CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DELLE RISORSE E DELLO SVILUPPO DELL'AREA VASTA SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE VMWARE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
CIG 8114118DFC
Le condizioni sotto riportate vanno ad integrare o a derogare quelle previste nelle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”).
Art. 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO E CONTESTO
Il presente capitolato disciplina la fornitura del servizio di manutenzione e assistenza software VMWARE installato presso il data center della Provincia di Brescia così identificato:
Customer : Provincia DI Brescia Contract Renewal Number # : 40176045 e
Contract Renewal Number # : 443382588 Reseller PO # : RN VMW_Provincia di Brescia
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione del capitolato descrittivo prestazionale.
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
Art. 2 SISTEMA DI GARA
L'affidamento avverrà mediante Affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016, e sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto, espletato tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA organizzato da Consip).
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.
Art. 3 OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO
La fornitura del servizio di cui all'Art. 1 prevede lo svolgimento delle attività di manutenzione e assistenza sulle seguenti componenti software:
• VMware Infrastructure Enterprise Acceleration Kit for 8 processors (Includes VI Enterprise for 8 Processors, 1 VirtualCenter Server). Valid for orders placed through 6/30 - quantita: n. 1
• VMware vSphere 5 Enterprise for 1 processor (with 64 GB vRAM entitlement per processor) - quantita: n. 10;
• VMware vCenter Server 5 Standard for vSphere 5 (Per Instance) - quantita: n. 1
Dal servizio restano esclusi solo gli interventi non specificatamente previsti nel presente capitolato. Eventuali interventi non compresi nel contratto dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia con autorizzazione scritta. Diversamente, l'affidataria non potrà addebitare nulla alla Provincia di Brescia.
Le modalità e le tempistiche degli interventi di manutenzione e assistenza dovranno essere sempre concordate con i referenti tecnici della Provincia di Brescia e/o dai tecnici da loro delegati tramite comunicazioni email o fax.
Il servizio deve essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in piena osservanza del presente capitolato.
L’affidataria si impegna a sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.
L’affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al d.lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta.
Art. 4 VALORE DELLA FORNITURA
L’importo del servizio è pari a € 16.500,00 (IVA esclusa).
Non saranno accettate offerte pari o superiori a tale limite, pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio secondo il presente Capitolato.
Ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche se talora effettuati presso la sede della Provincia.
L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi pari a € 0,00.
Art. 5 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata di 36 mesi dalla data della stipula che verrà effettuata tramite portale MePA di Consip. Non è ammesso il rinnovo tacito.
Art. 6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) indicato negli atti della procedura di affidamento, Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Funzionario in servizio presso il Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
Art. 7 QUALITA' DELLE PRESTAZIONI
Le prestazioni erogate dall'affidatario nel corso dell'esecuzione del contratto saranno oggetto di verifica di conformità effettuata dal RUP, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, in termini compatibili con la prestazione dello specifico servizio.
Art. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 105 del
d. lgs 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
Art. 9 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI
Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti relativa alla gara dovrà essere inoltrata, entro i termini previsti dalla RDO, esclusivamente utilizzando la piattaforma del MePA. Le risposte verranno inoltrate esclusivamente utilizzando la piattaforma stessa.
Art. 10 REQUISITI
Requisiti di ordine generale:
• non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e art.53, co. 16ter del D. Lgs. n. 165/01;
Requisiti di idoneità professionale:
• di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Art. 11 PASS OE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 157 del 17/2/2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.
Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.
Art. 12 MODALITA' DI PRESENTAZIONE
L'operatore economico dovrà far pervenire la seguente documentazione amministrativa ed economica attraverso il MEPA entro la data di scadenza e secondo le modalità generate dalla piattaforma stessa.
In piattaforma dovrà essere allegato:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
• il documento rilasciato dal Sistema telematico dell’ANAC indicante il PassOE, sottoscritto con firma digitale del titolare e legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma;
• Modelli A, B, C sottoscritti con firma digitale del titolare e legale rappresentante;
• Patto d'Integrità firmato digitalmente dal titolare e legale rappresentante.
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:
Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta economica mediante la compilazione degli appositi campi predisposti nel MePA.
