COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) ORLANDI Presidente
(MI) CERINI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) XXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) CERINI
Nella seduta del 21/07/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia attiene alla richiesta di rimborso di somme sottratte fraudolentemente alla parte ricorrente mediante utilizzo della sua carta di debito, emessa dall’intermediario resistente, dopo un furto. La ricorrente, in particolare, ha allegato e dedotto che in data 03.02.2015, alle ore 15.40, la stessa parcheggiava la propria autovettura, “regolarmente chiusa a chiave”, nei pressi della scuola materna frequentata dalla relativa figlia e si allontanava; trascorsi 15 minuti circa, la ricorrente, tornata alla vettura, si accorgeva che ignoti, rompendo il vetro anteriore destro, avevano sottratto la borsa contenente anche il bancomat. Immediatamente, la stessa parte provvedeva a richiedere il blocco della propria carta bancomat e ad sporgere denuncia/querela all’A.G. Nel corso della successiva settimana, appreso il fatto che con il bancomat rubato erano stati effettuati due prelievi, ella formulava richiesta di rimborso per un totale di euro 750. La banca attualmente resistente respingeva tale domanda, sicchè la parte reiterava la propria richiesta con ricorso all’Arbitro.
L’intermediario, oltre a rilevare come tra il furto e la prima operazione fraudolenta fosse
decorso uno spazio temporale molto breve, sottolinea in via preliminare come la carta con cui sono state realizzate le operazioni fraudolente non è intestata alla parte ricorrente ma
ad altro soggetto. Pertanto, oltre al fatto che al titolare della carta Bancomat in parola sarebbe imputabile un primo inadempimento contrattuale, per aver lo stesso concesso l’uso della stessa alla ricorrente, laddove “il bancomat è uno strumento di pagamento personale e non può essere ceduto a terzi, salvo diverso accordo scritto tra la banca e il titolare stesso”, tale difformità darebbe anche luogo ad una carenza di legittimazione attiva della parte ricorrente, che ha sottoscritto il ricorso in proprio, ad agire per la restituzione delle somme sottratte con l’utilizzo del bancomat rubato.
Alla luce di ciò l’intermediario resistente ha chiesto di respingere il ricorso, “dichiarandolo improcedibile e/o in ogni caso infondato”.
DIRITTO
Si constata come le doglianze esposte dalla parte ricorrente e la problematica giuridica ad esse sottesa siano da ricondursi all’utilizzo fraudolento di strumenti di pagamento a seguito di furto. Orbene, alla luce di tale qualificazione, ed in virtù della collocazione temporale dei fatti esposti in denuncia alla P.G. nonché dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, il Collegio deve ricordare, innanzitutto, che le operazioni contestate da parte ricorrente in quanto ritenute fraudolente sono successive all’entrata in vigore del D. Lgs. 11/2010 (1° marzo 2010) che, come noto, ha provveduto a recepire la c.d. Payment Service Directive, ossia la Direttiva 2007/64/CE.
Il menzionato decreto legislativo, in particolare, introduce una ripartizione del rischio connesso all’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento tale da fare ricadere sull’intermediario il rischio stesso, a meno che non risulti provata una colpa grave dell’utilizzatore-cliente, sul quale ultimo resta, comunque, una partecipazione al rischio nella misura massima di euro 150,00 (c.d. franchigia), da applicarsi in relazione ad ogni singolo strumento di pagamento utilizzato e salvo che esista una diversa pattuizione contrattuale migliorativa per il cliente stesso (tale, ad esempio, da trasferire anche il rischio della c.d. franchigia sullo stesso intermediario). Ovviamente, la scansione di tale rischio sulle parti coinvolte presuppone la corretta autenticazione e contabilizzazione delle operazioni contestate, così come richiesto dall’art.10 del medesimo D.Lgs.11/2010.
Va però chiarito che tale normativa, che risulterebbe idealmente idonea a valutare il caso in esame, non è utilizzabile dal generico utilizzatore di una carta, ma dal soggetto titolare della carta ovvero dello strumento di pagamento elettronico in questione. Del resto, l’intero impianto normativo anche nella parte relativa all’eventuale disconoscimento delle operazioni di pagamento, e del conseguente diritto alla restituzione di somme eventualmente sottratte per effetto di frodi o a seguito di altri comportamenti fraudolenti o criminosi di terzi, si riferisce al pagatore ovvero al legittimo utilizzatore della carta o strumento di pagamento, il quale ha stipulato con il fornitore del servizio il contratto relativo.
Xxxxxx, nel caso in esame la carta prima rubata e poi illegittimamente utilizzata non risulta essere intestata alla parte ricorrente, la quale è mera contitolare del conto corrente su cui la carta di pagamento poggia. Il titolare della carta di pagamento, al contrario, resta nel caso in esame totalmente estraneo al conflitto, tanto da non aver nemmeno sottoscritto il ricorso per adesione oltre a non aver conferito alcun potere di rappresentare, in questa sede, i suoi diritti.
La parte ricorrente, pertanto, non risulta essere il soggetto idoneo a domandare tutela per il mancato rimborso delle somme sottratte per mezzo del bancomat rubato. Non ha, del resto, rilevanza ai fini della legittimazione ad agire il fatto che il conto corrente di riferimento sia cointestato anche alla ricorrente, perché l’oggetto del ricorso non si
riconduce alla tutela della proprietà comune degli eventuali fondi residui sul conto, ma pertiene alle tutele offerte dalla legge e/o dal contratto al titolare dello strumento di pagamento e soprattutto enuclea una precisa domanda di restituzione degli importi sottratti con l’utilizzo del bancomat medesimo. Ne discende che il mero fatto per cui l’addebito in conto abbia avuto riflessi – mediati - anche sulla posizione economica della attuale ricorrente non vale a conferirle legittimazione ad agire.
Questo Collegio deve pertanto concludere che, senza pregiudizio alcuno rispetto ai diritti azionabili dai soggetti titolati all’eventuale restituzione degli importi sottratti a seguito del furto, la domanda formulata dalla parte con l’attuale ricorso non possa essere esaminata per difetto di legittimazione attiva della parte ricorrente medesima, con conseguente improcedibilità del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile.
IL PRESIDENTE
firma 1