CAPITOLATO
ALLEGATO “ “
ALLA SCRITTURA PRIVATA
SOTTOSCRITTA IN DATA
CAPITOLATO
DEI PATTI E DELLE CONDIZIONI GENERALI FORMANTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO DI MUTUO STIPULATO DAGLI
ENTI LOCALI CON
L ’ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO ENTE PUBBLICO ECONOMICO
ART. 1
Condizioni generali per l’erogazione del mutuo
1. La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad appaltare i lavori finanziati con le prescrizioni, in quanto applicabili, stabilite dall’art. 201, 1° comma del Decreto Leg.vo 18/08/2000 n. 267, nonché a munirsi delle preventive autorizzazioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e, nella specie, di esecuzione di impianti sportivi nonché a dare inizio ai lavori entro il termine di mesi sei dalla data di stipula del contratto di mutuo e ad eseguirli conformemente alle modalità esecutive del progetto approvato e, ove dettate, alle prescrizioni degli organi tecnici del C.O.N.I. comunque, conformemente a tutte le modalità e prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti in materia edilizia sportiva, urbanistica e di opere pubbliche.
2. Qualora la PARTE MUTUATARIA non abbia dato inizio ai lavori nel termine di cui al precedente comma, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà, decorso un periodo di preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni, di ritenere risolto “ipso jure” il contratto di mutuo con tutte le conseguenze specificate nel successivo 5° comma e nell’art. 8, 3° comma del presente Capitolato.
3. Ferme restando la misura, la destinazione, le modalità e le condizioni, così come stabilite negli artt. 1 e 2 del contratto di mutuo e nel successivo art. 2 di questo Capitolato, l’erogazione della somma mutuata è, in ogni caso, subordinata alla produzione, a cura della PARTE MUTUATARIA, del contratto di mutuo firmato digitalmente nonché alla consegna dell’atto di delega notificato al Tesoriere, recante la relata di notifica effettuata ai sensi di legge ed al perfezionamento comunque di tutte le diverse garanzie che assistono l’operazione di mutuo.
4. L’Istituto avrà facoltà di ritenere risolto di pieno diritto il contratto di mutuo a danno della PARTE MUTUATARIA qualora non abbia conseguito quanto previsto nel precedente comma entro 90 (novanta) giorni dalla data di stipula del contratto di mutuo ovvero la PARTE MUTUATARIA stessa abbia rinunciato ad avvalersi del medesimo.
5. La risoluzione del rapporto di mutuo, comunque avvenuta antecedentemente alla data di inizio dell’ammortamento del mutuo stesso, comporta il diritto per l’ISTITUTO FINANZIATORE di ottenere l’integrale restituzione di eventuali quote di mutuo erogate, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli ordinari lordi di preammortamento calcolati dalla data delle singole erogazioni a quella determinata per la restituzione nonchè, ove sostenuti, la rifusione del costo del servizio bancario (aliquota non superiore allo 0,40% del capitale mutuato) e ogni altra eventuale spesa ed inoltre, a titolo di indennizzo, il versamento di una somma pari all’3% (tre per cento) del capitale erogato.
6. Il mutuo verrà erogato all’inizio dell’ammortamento con un unico versamento al Tesoriere della PARTE MUTUATARIA, che costituirà la somma stessa in deposito vincolato intestato alla medesima, ai sensi dell’ art. 209 del
X.Xxx. 18/08/2000 n. 267, rimettendo all’ISTITUTO FINANZIATORE regolare quietanza della somma incassata. La PARTE MUTUATARIA potrà utilizzare il mutuo stesso prelevando le relative somme dal citato deposito, in conformità del preventivo di spesa come da contratto e sulla base dei documenti giustificativi della spesa stessa ovvero sulla base di stati di avanzamento lavori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto delle modalità e condizioni di cui al contratto di mutuo. Detta documentazione qualora relativa alla conclusione delle opere dovrà essere corredata del parere per la verifica finale dei lavori ammessi a finanziamento espresso dal Consulente Tecnico Provinciale del CONI nel caso di erogazione di finanziamenti in conto capitale o di finanziamenti a tasso agevolato effettuati mediante utilizzo dei fondi apportati o nel caso in cui sia prevista la concessione dei contributi in conto capitale e/o in conto interessi ai fini della verifica del persistere delle condizioni per la concessione dello stesso.
