SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE TRA
SCHEMA DI ACCORDO TERRITORIALE TRA
LA REGIONE DEL VENETO E
L’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà da parte delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione Professionale
in attuazione dell’art. 7, comma 2 del D.lgs. n. 61/2017
La Regione del Veneto, di seguito denominata “Regione”, con sede a Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da , nella persona del Presidente o suo delegato;
E
L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, di seguito denominato “USRV”, con sede a Mestre-Venezia, Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 000, codice fiscale 80015150271, rappresentato da
, nella persona del Direttore Generale o suo delegato;
di seguito denominate “le Parti”.
VISTI gli artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di Istruzione e Formazione Professionale e concorrenti in materia di Istruzione;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l’innalzamento a 10 anni dell’obbligo di istruzione, come modificata all’articolo 64, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto legislativo 16 gennaio del 2013, n. 13 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92” ed il Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2018 di “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 ”;
VISTI gli Accordi in Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 relativi alla definizione delle aree professionali e alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale (Repertorio nazionale qualifiche triennali e diplomi quadriennali);
VISTO l’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 30 giugno 2015, recante “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
PRESO ATTO che la legge 13 luglio 2015, n. 107 ha avviato un profondo processo di revisione dell’istruzione professionale che ha portato all’approvazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 concernente “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
RILEVATO che l’articolo 4, comma 4, di tale decreto legislativo prevede che, al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione professionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale, secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all’articolo 7, comma 2, del citato D.lgs. n. 61/2017. Tali percorsi vanno
realizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2;
VISTO altresì che l’articolo 7, comma 2, del D.lgs. n. 61/2017 precisa che le modalità realizzative dei percorsi di percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in via sussidiaria, sono definite a livello regionale attraverso appositi accordi tra la Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale, nel rispetto dell’esercizio delle competenze esclusive della Regione in materia di istruzione e formazione professionale;
RILEVATO che la tipologia dell’offerta sussidiaria presente nel D.lgs. n. 61/2017 prevede l’attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale in classi autonome e distinte, non integrate negli ordinari percorsi quinquennali degli Istituti Professionali di Stato, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell’ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D. Lgs.17 ottobre 2005, n. 226;
EVIDENZIATO che a partire dall’Anno Formativo 2011/2012 in Veneto è erogata l’offerta sussidiaria complementare, così come delineata dall’Accordo territoriale del 13/01/2011 tra la Regione e l’USRV per i percorsi triennali e dal successivo Accordo integrativo del 4/12/2014 per la realizzazione di un’offerta sussidiaria di percorsi di quarto anno di IeFP, e che essa presenta caratteristiche sostanzialmente similari alla sussidiarietà così come prevista dalla nuova normativa;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 maggio 2018 , n. 92 che adotta il ”Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1,commi 180 e 181, lettera d) , della legge 13 luglio 2015, n. 107” conseguente l’Intesa n. 249 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2018 n. 216, che adotta “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema dell'istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale” conseguente l’Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 marzo 2018 con il quale vengono definite le modalità e le condizioni generali dell’offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche nonché i criteri generali per la predisposizione degli accordi di cui al citato decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2018 n. 243, che recepisce l’Accordo n. 100 sancito in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017 n. 61, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di Istruzione Professionale (IP) e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61;
VISTA la nota n. 3299 del 23 novembre 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, ad oggetto “Accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61” con la quale si forniscono agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni in merito agli accordi territoriali in via di definizione, atti a definire le modalità realizzative dei percorsi di istruzione professionale e, in via sussidiaria e previo accreditamento regionale, dei percorsi di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie nelle quali sono attivati indirizzi di IP;
