamento o nuove costruzioni, in strutture di produzione, in aziende agricole con vari indirizzi produttivi. Nel corso del periodo di vigenza contrattuale l’attività delle verifiche e controlli dell’Agenzia potrebbe subire variazioni.
Inoltre alcuni dipendenti (attualmente in numero di 4 unità) svolgono il telelavoro; per tali soggetti potrebbe manifestarsi la necessità, per motivi oggettivi di salute del dipendente, che il medico si rechi presso la loro residenza nel territorio della Regione Veneto.
Queste le sedi AVEPA interessate dal servizio richiesto:
sedi | Dislocazione |
Sede centrale di Padova | Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 67 scala C Padova |
Sportello unico agricolo di Padova | Via Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 67 scala C Padova |
Sportello unico agricolo di Belluno | centro direzionale “Millennio”, xxx Xxxxxxxx Xxxxxx xx 000 Xxxxxxx |
Sportello unico agricolo di Rovigo | xxx X. Xxxxxxxxxx xx 00 Xxxxxx |
Sportello unico agricolo di Treviso | centro direzionale “Nautilus”, xxx Xxxxxxxxxx x. 00 xxx. 0 x 0 Xxxxxxx |
Sportello unico agricolo di Verona | Quadrante d’Europa, via Sommacampagna n° 63 H edificio 1 blocco C Verona |
Sportello unico agricolo di Venezia | Immobile “Lybra” c/o Parco Scientifico Tecnologico “XXXX” via Pacinotti n. 4 e 4/A – Marghera |
Sportello unico agricolo di Vicenza | via Xxxxxxxx Xxxxx n° 81 scala F e n° 81/C Vicenza |
ART. 5 OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
Il ruolo di medico competente comprende il corretto adempimento di quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e pertanto:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all’attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 (D.Lgs. 81/08) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in
suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE 679/2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del decreto;
f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 (D. Lgs.81/2008) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
i) visita gli ambienti di lavoro (sopralluoghi) almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
l) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
m) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della Salute secondo la normativa.
ART. 6 SORVEGLIANZA SANITARIA
1. La sorveglianza sanitaria é effettuata dal medico competente ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008, qui di seguito riportato:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore é destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’articolo 39, comma 3 (D.Lgs. 81/08).
3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
a) per accertare stati di gravidanza;
b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 53 (D.Lgs. 81/08).
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente.
6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.
7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
ART. 7 SPECIFICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
In esecuzione di quanto previsto dalla normativa in vigore e dal presente capitolato, il medico competente dovrà svolgere le prestazioni di legge, fra cui – quando di pertinenza:
1. Visita medica specialistica di medicina del lavoro con valutazione clinico funzionale del rachide cervicale e relativa compilazione della cartella sanitaria e di rischio ed emissione del giudizio di idoneità, sia in formato elettronico che cartaceo.
2. Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori (D. Lgs. 81/2008).
3. Spirometria su curva flusso-volume.
4. Test di funzionalità oculo – visiva.
5. Attività di medico competente prevista (comunicazioni INAIL e Azienda Sanitaria Locale, assistenza alle riunioni periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc..).
6. Esame strumentale elettrocardiogramma (ECG).
7. Corsi di primo soccorso.
8. Corsi di aggiornamento di primo soccorso.
Le visite mediche di cui al punto 1) e i test di cui al punto 4) dovranno essere effettuati su un numero di dipendenti pari a circa 460.
Le visite mediche di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere effettuate, se necessario, a giudizio dell’Amministrazione e su indicazione del Medico Competente.
L’esame di cui al punto 6) dovrà essere effettuato, se necessario, a giudizio dell’Amministrazione e su indicazione del Medico Competente.
Si precisa inoltre che il protocollo di sorveglianza sanitaria in atto prevede:
- per i dipendenti con profilo amministrativo, con mansione esclusivamente d’ufficio: visita medica (ogni 2 o 5 anni); screening visivo (2/5 anni);
- per i dipendenti con profilo tecnico, che effettuano sopralluoghi esterni: visita medica (ogni 2 o 5 anni); screening visivo (2/5 anni); spirometria ed ECG, solo se necessario, a giudizio dell’Amministrazione e su indicazione del medico.
Le quantità degli eventi sopra indicati sono indicative. Il numero delle singole visite mediche, nel corso della durata del servizio, potrà variare in base alle esigenze dell’Agenzia.
Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite con l’utilizzo delle attrezzature mediche adeguate che saranno a carico del medico competente.
Rimane a carico del medico competente ogni attività e/o materiale (ad esempio le cartelle sanitarie e di rischio) necessario per lo svolgimento del servizio non espressamente indicato a carico dell’AVEPA dal presente capitolato tecnico o documenti richiamati.
ART. 8 FORMAZIONE
In esecuzione del servizio di cui al presente capitolato il medico competente dovrà effettuare:
- corsi base di primo soccorso per gli addetti alle squadre di emergenza, conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, in numero di circa uno all’anno;
- corsi di aggiornamento di primo soccorso conformemente a quanto disposto dalla normativa in vigore, in numero di circa uno all’anno;
Le quantità dei corsi sopra indicati sono indicative. Durante l’esecuzione del servizio il numero dei singoli corsi potrà variare in base alle esigenze dell’Agenzia.
Il medico competente dovrà garantire la produzione e il tempestivo invio di copia del programma di formazione e delle dispense in formato elettronico – almeno quindici giorni lavorativi prima dello svolgimento dei corsi - affinchè AVEPA ne possa prendere adeguata conoscenza. Inoltre dovrà provvedere: 1. a predisporre e fornire a ciascun partecipante il materiale didattico (in aula), 2. ad applicare gli strumenti di monitoraggio e valutazione
dell’apprendimento da somministrare alla conclusione dei corsi; 3. a stampare gli attestati di fine corso entro 15 gg dalla conclusione di ciascu singolo corso.