7. Il primo prelevamento sarà comunque subordinato all’ottemperanza della PARTE MUTUATARIA agli obblighi di cui al precedente 3° comma.
8. I relativi titoli di spesa potranno essere eseguiti dal Tesoriere solo se corredati di una dichiarazione della PARTE MUTUATARIA che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo.
9. Qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 4 del D.L. 29/5/89 n. 201, convertito nella legge 28/7/89 n. 262 e successive disposizioni in materia, l’intera somma mutuata sarà versata nell’apposita contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, all’inizio dell’ammortamento del mutuo e comunque dopo che saranno state soddisfatte tutte le condizioni per l’erogazione dello stesso di cui al precedente 3° comma.
10. Copia della documentazione giustificativa della spesa o degli stati di avanzamento lavori dovrà comunque essere fornita all’ISTITUTO FINANZIATORE.
11. Qualora, infine, non dovessero disporsi prelevamenti a valere sulle somme depositate, la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE almeno ogni sei mesi, a partire dalla stipula del contratto di mutuo, una succinta relazione atta a consentire il controllo della persistenza delle condizioni di legge e di contratto e precipuamente dell’andamento dei lavori nonché della manutenzione delle opere finanziate e del mantenimento della destinazione ad uso sportivo dell’impianto. La mancanza di aggiornate notizie in ordine a tali circostanze indurrà l’ISTITUTO FINANZIATORE ad attivare – ove ne ricorrano le condizioni – le procedure di legge e di contratto relative alla sospensione o revoca del contributo negli interessi nonché alla risoluzione del contratto stesso.
ART. 2
Somministrazioni parziali
Qualora vengano richieste somministrazioni parziali durante il corso dei lavori in base ai documenti giustificativi della spesa ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, le somministrazioni stesse avranno inizio e proseguiranno, salvo diversa previsione contenuta nel contratto di mutuo, dopo che la PARTE MUTUATARIA avrà dimostrato di aver impiegato nell’esecuzione delle opere l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo dei lavori e l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle opere in base al progetto approvato.
Per l’inizio delle somministrazioni occorre, altresì, che, la PARTE MUTUATARIA comprovi, con documentazione ritenuta idonea a giudizio insindacabile dell’ISTITUTO FINANZIATORE e, salvo che nel contratto di xxxxx non sia stato previsto un diverso titolo, la libera proprietà dell’area ove insisteranno le opere finanziate ovvero il legittimo possesso, acquisito coi mezzi previsti dalle vigenti disposizioni, nel caso in cui la PARTE MUTUATARIA stessa ricorra a procedure espropriative.
L’erogazione per l’acquisto consensuale, anche parziale dell’area occorrente per l’esecuzione dei lavori finanziati ovvero per l’acquisizione di immobili, avverrà a seguito di produzione della documentazione, ritenuta idonea dall’ISTITUTO FINANZIATORE, comprovante il trasferimento della libera proprietà dei suoli o degli immobili nonché il pagamento del corrispettivo di acquisto degli stessi.
Nel caso di finanziamento degli oneri di esproprio, occorrerà l’acquisizione, da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE dell’atto di cessione bonaria ovvero del provvedimento del competente organo regionale o dell’autorità delegata con legge regionale ordinante il deposito delle indennità non accettate o il pagamento di quelle concordate.
Le somministrazioni afferenti agli oneri professionali di progettazione, direzione lavori e collaudazione, avverranno su presentazione delle relative specifiche o parcelle.
Per l’acquisto di attrezzature e per le forniture in genere, le somministrazioni avverranno su presentazione delle relative, regolari fatture.
L’erogazione per lavori avverrà su presentazione di stati di avanzamento corredati dei relativi certificati di pagamento. L’erogazione per revisione prezzi, ove consentita dalle disposizioni vigenti, avverrà su presentazione del computo revisionale e del relativo certificato di pagamento.