VISTO l’art. 14 - Disposizioni transitorie e finali del D.lgs. n. 61/2017 che precisa che “Il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e successive modificazioni, continua ad applicarsi esclusivamente: a) per l'anno scolastico 2018/2019, per le classi dalla seconda alla quinta; b) per l’anno scolastico 2019/2020, per le classi dalla terza alla quinta; c) per l’anno scolastico 2020/2021, per le classi dalla quarta alla quinta; d) per l’anno scolastico 2021/2022, per le sole classi quinte”;
VISTA la legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e le disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della legge regionale citata;
VISTA la legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
EVIDENZIATO che la citata legge precisa che la Regione:
• disciplina i percorsi del sistema dell’istruzione e formazione professionale, definito Sottosistema dell’IeFP;
• promuove la connessione dell’offerta dell’IeFP con l’ambito territoriale, in considerazione dei fabbisogni emergenti dal mondo del lavoro di riferimento;
• nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, in conformità alla vigente normativa, regolamenta il Sottosistema dell’IeFP, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell’offerta formativa, dei relativi standard formativi e di erogazione, nonché attraverso l’attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema;
CONSIDERATA pertanto la necessità di aggiornare alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare statale e regionale, attraverso la sottoscrizione di uno specifico Accordo, il complesso delle condizioni specifiche attuative dell’offerta sussidiaria di IeFP e di raccordo con quella di IP in Regione;
TENUTO CONTO delle prassi consolidate di fattiva e della leale collaborazione tra la Regione e l’USRV relativamente all’attivazione dei percorsi di IeFP in sussidiarietà;
RITENUTO di non disperdere l’esperienza già avviata in tema di sussidiarietà così come delineata nei citati precedenti accordi territoriali;
Convengono quanto segue
Art. 1- Finalità dell’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato
L’offerta sussidiaria da parte delle Istituzioni Scolastiche di Istruzione Professionale di Stato (di seguito IPS) prevista dall’articolo 4, comma 4, del D.lgs. n. 61/2017, in un contesto di programmazione regionale che garantisce un’organica offerta di percorsi di IeFP, ha la finalità di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenziazione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità territoriali, anche in un’ottica di massima prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alla disoccupazione giovanile.
Le istituzioni scolastiche che intendono offrire percorsi di IP possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regionale, percorsi di IeFP per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo 17 del D.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, da realizzare nel rispetto degli standard formativi definiti dalla Regione e secondo criteri e modalità definiti ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 61/12017 e del presente Accordo.
Art. 2 - Definizione dell’offerta sussidiaria degli Istituti Professionali di Stato.
L’offerta sussidiaria di percorsi di IeFP degli IPS viene erogata:
a) nell’ambito della programmazione regionale e delle direttive regionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e dall’articolo 4 del citato Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, con particolare riferimento alle condizioni e alle modalità di erogazione in via sussidiaria previste dalla normativa nazionale vigente, dagli accordi e intese in sede di Conferenza unificata e dal presente Accordo territoriale per l’offerta dei percorsi di durata triennale e di quarto anno, finalizzati al conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionale di Istruzione e Formazione Professionale;
b) in una logica di raccordo tra percorsi di IP e quelli di IeFP;
c) alle condizioni consentite da una fattiva e sincera collaborazione istituzionale tra la Regione, Uffici territoriali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e istituzioni scolastiche.
Art. 3 - Programmazione regionale dell’offerta formativa sussidiaria di IeFP
L’attivazione di nuovi percorsi di IeFP avviene secondo le indicazioni previste nella programmazione regionale e periodicamente precisate nelle “Linee guida per il dimensionamento della rete scolastica e l’offerta formativa” approvate dalla Giunta regionale.
La Regione, nell’ambito delle proprie competenze esclusive in materia di programmazione dell’offerta di IeFP e dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, individua e autorizza, nel rispetto delle procedure e dei soggetti previsti dalla programmazione regionale, gli Istituti scolastici e i percorsi che possono essere erogati in via sussidiaria con riferimento prevalentemente a figure professionali o bacini territoriali non presenti o sottodimensionati all’interno dell’offerta erogata dalle scuole della formazione professionale.
Le Istituzioni scolastiche possono attivare percorsi di IeFP finalizzati alla qualifica triennale o al diploma di quarto anno solo per studenti iscritti a distinti percorsi presso Istituti Professionali titolari di percorsi quinquennali di IP correlati con quelli di Qualifica e di Diploma di IeFP come da Allegato 4 al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 24 maggio 2018, n. 92 che adotta il Regolamento previsto dall’Intesa n. 249 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 21 dicembre 2017 per il raccordo tra i percorsi dell’IP e i percorsi dell’IeFP.
