Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Approvato con delibera G.C. n. 86 del 19 settembre 2015
REGOLAMENTO D’USO PER LA PREDISPOSIZIONE, CONCESSIONE, UTILIZZO E CONTROLLO DEL MARCHIO DE.C.O. PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO GASTRONOMICO BORTELLINA CONTRASSEGNATO DA
“ANTICA BORTELLINA De.C.O.”
Art. 1 – OGGETTO E FINALITA’
Con le presenti procedure vengono definite, in attuazione del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 51 del 10 settembre 2015, le modalità per la concessione e l’utilizzo del marchio collettivo De.C.O. del Comune di Gossolengo.
Il Marchio collettivo De.C.O. è finalizzato alla tutela della tipicità della “ Bortellina “, intesa come elaborazione del prodotto nell’ambito del territorio comunale.
Il Marchio collettivo denominato “Antica Bortellina De.C.O.” (d’ora in avanti indicato come Marchio) è un Marchio territoriale e può essere utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dalle presenti procedure e che producono e/o commercializzano tale prodotto, preparato secondo le modalità stabilite nel relativo disciplinare.
Art. 2 – DESCRIZIONE DEL MARCHIO
Il Marchio del prodotto “Antica Bortellina” con denominazione De.C.O. promosso dal Comune di Gossolengo, riprodotto e allegato al presente regolamento d’uso, consiste:
“Cerchio contrassegnato da una linea di colore oro e circondato nell’estremità e per entrambi i lati dall’alloro dorato e intrecciato; sullo sfondo è riportato l’elefante simbolo del Comune di Gossolengo su cui è appoggiato un drappo con i colori del Comune: rosso e blu. Sullo sfondo di colore azzurro sono riprodotte le colline di colore verde, il corso del fiume Trebbia e i prati verdi.
La scritta Antica Bortellina in blu con iniziali maiuscole e caratteri minuscoli in corsivo è riportata sullo sfondo del cielo. Su una seconda riga sotto la precedente, in centro, è riportata la scritta in blu De.C.O”.
Art. 3 – TITOLARE
Il Marchio è di proprietà esclusiva del Comune di Gossolengo con sede in Gossolengo, Piazza Roma n. 16 che controlla sul corretto uso dello stesso avvalendosi delle verifiche dell’ Organismo di controllo di cui all’art. 5 del Regolamento di istituzione della De.C.O.
Art. 4 – ORGANISMO DI CONTROLLO
L’accertamento degli abusi e di ogni altro conseguente inadempimento relativo all’uso del marchio sono di competenza dell’Organismo di controllo costituito dai membri della Commissione a’ sensi dell’art. 5 del Regolamento di istituzione della De.C.O.
Art. 5 – RICHIESTA E CONCESSIONE DEL MARCHIO
L’uso del Marchio è concesso dal Comune di Gossolengo, dietro presentazione di apposita domanda, sottoscritta dal Titolare /Legale rappresentante, alle condizioni previste dal presente Regolamento, agli imprenditori (produttori, esercizi commerciali, ristoranti, agriturismi, Associazioni, Consorzi o altro) che producono, pongono in vendita o distribuiscono la “Bortellina” che il presente Marchio ha lo scopo di
identificare e proteggere nel mercato. Pertanto, sono tenuti a richiedere la licenza d’uso anche coloro i quali intendono apporre il Marchio nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
La domanda deve contenere le generalità del richiedente e che esso si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, il tipo di attività svolta, l’impegno al rispetto dello specifico Disciplinare, l’impegno al rispetto delle norme inerenti l’uso del Marchio, la volontà ad assoggettarsi ai controlli e a consentirne lo svolgimento, l’impegno ad utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto a cui esso si riferisce.
La concessione dell’uso del Marchio è rilasciata da parte del Comune di Gossolengo, a tutti i richiedenti per i quali è risultata positiva l’istruttoria eseguita da parte dei competenti uffici, sentito il parere obbligatorio e vincolante dell’Organismo di controllo.
