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Oggetto: ACCORDO TRA OSPEDALE SAN XXXXXXXX SRL E AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER COLLABORAZIONE FORNITURA DELL'ATTIVITA'DI COORDINAMENTO SANITARIO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO INTERVENTO DI OSPEDALE SAN XXXXXXXX PRESSO LO STADIO SAN XXXX XXXXXX DI MILANO
DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 376 / 2019 del 20/11/2019
OGGETTO: ACCORDO TRA OSPEDALE SAN XXXXXXXX SRL E AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER COLLABORAZIONE FORNITURA DELL'ATTIVITA'DI COORDINAMENTO SANITARIO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO INTERVENTO DI OSPEDALE SAN XXXXXXXX PRESSO LO STADIO SAN XXXX XXXXXX DI MILANO
vista la seguente proposta di deliberazione n. 370/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che:
• l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza, nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L. 33/2009 così come modificato dalla L.R. n. 23 dell’11 agosto 2015, art. 1 co. 1 let. v), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
• OSR - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilevo internazionale - ha sottoscritto con F.C. Internazionale Milano S.p.a. e A. C. Xxxxx X.x.x. un contratto relativo all’affidamento – ad OSPEDALE SAN XXXXXXXX in qualità di appaltatore - del servizio di assistenza sanitaria e di pronto intervento presso lo Stadio San Siro – Meazza di Milano;
• il predetto Contratto di Appalto prevede – tra le altre - la fornitura di personale medico, infermieristico e soccorritore nonché di ambulanze, apparecchiature elettromedicali, presidi sanitari, farmaci e apparati ricetrasmittenti;
• OSPEDALE SAN XXXXXXXX ha garantito ai Committenti Principali la gestione ed il coordinamento del servizio con risorse altamente specializzate, dotate di know-how idoneo ad operare nell’ambito dell’emergenza/urgenza;
CONSIDERATO che:
• OSR ha esigenza di affidare ad un soggetto qualificato l’espletamento di un servizio di collaborazione che permetta di garantire, nell’ambito dell’assistenza sanitaria e di pronto intervento oggetto del citato contratto di appalto, una stretta integrazione e relazione con il Servizio Sanitario Regionale di emergenza urgenza extraospedaliero e il coordinamento dello stesso garantito attraverso le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU);
• OSR ha manifestato la propria volontà di avvalersi delle risorse specializzate e dotate dell’esperienza necessaria ad operare nell’ambito dell’emergenza urgenza di AREU e, in data 27.09.2019 (nota prot. AREU 2019/10134), a conclusione dello scambio di comunicazioni intrapreso nell’anno 2018 e volto alla condivisione dei contenuti del contratto ed al perfezionamento dello stesso, ha trasmesso apposito accordo
definitivo per la collaborazione nel coordinamento nell’attività di assistenza sanitaria presso lo Stadio X. Xxxxxx di San Siro di Milano in occasione delle partite delle squadre F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Xxxxx X.x.X. e di manifestazioni diverse dalle Partite, ma, comunque, richiedenti un presidio di primo soccorso, quali ad esempio i concerti;
EVIDENZIATO che AREU dispone nel proprio organico aziendale di personale già formato ed in grado di garantire la gestione della predetta attività di coordinamento sanitario anche attraverso il collegamento con la SOREU territorialmente competente;
DATO ATTO che
• la prestazione dei citati servizi da parte di AREU avviene, in via esclusiva, in occasione delle Partite (manifestazioni sportive calcistiche ufficiali che vedono il coinvolgimento delle squadre calcistiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A. e
A.C. Xxxxx X.x.X. ed i relativi avversari) e con espressa esclusione di qualsiasi evento diverso dalle Partite stesse;
• in via non esclusiva, per la prestazione dei Servizi Sanitari in occasione delle manifestazioni diverse dalle Partite, ma, comunque, richiedenti un presidio di primo soccorso, quali ad esempio i concerti (“Eventi”).