ART. 9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le attività oggetto del presente incarico si intendono riferite al personale dipendente dell’Agenzia nei cui confronti vige l’obbligo dell’effettuazione della sorveglianza sanitaria.
Il Medico Competente svolgerà la propria attività nei giorni, negli orari e nei luoghi che, su sua proposta, saranno definiti da AVEPA, fermo restando il rispetto della periodicità per gli accertamenti sanitari e l’osservanza del D.Lgs 81/2008 e della normativa vigente per quanto attiene le funzioni di competenza; il tutto dovrà essere sempre approvato dall’AVEPA, prima della programmazione effettiva del servizio.
Le eventuali visite specialistiche richieste eccezionalmente e per motivate ragioni, nonché eventuali accertamenti strumentali di laboratorio non previsti dal protocollo sanitario, ma ritenuti necessari dal medico competente ai fini della formulazione del giudizio di idoneità alla specifica mansione, saranno demandati a specialisti e centri scelti dall’AVEPA che ne sopporterà gli oneri.
Il medico competente propone la calendarizzazione delle visite e provvede alla notifica dei referti sanitari.
Il programma di calendarizzazione proposto dal medico competente dovrà essere approvato dall’AVEPA prima della programmazione effettiva del servizio.
AVEPA fornirà al professionista tutti i dati necessari per l’espletamento del servizio.
AVEPA metterà a disposizione ambienti idonei per lo svolgimento delle visite mediche; il medico competente comunque dovrà disporre di unità mobile di medicina del lavoro per esigenze organizzative.
Qualora si verificassero le casistiche previste dall’art. 41 del D. Lgs.81/2008
- comma 2-c
- comma 2-e bis
- comma e-ter
il medico competente dovrà garantire lo svolgimento della visita medica entro 7 gg dalla comunicazione da parte dell’AVEPA o presso gli ambienti messi a disposizione dalla sede centrale dell’AVEPA, o presso l’unità mobile di medicina del lavoro purchè sita in prossimità della Sede Centrale dell’AVEPA o presso le strutture del medico competente qualora site nel comune di Padova.
Il medico competente, al momento della nomina, proporrà al datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie, che dovranno essere correttamente ed integralmente sigillate. Il datore di lavoro, esaminata la proposta, deciderà il luogo di custodia.
Il medico competente è tenuto inoltre, se richiesto, ad assicurare la propria presenza in occasione della convocazione della riunione periodica come previsto dall’art 35 del D.Lgs 81/2008, e delle riunioni programmatorie - una ogni due mesi circa - convocate dal datore di lavoro o Dirigente delegato e necessarie per coordinare le attività di sorveglianza; il medico deve inoltre concordare il piano delle attività e verificare lo stato dei lavori.
ART. 10 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI
La programmazione e calendarizzazione delle visite dei luoghi di lavoro (sopralluoghi) di cui all’art. 5 del presente capitolato dovrà essere concordata e approvata dall’AVEPA. Successivamente all’approvazione dell’Agenzia, congiuntamente al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi, il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno e partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza, come previsto dall’art. 25, lettera l) e lettera m) del d. lgs. 81/2008 e s.m.i..
Di ogni sopralluogo è redatto un verbale, con indicate le valutazioni e conclusioni, sottoscritto dal medico competente.
ART. 11 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere prestato presso le sedi indicate nell’art. 4 del presente capitolato e le prestazioni richieste riguardano complessivamente circa n. 460 lavoratori in servizio presso gli Uffici e/o strutture dell’Amministrazione.
Qualora una delle sedi dell’AVEPA indicate venisse chiusa e/o trasferita, AVEPA comunicherà tale fatto con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari.
Il servizio dovrà essere garantito nelle sedi che potranno essere eventualmente aperte nel corso della durata del contratto, secondo i livelli di servizio di cui al presente capitolato ed alle condizioni economiche compatibili con l’offerta economica presentata in sede di gara per sedi di analoghe dimensioni.
Il servizio dovrà, altresì, essere garantito ai nuovi dipendenti che potranno essere assunti nell’intera durata dell’appalto secondo i livelli di servizio di cui al presente capitolato ed alle condizioni economiche compatibili con l’offerta economica presentata in sede di gara.
ART. 12 SERVIZI COMPLEMENTARI
Nello svolgimento del presente incarico, il medico competente, su richiesta dell’AVEPA, potrà essere chiamato a svolgere oltre ai compiti previsti dal ruolo assunto e descritti nel presente capitolato, anche un’attività aggiuntiva di assistenza all’Ente, sul tema della tutela e salute dei lavoratori che comprende la gestione ed assistenza specifica e eventuale assistenza fornita presso le commissioni invalidi, consulenza medico – legale telefonica in relazione a richieste da parte della direzione dell’Agenzia.
ART. 13 LIVELLI DI SERVIZIO
Tutte le attività da svolgere per l’adempimento delle prestazioni ed esecuzione dell’incarico di medico competente dell’AVEPA dovranno essere preventivamente concordate con il datore di lavoro o suo delegato, che ne deve dare preventivo assenso.
ART. 14 TEMPISTICA
a) Il medico competente si impegna ad eseguire le visite mediche periodiche entro 30 (trenta) giorni solari dalla richiesta effettuata da AVEPA via posta elettronica.
b) Xxx le casistiche previste dall’art. 41 del D. Lgs.81/2008 comma 2-c; comma 2-e bis; comma e-ter il medico si impegna a svolgere la visita medica entro 7 gg dalla comunicazione da parte dell’AVEPA.
c) La consegna e/o l’invio dei giudizi di idoneità dovranno avvenire entro massimo il giorno successivo dalla conclusione degli accertamenti sanitari.
d) In caso di emergenze (ispezioni Azienda Sanitaria Locale, infortuni, convocazioni urgenti per riunioni ecc.), si richiede l’intervento nella giornata della chiamata.
