CONCESSIONE DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Comune di Quarrata
CONCESSIONE DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DI COLONNINE DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Articolo 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha ad oggetto la fornitura, l’installazione, la manutenzione e la gestione di n. 2 colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici detti Electric Vehicle Charger (EVC).
L’ubicazione delle colonnine è individuata nelle seguenti zone:
- piazza Xxxx Xxxx;
- piazza Xxxxxx Xxxxxxxxxx;
Il suolo pubblico che questa Amministrazione concede in uso per l’installazione delle centraline è della dimensione massima di 1 mq per cadauna installazione.
Unitamente allo spazio anzidetto l’Amministrazione concede in uso n. 2 stalli (due stalli per ogni centralina) necessari a consentire la sosta delle auto in “ricarica”.
A fronte del suolo e degli stalli di sosta concessi l’amministrazione intende introitare solo un canone minimo di concessione calcolato sulla base delle tariffe C.O.S.A.P. vigenti negli anni della concessione.
La tariffa Cosap (Delibera di G.C. n. 46 del 14/04/2014) per l’anno 2018, è pari a 29,62 €/mq relativamente alla superficie occupata dalle colonnine (se per esempio la superficie interessata da ciascuna colonnina è pari a 0,5 mq l’importo complessivo della cosap è pari ad € 29,62 per ciascun anno).
La Cosap vigente negli anni della concessione è inoltre dovuta per le percorrenze lineari di rete elettrica necessarie per alimentazione delle stesse colonnine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento Cosap. L’importo complessivo della C.O.S.A.P. sarà quindi determinato al momento della installazione delle stesse.
Non saranno oggetto di canone gli stalli di sosta a servizio del cittadino per effettuare la ricarica e che non risultano pertanto occupate in maniera costante nel tempo.
Il soggetto affidatario dovrà:
- fornire a propria cura e spese le colonnine di ricarica;
- chiedere i contatori dedicati (compreso l'eventuale aumento di potenza) e intestarseli con conseguente pagamento dell’utenza;
- provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di tutte le opere edili ed impiantistiche per la corretta realizzazione delle infrastrutture finalizzate all’erogazione dei servizi di ricarica elettrica dei veicoli e alla corretta posa in opera delle colonnine di ricarica, compreso le opere e le spese di connessione dell’EVC al contatore del distributore di energia elettrica. Il concessionario nella realizzazione dell’infrastruttura è tenuto a rispettare strettamente quanto previsto dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 art. 17 septies “Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica”, in particolare per quanto riguarda prese e metodi di ricarica:
- provvedere, a proprio carico, alla realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale relative alle aree di parcheggio dedicate ai veicoli elettrici;
- gestire le infrastrutture a propria cura ed onere, nella loro totalità, controllando gli accessi, occupandosi della gestione operativa, amministrativa e funzionale (manutenzione programmata, nonché correttiva);
- offrire un “servizio clienti” 24 ore/7 giorni a settimana;
- adeguare le colonnine di ricarica, nel corso degli anni della concessione, all’evoluzione degli standard tecnologici del settore;
- dotare l’EVC di adeguati sistemi di gestione, prenotazione e fatturazione, con riconoscimento utente.
La concessione di suolo e stalli da parte della A.C. avrà una durata di 10 anni sulla quale l'operatore economico potrà offrire come offerta migliorativa un periodo inferiore, è escluso ogni rinnovo o proroga. Alla scadenza della concessione il concessionario è tenuto a provvedere allo smontaggio delle colonnine ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo che in fase di gara, il
concorrente non proponga fra le offerte migliorative la cessione della proprietà al Comune delle stazioni di ricarica con ogni annesso e sistema digitale (compreso collaudi e documentazioni tecniche relative alle manutenzioni, materiali, conformità, ecc.) nonché ogni know-how necessario per garantire al Comune la gestione degli impianti.
La fornitura e la gestione di servizi è remunerato unicamente attraverso il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi.
L’investimento e il servizio affidato, si intenderà integralmente remunerato attraverso l’incasso delle tariffe di gestione del servizio di ricarica dei veicoli elettrici che saranno ad esclusiva competenza del concessionario. Tale incasso si intende pienamente compensativo del costo di approvvigionamento della componente energetica, sia degli investimenti strumentali e dei costi di gestione dell’impianto e del servizio stesso.