• AREU si impegna a prestare i servizi come esposto nell’allegato contratto, quale parte integrante del presente documento, in cui viene descritto il servizio, i volumi e la consistenza del contratto, insieme alle specifiche della struttura, del personale e delle disposizioni organizzative e operative minime;
• L’attività di coordinamento sanitario offerto da AREU avviene attraverso la presenza di una postazione di lavoro, in collegamento diretto con la SOREU territorialmente competente, sita presso la sala del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) dello Stadio, resa durante le partite e gli eventi come sopra specificati;
• AREU garantisce la presenza all’interno dello Stadio di n. 1 operatore tecnico di AREU, o dipendente di un Ente pubblico appartenente al Servizio sanitario regionale convenzionato con AREU, per l’espletamento del soccorso sanitario extraospedaliero, e una consolle dedicata direttamente connessa con la SOREU Metropolitana di Milano, per un impegno quantificabile in 5 ore (salvo episodiche esigenze di prolungare l’assistenza per ulteriori 30-60 minuti) per ogni Manifestazione;
• AREU designa, altresì, un responsabile (di seguito "Responsabile") e un suo sostituto quale referente per i Servizi subappaltati - anche in relazione ad aspetti di sicurezza sul lavoro - che sia sempre rintracciabile - anche al di fuori del normale orario d'ufficio - al quale potranno essere indirizzate tutte le comunicazioni e le richieste con carattere di urgenza e che funge da contatto in relazione a tutti gli aspetti gestionali del servizio;
DATO ULTERIORMENTE ATTO che il rimborso complessivo per ogni Manifestazione - comprensivo dei costi sostenuti da AREU per ogni servizio effettuato, come precisato all’art. 3 dell’allegato accordo, e per tutto ciò che è connesso all'erogazione degli stessi
è pari a Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA, per attività pari a 5 ore, seguendo, altresì, le specifiche indicate dall’art. 3 dell’accordo per il calcolo del compenso per le frazioni temporali di attività. I compensi dovuti, rendicontati a seguito dell’effettiva esecuzione delle attività, saranno corrisposti all’AREU da OSPEDALE SAN XXXXXXXX dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
DATO ATTO che,
• come indicato nella versione definita dell’accordo trasmessa da OSPEDALE SAN XXXXXXXX in data 29.09.2019 (nota prot. AREU 2019/10134), il predetto contratto ha decorrenza dalla data del 01.12.2018 e sino al 31.07.2020;
• che, nelle more del perfezionamento dell’atto, XXXX ha ottemperato agli impegni concordati con OSPEDALE SAN XXXXXXX ed ha garantito l’erogazione del servizio attraverso la presenza del proprio personale presso lo Stadio San Siro in occasione delle manifestazioni richieste;
RITENUTO, pertanto, di procedere al perfezionamento del contratto, con durata dal 01.12.2018 sino al 31.07.2020, per l’attivazione di un servizio di coordinamento nell’attività di assistenza sanitaria presso lo Stadio X. Xxxxxx di San Siro di Milano in occasione delle partite delle squadre F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Xxxxx X.x.X. e di manifestazioni diverse dalle Partite, ma comunque richiedenti un presidio di primo soccorso;
PRESO ATTO della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
1. Di approvare, prendendo atto della sua sottoscrizione, il testo del l’accordo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l’AREU e OSPEDALE SAN XXXXXXXX srl per l’espletamento del servizio di collaborazione nel coordinamento nell’attività di assistenza sanitaria presso lo Stadio X. Xxxxxx di San Siro di Milano in occasione delle partite delle squadre F.C. Internazionale Milano
S.p.A. e A.C. Xxxxx X.x.X. e di manifestazioni diverse dalle Partite, ma comunque richiedenti un presidio di primo soccorso;
2. di prendere atto che il predetto accordo avrà durata sino al 31.07.2020 e fatti salvi i rapporti intercorsi a far data dal 01.12.2018, come indicato nel testo definitivo dell’accordo trasmesso da OSPEDALE SAN XXXXXXXX in data 27.09.2019 (nota prot. AREU 2019/10134);
3. di dare atto che, nell’ambito del presente accordo, XXXX ha garantito l’erogazione del servizio in oggetto a fare data dal momento iniziale di decorrenza dell’accordo e si impegna a garantire l’ attività di coordinamento sanitario attraverso la presenza di una postazione di lavoro, in collegamento diretto con la SOREU territorialmente
competente, sita presso la sala del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) dello Stadio, resa durante le partite e gli eventi come sopra specificati, sino alla conclusione dello stesso;
4. di dare atto che AREU garantisce la presenza all’interno dello Stadio di n. 1 operatore tecnico di AREU, o dipendente di un Ente pubblico appartenente al Servizio sanitario regionale convenzionato con AREU, per l’espletamento del soccorso sanitario extraospedaliero, e una consolle dedicata direttamente connessa con la SOREU Metropolitana di Milano, per un impegno quantificabile in 5 ore (salvo episodiche esigenze di prolungare l’assistenza per ulteriori 30-60 minuti) per ogni Manifestazione;
5. di dare atto, altresì, che il rimborso complessivo per ogni Manifestazione - comprensivo dei costi sostenuti da AREU per ogni servizio effettuato, di cui al precedente art. 3, e per tutto ciò che è connesso all'erogazione degli stessi è pari a Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA, per attività pari a 5 ore, seguendo, altresì, le specifiche indicate dall’art. 3 dell’accordo per il calcolo del compenso per le frazioni temporali di attività;
6. di dare atto che i proventi derivanti dal predetto accordo saranno introitati dall’Azienda e contabilizzati nel Bilancio d’esercizio dell’anno 2019 e nel bilancio di esercizio dell’anno 2020 sul seguente conto: n. 30.20.21.10 (acquisto servizi SSUEm, Enti, Organizzazioni, AA.VV. trasporto Primario);
7. di dare atto che il direttore dell’esecuzione del predetto accordo è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, referente AREU per gli aspetti tecnici legati all’esecuzione del contratto;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Dirigente Affari Generali e Legali;
9. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:
Il Direttore Amministrativo Xxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Il Direttore Sanitario Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx
Il Direttore Generale Xxxxxxx Xxxx
Il/La proponente del provvedimento Xxxxxx Xxxxxxxx
ACCORDO TRA
Ospedale Xxx Xxxxxxxx Xxx, con sede legale in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-1972938, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione Registro Imprese di Milano 07636600962, in persona dell’Amministratore Delegato, Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, C.F.: BTTLNG66L70F205W (di seguito “OSR”);
E
Azienda Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità “AREU” o la “Subappaltatrice”), con sede a Milano in Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 6, C.F./P.IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dr. Xxxxxxx Xxxx, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale munito dei necessari poteri; congiuntamente definite le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”
PREMESSO CHE:
- OSR - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di rilevo internazionale
- ha sottoscritto con F.C. Internazionale Milano S.p.a. e A. C. Xxxxx X.x.x. (di seguito i “Committenti Principali”) un contratto relativo all’affidamento – ad OSR in qualità di appaltatore - del servizio di assistenza sanitaria e di pronto intervento presso lo Stadio San Siro – Meazza di Milano (di seguito il “Contratto di Appalto”);
- il predetto Contratto di Appalto prevede – tra le altre - la fornitura di personale medico, infermieristico e soccorritore nonché di ambulanze, apparecchiature elettromedicali, presidi sanitari, farmaci e apparati ricetrasmittenti;
- OSR ha garantito ai Committenti Principali la gestione ed il coordinamento del servizio con risorse altamente specializzate, dotate di know-how idoneo ad operare nell’ambito dell’emergenza/urgenza;
nsi e per gli i dell’articolo omma 2-bis Legge n.
