CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI PER IL SISTEMA TERRITORIALE DEI MUSEI DEI MONTI LEPINI, SISTEMA TERRITORIALE DELLE BIBLIOTECHE DEI MONTI LEPINI, SISTEMA TERRITORIALE DEGLI ARCHIVI STORICI DEI MONTI LEPINI
CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI PER IL SISTEMA TERRITORIALE DEI MUSEI DEI MONTI LEPINI, SISTEMA TERRITORIALE DELLE BIBLIOTECHE DEI MONTI LEPINI, SISTEMA TERRITORIALE DEGLI ARCHIVI STORICI DEI MONTI LEPINI
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi della Legge 6 Luglio 2002, n. 137” ed in particolare l’art.1, comma 1, per il quale in attuazione dell’art. 9 Cost., la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni dell’art. 117 Cost., nonché l’art. 1 comma 3, per il quale “Lo Stato, le Regioni, le Città metropolitane, le Provincie ed i Comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione” e gli artt. 111 e seguenti recanti i “Principi della valorizzazione dei beni culturali”;
Vista la Legge regionale 42/1997 “Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio” che disciplina le materie di cui al Titolo III, Capo VII del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.616, promuovendo una migliore organizzazione dei servizi culturali di competenza regionale ed articolando le competenze tra i diversi livelli istituzionali (Regioni, Provincie, Comuni);
Vista la Legge regionale 40 del 22 dicembre 1999 che detta norme in materia di “Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio” e la D.G.R. n.229 del 01 marzo 2002 con cui è stata approvata l’Area S.T.I.Le.;
Considerato che a seguito della stipula dell’Accordo di Programma S.T.I.Le. del 02 agosto 2002 è stata costituita la Compagnia dei Lepini scpa, società di capitale interamente pubblico, partecipata da tutti gli Enti dell’area S.T.I.Le., quale soggetto, appartenente alle amministrazioni, finalizzato alle attività di coordinamento e di gestione delle attività operative di sistema dell’Area S.T.I.Le. ;
Considerato che la Regione Lazio intende promuovere i Sistemi museali, i Sistemi delle Biblioteche ed i Sistemi degli Archivi storici, in quanto costituiscono ambiti privilegiati per ottimizzare la gestione dei servizi culturali e accrescono le potenzialità di promozione, valorizzazione, formazione e ricerca;
Considerato, in particolare, che i Sistemi Territoriali Museali, i Sistemi Territoriali delle Biblioteche ed i Sistemi Territoriali degli Archivi storici favoriscono la produzione di materiali divulgativi e didattici, la promozione condivisa e coordinata delle strutture e lo sviluppo dei servizi aggiuntivi;
Considerato che la concreta realizzazione di un Sistema Territoriale dei Musei, di un Sistema Territoriale delle Biblioteche e di un Sistema Territoriale degli Archivi storici, potrà consentire di potenziare la quantità e la qualità dei servizi offerti, migliorare l’efficacia, sfruttare nuovi investimenti e realizzare economie di gestione attraverso l’affidamento alla Compagnia dei Lepini scpa;
tutto ciò premesso, visto e considerato i seguenti Enti:
Comune di Bassiano
Comune di Carpineto romano Comune di Cori
Comune di Gorga Comune di Xxxxxx Comune di Priverno Comune di Norma Comune di Roccagorga
Comune di Roccasecca dei Volsci Comune di Segni
Comune di Sezze
convengono e stipulano quanto segue
Art.1
Le premesse formano parte integrante del presente atto e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle parti, condividendo obiettivi e finalità.
Art.2
Gli Enti sottoscrittori della presente Convenzione convengono sulla opportunità di costituire il Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini, il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini ed Il Sistema degli Archivi storici dei Monti Lepini, con apposita deliberazione di Consiglio comunale. Ciascun Sistema Territoriale sarà dotato di autonomia organizzativa e funzionale e di apposito Regolamento.
Art.3
Il Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini, il Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini-Ausoni e il Sistema degli Archivi storici dei Monti Lepini-Ausoni hanno lo scopo di favorire lo svolgimento delle funzioni e dei servizi concernenti l’attività, la promozione e la valorizzazione dei musei, delle biblioteche, degli archivi storici e degli edifici e dei beni di interesse culturale ed ambientale.
