Accordo
Traduzione1
Accordo
multilaterale tra autorità competenti concernente lo scam- bio automatico di informazioni relative a conti finanziari
Considerato che le giurisdizioni dei firmatari dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari («Accordo») sono le Parti della Convenzione sull’assistenza amministrati- va in materia fiscale o della Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale secondo le modifiche definite dal Protocollo di modifica alla Convenzione sull’assistenza amministrativa in materia fiscale («Convenzione»), o i territori com- presi da questa Convenzione, o che hanno firmato o espresso la loro intenzione di firmare la Convenzione e riconosciuto che la Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che vi sia il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari;
considerato che le Giurisdizioni hanno l’intenzione di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale approfondendo ulteriormente la loro relazio- ne concernente la mutua assistenza in materia fiscale;
considerato che la Norma comune di dichiarazione è stata elaborata dall’OCSE con i Paesi del G20 per lottare contro l’evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto degli obblighi fiscali;
considerato che un Paese che ha firmato o espresso la sua intenzione di firmare la Convenzione diventerà una Giurisdizione ai sensi della Sezione 1 del presente Accordo soltanto se diventerà Parte della Convenzione;
considerato che le leggi delle Giurisdizioni rispettive impongo o dovrebbero imporre agli Istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di segui- re le relative procedure di ragionevole diligenza, conformemente alla portata degli scambi definita alla Sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza stabilite nella Norma comune di dichiarazione;
considerato che la legislazione delle Giurisdizioni dovrebbe essere modificata ad intervalli regolari per tener conto degli aggiornamenti della Norma comune di di- chiarazione e se queste modifiche sono promulgate da una Giurisdizione, la defini- zione della Norma comune di dichiarazione farà riferimento alla versione aggiornata per questa Giurisdizione;
considerato che il Capitolo III della Convenzione autorizza lo scambio di informa- zioni a fini fiscali, compreso quello automatico, e autorizza le autorità competenti delle Giurisdizioni a definire la portata e le modalità di questi scambi automatici;
1 dal testo originale francese.
2014–#### 1
considerato che l’articolo 6 della Convenzione prevede che due o più Parti possono convenire di comune accordo lo scambio automatico di informazioni e che lo scam- bio di informazioni avverrà su base bilaterale tra autorità competenti;
considerato che al momento del primo scambio le Giurisdizioni hanno attuato o dovrebbero attuare (i) le protezioni adeguate per fare in modo che le informazioni ricevute conformemente a questo Accordo restino confidenziali e siano unicamente utilizzate ai fini previsti dalla Convenzione, e (ii) le infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese le procedure che garantiscono uno scambio di informa- zioni per tempo, esatto e confidenziale, che garantiscono comunicazioni efficaci e affidabili e i mezzi che permettono di risolvere rapidamente questioni e preoccupa- zioni relative agli scambi o alle domande di scambio e l’applicazione delle disposi- zioni della Sezione 4 del presente Accordo);
considerato che le autorità competenti delle Giurisdizioni hanno l’intenzione di concludere un Accordo allo scopo di migliorare il rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale sulla base di scambi automatici in applicazione della Conven- zione, senza pregiudicare le procedure legislative nazionali (se del caso), nel rispetto del diritto dell’UE (se applicabile) e con riserva della confidenzialità e delle garanzie previste dalla Convenzione, comprese le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione stessa;
le autorità competenti hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Sezione 1 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo i termini e le espressioni seguenti hanno il significa- to seguente:
a) il termine «Giurisdizione» designa un Paese o un territorio per cui la Con- venzione è in vigore e diventata effettiva tramite la firma di ratifica confor- memente all’articolo 28, o per estensione territoriale conformemente all’articolo 29 e che è firmatario del presente Accordo;
b) l’espressione «Autorità competente» designa, per ogni Giurisdizione rispet- tiva, le persone e autorità elencate all’Allegato B della Convenzione;
c) l’espressione «Istituto finanziario della Giurisdizione» designa, per ogni Giurisdizione rispettiva, (i) qualsiasi istituto finanziario residente della Giu- risdizione, eccetto qualsiasi succursale di questo istituto stabilita fuori dalla Giurisdizione, e (ii) qualsiasi succursale di un Istituto finanziario non resi- dente della Giurisdizione se questa succursale è stabilita nella Giurisdizione;
d) l’espressione «Istituto finanziario dichiarante» designa qualsiasi Istituto fi- nanziario della Giurisdizione che non è un Istituto finanziario non dichiaran- te;
e) l’espressione «Conto dichiarabile» designa un Conto finanziario aperto pres- so un Istituto finanziario dichiarante e che, conformemente alle procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza previste dalla Norma comune di di- chiarazione, è stato identificato quale conto tenuto da una o più Persone og- getto di una dichiarazione rispetto a un’altra Giurisdizione, o tenuto da un
Ente non finanziario passivo di cui una o più Persone che ne detengono il controllo sono oggetto di una dichiarazione rispetto a un’altra Giurisdizione;
f) L’espressione «Norma comune di dichiarazione» designa la norma di scam- bio automatico di informazioni sui conti finanziari in materia fiscale (Com- mentari inclusi) elaborata dall’OCSE con i Paesi del G20;
g) L’espressione «Segretariato dell’Organo di coordinamento» designa il Se- gretariato dell’OCSE che, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 24 del- la Convenzione, sostiene l’organo di coordinamento composto da rappresen- tanti delle Autorità competenti delle Parti della Convenzione;
h) L’espressione «Accordo effettivo» significa, per due Autorità competenti, qualunque esse siano, che le due Autorità competenti hanno manifestato l’intenzione di scambiarsi automaticamente informazioni e hanno adempiuto le altre condizioni previste al numero 2.1 della Sezione 7. Le Autorità com- petenti per cui il presente Accordo è entrato in vigore sono elencate all’Allegato E.
2. Qualsiasi termine in maiuscolo non definito nel presente Accordo ha il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell’applicazione dell’Accordo, essendo questa definizione conforme a quella che figura nella Norma comune di dichiarazione. Qualsiasi termine non definito nel presente Accordo o nella Norma comune di dichiarazione ha, salvo se il contesto non richiede una diver- sa interpretazione o se le Autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto nazionale), il senso a lui attribuito dalla legislazione della Giurisdizione al momento dell’applicazione dell’Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di questa Giurisdizione prevale su una definizione contenuta in un’altra legislazione della stessa Giurisdi- zione.
Sezione 2 Scambio di informazioni concernente i Conti dichiarabili
1.1 Conformemente alle disposizioni degli articoli 6 e 22 della Convenzione e fatte salve le regole applicabili in materia di dichiarazione e di ragionevole diligenza definite nella Norma comune di dichiarazione, ogni Autorità competente scambierà ogni anno con le altre Autorità competenti per cui questo Accordo è effettivo, in maniera automatica le informazioni ottenute conformemente a queste regole e preci- sate nel paragrafo 2.
1.2 Nonostante il paragrafo precedente, le Autorità competenti delle Giurisdizioni elencate nell’allegato A trasmetteranno, ma non riceveranno, le informazioni di cui al paragrafo 2. Le Autorità competenti delle Giurisdizioni che non figurano nell’allegato A riceveranno sistematicamente le informazioni di cui al paragrafo 2. Le Autorità competenti non invieranno queste informazioni alle Autorità competenti delle Giurisdizioni elencate nell’allegato A.
2. Devono essere scambiate le seguenti informazioni concernenti ogni Conto dichia- rabile di un’altra Giurisdizione:
a) il nome, l’indirizzo, il NIF, la data e il luogo di nascita (nel caso di una per- sona fisica) di ogni Persona oggetto di una dichiarazione Titolare di questo conto e, nel caso di un Ente Titolare di questo conto e per cui, dopo applica- zione delle procedure di ragionevole diligenza definite nella Norma comune di dichiarazione, risulta che una o più Persone che ne detengono il controllo sono Persone oggetto di una dichiarazione, il nome, l’indirizzo, il NIF, la da- ta e il luogo di nascita di ognuna di queste Persone oggetto di una dichiara- zione;
b) il numero di conto (o il suo equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
c) il nome e l’(eventuale) numero di identificazione dell’istituto finanziario di- chiarante;
d) il saldo o il valore sul conto (compreso il valore di riscatto, nel caso di un Contratto di assicurazione con un valore di riscatto o di un Contratto di ren- dita) alla fine dell’anno civile considerato o di un altro periodo di riferimento adeguato o, se il conto è stato chiuso durante l’anno o il periodo in questio- ne, la chiusura del conto;
e) nel caso di un Conto di custodia:
(1) l’ammontare lordo totale degli interessi, l’ammontare lordo totale dei dividendi e l’ammontare lordo totale degli altri redditi prodotti da attivi sul conto, versati o accreditati sul conto (o in relazione del conto) du- rante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato; e
(2) l’ammontare lordo totale della vendita o del riacquisto di un bene versa- to o accreditato sul conto durante l’anno civile o durante un altro perio- do di riferimento adeguato per cui l’Istituto finanziario dichiarante ha agito in quanto depositario, intermediario, prestanome o rappresentante del Titolare del conto;
f) nel caso di un Conto di deposito, l’ammontare lordo totale degli interessi versati o accreditati sul conto durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato; e
g) nel caso di un conto non contemplato alle lettere e) o f) del paragrafo 2, l’ammontare lordo versato o accreditato durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato al Titolare del conto, di cui l’Istituto fi- nanziario dichiarante è il debitore, incluso l’ammontare totale di tutti gli im- porti rimborsati al Titolare del conto durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato.
Sezione 3 Calendario e modalità di scambio di informazioni
1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla Sezione 2, l’ammontare e la qualifica dei versamenti effettuati in relazione a un Conto dichiarabile possono essere definiti conformemente ai principi della legislazione fiscale della Giurisdizio- ne che procede allo scambio.
2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla Sezione 2, le informazioni scam- biate indicano la moneta in cui ogni ammontare interessato è contabilizzato.
3. Per quanto concerne il paragrafo 2 della Sezione 2 e con riserva della notifica prevista alla Sezione 7 (date enunciate comprese), le informazioni devono essere scambiate entro i nove mesi successivi la fine dell’anno civile a cui si riferiscono e per la prima volta rispetto agli anni menzionati nell’allegato F. Nonostante quanto precede, l’obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamen- te se questo Accordo è effettivo tra le due Autorità competenti e se le loro Giurisdi- zioni rispettive sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per questo anno civile conforme alla portata dello scambio definito alla Sezione 2 e di procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza previste dalla Norma comune di dichiarazione.
4. Abrogato
5. Le Autorità competenti scambieranno automaticamente in linguaggio XML le informazioni di cui alla Sezione 2 e secondo lo schema della Norma comune di dichiarazione.
6. Le Autorità competenti elaborano e convengono uno o più metodi di trasmissione di dati, compresi quelli sulle norme di criptaggio, in vista di massimizzare la norma- lizzazione e ridurne la complessità e i costi e li elencheranno nell’allegato B.