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- OSR ha richiesto ad AREU di collaborare per fornire assistenza sanitaria in virtù di quanto sopra, al fine di implementare una collaborazione che permetta di garantire una stretta integrazione e relazione con il Servizio Sanitario Regionale di emergenza urgenza extraospedaliero e il coordinamento dello stesso garantito attraverso le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU);
- AREU è un’Azienda sanitaria regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, la quale:
(i) è stata attivata dalla Giunta regionale della Lombardia con deliberazione n.
VIII/6994/2008;
(ii) nell’ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale (rif. Art. 16 L. 33/2009), tra le altre funzioni, lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
(iii) presta il predetto soccorso attraverso l’utilizzo di mezzi su gomma [Mezzi di Soccorso Avanzato – MSA2 (automediche), Mezzi di Soccorso Intermedi - MSA1 e Mezzi di Soccorso di Base – MSB (autoambulanze)] e su ala rotante (elicotteri HEMS
- Helicopter Emergency Medical Service);
(iv) coordina, per il tramite delle proprie Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (SOREU), l’attivazione e la gestione delle missioni di soccorso sanitario extraospedaliero in tutta la Regione Lombardia;
(v) favorisce la realizzazione di una rete integrata di strutture e di servizi sanitari finalizzata a offrire la migliore risposta ai bisogni di salute dei destinatari;
(vi) garantisce altresì l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio lombardo.
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
nsi e per gli i dell’articolo omma 2-bis Legge n.
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Art. 1 - Premesse, allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito il “Contratto”).
Art. 2 - Oggetto
Con il presente Contratto OSR, regolarmente autorizzato dai Committenti Principali, subappalta ad AREU, parte delle attività oggetto dei Servizi Sanitari (per tali intendendosi i servizi di assistenza sanitaria e pronto intervento) presso lo Stadio X. Xxxxxx di San Siro – Milano (di seguito lo “Stadio”) al fine di garantire una fattiva attività di coordinamento sanitario, attraverso la presenza di una postazione di lavoro, in collegamento diretto con la SOREU territorialmente competente, sita presso la sala del Gruppo Operativo Sicurezza (GOS) dello Stadio, resa durante le Manifestazioni (come infra definite), in ossequio a quanto previsto del Contratto di Appalto e nel PSS (quest’ultimo qui allegato sub. Allegato 1 le cui previsioni si intende integralmente richiamato).
In particolare, in ossequio a quanto previsto dal Contratto di Appalto, resta sin da ora inteso che i Committenti Principali si avvarranno di Ospedale e, conseguentemente, di AREU: (i) in via esclusiva per la prestazione dei Servizi Sanitati in occasione delle Partite presso lo Stadio, con espressa esclusione di qualsiasi evento diverso dalle Partite e (ii) in via non esclusiva per la prestazione dei Servizi Sanitari in occasione degli Eventi presso lo Stadio. Le Parti convengono di applicare le seguenti definizioni: (i) manifestazioni sportive calcistiche ufficiali che vedono il coinvolgimento delle proprie rispettive squadre calcistiche di F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Xxxxx X.x.X. (“Squadre”) ed i relativi avversari (“Partite”) e (ii) manifestazioni diverse dalle Partite, ma comunque richiedenti un presidio di primo soccorso, quali ad esempio i concerti (“Eventi”). Partite ed Eventi congiuntamente
nsi e per gli i dell’articolo omma 2-bis Legge n.
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definiti le “Manifestazioni”.
Il servizio subappaltato dovrà essere svolto con attrezzature informatiche e personale di AREU che si assume l’intera gestione del rischio proprio dell’attività svolta, restando espressamente inteso che la direzione dei Servizi Sanitari, con le relative responsabilità resteranno in capo ad OSR.
OSR garantisce ad AREU, per consentire il corretto funzionamento della suddetta postazione di lavoro, di fruire a titolo gratuito del collegamento all’energia elettrica e alla rete dati internet.