ART. 15 PIANO ATTIVITA’
Entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del contratto, il medico competente, in accordo con il Responsabile dell’esecuzione del contratto, dovrà proporre un piano delle attività relativo alla programmazione annuale di visite, sopralluoghi, riunione periodica, corsi di primo soccorso ed eventuali aggiornamenti previsti nonchè altri corsi di formazione se necessari.
ART. 16 REFERENZE
Il medico competente si impegna a comunicare il nominativo di un referente e relativi numero di telefono, fax ed indirizzo e-mail cui AVEPA potrà rivolgersi per avere assistenza ed informazioni in relazione al servizio di cui al presente capitolato tecnico.
ART. 17 PENALI
• Per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche indicate nell’art. 14 lettere a) e b) e alle tempistiche che saranno stabilite nel piano delle attività di cui all’art. 15 del presente capitolato tecnico sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
• Per il mancato intervento nei tempi stabiliti dall’art. 14 lettera c) e d) verrà applicata una penale pari a € 300,00.
ART. 18 DURATA COMPLESSIVA
Il presente appalto avrà durata pari a 18 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Terminato tale periodo l’AVEPA si riserva a suo insindacabile giudizio di rinnovare l’affidamento alle medesime condizioni tecnico ed economiche per ulteriori 18 mesi.
ART. 19 FINE CONTRATTO - AFFIANCAMENTO E TRASFERIMENTO
Il soggetto incaricato del servizio si impegna, al termine del contratto, a garantire lo svolgimento del servizio fino all’attivazione del servizio con il nuovo aggiuidicatario. Inoltre dovrà garantire allo stesso il corretto trasferimento delle conoscenze acquisite nel corso delle attività prestata negli anni presso l’AVEPA.
Allegato A1
AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
AVEPA PATTO DI INTEGRITÀ
Per l’appalto del servizio di medico competente dell’AVEPA. (aff. 3142)
(PATTO TRA AVEPA E GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA
DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD EURO 40.000,00)
Questo documento, già sottoscritto dal Dirigente competente dell’AVEPA, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale o procuratore legale dell'operatore economico concorrente comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Questo documento costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.
Questo Patto d’integrità stabilisce la reciproca formale obbligazione dell’AVEPA e degli operatori economici che partecipano alle gare dalla stessa indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti dell’AVEPA impiegati ad ogni livello nell’espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d’integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto (in particolare le responsabilità conseguenti alla violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. 62/2013).
L’AVEPA si impegna a comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la gara e precisamente:
1. l’elenco degli operatori che hanno presentato offerta;
2. gli importi delle offerte economiche presentate (in caso di aggiudicazione con il criterio del xxxxxxx xxxxxxx) o la graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
3. l’elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi.
Il singolo operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto d’integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare all’AVEPA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla specifica gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto d’integrità e degli obblighi in esso contenuti;
4. si impegna a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
5. si impegna a rendere noti, su richiesta dell’AVEPA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della singola gara cui ha partecipato inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”;
Allegato A1
AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura
6. prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Patto d’integrità, comunque accertato dall’AVEPA, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione dalla procedura di gara;
- escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
- mancata stipula del contratto o, se già stipulato, risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall’AVEPA per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto.
Il presente Patto d’integrità è valido e vincolante per l’AVEPA e per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal momento della partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l’operatore economico ha partecipato.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’integrità fra l’AVEPA e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all’Autorità giudiziaria competente.
PER L’AVEPA
IL DIRIGENTE Area Amministrazione e Contabilità Xxxxx Xxxxxxxxx
Firmato
PER ………………………………….
IL LEGALE RAPPRESENTANTE O PROCURATORE LEGALE
NOME E FIRMA LEGGIBILE (o firma digitale)
TIMBRO
DATA
Allegato
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:
GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [….]
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.
Identità del committente (3) | Risposta: |
Nome: Codice fiscale | AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx 90098670277 |
Di quale appalto si tratta? | Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di medico competente per l’AVEPA (aff. 3142) |
Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): | Servizio di medico competente per l’AVEPA |
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): | Aff. 3142 |
(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti.
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
CIG CUP (ove previsto) Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei) | CIG 78260493F0 |
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi | Risposta: | |
Nome: | [ | ] |
Partita IVA, se applicabile: | [ | ] |
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di | [ | ] |
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile | ||
Indirizzo postale: | [……………] | |
Persone di contatto (6): | [……………] | |
Telefono: | [……………] | |
PEC o e-mail: | [……………] | |
(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): | [……………] | |
Informazioni generali: | Risposta: | |
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? | [ ] Sì [ ] No | |
Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio | [ ] Sì [ ] No | |
protetto, un' "impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel | ||
contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? | ||
In caso affermativo, | ||
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? | [……………] | |
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o | ||
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: | ||
[…………....] | ||
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? In caso affermativo: Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile a) [ ] |
(6) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
(7) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? In caso di risposta negativa alla lettera d): Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………][……….…][……….…] c) [ ] d) [ ] Sì [ ] No e) [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) [………..…][…………][……….…][……….…] |
Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? ovvero, è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali In caso affermativo: a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No ) [………….…] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][…………][……….…][……….…] c) […………..…] d) [ ] Sì [ ] No |
Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. | |
Forma della partecipazione: | Risposta: |
L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri | [ ] Sì [ ] No |
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
(11)? | |
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. | |
In caso affermativo: a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. | a): [ ] b): [ ] c): [ ] d): [ ] |
Lotti | Risposta: |
Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare un'offerta: | [ ] |
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.
Eventuali rappresentanti: | Risposta: |
Nome completo; se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: | […………….]; […………….] |
Posizione/Titolo ad agire: | [………….…] |
Indirizzo postale: | [………….…] |
Telefono: | [………….…] |
E-mail: | […………….] |
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo, firma congiunta): | [………….…] |
C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)
Affidamento: | Risposta: |
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V? In caso affermativo: Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi: Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: | [ ]Sì [ ]No [………….…] [………….…] |
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. |
(11) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).
