PROVINCIA DI SIENA
PROVINCIA DI SIENA
SCHEMA DI
CONTRATTO
RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO E DEI CONTENUTI
DIDATTICO SCIENTIFICI DEL “Museo e Centro Direzionale della Biodiversità delle Riserve Naturali della Provincia di Siena” IN MONTICIANO (SIENA)
Euro | ||
A1) | Importo esecuzione lavorazioni (OG1+OS6+OS28+OS30) | 1.341.613,97 |
A2) | Costi della Sicurezza lavorazioni (OG1+OS6+OS28+OS30) | 59.567,98 |
Totale A1+A2 | 1.401.181,95 | |
B1) | Importo esecuzione servizi | 1.384.821,54 |
B2) | Costi della Sicurezza servizi | 1.375,00 |
Totale B1+B2 | 1.386.196,54 | |
C1) | Importo forniture | 665.153,50 |
C2) | Costi Sicurezza forniture | 3.857,02 |
Totale C1+C2 | 669.010,52 | |
TOTALE APPALTO | 3.456.389,01 |
Il responsabile del procedimento |
Xxx. Xxxx Xxxxxxxxxx |
SOMMARIO
Art.1: oggetto dell’appalto.
Art. 2: natura dell’appalto.
Art. 3: ammontare dell’appalto.
Art. 4: interpretazione.
Art. 5: elezione di domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere.
Art. 6: consegna dei locali e loro custodia. Art. 7: disciplina e buon ordine del cantiere. Art. 8: termine per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 9: proroga del termine per l’esecuzione delle prestazioni.
Art. 10: penali per il ritardo nell’esecuzione dell’appalto.
Art. 11: qualità dei materiali e dei beni.
Art. 12: verifiche nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto. Art. 13: soluzioni allestitive, integrative e/o in variante, proposte dall’appaltatore. Art. 14: anticipazione.
Art. 15: pagamenti in acconto.
Art. 16: ritardi nel pagamento delle rate di acconto.
Art. 17: pagamento del saldo.
Art. 18: ritardo nel pagamento della rata di saldo.
Art. 19: ideazione, realizzazione ed installazione dei contenuti didattico-scientifici.
Art. 20: gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale.
Art. 21: personale preposto dall’appaltatore alla ideazione e realizzazione dei contenuti didattico- scientifici e responsabilità dell’appaltatore per il proprio personale.
Art. 22: proprietà dei contenuti didattico-scientifici. Art. 23: materiale tecnico, informatico e sistemistico. Art. 24: variazioni delle prestazioni.
Art. 25: cessione del contratto.
Art. 26: ufficio di direzione.
Art. 27: sospensione e ripresa dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Art. 28: sospensioni ordinate dal R.U.P..
Art. 29: garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.
Art. 30: altre garanzie a carico dell’appaltatore. Art. 31: sinistri alle persone e danni alle cose. Art. 32: norme di sicurezza generali.
Art. 33: sicurezza sul luogo di lavoro.
Art. 34: piani di sicurezza.
Art. 35: piano operativo di sicurezza.
Art. 36: osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.
Art. 37: ultimazione dell’appalto e presa in consegna dei locali.
Art. 38: verifica nel corso dell’esecuzione dell’appalto, oggetto del collaudo e nomina del collaudatore.
Art. 39: visita e procedimento di collaudo.
Art. 40: certificato di collaudo e garanzia per vizi e difformità successiva all’emissione del certificato di collaudo.
Art. 41: svincolo della cauzione.
Art. 42: clausola risolutiva espressa.
Art. 43: accertamento e registrazione dell’esecuzione dell’appalto.
Art. 44: elenco dei documenti amministrativi e contabili e loro tenuta. Art. 45: eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità. Art. 46: stato di avanzamento.
Art. 47: certificato per pagamento di rate.
Art. 48: conto finale dei lavori.
Art. 49: reclami dell’appaltatore sul conto finale.
Art. 50: subappalto.
Art. 51: ulteriori oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore.
Art. 52: spese contrattuali, imposte, tasse.
Art. 53: recesso della provincia.
Art. 54: norma di chiusura.
Art. 1 Oggetto dell’appalto
1. La Provincia di Siena ( da ora in poi anche Provincia o Stazione Appaltante ) affida all’aggiudicatario (da ora in poi anche appaltatore), il quale accetta, la realizzazione, “chiavi in mano”, dell’“Allestimento e dei contenuti didattico – scientifici del museo e del Centro Direzionale della Biodiversità delle Riserve Naturali della Provincia di Siena” (da ora in poi semplicemente Museo), e più in particolare:
A) l’ideazione, la realizzazione, nel rispetto della linea grafica e dell'immagine coordinata indicata dall'appaltatore in sede di gara, nonché l’installazione di tutti i “contenuti didattico- scientifici” previsti nelle “Linee guida dei servizi redatte dall’Associazione per lo studio e la gestione delle risorse naturali” e, con riguardo al software di gestione dell’intero Museo, nell’”Allestimento informatico e sistemistico del Museo di Monticiano” redatto da VIVATEC s.r.l nonchè secondo quanto contenuto nei suddetti documenti e nella documentazione allegata dall'appaltatore alla propria offerta;
B) l’esecuzione dei lavori e delle opere nonché la fornitura dei beni di cui ai seguenti elaborati:
1 - Progetto esecutivo dei lavori redatto dallo Studio Associato Xxxxxxxxxxxx e Xxxxx Architetti composto da:
• Relazione tecnico descrittiva;
• Elenco prezzi unitari;
• Computo metrico estimativo;
• Piano di manutenzione;
• Quadro economico complessivo;
• Disciplinare tecnico;
• N. 35 Tavole grafiche
2 - Progetto esecutivo dell’impianto elettrico redatto dallo “Studio Tecnico Xxxxxxxxx Xxxxx” composto da:
• Disciplinare tecnico;
• Computo metrico estimativo;
• Elenco prezzi unitari;
• N. 7 Tavole grafiche;
• N. 61 Schemi dei quadri e dei particolari elettrici
3 - Progetto esecutivo degli impianti tecnologici redatto dallo “Studio Associato di Ingegneria INTERING” composto da:
• Relazione tecnica;
• Disciplinare tecnico;
• Elenco prezzi unitari;
• Computo metrico estimativo;
• Cronoprogramma;
• N. 14 Tavole grafiche
C) la fornitura e l’installazione, intendendosi, con quest’ultimo termine, anche la messa in funzione con i “contenuti didattico-scientifici” di cui alla precedente lett. A), del materiale tecnico, informatico e sistemistico indicato nell’”Allestimento informatico e sistemistico del Museo di Monticiano” redatto da VIVATEC s.r.l e così come meglio specificato nell’offerta prodotta dall’appaltatore in sede di gara;
D) la realizzazione e l’installazione delle soluzioni allestitive ed espositive ( intese, quest’ultime, quali linguaggio e contenuti ), integrative e/o in variante secondo la documentazione allegata dall'appaltatore alla propria offerta nonché secondo il progetto esecutivo di cui all'articolo 13 comma 1 del presente contratto ( laddove l'appaltatore abbia proposto delle soluzioni allestitive integrative e/o in variante ).
2. Quanto indicato alle lettere A), B), e C) dovrà essere posto in essere in ottemperanza a quanto previsto dalla “Documentazione inerente la sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione del “Museo e Centro Direzionale della Biodiversità delle Riserve Naturali della Provincia di Siena” redatta dallo Studio Tecnico Associato Z6 e composta da:
• Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• Cronoprogramma dei lavoro;
• Fascicolo dell’opera;
• Oneri della sicurezza
3. Le soluzioni allestitive ed espositive, integrative e/o alternative, rispetto a quanto elaborato dalla Provincia di Siena e contenuto nella documentazione di cui al comma 1 lett. A), B) e C), dovranno essere poste in essere in ottemperanza a quanto previsto nella documentazione inerente la sicurezza predisposta dall’appaltatore ed approvata dalla Provincia: il tutto prima di procedere alla realizzazione ed alla installazione di tali soluzioni.
4. Sono compresi nell’oggetto dell’appalto tutti i lavori, le opere, le prestazioni, le forniture, le provviste e quant'altro necessario per dare il “Museo e Centro Direzionale della Biodiversità delle Riserve Naturali della Provincia di Siena”, completamente compiuto e perfettamente funzionante e conforme a quanto previsto nella documentazione di cui al comma 1 nonché nel progetto esecutivo di cui all'articolo 13, comma 1, del presente contratto.
5. Le prestazioni di cui alle lettere A), B), C) e D) del comma 1, dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte e l’appaltatore, nell’adempimento dei propri obblighi, dovrà prestare la massima diligenza.