I Servizi dovranno essere prestati secondo il PSS, con la diligenza del miglior professionista, rispettando le frequenze concordati con il Coordinatore.
Per tale motivo, il personale afferente ad AREU dovrà essere gestito e coordinato da un responsabile nei termini di cui infra – il cui nominativo dovrà essere trasmesso ad OSR al momento della sottoscrizione del presente Contratto - che garantirà l’esecuzione delle indicazioni fornite dal Coordinatore, e non potrà operare senza l’approvazione dello stesso.
In relazione alla prestazione dei Servizi Sanitari e alle modalità di attuazione, in linea con quanto previsto nel Contratto di Appalto: (i) le determinazioni del Gruppo Operativo Sicurezza (“G.O.S.”), come previsto dalle applicabili normative sportive saranno in ogni caso opponibili anche alla Subappaltatrice e la medesima si rimetterà (rimanendo inteso che la stessa disciplina varrà in relazione a qualsiasi altra decisione imperativa derivante dall’autorità) alle stesse; (ii) i Servizi Sanitari, di norma, dovranno essere attivati 30 (trenta) minuti prima dell'apertura degli ingressi al pubblico e rimanere operativi sino a 45 (quarantacinque) minuti dopo il termine della Manifestazione e comunque sino al completo deflusso del pubblico. Del pari, anche il Punto di Primo Intervento Sanitario "A" sarà attivato 30 (trenta) minuti prima
nsi e per gli i dell’articolo omma 2-bis Legge n.
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dell'apertura degli ingressi. Gli orari di cui sopra potranno essere modificati secondo le procedure e le tempistiche di cui oltre. Per attivazione si intende la presenza del personale e dei mezzi sanitari nelle postazioni dello Stadio previste dal PSS. Le eventuali variazioni di cui sopra, rispetto al PSS (inteso con apertura al pubblico di tutti i settori e dei 3 anelli dello Stadio), dovranno essere comunicate al termine della riunione del G.O.S., organizzato di norma presso la Questura di Milano almeno 2 (due) giorni prima della Manifestazione. Nel caso di Manifestazioni sportive e non sportive, per le quali non sia normativamente prevista la riunione del G.O.S., la comunicazione di eventuali variazioni rispetto al PSS avverrà contestualmente alla comunicazione ufficiale ricevuta dal Club gestore della Manifestazione, di norma entro 5 (cinque) giorni dalla Manifestazione, fatte salve circostanze eccezionali.
Art. 3 - Condizioni operative
Al fine di garantire la collaborazione di cui al precedente art. 2, all’interno dello Stadio sarà presente n. 1 operatore tecnico di AREU, o dipendente di un Ente pubblico appartenente al Servizio sanitario regionale convenzionato con AREU per l’espletamento del soccorso sanitario extraospedaliero, e una consolle dedicata direttamente connessa con la SOREU Metropolitana di Milano, per un impegno quantificabile in 5 ore (salvo episodiche esigenze di prolungare l’assistenza per ulteriori 30-60 minuti) per ogni Manifestazione.
AREU si impegna a designare un responsabile (di seguito "Responsabile") e un suo sostituto quale referente per i Servizi subappaltati - anche in relazione ad aspetti di sicurezza sul lavoro - che sia sempre rintracciabile - anche al di fuori del normale orario d'ufficio - al quale potranno essere indirizzate tutte le comunicazioni e le richieste anche di carattere d'urgenza e che fungerà da punto di contatto in relazione agli aspetti gestionali del Contratto e dei Servizi. Il Responsabile deve avere
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esperienza pluriennale nell'organizzazione e nella gestione di eventi di massa. L’atto di nomina, il nominativo e il curriculum del predetto Responsabile dovrà essere comunicato da AREU ad OSR alla firma del presente Contratto (e la stessa procedura si applicherà in caso di sostituzione del Responsabile).
Il Responsabile individuato da AREU è il seguente: Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx cellulare:
e-mail: .