Art. 4 – Modalità di attivazione dei percorsi
Gli IPS accreditati possono presentare alla Regione, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali in materia di definizione del piano dell’offerta formativa, nei termini previsti dallo specifico bando regionale, domanda di attivazione di percorsi di IeFP configurati secondo la tipologia dell’offerta sussidiaria e già presenti nella programmazione regionale di cui al precedente articolo 3.
Gli IPS ammessi dalla Regione all’offerta sussidiaria adegueranno il proprio piano dell’offerta formativa e provvederanno ad effettuare iniziative di orientamento rivolte a studenti e famiglie delle scuole secondarie di 1° grado, in un contesto di programmazione regionale in materia di orientamento.
L’attivazione annuale dei percorsi triennali o di quarto anno avviene a seguito di espressa richiesta e secondo una prassi consolidata pluriennale di fattiva e leale collaborazione tra la Regione e l’USRV, previa verifica delle condizioni previste dalle Direttive e Linee guida regionali; le domande saranno ammesse alla programmazione regionale previo rispetto delle condizioni organizzative e finanziarie di cui al successivo punto 9.
Art. 5 - Condizioni per l’erogazione dell’offerta sussidiaria
I percorsi di IeFP possono essere erogati in via sussidiaria solo da Istituzioni scolastiche, con IPS, che soddisfano i requisiti minimi di accreditamento previsti dalla disciplina regionale vigente di cui alla legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”).
Possono erogare attività di IeFP sussidiaria anche Istituzioni scolastiche, con IPS, partner di istituzioni scolastiche accreditate nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione. A partire dall’Anno Formativo 2020/2021 possono richiedere nuove attivazioni solo istituzioni scolastiche accreditate e non saranno ammissibili domande di attivazione semplificata relative a percorsi realizzati presso istituti in partenariato.
Ai fini dell’erogazione dell’offerta sussidiaria le Istituzioni scolastiche devono inoltre garantire le seguenti condizioni:
• previsione e formalizzazione nel Piano triennale dell’Offerta Formativa dei percorsi di IeFP, nonché di specifiche misure di personalizzazione, attività di accompagnamento e integrative, progetti di orientamento e riorientamento anche ai fini dei passaggi e per facilitare l’inserimento nel mercato del lavoro;
• una dotazione strutturale unitaria presso l’unità organizzativa dove si svolge l’attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all’erogazione dei percorsi formativi;
• rispetto degli standard e delle indicazioni operative previste dalle Linee Guida e Direttive regionali, con particolare riferimento alle parti relative ai contenuti di apprendimento, all’erogazione dell’offerta, alla valutazione in itinere e finale e alla certificazione degli esiti di apprendimento;
• costituzione di classi di IeFP dedicate per gli alunni che hanno optato all’atto di iscrizione per i percorsi di Qualifica o Diploma professionale;
• composizione qualitativa dell’organico, articolazione delle cattedre e utilizzo delle quote di autonomia e flessibilità al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le dimensioni di competenza dei Profili di IeFP, in particolare di quelle relative all’area tecnico-professionale, nel rispetto della specifica identità dell’offerta di IeFP garantendo risorse professionali adeguate, ossia con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro, sia ai fini del presidio delle attività di orientamento, tutoraggio riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze;
• rispetto del limite dell’organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP; in nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall’ articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015;
• rispetto del numero minimo allievi previsto dall’USRV e/o dalla programmazione regionale.
Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2018, si intendono accreditate le Istituzioni scolastiche già autorizzate alla data di sottoscrizione del
presente Accordo, fatto salvo l’onere del mantenimento periodico ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.
Art. 6 - Organizzazione dei percorsi di IeFP erogati dagli IPS
L’orario complessivo annuale dei percorsi regionali di Istruzione e formazione professionali erogati dagli IPS in via sussidiaria è di 1056 ore e corrisponde all’orario definito dall’articolo 4, comma 3, del D.lgs. n. 61/2017.