Sezione 4 Collaborazione in materia di applicazione e di attuazione dell’Accordo
Un’Autorità competente notifica all’altra Autorità competente se la prima Autorità competente ha motivo di ritenere che un errore abbia provocato la comunicazione di informazioni errate o incomplete o che un Istituto finanziario dichiarante non rispetti gli obblighi di dichiarazione in vigore e le procedure di ragionevole diligenza previ- ste dalla Norma comune di dichiarazione. L’Autorità competente così notificata applica tutte le disposizioni appropriate del suo diritto nazionale per correggere questi errori o colmare le lacune descritte dalla notifica.
Sezione 5 Confidenzialità e protezione dei dati
1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte agli obblighi di confidenzialità e altre protezioni previste dalla Convenzione, incluse le disposizioni che limitano l’impiego delle informazioni scambiate e, nella misura in cui è necessario per garan- tire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle protezioni che possono essere richieste dall’Autorità competente che comunica i dati in virtù del suo diritto nazionale e figurano nell’allegato C.
2. Ogni Autorità competente notifica immediatamente al Segretariato dell’Organo di coordinamento qualsiasi violazione dell’obbligo di confidenzialità o di protezione e qualsiasi sanzione e azione correttiva che ne consegue. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento notifica a tutte le Autorità competenti per cui il presente Accordo costituisce un Accordo effettivo con la prima Autorità competente citata.
Sezione 6 Consultazioni e modifiche
1. In caso di difficoltà nell’applicazione o l’interpretazione del presente Accordo, ogni Autorità competente può richiedere consultazioni con una o più Autorità com- petenti al fine di elaborare misure appropriate per garantire l’esecuzione del presente Accordo. L’Autorità competente che ha richiesto le consultazioni informa, se del caso, il Segretariato dell’Organo di coordinamento in merito a tutte le misure elabo- rate, e il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle Autorità competenti, anche se queste ultime non hanno partecipato alle consultazioni, su qualsiasi misura elaborata.
2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto di tutte le Autorità competenti per cui l’Accordo è effettivo. Tranne disposizione contraria, una tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il periodo di un mese dopo la data dell’ultima firma del consenso scritto.
Sezione 7 Durata dell’Accordo
1. Un’Autorità competente deve depositare una notifica al Segretariato dell’Organo di coordinamento al momento della firma del presente Accordo o il più presto possi- bile dopo che la sua Giurisdizione ha costituito la legislazione necessaria per attuare la Norma comune di dichiarazione che:
a) indichi che la sua Giurisdizione ha costituito le legislazioni necessarie per attuare la Norma comune di dichiarazione e che precisi le date pertinenti che riguardano i Conti preesistenti, i Nuovi conti e l’applicazione o la fine delle procedure di dichiarazione e di ragionevole diligenza;
b) confermi se la Giurisdizione debba figurare nell’allegato A;
c) indichi uno o più metodi di trasmissione di dati, criptaggio compreso (allega- to B);
d) precisi le garanzie, se del caso, per la protezione dei dati personali (allegato C);
e) indichi che ha costituito le misure adeguate per garantire la confidenzialità e il rispetto delle norme di protezione dei dati, e vi allega il questionario com- xxxxxx relativo alla confidenzialità e la protezione dei dati per includerlo nell’allegato D; e
f) indichi un elenco di Giurisdizioni di Autorità competenti rispetto a cui ha l’intenzione di rendere effettivo il presente Accordo, conformemente alle procedure legislative nazionali (se del caso).
Le Autorità competenti notificano quanto prima al Segretariato dell’Organo di coordinamento tutte le ulteriori modifiche apportate agli allegati succitati.
2.1. Il presente Accordo sarà effettivo tra le due Autorità competenti al più tardi: (i) alla data in cui la seconda delle due Autorità competenti ha depositato presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento la notifica di cui al paragrafo 1, compre- so l’elenco delle Giurisdizioni delle altre Autorità competenti conformemente alla
lettera (f) del paragrafo 1 e, se applicabile, (ii) la data in cui la Convenzione è entrata in vigore ed è effettiva per le due Giurisdizioni.
2.2. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento conserva e pubblica sul sito Inter- net dell’OCSE un elenco di Autorità competenti firmatarie dell’Accordo e tra cui il presente Accordo è effettivo (allegato E).
2.3. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento pubblica sul sito Internet dell’OCSE le informazioni fornite dalle Autorità competenti conformemente alle lettere (a) e (b) del paragrafo 1. Le informazioni fornite conformemente alle lettere
(c) e (f) del paragrafo 1 sono messe a disposizione degli altri firmatari facendone richiesta scritta al Segretariato dell’Organo di coordinamento.
3. Un’Autorità competente può sospendere lo scambio di informazioni considerato nel presente Accordo con preavviso scritto indirizzato a un’altra Autorità competen- te che indica che quest’ultima commette o ha commesso una grave violazione delle disposizioni del presente Accordo. Questa sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, l’espressione «grave violazione» designa in particolare l’inosservanza degli obblighi di confidenzialità e delle disposizioni relative alla protezione dei dati del presente Accordo e della Convenzione, la mancata comunica- zione delle informazioni appropriate da parte dell’Autorità competente o la loro comunicazione non nei tempi previsti dal presente Accordo, o la qualifica di Enti x Xxxxx di Istituti finanziari non dichiaranti x Xxxxx esclusi in contrasto con gli obietti- vi della Norma comune di dichiarazione.
4. Un’Autorità competente può denunciare la sua partecipazione al presente Accor- do rispetto a una determinata Autorità competente con preavviso scritto indirizzato al Segretariato dell’Organo di coordinamento. Questa denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo in cui scade il termine di dodici mesi dalla data del preavviso. In caso di denuncia, tutte le informazioni già ricevute secondo il presente Accordo rimangono confidenziali e soggiacciono alle disposizioni della Convenzio- ne.
Sezione 8 Segretariato dell’Organo di coordinamento
1. Salvo se stabilito diversamente nell’Accordo, il Segretariato dell’Organo di coordinamento informa l’insieme delle Autorità competente in merito a qualsiasi notifica che riceve per questo Accordo e notifica a tutti i firmatari dell’Accordo la firma dell’Accordo da parte di una nuova Autorità competente.
2. Tutti i firmatari dell’Accordo si ripartiscono in maniera paritaria e su base annua, i costi di gestione dell’Accordo sostenuti dal Segretariato dell’Organo di coordina- mento. Nonostante la frase precedente, i Paesi eleggibili saranno esentati dalla ripartizione dei costi conformemente all’articolo X del Regolamento di procedura dell’Organo di coordinamento della Convenzione.
Fatto in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Traduzione2
Allegato
Norma comune di dichiarazione e di ragionevole diligenza concernente le informazioni relative ai conti finanziari
…
…
…
…
…
Sezione I: Obblighi generali di dichiarazione
X. Xxxxx salvo quanto indicato nei capitoli C - F, ogni Istituto finanziario dichiarante deve comunicare per ogni conto dichiarabile di tale Istituto finanziario dichiarante le seguenti informazioni:
1. il nome, l’indirizzo, la o le Giurisdizioni di residenza, il numero d’identificazione fiscale (NIF), la data e il luogo di nascita (nel caso di Per- sone fisiche) di ogni Persona oggetto di una dichiarazione Titolare del conto e, nel caso in cui il Titolare del conto è un Ente per cui, dopo applicazione delle procedure di ragionevole diligenza definite nelle sezioni V, VI e VII ri- sulta che una o più Persone che ne detengono il controllo sono Persone og- getto di una dichiarazione, il nome, l’indirizzo, la o le Giurisdizioni di resi- denza dell’Ente nonché il nome, l’indirizzo, la o le Giurisdizioni di residenza, il NIF, la data e il luogo di nascita di ogni Persona oggetto di una dichiarazione;
2. il numero di conto (o il suo equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);
3. il Nome e l’(eventuale) numero di identificazione dell’istituto finanziario di- chiarante;
4. il saldo o il valore sul conto (compreso il valore di riscatto, nel caso di un Contratto di assicurazione con un valore di riscatto o di un Contratto di ren- dita) alla fine dell’anno civile considerato o di un altro periodo di riferimento adeguato o al momento della chiusura del conto, se esso è stato chiuso du- rante l’anno o il periodo in questione;
5. nel caso di un Conto di custodia:
a) l’ammontare lordo totale degli interessi, l’ammontare lordo totale dei dividendi e l’ammontare lordo totale degli altri redditi prodotti da attivi
2 Traduzione dal testo originale francese.
sul conto, versati o accreditati sul conto (o in riferimento al conto) du- rante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato; e
b) l’ammontare lordo totale della vendita o del riacquisto di un bene pa- trimoniale versato o accreditato sul conto durante l’anno civile x xxxxx- te un altro periodo di riferimento adeguato per cui l’Istituto finanziario dichiarante ha agito in quanto depositario, intermediario, prestanome o rappresentante in altri modi del Titolare del conto;
6. nel caso di un Conto di deposito, l’ammontare lordo totale degli interessi versati o accreditati sul conto durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato; e
7. nel caso di un conto non contemplato alle cifre 5 e 6, l’ammontare lordo to- tale versato o accreditato durante l’anno civile o durante un altro periodo di riferimento adeguato al Titolare del conto di cui l’Istituto finanziario dichia- rante è il debitore, incluso l’ammontare totale di tutti gli importi rimborsati al Titolare del conto durante l’anno civile o durante un altro periodo di rife- rimento adeguato.
B. Le informazioni comunicate devono indicare la moneta in cui ogni ammontare è contabilizzato.
C. Nonostante quanto indicato nel capitolo A numero 1, i NIF e la data di nascita relativi a conti dichiarabili preesistenti non devono essere dichiarati se i NIF e la data di nascita non sono già riportati nella documentazione dell’Istituto finanziario dichiarante e non devono essere registrati dall’Istituto finanziario dichiarante ai sensi del diritto nazionale. Un Istituto finanziario dichiarante è però obbligato a impegnar- si adeguatamente per ottenere il NIF e la data di nascita relativi a conti esistenti entro la fine del secondo anno civile che segue l’anno in cui tali conti sono stati identificati come conti dichiarabili.
D. Nonostante quanto indicato nel capitolo A numero 1, il NIF non va comunicato se (i) esso non viene rilasciato dalla Giurisdizione sottoposta a dichiarazione in questione oppure se (ii) il diritto nazionale della Giurisdizione in questione sottopo- sta a dichiarazione non obbliga alla registrazione del NIF rilasciato dalla Giurisdi- zione sottoposta a dichiarazione.
E. Nonostante quanto indicato nel capitolo A numero 1, il luogo di nascita non va comunicato, a meno che l’Istituto finanziario dichiarante non debba ottenerlo o dichiararlo ai sensi del diritto nazionale e sia disponibile nei dati dell’Istituto finan- ziario dichiarante disponibili per la ricerca elettronica.
F. Nonostante quanto indicato nel capitolo A, per i [xxxx] le informazioni riportate in questo capitolo vanno comunicate, fatta eccezione per gli importi lordi indicati al capitolo A numero 5 lettera b.
Sezione II: Obblighi generali di ragionevole diligenza
A. Un conto è considerato dichiarabile a partire dal giorno in cui esso è identificato come tale applicando le procedure di ragionevole diligenza di cui alle sezioni II - VII e, se non previsto altrimenti, le informazioni relative a un conto dichiarabile devono
essere comunicate annualmente nel corso dell’anno civile che segue l’anno cui fanno riferimento le informazioni.