Il Comune si impegna a garantire che le aree di parcheggio selezionate per gli EVC siano ad uso esclusivo dei veicoli elettrici, consentendone la sosta gratuita agli utilizzatori degli EVC esclusivamente per il tempo di ricarica.
Le infrastrutture dovranno essere realizzate sulla base di apposito progetto definitivo-esecutivo corredato degli atti amministrativi eventualmente necessari, predisposto dal concessionario a mezzo di tecnici in possesso di adeguata capacità professionale, all'uopo incaricati; detto progetto dovrà essere sottoposto a preventiva approvazione da parte dei competenti organi della stazione appaltante, approvazione che costituisce condizione indefettibile per l'avvio della concessione.
Articolo 2 – DESCRIZIONE DELLA RETE DI RICARICA
0.Xx concessione oggetto del presente capitolato servirà per la realizzazione di una rete di ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica all'interno del comune di Quarrata. La rete di ricarica da costituire prevede il seguente assetto infrastrutturale e funzionale:
a)utilizzo delle colonnine solo da parte di utenti abilitati al servizio mediante smartcard personale contactless con tecnologia RFID o altra analoga tecnologia che comunque disponga di sistemi di gestione, prenotazione e fatturazione, con riconoscimento utente;
b)colonnine in funzione 24 ore su 24, senza la presenza nelle stazioni di personale lavorativo dedicato;
c)conteggio automatico del tempo di ricarica, a seguito di identificazione dell'utente abilitato, e scrittura dell'avvenuta ricarica sulla smartcard;
d)eventuale presenza, all'interno di ogni stazione, di totem informativo contenente l'ubicazione di tutte le stazioni della rete di ricarica, le regole di utilizzo ed ogni altra informazione utile per l'utente; e)presenza, all'interno di ogni stazione, di un'interfaccia utente integrata alle colonnine o al totem informativo o separata per l'abilitazione delle colonnine e per tutte le operazioni necessarie all'avvio della ricarica;
f)gestione dell'anagrafica degli utenti e acquisizione delle statistiche di utilizzo delle colonnine di ricarica.
2.Le caratteristiche funzionali specifiche e i requisiti tecnici di ogni componente costituente il servizio e oggetto della fornitura sono specificati negli articoli seguenti.
Articolo 3 – CARATTERISTICHE FUNZIONALI E REQUISITI TECNICI MINIMI
0.Xx riportano di seguito le caratteristiche funzionali e i requisiti tecnici minimi che dovranno avere le singole componenti oggetto della fornitura:
a)colonnine di ricarica:
al fine di garantire uniformità relativamente agli standard tecnici adottati a livello nazionale ed internazionale e quindi l'interoperabilità delle infrastrutture, per la definizione dei requisiti tecnici minimi delle colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli oggetto del presente capitolato, si fa riferimento alle linee guida contenute, relativamente alle infrastrutture
pubbliche, nel “Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica” (PNIRE) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sebbene non ancora disponibile nella sua formulazione definitiva, ma già oggetto di consultazione pubblica e condiviso in sede di Conferenza Unificata del 17/10/2013.