Art. 4 - Obblighi
AREU si impegna a:
1. garantire che il proprio personale impegnato presso la consolle della SOREU sia esperto e adeguatamente formato; in particolare i Servizi devono essere prestati con personale idoneo, di provata capacità, formato in materia di sicurezza in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e in numero adeguato secondo le richieste e indicazioni del Coordinatore. Il personale dovrà sempre tenere un contegno consono al ruolo ricoperto e, ove OSR ne dovesse riscontrare incuria, incompetenza o comportamenti inurbani, ne darà comunicazione scritta ad AREU riservandosi di chiederne la sostituzione;
2. fornire al proprio personale, a propria cura e spese, una divisa - in un numero adeguato per garantirne l'igiene e il decoro - e un tesserino identificativo, corredato di fotografia, con l’indicazione delle generalità e/o del numero di matricola sia dell’operatore che della struttura di appartenenza;
3. predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento che potrebbe derivare dall'attività eseguita;
4. mantenere manlevato e indenne OSR da ogni pretesa risarcitoria avanzata dal proprio personale o da terzi, per i danni da questi subiti a seguito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. La manleva che precede,
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si intende prestata fino alla prescrizione del diritto al risarcimento salvo che il danno subito non sia riconducibile e imputabile esclusivamente ad OSR;
5. + utilizzare materiali che riportino il solo logo o marchio di OSR, fatta eccezione per il materiale di proprietà di AREU che riporti loghi o marchi la cui rimozione non possa essere effettuata, il cui utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato da OSR (tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata);
6. far indossare al proprio personale, sopra le divise della struttura di appartenenza, le pettorine fornite da OSR che costituiscono un requisito necessario per poter prestare il servizio richiesto, fatto salvo il caso in ciò non vada a violare norme nazionali o internazionali in materia;
7. consegnare a OSR, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia di una polizza di assicurazione sottoscritta da AREU, a primo rischio, per responsabilità civile verso terzi con un massimale non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) euro, a copertura per tutta la durata del Contratto: (i) dei danni (alla persona o alle cose), diretti e/o indiretti, che durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto la Subappaltatrice dovesse arrecare al suo personale, e/o a terzi in generale, nonché (ii) dei danni (alla persona o alle cose) che il personale della Subappaltatrice dovesse subire durante lo svolgimento delle attività appaltate, indipendentemente dalla causa e dal responsabile. Xxxxx, in quest’ultimo caso, il diritto di AREU di rivalersi contro il soggetto responsabile del danno causato;
8. coordinarsi con OSR per comunicare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all’accesso allo Stadio, il nominativo del personale di volta in volta impiegato. Tale elenco dovrà essere aggiornato e comunicato ad OSR ad ogni sua variazione; resta sin da ora inteso che l’accesso allo Stadio è vietato al personale
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non incluso nel suddetto elenco, salvo autorizzazione espressa. Con particolare riferimento al personale di XXXX, quest’ultima si impegna a:
• dichiarare, garantire e impegnarsi a fare sì che per tutta la durata del Contratto venga rispettata ogni normativa applicabile, primaria, secondaria, nazionale, locale, collettiva e contrattuale (anche retributiva e contributiva) nei rapporti con il proprio personale;
• provvedere, ove previsto, al puntuale pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi previsti dalla legge e all'accantonamento delle quote di TFR in favore del personale impiegato;
• tenere manlevato e indenne OSR da ogni pretesa economica avanzata dal personale impiegato e da qualunque altro terzo in relazione alle violazioni della Normativa Lavoristica e Previdenziale, rifondendo senza indugio ad OSR ogni costo, onere, spesa, danno ed eventuali altri pregiudizi che lo stesso dovesse sopportare;
• la direzione, l'organizzazione e l'esercizio del potere disciplinare del personale utilizzato per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto saranno di esclusiva competenza e responsabilità di AREU.
9. È facoltà di OSR chiedere ad AREU la sostituzione del Personale impiegato, a seguito di una formale richiesta adeguatamente motivata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di sostituzione potrà essere avanzata nei seguenti casi:
• reiterate scorrettezze comportamentali nell’esercizio delle attività assegnate;
• reiterata inosservanza dei turni di presenza in servizio e/o degli orari di servizio;
• disapplicazione delle procedure e dei protocolli approvati per le singole attività nonché delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza;
• mancato o non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento del servizio appaltato;
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• mancato rispetto delle disposizioni n materia di sicurezza sul lavoro;
• mancata osservanza del PSS.
10. Fermo quanto previsto all’art. 4.6 che precede, AREU, inoltre, nella sua veste di datore di lavoro, dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, nonché la specifica formazione richiesta in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il tutto a propria cura e spese.
11. OSR si impegna a:
• comunicare tempestivamente ad AREU il calendario degli eventi e degli orari di attività in base ai piani di servizio redatti per ciascuna Manifestazione per garantire un regolare svolgimento del servizio stesso;
• mettere a disposizione di AREU i locali necessari per l’espletamento del servizio di coordinamento dell’attività sanitaria, nei limiti di quanto consentito dai Committenti Principali.
Art. 5 - Disposizioni organizzative e operative minime
Il personale di XXXX addetto al servizio dovrà rispettare con puntualità gli orari di servizio richiesti da OSR, come indicato nel presente Contratto e nel PSS.
Le attività dovranno essere eseguite secondo le procedure preventivamente concordate con il Coordinatore.
Durante l’espletamento del servizio è fatto divieto al personale addetto di assumere qualunque bevanda alcolica e/o farmaci o altre sostanze che possano alterare lo stato psicofisico.
Art. 6 - Adempimenti in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - X.Xxx. n. 81/2008
L'integrale rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al
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D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della l. 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro) e del successivo suo decreto di applicazione Dec. Presid. Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2009 costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni assunte dalle Parti in forza del presente Contratto.
Le Parti si impegnano a collaborare per la piena applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, fermi restando gli obblighi in capo alle stesse previsti dalla legge. Le stesse, pertanto, si danno reciprocamente atto di essersi già incontrate prima della sottoscrizione del presente Contratto per informarsi reciprocamente sui rischi specifici esistenti nei locali interessati dalle attività appaltate e sui rischi a queste correlate al fine di individuare le misure necessarie per eliminare le interferenze riassunte nel Documento Unico di Valutazione di Rischi da Interferenze.