Subappaltatore: | Risposta: | |
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a | [ ]Sì [ ]No | |
terzi? | ||
In caso affermativo: | ||
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la | [……………….] | [……………….] |
relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale: | ||
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del | ||
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: | [……………….] |
Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.
Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)
2.
Corruzione(13)
3.
Frode(14);
4.
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);
5.
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);
6.
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)
CODICE
7.
Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);
Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): | Risposta: |
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10? | [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) |
In caso affermativo, indicare (19): a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, | a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, xxxxxxxx 00 [ ], xxxxxx:[ ] x) [……] |
(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.
(14 ) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
(16) Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0000/000/XXX (XX L 101 del 15.4.2011, pag. 1).
(18) Ripetere tante volte quanto necessario.
(19) Ripetere tante volte quanto necessario.
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: | c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ], |
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, indicare: 1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi? 3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: - hanno risarcito interamente il danno? - si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……..…][…….…][……..…][……..…] [……..…] |
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): | Risposta: | |
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? | [ ] Sì [ ] No | |
In caso negativo, indicare: | Imposte/tasse | Contributi previdenziali |
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
a) Paese o Stato membro interessato | a) [ ] | a) [ ] |
b) Di quale importo si tratta | b) [ ] | b) [ ] |
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: | ||
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: | c1) [ ] Sì [ ] No | c1) [ ] Sì [ ] No |
− Tale decisione è definitiva e vincolante? | - [ ] Sì [ ] No | - [ ] Sì [ ] No |
− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. | - [………………] | - [………………] |
− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente | - [………………] | - [………………] |
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: | ||
2) In altro modo? Specificare: | c2) [ ] | c2) [ ] |
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi | ||
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi | d) [ ] Sì [ ] No | d) [ ] Sì [ ] No |
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o | ||
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la | ||
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo | In caso affermativo, fornire | In caso affermativo, fornire |
periodo, del Codice)? | informazioni dettagliate: [……] | informazioni dettagliate: [……] |
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione)(21): [……………][……………][…………..…] |
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali | Risposta: |
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, | [ ] Sì [ ] No |
(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? | |
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? | |
In caso affermativo, indicare: | [ ] Sì [ ] No |
1) L’operatore economico - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | |
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? | [ ] Sì [ ] No |
[ ] Sì [ ] No | |
[ ] Sì [ ] No | |
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
[……..…][…….…][……..…][……..…] | |
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è | |
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti | |
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: | |
a) fallimento | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo: - il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio | [ ] Sì [ ] No |
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice)? | In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti [………..…] [ ] |
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai | [ ] Sì [ ] No |
sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore | In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria |
economico? | [………..…] |
b) liquidazione coatta | [ ] Sì [ ] No |
c) concordato preventivo | [ ] Sì [ ] No |
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale | [ ] Sì [ ] No |
In caso di risposta affermativa alla lettera d): | |
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 110, | |
comma 3, lett. a) del Codice? | |
[ ] Sì [ ] No | |
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai | |
sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore | |
economico? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria | |
[………..…] | |
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? | [ ] Sì [ ] No |
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito: | [………………] |
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, indicare: | |
1) L’operatore economico: - ha risarcito interamente il danno? - si è impegnato formalmente a risarcire il danno? | |
[ ] Sì [ ] No | |
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? | [ ] Sì [ ] No |
[ ] Sì [ ] No | |
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): | |
[……..…][…….…][……..…][……..…] | |
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di | [ ] Sì [ ] No |
interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto | |
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? | |
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità | [………….] |
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: | |
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice? | [ ] Sì [ ] No |
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: | […………………] |
L'operatore economico può confermare di: a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, b) non avere occultato tali informazioni? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No |
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 | Risposta: |
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? | [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) |
L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? | |
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra | [ ] Sì [ ] No |
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica | |
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); | Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC | [………..…][……….…][……….…] |
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini | |
del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il | |
quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); | |
[ ] Sì [ ] No | |
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? | Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
In caso affermativo : | |
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione: | [………..…][……….…][……….…] |
- la violazione è stata rimossa ? | |
[ ] Sì [ ] No | |
[………..…][……….…][……….…] | |
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 | [ ] Sì [ ] No |
(Articolo 80, comma 5, lettera i); | Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: |
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso | |
della documentazione): | |
[………..…][……….…][……….…] | |
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? | [ ] Sì [ ] No [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
In caso affermativo: | [………..…][……….…][……….…] |
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? | Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 |
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 | indicare le motivazioni: |
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? | |
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][ ] | |
[ ] Sì [ ] No |
(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][……….…][……….…] [ ] Sì [ ] No |
7. L’operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico ? | [ ] Sì [ ] No |
Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:
α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti | Risposta |
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: | [ ] Sì [ ] No |
A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità | Risposta |
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) | [………….…] |
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento | |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, | preciso della documentazione): |
indicare: | |
[…………][……..…][…………] | |
2) Per gli appalti di servizi: È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore economico? Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][……….…][…………] |
(27) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria | Risposta: |
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente: e/o, 1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […….…][……..…][……..…] |
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel settore di attività oggetto dell'appalto e specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il numero di esercizi richiesto è il seguente: e/o, 2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29): Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta (numero di esercizi, fatturato medio): [……], [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][…………] |
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: | [……] |
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: | (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore) [……], [……] (32) |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[………..…][…………][……….…] | |
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): | [……] […] valuta (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][…………][………..…] |
(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32) Ripetere tante volte quanto necessario.
