COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
COMITATO REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI
Prot. n. 28709/UP del 07/12/2017
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER L’EROGAZIONE DI SOMME UNA TANTUM RELATIVAMENTE AL PERIODO 1° AGOSTO 2015/31 DICEMBRE 2017 E LA MODIFICAZIONE DELL’”ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA.”.
Il giorno 07/12/2017, alle ore 9,30, c/o la sede del CRRS sita in Aosta, Piazza Deffeyes n.1, il Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, Sig. Xxxx XXXXXX ed i seguenti rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:
FP/CGIL - Xxxx XX XXXXX
CISL/FP - Xxxxx XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXX
SAVT/FP - Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX
UIL/FPL - Xxxxxx XXXXXXXX Xxxxxxxx XXXXXXX FIALP SiVDER - Pierpaolo GAIA Xxxxxxx XXXXXXXXXXX CONAPO - Xxxxxx XXXXXXX
preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell’art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 04/12/2017 n. 1742 concernente l’autorizzazione, al Presidente del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto
SOTTOSCRIVONO
l’allegato accordo collettivo regionale di lavoro per l’erogazione di somme una tantum relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017 e la modificazione dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative della categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”.
Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 04/12/2017 n. 1742 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.
Il Presidente
del Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali (Xxxx XXXXXX)
firmato
Organizzazioni Sindacali rappresentative:
FP/CGIL firmato
CISL/FP firmato
SAVT/FP firmato
UIL/FPL firmato
FIALP SiVDER firmato
CONAPO firmato
2
ACCORDO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO PER L’EROGAZIONE DI SOMME UNA TANTUM RELATIVAMENTE AL PERIODO 1° AGOSTO 2015/31 DICEMBRE 2017 E LA MODIFICAZIONE DELL’”ACCORDO DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ECONOMICHE E NORMATIVE DELLE CATEGORIE DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D’AOSTA.”.
PREMESSA
La seguente proposta contrattuale di rinnovo è organicamente costruita sulla base dell’accordo economico intervenuto in data 28 ottobre 2016, prot. 835/2016 (Protocollo d’intesa per la determinazione dei costi relativi al rinnovo contrattuale per il comparto unico.) e fa seguito alle direttive ricevute dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ed agli approfondimenti sviluppati nel corso degli incontri precedenti e successivi all’accordo sopraccitato.
Art. 1
(Erogazione di somme una tantum)
1. Al personale in servizio a far data dal 1° agosto 2015 e sino al 31.12.2017 vengono erogate somme a titolo di una tantum nei seguenti importi onnicomprensivi lordi:
- € 35,15 per il periodo dal 1° agosto 2015 al 31 dicembre 2015
- € 228,50 per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016
- € 536,35 per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.
2. L’importo una tantum è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale con riferimento alla percentuale di riduzione del rapporto di lavoro.
3. L’importo una tantum è altresì riproporzionato per ogni mese in cui il lavoratore ha percepito la retribuzione e, per i periodi inferiori al mese, il valore mensile verrà parametrato in trentesimi in relazione al periodo di servizio.
4. Con la corresponsione di tale importo si intendono assolti ogni pretesa ed ogni onere derivanti dall’applicazione di ogni istituto contrattuale relativamente al periodo 1° agosto 2015/31 dicembre 2017.
5. Gli importi una tantum di cui al comma 1 non sono utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto e fine servizio.
Art. 2
(Sostituzione dell’art. 007 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 007 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”) è così sostituito:
Art. 007
(Ambiti della contrattazione collettiva di settore)
1. In sede di contrattazione di settore sono regolate le seguenti materie:
a) i criteri generali per la ripartizione del fondo unico aziendale di cui all’art. 153 al fine di quantificare le risorse da utilizzare per ciascuno dei singoli punti di cui all’art. 154 (Utilizzo del Fondo unico aziendale o di ambito);
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio con particolare riferimento all’art. 036 (Area delle posizioni di particolare professionalità), all’art. 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) e all’art. 135 (Salario di risultato) tenuto anche conto delle metodologie di valutazione
basate su sistemi di misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 31 della legge regionale n. 22/2010;
c) abrogato;
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell’ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti disabili;
f) le pari opportunità;
g) abrogato;
h) criteri per l’applicazione del part time relativi alla parte demandata alla contrattazione di comparto;
i) implicazione in ordine alla qualità del lavoro ed alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologici e della domanda di servizi.