I risultati di apprendimento minimi dei percorsi triennali di IeFP devono essere coerenti:
1) per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al D.M. n. 139 del 22/9/2007;
2) per la parte tecnico-professionale con gli standard di competenze, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali, riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell’offerta di IeFP di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012 o successive modifiche;
3) con le indicazioni regionali per i piani di studio previste all’articolo 11 della legge regionale n. 8/2017, comma 2) e comma 3);
4) con i saperi e le competenze eventualmente definite a livello regionale in una logica di valorizzazione delle specificità territoriali;
5) con il principio della personalizzazione educativa dei percorsi nei termini previsti dalla normativa, dalle disposizioni e dagli accordi vigenti.
Il quadro orario dei percorsi triennali di IeFP realizzati in via sussidiaria dagli IPS è definito in coerenza con l’Allegato A del presente Accordo. Nell’ambito delle attività curricolari è previsto, nel secondo e terzo anno, nei termini precisati in allegato, lo svolgimento di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro per l’acquisizione di apprendimenti soggetti a valutazione.
I risultati di apprendimento dei percorsi di quarto anno di IeFP devono essere coerenti:
1) per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all’Allegato 4 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
2) per la parte tecnico-professionale con gli standard di competenze specifici della figura, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell’offerta di IeFP riportato in allegato 3 all’Accordo del 27/7/2011 o successive modifiche;
3) con le indicazioni regionali per i piani di studio previste all’articolo 11 della legge regionale n. 8/2017 comma 2) e comma 3);
4) con i saperi e le competenze eventualmente definite a livello regionale in una logica di valorizzazione delle specificità territoriali, fatti salvi i principi costituzionalmente previsti di autonomia scolastica;
5) con il principio della personalizzazione educativa dei percorsi nei termini previsti dalla normativa, dalle disposizioni e dagli accordi vigenti.
Il quadro orario dei percorsi di quarto anno di IeFP realizzati in via sussidiaria dagli IPS è definito in coerenza con l’Allegato B del presente Accordo. Nell’ambito delle attività curricolari è previsto, nei termini previsti in allegato, lo svolgimento di stage/esperienze di alternanza scuola-lavoro per l’acquisizione di apprendimenti soggetti a valutazione.
Nel caso di modifiche apportate agli standard di cui sopra relativi ai percorsi triennali o di quarto anno, gli IPS adeguano i risultati di apprendimento previsti.
I percorsi di quarto anno di IeFP realizzati in via sussidiaria dagli IPS possono essere realizzati solo in continuità con interventi per il conseguimento della qualifica professionale, il cui possesso costituisce prerequisito per l’accesso all’esame di Diploma il possesso della Qualifica correlata.
Le classi di IeFP negli IPS ai sensi del comma 2 dell’art 8 del citato Decreto del MIUR 17 maggio 2018, si costituiscono con riferimento ai criteri del DPR 20 marzo 2009, n. 81.
Art. 7 - Misure di raccordo tra i sistemi formativi
Le Parti promuovono a livello territoriale i raccordi tra il sistema dell’IP e quello di IeFP attraverso:
a) il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi ai fini dei passaggi fra i due sistemi nel rispetto di quanto definito dal Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 22 maggio 2018, fermo restando quanto definito dalla regolamentazione regionale in materia;
b) la possibilità di realizzare negli IPS interventi integrativi esclusivamente nell’ambito del Piano Formativo Individuale (PFI) di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 17 maggio 2018. Detti interventi, senza oneri per la Regione, non devono riguardare il gruppo classe ma sono rivolti a singoli studenti per i quali si prevede, in un’ottica di riorientamento e valorizzazione delle competenze individuali, un percorso di acquisizione di competenze riconoscibili in termini di crediti formativi, finalizzati all’inserimento in pre-individuati percorsi formativi di IeFP;
c) l’istituzione di prassi collaborative e operative finalizzate a facilitare la partecipazione dell’utenza adulta ai percorsi finalizzati all’ottenimento di un attestato di qualifica professionale; si ritiene di
demandare ad apposito accordo i criteri e le modalità per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione degli adulti e il sistema di IeFP con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento permanente per i cittadini anche attraverso percorsi di IeFP ad essi appositamente rivolti così come previsto all’articolo 3, comma 1, lettera f) del Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 17 maggio 2018;
d) la diffusione di interventi di formazione congiunta dei docenti, dei formatori, dei coordinatori, dei tutor e dei progettisti con particolare riferimento alle metodologie di progettazione e valutazione per competenze, alle indicazioni operative previste dalle Direttive regionali, alle modalità operative per i passaggi degli allievi fra i due sistemi.