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: | |
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o | [……] |
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei | |
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: | |
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento |
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile | preciso della documentazione): |
elettronicamente, indicare: | |
[…………..][……….…][………..…] |
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali | Risposta: |
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare: | Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): […………][………..…][……….…] |
1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: | Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): |
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(34): | [……………..] Descrizione |
importi | |
date | |
destinatari |
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), | [……..……] |
citando in particolare quelli responsabili del controllo della | |
qualità: | |
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico | [……….…] |
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per | |
l'esecuzione dei lavori: | |
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: | [……….…] |
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto: | [……….…] |
5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare: L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? | [ ] Sì [ ] No |
6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in | |
possesso: | |
a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, | |
a) [ ] | |
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando | |
pertinente o nei documenti di gara) | |
b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di lavoro: | b) [ ] |
7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: | […………..…] |
8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il | Anno, organico medio annuo: |
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: | […………],[……..…], |
[…………],[……..…], | |
[…………],[……..…], | |
Anno, numero di dirigenti | |
[…………],[……..…], | |
[…………],[……..…], | |
[…………],[……..…] | |
9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti: | […………] |
10) L'operatore economico intende eventualmente subappaltare(37) la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto: | […………] |
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi.
(37) Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
11) Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | [ ] Sì [ ] No [ ] Sì [ ] No (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [……….…][……….…][…………] |
12) Per gli appalti pubblici di forniture: | |
[ ] Sì [ ] No | |
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? | |
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova si dispone: | […………….…] |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [………..…][………….…][ ] |
13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e | [……] |
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei | |
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: | |
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è disponibile | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
elettronicamente, indicare: | |
[…………..][……….…][………..…] |
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale | Risposta: |
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? | [ ] Sì [ ] No |
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: | [………..…] […….……] |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[……..…][…………][…………] | |
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione ambientale? | [ ] Sì [ ] No |
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: | [………..…] […………] |
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[…………][……..…][……..…] |
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero | Risposta: |
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato : | […………….] |
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: | [ ] Sì [ ] No (39) |
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: | (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): |
[………..…][……………][……………](40) |
Parte VI: Dichiarazioni finali
Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000.
Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [ ]
(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
(39) Ripetere tante volte quanto necessario.
(40) Ripetere tante volte quanto necessario.
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.
(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo xxxxx, della direttiva 2014/24/UE.
[MARCA DA BOLLO]
MODULO OFFERTA ECONOMICA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di medico competente dell’AVEPA (aff. 3142) - CIG 78260493F0
Il/la sottoscritto/a
(cognome e nome)
nato a ( ), il
(luogo) (prov.) (data)
residente a ( ), Via , n. (luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di:
(barrare la casella indicante l carica / titolo abilitativo che interessa)
🞏 Titolare o Legale rappresentante
🞏 Procuratore speciale / generale
del concorrente “ “
Codice fiscale P. IVA con sede legale in ( ), Via , n. ,
soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di (art. 45 D. Lgs.50/2016):
🞏 Impresa individuale
🞏 Libero professionista
🞏 Studio associato di liberi professionisti
🞏 Società
🞏 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro
🞏 Consorzio tra imprese artigiane;
🞏 Consorzio stabile;
🞏 Mandataria di un raggruppamento temporaneo 🞏costituito 🞏 non costituito;
🞏 Mandataria di un consorzio ordinario 🞏 costituito 🞏 non costituito;
🞏 GEIE
🞏 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
OFFRE
per l’appalto del servizio in oggetto:
P | Prestazione | Prezzo IVA esente (in ci- fre) | Prezzo IVA esente (in lettere) |
P1 | visita medica specialistica di medicina del lavoro, con valutazione clinico funzionale del rachide cer- vicale e relativa compilazione della cartella sanita- ria e di rischio ed emissione del giudizio di ido- neità, sia in formato elettronico che cartaceo | ||
P2 | Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche | ||
P3 | Spirometria su curva flusso-volume | ||
P4 | Test di funzionalità oculo – visiva | ||
P5 | Esame strumentale elettrocardiogramma (ECG) | ||
P6 | Compenso orario per attività di medico compe- tente prevista (comunicazioni INAIL e Azienda Sa- nitaria Locale, assistenza alle riunioni periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc.) | ||
P7 | Singolo corso di primo soccorso | ||
P8 | Singolo corso di aggiornamento di primo soccorso |
A pena esclusione:
l’importo P1 dovrà essere uguale o inferiore ad € 40,00 (IVA esente)
l’importo P2 dovrà essere uguale o inferiore ad € 22,00 (IVA esente)
l’importo P3 dovrà essere uguale o inferiore ad € 22,00 (IVA esente)
l’importo P4 dovrà essere uguale o inferiore ad € 28,00 (IVA esente)
l’importo P5 dovrà essere uguale o inferiore ad € 50,00 (IVA esente)
l’importo P6 dovrà essere uguale o inferiore ad € 75,00 (IVA esente)
l’importo P7 dovrà essere uguale o inferiore ad € 1.400,00 (IVA esente)
l’importo P8 dovrà essere uguale o inferiore ad € 600,00 (IVA esente)
In caso di discordanza prevarrà quanto indicato in lettere
DICHIARA INOLTRE
che “i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” (art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016) connessi alla propria attività per l’esecuzione dei servizi in oggetto e rientranti nell’importo complessivo offerto sono pari a € 0,00 oppure indicare: pari a € (non soggetti a
valutazione).