Art. 2 Natura dell’appalto
1. Il presente contratto è stipulato “a corpo” mediante offerta a prezzi unitari. Pertanto il corrispettivo richiesto dall’appaltatore in sede di gara per l’esecuzione dell’appalto, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità o alla qualità delle prestazioni. E' altresì esclusa qualsiasi possibilità di revisione dell'importo indicato dall'appaltatore in sede di gara quale corrispettivo per l'esecuzione dell'oggetto del presente contratto e ciò anche laddove, per effetto di circostanze imprevedibili, ne siano aumentati i costi ed anche laddove tali aumenti siano superiori al decimo del prezzo complessivo dell'appalto, con espressa deroga, pertanto, all'articolo 1664, primo comma, del c.c..
2. Nel suddetto corrispettivo s’intende sempre compresa ogni spesa, nessuna esclusa, occorrente per dare l'oggetto dell'appalto compiuto, perfettamente funzionante e conforme a quanto previsto e contenuto nella documentazione di cui agli artt. 1 e 13 del presente contratto.
Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate siano rilevabili dalla suddetta documentazione o, comunque, siano necessarie per realizzare l'oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle vigenti normative in materia. Lo stesso dicasi per le prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell’oggetto dell’appalto secondo le regole dell'arte.
3. Conseguentemente i prezzi unitari indicati dall’appaltatore non hanno alcuna rilevanza ed efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta di quest’ultimo, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari, resta fisso e invariabile. Allo stesso modo non hanno alcuna rilevanza ed efficacia negoziale le quantità indicate dalla Provincia di Siena nella documentazione di cui al precedente comma 1.
4. I prezzi unitari indicati dall’appaltatore saranno tenuti in considerazione per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali variazioni dell'oggetto dell'appalto.
Art. 3 Ammontare dell’appalto
1. L’importo dell'appalto, IVA esclusa, posto a base di gara è il seguente:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a + b) | |
Importo esecuzione lavori | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | TOTALE | ||
1 | Lavori (art. 1, comma 1,lettera B) | 1.341.613,97 | 59.567,98 | 1.401.181,95 |
2 | Forniture (art. 1, comma 1,lettere B) e C) | 665.153,50 | 3.857,02 | 669.010,52 |
3 | Servizi (art. 1, comma 1,lettera A) | 1.384.821,54 | 1.375,00 | 1.386.196,54 |
1+2+3 | IMPORTO TOTALE | 3.391.589,01 | 64.800,00 | 3.456.389,01 |
2 I lavori di cui all'art. 1, comma 1, lett. B), sono classificati nella categoria prevalente di opere specialistiche «OS6»:
N° | Lavori | categ. ex all. A dpr 34/200 | importo lavori |
1 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici metallici e vetrosi | OS6 | 798.833,12 |
4. Nella seguente tabella sono, inoltre, riportate le parti, dei soli lavori, appartenenti a categorie diverse da quella prevalente:
n° | Lavori | categ. ex all. A dpr 34/2000 | importo lavori |
2 | Edifici civile e industriali | OG1 | 122.153,15 |
3 | Impianti termici e di condizionamento | OS28 | 160.649,30 |
4 | Impianti elettrici, telefonici | OS30 | 259.978,40 |
TOTALI | 542.780,85 |
5. L'importo da corrispondere all'appaltatore sarà quello indicato da costui nella propria offerta economica.
Art. 4 Interpretazione
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto varrà la soluzione meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. Le valutazioni di cui al periodo precedente spetteranno al componente dell'Ufficio di direzione interessato dalla discordanza, sentito il responsabile del procedimento.
2. In caso di norme del presente contratto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, troveranno applicazione le previsioni più favorevoli per la Provincia di Siena.
3. L'interpretazione delle disposizioni del presente contratto sarà fatta sempre nel senso più favorevole per la Provincia di Siena e tenendo conto delle finalità del contratto medesimo e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato.
Art. 5
Elezione di domicilio e indicazione delle persone che possono riscuotere
1.L’appaltatore deve eleggere domicilio e comunicarlo tempestivamente alla Provincia di Siena entro 3 gg. dalla stipulazione del presente contratto. Tutti gli atti e tutte le comunicazioni inerenti e dipendenti dal presente contratto saranno fatte dai componenti dell’”Ufficio di Direzione” e dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nell’esecuzione dell’oggetto del presente appalto oppure dovranno essere effettuate, anche via fax o e-mail, presso il domicilio eletto dall’appaltatore stesso.
2. L’appaltatore dovrà, altresì, comunicare, entro 3 gg. dalla sottoscrizione del presente contratto: a ) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante;
b ) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute.
La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare dovrà essere tempestivamente comunicata alla stazione appaltante. In difetto delle suddette indicazioni, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla Provincia di Siena per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
3. Ogni variazione di cui ai commi 1 e 2 dovrà, pertanto, essere tempestivamente comunicata alla Provincia.
Art. 6
Consegna dei locali e loro custodia
1. Entro 5 gg. dalla sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a prendere in consegna i locali che dovranno ospitare il Museo. Il direttore dei lavori comunicherà all’appaltatore il giorno in cui dovrà presentarsi per ricevere la consegna dei suddetti locali. Di tale operazione verrà redatto specifico verbale contenente altresì la dichiarazione che i suddetti locali sono liberi da persone e cose e, in ogni caso, che il loro stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1. Il suddetto verbale verrà redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall’appaltatore. Un esemplare del verbale verrà consegnato all’appaltatore.
2. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine di esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso anche il nuovo termine assegnato dal direttore dei lavori, la Provincia di Siena avrà facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 29.
3. Dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al comma 1, l’appaltatore sarà tenuto a custodire, con la massima diligenza, i locali che dovranno ospitare il Museo nonché tutti i materiali ed i beni ivi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante. Tale obbligo cesserà con la riconsegna di detti locali alla Provincia.
Durante il tempo in cui l'appaltatore sarà tenuto alla custodia dei locali del Museo, lo stesso sarà tenuto a ripristinare e sostituire tutti i beni che venissero sottratti o asportati dai suddetti locali anche ad opera di ignoti e sarà responsabile di tutti i danni, nessuno escluso, che venissero arrecati, anche per fatto di terzi o per incendio, ai suddetti locali ed ai beni, agli impianti ed ai sistemi ivi esistenti, compresi, naturalmente, i beni, gli impianti ed i sistemi costituenti l'oggetto del
presente appalto, dovendo, pertanto, provvedere tempestivamente, a propria cura e spese, a sistemare, riparare e ripristinare i citati locali, nonché a sistemare, riparare ripristinare e sostituire i suddetti beni, i prefati impianti ed i citati sistemi, danneggiati o deteriorati, con altri conformi a quanto previsto nel presente contratto.
4. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di cui al comma 1 all'effettivo stato dei luoghi. Se sono riscontrate delle differenze fra le condizioni dei locali ed il progetto predisposto dalla Provincia, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate e proponendo i provvedimenti da adottare. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna secondo le modalità e con gli effetti di cui al successivo articolo 46.
Art. 7
Disciplina e buon ordine del cantiere
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei locali che dovranno ospitare il Museo.
2. L'appaltatore, tramite il proprio “direttore di cantiere” sarà tenuto ad assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei suddetti locali.
3. La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.
4 Il direttore dei lavori avrà il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere ed ottenere da quest'ultimo il cambiamento del direttore di cantiere e del personale impiegato dall'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Qualora ciò non avvenga, la Provincia potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 42.
5. L'appaltatore sarà responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponderà nei confronti della Provincia per la malafede o la frode nell'esecuzione dell'appalto.
Art. 8
Termine per l’esecuzione dell’appalto
1. Le prestazioni di cui all’art. 1 dovranno essere eseguite nel termine di giorni 450 (quattrocentocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla di sottoscrizione del verbale di cui all’art. 6 comma 1. Tale termine è aumentato di ulteriore 45 ( quarantacinque ) giorni laddove l'appaltatore sia tenuto a presentare il progetto esecutivo di cui all'art. 13.
2. Una volta che tutte le suddette prestazioni saranno ultimate, l’appaltatore dovrà comunicarlo per iscritto al direttore dei lavori ai fini delle operazioni di collaudo.
Art. 9
Proroga del termine per l’esecuzione delle prestazioni
1. L’appaltatore che per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare l’oggetto del presente appalto nel termine di cui all’articolo 8, potrà chiederne la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta potrà essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 8 e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta dovrà essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardività.
3. La richiesta dovrà essere presentata al direttore di lavori il quale la trasmetterà tempestivamente al responsabile del procedimento, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al responsabile del procedimento questi dovrà acquisire tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del responsabile del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Il responsabile del procedimento può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del responsabile del procedimento.
5. Nei casi di cui al comma 2 il termine di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 8, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del responsabile del procedimento entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
7. Resta inteso che la mancata concessione della proroga determinerà l’applicazione della penale di cui al successivo art. 10.
Art. 10
Penali per il ritardo nell’esecuzione dell’appalto
1. Nel caso di mancato rispetto, da parte dell’appaltatore, del termine indicato dall'art. 8 nonché dei termini di cui agli artt. 13, commi 1 e 4, e 19, comma 4, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere alla Provincia, a titolo di penale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una somma corrispondente all’ 1 per mille dell’importo contrattuale.