Ciò premesso, dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
1.colonnine con modo di ricarica conforme al Modo 3 della normativa CEI EN 61851-1 con sistema di sicurezza PWM, aventi n. 1 presa a 230 Vac monofase – 32 A con connettore conforme al Tipo 2 della normativa CEI EN 62196-2 e n. 1 presa a 230 Vac monofase – 16 A con connettore conforme al Tipo 3A della normativa CEI EN 62196-2;
2.conformità alle norme XXX XX 00000-00 “Stazioni di ricarica in c.a. per veicoli elettrici” e CEI 64-8; V1, Parte 7, Sezione 722 “Alimentazione dei veicoli elettrici”;
3.ricarica contemporanea di due veicoli elettrici;
4.accesso al servizio di ricarica elettrica esclusivamente previa abilitazione dell'utente mediante smartcard contactless con tecnologia RFID;
5.presenza di dispositivo di controllo di corretta connessione del cavo;
6.presenza di un sistema di blocco del connettore per impedire la rimozione non autorizzata del cavo;
7.presenza di segnalazione indicante lo stato della ricarica;
8.sistema di interruzione automatica dell'erogazione di corrente elettrica al raggiungimento della carica completa della batteria;
9.presenza di segnalazione indicante l'eventuale non disponibilità di una presa;
10.ottemperanza a tutte le prescrizioni di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle normative tecniche vigenti;
11.modularità delle installazioni per successive aggiunte o rimodulazioni del numero delle colonnine in ogni stazione;
12.idoneità al funzionamento in ambiente esterno e adeguata protezione e resistenza da danneggiamenti e atti vandalici;
13.grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante. b)totem informativi e interfaccia utente:
1.presenza di cartografia indicante le ubicazioni di tutte le stazioni;
2.indicazione delle regole di utilizzo del servizio e di ogni altra informazione utile per l'utente, da concordare con la stazione appaltante;
3.idoneità all'installazione in ambiente esterno;
4.grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante. c)smartcard contactless con tecnologia RFID:
1.conformi allo standard ISO/IEC 14443 o altro equivalente tra gli standard maggiormente diffusi; 2.tessere programmabili numerate e nominative;
3.fornitura di hardware necessario per la lettura e programmazione delle smartcard;
4.possibilità di richiedere ulteriori forniture di tessere aventi le medesime caratteristiche funzionali per esigenze di potenziamento del servizio;
5.grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante.
d)software di gestione: uno o più software dovranno consentire da una parte l'interfacciamento dell'utente con il sistema per le operazioni di ricarica dei veicoli, dall'altra la gestione del servizio da parte degli operatori addetti. Si riportano le caratteristiche minime da garantire:
Interfaccia utente:
1.lettura della smartcard contactless e identificazione dell'utente; 2.abilitazione all'utilizzo della colonnina di ricarica;
3.conclusione dell'operazione e scrittura dell'avvenuta ricarica sulla smartcard; 4.possibilità di aggiornamento del software per eventuali ulteriori funzionalità.
Interfaccia operatore:
5.gestione completa (in scrittura e lettura) dell'anagrafica degli utenti e memorizzazione dei dati; 6.conoscenza in tempo reale della disponibilità delle colonnine in ogni stazione e di quelle in uso; 7.diagnostica di ogni stazione;
8.registrazione delle statistiche di utilizzo delle colonnine;
9.possibilità di aggiornamento del software per eventuali ulteriori funzionalità.
e)varie:
1.corso di addestramento per gli operatori sul funzionamento del sistema e dei software.
Articolo 4 – MARCHI E DOCUMENTAZIONE
1.I componenti utilizzati per la realizzazione dell’apparecchiatura dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane di riferimento.
0.Xx costruttore degli apparecchi deve essere dotato alla data della presentazione dell’offerta, di certificazione di sistema di qualità ISO 9001/2008.
Articolo 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
0.Xx provvederà all'aggiudicazione della concessione a mezzo di procedura negoziata, previa manifestazione di interesse alla quale potranno partecipare imprese iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 nonché di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con riferimento all’attività prevalente.
0.Xx considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico- organizzativa le imprese che:
a)abbiano effettuato nell’ultimo triennio forniture identiche a quelle oggetto della concessione;
b)abbiano eseguito, sempre nell’ultimo triennio, la completa realizzazione di almeno tre interventi similari (infrastrutture per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica) per i quali dovrà essere esibito, in caso di aggiudicazione, il certificato di collaudo/regolare esecuzione;
0.Xx fini del conseguimento della capacità richiesta al comma 2 è inoltre consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento.
Articolo 6 – MODO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016, con invito agli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse al precedente avviso di manifestazione interesse.
La concessione verrà aggiudicata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 come segue:
offerta tecnica 90 punti; offerta economica 10 punti.
Per maggiori dettagli sugli elementi oggetto di valutazione ed i relativi punteggi si rinvia l'“allegato A” al presente capitolato.
Articolo 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
0.Xx contratto di concessione avrà la forma di scrittura privata e le spese afferenti il contatto saranno a carico del concessionario.
0.Xx concessionario è consapevole e accetta che Comune si riserva, in futuro, senza nessun vincolo di esclusiva nei confronti dell’operatore selezionato con il presente avviso, di attivare nuova manifestazione di interesse e procedere alla concessione di ulteriori spazi pubblici, per eventuali nuove installazioni sul territorio comunale.
