CONTRATTO DI COMODATO ED ASSISTENZA TECNICA
Allegato “7” al Disciplinare di Gara
CONTRATTO DI COMODATO ED ASSISTENZA TECNICA
IL PRESENTE CONTRATTO DI COMODATO E ASSISTENZA TECNICA (qui di seguito il “Contratto di Comodato”) è sottoscritto in data 2010
tra
(1) la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx (XX), in persona del Capo Servizio per i Trasporti Regionali, Xxx. XXXXXXX XXXXXXX (qui di seguito “Regione”);
- da una parte –
e
(2) , società costituita e registrata a con il numero con sede legale a (qui di seguito “Gestore”);
- dall’altra -
(la Regione e il Gestore sono definiti congiuntamente “Parti”)
PREMESSO CHE
(A) A mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale n. 2441 del 10 settembre 2010, la REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA, ha avviato una procedura ristretta accelerata ai sensi degli artt. 55, comma 6°, e 70, comma 11°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, finalizzata all’affidamento del “Servzio di trasporto disabili di cui all’art. 56 della Legge Regionale n. 29 dell’1 settembre 1997” (di seguito il “Servizio TD”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali;
(B) a mezzo di […] del […], il Servizio di trasporto disabili (di seguito il “Servizio TD”) è stato aggiudicato definitivamente al Gestore […], quale operatore economico che ha presentato la migliore offerta ad esito della procedura;
(C) al fine di conseguire gli obiettivi di gestione centralizzata dei dati afferenti il Servizio TD ed il costante monitoraggio nell’erogazione dello stesso, il contratto d’appalto di affidamento del Servizio TD (qui di seguito il “Contratto di TD”) prevede che i mezzi del Gestore (autobus, automobili, ecc., qui di seguito collettivamente definiti “Flotta”) utilizzati per il suo esercizio siano debitamente muniti di idonei strumenti di localizzazione, di riconoscimento e di trasmissione dati, interconnessi ad una apposita centrale operativa di raccolta, gestione ed elaborazione delle informazioni acquisite (di seguito i “Sistemi di Bordo”), il tutto come descritto nel Capitolato;
(D) la Regione intende impegnarsi a concedere i Sistemi di Bordo in comodato al Gestore, nonché a provvedere che le venga fornita la necessaria assistenza tecnica al fine di assicurare il corretto funzionamento degli stessi;
(E) la Regione e il Gestore intendono stipulare il presente Contratto di Comodato secondo i termini e le condizioni di seguito esposte.
Tanto ritenuto e premesso, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come in epigrafe rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 (Oggetto)
1. Il Contratto di Comodato disciplina i termini, le modalità e le condizioni contrattuali relative al comodato dei Sistemi di Bordo ed alla prestazione della relativa assistenza tecnica e manutenzione.
2. La Regione concede a titolo gratuito al Gestore, che accetta, n. 50 (cinquanta) Sistemi di Bordo da installare sulla Flotta, in conformità e secondo le caratteristiche tecniche previste nel Capitolato.
Art. 2 (Custodia, uso e divieto di cessione)
1. Il Gestore si obbliga a conservare e custodire i Sistemi di Bordo con la massima cura e la diligenza propria del buon padre di famiglia e comunque con contegno tale da preservarne il normale e corretto utilizzo al quale sono destinati, a non distoglierli verso usi diversi rispetto a quelli previsti nel Capitolato, a non cederne, a qualsiasi
titolo, neppure temporaneamente l’uso a terzi, e a restituirli nella disponibilità della Regione al termine di scadenza o di scioglimento del Contratto di Comodato in buono stato, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Art. 3 (Servizi forniti e modalità di prestazione)
1. La Regione, all’atto della consegna al Gestore dei Sistemi di Bordo, provvede, direttamente o indirettamente e comunque a propria cura e spese, alla relativa installazione sulla Flotta, e accerta altresì il loro corretto funzionamento.
2. Il servizio di assistenza tecnica prestato comprende il mantenimento ed il ripristino operativo dei Sistemi di Bordo.
3. Il ripristino, in caso di malfunzionamento, anche di una sola delle funzioni dei Sistemi di Bordo potrà essere ottenuto, a discrezione della Regione, sia con la riparazione immediata che mediante l’integrale sostituzione del dispositivo difettoso. In ogni caso di malfunzionamento la Regione si obbliga comunque ad assicurare la integrale operatività del Sistema di Bordo entro e non oltre le 72 h (settantadue ore) successive alla ricezione della comunicazione scritta/telefax/e-mail effettuata dal Gestore.
4. Al fine di procedere tempestivamente alla sostituzione dei Sistemi di Bordo malfunzionanti, la Regione si obbliga espressamente a mantenere la disponibilità di almeno n. 10 (dieci) Sistemi di Bordo analoghi a quelli installati sulla Flotta.