2. Xxxxx restando i principii dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall’art. 006 (Obiettivi e strumenti), comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione e gli enti possono, ai sensi dell’art. 47 comma 6 della legge regionale n. 22/2010, procedere ad autonome determinazioni che devono essere trasmesse prima dell’applicazione al CRRS secondo le disposizioni di cui all’art. 47, comma 11 della stessa legge regionale; il CRRS qualora rilevi disposizioni in contrasto con le norme contrattuali di primo livello le segnala all’ente e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali rappresentative e richiede la ripresa della trattativa che deve, a sua volta, concludersi entro venti giorni dalla prima convocazione da effettuare entro quindici giorni dal ricevimento delle osservazioni del CRRS. Il completamento di detta procedura esaurisce il procedimento di cui al sopraccitato art. 47, comma 6.
3. I contratti collettivi di settore non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dal contratto collettivo regionale o comportare oneri non previsti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art. 3
(Sostituzione del comma 1 dell’art. 009 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Il comma 1 dell’art. 009 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”) è così sostituito:
1. I contratti collettivi di settore hanno durata triennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materia previste dal contratto che, per loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche.
Art. 4
(Sostituzione dell’art. 041 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 041
(Attività per particolari esigenze di servizio)
1. Le Amministrazioni, sulla base dei loro ordinamenti ed in relazione alle esigenze di servizio, possono affidare, entro l’anno di riferimento del FUA, ai dipendenti classificati nelle categorie, delle attività finalizzate a far fronte a particolari esigenze organizzative o di servizio. La contrattazione decentrata definisce annualmente le risorse destinate alle particolari esigenze di servizio con i limiti individuati all’art. 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale o di ambito).
Tali attività, debitamente motivate, sono finalizzate ad una effettiva ricerca di efficacia ed efficienza dell’azione dell’Ente e non possono essere comprese tra le normali attività incardinate sul profilo e sulle mansioni connesse alla figura del lavoratore individuato.
2. I dipendenti ai quali sono state affidate attività funzionali a gestire particolari esigenze organizzative o di servizio, ricevono, in un’unica soluzione, il compenso determinato ai sensi dell’art. 174. L’importo può essere ridotto sulla base della valutazione che il dirigente è tenuto ad esprimere ponendo a rapporto le funzioni assegnate con efficacia dell’azione del dipendente.
Art. 5
(Inserimento dell’art. 041bis nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Dopo l’art. 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è inserito il seguente art. 041bis:
Art. 041bis
(Norma transitoria per le particolari situazioni di cui al previgente art. 007, lett. “g” e gli incarichi di cui al previgente art. 041)
1. Gli incarichi per il miglioramento dei servizi di cui al previgente art. 041 e le particolari situazioni di cui alla lettera “g” del comma 1 del previgente art. 007 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” finora conferiti rimangono disciplinati dalle disposizioni pattizie previgenti e cessano al 31/12/2017.
Art. 6
(Sostituzione dei commi 2 e 8 dell’art. 074 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Il comma 2 dell’art. 074 (Diritto allo studio) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“2. I permessi di cui al comma 1. sono concessi:
a) per la partecipazione a corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari (anche telematici), post-universitari (anche telematici), di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico;
b) per la preparazione finalizzata a sostenere prove di esame o accertamenti periodici in corsi universitari e post-universitari.”.
2) Il comma 8 dell’art. 074 (Diritto allo studio) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“8. Per la concessione dei permessi previsti dal presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, al momento della domanda, il certificato di iscrizione o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Alla fine dell'anno, i dipendenti iscritti alla scuola dell'obbligo e alla scuola secondaria superiore devono produrre l'attestato di frequenza ai corsi nonché l'attestato di partecipazione all'esame finale, se previsto. I dipendenti iscritti a corsi universitari devono presentare certificazione (o la relativa autocertificazione) attestante il numero di crediti conseguiti nell'anno accademico (o esami superati) e che devono essere pari almeno al 50% dei crediti formativi universitari previsti dal piano di studi per lo stesso anno accademico.
