ACCORDO DI COLLABORAZIONE
Direzione Regionale dell’Abruzzo
Procura della Repubblica di L’Aquila
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
L’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell’Abruzzo, con sede in Via Zara, n. 10/12 - L’Aquila, rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Regionale
E
La Procura della Repubblica di L’Aquila, con sede in Via dell’Industria, snc, L’Aquila, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx, Procuratore Capo.
PREMESSO CHE
✓ La disposizione di cui all’art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 24 dicembre 1993,
n. 537, così come modificata dall’art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 Aprile 2012, n. 44, rende indispensabile la comunicazione tra Procura della Repubblica e Amministrazione Finanziaria in quanto, in presenza di determinate condotte delittuose, la determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è subordinata all’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero ed alla conseguente emissione da parte del Giudice del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell’art. 424 del codice di procedura penale (anche in caso di sentenza di non luogo a procedere dovuta alla prescrizione del reato ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice);
✓ Con la circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha confermato che “al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l’Autorità giudiziaria e l’Amministrazione finanziaria, è necessario che le Direzioni Regionali provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza, al fine di coordinare e raccordare l’operato con quello degli organi giurisdizionali”;
✓ Il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo penale, anche se hanno ad oggetto i medesimi fatti, rispondono ad una differente disciplina nel regime probatorio;
✓ Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevede, all’art. 36, che “I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza nonché gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli”;
✓ Gli articoli 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, prevedono la collaborazione della Guardia di Finanza per l’acquisizione ed il reperimento di elementi utili ai fini dell’accertamento delle imposte, per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie, oltre che l’utilizzazione e la trasmissione da parte di tale Organo, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre forze di polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria;
✓ L’Agenzia delle Entrate, per consolidato orientamento giurisprudenziale, quale Ente cui è affidata la tutela dell’interesse al corretto adempimento dell’obbligazione tributaria, va considerata persona offesa dei reati tributari e come tale nei procedimenti penali può esercitare i diritti e le facoltà di cui all’art. 90 c.p.p.;
✓ La Direzione Centrale Accertamento, con la direttiva del 31 marzo 2011 n. 51554, ha precisato che il personale dell’Agenzia è sprovvisto della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, talché tale attività resta di esclusiva competenza della Guardia di Finanza e degli altri organismi di polizia giudiziaria;
CONSIDERATO CHE
▪ Il ricorso a concordare tempestive ed efficaci forme di comunicazione istituzionale appare indispensabile, in particolare nel corso di controlli che presentino profili di rischio fiscale elevato, con condotte penalmente rilevanti;
▪ È obiettivo comune garantire che l’azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire costante e positivo supporto al procedimento penale e viceversa;
▪ È opportuno definire le modalità di flusso comunicativo nelle attività che rendono obbligatorio l’intervento dell’autorità giudiziaria, al fine di rendere quanto più rapida possibile la circolarità delle informazioni e tanto più efficace l’attività di contrasto dei comportamenti illeciti.
LE PARTI CONVENGONO
1. Di creare una rete di referenti, composta da dirigenti/funzionari dell’Agenzia delle Entrate, delegati del Procuratore della Repubblica di L’Aquila, al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse.
2. I referenti incaricati dell’Agenzia delle Entrate potranno fornire ogni utile supporto all’esatta cognizione delle fattispecie segnalate, nei casi in cui le stesse presentino profili tecnici particolarmente complessi. Nelle situazioni caratterizzate da fondati sospetti in merito alla rilevanza penale, le informazioni potranno essere fornite al Procuratore della Repubblica ovvero ad un suo delegato.