Il richiedente al quale è stato concesso l’uso del Marchio viene iscritto in uno speciale elenco degli utilizzatori del Marchio tenuto dal Comune di Gossolengo;
Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni disposti dal Comune di Gossolengo con provvedimento motivato del Responsabile;
La durata di validità della licenza d’uso del Marchio è a tempo indeterminato salvo revoca o recesso; Il diritto all’uso del Marchio non è trasmissibile.
L’utilizzatore del Marchio è altresì tenuto a cessare o sospendere l’uso del Marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del Marchio.
Art. 6– OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE DEL MARCHIO
L’utilizzatore si obbliga inoltre a:
1) Utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto per il quale ne è stato rilasciato l’uso;
2) Tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Comune;
3) Osservare le prescrizioni del presente Regolamento e dei disciplinari di produzione;
4) Impegnarsi a partecipare alle attività di promozione concordati con l’Ente titolare del Marchio;
5) Comunicare tempestivamente all’Ente l’esito di eventuali controlli da parte delle Autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull’uso del Marchio;
6) Utilizzare il Marchio ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per i servizi, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e dal disciplinare di produzione;
7) Fornire al soggetto indicato dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta;
8) Utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni dettati dal Comune di Gossolengo;
9) Mantenere inalterate le condizioni che hanno permesso il rilascio d’uso del Marchio.
Art. 7 – CONTROLLO DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO
Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelli specifici compete al titolare del Marchio.
L’Ente titolare, per l’esame e la valutazione delle domande di concessione d’uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente regolamento ed a quelli specifici, provvede, nella certificazione del prodotto di cui al presente Regolamento, attraverso l’Organismo di controllo.
All’esito positivo l’Ente titolare autorizza l’uso del marchio e concede la licenza d’uso con apposito decreto adottato dal Responsabile del procedimento entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.
Nel caso non vi sia una comunicazione scritta entro tale termine, la richiesta dell’autorizzazione dell’uso del Marchio si ritiene accettata.
Art. 8 – VERIFICHE SULLA UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO
L’Ente titolare, nel periodo di validità della licenza d’uso del Marchio, potrà svolgere direttamente o tramite soggetti terzi sopra citati, adeguati controlli nei luoghi di produzione e di prestazione dei servizi.
I verificatori ne verbalizzano gli esiti e qualora rilevino usi non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o di quelli specifici, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.
All’esito, l’Ente titolare potrà assumere i provvedimenti e/o le sanzioni ritenute opportune.
Art. 9 – COLLOCAZIONE DEL MARCHIO
Le imprese ed i soggetti che otterranno la licenza d’uso del Marchio si obbligano a riportare in apposito spazio il marchio “Antica Bortellina De.C.O.” ed il codice di autorizzazione, nonché a rispettare quanto stabilito dalla vigente normativa in proposito ed in materia di confezionamento.
Art. 10 – UTILIZZAZIONE DEL MARCHIO PER USI PROMOZIONALI
Il Marchio “Antica Bortellina De.C.O.” può essere utilizzato per materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell’impresa, veicoli aziendali quali autovetture, camion e furgoni. Per specifiche situazioni l’azienda potrà formulare richiesta all’Ente titolare che potrà o meno autorizzarne l’utilizzo.
Il Marchio potrà essere utilizzato anche per promuovere attività culturali, turistiche e sportive.
A tal fine deve essere inviata al Comune di Gossolengo formale richiesta e, presa visione del materiale, può autorizzare o meno l’uso del marchio entro 10 giorni.
Art. 11 – SANZIONI
Le non conformità possono essere:
- Lievi: quando non pregiudicano l’immagine del marchio;
- Gravi: quando sono tali da pregiudicare l’immagine del Marchio.