2. Qualora l’importo della penale arrivi a superare il 10 per cento dell’importo contrattuale, la Provincia potrà risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo 42.
3. L’applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica la possibilità, per la Provincia, di agire, nei confronti dell’appaltatore, per ottenere il risarcimento degli eventuali ed ulteriori danni subiti.
Art. 11
Qualità dei materiali e dei beni
1. I materiali ed i beni relativi alle prestazioni di cui al comma 1 dell’art. 1 dovranno essere conformi a quanto contenuto nella documentazione ivi indicata, dovranno essere conformi a tutte le previsioni di legge o di regolamento che li riguardano e, comunque, dovranno essere sempre della migliore qualità. La Provincia si riserva il diritto di consentire la posa in opera e l'installazione di tali beni e materiali solo dopo l'accettazione del componente dell'Ufficio di direzione interessato o competente al riguardo: in caso di contestazioni si procederà ai sensi dell'art. 137, comma 2, del
D.P.R. n. 554/1999.
2. Resta inteso che il consenso espresso dal componente dell'Ufficio di direzione interessato o competente al riguardo in ordine alla posa in opera ed alla istallazione dei suddetti beni e materiali non potrà escludere o pregiudicare i diritti e le prerogative della Provincia in sede di collaudo né quelli discendenti da un collaudo non positivo in ordine a detti bene e materiali né, ancora, potrà escludere la responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità di quanto eseguito e fornito.
3. L'appaltatore, su richiesta del componente dell'Ufficio di direzione interessato o competente al riguardo, dovrà rimuovere i materiali ed i beni danneggiati dopo la loro introduzione nei locali di cui all’art. 6, o che, per qualsiasi causa, non siano conformi a quanto previsto nel comma 1 e dovrà sostituirli con altri conformi a quanto previsto nel comma 1.
4. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o beni di caratteristiche superiori a quelle prescritte e previste nella documentazioni di cui al comma 1, o
abbia eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità verrà redatta come se i materiali o i beni avessero le caratteristiche stabilite.
5. Nel caso siano stati autorizzati, per ragioni di necessità o convenienza, la fornitura o l'impiego di materiali o beni aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera o il bene siano accettabili senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Art. 12
Verifiche nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto
1. La Provincia, tramite l'Ufficio di direzione o anche a mezzo di propri incaricati, potrà controllare e verificare in ogni momento quanto eseguito dall’appaltatore anche accedendo ai locali di cui all’art. 6.
2. I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche se positivi, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per i vizi, i difetti e le difformità che ancorchè riconoscibili vengano accertati solo successivamente né comportano alcuna decadenza per tali vizi, difetti e difformità dell'opera, o di parte di essa, dei materiali impiegati e dei beni forniti, né escludono la garanzia dell'appaltatore stesso per quelle parti dell’oggetto dell’appalto già controllate. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione o decadenza in capo alla Stazione Appaltante.
Art. 13
Soluzioni allestitive, integrative e/o in variante, proposte dall’appaltatore
1. Entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto, l’appaltatore dovrà presentare alla Provincia il progetto esecutivo, delle soluzioni allestitive, integrative e/o in variante, dallo stesso proposte, composto dagli elaborati di cui all’art. 35 del
D.P.R. n. 554/1999.
2. Tale progetto esecutivo oltre ad integrarsi perfettamente con il resto della progettazione, dovrà essere redatto nel pieno rispetto del relativo progetto definitivo e del resto della documentazione prodotta dall’appaltatore in sede di gara nonché nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia
3. Entro i successivi 15 gg. decorrenti dalla consegna di cui al comma 1, la Provincia provvederà all’approvazione del progetto esecutivo o alla trasmissione all’appaltatore di osservazioni e valutazioni in merito all'osservanza di quanto previsto nel comma 2.
4. Qualora la Provincia formuli osservazioni e valutazioni, l’appaltatore sarà tenuto, entro i successivi 10 giorni dalla loro comunicazione, a conformare ad esse il progetto esecutivo e, dunque, ad apportare a quest’ultimo tutte le modifiche richieste, senza che ciò possa comportare alcun onere a carico della Provincia stessa nonché a trasmettere a quest’ultima il progetto esecutivo, così modificato, affinchè la Stazione Appaltante possa approvarlo entro i successivi 15 giorni.
5. In assenza dell’approvazione, da parte della Provincia, del progetto esecutivo, le opere in esso previste non potranno essere eseguite.
6. Resta inteso che la redazione del progetto esecutivo è ad esclusivo onere e carico dell’appaltatore, il quale, pertanto, non potrà richiedere alcunché alla Provincia e che l’approvazione, da parte della Provincia, del progetto esecutivo non comporta alcuna responsabilità o corresponsabilità della Provincia stessa per tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti da un’erronea o da una non corretta progettazione esecutiva.
7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 4, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà dovuta alla Provincia, a titolo di penale, la somma corrispondente all’1 per mille dell’importo contrattuale.
Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 15 Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avverranno per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che le prestazioni eseguite, contabilizzate ai sensi dell'articolo 44, calcolate sulla base dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore e comprensive della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro quattrocentomila (Euro 400.000/00).
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. B), verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 30 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo di cui al comma 1, il “contabilizzatore” provvederà a redigere la relativa contabilità, a sottoporla alla firma del direttore dei lavori e dell'appaltatore ed a trasmetterla tempestivamente al responsabile del procedimento comunicandolo all'appaltatore. Il responsabile del procedimento entro dieci giorni dalla ricezione della suddetta contabilità emetterà il certificato di pagamento il quale dovrà recare la dicitura: “ prestazioni a tutto il ………” con l’indicazione della data di emissione e provvederà a richiedere all'appaltatore l'invio della relativa fattura nonché del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
0.Xx Provincia provvederà al pagamento del predetto certificato entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e del DURC, dopo aver verificato la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, così come stabilito all’art. 17 della L. Regione Toscana n. 38/2007. Il termine per il pagamento di cui sopra è comunque sospeso per tutto il tempo necessario per l’acquisizione del DURC. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento di ciascuno stato di avanzamento così come del saldo finale, è, invero, subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore, al contabilizzatore, della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché degli eventuali subappaltatori.
Il pagamento verrà effettuato a favore dell’appaltatore mediante emissione dell’apposito mandato presso la Tesoreria Provinciale: qualora la realizzazione del Museo venga finanziata con mutuo della Cassa DDPP, il termine per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione alla Cassa DDPP e la ricezione del mandato di pagamento.
5. Qualora l’appalto rimanga sospeso per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. Il “contabilizzatore” dovrà trasmettere al responsabile del procedimento, unitamente allo stato di avanzamento, copia della documentazione di cui sopra, al fine di poter procedere all’emissione del certificato di pagamento.
7. Resta inteso che il pagamento dei singoli stati di avanzamento non significherà in alcun modo accettazione di quanto pagato né potrà escludere o pregiudicare i diritti e le prerogative della Provincia in sede di collaudo né quelli discendenti da un collaudo non positivo né, ancora, potrà comportare alcuna decadenza in capo alla Provincia o escludere la responsabilità dell'appaltatore per i vizi e le difformità di quanto eseguito e fornito.
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non saranno dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 15 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, saranno dovuti all’appaltatore gli interessi legali.
2. Parimenti non saranno dovuti interessi per i primi 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'articolo 15; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto al pagamento, saranno dovuti all’appaltatore gli interessi legali.
3. Resta inteso che il ritardo della Provincia nell'emissione del certificato di pagamento o nel pagamento degli stati di avanzamento, non potrà in alcun modo legittimare l'appaltatore ad agire ai sensi dell'art. 1460 c.c. o a richiedere la risoluzione del contratto.
Art. 17 Pagamento del saldo
1. Il conto finale dell’appalto verrà redatto entro 45 giorni dalla data della sua ultimazione, accertata con apposito verbale. Il conto finale verrà sottoscritto da tutti i componenti dell'Ufficio di direzione e verrà trasmesso al responsabile del procedimento. Con il conto finale verrà accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del successivo comma 3.
2. Il conto finale dell’appalto deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 20 giorni; se l'appaltatore non firmerà il conto finale nel termine indicato, o se lo firmerà senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si avrà come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formulerà in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 15, comma 2, nulla ostando, verrà pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera.
5. Fermo ed impregiudicato quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponderà per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 18
Ritardo nel pagamento della rata di saldo
Qualora la rata di saldo non venga corrisposta nel termine stabilito all'articolo 17, comma 3, per causa imputabile alla Provincia, sulla stessa decorreranno gli interessi legali.
Art. 19
Ideazione, realizzazione ed installazione dei contenuti didattico-scientifici
1. L’ideazione e la realizzazione, nel rispetto della linea grafica e dell’immagine coordinata indicata dall’appaltatore stesso in sede di gara, nonché l’installazione dei “contenuti didattico-scientifici” del Museo previsti nelle “Linee guida per la realizzazione dell’allestimento e dei contenuti didattico- scientifici e della comunicazione del museo della biodiversità” dovrà avvenire secondo quanto
indicato in dette “linee guida” nonché secondo la documentazione relativa ai suddetti contenuti allegata dall'appaltatore alla propria offerta anche con riguardo alle soluzioni espositive, integrative e/o alternative, proposte. Ciascun “contenuto didattico-scientifico” dovrà trattare il proprio argomento in modo completo ed esaustivo tenendo conto degli studi e delle ricerche più recenti nonché delle ultime scoperte in materia.