B. Il saldo o il valore di un conto viene rilevato all’ultimo giorno dell’anno civile o di un altro periodo di riferimento adeguato.
C. Se deve essere rilevato un saldo o un valore soglia all’ultimo giorno di un anno civile, tale saldo o valore soglia deve essere rilevato all’ultimo giorno del periodo di riferimento che si conclude con questo anno civile o sull’arco dell’anno civile.
D. Ogni Giurisdizione può concedere agli Istituti finanziari dichiaranti di ricorrere a fornitori di prestazioni ai fini degli obblighi di dichiarazione e di ragionevole dili- genza imposti dal diritto nazionale, per il cui adempimento restano responsabili gli Istituti finanziari dichiaranti.
E. Ogni Giurisdizione può concedere agli Istituti finanziari dichiaranti di applicare anche a conti preesistenti le procedure di ragionevole diligenza previste per conti nuovi e di applicare le procedure di ragionevole diligenza previste per conti di elevato valore anche a conti di valore più debole. Se una Giurisdizione concede l’applicazione delle procedure di ragionevole diligenza previste per conti nuovi anche a conti preesistenti, le altre regole applicabili ai conti preesistenti restano in vigore.
Sezione III: Ragionevole diligenza per conti preesistenti di Persone fisiche
Le seguenti procedure si applicano per l’identificazione di conti dichiarabili tra i conti preesistenti di Persone fisiche.
X. Xxxxx non verificabili, identificabili o dichiarabili. Un conto esistente di una Persona fisica relativo al valore di riscatto di un Contratto di assicurazione o di rendita non deve essere verificato, identificato né dichiarato se la legislazione impe- disce all'Istituto finanziario dichiarante la vendita effettiva di tali Contratti alla Persona residente nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione.
X. Xxxxx di debole valore. Le procedure seguenti si applicano ai conti di debole valore.
1. Indirizzo di residenza. Se, sulla base dei giustificativi registrati, l’Istituto fi- nanziario dichiarante dispone dell’indirizzo di residenza della Persona fisica Titolare del conto, l’Istituto finanziario dichiarante può considerare la Perso- na fisica Titolare del conto residente ai fini fiscali nella Giurisdizione in cui si trova l’indirizzo per determinare se il Titolare è una Persona oggetto di una dichiarazione.
2. Ricerca nella documentazione elettronica. Se, per determinare l’indirizzo di residenza della Persona fisica Titolare del conto, l’Istituto finanziario dichia- rante non si basa sui giustificativi registrati di cui al capoverso 1, l’Istituto finanziario dichiarante deve verificare tramite ricerca elettronica dei propri dati gli indizi seguenti e applicare quanto previsto dalle cifre 3 - 6.
a) identificazione del Titolare del conto quale residente in una Giurisdi- zione sottoposta a dichiarazione;
b) indirizzo postale o di residenza (compreso l’indirizzo di un’eventuale casella postale) in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione;
c) uno o più numeri di telefono in una Giurisdizione sottoposta a dichiara- zione e nessun numero nella Giurisdizione dell’Istituto finanziario di- chiarante;
d) ordine di pagamento permanente (conti di deposito esclusi) per versa- menti su un conto gestito in un’altra Giurisdizione sottoposta a dichia- razione;
e) una procura o una delega di firma valide a favore di una Persona con indirizzo in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione;
f) un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o in una Giurisdizione sotto- posta a dichiarazione, se l’Istituto finanziario dichiarante non ha altri indirizzi del Titolare del conto.
3. Se la ricerca nella documentazione elettronica non riscontra nessuno degli indizi indicati al numero 2, non sono necessarie ulteriori misure finché non avvenga un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto oppure finché questo conto non diventi un conto di valore elevato.
4. Se la ricerca nella documentazione elettronica rivela uno degli indizi di cui al numero 2 lettere a - e oppure si verifica un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto, l’Istituto finanziario dichia- rante deve considerare il Titolare del conto residente ai fini fiscali in ogni Giurisdizione sottoposta a dichiarazione in cui si riscontra uno degli indizi, a meno che l'Istituto finanziario dichiarante decida di applicare quanto previ- sto dal numero 6 e una delle eccezioni lì indicate si applichi a questo conto.
5. Se la ricerca nella documentazione elettronica riscontra un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o per il Titolare del conto, ma nessun altro indirizzo né indizio di cui al numero 2 lettere a - e, l’Istituto finanziario dichiarante deve procedere alla ricerca nella documentazione cartacea indicata al capitolo C numero 2, nella successione più opportuna a seconda dei casi, oppure cercare di ottenere informazioni o giustificativi dal Titolare del conto per determi- narne la residenza fiscale. Se né la ricerca nella documentazione cartacea, né il tentativo di ottenere informazioni o giustificativi danno risultati, l’Istituto finanziario dichiarante deve annunciare il conto come conto non documenta- bile.
6. Nonostante vengano rilevati gli indizi di cui al numero 2, l’Istituto finanzia- rio dichiarante non deve considerare un Titolare del conto residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione nei casi seguenti:
a) i dati del Titolare del conto comprendono un indirizzo attuale postale o di residenza nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, uno o più numeri di telefono nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione (e nes- sun numero di telefono nella Giurisdizione in cui si trova l’Istituto fi- nanziario dichiarante) o un ordine di pagamento permanente (per conti finanziari che non siano conti di deposito) per versamenti su un conto gestito in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione (conto finanzia-
rio che non sia conto di deposito) e l’Istituto finanziario dichiarante si procura o ha già verificato e registrato i seguenti documenti:
i. un’autocertificazione emessa dal Titolare del conto che la sua o le sue Giurisdizioni di residenza non includono Giurisdizioni sotto- poste a dichiarazione; e
ii. giustificativi che attestano il Titolare del conto non soggetto alla dichiarazione.
b) i dati del Titolare del conto comprendono una procura o una delega di firma valide a favore di una Persona con indirizzo in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione e l’Istituto finanziario dichiarante si procura o ha già verificato e registrato i seguenti documenti
i. un’autocertificazione emessa dal Titolare del conto che la sua o le sue Giurisdizioni di residenza non includono Giurisdizioni sotto- poste a dichiarazione; oppure
ii. giustificativi che attestano il Titolare del conto non soggetto alla dichiarazione.
C. Verifiche approfondite per conti di valore elevato. Le seguenti procedure di verifica approfondita si applicano a conti di valore elevato.
1. Ricerca nella documentazione elettronica. Per conti di valore elevato, l’Istituto finanziario dichiarante deve verificare gli indizi di cui al capitolo B numero 2 nella sua documentazione elettronica.
2. Ricerca nella documentazione cartacea. Se la documentazione elettronica dell’Istituto finanziario dichiarante comprende e registra le informazioni ri- portate al numero 3, non è necessaria un’ulteriore ricerca nella documenta- zione cartacea. Se la documentazione elettronica non comprende tutte le in- formazioni richieste, l’Istituto finanziario dichiarante deve esaminare per conti di valore elevato il dossier aggiornato del cliente e, se le informazioni non sono reperibili nel dossier, anche i seguenti documenti relativi al conto, che l’Istituto finanziario dichiarante ha ottenuto negli ultimi cinque anni, alla ricerca degli indizi di cui al capitolo B numero 2:
a) gli ultimi giustificativi registrati concernenti il conto;
b) l’ultimo contratto di apertura del conto o la documentazione più recente relativa all’apertura del conto;
c) la documentazione più recente, ottenuta dall’Istituto finanziario dichia- rante, in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e per altri scopi legali;
d) una procura o delega di firma attualmente in vigore; e
e) un ordine di pagamento permanente per versamenti (esclusi i conti di deposito).
3. Eccezione nel caso in cui la documentazione elettronica fornisca informa- zioni sufficienti. Un Istituto finanziario dichiarante non è tenuto a svolgere la ricerca nella documentazione cartacea di cui al numero 2 se la ricerca nella documentazione elettronica fornisce le informazioni seguenti:
a) la Giurisdizione di residenza del Titolare del conto;
b) l’indirizzo di residenza e postale del Titolare del conto attualmente noti all’Istituto finanziario dichiarante;
c) eventuali numeri di telefono del Titolare del conto attualmente noti all’Istituto finanziario dichiarante;
d) nel caso di conti finanziari che non sono conti di deposito, indicazioni in merito a ordini di pagamento permanenti per versamenti da questo a un altro conto (compresi i conti presso un’altra filiale dell’Istituto fi- nanziario dichiarante o presso un altro Istituto finanziario);
e) indicazioni in merito a ordini di fermo posta o a indirizzi c/o; e
f) indicazioni in merito a una procura o una delega di firma relative al conto.
4. Domande al consulente relative a fatti a lui effettivamente conosciuti. Oltre alla ricerca nella documentazione elettronica e cartacea, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare un conto di valore elevato assegnato a un con- sulente (compresi i conti finanziari legati a questo conto) come conto dichia- rabile se il consulente è effettivamente a conoscenza del fatto che il Titolare del conto è una Persona oggetto di una dichiarazione.
5. Conseguenze della scoperta di indizi.
a) Se, applicando la verifica approfondita descritta sopra a conti di valore elevato, non viene riscontrato nessun indizio di cui al capitolo B nume- ro 2 e il conto non viene identificato come conto di una Persona oggetto di una dichiarazione ai sensi del numero 4, non sono necessarie ulteriori misure, finché non avvenga un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto.
b) Se, applicando la verifica approfondita descritta sopra a conti di valore elevato, si riscontrano indizi di cui al capitolo B numero 2 lettere a - e oppure si verifica un cambiamento delle circostanze tale da associare uno o più indizi a questo conto, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il conto come conto dichiarabile per ogni Giurisdizione in cui si riscontra uno degli indizi, a meno che esso decida di applicare quanto previsto dal numero 6 e una delle eccezioni lì indicate si appli- chi a questo conto.
c) Se, applicando la verifica approfondita descritta sopra a conti di valore elevato, si riscontra solo un ordine di fermo posta o un indirizzo c/o e nessun altro indirizzo, né si riscontrano indizi di cui al capitolo B nume- ro 2 lettere a - e relativi al Titolare del conto, l’Istituto finanziario di- chiarante deve procurarsi un’autocertificazione emessa dal Titolare del conto o altri giustificativi che attestano la residenza fiscale del Titolare del conto. Se l’Istituto finanziario dichiarante non ottiene né l’autocertificazione, né i giustificativi, esso deve annunciare il conto come conto non documentabile.
6. Se al 31 dicembre [xxxx] un conto esistente di una Persona fisica non è un conto di valore elevato, ma lo diventa entro la fine dell’anno civile seguente, l’Istituto finanziario dichiarante deve applicare al conto in questione la veri- fica approfondita descritta in questo capitolo entro la fine dell’anno seguente
a quello in cui il conto è diventato un conto di valore elevato. Se, applicando la verifica approfondita, il conto viene identificato come conto dichiarabile, l’Istituto finanziario dichiarante deve comunicare annualmente le informa- zioni necessarie relative al conto inerenti l’anno in cui il conto viene identi- ficato come conto dichiarabile e gli anni seguenti, a meno che il Titolare del conto non sia più una Persona oggetto di una dichiarazione.