Al fine del raggiungimento dell'anzidetta percentuale sono considerati validi anche i crediti formativi conseguiti dal dipendente al di fuori del corso universitario e dall'ateneo riconosciuti; in tale ultima ipotesi il monte ore spettante al dipendente è ridotto proporzionalmente alla quantità di crediti formativi conseguiti sulla base del piano di studi. Tale disposizione non trova applicazione per il conseguimento di ulteriori titoli di studio universitari. I dipendenti iscritti a tutti gli altri corsi e scuole di cui al comma 2 devono produrre documentazione attestante il superamento dell'esame finale se previsto o comunque il completamento e la presenza utile del percorso formativo previsto e l'eventuale ammissione all'anno successivo. In mancanza delle predette certificazioni o per la parte proporzionalmente ridotta, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa non retribuita per motivi personali.”.
Art. 7
(Sostituzione del comma 5 dell’art. 130 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Il comma 5 dell’art. 130 (Tredicesima mensilità) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, la tredicesima è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio retribuito, salvo diverse disposizioni legislative e contrattuali ed è calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di cui al comma 2 dell’art. 127 (Nozione di retribuzione) spettante al lavoratore nell’ultimo mese di servizio.”.
Art. 8
(Sostituzione del comma 1 dell’art. 135 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Il comma 1 dell’art. 135 (Salario di risultato) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“1. Allo scopo di valorizzare le capacità dei dipendenti e il loro contributo alla maggiore efficienza dell’Amministrazione e alla qualità del servizio pubblico è erogato il salario di risultato, nella misura minima media di € 700,00, da liquidarsi entro il 30 giugno di ogni anno sulla base dei criteri stabiliti dai sistemi di misurazione e valutazione della performance adottati dai singoli enti.”.
Art. 9
(Sostituzione dell’art. 140 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 140 (Progressione orizzontale) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 140
(Progressione orizzontale)
1. La progressione orizzontale correla l'incremento retributivo alla crescita professionale del dipendente e non comporta modifica del ruolo professionale ricoperto dallo stesso.
2. Alle procedure di progressione orizzontale partecipa il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
3. La progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica avviene, dopo un periodo di permanenza di due anni nella prima e di tre anni nella seconda, nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto, attraverso il sistema permanente di valutazione, per tutti gli anni di riferimento (due per la prima - tre per la seconda) una valutazione positiva almeno pari a 6/10 del punteggio massimo. Nel caso in cui la valutazione del dipendente sia espressa in centesimi, l’anzidetta valutazione minima deve intendersi pari a 60/100. La corresponsione del relativo incremento economico avviene dal primo giorno dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ultima valutazione.
4. Le risorse per la progressione dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione retributiva di ciascuna posizione economica sono a carico del bilancio dei singoli enti.
5. La progressione dalla terza alla quarta posizione retributiva e dalla quarta alla quinta avviene con cadenza annuale, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale di cui al successivo art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale) e secondo la ripartizione di cui al successivo art. 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive), mediante procedura comparativa fra gli appartenenti rispettivamente alla terza ed alla quarta posizione retributiva della stessa posizione economica di ciascuna categoria con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni. Tale comparazione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 144 (Formazione delle graduatorie per posizioni economiche/retributive), fatto salvo quanto previsto all’art. 150 (Modalità di computo dell’anzianità utile).
6. Per gli Enti di minori dimensioni ove ricorrano le condizioni previste dal comma 1 del successivo art. 145 (Formazione graduatoria unica) si opera con una graduatoria unica nel rispetto delle prescrizioni di detto articolo.”.