Le Parti dichiarano di essere a conoscenza che lo scambio di dette informazioni è condizione necessaria per consentire, all'occorrenza, l'aggiornamento del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che deve riportare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze durante tutto il periodo di validità del Contratto.
Ai fini di cui all'art. 26 del predetto D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, XXXX dichiara di disporre dell'idoneità tecnico professionale in relazione all'attività oggetto del presente Contratto e, a tal fine, si obbliga a rilasciare autocertificazione ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
AREU si impegna altresì a fornire ad Ospedale:
a) autocertificazione in ordine al Contratto Collettivo applicato al personale impiegato presso la consolle di SOREU;
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b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità (che dovrà essere ritrasmesso periodicamente ad OSR, dopo ogni sua scadenza);
c) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 81/2008.
AREU si obbliga inoltre ad aggiornare o integrare la predetta autocertificazione di idoneità tecnico professionale e i documenti ad essa allegati qualora intervengano modifiche del suo assetto organizzativo rilevanti ai fini del presente Contratto o ciò sia reso necessario modifiche legislative.
Non potranno essere impiegati nell'esecuzione dell'appalto lavoratori non garantiti da assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro.
I costi a stagione per il mantenimento delle condizioni di sicurezza nonché per la riduzione dei rischi da interferenza in relazione al presente Contratto sono pari ad euro 100/00 (cento/00) oltre I.V.A., se dovuta. Tali costi verranno erogati ad AREU entro il 15 maggio di ogni anno, dietro emissione di apposita fattura da parte di quest’ultima. Fermo quanto precede, resta in ogni caso inteso che i predetti importi saranno erogati previo ricevimento dei medesimi da parte dei Committenti Principali.
Da parte propria, OSR si impegna a consegnare ad AREU copia della seguente documentazione i cui contenuti sono da ritenersi parte integrante del presente Contratto:
a) Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) ai sensi dell’art. 26, 3° comma, D.Lgs.81/08, che include anche le informazioni sui rischi e le misure di prevenzione e informazione.
XXXX si impegna ad informare e formare adeguatamente per tutta la durata del Contratto il personale alla stessa afferente, circa i rischi da interferenza connessi ai
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Servizi. XXXX assume inoltre l’obbligo dell’osservanza, da parte del proprio personale, di tutte le norme antinfortunistiche richieste dalla legge e comunque richieste dalla natura dei lavori; questo allo scopo di garantire l’incolumità dei lavoratori, degli utenti ed evitare danni ai beni di proprietà (o comunque nella disponibilità) di OSR e/o dei Committenti Principali.
Il Responsabile nominato da AREU ai sensi dell’art. 2 che precede risulta quale interlocutore anche per gli aspetti relativi alla sicurezza e per la sicurezza sul lavoro. AREU, nel rispetto delle norme ad essa applicabili, si impegna a:
• predisporre dei piani per l’addestramento e la preparazione specifica del proprio personale sui rischi esistenti negli ambienti ove verrà svolta l'attività appaltata;
• comunicare al proprio personale le informazioni e gli aggiornamenti ricevuti da OSR e/o dai Committenti principali, sui rischi e sulle misure di sicurezza adottate;
• segnalare tempestivamente situazioni di rischio impreviste emerse durante l’esecuzione dei lavori appaltati;
• garantire l’idoneità lavorativa del proprio personale, riguardo all’attività oggetto dell’appalto e in relazione alle modalità di svolgimento della stessa e dei rischi specifici connessi;
• effettuare, ove indicato, la sorveglianza sanitaria, dandone riscontro ad OSR e ai Committenti Principali su semplice richiesta degli stessi (verifica del giudizio di idoneità);
• fornire al proprio personale i dispositivi di protezione collettiva e individuale e gli indumenti da lavoro rispondenti alle norme di sicurezza che siano necessari allo svolgimento dell'attività appaltata;
• segnalare possibili pericoli che mettano a repentaglio l'incolumità dei terzi
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durante le operazioni inerenti le attività appaltate.
OSR e/o i Committenti principali potranno effettuare delle verifiche e dei controlli sul corretto adempimento da parte di AREU degli obblighi di sicurezza contrattualmente assunti nonché dell’aderenza dei Servizi Sanitari al PSS, riservandosi OSR, in caso inadempimento, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
AREU dovrà dare immediata comunicazione scritta al Servizio di Prevenzione e Protezione di OSR e dei Committenti Principali di qualsiasi infortunio occorso al proprio personale nello svolgimento delle attività appaltate, precisando circostanze e cause, e tenendo informato OSR degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le eventuali indagini.
AREU, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e succ. mod., dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà a svolgere le attività oggetto del presente Contratto e sulle relative misure di prevenzione e di emergenza adottate attraverso la condivisione/presa visione dei seguenti documenti:
• i Duvri redatti dai Committenti Principali indicante i fattori di rischio interferenziali, i piani di gestione delle emergenze e le planimetrie;
Relativamente ai materiali, le Parti convengono quanto segue:
• le apparecchiature, gli strumenti e, in generale, le attrezzature necessarie per l'esecuzione di tutti i servizi sono di proprietà o legittimamente possedute da AREU e saranno, per tutta la durata del Contratto, tecnologicamente avanzate e dotate di tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare il Personale e i terzi da eventuali infortuni;
• XXXX si assume l’obbligo di predisporre e tenere a disposizione un elenco delle
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attrezzature informatiche e di comunicazione che verranno utilizzati per l’esecuzione dell’attività subappaltata, evidenziandone la conformità alle leggi applicabili.