In una logica di contrasto alla dispersione scolastica, al riconoscimento dei crediti e ai fini di favorire il successo formativo, le Parti condividono, nel contesto della normativa vigente e delle reciproche competenze, modalità, buone prassi e condizioni per il riconoscimento dei crediti acquisiti in via formale e informale nell’istruzione, nella formazione professionale e nel lavoro. Per il riconoscimento dei crediti acquisiti dagli allievi ai fini dei passaggi fra i sistemi dell’IP e della IeFP, nel rispetto di quanto definito dall’Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 10 maggio 2018, la competenza è rimessa agli organismi interni delle istituzioni scolastiche o formative.
Il passaggio tra i percorsi di IP e i percorsi di IeFP e viceversa di cui al primo capoverso, lettera a) del presente articolo, così come previsto dal citato Accordo del 10 maggio 2018, si attuano secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi, nonché sulle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso da parte dello studente, e secondo le disposizioni sull’annualità previste all’ art. 8 dell’Accordo. Le domande di passaggio alla IeFP devono essere presentate entro termini compatibili con la programmazione didattica e l’effettivo e positivo inserimento del richiedente.
Gli interventi integrativi di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo:
a) sono finalizzati a far acquisire ad allievi inscritti ai percorsi di IP esiti di apprendimento riconoscibili in termini di credito formativo nell’ambito dei percorsi di IeFP programmati dalle istituzioni formative accreditate dalla Regione nella specifica annualità. Non possono essere previsti interventi integrativi non riferibili in termini di esiti di apprendimento a percorsi di IeFP approvati dalla Regione nella specifica annualità;
b) sono progettati ed attivati dalle Istituzioni scolastiche in rapporto allo sviluppo degli standard formativi di apprendimento di cui alle Linee Guida regionali, con particolare riguardo alle dimensioni tecnico professionali caratterizzanti i Profili;
c) prevedono forme di collaborazione con le istituzioni formative titolari del percorso di IeFP di riferimento;
d) privilegiano modalità laboratoriali e in contesto reale lavorativo;
e) sono realizzati in xxx xxxxxxxxxxx xxxx’xxxxxx xxx xxxxx ore curricolare di IP, attraverso l’eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed attraverso l’utilizzo delle quote orarie di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 61/2017.
Le Parti inoltre avviano un confronto per individuare procedure condivise e buone pratiche di raccordo tra sistemi in caso di passaggio dalla formazione professionale e/o apprendistato all’istruzione (professionale e non professionale) e viceversa, anche in riferimento alle attività previste in capo alle commissioni ex art. 6
D.P.R. n. 257/2000.
Art. 8 - Collaborazione istituzionale
Le Parti si impegnano a consolidare e sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze e attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse, concernente in particolare:
a) la promozione e il supporto ad azioni di innovazione dell’assetto metodologico-didattico e finalizzate alla transizione al lavoro da parte delle Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di IeFP;
b) lo sviluppo di azioni di coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di IeFP attivati presso le Istituzioni scolastiche, di monitoraggio delle iscrizioni ai percorsi sussidiari di IeFP e dei passaggi degli allievi fra i due sistemi;
c) la condivisione di tutte le informazioni e i dati necessari alla programmazione dell’offerta territoriale, nonché al governo ed al presidio delle azioni di raccordo e supporto all’offerta sussidiaria.