Art. 10
(Sostituzione dell’art. 141 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 141
(Fondo per la progressione orizzontale)
1. Ogni Ente o ambito istituisce un fondo di finanziamento del sistema di classificazione nella quarta e nella quinta posizione retributiva di ciascuna posizione economica, costituito dalle risorse individuate nella seguente tabella:
VALORI FINANZIAMENTO | |||
POSIZIONE ECONOMICA | IMPORTI DESTINATI ALLA 4^ PROGRESSIONE | IMPORTI DESTINATI ALLA 5^ PROGRESSIONE | TOTALE FINANZIAMENTO PROGRESSIONI |
A | 157,44 | 118,08 | 275,52 |
B1 | 170,08 | 127,56 | 297,64 |
B2 | 178,54 | 133,91 | 312,45 |
B3 | 184,90 | 138,68 | 323,58 |
C1 | 191,24 | 143,43 | 334,67 |
C2 | 214,97 | 161,23 | 376,20 |
D | 242,10 | 181,58 | 423,68 |
2. Gli importi di cui al precedente comma si moltiplicano per il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 31/12 dell’anno precedente a quello di riferimento. Non concorrono alla determinazione del fondo i Dirigenti, nonché i dipendenti di altri enti in posizione di comando presso l’Amministrazione. I posti a tempo parziale vengono riparametrati sulla base della loro percentuale.
3. Qualora tra il personale di cui al comma 2 in servizio al 31/12 dell’anno precedente vi siano anche lavoratori che dal giorno successivo sono transitati ad altri enti del comparto unico regionale in forza del trasferimento di funzioni assorbite da altri enti, essi sono conteggiati presso l’ente di destinazione e non in quello di provenienza.
Art. 11
(Sostituzione dell’art. 143 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 143
(Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive)
1. La distribuzione delle risorse per ogni progressione orizzontale e per ogni posizione economica, rispetto al totale delle risorse messe a disposizione nel fondo dell’art. 141 (Fondo per la progressione orizzontale), avviene in base all’apporto della singola posizione economica sul fondo stesso.
2. Il numero complessivo delle posizioni che beneficiano del passaggio alla 4^ ed alla 5^ posizione retributiva è determinato dalla disponibilità delle risorse finanziarie distribuite a quella singola posizione economica.
3. Qualora nella singola posizione economica risultino risorse in esubero una volta applicati i quozienti interi derivanti dagli importi unitari di cui al comma successivo esse saranno assegnate al salario di risultato dell’anno successivo.
4. Gli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^ e per la 5^ posizione retributiva sono indicati nella seguente tabella:
VALORE INCREMENTI | ||
POSIZIONE ECONOMICA | INCREMENTO 4^ PROGRESSIONE | INCREMENTO 5^ PROGRESSIONE |
A | 286,25 | 429,38 |
B1 | 309,24 | 463,86 |
B2 | 324,62 | 486,93 |
B3 | 336,17 | 504,26 |
C1 | 347,71 | 521,57 |
C2 | 390,85 | 586,28 |
D | 440,17 | 660,26 |
5. La contrattazione decentrata può stabilire criteri di ripartizione del fondo all’interno della medesima posizione economica suddivisa per diversi profili professionali.
Art. 12
(Sostituzione dell’art. 144 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 144 (Formazione delle graduatorie per posizioni economiche/retributive) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 144
(Formazione delle graduatorie per posizioni economiche/retributive)
1. I dipendenti, con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni nella 3^ posizione retributiva di ciascuna posizione economica, beneficiano della progressione alla 4^ posizione retributiva secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per posizione economica o per graduatoria unica di cui all’art. 145 sulla base dei punteggi ottenuti mediante l’applicazione dei criteri fissati al successivo art. 147 (Graduatoria di merito).
1bis. I dipendenti, con un’anzianità di ruolo di almeno 5 anni nella 4^ posizione retributiva di ciascuna posizione economica, beneficiano della progressione alla 5^ posizione retributiva secondo l’ordine delle distinte graduatorie formate per posizione economica o per graduatoria unica di cui all’art. 145 sulla base dei punteggi ottenuti mediante l’applicazione dei criteri fissati al successivo art. 147 (Graduatoria di merito).
2. La progressione alla 4^ ed alla 5^ posizione retributiva avviene con cadenza annuale a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la valutazione
acquisita, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale, mediante procedura comparativa.
3. Le risorse disponibili finanziano le posizioni di 4^ e 5^ progressione già acquisite negli anni antecedenti. In caso di insufficienza del fondo, il valore della progressione già acquisita viene garantito, così come nelle fasi di mobilità del personale.