7. Se un Istituto finanziario dichiarante applica la verifica approfondita descrit- ta in questo capitolo per un conto di valore elevato, non è tenuto a ripetere la verifica dello stesso conto di valore elevato negli anni seguenti, fatta ecce- zione per le domande al consulente di cui al numero 4, a meno che si tratti di un conto non documentabile che l’Istituto finanziario dichiarante dovrebbe verificare annualmente, finché il conto non sia documentabile.
8. Se, nel caso di un conto di valore elevato, si verifica un cambiamento delle circostanze tale da associare al conto uno o più indizi di cui al capitolo B numero 2, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il conto come conto dichiarabile in ogni Giurisdizione sottoposta a dichiarazione in cui si riscontra uno degli indizi, a meno che esso decida di applicare quanto previ- sto dal numero 6 e una delle eccezioni lì indicate si applichi a questo conto.
9. Ogni Istituto finanziario dichiarante deve predisporre verifiche per accertare che il consulente riconosca eventuali cambiamenti delle circostanze relative a un conto. Se, ad esempio, un consulente viene informato che il Titolare del conto ha un nuovo indirizzo postale in una Giurisdizione sottoposta a dichia- razione, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare il cambiamento di indirizzo un cambiamento delle circostanze e, se decide di applicare quanto previsto dal capitolo B numero 6, è tenuto a procurarsi la documentazione necessaria presso il Titolare del conto.
D. La verifica di conti preesistenti di Persone fisiche deve essere conclusa entro il [xx/xx/xxxx].
E. Un conto preesistente di una Persona fisica che è stato identificato secondo i criteri definiti in questo capitolo come un conto dichiarabile è da considerare in seguito come conto dichiarabile, a meno che il Titolare del conto non è più una Persona oggetto di una dichiarazione.
Sezione IV: Ragionevole diligenza per Nuovi conti di Persone fisiche
Le seguenti procedure si applicano per identificare i conti dichiarabili tra i Nuovi conti di Persone fisiche.
A. Al momento dell’apertura di un Nuovo conto di una Persona fisica, l’Istituto finanziario dichiarante deve procurarsi un’autocertificazione, che può essere parte integrante del dossier relativo all’apertura del conto, con cui l’Istituto finanziario dichiarante può attestare la o le residenze fiscali del Titolare del conto, nonché confermare la plausibilità di tale autocertificazione sulla base delle informazioni che l’Istituto finanziario dichiarante ha raccolto all’apertura del conto, compresa la documentazione registrata secondo la procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
B. Se l’autocertificazione attesta che il Titolare del conto è residente in una Giuri- sdizione sottoposta a dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiarante deve considera- re il conto come conto dichiarabile e l’autocertificazione deve indicare il NIF emes- so nella Giurisdizione sottoposta a dichiarazione (fatto salvo quanto indicato nella Sezione I capitolo D) e la data di nascita del Titolare del conto.
C. Se, nel caso di un Nuovo conto di una Persona fisica, si verifica un cambiamento delle circostanze per cui l’Istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sapere che l’autocertificazione rilasciata non è pertinente né credibile, esso non può fare affi- damento a tale autocertificazione e deve procurarsene una che attesti la o le residen- ze fiscali del Titolare del conto.
Sezione V: Ragionevole diligenza per Conti preesistenti appartenenti a un Ente
Le seguenti procedure si applicano per identificare i conti dichiarabili tra i conti preesistenti di un Ente.
X. Xxxxx di un Ente non sottoposti a verifica, identificazione o dichiarazione. Se, per tutti i conti esistenti di un Ente oppure, a seconda dei casi, per un gruppo chiaramen- te identificato di tali conti l’Istituto finanziario dichiarante non decide altrimenti, il conto preesistente di un Ente che al 31 dicembre [xxxx] non supera un saldo o un valore complessivo di 250 000 USD non deve essere verificato, identificato né annunciato come conto dichiarabile, purché il saldo o il valore complessivo non superi i 250 000 USD all’ultimo giorno degli anni civili seguenti.
X. Xxxxx sottoposti a verifica di un Ente. Ogni conto preesistente appartenente a un Ente con un saldo o un valore complessivo che supera i 250 000 USD al 31 dicem- bre [xxxx] e ogni conto preesistente di un Ente, il cui saldo o valore complessivo al 31 dicembre [xxxx] non supera i 250 000 USD, ma li supera all’ultimo giorno di un anno civile seguente, deve essere verificato secondo le procedure indicate al capitolo D.
C. Conti dichiarabili di un Ente. Tra i conti di un Ente di cui al capitolo B, sono considerati dichiarabili solo i conti che sono gestiti da uno o più Enti considerati Persone oggetto di una dichiarazione oppure da Enti non finanziari passivi con una o più persone che ne detengono il controllo.
D. Procedura di verifica per identificare i conti dichiarabili di un Ente. Per i conti preesistenti di un Ente di cui al capitolo B, l’Istituto finanziario dichiarante deve svolgere le seguenti verifiche per accertare se il conto è gestito da una o più Persone oggetto di una dichiarazione o da Enti non finanziari passivi con una o più persone che ne detengono il controllo.
1. Determinare se un Ente è una Persona oggetto di una dichiarazione.
a) Verificare se le informazioni conservate per scopi legali e per le rela- zioni con il cliente (comprese le informazioni registrate secondo la pro- cedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro) contengono indizi che indicano la residenza del Titolare del conto in una Giurisdizione sotto- posta a dichiarazione. A questo proposito si considerano il luogo di co- stituzione, la sede o l’indirizzo in una Giurisdizione sottoposta a dichia-
razione come indizio che il Titolare del conto è residente in una Giuri- sdizione sottoposta a dichiarazione.
b) Se le informazioni indicano che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiaran- te deve considerare il conto come conto dichiarabile, a meno che esso si procuri un’autocertificazione rilasciata dal Titolare del conto o riscontri in modo ragionevole sulla base di informazioni pubbliche o in suo pos- sesso che il Titolare non è una Persona oggetto di una dichiarazione.
2. Determinare se l’Ente è un Ente non finanziario passivo con una o più Per- sone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo. Nel caso di un Titolare di un conto preesistente appartenente a un Ente (compresi gli En- ti costituiti da una Persona oggetto di una dichiarazione), l’Istituto finanzia- rio dichiarante deve verificare se il Titolare del conto è un Ente non finanzia- rio passivo con una o più Persone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo. Se la Persona che detiene il controllo di un Ente non finanziario passivo è una Persona oggetto di una dichiarazione, il conto deve essere considerato dichiarabile. Per procedere a tali verifiche, l’Istituto fi- nanziario dichiarante è tenuto a seguire le linee guida sottostanti, riportate al- le lettere a - c, applicando la successione più indicata a seconda dei casi.
a) Determinare se il Titolare del conto è un Ente non finanziario passivo. Per determinare se il Titolare del conto è un Ente non finanziario passi- vo, l’Istituto finanziario dichiarante deve procurarsi un’autocertificazione del Titolare del conto che attesta il suo stato, a meno che l’Istituto finanziario dichiarante possa determinare in modo ragionevole sulla base di informazioni pubbliche o in suo possesso che il Titolare del conto è un Ente non finanziario attivo o un Istituto finan- ziario che non sia una società di investimento come descritto nella Se- zione VIII capitolo A numero 6 lettera b, senza essere un Istituto finan- ziario di una Giurisdizione partner.
b) Identificare le Persone che detengono il controllo di un Titolare di un conto. Per identificare le Persone che detengono il controllo di un Tito- lare di un conto l’Istituto finanziario dichiarante può basarsi sulle in- formazioni rilevate e conservate per le procedure di lotta contro il rici- claggio di denaro.
c) Determinare se una Persona che detiene il controllo di un Ente non fi- nanziario passivo è una Persona oggetto di una dichiarazione. Per de- terminare se una Persona che detiene il controllo di un Ente non finan- ziario passivo è una Persona oggetto di una dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiarante può basarsi sui seguenti elementi:
i. sulle informazioni rilevate e conservate per le procedure di lotta contro il riciclaggio di denaro, nel caso di un conto preesistente di un Ente detenuto da uno o più Enti non finanziari e il cui saldo o valore complessivo non supera 1 000 000 USD oppure
ii. su un’autocertificazione del Titolare del conto o di questa Persona che detiene il controllo che attesta la residenza fiscale in una o più Giurisdizioni di tale Persona che ne detiene il controllo.
E. Tempistica di verifica e procedure supplementari per conti preesistenti apparte- nenti a un Ente.
1. La verifica di conti preesistenti appartenenti a un Ente con un saldo o valore complessivo di oltre 250 000 USD al 31 dicembre deve essere conclusa en- tro il 31 dicembre [xxxx].
2. La verifica di conti preesistenti appartenenti a un Ente, il cui saldo o valore complessivo al 31 dicembre [xxxx] non supera i 250 000 USD, ma li supera all’ultimo giorno di un anno civile seguente, deve essere conclusa entro l’anno civile seguente a quello in cui il saldo o valore complessivo ha supe- rato i 250 000 USD.
3. Se, nel caso di un conto preesistente di un Ente, si verifica un cambiamento delle circostanze per cui l’Istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sa- pere che l’autocertificazione rilasciata o altri documenti legati al conto non sono pertinenti né credibili, esso deve determinare nuovamente lo stato del conto seguendo le procedure indicate al capitolo D.
Sezione VI: Ragionevole diligenza per Nuovi conti di un Ente
Le seguenti procedure si applicano per identificare i conti dichiarabili tra i Nuovi conti di un Ente.
A. Procedura di verifica per identificare i conti dichiarabili di un Ente. Nel caso di Nuovi conti di un Ente, l’Istituto finanziario dichiarante deve svolgere le seguenti procedure di verifica per determinare se il conto è detenuto da una o più Persone oggetto di una dichiarazione o da Enti non finanziari passivi con una o più Persone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo:
1. Determinare se l’Ente è una Persona oggetto di una dichiarazione.
a) Procurarsi un’autocertificazione, che può essere parte integrante del dossier relativo all’apertura del conto, con cui l’Istituto finanziario di- chiarante può attestare la o le residenze fiscali del Titolare del conto, nonché confermare la plausibilità di tale autocertificazione sulla base delle informazioni che l’Istituto finanziario dichiarante ha raccolto all’apertura del conto, compresa la documentazione raccolta secondo la procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Se l’Ente dichiara di non disporre di una residenza fiscale, l’Istituto finanziario dichiarante può basarsi sull’indirizzo della sede principale dell’Ente per stabilire la residenza fiscale del Titolare del conto.
b) Se l’autocertificazione indica che il Titolare del conto è residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiaran- te deve considerare il conto dichiarabile, a meno che l’Istituto finanzia- rio dichiarante riscontri in modo ragionevole sulla base di informazioni pubbliche o in suo possesso che il Titolare del conto non è una Persona oggetto di una dichiarazione nella Giurisdizione in questione sottoposta a dichiarazione.