L’USRV si impegna ad assicurare il necessario supporto tecnico per:
a) l’assegnazione degli organici alle Istituzioni scolastiche secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell’offerta agli standard formativi di IeFP ed il rispetto delle quote per il loro sviluppo definite dalla regolamentazione regionale;
b) il rispetto del limite dell’organico docente assegnato a livello regionale e ad invarianza di spesa rispetto ai percorsi ordinari degli IP. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall’ articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015; l’organico assegnato alle classi delle istituzioni scolastiche di IP ove si realizzano i percorsi di IeFP è riferito al monte orario di cui alla disciplina regionale e, in ogni caso, non può essere maggiore di quello attribuito ad ogni classe di istruzione professionale.
La funzione ispettiva e di controllo del rispetto da parte delle Istituzioni scolastiche della regolamentazione regionale di IeFP è garantita in modo collaborativo dalle Parti.
L’USRV si impegna ad assicurare l’utilizzo dei sistemi informatici regionali da parte degli IPS, al fine di garantire alla Regione una aggiornata base informativa finalizzata al monitoraggio e alla certificazione dei percorsi, garantendo l’inserimento annuale e il costante aggiornamento dei dati relativi a classi, allievi e altre notizie correlate, e quant’altro necessario per la certificazione finale dei percorsi formativi (richieste di commissioni e nomina dei presidenti, esami, rilascio di attestati di Qualifica e di Diploma).
Art. 9 - Declinazione degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale
Ai sensi dell’articolo 3 del D.lgs. n. 61/2017 le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di IP possono declinare gli indirizzi di studio di cui al comma 1 in percorsi formativi richiesti dal territorio coerenti con le priorità indicate dalle Regioni nella propria programmazione dell’offerta formativa e nei limiti degli spazi di flessibilità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 61/2017. Tale declinazione può riferirsi solo alle attività economiche previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito all'indirizzo con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 3. La declinazione è altresì riferita alla nomenclatura e classificazione delle unità professionali (NUP) adottate dall’ISTAT. L'utilizzo della flessibilità avviene nei limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di personale.
Art. 10 - Disposizioni finali
Le attività di cui al presente Accordo possono essere promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; in particolare l’offerta sussidiaria dei percorsi IeFP da parte delle istituzioni scolastiche accreditate avviene nel rispetto delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nei limiti delle dotazioni organiche di personale docente previste dall’articolo 1, commi da 63 a 69, della legge n. 107/2015 e delle dotazioni A.T.A. di cui all’ articolo 19, comma 7, del D.L. n. 98/2011. In nessun caso la dotazione organica complessiva può essere incrementata in conseguenza degli interventi previsti, ivi compreso l’adeguamento dell’organico dell’autonomia alle situazioni di fatto, oltre i limiti del contingente previsto dall’articolo 1, comma 69, della legge n. 107/2015.
Relativamente alle Commissioni di esame, gli oneri relativi al Presidente, ai membri esterni ed agli esperti degli esami di qualifica e di diploma professionale, sono a carico della Regione.
Le Parti si impegnano a predisporre un’intesa per definire i criteri generali per la realizzazione di appositi corsi annuali, rivolti a studentesse e studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, per il conseguimento del Diploma di Istruzione secondaria di secondo grado e che si concludono con l’Esame di Stato. Tali corsi, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del D.lgs. n.
61/2017, sono realizzabili previo specifica intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione, in maniera coerente con il percorso seguito dallo studente nel sistema dell’IeFP e secondo la programmazione regionale conseguente. Gli IPS collaborano con le Scuole della Formazione Professionale per la realizzazione dei sopra percorsi annuali.
In presenza di interventi di manutenzione e aggiornamento del Repertorio di IeFP l’offerta formativa sussidiaria dovrà provvedere ad adeguare i percorsi ai nuovi profili e /o contenuti formativi.
Il presente Accordo:
• riguarda le prime classi dei nuovi percorsi dell’IP attivate a partire dall’Anno Formativo 2018/2019, disponendo l’articolo 11 dell’Intesa n. 64 sancita in sede di Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’8 marzo 2018, che per le classi successive alla prima, facenti parte del previgente ordinamento disciplinato dal D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, continuano a produrre i loro effetti gli accordi già stipulati dalle Regioni con gli Uffici Scolastici Regionali;
• ha validità per i cicli formativi che saranno avviati negli Anni Formativi successivi e si ritiene tacitamente rinnovato al termine di ogni annualità scolastica e formativa. L’eventuale richiesta di modifica può essere avanzata formalmente da una delle parti sottoscrittrici in tempo utile per la programmazione didattica ed organizzativa.
Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.
Allegato A
Articolazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato
Primo anno
attività e insegnamenti | Monte ore minimo e massimo |
formazione culturale diretta all’adempimento dell’obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale) | min. 429 ore max. 561 ore |
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo) | min. 495 ore max. 627 ore |
Secondo anno
attività e insegnamenti | Monte ore minimo e massimo |
formazione culturale diretta all’adempimento dell’obbligo di istruzione (attività e insegnamenti di istruzione generale) | min. 429 ore max. 561 ore |
formazione professionale a carattere polivalente nel comparto prescelto (attività e insegnamenti di indirizzo) | min. 495 ore max. 627 ore |
Stage | Min. 99 ore curricolari di stage/esperienze di alternanza scuola–lavoro (effettuate nell’ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali) |
Terzo anno
attività e insegnamenti | Monte ore minimo e massimo |
formazione culturale diretta all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione-formazione (attività e insegnamenti di istruzione generale) | min 396 ore max 429 ore |
formazione professionale finalizzata al conseguimento della qualifica prescelta | min. 627 ore max 660 ore |
Stage | Min. 165 ore curricolari obbligatorie di stage/esperienze di alternanza scuola–lavoro (effettuate nell’ambito delle attività e insegnamenti sia culturali che tecnico-professionali) |
Esiti degli apprendimenti
Le strategie formative dovranno favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, e offrire ai giovani gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come nella vita lavorativa. Le metodologie dovranno pertanto essere orientate a favorire negli allievi la maturazione delle competenze chiave di cittadinanza come individuate nel Decreto MPI n. 139/2007.
Gli esiti di apprendimento attesi al termine del secondo anno del triennio di IeFP (obbligo di istruzione) per la parte culturale coincidono con i saperi e le competenze indicati negli assi culturali descritti nel documento tecnico allegato al DM n. 139 del 22/9/2007; per il terzo anno del triennio di IeFP (diritto-dovere all’istruzione-formazione) si fa riferimento agli standard formativi minimi relativi alle competenze di base approvati dalla Conferenza Stato-Regioni di cui all’Allegato 4 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011.
Gli esiti di apprendimento attesi al termine del triennio di istruzione e formazione professionale per la formazione tecnico professionale coincidono con gli standard di competenze, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali riferibili agli esiti di apprendimento previsti dal Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza Stato Regioni del 29/4/2010, del 27/7/2011 e del 19/1/2012.
Allegato B
Articolazione dei percorsi di quarto anno di istruzione e formazione realizzati in via sussidiaria dagli Istituti Professionali di Stato
Quarto anno (1056 ore)
COMPETENZE DI BASE • competenza matematica, scientifico tecnologica • competenza linguistica • competenza storico, socio-economica | Ore 264 | Flessibilità didattica- organizzativa rapportata alla durata dello stage fino al raggiungimento di 1056 ore |
COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI Standard delle competenze tecnico professionali caratterizzanti le figure relative ai diplomi professionali di cui al repertorio nazionale dell’offerta di IeFP: - project-work - laboratori di impresa simulata | Ore 462 | |
STAGE/ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA– LAVORO | Ore da 264 a 330 | |
TOTALE (inclusi gli esami finali) | ORE 1056 |
Esiti degli apprendimenti
Nell’ambito dell’articolazione didattica esposta nella tabella di cui sopra gli esiti di apprendimento attesi al termine del quarto anno coincidono:
• per la parte culturale con i saperi e le competenze indicati negli standard minimi formativi nazionali delle competenze di base del quarto anno della istruzione e formazione professionale di cui all’Allegato 4 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27/7/2011;
• per la parte tecnico- professionale con gli standard di competenze specifici della figura, declinati in abilità minime e conoscenze essenziali previsti nel Repertorio Nazionale dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale riportato in allegato 3 all’Accordo del 27/7/2011.