4. Sia in prima applicazione che a regime le graduatorie saranno uniche per posizione economica fatta eccezione per quanto disposto dall’art. 145. I dipendenti saranno collocati nella posizione retributiva apicale secondo l’ordine di graduatoria fino a capienza delle risorse destinate.
Art. 13
(Sostituzione dell’art. 145 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 145 (Formazione graduatoria unica) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 145
(Formazione graduatoria unica)
1. Gli enti che a seguito dell’applicazione del precedente art. 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) dovessero disporre di risorse, nell’ambito di una o più distinte posizioni economiche presenti nella propria dotazione organica, insufficienti a coprire per intero l’importo unitario di almeno una progressione alla 4^ e alla 5^ posizione retributiva, nonché gli enti che in sede di contrattazione decentrata concordassero tale soluzione, provvedono alla formazione di una graduatoria unica.
2. La graduatoria unica di cui al comma 1 comprende il personale di tutte le posizioni economiche in possesso dei prescritti requisiti.
3. Predisposta la graduatoria unica prevista dal presente articolo si procede alla somma degli importi unitari di cui al precedente art. 143 (Ripartizione delle risorse per posizioni economiche/retributive) di ogni posizione retributiva con riferimento all’ordine della graduatoria; le risorse del Fondo per la progressione orizzontale determinano la quantità di dipendenti nell’ordine della graduatoria unica che beneficiano dei meccanismi di progressione. Per gli eventuali avanzi del Fondo valgono le regole del precedente art. 142 (Modalità di utilizzo del fondo).
Art. 14
(Sostituzione dell’art. 147 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 147 (Graduatoria di merito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 147
(Graduatoria di merito)
1. Le graduatorie di merito formate annualmente per l'acquisizione della 4^ e della 5^ posizione retributiva di ciascuna posizione economica sono utilizzate nei limiti del fondo disponibile e non sono usufruibili per le progressioni degli anni successivi.
2. I criteri in base ai quali gli enti devono effettuare la selezione del personale che può conseguire la progressione economica orizzontale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sono: l’esperienza acquisita (allegato I) tabella n. 3), la valutazione del dirigente riferita all’anno antecedente (allegato I) tabella n. 4), i titoli di studio (allegato I) tabella n. 2). A parità di punteggio si privilegia l’anzianità complessiva di servizio e in caso di ulteriore parità la maggiore età anagrafica.
Art. 15
(Sostituzione dell’art. 149 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 149 (Norma per le progressioni orizzontali) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 149
(Norma per le progressioni orizzontali)
1. Il personale inquadrato a seguito di procedure di progressione verticale, presso l’ente di appartenenza in forza di selezione interna o di concorso esterno o sulla base di specifica normativa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, viene inquadrato nella posizione retributiva della nuova posizione economica uguale o immediatamente inferiore alla retribuzione fondamentale pregressa con un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi avanzamenti nella progressione orizzontale, per la differenza.
2. I dipendenti assunti a tempo determinato ed indeterminato sono collocati nella prima posizione retributiva di ogni posizione economica.
Art. 16
(Sostituzione dell’art. 151 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 151 (Disposizioni particolari sulla valutazione) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 151
(Disposizioni particolari sulla valutazione)
1. Il periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno.
2. Il dipendente è valutato fin dal primo anno di assunzione, purché abbia prestato almeno 184 giorni di servizio.
3. Al personale comandato o distaccato presso altre Amministrazioni viene attribuita una valutazione del dirigente pari al punteggio medio della posizione economica di appartenenza.
4. Nel caso in cui un dipendente venga assegnato nel corso dell’anno ad una nuova struttura, la valutazione verrà effettuata dal dirigente della struttura di assegnazione al momento della valutazione, sentiti i responsabili delle strutture di precedente assegnazione.
Art. 17
(Soppressione dell’art. 152 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 152 (Verifica sul sistema delle progressioni retributive orizzontali) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è soppresso.
Art. 18
(Sostituzione dell’art. 153 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 153 (Fondo unico aziendale e di ambito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 153
(Costituzione del fondo unico aziendale o di ambito – FUA)
1. Presso ciascun Ente o presso ciascuno degli ambiti territoriali di cui all’art. 2 della legge regionale n. 6/2014 sono annualmente destinate a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi risorse pari al valore di
€ 1.255,35, moltiplicati per il numero di dipendenti in forza, rapportato proporzionalmente alla percentuale dell’orario di lavoro stabilita nel contratto individuale, al 31.12 dell’anno precedente.