2. Determinare se l’Ente è un Ente non finanziario passivo con una o più Per- sone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo. Nel caso di
un Titolare di un Nuovo conto di un Ente (compresi gli Enti costituiti da una Persona oggetto di una dichiarazione), l’Istituto finanziario dichiarante deve determinare se il Titolare del conto è un Ente non finanziario passivo con una o più persone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo. Se la Persona che detiene il controllo di un Ente non finanziario passivo è una Persona oggetto di una dichiarazione, il conto deve essere considerato dichiarabile. Per procedere a tali verifiche, l’Istituto finanziario dichiarante è tenuto a seguire le linee guida sottostanti, riportate alle lettere a - c, appli- cando la successione più indicata a seconda dei casi.
a) Determinare se il Titolare del conto è un Ente non finanziario passivo. Per determinare se il Titolare del conto è un Ente non finanziario passi- vo, l’Istituto finanziario dichiarante deve procurarsi un’autocertificazione del Titolare del conto che attesta il suo stato, a meno che l’Istituto finanziario dichiarante possa determinare in modo ragionevole sulla base di informazioni pubbliche o in suo possesso che il Titolare del conto è un Ente non finanziario attivo o un Istituto finan- ziario che non sia una società di investimento come descritto nella Se- zione VIII capitolo A numero 6 lettera b, senza essere un Istituto finan- ziario di una Giurisdizione partner.
b) Identificare le Persone che detengono il controllo di un Titolare di un conto. Per identificare le Persone che detengono il controllo di un Tito- lare di un conto l’Istituto finanziario dichiarante può basarsi sulle in- formazioni rilevate e conservate secondo le procedure per la lotta contro il riciclaggio di denaro.
c) Determinare se una persona che detiene il controllo di un Ente non fi- nanziario passivo è una Persona oggetto di una dichiarazione. Per de- terminare se una Persona che detiene il controllo di un Ente non finan- ziario passivo è una Persona oggetto di una dichiarazione, l’Istituto finanziario dichiarante può basarsi su un’autocertificazione del Titolare del conto o della Persona che detiene il controllo.
Sezione VII: Regole particolari di ragionevole diligenza
Per procedere alle verifiche di ragionevole diligenza di cui sopra si applicano le seguenti regole supplementari.
A. Affidamento a autodichiarazioni e giustificativi. L’Istituto finanziario dichiarante non può fare affidamento a autodichiarazioni o giustificativi se sa o è tenuto a sapere che le autodichiarazioni o i giustificativi non sono pertinenti o credibili.
B. Procedure alternative da applicare a Conti finanziari di Persone fisiche beneficia- rie di un Contratto di assicurazione con un valore di riscatto o di un Contratto di rendita. L’Istituto finanziario dichiarante può supporre che una Persona fisica (esclu- so il detentore) beneficiaria di un Contratto di assicurazione con un valore di riscatto o di un Contratto di rendita che prevedono prestazioni in caso di decesso non è una Persona oggetto di una dichiarazione e può considerare tale Conto finanziario non dichiarabile, a meno che l’Istituto finanziario dichiarante sa o è tenuto a sapere che il beneficiario è una Persona oggetto di una dichiarazione. L’Istituto finanziario di-
xxxxxxxxx dovrebbe essere a conoscenza del fatto che il beneficiario di un Contratto di assicurazione con un valore di riscatto o di un Contratto di rendita è una Persona oggetto di una dichiarazione se le informazioni rilevate dall’Istituto finanziario dichiarante e associate al beneficiario contengono indizi di cui alla Sezione III capitolo B. Se l’Istituto finanziario dichiarante sa o è effettivamente tenuto a sapere che il beneficiario è una Persona oggetto di una dichiarazione, esso deve seguire la procedura indicata alla Sezione III capitolo B.
C. Regole concernenti il riepilogo dei saldi dei Conti e la conversione monetaria.
1. Riepilogo dei Conti di persone fisiche. Per determinare il saldo o il valore complessivo di un Conto finanziario di una Persona fisica, l’Istituto finanzia- rio dichiarante deve riepilogare tutti i Conti finanziari gestiti da esso o da un Ente associato, ma solo se i sistemi informatici dell’Istituto finanziario di- chiarante dispongono di un collegamento tra i Conti finanziari mediante un rimando a dati quali il numero di cliente o il NIF, permettendo di riepilogare i saldi o i valori dei Conti. Per l’applicazione delle regole di riepilogo de- scritte in questo capitolo, a ogni Titolare di un Conto finanziario congiunto viene attribuito il saldo o valore complessivo del Conto finanziario congiun- to.
2. Riepilogo di Conti di un Ente. Per determinare il saldo o valore complessivo di un Conto finanziario di un Ente, l’Istituto finanziario dichiarante deve considerare tutti i conti gestiti da esso o da un Ente associato, ma solo se i si- stemi informatici dell’Istituto finanziario dichiarante dispongono di un col- legamento tra i Conti finanziari mediante un rimando a dati quali il numero di cliente o il NIF, permettendo di riepilogare i saldi o i valori dei Conti. Per l’applicazione delle regole di riepilogo descritte in questo capitolo, a ogni Titolare di un Conto finanziario congiunto viene attribuito il saldo o valore complessivo del Conto finanziario congiunto.
3. Regole particolari di riepilogo per i consulenti. Per determinare il saldo o il valore complessivo dei Conti finanziari di una Persona con lo scopo di stabi- lire se il Conto è un Conto di valore elevato, l’Istituto finanziario dichiarante deve riepilogare tutti i Conti per i quali il consulente è o dovrebbe essere a conoscenza del fatto che appartengono direttamente o indirettamente alla stessa Persona, che sono controllati o stati aperti da questa Persona (salvo per ragioni fiduciarie).
4. Importi che rimandano al loro equivalente in altre monete. Tutti gli importi in dollari sono da considerare in dollari degli Stati Uniti (USD) e rimandano a un valore equivalente in altre monete secondo il diritto nazionale.
Sezione VIII: Definizioni
I termini e le espressioni seguenti hanno il significato definito di seguito:
A. Istituto finanziario dichiarante
1. L’espressione «Istituto finanziario dichiarante» designa un istituto finanzia- rio di una Giurisdizione partner che non è un istituto finanziario non dichia- rante.
2. L’espressione «Istituto finanziario di una Giurisdizione partner» designa (i) un Istituto finanziario residente in una Giurisdizione partner, eccetto qualsia- si succursale di questo Istituto stabilita fuori da Giurisdizioni partner oppure
(ii) una succursale di un Istituto finanziario non residente in una Giurisdizio- ne partner se questa succursale è stabilita nella Giurisdizione partner.
3. L’espressione «Istituto finanziario» designa un Istituto di custodia, un Istitu- to di deposito, una società di investimento o una società di assicurazioni par- ticolare.
4. L’espressione «Istituto di custodia» designa qualsiasi Ente che, come parte essenziale della propria attività economica detiene beni patrimoniali per con- to di terzi. Un Ente detiene beni patrimoniali per conto di terzi come parte essenziale della propria attività economica se i suoi proventi lordi attribuibili alla detenzione di beni patrimoniali e ai servizi finanziari connessi sono pari o superiori al 20 per cento dei proventi lordi dell’Ente nel più breve dei se- guenti periodi: (i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esi- stenza dell’Ente.
5. L’espressione «Istituto di deposito» designa qualsiasi Ente che riceve depo- siti nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica ana- loga.
6. L’espressione «società di investimento» designa qualsiasi Ente
a) che svolge principalmente una o più delle seguenti attività economiche per conto di un cliente:
i. compravendita di strumenti del mercato monetario (per esempio assegni, cambiali, certificati di deposito, derivati), valuta estera, contratti sui tassi di cambio, sui tassi di interesse e sugli indici, ti- toli trasferibili o futures su materie prime;
ii. gestione individuale o collettiva di beni patrimoniali; oppure
iii. altre modalità di investimento o gestione di beni patrimoniali o ca- pitali per conto di terzi.
b) i cui proventi lordi sono da attribuire principalmente a investimenti o reinvestimenti di beni patrimoniali oppure alla compravendita, se l’Ente viene amministrato da un altro Ente che sia un Istituto di deposito, di custodia o una società di assicurazione specifica o una società di inve- stimento descritta alla lettera a.
Un Ente svolge principalmente una o più delle attività descritte alla lettera a oppure i proventi lordi di un Ente sono da attribuire principalmente a inve- stimenti o reinvestimenti e alla loro compravendita ai sensi della lettera a se i proventi lordi attribuibili alle attività dell’Ente sono pari o superiori al 50 per cento dei proventi lordi dell’Ente nel più breve dei seguenti periodi: (i) il pe- riodo di tre anni che termina il 31 dicembre (o l’ultimo giorno di un periodo contabile diverso dall’anno civile) che precede l’anno in cui viene effettuata la determinazione; oppure (ii) il periodo di esistenza dell’Ente.
L’espressione «società di investimento» non comprende gli Enti che sono da considerare Enti non finanziari attivi come specificato dai criteri indicati al capitolo B numero 9 lettere d - g.
Il presente numero 8 è da interpretare conformemente alla definizione di
«Istituto finanziario» contenuta nelle raccomandazioni del gruppo di lavoro Misure finanziare contro il riciclaggio di denaro («Financial Action Task Force on Money Laundering» – FATF).
7. L’espressione «beni patrimoniali» designa titoli (ad esempio quote del capi- tale azionario di una società di capitali, partecipazione o proprietà economica di partecipazione a una società di persone a partecipazione multipla o quota- ta in borsa, a un trust nonché obbligazioni, prestiti, titoli di credito o altri cer- tificati di credito), partecipazioni a società di persone, al commercio di mer- ce, contratti di swap (ad esempio swap di interessi, swap di valute, swap di base, swap di tassi di interesse massimi e minimi, swap di merci, swap di azioni, swap di indici azionari e contratti simili), contratti di assicurazione o di rendita o partecipazioni (tra cui futures e opzioni quotati e non quotati in borsa) a titoli, a società di persone, al commercio di merce, contratti di swap o a contratti di assicurazione o di rendita. L’espressione «beni patrimoniali» non comprende partecipazioni a beni immobiliari indirette e non finanziate da terzi.
8. L’espressione «società di assicurazione specifica» designa qualsiasi società di assicurazione (o la società holding di una società di assicurazione) che ri- lascia contratti assicurativi con un valore di riscatto o contratti assicurativi di rendita, o che è tenuta a effettuare pagamenti in relazione a tale contratto.
B. Istituto finanziario non dichiarante
1. L’espressione «Istituto finanziario non dichiarante» designa un Istituto fi- nanziario che è:
a) un Ente pubblico, un’Organizzazione internazionale o una Banca cen- trale, fatta eccezione per i pagamenti effettuati a seguito di un obbligo legato ad attività finanziarie commerciali che corrispondono a quelle di una società di assicurazione specifica, di un Istituto di custodia o di de- posito;
b) un’istituzione di previdenza ad ampia partecipazione, un’istituzione di previdenza a partecipazione ristretta, un’istituzione pensionistica di un Ente pubblico, di un’Organizzazione internazionale, di una Banca cen- trale o di una società qualificata di gestione di carte di credito;
c) un altro Ente con basso rischio di abusi per sottrazioni di imposta che ha essenzialmente le stesse caratteristiche degli Enti indicati al capitolo B numero 1 lettere a e b e che non è considerato Istituto finanziario non dichiarabile ai sensi del diritto nazionale, purché il suo stato di Istituto finanziario non dichiarante non ostacoli lo scopo della Norma comune di dichiarazione;
d) un organismo dispensato di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
e) un trust, purché l’amministratore del trust sia un Istituto finanziario di- chiarante e comunichi tutte le informazioni di cui alla Sezione I relative a tutti i Conti dichiarabili del trust.