, lì
(luogo, data) Firma
N.B. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell’offerta, in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti.
firma per l’Impresa firma per l’Impresa firma per l’Impresa
Schema di contratto per l’affidamento servizio di medico competente dell’AVEPA (aff. 3142) - CIG 78260493F0
TRA
Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura con sede in Padova – xxx Xxxxxxxx x. 00/x, codice fiscale 90098670277, che interviene nel presente Atto in persona del Dirigente dell’Area Amministrazione e contabilità, Xxxxx Xxxxxxxxx nato ad Adria il 05/12/1962 in virtù dei poteri conferiti con decreto del Direttore dell’AVEPA n. 138 del 31.07.2018
E
……………….. con sede legale a ………………. (codice fiscale ….e P.IVA
….) che interviene nel presente atto in persona di ……………… nato a
………………, il ……………., codice fiscale ………………………. nella sua qualità di ……………………..
premesso che:
- con decreto del Dirigente in data …. n. … è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 nella piattaforma per le gare telematiche dell’AVEPA per l’affidamento del servizio di medico competente dell’AVEPA con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con decreto del Dirigente in data …. n. …. il servizio è stato aggiudicato a…… con sede a …..;
- che, a seguito della conclusione della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, il capitolato tecnico,
l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in sede di gara …… e il Patto di integrità sottoscritto tra le parti;
ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue,
Art. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Agenzia prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da AVEPA.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nel capitolato tecnico:
- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione,
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,
- dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 – DEFINIZIONI
I termini e le espressioni di cui al presente contratto debbono essere interpretati secondo le definizioni di seguito indicate:
- per AVEPA o Agenzia o Ente deve intendersi “Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura”,
- per Fornitore / Impresa / Appaltatore deve intendersi ,
- per direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art 101 del decreto legislativo 50/2016 deve intendersi il Dirigente dell’Area amministrazione e contabilità, incaricato dell’esecuzione, vigilanza e direzione del presente contratto.
Art. 3 – OGGETTO
L’AVEPA, come sopra rappresentata, affida a……. che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio relativo all’assunzione dell’incarico di medico competente secondo quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Il servizio sarà da eseguirsi conformemente alle condizioni, modalità e termini previsti nel presente contratto, nel capitolato e nell’offerta tecnica migliorativa presentata in sede di gara dal fornitore.
Art. 3.1 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio relativo agli accertamenti sanitari ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Il servizio di cui al presente contratto comprende gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, e gli accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il servizio oggetto del presente contratto consisterà nell’esecuzione specifica delle prestazioni esplicitate all’art. 7 del capitolato tecnico.
Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere eseguite con l’utilizzo delle attrezzature mediche adeguate che saranno a carico del Fornitore.
Rimane a carico del fornitore ogni attività e/o materiale necessario per lo svolgimento del servizio non espressamente indicato a carico di AVEPA dal presente contratto o documenti richiamati.
Art. 3.2 – SERVIZI COMPLEMENTARI
Il medico competente di impegna ad effettuare, oltre che le mansioni previste dal ruolo assunto e descritte nel presente contratto, un’attività aggiuntiva di assistenza all’Ente, sul tema della tutela e salute dei lavoratori che comprende la gestione ed assistenza specifica e eventuale assistenza fornita presso le commissioni invalidi, consulenza medico – legale telefonica in relazione a richieste da parte della direzione dell’AVEPA.
Art. 4 – PROFESSIONALITA’ RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Fornitore dovrà eseguire il servizio avvalendosi del medico indicato in sede di offerta, i cui titoli di esperienza sono agli atti dell’Agenzia.
In caso di necessità di variazione, il fornitore dovrà proporre un nuovo nominativo di medico competente che dovrà avere requisiti professionali pari o superiori a quelli della persona sostituita, e che l’AVEPA ha comunque la facoltà di non accettare.
Art. 5 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE
Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere effettuato presso le sedi indicate nell’art. 4 del capitolato.
Il servizio dovrà essere garantito nelle nuove sedi che potranno essere eventualmente aperte secondo i livelli di servizio di cui al presente contratto ed alle condizioni economiche compatibili con l’offerta economica presentata in sede di gara.
Art. 6 – DURATA, TERMINI E MODALITA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto avrà durata pari a 18 mesi con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Il fornitore accetta sin d’ora che il contratto potrà essere rinnovato a discrezione e ad insindacabile giudizio dell’AVEPA alle medesime condizioni tecniche ed economiche per ulteriori 18 mesi, previa comunicazione scritta trasmessa al fornitore a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
In nessun caso il presente contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il termine massimo di durata.
Art. 7 – RISORSE DEL FORNITORE
Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’AVEPA tutte le risorse necessarie, materiali e umane, per eseguire le prestazioni previste dal presente appalto e consentire all’Agenzia di raggiungere gli obiettivi che si prefigge con il presente appalto. Non potrà essere opposta ad AVEPA eccezione alcuna alla disponibilità di risorse umane e materiali necessarie per l’esecuzione del presente appalto.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione ad AVEPA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente appalto.
Art. 8 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
L’Amministrazione si riserva la facoltà, di cui all’art. 106, comma 1, lett. e)
D.lgs. n. 50/2016, di apportare modifiche non sostanziali al contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione, l’Amministrazione potrà imporre al Fornitore un aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall’Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Fornitore, l’obbligo di rimessa in pristino della situazione preesistente.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016.
Art. 9 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE E DELLA STAZIONE APPALTANTE
Il Fornitore avrà l'obbligo, durante l’esecuzione del servizio, di ottemperare a quanto prescritto dal presente contratto e dal capitolato e ad assumere altresì gli oneri espressamente indicati nello stesso.
Il Fornitore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7.09.2015 (che ha rinnovato ed aggiornato il Protocollo di legalità del 9 gennaio 2012) ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Xxxxx restando l’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, l’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
Il fornitore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l’obbligo di cui al precedente periodo. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’ AVEPA di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione delle attività di cui al presente contratto.
Art. 10 – ONERI DELLA SICUREZZA
Il servizio oggetto del presente contratto non è soggetto a rischi interferenziali pertanto non viene redatto il D.U.V.R.I.