3. Nell’ambito di procedimenti penali instaurati a seguito di denunce o notizie di reato non provenienti da uffici dell’Agenzia delle Entrate, riconducibili alla fattispecie di cui all’ art. 14 della legge n.537 del 24 dicembre 1993,”nelle categorie di reddito di cui all’ art.6, c. 1, del Testo Unico delle Imposte Dirette,[…] devono intendersi ricompresi , se in esse riclassificabili, i proventi derivanti da fatti , atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca” la Procura della Repubblica comunicherà le risultanze del procedimento penale con valenza patrimoniale all’ Agenzia delle Entrate che valuterà la sussistenza dei presupposti atti a consentire il recupero delle imposte evase.
4. I referenti dell’Agenzia delle Entrate saranno utilmente informati, nel rispetto del segreto investigativo, dello stato dei procedimenti penali non instaurati a seguito di denunce inoltrate da uffici dell’Agenzia, aventi ad oggetto i reati di cui al comma 4 bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall’art. 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, ove sussistano i presupposti dell’art. 90 c.p.p. e comunque nel rispetto della previsione di cui all’art. 116 c.p.p.
5. Il rilascio di documentazione concernente i suddetti procedimenti penali avverrà, su richiesta dei referenti dell’Agenzia delle Entrate, a cura del Procuratore della Repubblica ovvero di un suo delegato, dal momento in cui venga adottato uno dei provvedimenti indicati dal menzionato comma 4 bis.
6. Lo scambio delle informazioni sullo stato dell’iter amministrativo dell’accertamento, del contenzioso e sull’eventuale definizione degli atti, relativamente a procedimenti amministrativi che abbiano comportato successive denunce inoltrate alla Procura, potrà avvenire anche tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale dell’Ufficio accertamento e riscossione della Direzione Regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate alla Procura della Repubblica di L’Aquila.
7. Lo scambio delle informazioni sullo stato dell’iter del procedimento penale (rinvio a giudizio, archiviazione, sentenza di assoluzione, proscioglimento, patteggiamento), relativamente alle denunce inoltrate alla Procura della Repubblica di L’Aquila, potrà avvenire tramite posta elettronica, dalla casella di posta funzionale della Procura della Repubblica di L’Aquila all’Ufficio accertamento e riscossione della Direzione Regionale dell’Abruzzo dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite utilizzo di altro indirizzo formalmente indicato dai referenti dell’Agenzia o dai referenti delle Procure in sede di esecuzione del protocollo.
8. In relazione ai procedimenti penali afferenti all’esercizio di attività, ovvero inerenti atti o fatti economici illeciti qualificabili come delitti non colposi, per i quali vi sia stato l’interessamento della Guardia di Finanza e successivamente dell’Agenzia delle Entrate, stante la recente modifica apportata al comma 4 bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall’art. 8 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero verrà tempestivamente comunicato all’Agenzia delle Entrate a cura dell’Ufficio di Procura, con le modalità previste dal precedente punto 6, in considerazione del fatto che tale provvedimento costituisce presupposto per procedere all’emissione dell’atto impositivo, volto al disconoscimento della deducibilità fiscale dei componenti negativi di reddito, direttamente collegati alla produzione di ricchezza criminale.
9. L’Agenzia delle Entrate si impegna a:
▪ redigere le denunce penali e le relative integrazioni secondo il modello sub allegato 1, da presentare a mezzo posta elettronica certificata, ovvero di persona previo accordo con la segreteria del Procuratore della Repubblica;
▪ Agevolare le attività della Procura nel rilascio delle autorizzazioni del Procuratore della Repubblica per gli accessi ai fini fiscali, ex art. 52 del D.P.R. n.633 del 1972, utilizzando per la richiesta preventiva il modello sub allegato 2, da presentare a mezzo posta elettronica certificata, ovvero di persona con le modalità sopra indicate;
▪ Assumere tutte le iniziative volte a garantire il segreto istruttorio e la riservatezza dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’Aquila, 23 ottobre 2013
Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell’Abruzzo Il Direttore Regionale x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Procura della Repubblica di L’Aquila Il Procuratore Capo x.xx Xxxxxx Xxxxxxxx |