2. Con l’espressione “contenuti didattico-scientifici” si intendono non solo i testi, i grafici, i disegni, le piantine, le cartine, le mappe e qualsiasi altra elaborazione grafica, ma anche i prodotti audiovisivi (video, immagini fotografiche, animazioni e filmati ) nonché gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale ( ivi compreso il software di gestione dell’intero Museo ).
3. Prima di procedere all’installazione di ciascun “contenuto didattico-scientifico”, l’appaltatore dovrà sottoporlo all’attenzione ed al controllo, ai fini della sua completezza, correttezza e conformità a quanto indicato nel precedente comma 1, del “coordinatore scientifico” e dell'”esperto informatico” nominati dalla Provincia ( l'intervento dell'esperto informatico, in unione con il coordinatore scientifico, è necessario con riguardo agli applicativi multimediali ed ai sistemi di comunicazione a carattere multimediale). I suddetti soggetti avranno 15 ( quindici ) giorni lavorativi di tempo, decorrenti dalla consegna del materiale da controllare o dalla sua messa a disposizione presso i locali del Museo, per poter far pervenire all’aggiudicatario, anche mediante fax o e-mail, osservazioni o richieste di integrazione, aggiustamento o modifica di quanto proposto. Laddove il coordinatore scientifico e l'esperto informatico nulla osservino o richiedano entro il suddetto termine, il singolo “contenuto didattico-scientifico” loro proposto potrà essere installato all’interno del Museo.
4. Qualora, invece, il “coordinatore scientifico” o l'esperto informatico facciano pervenire all’appaltatore le osservazioni o le richieste di cui sopra, quest’ultimo dovrà attenersi ad esse e dovrà procedere ad integrare, aggiustare o modificare il singolo “contenuto didattico-scientifico” nel rispetto di quanto comunicatogli dai soggetti sopra indicati. Quindi dovrà nuovamente sottoporlo all’esame ed al controllo di questi ultimi che potranno esprimersi nei termini di cui al comma tre attivando la procedura ivi indicata.
5. Nessun singolo “contenuto didattico scientifico” potrà essere installato all’interno del Museo senza aver ottenuto il nulla osta del coordinatore scientifico e dell'esperto informatico.
Art. 20
Gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale
1. Con riguardo agli applicativi multimediali ed ai sistemi di comunicazione a carattere multimediale, l’appaltatore dovrà fornire alla Provincia di Siena tutta la documentazione e quant’altro sia necessario o anche solo utile per comprenderne il funzionamento in tutte le sue articolazioni e potenzialità, per consentirne la manutenzione, per apprenderne le caratteristiche e per individuarne i possibili altri e vari utilizzi.
2. L’appaltatore sarà, inoltre, tenuto: a) a formare ed addestrare il personale indicato dalla Provincia nell’utilizzazione degli applicativi multimediali e dei sistemi di comunicazione a carattere multimediale di cui al comma 1; b) a garantire, nei due anni successivi all'emissione della delibera di ammissibilità del certificato di collaudo, l’assistenza tecnica con riguardo a tutti gli applicativi multimediali ed a tutti i sistemi di comunicazione a carattere multimediale.
3. Pertanto l’appaltatore sarà tenuto ad intervenire prontamente e comunque entro quarattotto ore da quando la Provincia gliene farà richiesta tramite la segnalazione delle anomalie o dei difetti di funzionamento riscontrati. Qualora l’appaltatore non intervenga entro il suddetto termine, la Provincia potrà provvedervi per proprio conto con spese a carico dell'appaltatore.
4. Durante i due anni di cui al comma 2 lett. b), tutte le spese ed i costi di ogni singolo intervento richiesto dalla Provincia od effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 3, saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore stesso.
Art. 21
Personale preposto dall’appaltatore alla ideazione e realizzazione dei contenuti didattico- scientifici e responsabilità dell’appaltatore per il proprio personale
1. I contenuti didattico-scientifici dovranno essere ideati e realizzati dal personale indicato dall’appaltatore in sede di gara. Tale personale potrà essere sostituito solo in caso di morte o di sopravvenienza di un impedimento in alcun modo imputabile allo stesso: in tali ipotesi, in ogni caso, il nuovo personale dovrà avere gli stessi titoli, competenze, esperienze e qualità di quello oggetto di sostituzione. Al riguardo l’appaltatore dovrà fornire tempestivamente alla Provincia ogni documento che quest’ultima richiederà ai fini del controllo di quanto sopra.
2. Al fine di consentire la migliore interazione e collaborazione, in funzione di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5 dell’articolo 19, fra il coordinatore scientifico e l'esperto informatico nominati dalla Provincia di Siena ed il personale preposto dell’appaltatore alla ideazione e realizzazione dei contenuti didattico-scientifici, in ogni momento i primi potranno richiedere al secondo informazioni circa lo stato di elaborazione dei vari contenuti didattico-scientifici e potranno, altresì, richiedere l’esibizione di quanto sino ad allora elaborato e realizzato.
3. Il personale dell’appaltatore sarà tenuto a fornire le informazioni richieste e ad esibire gli elaborati richiesti, anche se non ancora terminati, nel più breve tempo possibile.
4. L’appaltatore è responsabile per tutti gli eventuali danni che il personale dallo stesso dovesse causare a terzi o alla Provincia di Siena a causa o nel corso o in occasione dell’esecuzione delle prestazioni di cui all’art.1. Allo stesso modo la Provincia di Siena è esente da qualsiasi responsabilità per gli eventuali danni che dovessero capitare al personale di cui si avvale l’appaltatore per l’esecuzione dell’oggetto del presente contratto.
Resta inteso che la remunerazione del suddetto personale ivi compresi gli eventuali oneri previdenziali ed assicurativi, farà carico esclusivamente all’appaltatore. Resta, altresì, inteso che, con il presente atto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia di Siena ed il personale di cui l’appaltatore si avvale per l’esecuzione dell’oggetto del presente contratto.
Art. 22
Proprietà dei contenuti didattico-scientifici
1. Tutti i “contenuti didattico-scientifici” del Museo così come la sua linea grafica e la sua immagine coordinata indicata dall’appaltatore in sede di gara, saranno di esclusiva proprietà della Provincia di Siena che, a tal uopo, ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio e piacimento senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o eccezione al riguardo. L’appaltatore garantisce ed assicura che i “contenuti didattico-scientifici” del Museo saranno originali e, comunque, tali da non dar luogo né in Italia né all’estero, a contestazioni di sorta da parte di terzi, ivi comprese quelle per plagio, contraffazione, imitazione ed utilizzo non autorizzato.
2. Laddove a causa dei contenuti didattico-scientifici vengano indirizzate alla Provincia di Siena richieste di inibizione al loro utilizzo e richieste risarcitorie di qualsiasi genere e specie, l’appaltatore dovrà tenere indenne la Provincia di Siena da siffatte richieste e, quindi, da eventuali sentenze di condanna e dovrà farsi carico di ogni e qualsiasi spese che la Provincia di Siena stessa riterrà di sostenere per far valere le proprie ragioni e quelle di utilizzo dei suddetti contenuti
Art. 23
Materiale tecnico ed informatico
1. Del materiale tecnico ed informatico, l’appaltatore dovrà fornire alla Provincia di Siena tutta la documentazione e quant’altro sia necessario o anche solo utile per comprenderne il funzionamento in tutte le sue articolazioni e potenzialità, per consentirne la manutenzione, per apprenderne le caratteristiche e per individuarne i possibili altri e vari utilizzi.
2. L’appaltatore sarà, inoltre, tenuto: a) a formare ed addestrare il personale indicato dalla Provincia nell’utilizzazione del suddetto materiale; b) a garantire, nei due anni successivi all’emissione della deliberazione di ammissibilità del certificato collaudo, l’assistenza tecnica in ordine al suddetto materiale tecnico ed informatico ed a ripararlo, sostituirlo ed a procedere a tutte
le manutenzioni del caso.
3. Al riguardo, pertanto, l’appaltatore sarà tenuto ad intervenire prontamente e, comunque, entro quarantotto ore da quando la Provincia di Siena gliene farà richiesta tramite la segnalazione delle anomalie o dei difetti di funzionamento riscontrati. Qualora l’appaltatore non intervenga, la Provincia potrà provvedervi per proprio conto.
4. Durante il periodo di cui alla lettera b) del precedente comma 2, tutte le spese ed i costi di ogni singolo intervento richiesto dalla Provincia od effettuato dalla Provincia ai sensi del comma 3, saranno ad esclusivo carico dell’appaltatore stesso.