Le finalità dei Sistemi predetti saranno:
a) contribuire alla crescita culturale e civile delle singole comunità locali e della più ampia comunità territoriale attraverso l’approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale presente nell’area di riferimento, dei suoi processi di formazione e del sistema di relazione con altri ambiti territoriali;
b) promuovere una corretta e soddisfacente fruizione culturale, sociale e turistica dei “Beni culturali”, siano essi conservati nelle strutture museali, nelle biblioteche o negli archivi, o presenti in maniera diffusa sul territorio, anche mediante la realizzazione di “Itinerari turistico-culturali” capaci di assicurare la migliore valorizzazione del territorio come “insieme” sistemico;
c) realizzare un programma di innovazione tecnologica promuovendo lo sviluppo di una adeguata piattaforma informatizzata, anche multimediale, con standard open source, al fine di garantire una moderna ed efficace trasmissione di dati, informazioni, relazioni con gli utenti/fruitori e le relazioni in rete tra le singole strutture;
d) realizzare una funzione di coordinamento tra le strutture e le specifiche attività anche al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni ed ottenere una più efficace ed armonica programmazione delle attività integrate tra loro come “insieme” sistemico;
e) promuovere programmi e/o progetti di partenariato con altri soggetti pubblici e privati che operano con le stesse finalità anche in altre realtà territoriali, regionali, nazionali, europee, internazionali, al fine di rendere maggiormente fruibile la proposta culturale del territorio dei Monti Lepini;
f) realizzare scelte finalizzate alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse e degli investimenti;
g) promuovere collaborazioni organizzative e finanziarie anche attraverso l’attività di fund raising finalizzate al potenziamento delle attività dei Sistemi;
h) promuovere attività di studio, formazione, seminari e convegni finalizzate alla diffusione, all’aggiornamento ed alla crescita delle conoscenze e delle competenze sia degli operatori culturali e turistici che delle comunità locali e dei fruitori/utenti.
Art.4
Gli Organi di Governo di ognuno dei Sistemi Territoriali sopraelencati saranno:
- L’Assemblea degli Amministratori;
- Il Comitato dei Sindaci;
- Il Coordinatore del Comitato dei Sindaci
- Il Comitato tecnico-scientifico;
- La Segreteria generale.
L’Assemblea degli Amministratori è composta da tutti i Legali rappresentanti (o loro delegati) degli Enti pubblici e privati che aderiscono allo specifico Sistema Territoriale.
L’Assemblea definisce ed approva le linee generali della politica di sviluppo culturale del Sistema Territoriale e gli indirizzi di attività e programmazione pluriennale, in seduta comune. L’Assemblea degli Amministratori approva tutti i Regolamenti utili per il corretto funzionamento del Sistema Territoriale dei Musei e dei Beni culturali ed Ambientali dei Monti Lepini, composto dal Sistema Territoriale dei Musei dei Monti Lepini-Ausoni, dal Sistema Territoriale delle Biblioteche dei Monti Lepini-Ausoni, dal Sistema Territoriale degli Archivi dei Monti Lepini. Nel caso in cui non ci sarà l’adesione da parte di Enti privati l’organismo Assembleare non sarà costituito e le sue funzioni saranno svolte dal Comitato dei Sindaci.
Il Comitato dei Sindaci è composto da tutti i Sindaci che aderiscono a ciascun Sistema Territoriale. Il Comitato dei Sindaci indirizza ed approva la programmazione strategica triennale, da proporre alla determinazione dell’Assemblea degli Amministratori, ove costituita; indirizza ed approva, la programmazione annuale delle attività del Sistema Territoriale; promuove e propone attività finalizzate al perseguimento degli obiettivi del Sistema Territoriale. Il Comitato dei Sindaci approva i Regolamenti da sottoporre all’Assemblea, ove costituita. Il Comitato dei Sindaci delibera in merito all’ammissione di nuovi Enti soci pubblici e/o privati, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico.
Il Coordinatore del Comitato dei Sindaci. Il Comitato dei Sindaci può individuare un Sindaco, scelto tra loro, con le funzioni di Coordinamento degli Organi predetti, le cui modalità operative verranno stabilite dal Comitato dei Sindaci.
In caso di mancata individuazione le funzioni di Coordinamento saranno svolte dall’Ente di gestione secondo modalità formulate dal Comitato dei Sindaci.
Il Comitato tecnico-scientifico è composto dai Direttori scientifici dei Musei, dai Direttori e/o Responsabili delle Biblioteche, dai Direttori e/o Responsabili degli Archivi storici. Il Comitato tecnico- scientifico è organo di consultazione obbligatoria che concorre alla determinazione degli atti di indirizzo generale in materia di politica culturale, in materia di programmazione delle attività pluriennali ed in materia di programmazione delle attività
annuali. Il Comitato tecnico-scientifico può redigere proprie proposte finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Sistema Territoriale.
La Segreteria generale svolge la funzione di organo tecnico-amministrativo e di assistenza e supporto degli Organi di Governo. La Segreteria generale è affidata all’Ente di gestione.
Art. 5
I Sistemi Territoriali di cui all’art.2 avranno sede presso la sede dell’Ente di gestione.
Art.6
Il finanziamento dei Sistemi Territoriali sarà costituito da:
• Cofinanziamenti regionali per attività e progetti di carattere ordinario e straordinario;
• Cofinanziamenti Comunitari e Statali su specifici progetti;
• Cofinanziamenti da parte di Enti e istituzioni dei musei aderenti;
• Ogni altra entrata derivante da contributi.
Art. 7: Durata
La presente Convenzione ha la durata di 10 (dieci) anni e si ritiene rinnovata per altri 10 (dieci) anni qualora non sia esercitata la facoltà di recesso da parte degli Enti soci.
Art. 8: Recesso
Gli Enti soci possono esercitare la facoltà del recesso dalla presente Convenzione, e prima della sua naturale scadenza, ma non prima di 3 (tre) anni dalla sua stipula.
Art. 9: Norma finale
Tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione sarà disciplinato da apposito Regolamento che sarà predisposto e proposto dal Comitato dei Sindaci all’approvazione dell’Assemblea degli Amministratori.