2. Negli enti con meno di 5 dipendenti al 31.12, la determinazione delle risorse disponibili, individuate con i criteri di cui al comma precedente, sarà aggiornata in corso d’anno considerando in aumento o in diminuzione i trasferimenti conseguenti a mobilità in entrata o in uscita.
3. Per quanto attiene al Corpo Valdostano dei Vigili del fuoco ed al Corpo Forestale della Valle d’Aosta si procede alla costituzione di uno specifico fondo unico aziendale ed alla relativa utilizzazione. In virtù delle disposizioni di salvaguardia previste dal D.L.
n. 78/2010, le risorse da destinare a tale fondo attualmente sono pari al valore di € 1.503,00, costituite con le modalità di cui al c. 1.
Art. 19
(Sostituzione dell’art. 154 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 154 (Utilizzo del fondo unico aziendale e di ambito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
Art. 154
(Utilizzo del fondo unico aziendale o di ambito)
1. Il fondo unico aziendale di cui all’art. 153 è destinato a finanziare:
a) il salario di risultato;
b) le particolari posizioni organizzative – P.P.O. (da intendersi corrispondenti alle posizioni di particolare professionalità di cui all’art. 036 e seguenti);
c) i progetti di gruppo;
d) attività per particolari esigenze di servizio;
e) particolari indennità accessorie di cui all’art. 162.
2. Le situazioni di cui ai punti c) e d) di cui al comma 1 non sono cumulabili con il punto b), mentre ognuna di esse è cumulabile con il salario di risultato.
3. Il salario di risultato è di ammontare minimo medio pari ad € 700,00 per dipendente ed è disciplinato dall’art. 135.
4. Le particolari posizioni organizzative sono disciplinate dagli artt. 036 e segg. e le risorse finanziarie ad esse destinate sono definite nell’ambito della contrattazione integrativa.
5. I progetti di gruppo consistono nella definizione di specifici progetti individuati dagli enti o dagli ambiti territoriali e sono finalizzati a rendere servizi aggiuntivi o ad implementare quelli esistenti. Le risorse finanziarie destinate alla realizzazione dei progetti di gruppo sono definite in sede di contrattazione decentrata e non possono eccedere l’8% dell’ammontare complessivo del fondo unico aziendale. I progetti sono definiti in qualunque momento dell’anno e la loro dimensione economica è rapportata ai mesi di durata del progetto. A fine anno l’ente valuta l’effettivo raggiungimento degli obiettivi perseguiti con i progetti e ridetermina la valorizzazione economica in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi stessi. Le risorse economiche non utilizzate per i progetti di gruppo e gli eventuali risparmi relativi alle voci di cui al comma 1, lett. “b” e “d” incrementano le risorse destinate al salario di risultato. Ogni dipendente non può beneficiare di importi superiori a 2.000,00 € anche se interessato a più progetti di gruppo. e comunque non può superare i 2.500,00 € qualora sia interessato contemporaneamente alle fasi di incentivazione di cui al comma 1 lettera
c) e d).
6. Le attività per particolari esigenze di servizio sono disciplinate dall’art. 041. La contrattazione decentrata definisce le risorse destinate alle attività per particolari esigenze di servizio con il limite massimo del 25% del fondo unico aziendale.
Art. 20
(Sostituzione dell’art. 155 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 155 (Ulteriori incrementi del fondo unico aziendale o di ambito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” e successive modificazioni è così sostituito:
Art. 155
(Incrementi del fondo unico aziendale o di ambito)
1. Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali che, in conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano aggravati il loro lavoro e/o le loro responsabilità, il fondo unico aziendale di ciascun ambito è incrementato di una somma pari a € 2.200,00 per ogni ente facente parte della convenzione.
2. Le risorse aggiuntive per la corresponsione di premi incentivanti a seguito di trasferimento o delega di funzioni dallo Stato incrementano il fondo unico aziendale o di ambito con vincolo di destinazione per il personale interessato.