Il saldo del mutuo, nella misura prevista in contratto, avverrà in base a presentazione dell’atto di collaudo delle opere o del certificato di regolare esecuzione dei lavori secondo i limiti di valore previsti dalle vigenti disposizioni di legge, corredato del parere per la verifica finale dei lavori espresso dal Consulente tecnico provinciale del CONI, come indicato al precedente art. 1 punto 6 e, ove previsto da normative regionali, della delibera dell’organo competente all’approvazione delle risultanze, nonché su produzione, ove la struttura realizzata non sia a carattere addestrativo, degli atti di omologazione e di agibilità emanati rispettivamente dalle competenti Federazioni sportive e dagli organi previsti dalle vigenti disposizioni. Ove sia stato concesso il contributo regionale nella spesa, l’atto di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione, devono, salvo diversa normativa regionale, essere omologati da parte del competente organo regionale con la determinazione della spesa ammessa in via definitiva al contributo.
In qualunque modo il mutuo venga erogato, i documenti giustificativi della spesa devono essere comunque vistati, ai sensi dell’art. 19 della legge 3/1/78 n. 1, dal Capo dell’Ufficio Tecnico della PARTE MUTUATARIA ovvero, in mancanza di tale ufficio (circostanza da certificarsi di volta in volta) dal Direttore dei lavori.
Rimane, comunque, impregiudicato per l’ISTITUTO FINANZIATORE il diritto di disporre, durante il corso del rapporto di mutuo, accertamenti e controlli circa lo stato delle opere finanziate ai fini della verifica dei presupposti inerenti il mantenimento del mutuo nonchè del contributo negli interessi eventualmente concesso, ai sensi degli artt. 9 e 13 dello Statuto dell’ISTITUTO FINANZIATORE.
ART. 3
Obblighi relativi alla delegazione di pagamento rilasciata a garanzia del mutuo
La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla PARTE MUTUATARIA ed accettata dall’ISTITUTO FINANZIATORE “pro solvendo” e non “pro soluto” e, pertanto, la PARTE MUTUATARIA stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l’ISTITUTO FINANZIATORE di quanto quest’ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione conseguire con la predetta delegazione dal Tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento, ivi compresi gli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA e ciò senza necessità per l’ISTITUTO FINANZIATORE di notificare alcun atto di costituzione in mora ed indipendentemente e senza pregiudizio delle azioni che l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso ritenesse opportuno di esperire a norma di legge nei confronti del soggetto delegato.
La PARTE MUTUATARIA prende atto che il Tesoriere è tenuto, ai sensi dell’art.220 e con le modalità di cui all’art. 185, 4° comma del Decreto Leg.vo n. 267/2000, a versare all’ISTITUTO FINANZIATORE alle scadenze contrattuali gli importi oggetto della delegazione, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e con comminatoria, a carico del suddetto soggetto, in caso di ritardato versamento delle rate del mutuo, degli interessi di mora nella misura convenuta in contratto per la PARTE MUTUATARIA.
Quest’ultima rimane, altresì, obbligata:
• a notificare, alla scadenza del contratto di Tesoreria vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo, l’atto di delega ai successivi Tesorieri pro-tempore o comunque agli agenti riscuotitori delle entrate delegate che subentreranno nel corso dell’ammortamento del mutuo e ciò nel termine utile per consentire a tali soggetti di
assolvere agli obblighi previsti a loro carico dalla legge e dal contratto di mutuo. Di tali adempimenti la PARTE MUTUATARIA dovrà fornire all’ISTITUTO FINANZIATORE tempestiva documentazione probante;
• a procurare e garantire la disponibilità anche futura dei cespiti delegati nonché l’esigibilità ed il pagamento alle scadenze contrattuali di quanto vincolato e delegato, esonerando l’ISTITUTO FINANZIATORE dall’obbligo di richiedere o intimare il pagamento al delegato in caso di inadempimento di quest’ultimo;
• a prestare, comunque, altre idonee garanzie ed a rilasciare un’ulteriore delegazione su altri cespiti delegabili, qualora venisse a mancare o risultasse insufficiente il gettito dei proventi come sopra vincolati e delegati o comunque venisse a cessare la disponibilità o la vincolabilità di essi
Alle delegazioni viene pattiziamente estesa la normativa, in quanto applicabile, degli artt. 79 e 80 del T.U. delle leggi riguardanti la Cassa DD.PP., approvato con X.X. 0/0/0000 n. 453, ed in genere, alle clausole concernenti la garanzia del mutuo saranno, inoltre, applicabili le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che dovessero essere emanate in futuro nella materia in questione.