2. L’espressione «Ente pubblico» designa il governo di una Giurisdizione, una suddivisione politica della Giurisdizione (che, per dissipare ogni dubbio, può essere anche uno Stato, una provincia, un distretto o un comune), un’autorità o un’istituzione di proprietà unicamente della Giurisdizione o di una o più suddivisioni politiche (ciascuna delle quali è un «Ente pubblico»). A questa categoria appartengono le autorità principali, gli Enti controllati e le suddivi- sioni politiche di una Giurisdizione.
a) Un’ «autorità principale» di una Giurisdizione designa, indipendente- mente dalla denominazione, una persona, un’autorità, un ufficio, un'isti- tuzione di previdenza, un’istituzione o un altro servizio che rappresenta l’autorità governativa di una Giurisdizione. I proventi netti dell’autorità governativa devono essere accreditati sul suo conto o su altri conti della Giurisdizione, senza che una parte di essi vada a beneficio di una per- sona privata. Un’autorità principale non comprende rappresentanti del governo, funzionari o amministratori se questi agiscono come persone private.
b) Un Ente controllato è un Ente formalmente distinto dalla Giurisdizione o una persona giuridica in altro modo indipendente, purché
i. l’Ente sia detenuto direttamente o tramite uno o più Enti controllati o sia controllato da uno o più Enti pubblici;
ii. i proventi netti dell’Ente vengano accreditati sul suo conto o sui conti di uno o più Enti pubblici, senza che una parte di essi vada a beneficio di una persona privata; e
iii. i beni patrimoniali dell’Ente spettano a uno o più Enti pubblici al momento del suo scioglimento.
c) I proventi non spettano a persone private se queste persone sono i bene- ficiari previsti di un programma di governo e se le attività svolte nell’ambito di questo programma sono per la comunità o per il benesse- re generale o sono legate all’amministrazione di un settore del governo. Nonostante ciò, i proventi sono considerati come proventi che spettano a persone private se derivano da un’attività commerciale esercitata da un Ente pubblico, come ad esempio un’attività bancaria a scopo di lucro che fornisce prestazioni finanziarie a persone private.
3. L’espressione «Organizzazione internazionale» designa un’Organizzazione internazionale o qualsiasi istituzione o organismo detenuto integralmente da questa organizzazione. Questa categoria comprende ogni organizzazione in- tergovernativa (comprese le organizzazioni sovranazionali) (1) composta principalmente di governi, (2) che ha concluso un accordo di sede o un ac- cordo sostanzialmente simile con la Giurisdizione; e (3) i cui proventi non spettano a persone private.
4. L’espressione «Banca centrale» designa un Istituto che, in virtù della legge o di una decisione pubblica è l’autorità principale, oltre al governo della Giuri- sdizione, che emette i mezzi di pagamenti utilizzati come moneta. Tale Isti-
tuto può comprendere un organismo separato dal governo della Giurisdizio- ne che può essere completamente o parzialmente detenuto dalla Giurisdizio- ne.
5. L’espressione «Istituzione di previdenza ad ampia partecipazione» designa un’istituzione che garantisce prestazioni di pensione, invalidità o decesso o una combinazione di esse versate a beneficiari che sono o sono stati stipen- diati (o a persone da essi designati) da uno o più datori di lavoro per le pre- stazioni fornite, purché l’istituzione
a) non abbia un unico beneficiario cui spetta più del 5 per cento degli atti- vi dell’istituzione;
b) sottostia alla regolamentazione pubblica e trasmetta le informazioni alle autorità fiscali; e
c) risponda ad almeno uno dei criteri seguenti:
i. grazie al suo stato di istituzione di previdenza, esso è generalmente esentato dall’imposta sui proventi da capitale, l’imposizione su tali proventi è differita o avviene a un tasso ridotto,
ii. l’istituzione riceve almeno il 50 per cento dei contributi totali dai datori di lavoro (fatta eccezione per il trasferimento di beni da altre istituzioni di cui al capitolo B cifre 5 - 7 oppure da altri conti di previdenza di cui al capitolo C numero 17 lettera a),
iii. versamenti alla o prelevamenti dall’istituzione possono essere ef- fettuati solo al verificarsi di avvenimenti concreti legati al pensio- namento, all’invalidità o al decesso (fatta eccezione per i versa- menti trasferiti da un piano di previdenza a un altro di cui al capitolo B cifre 5 - 7, o a un altro conto di previdenza di cui al ca- pitolo C numero 17 lettera a), altrimenti si applicano sanzioni, op- pure
iv. i contributi dei salariati all’istituzione (fatta eccezione per certi contributi di compensazione autorizzati) corrispondono al massimo al reddito di lavoro del salariato o non superano i 50 000 USD all’anno, in applicazione delle regole per il riepilogo di conti e per la conversione monetaria indicate alla Sezione VII capitolo C.
6. L’espressione «Istituzione di previdenza a partecipazione ristretta» designa un’istituzione che garantisce prestazioni di pensione, invalidità o decesso versate a beneficiari che sono o sono stati stipendiati (o a persone da essi de- signati) da uno o più datori di lavoro per le prestazioni fornite, purché
a) l’istituzione conti meno di 50 contribuenti;
b) l’istituzione sia finanziata da uno o più datori di lavoro che non sono società di investimento o Enti non finanziari passivi;
c) i contributi all’istituzione versati da salariati e datori di lavoro (fatta ec- cezione per il trasferimento di beni da conti di previdenza definiti al ca- pitolo C numero 17 lettera a) corrispondono al massimo al reddito di lavoro o alla remunerazione del salariato;
d) i contribuenti non residenti nella Giurisdizione in cui ha sede l’istituzione abbiano diritto a non più del 20 per cento degli attivi dell’istituzione; e
e) l’istituzione sottostia alla regolamentazione pubblica e trasmetta le in- formazioni alle autorità fiscali.
7. L’espressione «Istituzione di previdenza di un Ente pubblico, di un’Organizzazione internazionale o di una Banca centrale» designa un’istituzione costituita da un Ente pubblico, un’Organizzazione internazio- nale o una Banca centrale che garantisce prestazioni di pensione, invalidità o decesso a beneficiari che sono o sono stati stipendiati (o a persone da essi designati) oppure a persone che non sono né sono stati salariati, se le presta- zioni versate a questi beneficiari o membri sono versate per servizi personali resi all’Ente pubblico, all’Organizzazione internazionale o alla Banca centra- le.
8. L’espressione «Società qualificata di gestione di carte di credito» designa un Istituto finanziario che risponde ai seguenti criteri:
a) L’Istituto finanziario è considerato tale solo perché è una società di ge- stione di carte di credito che accetta depositi a condizione che il cliente effettua un pagamento superiore al saldo dovuto in relazione alla carta e tale eccedenza non viene resa immediatamente al cliente; e
b) a partire dal [xx.xx.xxxx] l’Istituto finanziario attua misure e procedure che impediscono che un cliente effettui un pagamento con un’eccedenza superiore a 50 000 USD oppure che garantiscono che ogni pagamento in eccedenza superiore a 50 000 USD sia reso al cliente entro 60 giorni, rispettando in entrambi i casi le regole per il riepilogo di conti e per la conversione monetaria di cui alla Sezione VII capitolo
C. Tra i pagamenti in eccedenza effettuati dai clienti sono esclusi i cre- diti legati a transazioni contestate, ma non i crediti derivanti dalla resti- tuzione di merce.
9. L’espressione «Organismo dispensato di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM dispensato)» designa una società di investimento sogget- ta a vigilanza, purché tutte le partecipazioni all’OICVM siano detenute da persone fisiche o Enti che non sono Persone oggetto di una dichiarazione, fatta eccezione per gli Enti non finanziari passivi con Persone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo.
Una società di investimento soggetta a vigilanza in quanto OICVM è consi- derata OICVM dispensato ai sensi del numero 9, se l’OICVM ha emesso ti- toli materiali al portatore purché
a) l’OICVM non abbia emesso né emetta titoli materiali al portatore dopo il [xx.xx.xxxx];
b) l’OICVM ritira tutti questi titoli alla loro cessione;
c) l’OICVM svolga le procedure di ragionevole diligenza illustrate alle se- zioni II - VII e comunichi tutte le informazioni da dichiarare concernen- ti questi titoli quando essi sono presentati per la riscossione o un altro tipo di pagamento; e
d) l’OICVM disponga di misure e procedure per garantire che tali titoli sono riscossi o immobilizzati il prima possibile o comunque prima del [xx.xx.xxxx].
C. Conto finanziario
1. L’espressione «Conto finanziario» designa un conto gestito da un Istituto finanziario e comprende un Conto di deposito, un Conto di custodia e
a) nel caso di una società di investimento ogni titolo di partecipazione o credito all’Istituto finanziario. Nonostante quanto precede, l’espressione
«Conto finanziario» non comprende i titoli di partecipazione o crediti a un Ente che è considerato una società di investimento perché, con lo scopo di investire o di amministrare beni patrimoniali versati a nome di un cliente a un altro Istituto finanziario che non sia l’Ente stesso, (i) svolge attività di consulenza a tale cliente o (ii) ne amministra gli attivi;
b) nel caso di un Istituto finanziario che non corrisponde a quanto descritto alla lettera a, ogni titolo di partecipazione o crediti all’Istituto finanzia- rio, se il tipo di partecipazione è destinato a evitare la dichiarazione di cui alla Sezione I; nonché
c) i Contratti di assicurazione con un valore di riscatto o Contratti di rendi- ta emessi o amministrati da un Istituto finanziario, fatta eccezione per una rendita vitalizia immediata non legata a investimenti di capitale e non trasferibile, intestata a persone fisiche e che monetizzano una pre- stazione di pensione o di invalidità versata in virtù di un conto che è un Conto escluso.
L’espressione «Conto finanziario» non comprende nessun Conto escluso.
2. L’espressione «Conto di deposito» comprende ogni conto commerciale, con- to corrente, conto di risparmio, conto a termine e conti la cui esistenza è atte- stata da certificati di deposito, certificati di risparmio, certificati di investi- mento, titoli di credito o strumenti analoghi gestiti da un Istituto finanziario nel corso ordinario di un’attività bancaria o di un’attività economica analoga. Un Conto di deposito comprende anche i montanti detenuti da una società di assicurazione in funzione di un contratto di investimento di capitale garantito o di un contratto analogo per il pagamento o l’accredito di interessi.
3. L’espressione «Conto di custodia» designa un conto (ma non un Contratto di assicurazione o di rendita) in cui i beni finanziari sono custoditi a favore di terzi.
4. L’espressione «Titolo di partecipazione» designa, nel caso di una società di persone che è un Istituto finanziario, ogni partecipazione al capitale o agli utili alla società di persone. Nel caso di un trust che è un Istituto finanziario, il titolo di partecipazione è considerato detenuto da una persona, considerata il disponente (settlor) o il beneficiario di tutto o parte del trust, o da un’altra Persona fisica, che controlla effettivamente il trust. Una Persona oggetto di una dichiarazione è considerata beneficiaria del trust se ha il diritto di riceve- re direttamente o indirettamente (ad esempio mediante un prestanome) una distribuzione obbligatoria o volontaria del trust.