Art. 11 – CORRISPETTIVI
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto l’AVEPA corrisponderà al Fornitore i seguenti corrispettivi offerti in sede di gara:
1. Visita medica specialistica di medicina del lavoro con valutazione clinico funzionale del rachide cervicale e relativa compilazione della cartella sanitaria e di rischio ed emissione del giudizio di idoneità, sia in formato elettronico che cartaceo ,
2. Audiometria tonale con otoscopia per gli esposti a rumori D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ,
3. Spirometria su curva flusso-volume: …….
4. Test di funzionalità oculo – visiva: ……………….
5. Compenso orario per attività di medico competente prevista (comunicazioni INAIL e Azienda Sanitaria Locale, assistenza alle riunioni periodiche, redazione di report, scadenziari, sopralluoghi ecc..): ……………….
6. Esame strumentale elettrocardiogramma (ECG): ………….. .
7. Singolo corso di primo soccorso: ………….
8. Singolo corso di aggiornamento di primo soccorso: ……
L’importo complessivo contrattuale, calcolato sulla base dei prezzi a base di gara e di una quantità presunta delle prestazioni necessarie nei 18 mesi, risulta stimato in circa € 30.000,00 (IVA esente) comprese le prestazioni opzionali. Tale importo, sul quale andrà calcolato l’ammontare della cauzione di cui al successivo art. 18, è comunque indicativo e non vincolante per AVEPA.
Si considera a carico del Fornitore ogni onere che non sia stabilito espressamente a carico di AVEPA dal presente contratto.
Art. 12 – FATTURAZIONE
I compensi spettanti al fornitore per l’effettuazione delle attività di cui al presente contratto verranno liquidati, previa presentazione di regolare fattura, con le seguenti tempistiche:
- per le attività di cui all’art. 9 n. 1) 2) 3) 4) e 6) a conclusione di ogni gruppo di visite effettuato,
- per le attività di cui all’art. 9 n. 7) 8) a conclusione dei singoli corsi effettuati,
- per le attività di cui all’art. 9 n. 5) mensilmente a consuntivo delle attività effettuate.
Il Fornitore si impegnerà ad allegare ad ogni fattura report riepilogativo dell’attività svolta che dovrà essere firmato dal responsabile dell’esecuzione del contratto per la liquidazione della fattura stessa.
Le fatture dovranno essere intestate a: AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - xxx Xxxxxxxx, 00/X 00000 Xxxxxx, ed emesse in conformità alla normativa sulla fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione con il “codice univoco ufficio” UFLISM, il codice CIG. AVEPA è ente soggetto allo split payment (articolo 17-ter DPR 633/1972) e pertanto pagherà l’imponibile delle fatture ricevute (IVA esclusa) e provvederà al versamento dell’IVA all’erario.
Art. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi avverrà mediante bonifico bancario presso la banca d’appoggio indicata dal fornitore, su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data dell’accertamento della conformità del servizio e dalla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.); accertamento e verifica che devono avvenire entro 30 giorni dal momento del ricevimento di regolare fattura o dal momento dell’esecuzione del servizio se successiva, a condizione di essere in possesso di tutta la documentazione richiesta al fine di poter pagare le fatture. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad
eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere o rallentare la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AVEPA potrà risolvere il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con posta elettronica certificata, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.
I pagamenti verranno effettuati solo in seguito all’esito positivo della verifica di cui all’art. 48-bis del decreto DPR 29.09.1973 n. 602.
Art. 14 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Gli eventuali contratti con subcontraenti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, a pena di nullità assoluta, dovranno contenere un’apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 136/2010 e successive modifiche.
Art. 15 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO E INFORTUNI
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza, assicurazione sociale e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro, di cui ai punti precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, il personale da essa dipendente sarà oggetto alle stesse norme di sicurezza sul lavoro previste per il personale dell’Amministrazione.
Il Fornitore assume a proprio carico ogni responsabilità in caso di infortunio al proprio personale. Essa si obbliga altresì a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti o da terzi da essa incaricati alle persone nonché alle cose sia dell’Amministrazione sia di terzi, per le prestazioni contrattuali derivanti dal presente appalto.
Il Fornitore dà atto che i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nelle attività di cui al presente appalto sono coperti e indennizzabili ad opera dell’INAIL per tutti i danni che potessero derivare.
ART.16 – MUTAMENTI SOGGETTIVI
Nell’ipotesi di mutamenti soggettivi relativi al fornitore (ad es.: trasferimento o cessione ramo d’azienda, scissione, fusione), ferme le previsioni dell’art.
106 del D. Lgs 50/2016, l’AVEPA si riserva di risolvere in contratto per giusta causa qualora l’operatore economico non soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e/o il mutamento soggettivo comporti modifiche sostanziali al contratto.
Art. 17 – SUBAPPALTO
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nel disciplinare di gara, intende affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione di: …………. ……… ………………. ………………. ………..
AVEPA non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alla procedura di gara e non sono risultate aggiudicatarie.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette prestazioni.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle prestazioni agli stessi affidate. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti dell’agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a mallevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia
inadempimenti della impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
in alternativa
Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcune attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
Art. 18 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E CAUZIONE
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto dell’AVEPA e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Il Fornitore dichiara di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa n.…..del…..emessa dalla Società di Assicurazioni ...., a copertura del rischio da responsabilità civile per danni diretti e indiretti in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al contratto, per l’intera durata dello stesso.
La polizza prevede condizioni e massimali in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
Copia conforme all’originale della polizza assicurativa di cui sopra trovasi agli atti di AVEPA.
Il Fornitore si impegna a mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata dell'appalto, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (o della verifica di conformità), nonché a trasmettere tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto i relativi certificati di rinnovo della copertura.
L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Amministrazione Contraente e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’AVEPA si riserva di considerare il contratto risolto di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata.
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Fornitore ha costituito cauzione definitiva in conformità all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dell’importo di € … … calcolato sull’importo contrattuale di €……….
mediante polizza fideiussoria (oppure fidejussione bancaria) n. …. del …… rilasciata da …La garanzia fideiussoria trovasi agli atti di AVEPA.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del fornitore, AVEPA avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.
