COMUNE DI SANT’ANTIMO
COMUNE DI SANT’ANTIMO
(Provincia di Napoli)
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE, DELLE FONTANINE PUBBLICHE, DELL’ESPURGO E MANUTENZIONE DELLE CADITOIE E FOGNE E DELLE AREE E SPAZI ATTREZZATI PUBBLICI E DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE | |
CIG: 6776246F15 |
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)
importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione lavori | € 420.000,00 |
2 | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | € 10.000,00 |
A | Totale appalto (1 + 2) | € 430.000,00 |
Il responsabile del III Settote L’impresa
Il responsabile unico del procedimento
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Indice:
PREMESSA
Articolo 1 Oggetto del contratto. Articolo 2 Ammontare del contratto.
Articolo 3 Condizioni generali del contratto.
Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 6 Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 8 Oneri a carico dell’appaltatore. Articolo 9 Contabilità dei lavori.
Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11 Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. Articolo 15 Risoluzione del contratto.
Articolo 16 Controversie.
Articolo 17 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. Articolo 20 Subappalto.
Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. Articolo 22 Obblighi assicurativi.
Articolo 23 Documenti che fanno parte del contratto. Articolo 24 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
COMUNE DI SANT’ANTIMO
Provincia di Napoli
Repertorio n. del
CONTRATTO D’APPALTO
ACCORDO QUADRO per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali, delle reti idriche e fognarie, delle fontanine pubbliche, dell’espurgo e manutenzione delle caditoie e fogne e delle aree e spazi attrezzati pubblici e della segnaletica stradale orizzontale e verticale del Comune di Sant’Antimo (Na).
L’anno duemila , il giorno del mese di , nella residenza comunale, presso l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Xxxxx XXXXXXXX, Ufficiale rogante, Segretario Generale del Comune di Sant’Antimo, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)- Dr. Xxx. Xxxxxxx XXXXXXXXX, nato a Caserta il 01/03/1956, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Sant’Antimo, codice fiscale
e partita IVA , che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del III Settore, giusta Decreto Sindacale prot.n°18019 del 01/06/2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- nato a il
, residente in , via , in qualità di dell’impresa
con sede in , via ,
codice fiscale
impresa appaltatrice in forma singola
e partita IVA , che agisce quale
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio
in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;
comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.
Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.
PREMESSO
a) che con determina a contrarre n. del del III Settore, è stata indetta la procedura negoziata per l’appalto dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e ad uso pubblico articolate nei lotti territoriali n. 1 e n. 2, dando atto che l’importo dei lavori a base d’asta relativi ai due lotti territoriali è di euro 420.000,00 cadauno, oltre oneri relativi alla sicurezza di cantiere non soggetti a ribasso pari ad euro 10.000,00 cadauno, oltre IVA come per legge, da aggiudicare a n. 2 (due) operatori economici con il
criterio del minor prezzo da determinare sull’importo a base di gara a norma dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 (di seguito chiamato Codice);
b) che in seguito a procedura negoziata, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile del III Settore del Comune di Sant’Antimo n. in data , i lavori relativi al lotto territoriale n. sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto/accettato un ribasso percentuale sui lavori del %;
c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data , con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per Accordo Quadro relativo alla esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Codice.
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: CIG: 6776246F15;
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro (diconsi euro ) di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro 10.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto dell’Accordo Quadro prede interventi di lavori e di servizi, come meglio descritti nel Capitolato Speciale di Appalto, e sinteticamente riportati nell’art. A/1 di detto Capitolato.
3.1. Il contratto di ogni singolo intervento derivante dal presente accordo quadro sarà costituito dall’ordine di servizio, nel quale sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d’arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché la loro quantizzazione economica;
4. Nell’importo di cui al comma 1, sono compresi lavori a corpo, a misura ed in economia, da liquidare secondo lo schema di cui all’art. B/28 - PAGAMENTI DEL PREZZO DI APPALTO lettera C) del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, formante parte integrante dell’Accordo Quadro, e da tutti gli elaborati allegati, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono parte integrante del contratto l’elenco prezzi del Tariffario delle OO.PP. Campania anno 2016 e le Schede analisi lavori ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
3. I prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n°145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Sant’Antimo, alla Via Roma n°168, presso la Casa Comunale.
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante .
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signor
autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT
acceso presso , ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.
5. Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. La durata dell’appalto è di mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di consegna dei lavori. Il rapporto contrattuale comunque avrà termine o alla scadenza temporale prima indicata o all’esaurimento dell’importo contrattuale, senza che la ditta appaltatrice possa dolersene e pretendere il risarcimento dei danni. Resta la facoltà della stazione appaltante di recedere anticipatamente dal contratto, anche se non fosse esaurito l’importo contrattuale, qualora la stessa valutasse la convenienza di rimodulare il servizio di manutenzione attraverso altro tipo di appalto, senza che l’appaltatore possa adire a qualsivoglia pretese di risarcimento dei danni. Resta altresì la facoltà per la stazione appaltante di prorogare l’accordo ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice anche oltre i termini di scadenza prima indicati, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara iniziale. L’impresa è obbligata ad accettare la proroga.