ART. 4
Obblighi relativi alla cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici e/o all’acquisizione di contributi statali a garanzia del mutuo.
Ove l’ISTITUTO FINANZIATORE accetti, a totale o parziale garanzia del pagamento del mutuo, la cessione di contributi regionali o di altri Enti pubblici concessi per favorire o agevolare l’esecuzione di impianti sportivi, la PARTE MUTUATARIA dichiara e riconosce che:
• il pagamento di tali contributi viene effettuato direttamente ed irrevocabilmente all’ISTITUTO FINANZIATORE con decorrenza e durata pari all’ammortamento del corrispondente mutuo;
• ogni eventuale revoca o modifica relativa all’ammontare o alla durata del contributo disposte nel corso dell’ammortamento del mutuo dalla Regione e/o dall’Ente pubblico concedente sarà irrilevante ed inefficace nei confronti dell’ ISTITUTO FINANZIATORE.
• la cessione si intende sempre effettuata “pro solvendo” e non “pro soluto”, col conseguente obbligo per essa PARTE MUTUATARIA di garantire comunque l’esistenza e la libertà del contributo da vincoli o diritti a favore di terzi, assicurando nel contempo il puntuale ed integrale pagamento di tutte le quote contributive dovute dalla Regione o dall’Ente pubblico e da questi ultimi eventualmente non corrisposte, ivi compresi gli interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta.
Ove il mutuo venga garantito in parte col contributo dello Stato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, la PARTE MUTUATARIA è tenuta ad espletare tutti gli adempimenti di sua spettanza per consentire l’erogazione all’ISTITUTO FINANZIATORE del contributo stesso alle scadenze convenute a decorrere dall’inizio
dell’ammortamento del mutuo e sino alla sua estinzione. La medesima è obbligata comunque a garantire direttamente con
altri mezzi l’immediata esigibilità del contributo compreso l’onere per interessi di mora nella misura contrattualmente dovuta per essa PARTE MUTUATARIA nel caso in cui il contributo medesimo non venisse erogato ovvero venisse erogato per qualsiasi causa in ritardo rispetto alle scadenze convenute.
In ogni caso di mancato pagamento del contributo da parte della Regione o di altri Enti pubblici o dello Stato, l’ISTITUTO FINANZIATORE rimane comunque esonerato da qualsiasi obbligo di richiederne preventivamente o intimarne il pagamento ai suddetti soggetti.
Ove previsto dalle leggi regionali o dalle convenzioni stipulate dall’ISTITUTO FINANZIATORE con gli Enti contributori, l’uso dell’impianto finanziato col mutuo assistito da contributo dovrà essere garantito, oltre che ai singoli
utenti, anche a tutte le associazioni ricreative e sportive nonché ai gruppi scolastici od aziendali operanti nel territorio comunale ove l’impianto è ubicato e che svolgono attività nell’ambito delle Federazioni sportive nazionali.
ART. 5
Interessi di preammortamento.
Qualora le erogazioni a valere sul mutuo siano effettuate anteriormente alla data di inizio dell’ammortamento dello stesso, decorreranno a carico della PARTE MUTUATARIA gli interessi di preammortamento, calcolati sulle somme erogate dalla data di erogazione a quella di inizio dell’ammortamento, nella stessa misura degli interessi ordinari contrattuali dovuti all’ISTITUTO FINANZIATORE al lordo dell’eventuale contributo negli interessi.
Nel caso di mutui a tasso variabile il tasso viene inizialmente fissato nell’atto di stipula e viene successivamente aggiornato il 1° Luglio ed il 1° Gennaio di ogni anno fino all’inizio dell’ammortamento. Il tasso così rilevato rimarrà in vigore per l’intera semestralità solare o fino all’inizio dell’ammortamento.
Il tasso, come sopra determinato si applicherà alle anticipazioni esistenti o effettuate durante il periodo di vigore dello stesso.
Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 31 dicembre qualora la PARTE MUTUATARIA, ove il contratto sia stato stipulato nel primo semestre dell’anno, richieda che la decorrenza dell’ammortamento sia anticipata al 1° luglio dello stesso anno e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso (o a quello applicabile in base alla variabilità dello stesso), calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità.
Tali interessi, che saranno calcolati con riferimento all’anno civile, verranno corrisposti dalla PARTE MUTUATARIA, unitamente alla prima semestralità di ammortamento del mutuo ed all’atto del pagamento della stessa scadente il 30 giugno qualora la decorrenza dell’ammortamento sia fissata al 1° gennaio successivo a quello della stipula del contratto e saranno maggiorati degli ulteriori interessi al medesimo tasso, calcolati sulla somma dovuta dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di scadenza della suddetta semestralità. Nel caso di mutui a tasso variabile la maggiorazione degli ulteriori interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.
Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° luglio dell’anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 30/6 dell'anno successivo e saranno corrisposti alla scadenza del 31/12 successivo alla data di erogazione e del 30/6 antecedente l’inizio dell’ammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.
Qualora la PARTE MUTUATARIA richieda di far decorrere l'ammortamento del mutuo dal 1° gennaio del 2° anno successivo alla data di stipula del contratto, tali interessi verranno calcolati, con riferimento all’anno civile, dalla data di valuta dell'erogazione al 31/12 dell'anno precedente l'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti alle scadenze del 31/12 di ogni anno di preammortamento. Nel caso di mutui a tasso variabile il calcolo degli interessi avverrà ai tassi applicabili in base alla variabilità dello stesso.
Gli atti amministrativi concernenti la determinazione e la conseguente liquidazione di tali interessi disporranno per l’emissione di un autonomo atto di delega sul Tesoriere da notificarsi a quest’ultimo a cura della PARTE MUTUATARIA in tempo utile per consentire ad esso il pagamento nei termini di cui ai precedenti commi.
ART. 6
Disciplina del contributo negli interessi deliberato dall’ISTITUTO FINANZIATORE
Il contributo negli interessi può essere concesso sui mutui, a discrezione del Comitato di Gestione dei Fondi, attraverso un Fondo Speciale, costituito presso l’Istituto e nei limiti delle disponibilità del Fondo stesso, previo parere tecnico del CONI sul progetto. Qualora l’ISTITUTO FINANZIATORE abbia deliberato, per agevolare l’ammortamento del mutuo, la concessione del predetto contributo negli interessi ai sensi dell’art. 5, 1° comma della legge 24/12/57 n. 1295, così come sostituito dall’art. 4 della legge 18/2/83 n. 50, le semestralità di ammortamento del mutuo verranno ridotte della quota semestrale di tale contributo ai sensi del 2° comma dell’art. 5 dell’indicata legge n. 1295/57.
Ove la PARTE MUTUATARIA, a seguito di successivi controlli, non si trovasse nelle condizioni previste dal contratto di concessione del mutuo, l’ISTITUTO FINANZIATORE ha facoltà di sospendere o revocare, nei casi più gravi anche con effetto retroattivo, la concessione del predetto contributo.
Fermo restando quanto previsto nell’ultimo comma del precedente art.1, il contributo può essere sospeso o revocato anche qualora la Parte Mutuataria perda i requisiti per l’ottenimento del contributo e negli altri casi in cui è prevista la revoca del mutuo ai sensi del successivo art. 8°..
La PARTE MUTUATARIA si impegna a produrre con cadenza annuale, senza necessità di richiesta, prima della scadenza della seconda quota di contributo da erogare nello stesso anno, una certificazione del competente ufficio dalla quale risulti la disponibilità, la buona manutenzione ed il corrente funzionamento e destinazione ad uso sportivo dell’impianto finanziato ed assistito dal contributo. In assenza delle predette certificazioni, l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di condurre proprie verifiche e quindi sospendere l’erogazione del contributo fino a che non venga prodotta la predetta certificazione o non venga altrimenti verificato il persistere delle condizioni per l’erogazione del contributo. La sospensione non potrà essere superiore a 2 anni dopo di che il contributo verrà revocato. Il contributo verrà altresì sospeso ove la PARTE MUTUATARIA, entro il quinto anno dall’entrata in ammortamento del mutuo non produca la documentazione attestante il completamento dei lavori ed il rilascio del parere del CONI attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. Trascorso un ulteriore anno il contributo potrà essere revocato anche con effetto retroattivo.