Articolo 8 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1.Formano parte integrante del contratto ancorché non materialmente allegati allo stesso: a)il presente capitolato;
b)l'offerta tecnica ed economica della ditta aggiudicataria; c)il provvedimento di aggiudicazione;
d)elaborati grafici progettuali e le relazioni tecniche; e)il piano operativo di sicurezza.
I documenti di cui alle lettere d) ed e) dovranno essere predisposti dal concessionario aggiudicatario e consegnati al Comune entro 60 giorni dalla trasmissione all’operatore economico del provvedimento di aggiudicazione della concessione.
Articolo 9 – SPESE CONTRATTUALI E COSAP
1.Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali e consequenziali.
2.L'impresa è tenuta a versare l'importo delle spese contrattuali secondo le modalità stabilite dal Comune e preventivamente comunicate alla medesima.
0.Xx concessionario dovrà corrispondere al Comune di Quarrata, annualmente, il contributo dovuto per l’occupazione del suolo pubblico (COSAP), che sarà calcolato sulla base delle tariffe in vigore nell’annualità interessata come già indicato all’articolo 1.
Articolo 10 – CAUZIONE DEFINITIVA
1.A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima del perfezionamento del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103 del
D. Lgs. 50/2016, determinata in considerazione che il valore della concessione è calcolata pari a 95.000,00 €.
2.Detta cauzione definitiva deve essere prestata nei termini e con le modalità preventivamente comunicate all’impresa affidataria.
3.Nel caso in cui l'impresa non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dall'affidamento.
Articolo 11 – INIZIO DELL'ESECUZIONE
1.L'esecuzione del contratto avrà inizio su disposizione del Direttore dell’esecuzione, previa formale stipulazione del medesimo, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del Responsabile del Procedimento e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria ed alla costituzione della cauzione di cui all’art. 10; competono in tal caso all’impresa, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.
Articolo 12 – TERMINI DI ESECUZIONE
1L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere all'invio alla stazione appaltante del progetto della fornitura corredato dagli eventuali provvedimenti autorizzatori, entro 60 giorni continui e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione della concessione.
2Il termine per l'esecuzione della fornitura, la relativa posa e la conseguente attivazione di cui al presente capitolato è fissato in 90 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della concessione.
3Si precisa al, riguardo che l'Amministrazione può chiedere all'appaltatore modifiche al progetto che consideri motivatamente carente dal punto di vista tecnico, modifiche che l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire entro il termine massimo di 20 giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto di concessione.
4Il concessionario potrà organizzare la fornitura e posa in opera nel modo che riterrà più opportuno in relazione ai termini stabiliti per il completamento degli obblighi contrattuali.
Entro 30 giorni dall'ultimazione dell’installazione l'affidatario dovrà rimettere la prova di resa energetica.Articolo 13 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLA FORNITURA –
PROROGHE
1.Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione della fornitura che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.
2.Qualora circostanze speciali di forza maggiore e comunque non dipendenti da fatti addebitabili all'Impresa impediscano temporaneamente l'utile prosecuzione dell'appalto, il Direttore dell'esecuzione ne disporrà la sospensione e, allorquando ne siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata, ne ordinerà la ripresa.
3.Ove possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell'impresa, il Comune si riserva la facoltà di stabilire la durata della eventuale proroga a suo insindacabile giudizio, senza che l'impresa possa pretendere prolungamenti del periodo fissato o porre opposizioni alla eventuale applicazione di penalità per ritardo.
Articolo 14 – CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA
Tutti i materiali, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità e rispondere perfettamente alle caratteristiche descritte nell’offerta presentata in sede di gara, oltre a rispondere alle normative tecniche vigenti in materia.Articolo 15 – OSSERVANZA
DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
0.Xx concessionario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto.
2.L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta del Comune, l’organico addetto alla concessione, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.
3.Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4.Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all’uopo assegnato all’Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 103 del D.lgs 50/2016.Articolo 16 – SUBAPPALTO
Si richiamano integralmente le disposizioni di legge in materia previste dal D.Lgs. 50/2016Articolo 17 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è unico responsabile dell'esecuzione della concessione, in conformità delle prescrizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e regolamento vigenti.Articolo 18–
TUTELA CONTRO AZIONI DI XXXXX
1. Il concessionario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi di cui sopra, ricadrà pertanto esclusivamente sul concessionario stesso, restandone completamente sollevato il Comune.