In caso di non conformità in merito all’utilizzo del “Marchio” il Sindaco del Comune di Gossolengo, anche all’esito di proposta dell’organo di verifica, salvo in ogni caso l’eventuale risarcimento del danno, applica le seguenti sanzioni agli utilizzatori (o anche licenziatari) responsabili:
a) Ammonizione scritta;
b) Sospensione;
c) Sanzione pecuniaria;
d) Revoca
I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati agli utilizzatori del Marchio con lettera raccomandata.
La sanzione pecuniaria, la sospensione e la revoca sono annotate nell’elenco degli utilizzatori.
Le sanzioni per non conformità gravi saranno accompagnate dalla pubblicazione, a cura del Comune e a spese dell’utilizzatore, del relativo provvedimento sul più letto dei quotidiani locali.
a) Ammonizione scritta
L’ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non conformità lievi. Si considerano lievi le non conformità che non pregiudicano né l’immagine del Marchio né la caratterizzazione del prodotto.
b) Sospensione
La sospensione, con o senza la sanzione pecuniaria, è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi.
La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate, previa adozione di formale atto, all’utilizzatore con lettera raccomandata nella quale è indicato il periodo e le condizioni per le quali può essere annullata.
In ogni caso la sospensione viene applicata quando:
- Sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- L’impresa utilizzatrice del Marchio abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita dei componenti l’Organismo di controllo;
- Sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell’Autorità Giudiziaria;
- Non sia stata corretta, nei tempi indicati dalla Commissione, una non conformità riscontrata;
La sospensione può essere revocata anticipatamente, su segnalazione dell’Organismo di controllo, quando si accerti l’adeguamento dell’utilizzatore alle condizioni fissate.
L’annullamento della sospensione deve essere annotato nel registro degli utilizzatori.
c) Sanzione pecuniaria
La sanzione pecuniaria è applicata in caso di reiterazione di non conformità lievi o in presenza di una non conformità grave. Essa varia da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 e può essere aggiornata annualmente con provvedimento del Comune.
d) Revoca
La revoca è disposta dall’Organismo di controllo nei confronti dell’utilizzatore:
1) In mancanza di osservazione delle disposizioni del presente regolamento d’uso del marchio nonché di quelle contenute nei disciplinari di produzione;
2) In mancanza di attuazione delle prescrizioni di cui alle deliberazioni relative all’uso del marchio;
3) Assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale al comune o agli altri soggetti interessati;
4) Utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
5) Sia soggetto al fallimento o cessazione dell’attività, che la persona cedente è tenuta a comunicare all’Ente;
La revoca comporta la cancellazione dall’elenco degli utilizzatori.
Art. 12 – RECESSO DELL’UTILIZZATORE
L’utilizzatore può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d’uso del Marchio, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Gossolengo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.
A seguito del recesso o della revoca il licenziataria viene cancellato dall’elenco dei licenziatari e cessa altresì ogni suo diritto all’utilizzo del Marchio.
Art. 13 – RICORSI
Contro la decisione del Comune di Gossolengo, l’impresa può fare ricorso esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione.
Il Comune di Gossolengo ha l’obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza, che le Parti espressamente dichiarano di ben conoscere e accettare integralmente, anche con riferimento alla modalità di designazione.
L’arbitro deciderà secondo equità in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto Regolamento. La decisione arbitrale viene fin d’ora riconosciuta dalle Parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.
Art. 14 –OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Gli atti e le informazioni riguardanti l’impresa sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta dell’operatore.
Art. 15 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Le presenti procedure sono modificabili con deliberazione di Giunta Comunale. La proposta di modifica può venire dall’Organismo di controllo.
La modifica approvata viene comunicata per iscritto a ciascun utilizzatore del Marchio e diviene efficace e vincolante trascorsi 30 giorni dalla ricezione delle comunicazione. Nel predetto termine ciascun utilizzatore del Marchio ha facoltà di recedere dalla licenza d’uso.
Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE
Le presenti procedure sono parti integranti del Marchio collettivo e sono trasmesse al competente Ufficio Marchi e Brevetti della CCIA di Piacenza per le incombenze di legge. Esse ha decorrenza dalla data di deposito del Marchio.