PER MUTUI CONCESSI NELL’AMBITO DI INIZIATIVE CHE PREVEDONO L’ABBATTIMENTO TOTALE
DELLA QUOTA INTERESSI il contributo potrà essere altresì revocato ove l’ultimazione dei lavori non avvenga entro il termine previsto nelle singole iniziative.
Il provvedimento di sospensione o revoca, adottato dal competente organo amministrativo dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà l’automatica applicazione al mutuo, dalla data del provvedimento, delle semestralità di ammortamento al tasso di interesse del mutuo calcolata senza la riduzione dell’ammontare del contributo ed il conseguente obbligo per la PARTE MUTUATARIA di deliberare il rilascio a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE, per il maggior importo delle semestralità e per il residuale periodo di ammortamento del prestito, di un’ulteriore delegazione di pagamento “pro solvendo” sui cespiti delegabili ai sensi di legge ovvero, in caso di carenza o indisponibilità dei suddetti cespiti, la costituzione di altre idonee garanzie di gradimento dell’ISTITUTO FINANZIATORE.
In caso di sospensione del contributo, gli effetti e gli obblighi di cui al precedente comma saranno limitati al periodo di sospensione, comportando il ripristino del contributo l’erogazione alla PARTE MUTUATARIA delle quote del contributo stesso maturate dalla data di sospensione sino a quella di ripristino.
In ogni caso di revoca del contributo con effetto retroattivo, la PARTE MUTUATARIA sarà tenuta, oltre agli obblighi di cui al 3° comma, all’immediata restituzione all’ISTITUTO FINANZIATORE delle quote del contributo maturate e godute sino alla data della revoca, maggiorate degli interessi nella stessa misura di quelli contrattuali calcolati sino al giorno della restituzione al tasso in ragione d’anno al lordo del contributo negli interessi.
ART. 7
Imputazione delle somme pagate
Qualunque somma pagata dalla PARTE MUTUATARIA all’ISTITUTO FINANZIATORE sarà, con preferenza, imputata al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali anche irripetibili, poi a regolamento
degli interessi di mora, indi a regolamento delle rate di ammortamento arretrate ed infine a restituzione anticipata del mutuo; ciò tranne che l’ISTITUTO FINANZIATORE ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione.
ART. 8
Revoca del mutuo - Risoluzioni contratto
La PARTE MUTUATARIA è tenuta ad assicurare la diligente manutenzione tecnica ed operativa delle opere finanziate ed a mantenere la destinazione delle stesse o dell’impianto ad uso sportivo ed a tal fine rimane obbligata ad iscrivere annualmente in bilancio le somme all’uopo necessarie.
Qualora essa non adempia ad uno soltanto degli obblighi suddetti, l’ISTITUTO FINANZIATORE potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare il mutuo concesso.
Il provvedimento di revoca, adottato dal suo competente Organo amministrativo a seguito di accertamenti esperiti dagli uffici tecnici del C.O.N.I. e/o da tecnici di fiducia dell’ISTITUTO FINANZIATORE stesso comporterà la risoluzione “ipso jure” del contratto di mutuo, con la conseguenza che l’ISTITUTO FINANZIATORE potrà pretendere dalla PARTE MUTUATARIA:
a) l’immediato pagamento dell’intero residuo debito per capitale, quale risulterà in essere alla data di risoluzione del contratto in base al piano di ammortamento allegato a quest’ultimo;
b) il versamento di un compenso, a titolo di indennizzo, nella misura del 3% del residuo debito corrisposto ai sensi della precedente lettera a);
c) il versamento di una somma ottenuta applicando al suddetto residuo debito la percentuale dell’eventuale scarto di emissione delle obbligazioni sostenuto all’epoca della stipula del contratto di mutuo;
d) la restituzione delle eventuali quote maturate e godute dalla PARTE MUTUATARIA sino alla data di risoluzione, del contributo negli interessi accordato dall’ISTITUTO FINANZIATORE, maggiorate degli interessi ordinari di ammortamento lordi calcolati sino al giorno di effetto della risoluzione stessa;
e) la corresponsione sul residuo debito per capitale di cui alla precedente lettera a) e sulle somme di cui alle lettere b) e
c) degli interessi annui al tasso lordo ordinario del mutuo maturati dall'ultima semestralità scomputata sino al giorno di effetto della risoluzione;
f) il pagamento di ogni altra somma di cui, per qualsiasi titolo o ragione, l’ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore in dipendenza del rapporto di mutuo all’atto della risoluzione del contratto.