5. L’espressione «Contratto di assicurazione» designa un contratto (ma non un contratto di rendita) in cui l’assicuratore si impegna a versare una somma al verificarsi di avvenimenti concreti legati al rischio di decesso, malattia, inci- dente, responsabilità civile o danno materiale.
6. L’espressione «Contratto di rendita» designa un Contratto in cui l’assicuratore si impegna a effettuare pagamenti durante un certo periodo de- terminato totalmente o parzialmente dalla speranza di vita di una o più per- sone fisiche. L’espressione comprende anche ogni Contratto considerato come contratto di rendita ai sensi della legge, delle regole o della pratica di diritto della Giurisdizione nella quale è stato emesso e nella quale l’assicuratore si impegna a effettuare pagamenti per un certo numero di anni.
7. L’espressione «Contratto di assicurazione con valore di riscatto» designa un Contratto di assicurazione (ma non un Contratto di riassicurazione tra due società di assicurazione) con un valore di riscatto.
8. L’espressione «Valore di riscatto» designa la più elevata delle somme se- guenti: (i) la somma che chi stipula il contratto di assicurazione ha il diritto di ricevere in caso di riscatto o cessazione del contratto (calcolato senza de- trarre eventuali tasse di riscatto o prestiti sulla polizza), oppure (ii) la somma che chi stipula il contratto di assicurazione può ricevere come prestito in ba- se o in relazione al contratto. Nonostante le disposizioni precedenti, l’espressione «Valore di riscatto» non comprende una somma dovuta nel quadro di un Contratto di assicurazione:
a) solamente in ragione del decesso di una persona fisica con Contratto di assicurazione sulla vita;
b) a titolo di indennizzo di un danno fisico, di una malattia o di un danno economico subito al verificarsi di un rischio assicurato;
c) a titolo di rimborso di un premio già pagato (sottratte le tasse di assicu- razione a prescindere se esse sono state riscosse o meno) sulla base di un Contratto di assicurazione (ma non di un Contratto di assicurazione sulla vita o di rendita legato a investimenti sul capitale) al momento della cessazione del contratto, del suo scioglimento, in caso di diminu- zione del rischio potenziale durante la durata del Contratto o correzione di un addebito errato o un errore analogo relativo al premio del contrat- to;
d) sotto forma di dividendi pagabili all’assicurato (escluse le quote di ec- cedenza finali), se i dividendi derivano da un Contratto di assicurazione in cui sono assicurate solo le prestazioni di cui alla lettera b; oppure
e) sotto forma di restituzione di un premio anticipato o di un deposito di premio per un contratto di assicurazione con pagamento del premio al- meno una volta l’anno, purché l’importo del premio anticipato o del de- posito di premio non superi l’importo del premio dovuto secondo con- tratto alla prossima scadenza.
9. L’espressione «Conto preesistente» designa un conto finanziario gestito al [xx.xx.xxxx] da un Istituto finanziario dichiarante.
10. L’espressione «Nuovo conto» designa un conto finanziario gestito da un Isti- tuto finanziario dichiarante aperto il o dopo il [xx.xx.xxxx].
11. L’espressione «Conto preesistente di Persone fisiche» designa un conto esi- stente il cui Titolare è o sono una o più persone fisiche.
12. L’espressione «Nuovo conto di Persone fisiche» designa un Nuovo conto il cui Titolare è o sono una o più persone fisiche.
13. L’espressione «Conto preesistente di Enti» designa un conto preesistente il cui Titolare è o sono uno o più Enti.
14. L’espressione «Conto di debole valore» designa un conto preesistente di Persone fisiche con un saldo o valore di al massimo 1 000 000 USD al 31 di- cembre [xxxx].
15. L’espressione «Conto di valore elevato» designa un conto preesistente di Persone fisiche con un saldo o valore di più di 1 000 000 USD al 31 dicem- bre [xxxx] o al 31 dicembre di un anno civile seguente.
16. L’espressione «Nuovo conto di Enti» designa un Nuovo conto il cui Titolare è o sono uno o più Enti.
17. L’espressione «Conto escluso» designa uno dei seguenti conti:
a) un conto di previdenza che risponde ai seguenti criteri:
i. il conto è soggetto a vigilanza quale conto di previdenza personale o è parte di un piano di previdenza registrato e soggetto a vigilanza che garantisce prestazioni di rendita e di pensione (comprese le prestazioni in caso di invalidità e di decesso).
ii. Il conto beneficia di sgravi fiscali (i contributi versati sul conto, che sarebbero altrimenti assoggettati all’imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del conto o vengono tassati con un’imposizione ridotta, oppure i redditi da capitale prodotti dal conto vengono differiti o tassati con un’imposizione ridotta).
iii. Le informazioni relative al conto devono essere trasmesse alle au- torità fiscali.
iv. I prelevamenti sono possibili al raggiungimento dell’età stabilita per il pensionamento, al verificarsi dell’invalidità o del decesso oppure i prelevamenti effettuati prima di questi avvenimenti saran- no sottoposti a penalità.
v. (i) I contributi annuali sono limitati al massimo a 50 000 USD op- pure (ii) al conto è applicato un limite di contributi di al massimo 1 000 000 USD per la durata della vita del contribuente, applican- do in entrambi i casi le regole per il riepilogo dei conti e per la conversione monetaria di cui alla Sezione VII capitolo C.
Un conto finanziario che fondamentalmente rispetta i criteri indicati a questo numero, li rispetterà anche quando sul Conto finanziario potran- no essere trasferiti attivi o importi monetari da uno o più Conti finanzia- ri che rispondono ai criteri indicati alle lettere a e b oppure da uno o più fondi di previdenza o di pensione che rispondono ai criteri indicati al capitolo B cifre 5, 6 o 7.
b) Un conto che risponde ai seguenti criteri:
i. il conto è soggetto a vigilanza come strumento di investimento per altri scopi oltre la previdenza, è negoziato in una borsa riconosciu-
ta oppure è soggetto a vigilanza quale strumento di risparmio per altri scopi oltre la previdenza.
ii. Il conto beneficia di sgravi fiscali (i contributi versati sul conto, che sarebbero altrimenti assoggettati all’imposta, sono deducibili o esclusi dal reddito lordo del Titolare del conto o vengono tassati con un’imposizione ridotta, oppure i redditi da capitale prodotti dal conto vengono differiti o tassati con un’imposizione ridotta).
iii. I prelevamenti sono possibili solo se sono rispettati i criteri definiti legati agli scopi del conto di investimento o di risparmio (ad esem- pio garanzia di prestazioni legate alla formazione o a cure medi- che) oppure i prelevamenti effettuati prima di questi avvenimenti saranno sottoposti a penalità.
iv. I contributi annuali sono limitati al massimo a 50 000 USD, appli- cando le regole per il riepilogo dei conti e per la conversione mo- netaria di cui alla Sezione VII capitolo C.
Un Conto finanziario che fondamentalmente rispetta i criteri indicati a questo numero, li rispetterà anche quando sul Conto finanziario potran- no essere trasferiti attivi o importi monetari da uno o più Conti finanzia- ri che rispondono ai criteri indicati alle lettere a e b oppure da uno o più fondi di previdenza o di pensione che rispondono ai criteri indicati al capitolo B cifre 5, 6 o 7.
c) Un Contratto di assicurazione sulla vita con una durata che termina prima del raggiungimento del novantesimo anno di età della persona fi- sica assicurata, purché il contratto risponda ai seguenti criteri:
i. per tutta la durata del Contratto o, se questo periodo è più corto, entro il compimento del novantesimo anno di età dell’assicurato, devono essere pagati almeno una volta l’anno premi periodici, il cui importo non diminuisce al passare degli anni.
ii. Nessuno può beneficiare delle prestazioni contrattuali (mediante prelevamento, prestito o altro) senza che il contratto sia sciolto.
iii. L’importo pagabile dall’assicurazione in caso di interruzione o scioglimento del contratto (eccetto le prestazioni in caso di deces- so) non può superare gli importi massimi dei premi pagati per il contratto, a cui vanno sottratte le quote per i rischi di decesso e malattia nonché per le spese (a prescindere se esse sono state ri- scosse o meno) per il periodo o i periodi di durata del contratto e gli importi pagati prima dell’interruzione o dello scioglimento del contratto.
iv. Il Titolare del contratto non è una cessione rimunerata.
d) Un conto il cui Titolare è una comunità ereditaria, purché la documen- tazione relativa al conto contenga una copia del testamento o del certifi- cato di morte.
e) Un conto aperto in relazione a:
i. una decisione o una sentenza di un tribunale;
ii. una vendita, uno scambio o una locazione di un bene mobile o immobile, purché il conto risponda ai seguenti criteri:
(i) il conto è finanziato esclusivamente mediante un acconto, un versamento di importo adeguato per garantire un obbligo di- rettamente legato alla transazione o un pagamento analogo oppure è finanziato mediante beni patrimoniali che sono ver- sati sul conto derivanti da vendita, scambio o locazione del bene.
(ii) Il conto è aperto e utilizzato unicamente per garantire l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto per il bene, l’obbligo del venditore di pagare eventuali passivi op- pure l’obbligo del locatore o del locatario di pagare danni re- lativi al bene in locazione ai sensi del contratto di locazione.
(iii) Gli attivi del conto, compresi i redditi da essi generati, sono pagati o in altro modo distribuiti all’acquirente, al venditore, al locatore o al locatario (anche in adempimento di un obbligo di una di queste persone) in caso di vendita, scambio, trasfe- rimento del bene o al termine del contratto di locazione.
(iv) Il conto non è un conto di garanzia o un conto analogo aperto in relazione a una vendita o uno scambio di beni patrimoniali.
(v) Il conto non è associato a un conto di cui alla lettera f;
iii. un obbligo di un Istituto finanziario, che amministra un prestito ga- rantito da beni immobiliari, di accantonare una parte di un paga- mento unicamente per rendere possibile in futuro il pagamento di imposte o di premi assicurativi legati al bene immobiliare; oppure
iv. un obbligo di un Istituto finanziario di rendere possibile in futuro il pagamento delle imposte.
f) Un conto di deposito che risponde ai seguenti criteri:
i. il conto esiste unicamente perché un cliente effettua un pagamento di un importo superiore al saldo dovuto in relazione a una carta di credito o a un’altra facilitazione di credito circolante e la somma eccedente non è immediatamente restituita al cliente.
ii. Al più tardi a partire dal [xx.xx.xxxx] l’Istituto finanziario attua misure e procedure che impediscono a un cliente di effettuare un pagamento con un’eccedenza superiore a 50 000 USD o garanti- scono che ogni pagamento con un’eccedenza superiore a 50 000 USD sia restituita al cliente entro 60 giorno, applicando in entram- bi i casi le regole di conversione monetaria indicate alla Sezione VII capitolo C. Tra i pagamenti in eccedenza effettuati dai clienti sono esclusi i crediti legati a transazioni contestate, ma non i credi- ti derivanti dalla restituzione di merce.
g) Ogni altro conto con basso rischio di abusi per sottrazioni di imposta con analoghe caratteristiche sostanziali dei conti descritti alle lettere a - f e che è considerato ai sensi del diritto nazionale come conto escluso, purché il suo stato di conto escluso non ostacoli lo scopo della Norma comune di dichiarazione.