AREU si impegna affinché detti beni siano mantenuti in perfetta efficienza e utilizzati da personale adeguatamente addestrato. A tal proposito XXXX si obbliga a consegnare ad OSR copia dei contratti di assistenza e di manutenzione qualora vengano richiesti da quest’ultimo o dai Committenti principali.
Resta sin da ora inteso che OSR e/o i Committenti Principali hanno espressa facoltà di verificare in ogni momento il materiale fornito, senza che tale accesso possa recare pregiudizio allo svolgimento delle attività.
Art. 7 - Dichiarazioni e garanzie di AREU
XXXX rilascia le dichiarazioni e le garanzie che seguono, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o mancanza dei requisiti richiesti, a seguito delle quali OSR valuterà la sussistenza dei requisiti necessari per proseguire nel rapporto contrattuale.
Nello specifico, AREU dichiara e garantisce, per quanto di propria competenza:
• di essere una persona giuridica regolarmente costituita ed operante;
• qualora previsto dalla legge, di avere un proprio capitale regolarmente costituito e versato nella misura di legge;
• di avere una propria sede legale e operativa del tutto autonoma e distaccata da quella di OSR, con propri uffici e propria autonoma organizzazione di mezzi e persone;
• di essere libera di intrattenere, così come in effetti intrattiene, rapporti non solo con XXX, ma anche con altre committenti;
• di essere assoggettata a un proprio specifico e autonomo rischio di impresa;
• di aver ottemperato (impegnandosi al contempo a continuare ad
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ottemperare) alle disposizioni del D.Lgs. 159/2011;
• di impegnarsi al rispetto della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• di avere mantenere e presentare la seguente documentazione – se dovuta e applicabile - così come richiesto dai Committenti Principali:
• - quanto ad AC Milan: (i) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art 47 DPR 445/00, (ii) DUVRI MILAN, (iii) DUVRI XxXxxxxx/Milan, (iv) informativa fornitore, (v) DURC, (vi) CCIAA;
• - quanto a FC Internazionale: (i) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art 47 DPR 445/00, (ii) DUVRI MiStadio/FC
Oltre al (i) il piano operativo di sicurezza o documento di valutazione dei rischi specifico (POS), (ii) l’estratto libro unico e (iii) il registro infortuni.
XXXX si impegna a provare per iscritto l’adempimento di tali obblighi mediante la compilazione e trasmissione dell’autocertificazione predisposta dal Committente Principali, restando inteso che il mancato riscontro entro 10 giorni dalla richiesta, autorizzerà OSR a sospendere ogni pagamento in favore di XXXX.
XXXX risponderà di tutti i danni che OSR e/o i Committenti Principali dovessero patire come conseguenza di fatto compiuto o commesso dalla medesima, tenendo OSR e/o i Committenti Principali interamente indenni e manlevati.
Art. 8 - Condizioni economiche
Il rimborso complessivo per ogni Manifestazione - comprensivo dei costi sostenuti da AREU per ogni servizio effettuato, di cui al precedente art. 3, e per tutto ciò che è connesso all'erogazione degli stessi è pari a Euro 100,00 (cento/00) oltre IVA, per attività pari a 5 ore.
I compensi dovuti, rendicontati a seguito dell’effettiva esecuzione delle attività,
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saranno corrisposti all’AREU da OSR dietro presentazione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
OSR procederà al pagamento di quanto dovuto ad AREU a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato che quest’ultima si impegna a comunicare.
Ogni ulteriore attività che l’OSR dovesse richiedere ad AREU verrà separatamente, specificatamente concordata e disciplinata tra le Parti, compresi i relativi oneri economici. Ai fini della certificazione per il pagamento del Corrispettivo, le Parti concordano che per il calcolo dei medesimi non vengono conteggiate frazioni temporali di inizio e fine attività inferiori o uguali ai 15 (quindici) minuti rispetto alle 5 ore standard. Per frazioni temporali di attività eccedenti le 5 ore e comprese tra i 15 (quindici) e i 30 (trenta) minuti verrà riconosciuto un corrispettivo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo orario convenuto. Per frazioni di attività di attività eccedenti le 5 ore e superiori a 30 (trenta) minuti e sino ai 60 (sessanta) minuti, il corrispettivo sarà pari a quello convenuto per 1 (una) ora.
In ogni caso, i suddetti importi sono da intendersi, per quanto di competenza delle attività della Subappaltatrice:
• per singola Manifestazione, indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e da fattori esterni condizionanti che possano determinare anche la sospensione e/o l’interruzione delle medesime (le Parti convengono che solo qualora la Partita venga annullata dalle autorità competenti prima delle sei ore precedenti la Partita medesima, AREU non maturerà diritto ad alcun Corrispettivo – fatte salve le eventuali spese già sostenute in relazione alla Partita di cui trattasi, restando inteso che eventuali sospensioni e/o interruzioni intervenute nelle sei ore precedenti comporteranno l’integrale pagamento del corrispettivo);
• validi per tutta la durata del Contratto, fatte salve eventuali variazioni
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sostanziali all’organizzazione da concordarsi fra le Parti, (ad esempio integrazioni di strumentazioni), dovute all’ adeguamento all’entrata in vigore di nuove normative o regolamenti (ad esempio protocolli e procedure modificanti il PSS, in particolare se prescritti da parte dallo Stato, dalla Regione, dall’ATS e dall’Azienda Regionale Emergenza Urgenza);
• omnicomprensivi di trasferta, utilizzo di materiale, apparati radio nonché tutto quanto previsto dal PSS.