Il compenso di cui alla precedente lettera b) sarà dovuto anche nel caso di decadenza della PARTE MUTUATARIA dal beneficio del termine.
Le medesime conseguenze a danno della PARTE MUTUATARIA previste alle precedenti lettere si verificheranno anche nel caso in cui la stessa abbia rinunciato, dopo la data di inizio dell’ammortamento, ad avvalersi del
mutuo per una causa non imputabile all’ISTITUTO FINANZIATORE.
ART. 9
Eventuali aggravi fiscali
Qualunque maggior onere dipendente da tasse, imposte, tributi o gravami di qualsiasi natura e specie, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri che potessero comunque colpire l’interesse, anche se di mora o il capitale o entrambi in occasione o in dipendenza del mutuo concesso e della correlativa operazione di provvista, come pure qualunque eventuale inasprimento degli oneri fiscali esistenti, saranno ad esclusivo carico della PARTE MUTUATARIA, la quale dovrà in ogni momento tenere indenne e sollevato l’ISTITUTO FINANZIATORE fornendo ad esso, anche in via anticipata, la somma richiesta dal Fisco, salvo a condurre, sempre a sua cura e spese, le contestazioni che essa PARTE MUTUATARIA ritenesse fondate ed opportune e delle quali l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà diritto di disinteressarsi; ciò in quanto
l’ISTITUTO FINANZIATORE stesso intende percepire in ogni tempo il capitale e gli interessi del mutuo integri e netti alle condizioni contrattuali.
Nel caso di mancato rimborso degli oneri suddetti o dell’anticipazione o nell’ipotesi di espressa declaratoria per legge dell’intrasferibilità degli oneri stessi alla PARTE MUTUATARIA, l’ISTITUTO FINANZIATORE avrà facoltà di risolvere in ogni tempo e senza l’intervento del giudice, il contratto di mutuo.
ART. 10
Estinzione anticipata del mutuo
Trascorsi tre anni dalla data di inizio dell’ammortamento del mutuo, la PARTE MUTUATARIA potrà procedere all’estinzione anticipata, totale o parziale, dello stesso. L’estinzione avrà effetto al termine di ciascuna semestralità di ammortamento, a condizione che la PARTE MUTUATARIA stessa:
a) rimborsi all'ISTITUTO FINANZIATORE, l'intero o parte del residuo capitale mutuato, quale risulterà in essere alla data di effetto dell'estinzione in base al piano di ammortamento allegato al contratto;
b) versi unicamente un compenso omnicomprensivo nella misura del 3% del capitale mutuato rimborsato anticipatamente, quale corrispettivo della facoltà di estinzione. Nessun altro onere, pertanto, verrà addebitato alla PARTE MUTUATARIA per tale anticipata estinzione. Esempio di applicazione della formula di calcolo riferita a
€. 1.000 di capitale anticipatamente rimborsato:
€. 1.000 + €. 1.000 x 3 : 100 = €. 1.030 da rimborsare complessivamente;
c) effettui il pagamento, alle rispettive scadenze, di tutte le rate di ammortamento che vengono a maturarsi prima della data di effetto dell’estinzione e di ogni altra somma di cui l’ISTITUTO FINANZIATORE risultasse creditore, a qualunque titolo in dipendenza del contratto, alla data dell’estinzione medesima.
La restituzione anticipata, totale o parziale, del capitale mutuato dovrà essere effettuata, con valuta del giorno di effetto dell’estinzione , previa richiesta scritta della PARTE MUTUATARIA con preavviso di almeno un mese dal giorno dell’estinzione stessa.