3. Il fondo unico aziendale o di ambito è ulteriormente incrementato dalle eventuali economie aggiuntive di cui all’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali saranno utilizzate, in armonia con quanto previsto dalla norma citata, nei modi e nelle quantità economiche definiti da ciascun ente.
4. Gli incrementi eventualmente derivanti da specifiche disposizioni normative con vincolo di destinazione concorrono all’incentivazione del personale interessato.
5. Per gli enti di cui all’art. 006, c. 2, lett. “b”, punto “b3” è riconosciuto l’incremento del fondo di cui al comma 1.
Art. 21
(Sostituzione dell’art. 155bis dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 155bis (Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” e successive modificazioni è così sostituito:
“Art. 155bis
(Norme specifiche applicabili in caso di esercizio associato di funzioni in convenzione tra ambiti territoriali, Comuni, Unités des Communes e associazioni di Comuni)
1. Nell'ipotesi in cui l'esercizio associato di funzioni e servizi comporti il conferimento dell'indennità di cui agli artt. 037 (Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni di particolare professionalità), 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizioni in favore degli Enti Locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Attività per particolari esigenze di servizio), la relativa spesa è ripartita tra gli enti associati, secondo quanto previsto dalle relative convenzioni; essi gravano sul fondo unico aziendale del proprio ente per l’ammontare di cui all’art. 153 (Fondo unico aziendale o di ambito), c. 1, mentre la parte eccedente l’anzidetto importo è rimborsata dagli enti associati con proprie risorse. I criterii ed il dimensionamento degli incarichi di cui agli articoli 036 e 039 e delle attività di cui all’art. 041 sono definiti dai provvedimenti di organizzazione degli enti di appartenenza dei dipendenti.
2. Il fondo unico aziendale o di ambito dell’ente cui concorrono dipendenti facenti parte dell’esercizio associato di funzioni in convenzione è incrementato dell’ammontare che si determina dalla differenza tra quanto percepito dal dipendente sulle voci di cui all’art. 154, c. 1 e la quota di cui all’art. 153 (Costituzione del fondo unico aziendale o di ambito – FUA), c. 1.
3. Le previsioni del presente articolo disciplinano le convenzioni che esulano dagli ambiti territoriali obbligatori ai sensi di legge.”.
Art. 22
(Sostituzione dell’art. 174 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) L’art. 174 (Indennità per il miglioramento dei servizi) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituito:
“Art. 174
(Indennità per attività per particolari esigenze di servizio)
1. L’indennità per le attività di cui all’art. 041 (Attività per particolari esigenze di servizio) fa parte del trattamento economico accessorio del personale ed il relativo valore a corrispettivo è rapportato alla durata della particolare situazione con il limite massimo di € 2.000,00 annui; detto importo può essere ridotto anche sulla base
della valutazione che il Dirigente è tenuto a redigere circa l’efficacia dell’azione del dipendente incaricato. Le risorse non utilizzate incrementano il fondo per l’erogazione del salario di risultato.
Art. 23
(Introduzione dell’art. 175bis nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Dopo l’art. 175 (Misura della retribuzione di posizione) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è inserito il seguente art. 175bis:
Art. 175bis
(Costituzione ed utilizzazione del fondo destinato al finanziamento delle deleghe dirigenziali)
1. Al fine di dare concreta attuazione alle previsioni di cui all’art. 5, comma 5 della l.r.
n. 22/2010 ed alla declaratoria concernente la Cat. D di cui all’All. B all’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” verrà istituito presso ogni ente od ogni ambito un fondo destinato a finanziare la retribuzione delle funzioni delegate dal Dirigente al dipendente già titolare di particolari posizioni organizzative di cui agli artt. 036 e segg..
2. L’ammontare del fondo e le metodologie ed il valore della delega saranno determinate dalle parti entro il mese di maggio 2018.
Art. 24
(Introduzione dell’art. 175ter nell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) Dopo l’art. 175bis (Costituzione ed utilizzazione del fondo destinato al finanziamento delle deleghe dirigenziali) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è inserito il seguente art. 175ter:
Art. 175ter (Entrata in vigore)
1) Le nuove disposizioni in materia di Fondo Unico Aziendale di cui agli artt. 153, 154, 155 e 155bis e di Progressione orizzontale di cui agli artt. 140, 141, 143, 144, 145, 147, 149, 151 e 152 del “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2018.