Articolo 6. Penale per i ritardi
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale che varia a seconda della tipologia di lavorazione, così come indicato all’art. C/16 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La suddetta penale trova applicazione sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, che per i servizi di supporto tecnico.
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere a modiche di contratti durante il periodo di efficacia nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, come indicato nell’art. B/33 del capitolato Speciale di Appalto.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale di Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico dell’ordine di servizio che ha commissionato l’intervento specifico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara, ed è pagato forfettariamente a percentuale sui singoli interventi commissionati.
7. La contabilità dei lavori a corpo, a misura ed in economia è effettuata secondo quanto disposto dall’art. B/28 - PAGAMENTI DEL PREZZO DI APPALTO - del Capitolato Speciale d’Appalto.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice, è ammessa la revisione prezzi se tale condizione è prevista nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, e se tali modifiche non hanno l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.
2. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015 n°208.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n°207 del 2010, di seguito chiamato «Regolamento» (che, per quanto abrogato dal Codice, si intende qui validamente riportato e trascritto).
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. B/31 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Data la peculiarità speciale dell’Accordo Quadro, che opera per Ordini di Servizio, o per somma urgenza, non è prevista alcuna anticipazione.
2. I pagamenti del prezzo di appalto avverranno come meglio precisato all’art. B/28 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Sono fatte salve le eventuali ritenute, ai sensi di legge, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
4. Il pagamento della rata di saldo è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori, di somma urgenza e/o ordinati con singolo ordine di servizio, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103 del Codice.
6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali;
7. In ottemperanza all’art. 3 della legge n°136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n°136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d’Appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al decreto legislativo n°231 del 2002.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il collaudo dei lavori verrà eseguito annualmente secondo quanto previsto dall’art. 102 del Codice e dall’art. 215 e segg. del Regolamento.
2. Ai sensi dell’art. 102 del Codice, il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione da emettersi entro 3 (tre) mesi dalla data della ultimazione dei lavori, relativamente ad ogni singolo intervento di manutenzione.
3. Nel caso in cui fra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a. o c.a.p. e metalliche da sottoporre al collaudo statico a norma dell’art. 7 della L. 1086/71 e non sia stato ancora nominato il Collaudatore, il Direttore dei Lavori provvederà ad eseguire secondo quanto indicato dal D.M. 14 Gennaio 2008 (Norme Tecniche per le costruzioni 2008) le prove di carico, ai fini del collaudo statico che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme al costruttore.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Per quanto riguarda le modalità di svincolo delle ritenute a garanzia si rimanda a quanto riportato nell’Art. B/3 del Capitolato Speciale di Appalto.
5. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del c.c., l’Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili e denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Per quanto non ricompreso nel presente articolo si rinvia all’art. 102 del Codice e agli artt. 215 e segg. del Regolamento.
7. In analogia con quanto disposto con delibera di G.C. n°29 del 26/04/2016, l’appaltatore è tenuto a garantire, a mezzo di polizza fideiussoria, la gratuita manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i lavori eseguiti, per tutto l’arco temporale di validità dell’Accordo Quadro, onde evitare che il ripetersi ciclico delle medesime lavorazioni arrechi un danno economico all’Ente.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 109 del Codice;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del Decreto n°81/2008;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m)ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento attiva le procedure previste dall’art. 205 del Codice e, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’art. 208 del Codice.
5. In caso di divergenza fra l’Amministrazione e l’Appaltatore, sia durante l’esecuzione, sia al termine del contratto, qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sulle opere o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardanti il contratto è affidato all’Amministrazione Comunale.
6. Tutte le controversie che non si siano potute definire in via amministrativa, sono devolute esclusivamente all’Autorità giudiziaria entro la cui circoscrizione ha sede il Comune di Sant’Antimo, con esclusione della competenza arbitrale.
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di legge, e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dall’art. 90, comma 9, lettera b), Decreto n°81/2008 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso Decreto, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 2002 n°210, convertito dalla legge 22 novembre 2002 n°266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n°81;
b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del decreto legislativo n°81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n°490 e del D.P.R. 3 giugno 1998 n°252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 del decreto legislativo n°159 del 2011, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'art. 9 del D.P.R. n°252 del 1998, rilasciata in data al numero
dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n°231.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’art. 105, comma 2, del Codice, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha
prestato apposita cauzione definitiva mediante
numero
in data
rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al comma 1, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n°123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto
agenzia/filiale di , come segue:
a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), pari all’importo di contratto, al lordo dell’I.V.A.;
b) per responsabilità civile terzi per un massimale di Euro 1.500.000,00 con un limite previsto per ogni sinistro pari ad euro 250.000,00-.
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
a) il Capitolato Speciale d’appalto integrato dalle condizioni offerte dall’appaltatore in sede di gara;
b) Elenco prezzi del Tariffario delle OO.PP. Campania anno 2016;
c) Schede analisi lavori;
d) Elenco materiali;
e) Planimetria “lotti territoriali n. 1 e n. 2” con indicazione della zona “A”;
f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
g) il Capitolato generale, approvato con D.M. n°145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a), c), e) ed f) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso l’Ufficio Tecnico Comunale (III Settore LL.PP.).
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice D.Lgs. 50/2016, il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 per quanto applicabile.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n°104 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:
Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore
L’Ufficiale rogante