L’estinzione parziale del mutuo non conferirà di norma il diritto alla riduzione o alla restrizione della garanzia prestata, salvo l’applicazione dell’art. 39, 5° comma del D.Leg.vo n. 385/93 ed avrà l’effetto di diminuire l’importo delle rate successive fermo restando il numero di esse originariamente pattuito
ART. 11
Cessione
L’ISTITUTO FINANZIATORE” potrà, Senza alcun obbligo di comunicazione al garante, utilizzare i crediti derivanti dal presente mutuo come “attività non negoziabili” da costituire a garanzia in favore della Banca centrale Europea e/o della Banca d’Italia per le operazioni di rifinanziamento erogate da quest’ultima nell’ambito della procedura “Abaco” (attivi bancari collateralizzati) così come disciplinata dalle norme regolanti gli “strumenti di politica monetaria dell’Eurosistema” tempo per tempo vigenti.
ART. 12
Provvista finanziaria
1. La PARTE MUTUATARIA, con la sottoscrizione del contratto di mutuo, prende atto ed accetta che la provvista
finanziaria necessaria per la messa a disposizione da parte dell’ISTITUTO FINANZIATORE del mutuo di cui al contratto di xxxxx è stata reperita anche attraverso il ricorso ad un finanziamento erogato a favore dell’ISTITUTO FINANZIATORE da parte del Council of Europe Developement Bank (di seguito, “CEB”) in forza del “Framework Loan Agreement” sottoscritto da CEB e dall’ISTITUTO FINANZIATORE in data 23 novembre 2018.
2. L’informativa relativa alla sottoscrizione del “Framework Loan Agreement” di cui al precedente comma 1 è reperibile sul seguente sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Alla luce della presa d’atto di cui al precedente comma 1, la PARTE MUTUATARIA si obbliga espressamente a:
a) utilizzare il mutuo unicamente per finanziare i costi relativi ai lavori di realizzazione dell’impianto sportivo identificati nel contratto di mutuo in conformità a quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1 (Oggetto durata e tasso di interesse del mutuo) del contratto di mutuo;
b) porre in essere le procedure di selezione dei soggetti esecutori dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo e, se del caso, dei soggetti gestori dello stesso in conformità a quanto previsto dalla legge applicabile;
c) rispettare tutte le norme applicabili in materia di protezione dell’ambiente nonché in materia di tutela del territorio e del paesaggio ivi incluso il protocollo “CEB’s Enviromental and Social Safeguards Policy”, adottato con la Risoluzione n. 15588/2018 del Consiglio Amministrativo di CEB;
d) rispettare la Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali e la Carta Sociale Europea e far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una violazione delle suddette convenzioni;
e) far sì che la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo non dia luogo ad una qualsiasi condotta che potrebbe determinare una violazione di una norma penale applicabile, in particolare, in materia di anticorruzione, di antiriciclaggio o di uso fraudolento del denaro;
f) provvedere a manutenere, riparare e rinnovare l’impianto nel suo complesso ed i singoli cespiti facenti parte di quest’ultimo al fine di consentire e mantenere nel tempo il suo corretto e regolare utilizzo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto), comma 1, del presente capitolato;
g) anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 (Condizioni generali per l’erogazione del mutuo), comma 1, del presente capitolato, disporre o, se del caso, ottenere permessi, autorizzazioni e diritti, anche di natura reale, necessari per la realizzazione dei lavori relativi all’impianto sportivo;
h) consentire o fare in modo che venga consentito ai delegati di CEB e/o ai soggetti incaricati dalla stessa di accedere all’impianto sportivo e/o al cantiere e/o agli altri luoghi dove siano costruite, montate, immagazzinate parti o beni sostanziali del progetto per svolgere verifiche di qualsiasi natura sui lavori finanziati ai sensi del contratto di mutuo fornendo altresì i dati e le informazioni che dovessero essere richiesti nonché l’assistenza necessaria al fine di consentire l’esecuzione delle suddette verifiche.
4. Resta inteso che in caso di inadempimento da parte della PARTE MUTUATARIA di uno degli obblighi di cui al precedente comma 3 del presente articolo l’ISTITUTO FINANZIATORE si riserva di valutare l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 8 (Revoca del mutuo – Risoluzioni contratto) del presente capitolato.