3. Il concessionario dovrà possedere idonea polizza assicurativa, in particolare:
E’ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione della concessione amministrativa a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Quarrata da tutti i rischi di installazione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
a) La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di installazione deve coprire tutti i danni subiti dal Comune di Quarrata a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve prevedere una somma assicurata non inferiore a euro 20.000,00;
b) La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.
4. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Articolo 19 – COLLAUDO DELLA FORNITURA
1.Le forniture sono collaudate dal personale tecnico incaricato dal concessionario, avente i necessari requisti tecnico professionali.
Il collaudo accerta che i beni presentino i requisiti previsti dal contratto di concessione e rispondano alle norme tecniche vigenti in materia.Articolo 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.Salvi gli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato, si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a)quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b)sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; c)frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d)fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee di imprese; e)cessione dell'azienda, ove il Comune decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura
si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
f)ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; il concessionario ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
g)negli altri casi previsti dalla legge o dal presente capitolato;
h)grave ritardo rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 12.
Per tutto quanto non espressamente previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. Articolo 21 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
0.Xx risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2.L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa tramite PEC.
Articolo N. 22 – CONTROVERSIE
Qualora eventuali controversie relative alla presente concessione non siano definite in xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxx.
Articolo N. 23 – RISERVATEZZA
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il concessioanrio si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
X.xx
Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxx Xxxxx
ALLEGATO A
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nei termini di seguito indicati:
Offerta Tecnica: punteggio massimo 90 Offerta economica: punteggio massimo 10 Per complessivi 100 punti.
L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata mediante il metodo del confronto a coppie.
La mancanza del PEF, da riportare secondo le modalità di seguito indicate sarà motivo di esclusione dalla gara del candidato.
2. OFFERTA TECNICA
I fattori/subfattori sulla base delle quali verrà effettuata la valutazione dell’offerta tecnica ed i relativi punteggi assegnati sono i seguenti:
Fattori/Subfattori | Punteggio massimo | |
Valore subfatt ore | Valor e Fattor e | |
1. Pregio tecnico, condizioni economiche e termini di esecuzione dei servizi | 40 | |
1a. Proposta metodologica, tecnica ed operativa. La relazione, in merito al presente subfattore, dovrà riportare il dettaglio delle caratteristiche tecniche e qualitative degli impianti proposti, a titolo esemplificativo: - realizzazione delle infrastrutture; - caratteristiche delle colonnine e loro funzionamento; - pregio estetico; - innovazione tecnologiche, ecc. - servizi aggiuntivi/integrativi, ecc.; Giudizio attribuibile: da scarso a eccellente Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di massimo 4 (quattro) pagine su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12. | 25 |
1b. Descrizione del servizio proposto. La relazione, in merito al presente subfattore dovrà dettagliare a titolo esemplificativo: - l’organizzazione dei servizi e le modalità di espletamento; - lo svolgimento dei servizi manutentivi; - modalità del servizio offerto ai clienti; - sistemi di gestione utilizzati in relazione a prenotazione, fatturazione, riconoscimento utente; - ulteriori servizi aggiuntivi all'utenza ed alla collettività in generale; Xxxxxxxx attribuibile: da scarso a eccellente Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di massimo 4 (quattro) pagine su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12. | 15 | |
3. Proprietà degli impianti allo scadere della concessione | 15 | |
Se l'operatore economico dichiara di trasferire al Comune la proprietà delle colonnine con ogni annesso e sistema digitale (compreso collaudi e documentazioni tecniche relative alle manutenzioni, materiali, conformità, ecc.) nonché ogni know- how necessario per garantire al Comune la gestione degli impianti: 15 punti Altrimenti 0 punti. Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una semplice dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 dove indica la volontà o meno di trasferire la proprietà delle strutture omnicomprensive al Comune al termine della durata della concessione. | 15 | |
4. Prestazioni aggiuntive pertinenti la concessione | 20 | |
Saranno valutati ulteriori elementi, pertinenti le prestazioni in oggetto, che potranno essere forniti dall'operatore economico; a titolo esemplificativo: - erogazione scontata/gratuita per eventuali mezzi elettrici dell'Amministrazione Comunale; - formule sperimentali di car shering/bike sharing; - forme di pubblicità e incentivazione all'acquisto e utilizzo di mezzi elettrici; - forme di promozione e messa in opera di sistemi di efficientamento energetico; - altre prestazioni tese all'incentivazione dell'efficientamento energetico e riduzione delle emissioni di CO2. Giudizio attribuibile: da scarso a eccellente Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una relazione di massimo 4 (quattro) pagine su formato A4, interlinea 1,5, carattere Arial 12. | 20 |
Modalità di presentazione dell’offerta tecnica:
Nei limiti del numero massimo di pagine indicato nella precedente tabella, per ciascun subfattore, l'offerta tecnica potrà essere prodotta in un massimo di 12 (dodici) pagine formato A4, stile “Arial”, carattere 12, interlinea 1,5 alle quali è possibile accludere ulteriori 2 (due) allegati schematici-riepilogativi.