2) Per l’anno 2018 sarà consentito attribuire incarichi di P.P.O nel limite minimo di 6 mesi o prorogare quelli già in corso con effetti fino al 30/06/2018.
Art. 25
(Sostituzione della lettera c) del comma 1 dell’art. 209 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
1) La lettera c) del comma 1 dell’art. 209 (Utilizzo del Fondo) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” è così sostituita:
c) eventuali proventi non utilizzati per i compensi di cui ai precedenti commi a) e b) verranno utilizzati per incrementare corsi di formazione professionale del corpo dei vigili del fuoco o per l’acquisto e la manutenzione di beni strumentali destinati alla formazione.
Art. 26
(Sostituzione della declaratoria concernente la Cat. D di cui all’All. B dell’ “Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)
“CATEGORIA D
Appartengono a questa categoria:
1) i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, nelle unità operative o unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti e del cui andamento sono responsabili, svolgono funzioni di direzione, di coordinamento e controllo di attività di rilevante importanza. Le funzioni della Categoria “D” devono essere esplicitate nel modello organizzativo degli enti e vi si devono evidenziare la natura direttiva sia nell’attività svolta sia nel coordinamento delle persone;
In particolare le attività prestate sono caratterizzate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle seguenti specificità:
a) cognizioni di tipo plurispecialistico e di livello elevato la cui base teorica è acquisibile tramite il conseguimento di un titolo di studio di laurea breve o diploma di laurea ed il cui profilo pratico è costituito dall’esperienza acquisita e dalla necessità di costante aggiornamento;
b) attività di natura tecnica, amministrativa, contabile e socio assistenziale, consistente nella istruttoria formale di atti e provvedimenti o nella elaborazione di dati, richiedente elevata e specifica preparazione professionale;
c) criticità operative di elevata complessità fondata su modelli teorici non immediatamente impiegabili, accompagnata da un’elevata ampiezza delle possibili soluzioni;
d) organizzazione di attività, direzione coordinamento di unità operative o unità di livello non dirigenziale intendendo per unità operative o unità di livello non dirigenziale gli ambiti lavorativi costituiti da risorse umane, finanziarie e strumentali incardinate in una struttura dirigenziale e volte allo svolgimento di specifiche funzioni individuate nel modello organizzativo;
e) relazioni sia interne, di natura negoziale e complessa, gestite anche tra strutture diverse da quelle di appartenenza, sia esterne con altre istituzioni, di tipo diretto, anche con rappresentanza istituzionale, sia intrattenute direttamente con gli utenti, anche a tipologia complessa e negoziale;
f) autonomia operativa nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima, l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione dei procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro; responsabilità dei risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo eventualmente coordinato;
2) lavoratori che svolgono, in modo non ripetitivo, funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico quali attività di ricerca, studio, elaborazione e progettazione. Le attività prestate devono caratterizzarsi per le specificità indicate per i dipendenti di cui al punto 1 con l’eccezione di quanto previsto dalla lettera “d”.
PARTICOLARITA’ RIGUARDANTI LA PARTICOLARE POSIZIONE ORGANIZZATIVA.
Le particolari posizioni organizzative (P.P.O.) devono essere individuate nella dotazione organica dell’ente e rispondere ad un modello organizzativo insito nella struttura dirigenziale. L’atto di conferimento dell’incarico di particolare posizione organizzativa deve obbligatoriamente esplicitare le funzioni attribuite al dipendente ed evidenziare puntualmente le ulteriori funzioni attribuite rispetto a quanto già previsto nella declaratoria per la Cat. “D”.
Le particolari posizioni organizzative, attribuibili a dipendenti di Categoria “D”, si connotano, oltre che per quanto già previsto per detta categoria, per l’ulteriore specificità consistente nello svolgimento delle funzioni di direzione, coordinamento e vigilanza di insiemi di unità operative o unità di livello non dirigenziale e che si caratterizzano per l’elevato grado di responsabilità, di autonomia gestionale ed organizzativa, per l’elevata quantità di risorse finanziarie, di personale e strumentali gestite.