Resta inoltre inteso che qualora,nel corso dei due anni non sia possibile procedere alla riparazione del materiale in questione o dei suoi singoli componenti entro quarantotto ore dall’intervento dell’appaltatore, quest’ultimo sarà tenuto a sostituirli con altro materiale od altri componenti aventi le stesse caratteristiche tecniche e qualitative del materiale o dei componenti oggetto di intervento.
Art. 24 Variazioni delle prestazioni
1. Nessuna modifica o variazione all’oggetto dell’appalto potrà essere apportata ad iniziativa esclusiva dell’appaltatore. Laddove ciò avvenga, l’appaltatore dovrà provvedere ad eliminare a sue spese quanto eseguito o fornito in difformità, salvo diversa determinazione della Provincia. In tal caso, comunque, l’appaltatore non avrà diritto ad alcunché.
2. L’appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le modifiche o le variazioni, rispetto all’oggetto dell’appalto così come determinato al precedente art. 1, richieste dalla Provincia, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste ed imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento dell’offerta o della progettazione esecutiva di cui all'art. 13 che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti o nella qualità dei beni da fornire e sempre che non venga alterata l'impostazione progettuale;
c) per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
d) per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione del Museo ovvero la sua utilizzazione: in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione al progettista.
3. Con riguardo alle variazioni di cui al comma 2, si procederà ai sensi dell'art. 134, commi 3, 6, 8, 9 e 11 del D.P.R. n. 554/1999 relativamente:
a) alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. B), con esclusione della fornitura degli arredi e dei beni di cui ai cap. 11-13 del computo metrico-estimativo di cui alla suddetta previsione;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. D), limitatamente alle soluzioni allestitive riconducibili a lavori,.
4. Per la determinazione del prezzo delle variazioni di cui al comma 2 relative alle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. C), si terrà conto dei prezzi unitari indicati dall’appaltatore nella propria offerta. Qualora le variazioni abbiano ad oggetto del materiale tecnico, informatico e sistemistico non previsto nella documentazione di cui all'art. 1 o per il quale non sia stato indicato alcun prezzo, si provvederà alla individuazione dei nuovi prezzi diminuendo quelli correnti di mercato, relativamente al tipo di materiale oggetto di variazione, dell'importo corrispondente alla percentuale di ribasso offerta dall'appaltatore.
5. I titolari di incarichi di progettazione saranno responsabili per i danni subiti dalla Provincia in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2, lettera d). Qualora gli errori o le omissioni riguardino la progettazione esecutiva predisposta dall’appaltatore, quest’ultimo risponderà dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti a causa di detti errori e di dette omissioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano errori od omissioni di progettazione, l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
6. Non saranno considerate variazioni ai sensi del comma 2 gli interventi disposti dalla Provincia o, per essa, dall'Ufficio di direzione, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% delle categorie dei lavori da eseguire indicate all'art. 44 e che non comportino un aumento dell'importo del contratto.
7. Saranno inoltre ammesse, previa disposizione scritta della Provincia ed anche laddove comportino un aumento del prezzo dell'appalto superiore ad un sesto e senza che l'appaltatore possa recedere dal contratto, le modifiche o le variazioni finalizzate al miglioramento dell'oggetto dell'appalto e della sua funzionalità, sempre ché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze o circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della presentazione dell'offerta o della approvazione della progettazione esecutiva redatta dall'appaltatore. L'importo relativo a tali modiche o variazioni verrà pattuito di volta in volta fra l’appaltatore e la Provincia, tenendo conto, per quanto possibile, dei prezzi unitari indicati dall'appaltatore nella propria offerta.
8. Non saranno prese in considerazione richieste di maggiori compensi rispetto a quanto stabilito in contratto, qualora non vi sia stato un preventivo accordo scritto fra le parti prima di porre in essere le modifiche o le variazioni de quibus.
Art. 25 Cessione del contratto
A pena di nullità è’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 26 Ufficio di direzione
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico e contabile delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché per la predisposizione degli atti contabili, la Provincia istituisce un Ufficio di direzione costituito
- da un “direttore dei lavori” per la prestazione di cui all’art. 1 lett. B) punto 1, il quale svolge pure le funzioni di coordinatore dell’ufficio;
- da un “direttore dei lavori per gli impianti elettrici”;
- da un “direttore dei lavori per gli impianti termici”;
- da un “coordinatore scientifico” per la prestazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. A) ( contenuti didattico-scientifici );
- da un “esperto informatico” per la prestazione di cui all’art. 1, comma 1, lett. A ) ( limitatamente agli applicativi multimediali ed ai sistemi di comunicazione a carattere multimediale ) e lett. C);
- da un “coordinatore per la sicurezza”;
- da un “contabilizzatore” con il compito di predisporre gli atti contabili.
Art. 27
Sospensione e ripresa dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto
1. Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che l'oggetto dell’appalto venga eseguito conformemente alle previsioni del presente contratto, l’Ufficio di direzione, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, ne ordina la sospensione indicando le ragioni e l’imputabilità. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alle modifiche o variazioni di cui all’art. 24 comma 2 lett. a), b), c) e d).
2. Il direttore dei lavori, con l’intervento dell’appaltatore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto nonché il suo stato di avanzamento. Tale verbale, controfirmato dall’appaltatore, dovrà essere inoltrato al
responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione e dovrà essere restituito controfirmato dallo stesso; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si darà per riconosciuto e la sospensione accettata dalla Stazione appaltante. In ogni caso la sospensione opererà dalla data di redazione del verbale; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.
3. Il verbale di ripresa dell’esecuzione dell’appalto, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena saranno venute a cessare le cause della sospensione, è firmato dall’appaltatore ed inviato al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopra detti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica i giorni di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
4. L’appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dell’esecuzione dell’appalto senza che la Provincia ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dell’esecuzione delle prestazioni qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dell’esecuzione dell’appalto devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle stesse; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma del successivo art. 45.
6. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ai 2/3 del tempo previsto per l’esecuzione dell’appalto stesso e non siano imputabili all’appaltatore, quest'ultimo potrà recedere del contratto senza dover corrispondere alcunché ma con l'obbligo di indicare il maggior importo richiesto per l'esecuzione dell'appalto, corrispondente, tale importo, ai maggiori costi di esecuzione derivanti dal prolungamento della sospensione oltre il termine sopra indicato. Il recesso non ha affetto laddove sia privo della suddetta indicazione. Entro
20 giorni dalla ricezione del recesso dell'appaltatore, la Provincia potrà opporvisi inviando all'appaltatore, entro lo stesso termine, una comunicazione in tal senso. In tal caso il recesso verrà meno e la Provincia sarà tenuta a corrispondere il maggior importo richiesto dall'appaltatore.
7. Resta inteso che qualora la sospensione non sia dovuta a cause imputabili all’appaltatore, la sua durata non è conteggiata nel tempo di esecuzione dell'appalto.
8. Xxx successivamente alla consegna dei locali di cui al precedente articolo 6 insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente l'esecuzione dell'appalto secondo quanto statuito dalle previsioni del presente contratto, l'appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti dell'appalto eseguibili conformemente a dette previsioni, mentre si provvederà alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Art. 28 Sospensioni ordinate dal R.U.P.
0.Xx responsabile del procedimento potrà ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’appalto per ragioni di pubblico interesse o per necessità: l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso responsabile del procedimento determinerà il momento in cui saranno venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dell’esecuzione dell’appalto ed emetterà l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, all’ordine di sospensione e di ripresa emessi dal responsabile del procedimento si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 27.
Art. 29
Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la sottoscrizione del contratto e, comunque, all'atto della stipulazione del medesimo pena la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del predetto D.lgs., l’appaltatore dovrà consegnare alla Provincia la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, nonché a garanzia di tutti i danni discendenti dal mancato o inesatto adempimento da parte dell'appaltatore delle obbligazioni assunte dallo stesso con la sottoscrizione della presente scrittura.
2. Tale garanzia verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell’appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. La garanzia di cui al comma 1 dovrà essere tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 2 e 3 qualora, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, venga incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante.
Art. 30
Altre garanzie a carico dell’appaltatore
1. Almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la sottoscrizione del presente contratto e, comunque, all'atto della stipulazione del medesimo, l’appaltatore è tenuto, a consegnare alla Provincia copia di una polizza assicurativa, con un massimale non inferiore ad euro 500.000,00 per sinistro, a garanzia e copertura dei danni causati dall'appaltatore stesso a terzi soggetti. Tale polizza in particolare deve prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire, quale civilmente responsabile, ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché ai dipendenti dei subappaltatori, per gli infortuni da costoro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell'appaltatore o di un suo dipendente o collaboratore del quale il primo debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile.
2. Almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la sottoscrizione del presente contratto e, comunque, all'atto della stipulazione del medesimo, l’appaltatore è, altresì, tenuto a consegnare alla Provincia copia di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa, sino ad una concorrenza non inferiore ad euro 3.000.000,00 ( tremilioni ) a garanzia, dalla suddetta data di sottoscrizione e sino all'emissione, da parte della Provincia, della determina di ammissibilità del certificato di collaudo:
a) del risarcimento, alla Provincia, di tutti i danni, causati dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori nell'esecuzione del presente appalto;
b) del puntuale adempimento, da parte dell’appaltatore, delle obbligazioni di cui all'art. 6, comma 3.
c) del risarcimento dei danni ai componenti dell'Ufficio di direzione, ai collaudatori, ai dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Stazione Appaltante e da questa autorizzati all’accesso ai locali del Museo, per gli infortuni da costoro sofferti in conseguenza del comportamento colposo dell'appaltatore o di un suo dipendente o collaboratore del quale il primo debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile.
3. Almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per la sottoscrizione del presente contratto e, comunque, all'atto della stipulazione di quest'ultimo l’appaltatore sarà, infine, tenuto a consegnare alla Provincia una polizza fideiussoria o una fideiussione bancaria, sino alla concorrenza di euro
600.000,00 ( seicentomila ), a garanzia dell’adempimento, da parte dell’appaltatore, delle obbligazioni di cui agli artt. 40, comma 6, 20, commi 3 e 4 e 23, commi 3, 4, 5 e 6.
4. Le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, dovranno essere rilasciate, rispettivamente, da primarie compagnie assicurative e da primari istituti di credito, dovranno prevedere l’efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'appaltatore, dovranno escludere espressamente il beneficio della preventiva escussione dell’appaltatore, di cui all’art. 1944, comma 2, c.c. e dovranno prevedere l'obbligo, per il fideiussore, di corrispondere alla Provincia le somme garantite, entro 10 ( dieci ) giorni dal ricevimento di una semplice richiesta scritta in tal senso, anche in caso di opposizione dell’appaltatore e senza che quest’ultimo ed il fideiussore possano opporre alcuna riserva od eccezione, neppure quella derivante da incapacità di cui all’art. 1945 c.c..
Art. 31
Sinistri alle persone e danni alle cose
1. Qualora nel corso dell’esecuzione, all'interno ed all'esterno dei locali del Museo, delle prestazioni di cui all’art. 1, dovessero verificarsi sinistri alle persone o danni alle cose o ai beni di proprietà della Provincia, il direttore dei lavori provvederà a compilare apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento con l’indicazione del fatto e delle presumibili cause e potrà anche adottare gli opportuni provvedimenti, cui l'appaltatore dovrà attenersi, finalizzati a ridurre o eliminare, per la Provincia, le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e tutti gli adempimenti atti ad evitare, durante tutta l’esecuzione dell’appalto, il verificarsi di danni alle persone, alle opere già eseguite, alle cose ed ai beni presenti all'interno dell'immobile destinato ad ospitare il Museo nonché all'immobile stesso.
3. L’onere per il ripristino di quanto eseguito, la sostituzione delle cose danneggiate ed il risarcimento di tutti i danni causati alla Provincia per la mancata, tardiva o inadeguata assunzione delle misure e degli adempimenti di cui al comma 2 sono a totale carico dell’appaltatore.
Art. 32
Norme di sicurezza generali
1. L’appalto deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare le opere qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
5. L’appalto, per quanto attiene le norme di sicurezza, deve comunque rispondere a quanto stabilito dall’articolo 23 comma 2 della legge regionale 38/2007 così come modificata dalla legge regionale 13/2008, nonché al protocollo d’intesa approvato dalla Provincia di Siena con deliberazione della Giunta Provinciale n?84 del 09 maggio 2008.
Art. 33
Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Decreto Legislativo 9
aprile 2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 34 Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del D.P.R. 222/2003. L’obbligo di cui al presente comma è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione .
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 35
Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell’appalto, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se non coincidente con la stessa persona, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
3. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 43, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore
Art. 36
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio delle opere e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 37
Ultimazione dell’appalto e presa in consegna dei locali
1. In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dell’oggetto dell’appalto, il direttore dei lavori, a seguito di un esame sommario di quest’ultimo e senza pregiudizio dei successivi accertamenti, rilascia, senza ritardo alcuno, in doppio esemplare, laddove, verifichi quanto dichiarato dall’appaltatore, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione.
2. La Provincia si riserva di prendere in consegna i locali del Museo con apposito verbale immediatamente dopo l’emissione del certificato di ultimazione.
3. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, da comunicarsi all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta. Egli potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato di quanto eseguito, onde essere garantito dai possibili danni che vi potrebbero essere arrecati.
4. La presa di possesso da parte della Provincia dovrà avvenire nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5 Qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di prendere in consegna i suddetti locali dopo l’ultimazione dell’appalto, l’appaltatore non potrà reclamare la consegna, non potrà richiedere alcun compenso e sarà tenuto alla custodia di quanto realizzato ed alla sua gratuita manutenzione fino all'emissione, da parte della Provincia, della deliberazione di ammissibilità del certificato di collaudo.
Art. 38
Verifica nel corso dell'esecuzione dell'appalto, oggetto del collaudo e nomina del collaudatore
1. La Provincia ha diritto di controllare lo svolgimento dell'esecuzione dell'oggetto dell'appalto. Qualora accerti che la sua realizzazione non procede secondo quanto stabilito dal presente contratto, la stazione appaltante, a mezzo dell'Ufficio di direzione, potrà fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si dovrà conformare alle prescrizioni impartitegli. Trascorso inutilmente il termine stabilito il contratto potrà essere risolto ai sensi del successivo articolo 42, salvo il diritto della Provincia al risarcimento dei danni.
2. Entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dell’appalto, dovrà essere effettuato il collaudo finale. Quest’ultimo ha lo scopo di verificare e certificare che l’oggetto dell’appalto è stato eseguito a
perfetta regola d’arte e secondo le previsioni del presente contratto nonché secondo le eventuali varianti. Il collaudo ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende pure tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore nonché l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente contratto.
3. In ogni caso la Provincia si riserva la possibilità di eseguire collaudi parziali in corso d’opera.
3. La Provincia entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell’oggetto dell’appalto attribuirà l’incarico di collaudo ad una commissione composta di tre membri aventi specifica qualificazione professionale commisurata alle prestazioni oggetto dell’appalto. La Provincia designerà il componente che assumerà la funzione di presidente. Le operazioni di collaudo saranno dirette dal presidente. I verbali e la relazione saranno firmati da tutti i componenti della commissione. Nel caso in cui vi sia dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo saranno assunte a maggioranza e la circostanza dovrà risultare dal certificato. Il componente dissenziente avrà diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 39
Visita e procedimento di collaudo
1. All’organo di collaudo il responsabile del procedimento trasmetterà copia della documentazione di cui all’art. 1 ivi compresa una copia del presente contratto, nonché copia di tutta la documentazione formatasi nel corso dell’esecuzione dell’appalto ( documenti contabili e giustificativi, verbale di consegna dell’immobile, eventuali verbali di sospensione e ripresa dell’esecuzione dell’appalto, varianti, rapporti periodici dell’ufficio di direzione ecc. ). L’appaltatore, il responsabile del procedimento e l’ufficio di direzione saranno tenuti a trasmettere all’organo di collaudo tutti i documenti da quest’ultimo richiesti ai fini dello svolgimento del proprio incarico.
2. Esaminati i documenti acquisiti l’organo di collaudo fisserà il giorno della visita di collaudo e ne informerà il responsabile del procedimento che ne darà tempestivo avviso all’appaltatore, all’Ufficio di direzione ed al personale incaricato della sorveglianza affinché intervengano alle visite di collaudo. Eguale avviso sarà dato alle Amministrazioni che per speciali disposizioni sono tenute ad intervenire al collaudo: laddove tali Amministrazioni, malgrado l’invito ricevuto, non intervengano o non si facciano rappresentare, le operazioni di collaudo avranno luogo egualmente.
Se l’appaltatore pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste avverranno alla presenza di due testimoni estranei alla Provincia e la relativa spesa sarà a carico dell’appaltatore. L’Ufficio di direzione, anche tramite il solo direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
3. Il collaudo deve essere ultimato entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dell’oggetto dell’appalto: nel caso di ritardo attribuibile all’organo di collaudo, il responsabile del procedimento assegnerà a quest’ultimo un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali proporrà alla Provincia la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4. La verifica della buona e corretta esecuzione dell’appalto sarà effettuata attraverso tutti gli accertamenti, i riscontri, le verifiche ed i saggi che l’organo di collaudo giudicherà necessari: al riguardo l’appaltatore, sarà tenuto, a propria cura e spese, a mettere a disposizione dell’organo di collaudo il personale, i mezzi e quant'altro necessario ad eseguire compiutamente la suddetta verifica. Rimarrà a carico dell’appaltatore quanto occorrerà per ristabilire le parti dell’oggetto dell’appalto che siano state alterate nell’eseguire tale verifica. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, l’organo di collaudo disporrà che sia provveduto d’ufficio deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.