Art. 19 – FASE DI CHIUSURA DEL SERVIZIO E SUBENTRO DI ALTRO FORNITORE
Alla scadenza contrattuale il Fornitore in carica si impegna, su richiesta di AVEPA, a garantire il servizio oggetto del presente contratto alle medesime condizioni e remunerazioni, fino alla stipula del contratto con la nuova ditta fornitrice del servizio.
Art. 20 – PENALI
AVEPA applicherà le penali indicate all’art. 17 del capitolato.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati dal responsabile dell’esecuzione del presente contratto per iscritto al Fornitore, il quale dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad AVEPA nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione stessa.
Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili a giudizio di AVEPA saranno applicate al Fornitore le penali nella misura indicata nel capitolato. AVEPA per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali previste dal capitolato potrà compensare i predetti crediti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
Non sarà motivo di applicazione di penalità lo slittamento delle azioni espressamente autorizzato dall’Ente e il ritardo per cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore, opportunamente motivato e notificato.
Qualora l’inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da causa di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà tempestivamente notificare e argomentare tale circostanza all’Ente, per iscritto.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal capitolato non preclude il diritto di AVEPA di richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Il Fornitore sarà comunque responsabile verso l’AVEPA di qualsiasi
pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l’Agenzia dovesse essere chiamata a corrispondere in relazione all'inesatto adempimento.
Art. 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
AVEPA ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore eventuale danno nelle ipotesi di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato e comunicato con posta elettronica certificata da AVEPA per porre fine all’inadempimento. In ogni caso resta salva la facoltà di AVEPA di procedere all’esecuzione del contratto in danno del Fornitore con possibilità di rivolgersi ad altro fornitore, con ogni onere e spesa a carico dell’aggiudicatario. AVEPA si riserva di risolvere il contratto altresì nell’ipotesi in cui le penali annualmente applicate al Fornitore raggiungessero la somma pari al 10% dell’importo contrattuale annuo. AVEPA avrà comunque la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di inadempienze gravi e ripetute, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
AVEPA procederà altresì alla risoluzione del contratto in caso di accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa risultanti da informative antimafia acquisite successivamente alla stipulazione del contratto, con
applicazione di una penale forfettaria del 10 per cento dell’importo contrattuale.
Art. 22 - RECESSO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c. l’Amministrazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata. Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione. Il recesso potrà avvenire:
1. per giusta causa,
2. ad nutum
Nell’ipotesi di recesso per giusta causa l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata senza corresponsione di alcun indennizzo.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa si intende:
1. qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’impresa,
2. per qualsiasi ipotesi prevista da disposizioni normative vigenti o emanande,
3. ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto,
4. qualora si verifichino mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell’Amministrazione.
Nell’ipotesi di recesso di cui al precedente comma, l’impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto sino al momento del recesso.
Nell’ipotesi di recesso ad nutum l’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari da comunicarsi al fornitore con posta elettronica certificata; in tal caso il fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% del corrispettivo rimanente fino al raggiungimento di 4/5 dell’importo contrattuale.
Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Art. 23 – RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente appalto. Tutti gli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e
di garanzia della privacy, secondo la normativa vigente (GDPR), verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AVEPA.
L’obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
Tutte le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o dati tecnici dei quali sia titolare una delle Parti e di cui il personale incaricato dall’altra Parte verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto saranno considerati riservati e non divulgabili. In tal senso le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie, anche nei confronti dei propri dipendenti, agenti, consulenti, rappresentanti e/o procuratori, per tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o xxxxxxxxxxxxxx.Xx divieto di divulgazione resta escluso qualora:
- l’informazione risulti divenuta di pubblico domino, senza che una delle Parti sia venuta meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che la Parte in questione abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza;
- la Parte interessata abbia autorizzato, per iscritto, l’altra Parte a divulgare l’informazione a specifici soggetti. In caso di inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza delle informazioni e di garanzia della privacy AVEPA ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AVEPA.
Nel caso si verifichi la perdita, distruzione o diffusione indebita, ad esempio a seguito di attacchi informatici, accessi abusivi, incidenti o eventi avversi, come
incendi o altre calamità il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente l’evento al Responsabile per la Sicurezza dei Dati di AVEPA.
ART. 24 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Il fornitore dichiara di essere a conoscenza che l’Agenzia rispetta i precetti del Regolamento (UE) 2016/679, che dichiara di aver letto dal sito aziendale al link xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxx e che dichiara di aver compreso.
Il fornitore aderisce ai principi del succitato Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a rispettarne i contenuti e le procedure, facendoli rispettare ad eventuali collaboratori, e, in generale, si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento contrario ad essi.
La violazione delle regole previste da tali norme rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
Il fornitore manleva fin d’ora l’Agenzia da eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione delle citate norme da parte dello stesso Istituto o di suoi eventuali collaboratori.
Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
In caso di cessione del contratto non autorizzata, al Fornitore non sarà riconosciuta alcuna delle prestazioni effettuate, e AVEPA potrà richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla cessione stessa.
Art. 26 – FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del presente contratto, unico Foro competente in via esclusiva è quello di Padova. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.
Art. 27 – CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Fornitore assume gli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” adottato con D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, dal “Codice etico e di comportamento” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 166 del 18.12.2013 e dal “Codice di comportamento per la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori dell'AVEPA” adottato dall’AVEPA con decreto del Direttore n. 157 del 26.11.2013 (tutti pubblicati nel sito web dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”). Il fornitore dichiara di avere preso conoscenza dei codici di cui sopra.
Art. 28 – SPESE E ONERI
Tutte le spese e imposte relative al presente atto sono a carico del fornitore. Per AVEPA Per …………………..