Le pagine oltre il limite massimo concesso per ogni subfattore non saranno considerate ai fini della valutazione ed attribuzione del punteggio.
A quanto sopra, sono aggiunte le due pagine di dichiarazioni relative rispettivamente al criterio
n. 2 e al criterio n. 3.
Attribuzione punteggi
Per ciascun subfattore/fattore di valutazione, ogni membro della commissione esprimerà il proprio giudizio in una scala compresa tra 0 e 1, secondo una scala di giudizio, compresa tra il giudizio minimo 0 nel caso di elementi migliorativi irrilevanti rispetto ai requisiti minimi già previsti dalla documentazione a base d’appalto e 1 qualora le migliorie proposte raggiungano un eccellente livello in relazione agli elementi specificati nella tabella soprastante, ed una scala intermedia di giudizio come di seguito descritta:
GIUDIZIO DI QUALITÀ ATTRIBUITO ALL’OFFERTA | Coefficiente attribuito |
Eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione | 1 |
Importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione | 0,8 |
Buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione | 0,6 |
Discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione | 0,4 |
Significativo rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione | 0,2 |
Scarso o irrilevante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione | 0 |
Sarà possibile graduare ulteriormente la scala tabellata con punteggi intermedi.
In base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta “offerta tecnica”, a ciascun elemento di valutazione è attribuito da ciascun commissario un punteggio variabile tra 0 e 1.
I coefficienti per la valutazione dei subfattori V(a)i di natura qualitativa verranno determinati con il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni subfattore da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando a 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Successivamente ciascun coefficiente definitivo determinato per ciascun subfattore sarà moltiplicato per il relativo sub peso al fine di ottenere il punteggio definitivo per il singolo sub criterio.
3. OFFERTA ECONOMICA E DURATA
All'offerta economica come di seguito descritta, dovrà essere allegato il Piano Economico Finanziario (PEF) con dettaglio delle voci. La mancanza del PEF è motivo di esclusione dalla gara.
L’offerta economica è prodotta dal concorrente sottoforma di “royalty” da corrispondere al Comune (da aggiungersi alla quota fissa della COSAP) in termini di €/kW di ricarica annua;
Al concorrente che avrà offerto il valore più alto verranno assegnati 10 punti.
Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in applicazione della seguente formula: Pei = 10 X Ri / Rmax
Pei = punteggio economico della ditta i-esima
Ri = royalty offerta dalla ditta i-esima (espressa in €/kW)
Rmax = massima royalty offerta (in €/kW) (alla quale saranno assegnati 10 punti).
Per l'attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, indeterminate o in aumento.
Saranno ammesse anche offerte di royalty pari a zero, alle quali sarà naturalmente affidato il conseguente punteggio Pei = 0.
CRITERIO 2. DURATA DELLA CONCESSIONE
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Riduzione della concessione espressa in mesi rispetto al 10 anni (120 mesi) Per il seguente subfattore il partecipante potrà presentare una semplice dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 dove indica la durata (offerta) per la concessione, fino ad un massimo di riduzione mesi della concessione di 60 mesi. Il punteggio assegnato è pari a 0,25 punti/mese di riduzione | 15 |