Art. 13 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA
È fatto divieto all’affidataria di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.
L’affidataria è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.
Sono vietati in particolare:
a) L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
b) Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
c) Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
d) La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
e) Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.)
f) La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
g) L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
h) Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
i) Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non hanno dato l'autorizzazione compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
j) Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
k) Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto ad adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nelle policy in ambito informatico predisposte dalla Provincia di Brescia.
Art. 14 SLA (Service Level Agreement)
Il servizio offerto dovrà avvenire secondo i seguenti livelli di servizio:
• è richiesta la presa in carico del problema entro e non oltre l’NBD (Next Business Day) dalla segnalazione di assistenza apparato;
• è richiesta la risoluzione del problema con relativa risposta entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dalla presa in carico della segnalazione;
• nel caso di manutenzione correttiva e/o adattiva per problemi del vostro software non imputabili alla Provincia di Brescia è richiesta la soluzione del problema entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all’avvenuta presa in carico del problema segnalato.
per quanto concerne le attività pianificate devono concludersi nel rispetto delle scadenze concordate tra le parti con le modalità indicate nell’art. 2.
Art. 15 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Non saranno ammesse sospensioni del servizio che non siano determinate da eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo, gravi eventi naturali.
Art. 16 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà erogato in tre rate dietro presentazione di regolare fattura da emettersi:
30% dopo 30 giorni dall'inizio del servizio di manutenzione/assistenza; 30% dopo un anno dalla stipula del contratto;
30% dopo due anni dalla stipula del contratto; 10% al termine del contratto.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente:
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7/7/2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13/8/2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
Art. 17 INADEMPIENZE E PENALITA'
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art. 18 CONDIZIONI DI FINE CONTRATTO
Alla cessazione del rapporto, l’affidataria dovrà assicurare il dialogo tecnico-organizzativo con l'eventuale nuovo fornitore, al fine di garantire la migrazione di tutti gli archivi sulla piattaforma di quest'ultimo. A tale scopo l'affidataria si impegna a conservare gli archivi per un periodo massimo di n. 3 mesi a decorrere dalla data di scadenza del contratto.
Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’affidatario per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore provinciale competente.
Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili.
Quanto detto sopra è altresi vero nei seguenti casi:
• ritardo nell’avvio del servizio superiore a 15 giorni;
• sospensione del servizio per più di due giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia a cui l’affidataria ha accesso per lo svolgimento del servizio;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).
Art. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi:
• sospensione del servizio per più di cinque giorni per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi;
• non intenda sottostare alle penalità previste all'Art. 13 (PENALI);
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).
Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
Art. 21 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Oltre da quanto previsto nell’articolo 13 delle Condizioni generali di contratto relative alle prestazioni di servizio per l’informatica e le telecomunicazioni, qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione Consip S.p.A, stipulata ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’appaltatore non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Art. 22 RISOLUZIONE AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013
Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell’art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell’affidataria che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto.
L’affidataria si impegna a prendere visione del regolamento disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.
Art. 23 SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l’affidataria provvederà all’assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari a € 16,00 per foglio (composto da 4 facciate), prima della stipula e a seguito di apposita comunicazione della Provincia inviata tramite portale MePA. Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:
• Ufficio o Ente: “TMJ”
• Estremi dell’Atto o del Documento: Anno “2019” e Numero della RDO
• Codice Tributo: “456T”
• Descrizione: “Imposta di Bollo”
L’affidataria invierà tramite portale del MEPA la copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione sopra citata.
In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo, la Provincia si riserva di sospendere il pagamento dell'eventuale fattura pervenuta fino all'adempimento del versamento stesso.
Art. 24 ACCESSO AGLI ATTI
Art. 25 CONTENZIOSO
Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi e Contratti), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell’avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del d. lgs 50/2016).
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.
Art. 26 CONTROVERSIE
La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e l'affidataria che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Brescia.
Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI
Come previsto dall’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4), i rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati:
• dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione della Provincia, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle Condizioni Generali di Contratto relative alla prestazione di servizi per l’informatica e le telecomunicazioni” (Bando ICT 2009 Allegato 4) e dalle presenti Condizioni Particolari di Contratto, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto.
• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016;
• dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.