D. Conto dichiarabile
1. L’espressione «conto dichiarabile» designa una o più Persone oggetto di una dichiarazione o un Ente non finanziario passivo che è controllato da una o
più Persone oggetto di una dichiarazione che ne detengono il controllo, pur- ché sia stato identificato come tale seguendo la procedura di ragionevole di- ligenza illustrata nelle sezioni II - VII.
2. L’espressione «Persona oggetto di una dichiarazione» designa una Persona di una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione ma non (i) una società di ca- pitali le cui azioni sono regolarmente negoziate presso una o più borse rico- nosciute, (ii) una società di capitali legata a un Ente di una società di capitali di cui alla lettera (i), (iii) un Ente pubblico, (iv) un’Organizzazione interna- zionale, (v) una Banca centrale o (vi) un Istituto finanziario.
3. L’espressione «Persona di una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione» de- signa una Persona fisica o un Ente residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione ai sensi del diritto fiscale di tale Giurisdizione oppure la co- munità ereditaria di un defunto residente in una Giurisdizione sottoposta a dichiarazione. In questo senso un Ente quale una società di persone, una Li- mited Liability Partnership (LLP) o una struttura giuridica analoga che non ha residenza fiscale è considerato residente nella Giurisdizione in cui si trova effettivamente la sede della direzione.
4. L’espressione «Giurisdizione sottoposta a dichiarazione» designa una Giuri- sdizione (i) con la quale vige un accordo che prevede l’obbligo di dichiarare le informazioni indicate alla Sezione I e che (ii) figura su una lista pubblica- ta.
5. L’espressione «Giurisdizione partner» designa una Giurisdizione con la qua- le (i) vige un accordo di dichiarazione delle informazioni indicate alla Sezio- ne I e che (ii) figura su una lista pubblicata.
6. L’espressione «Persone che detengono il controllo» designa Persone fisiche che detengono il controllo di un Ente. Nel caso di un trust, l’espressione de- signa il settlor, il trustee, (eventualmente) il protector, il beneficiario o le ca- tegorie di beneficiari nonché ogni Persona fisica che detiene effettivamente il controllo del trust e, nel caso di una struttura giuridica che non sia un trust, l’espressione designa persone in posizioni equivalenti o analoghe. L’espressione «Persone che detengono il controllo» deve essere interpretato conformemente alle raccomandazioni GAFI.
7. L’espressione «Ente non finanziario» designa un Ente che non è un Istituto finanziario.
8. L’espressione «Ente non finanziario passivo» designa (i) un Ente non finan- ziario che non è attivo oppure (ii) una società di investimento descritta al ca- pitolo A numero 6 lettera b che non è un Istituto finanziario di una Giurisdi- zione sottoposta a dichiarazione.
9. L’espressione «Ente non finanziario attivo» designa un Ente non finanziario che risponde a uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50 per cento dei proventi lordi dell’Ente non finanziario nell’anno civile precedente o in un altro periodo di riferimento adeguato sono proventi passivi e meno del 50 per cento degli attivi di proprietà dell’Ente non finanziario nell’anno civile precedente o in un altro pe-
riodo di riferimento adeguato sono beni patrimoniali con cui sono o do- vrebbero essere prodotti proventi passivi.
b) Le azioni dell’Ente non finanziario sono regolarmente negoziate in una borsa riconosciuta oppure l’Ente non finanziario è un Ente associato di un Ente le cui azioni sono regolarmente negoziate in una borsa ricono- sciuta.
c) L’Ente non finanziario è un Ente pubblico, un’Organizzazione interna- zionale, una Banca centrale o un Ente totalmente detenuto da una o più di queste istituzioni.
d) Le attività dell’Ente non finanziario consistono essenzialmente nella proprietà (completa o parziale) delle azioni emesse da una o più filiali che svolgono un’attività diversa da quella di un Istituto finanziario e nel garantire finanziamento o servizi per tali filiali. Un Ente non risponde ai criteri che definiscono questo stato se opera (o si definisce) con fondi di investimento, come ad esempio un fondo di capitale-investimento, un fondo di capitale-rischio, un cosiddetto «Leveraged-Buyout- Fonds» o uno strumento di investimento il cui scopo è acquisire o finanziare so- cietà e detenerne quote come capitale di investimento.
e) L’Ente non finanziario non esercita ancora un’attività né ha esercitato in passato un’attività ma investe capitale in attivi con l’intenzione di eser- citare un’attività diversa da quella di un Istituto finanziario. Un Ente non finanziario non beneficia di questa eccezione allo scadere dei 24 mesi dopo la data della sua costituzione iniziale.
f) Negli ultimi cinque anni l’Ente non finanziario non è stato un Istituto finanziario e cede i suoi valori patrimoniali o svolge una ristrutturazio- ne con l’intenzione di continuare o ricominciare a svolgere un’attività diversa da quella di un Istituto finanziario.
g) L’attività dell’Ente non finanziario consiste principalmente nel finan- ziamento e nella garanzia di transazioni con o per conto di Enti associa- ti che non sono Istituti finanziari e non fornisce prestazioni finanziarie o di garanzia per Enti che non sono Enti associati, a condizione che il gruppo di tali Enti associati svolge principalmente un’attività commer- ciale diversa da quella di un Istituto finanziario.
h) L’Ente non finanziario risponde a tutti i seguenti criteri:
i. è costituito e gestito nella sua Giurisdizione di residenza unica- mente per scopi religiosi, di utilità pubblica, scientifici, artistici, culturali, sportivi o educativi oppure è costituito e gestito nella sua Giurisdizione di residenza come associazione professionale, asso- ciazione patronale, camera di commercio, associazione di lavorato- ri, associazione di contadini, associazione di giardinieri, associa- zione di cittadini o un’altra organizzazione gestita unicamente per il promovimento del benessere.
ii. Nella Giurisdizione di residenza è esente dall’imposta sul reddito.
iii. Non ha azionisti o membri con diritto di proprietà o di utilizzazio- ne sui proventi o sui valori patrimoniali.
iv. Il diritto applicabile nella Giurisdizione di residenza o gli atti costi- tutivi dell’Ente non finanziario non permettono che i proventi e i
valori patrimoniali siano versati a persone private o Enti non di uti- lità pubblica o siano utilizzati a loro beneficio, a meno che ciò av- venga in relazione all’attività di utilità pubblica dell’Ente non fi- nanziario, come pagamento di una retribuzione adeguata per prestazioni fornite o come pagamento a prezzo di mercato di un oggetto patrimoniale acquistato dall’Ente non finanziario.
v. Il diritto applicabile nella Giurisdizione di residenza o gli atti costi- tutivi dell’Ente non finanziario impongono, al momento della li- quidazione o dello scioglimento, di distribuire tutti i valori patri- moniali dell’Ente non finanziario a un Ente pubblico o a un’Organizzazione di utilità pubblica oppure siano devoluti al go- verno della Giurisdizione di residenza dell’Ente non finanziario o a una delle sue suddivisioni politiche.
X. Xxxxx definizioni
1. L’espressione «Titolare del conto» designa una persona che l’Istituto finan- ziario che gestisce il conto registra o identifica come Titolare di un conto fi- nanziario. Una Persona che non è un Istituto finanziario e gestisce un conto in qualità di rappresentante, depositario, prestanome, firmatario, consulente di investimenti o intermediario a favore o su mandato di un’altra persona non è considerato Titolare del conto ai sensi della Norma comune di dichia- razione, ma questa altra persona è considerata Titolare del conto. Nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto di rendi- ta, il Titolare del conto è ogni persona che ha il diritto di disporne del valore di riscatto o di modificare il beneficiario del contratto. Se nessuno può di- sporre del valore di riscatto o modificare il beneficiario del contratto, il Tito- lare del conto è ogni persona che è indicata sul contratto come beneficiario e ogni persona che, secondo le condizioni di contratto, ha un diritto ai paga- menti. Alla scadenza di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto di rendita è considerato Titolare del conto ogni persona che in virtù di tale contratto ha diritto a ricevere un pagamento.
2. L’espressione «procedura per la lotta contro il riciclaggio di denaro» designa la procedura di un Istituto finanziario dichiarante per l’adempimento delle procedure di ragionevole diligenza nei confronti del cliente ai sensi delle di- sposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e simili, alle qua- li sottostà l’Istituto finanziario dichiarante.
3. L’espressione «Ente» designa una Persona giuridica o una struttura giuridica come ad esempio una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione.
4. Un ente è un «Ente associato» a un altro Ente se uno dei due Enti detiene l’altro o entrambi gli Enti sono detenuti dallo stesso soggetto, che può esse- re, ai sensi di questa Norma, la proprietà diretta o indiretta del 50 per cento o più dei diritti di voto e del valore di un Ente.
5. Il termine «NIF» designa il numero di identificazione di un contribuente (o un suo equivalente funzionale in assenza del NIF).
6. Il termine «giustificativi» designa i seguenti documenti:
a) la dichiarazione di residenza rilasciata da un servizio pubblico autoriz- zato (ad esempio un Governo, un’autorità statale o un comune) della Giurisdizione in cui il beneficiario del pagamento dichiara di essere re- sidente;
b) un documento di identità in corso di validità rilasciato a una Persona fi- sica da un servizio pubblico autorizzato (ad esempio un Governo, un’autorità statale o un comune), che riporta il nome della Persona fisi- ca e che è generalmente utilizzato per la sua identificazione.
c) un documento ufficiale rilasciato a un Ente da un servizio pubblico au- torizzato (ad esempio un Governo, un’autorità statale o un comune), che riporta il nome dell’Ente, l’indirizzo della sede principale nella Giu- risdizione in cui dichiara di essere residente oppure la Giurisdizione in cui l’Ente è stato costituito;
d) un bilancio annuale verificato, un rapporto sui crediti redatto da un ter- zo, una richiesta di insolvenza o un rapporto dell’autorità di vigilanza sulle borse e sui valori mobiliari.
Sezione IX: Attuazione effettiva
A. Ogni Giurisdizione deve dotarsi di regole e procedure amministrative per garan- tire l’attuazione effettiva e il rispetto degli obblighi di dichiarazione e di ragionevole diligenza, che comprendono:
1. regole che impediscono a Istituti finanziari, Persone o intermediari di adotta- re pratiche per evitare gli obblighi di dichiarazione e ragionevole diligenza;
2. regole che impongono agli Istituti finanziari dichiaranti di documentare le azioni svolte e le prove riscontrate per lo svolgimento delle procedure sopra indicate nonché misure adeguate per l’ottenimento di tali documentazione;
3. procedure amministrative per verificare se gli Istituti finanziari dichiaranti rispettano gli obblighi di dichiarazione e ragionevole diligenza; procedure amministrative per il controllo degli Istituti finanziari dichiaranti, se vengo- no comunicati conti non documentabili;
4. Procedure amministrative per garantire che gli Enti e i conti che, ai sensi del diritto interno sono considerati Istituti finanziari non dichiaranti x xxxxx esclusi, abbiano anche in futuro un basso rischio di abusi per sottrazione di imposta; nonché
5. misure coercitive efficaci in caso di non rispetto delle regole.