5. Xxxxx visita di collaudo verrà redatto processo verbale contenente non solo le indicazioni di cui al primo comma dell’art. 194 del D.P.R. n. 554/1999, ma anche la descrizione di tutti i rilievi, le
verifiche ed i riscontri compiuti nonché i saggi effettuati ed i risultati ottenuti. I processi verbali oltre che dall’organo di collaudo e dall’appaltatore, saranno firmati dal “direttore dei lavori” nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuti, e da chiunque sarà intervenuto.
6. L’organo di collaudo redigerà un’apposita relazione in cui raffronterà i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati della documentazione di cui all’art. 1, delle eventuali variante approvate e dei documenti contabili e formulerà le proprie considerazioni sul modo con cui l'appaltatore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di direzione. In tale relazione l'organo di collaudo esporrà in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento: a ) se quanto eseguito sia collaudabile o non sia collaudabile; b ) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare; c ) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile; d ) le modificazioni da introdursi nel conto finale; e ) il credito liquido dell'appaltatore.
7. In relazione separata e riservata l'organo di collaudo esporrà il proprio parere sulle domande dell'appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
8. Qualora a seguito della visita di collaudo vengano riscontrati difetti, vizi, anomalie, mancanze o difformità rispetto a quanto previsto nella documentazione di cui all’art. 1 od in quella relativa alle eventuali modifiche e varianti, tali da rendere quanto eseguito inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuterà l'emissione del certificato di collaudo e ne informerà la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui al comma 6.
9. Se i vizi, i difetti, le anomalie, le mancanze o le difformità sono di poca entità e sono riparabili ed eliminabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificamente quanto occorrerà eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a quando da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito quanto prescrittogli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
Art. 40
Certificato di collaudo e garanzia per vizi e difformità successiva all'emissione del certificato di collaudo
1. Ultimate le operazioni di cui all’art. 39, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile quanto eseguito, emetterà il certificato di collaudo nel quale:
a ) riassumerà per sommi capi il costo dell’intervento indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte e le deduzioni al conto finale;
b ) determinerà le somme da porsi, per qualsiasi titolo, a carico dell'appaltatore; c ) dichiarerà il conto liquido dell'appaltatore;
d) dichiarerà la collaudabilità o meno dell’oggetto dell’appalto ed eventualmente a quali condizioni o restrizioni quest'ultimo sia collaudabile;
d ) indicherà i provvedimenti da prendere qualora l'oggetto dell'appalto non sia collaudabile.
2. Al certificato di collaudo dovrà essere allegata tutta la documentazione redatta dall’organo di collaudo.
3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo, con conseguente accettazione dell'oggetto dell'appalto, a seguito della sua approvazione da parte della Provincia e, comunque, decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, invero, il collaudo si intenderà approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia nel frattempo intervenuto. Finché il certificato di collaudo non assumerà carattere definitivo, la Provincia avrà facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
4. Il certificato di collaudo una volta redatto verrà trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale dovrà firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli potrà aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali domande dovranno
essere formulate e giustificate nel modo prescritto con riferimento alle riserve e con le conseguenze ivi previste. L'organo di collaudo riferirà al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indicherà le nuove visite che eventualmente riterrà opportuno eseguire.
5. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmetterà al responsabile del procedimento tutti i documenti ricevuti ed acquisiti, unendovi:
a ) il processo verbale di visita; b ) le proprie relazioni;
c ) il certificato di collaudo;
d ) il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo; e ) la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
La Stazione Appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettuerà la revisione contabile degli atti e delibererà entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo e sulle domande dell'appaltatore. Le determinazioni della Stazione Appaltante verranno notificate all'appaltatore.
6. Resta inteso che l'appaltatore sarà responsabile, nei confronti della Provincia, per le difformità ed i vizi di quanto eseguito accertati e rinvenuti nell'arco dei due anni decorrenti dalla data di emissione del certificato di collaudo ancorché riconoscibili in precedenza: e tutto ciò nonostante la liquidazione del saldo, l'emissione del certificato di collaudo, la determinazione della sua ammissibilità e la sua eventuale espressa approvazione intervenuta prima del decorso dei due anni di cui al precedente comma 3. Ai fini di quanto sopra, la Provincia sarà tenuta ad inoltrare all'appaltatore la denuncia dei vizi e delle difformità entro sessanta giorni dalla loro scoperta: il diritto della Provincia si prescriverà in un anno dalla denuncia.
Art. 41 Svincolo della cauzione
1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procederà, fermo ed impregiudicato quanto previsto dall'art. 1669 del codice civile e dal comma 6 del precedente articolo 40, allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 163/2006.
2. Il pagamento della rata di saldo così come la deliberazione dell'ammissibilità del certificato di collaudo, non costituiranno presunzione di accettazione dell'oggetto dell'appalto.
Art. 42
Clausola risolutiva espressa
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dell’appalto;
b) grave inadempimento alle obbligazioni del presente contratto tale da compromettere la buona riuscita dell’appalto;
c) inadempimento alle disposizioni dell'Ufficio di direzione impartite ai fini dell'esecuzione dell'appalto secondo quanto stabilito dal contratto;
d) violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dell’esecuzione dell’appalto o mancata ripresa della stessa da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti a quanto contenuto nella documentazione di cui all’art. 1;
h) ritardo nell'esecuzione dell'appalto cui consegua una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale;
i) mancata presa in consegna dei locali;
l) mancato adempimento alle richieste formulate dal coordinatore scientifico e dall'esperto informatico in ordine ai contenuti didattico-scientifici loro proposti;
m) mancata sostituzione del direttore di cantiere e del personale impiegato dall'appaltatore per l'esecuzione dell'appalto in caso di richiesta del direttore dei lavori motivata per l'indisciplina, l'incapacità o la grave negligenza dei suddetti soggetti.
2. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si farà luogo, in contraddittorio fra il “direttore dei lavori” e l'appaltatore o un suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza di quanto eseguito, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti nei locali del Museo, nonché all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
3. L’appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Stazione appaltante i danni da questa subiti in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dell’appalto affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante potrà trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dell’esecuzione dell’appalto nonché procedere alla escussione della cauzione di cui all'articolo 29.
Art. 43
Accertamento e registrazione dell’esecuzione dell’appalto
1. Gli atti contabili sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, ed hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
2. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dell’esecuzione dell’appalto, l'Ufficio di direzione si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento ed i certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dell’esecuzione dell’appalto e di impartire tempestivamente le debite disposizioni.
Art. 44
Elenco dei documenti amministrativi e contabili e loro tenuta.
1. Ai fini dell’accertamento dell’esecuzione dell’appalto verranno tenuti i seguenti documenti amministrativi e contabili:
a) giornale delle prestazioni;
b) libretti di misura delle prestazioni e delle provviste;
d) registro di contabilità;
e) sommario del registro di contabilità;
f) stati d'avanzamento delle prestazioni;
g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h) conto finale e relativa relazione.
2. Per quanto riguarda la sottoscrizione, la tenuta, il contenuto, le annotazioni dei documenti contabili di cui al comma 1, si rinvia alle previsioni di cui agli artt. 156, 157, 158, 159, 160, 163, 164, 167 del D.P.R. n. 554/1999.
3. Ai fini della contabilizzazione dei lavori, vengono definite le seguenti categorie contabili in conformità con quanto riportato nei computi metrici estimativi allegati ai singoli progetti delle opere medesime:
OS6
Pavimenti |
Controsoffitti |
Nicchie espositive |
Espositori a colonna |
Teche, basi e supporti |
Pannellature vitree, lignee e metalliche |
Elementi di arredo |
Opere complementari all'allestimento |
Opere complementari di natura edile |
Interventi di manutenzione |
OG1 |
Opere complementari di natura edile |
Interventi di manutenzione |
OS30 |
Impianti elettrici |
OS28 |
Impianti termici e di condizionamento |
4. Con riguardo precipuamente ai prodotti audiovisivi, agli applicativi multimediali ed ai sistemi di comunicazione a carattere multimediale proposti dall’appaltatore, resta in ogni caso inteso che l’annotazione, sul registro di contabilità, dell’avvenuta realizzazione di ciascuno degli stessi, necessaria, tale annotazione, ai fini della loro ricomprensione negli stati di avanzamento e, dunque, ai fini del pagamento dei relativi importi così come indicati dall’appaltatore nella propria offerta o così come risultanti dall’operazione di cui al punto 18.4, secondo capoverso, del bando integrale di gara, potrà avvenire solo dopo che il coordinatore scientifico e l'esperto informatico avranno espresso il nulla osta di cui all'art. 19, comma 5. A tal proposito il “coordinatore scientifico” e l'esperto informatico provvederanno ad informare di ciò il contabilizzatore.
4. I prodotti audiovisivi, una volta annotati nel registro di contabilità, verranno conteggiati, ai fini della redazione e del pagamento dello stato di avanzamento, per il 70% dei relativi prezzi: il restante 30% verrà conteggiato, ai fini della sua liquidazione, solo a seguito della loro installazione all'interno del Museo e della verifica del loro corretto funzionamento con i sistemi gestionali del Museo stesso.