Art. 4 (Obbligo di intervento, responsabilità del Gestore e limitazioni)
1. E’ fatto espresso divieto al Gestore di effettuare qualsiasi intervento di riparazione e/o attività di smontaggio, installazione e disinstallazione, riparazione e/o di svolgere autonome attività di manutenzione o di resettaggio non consentito del sistema (di seguito “Riparazioni”) sui Sistemi di Bordo installati sulla Flotta. Le predette operazioni saranno esclusivamente effettuate dalla Regione nei termini e modalità sopra menzionati, e saranno a totale carico di questa ultima.
2. Qualora venga accertato che i guasti e/o malfunzionamenti che hanno determinato le Riparazioni siano addebitabili al non corretto uso del Sistema di Bordo da parte del Gestore, ovvero siano stati causati da manomissione/modifica/riparazione e/o altro intervento da parte del Gestore stessa o da parte di terzi, i costi delle relative Riparazioni, per ciò intendendosi sia la mano d’opera che la sostituzione integrale del Sistema di Bordo o di parti di esso, saranno integralmente addebitati al Gestore.
3. I guasti ed il malfunzionamento che derivano da cattivo uso, danni accidentali, atti vandalici, cause esterne, utilizzo improprio, incendi, incuria da parte del Gestore, dalla mancata osservanza delle modalità di utilizzo ed, in via generale, da una qualche responsabilità del Gestore nell’utilizzo dei Sistemi di Bordo, saranno analogamente addebitati al Gestore.
4. Saranno del pari addebitati al Gestore gli eventuali costi per le installazioni e/o disinstallazioni successive alla prima e determinate da incuria e/o interventi abusivi del Gestore, come sopra descritti.
5. In siffatti casi, saranno dovuti alla Regione tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti per far fronte ai predetti interventi.
Art. 5 (Durata)
1. La durata del presente Contratto di Comodato è fissata in anni 10 (dieci), naturali e consecutivi, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe del Contratto di TD.
2. Il Gerstore sarà tenuto a garantire l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, alle medesime condizioni, sino al subentro del nuovo affidatario, nelle more della procedura di individuazione del nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento e alla conclusione di tale procedura.
Art. 6 (Condizione risolutiva)
1. Il presente Contratto di Comodato è espressamente sottoposto all’immediata condizione risolutiva individuata nella risoluzione del Contratto di TD stipulato tra il Gestore e la Regione.
Art. 7 (Perimento dei Beni)
1. Il rischio del perimento, anche derivante da caso fortuito, e/o della sottrazione dei Sistemi di Bordo installati sulla Flotta sono a carico del Gestore. Per tale ragione, è fatto obbligo al Gestore di dotarsi di adeguata ed integrale copertura assicurativa accessoria a fronte dei suddetti rischi, che dovrà essere stipulata con decorrenza dalla data di installazione del Sistema di Bordo.
2. A tal fine, le Parti convengono ed accettano che l’importo unitario di ciascun Sistema di Bordo è pari a € 2.600,00 (Euro duemilaseicento/00).
Art. 8 (Numero aggiuntivo di sistemi di bordo GPS)
1. Sulla base delle esigenze che potranno sorgere nel corso della durata del Servizio TD ed in conseguenza del possibile incremento dei mezzi della Flotta, al Gestore sarà consentito richiedere ed installare un corrispondente numero di Sistemi di Bordo. L’utilizzo di questi ultimi sarà disciplinato secondo le medesime modalità e termini di cui al presente Contratto di Comodato.
Art. 9 (Legge applicabile)
1. Il presente Contratto di Comodato è regolato dalla Legge Italiana.
2. Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alla vigente normativa in materia di contratti, ed a quella in tema di affidamenti pubblici.
Art. 10 (Spese del Contratto)
1. Le spese del presente Contratto di Comodato, ivi comprese quelle di registrazione, saranno a carico del Gestore.
Art. 11 (Comunicazioni)
1. Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata (anche a mano) o telegramma, o al momento della ricezione di ricevuta mediante apposita dichiarazione (anche a mezzo telefax), sempre che sia indirizzata agli indirizzi indicati in epigrafe come segue:
a) per la Regione Autonoma della Valle d’Aosta Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint Christophe (Valle d’Aosta)
fax 0165/272.954
e-mail x.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.xx
b) per il Gestore
[denominazione]
c.a. [nominativo referente]
[indirizzo] [C.A.P.] [città] fax […]
e-mail […]
Letto, confermato e sottoscritto.
Aosta,
Il Gestore La Regione Autonoma della Valle d’Aosta
(Il Capo Servizio del Servizio Trasporti) Xxx. XXXXXXX XXXXXXX
Il Gestore, ai sensi e per gli affetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di aver letto e di accettare espressamente i seguenti articoli: 2 (Custodia, uso e divieto di cessione), 3 (Servizi forniti e modalità di prestazione), 4 (Obbligo di intervento, responsabilità del Gestore e limitazioni), 5 (Durata), 6 (Condizione risolutiva), 7 (Perimento dei beni), 8 (Numero aggiuntivo di sistemi di bordo GPS) e 10 (Spese del Contratto).
Il Gestore