5. Gli applicativi multimediali ed i sistemi di comunicazione a carattere multimediale, una volta annotati nel registro di contabilità, verranno conteggiati, ai fini della redazione e del pagamento dello stato di avanzamento, solo a seguito della loro installazione nel Museo e della verifica del loro corretto funzionamento da parte dell'esperto in materia informatica.
6 Gli altri “contenuti didattico-scientifici” potranno essere annotati sul registro di contabilità e, quindi, potranno essere conteggiati ai fini della liquidazione dei relativi importi così come indicati dall’appaltatore nella propria offerta o così come risultanti dall’operazione di cui al punto 18.4, secondo capoverso, del bando integrale di gara, solo a seguito della loro installazione nel Museo. 0.Xx materiale tecnico, informatico e sistemistico verrà annotato sul registro di contabilità, necessaria, tale annotazione, ai fini della sua ricomprensione negli stati di avanzamento e, dunque, ai fini del pagamento del relativo importo così come indicato dall’appaltatore nella propria offerta o così come risultante dall’operazione di cui al punto 18.4, secondo capoverso, del bando integrale di gara, solo a seguito della sua installazione nel Museo e della verifica del suo corretto funzionamento. A tal proposito l’esperto informatico provvederà ad informare di ciò il contabilizzatore inviandogli specifica comunicazione al riguardo.
8. Gli arredi ed i beni indicati ai cap. 11-13 del “computo metrico estimativo” di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) punto 1, verranno annotati sul registro della contabilità ai fini della loro ricomprensione negli stati di avanzamento e, dunque, ai fini del pagamento dei relativi importi così come indicati dall’appaltatore nella propria offerta o così come risultanti dall’operazione di cui al punto 18.4, secondo capoverso, del bando integrale di gara, solo a seguito della loro installazione nel Museo. A tal proposito il direttore dei lavori provvederà ad informare di ciò il contabilizzatore inviandogli specifica comunicazione al riguardo.
ART. 45
Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul registro di contabilità.
1. Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 7 ( sette ) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di 7 ( sette ) giorni, esplicare le sue riserve, indicarne le ragioni, e scrivere nel registro le corrispondenti domande di indennità, indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le motivazioni di ciascuna domanda.
4. Il componente dell'Ufficio di direzione interessato dalla riserva, nei successivi quindici giorni, dovrà esporre nel registro le sue motivate deduzioni: laddove ometta di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consenta alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorrerà in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicarla nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intenderanno definitivamente accettati, e l'appaltatore decadrà dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad esse si riferiscono.
ART. 46
Stato di avanzamento
1. Quando si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il contabilizzatore redige, nei termini di cui all’art. 15 comma 3, uno stato d'avanzamento nel quale è riassunto quanto eseguito dal principio dell'appalto sino ad allora.
2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità.
ART. 47
Certificato per pagamento di rate.
1. Quando per l'ammontare di quanto eseguito è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento emette, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine
stabilito dall’art. 15, comma 3, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal contabilizzatore. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento.
2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità.
ART. 48
Conto finale dei lavori
1. Il contabilizzatore compila il conto finale entro il termine stabilito nell’art. 17 comma 1 e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione dell’appalto è stata soggetta, allegando la relativa documentazione e tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
ART. 49
Reclami dell'appaltatore sul conto finale.
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro trenta giorni dalla sua ricezione.
2. L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dell'appalto, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'art. 149 del D.P.R. n. 554/1999, eventualmente aggiornandone l'importo.
3. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
Art. 50 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle condizioni di cui al quinto capoverso del comma 2 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. I lavori di cui all'art. 1, comma 1, lett. B) appartenenti alla categoria prevalente OS6 ed alla categoria OS30, sono subappaltabili, nella misura massima del 30% per ciascuna categoria, a soggetti in possesso della relativa qualificazione. I lavori di cui alle categorie OG1 ed OS28 possono essere subappaltati a soggetti in possesso delle relative qualificazioni.
3. I “contenuti didattico-scientifici” potranno essere ideati e realizzati solo ed esclusivamente dai soggetti che i concorrenti avranno indicato in sede di offerta fornendone i relativi curricula.
6. In caso di subappalto dei lavori di cui alla categoria OS30 la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applicherà l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006. Con riguardo a tutte le altre prestazioni la Provincia non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro
20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il suddetto termine, la Provincia potrà sospendere il successivo pagamento fino a quando dette fatture non le vengano trasmesse.
8. Resta inteso che l'appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
9. Il responsabile del procedimento, nonché i singoli componenti dell’Ufficio di direzione, provvedono a verificare, ciascuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Art. 51
Ulteriori oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Sono inoltre a carico dell’appaltatore:
- la fedele esecuzione del progetto e delle disposizioni impartite dall'Ufficio di direzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che quanto eseguito risulti a tutti gli effetti collaudabile e perfettamente conforme a quanto previsto e contenuto nel presente contratto;
- il richiedere all'Ufficio di direzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dalla documentazione di cui all'articolo 1: in ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
- la nomina del Direttore tecnico di cantiere e la comunicazione del nominativo al Committente ;
- la comunicazione al Committente dell nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;
- la predisposizione e la trasmissione al Committente di tutta la documentazione inerente la propria idoneità tecnico professionale;
- la redazione, prima della consegna dei locali, del Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto dal D. Lgs. n. 81 del 2008 e dall’art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dell'appalto;
- la redazione, prima della consegna dei locali, di eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- gli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua, energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
- il conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo pubblico;
- l’installazione, all’ingresso del cantiere, del regolamentare cartello con le indicazioni relative al progetto, al Committente, all’Impresa esecutrice delle opere, al Progettista, al Direttore dei Lavori ecc. , da concordare con il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- munire il personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, con l’obbligo dei lavoratori di esporre detta tessera di riconoscimento ( i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere a tale obbligo mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori );
- l’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in progetto;
- la sorveglianza continuativa dei locali del Museo;
- la pulizia periodica del cantiere, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;
- la tempestiva richiesta al direttore dei Lavori di disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione delle opere;
- tenere a disposizione del direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli opportuni raffronti e controlli;
- la fornitura di materiali, mezzi e mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo;
- la tempestiva richiesta di disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza ovvero la proposizione di modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado di sicurezza;
- la messa a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi del progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- l’informazione al Committente ovvero al direttore dei Lavori ed ai Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- l’organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto;
- l’affissione e la custodia in cantiere di una copia della notifica preliminare, degli atti autorizzativi e di tutta la necessaria documentazione di legge;
- l’istruzione e l’espletamento delle pratiche nei confronti degli Enti preposti (USL, ISPESL, Comune, VVF, ENEL, ecc..) per l’installazione del cantiere;
- la redazione di tutti gli elaborati grafici finali "as built" (schemi, planimetrie, particolari costruttivi, leggende, ecc..), manuali di funzionamento e di manutenzione delle singole apparecchiature e loro fornitura in triplice copia;
- l’effettuazione durante l'esecuzione delle opere di tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione delle opere ( le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con la Provincia ed alla presenza dei rappresentanti di quest’ultima );
- la fornitura e l’installazione degli impianti completi di tutte le apparecchiature, materiali ed accessori necessari ad assicurare la perfetta funzionalità;
- l’effettuazione a proprie cure e spese delle prove sui materiali richieste dal direttore dei lavori presso laboratori autorizzati;
- l’effettuazione dello scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia nell’ambito del cantiere dei materiali e dei manufatti;
- la messa a disposizione del direttore dei lavori, del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori, tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- l’effettuazione e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo dei materiali utilizzati, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei (pavimenti, serrature,
ecc.) precisati da parte della direzione lavori con ordine di servizio, il cui costo del materiale si intende compreso nella relativa lavorazione;
- l’adozione, nell’esecuzione dell’appalto, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità del personale, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- la richiesta, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, interessati direttamente o indirettamente alle suddette prestazioni, di tutti gli eventuali permessi ed autorizzazioni necessari;
- l’immediata comunicazione alla stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione, così come previsto dall’art. 24 comma 1 della L.R. Toscana n. 38/2007
Art. 52
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle opere e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti a terzi direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dell'appalto;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, ad esclusivo carico dell’appaltatore, tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dalla consegna dei locali alla data di emissione del certificato di collaudo.
Art. 53 Recesso della Provincia
La Provincia ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite e dei materiali presenti nel Museo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore, da darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali si procederà al collaudo di quanto sino ad allora eseguito. I beni ed i materiali il cui valore verrà riconosciuto dalla Provincia saranno soltanto quelli acquistati dall'appaltatore al momento della ricezione della comunicazione di recesso.
Art. 54 Norma di chiusura
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto e laddove compatibili con le previsioni di quest'ultimo, si farà riferimento alle norme del D.Lgs. n. 163/2006, a quelle del suo Regolamento di attuazione nonché alle norme della L.R. Toscana n. 38/2007 e del codice civile. Resta inteso che ogni norma applicabile dovrà essere interpretata nel senso più favorevole per la Provincia.