- forfettari.
Nei corrispettivi indicati, ove applicabili per quanto di competenza di AREU, sono espressamente compresi:
• il costo per l’impiego di personale tecnico in genere (soccorritore);
• i costi relativi all’organizzazione, alla gestione ed all’approntamento delle risorse necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del Contratto;
• le quote di rimborso per l’utilizzo dei mezzi di soccorso – di qualsiasi tipologia - degli elettromedicali, dei presidi sanitari e di tutto ciò che è previsto nel PSS;
• i costi per la fornitura degli apparati e/o delle attrezzature tecnologiche per le comunicazioni sanitarie di emergenza all’interno/esterno;
• i canoni di locazione, tasse di concessione governative per l’impiego di radiofrequenze, telefoni cellulari ed altre apparecchiature utilizzate da AREU;
• i costi relativi alla dotazione dei dispostivi di protezione individuale del proprio personale, da usare nel corso della prestazione dei servizi;
Dai corrispettivi sopra indicati sono espressamente esclusi:
• i costi/oneri imputabili alla presenza, durante le Manifestazioni, di personale, di qualsiasi tipologia e qualifica professionale, integrativo rispetto a quello previsto del PSS, eventualmente prescritto dalle Istituzioni Nazionali, Regionali o Locali, sulla
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base della normativa vigente (ad esempio Ministero della Salute, Regione Lombardia, AREU, SOREU Metropolitana, AAT 118 Milano, ATS);
• gli oneri derivanti dall’applicazione di eventuali nuovi elementi normativi o regolamentari emanati dalle Istituzioni Nazionali, Regionali o Locali.
Per il pagamento dei corrispettivi riconosciuti sulla base della tempistica del servizio effettuato, fa fede la relazione conclusiva firmata dal Coordinatore al termine di ogni Manifestazione, riferibile ad una delle tipologie sopra indicate ed alla durata del servizio, contenente un Modulo controfirmato dal Referente di AREU.
Art. 9 - Rapporti
Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario connessi con l’espletamento dell’attività intercorrono esclusivamente tra le amministrazioni delle Aziende contraenti.
Art. 10 – Divieto di cessione del contratto e dei crediti, subappalto.
E’ fatto espresso divieto ad AREU di subappaltare, in tutto o in parte, le attività oggetto del presente Contratto, nonché di cedere, neanche parzialmente, il presente Contratto o i diritti che ne derivano.
Art. 11 - Obbligo all’esecuzione della prestazione
Poiché i Servizi appaltati devono intendersi di pubblica utilità, AREU, per nessuna ragione, può sopprimerli o ridurli, neanche in parte.
Qualora ciò si dovesse verificare, OSR potrà avvalersi del diritto di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
In occasione di eventuali scioperi del proprio personale, AREU si impegna a far applicare il codice di regolamentazione di cui alla legge 146/1990.
Art. 12 - Durata
Il presente Contratto decorre dal 1 dicembre 2018 sino al 31 luglio 2020, con
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esclusione del tacito rinnovo.
Le Parti concordano sin da ora che il presente Contratto sarà automaticamente risolto al venir meno, per qualsivoglia ragione, del Contratto di Appalto.
Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile le Parti convengono espressamente che sarà facoltà di OSR risolvere il presente Contratto mediante posta elettronica certificata (all’indirizzo indicato infra) da inviarsi ad AREU, nei seguenti casi:
(i) reiterata inosservanza di AREU e di tutti i soggetti che operano per suo conto presso lo Stadio delle disposizioni contenute nel presente Contratto, e in particolare:
• le disposizioni concernenti l’orario di arrivo e di operatività del personale della Subappaltatrice presso lo Stadio, come risultante dal PSS;
• le disposizioni contenute nel PSS relative all’equipaggiamento della Subappaltatrice nell’esecuzione dei Servizi Sanitari;
(ii) reiterata inosservanza delle disposizioni del PSS;
(iii) inosservanza da parte di AREU di quanto previsto all’art. 14 e 17 del presente Contratto.
Resta sin da ora inteso che il presente Contratto cesserà di produrre i propri effetti nei confronti AREU nel caso in cui a quest’ultima venga revocata l’autorizzazione al subappalto. Ai sensi di quanto previsto nel Contratto di Appalto, qualsiasi autorizzazione al subappalto rilasciata è revocabile (i) in ogni momento, in caso il subappaltatore rilevante risulti non possedere i requisiti necessari per l’assunzione dell’incarico o in violazione di disposizioni di legge (ad esempio: in caso di violazione della normativa antimafia) (ii) con comunicazione via pec o xxx xxxxxxxxxxxx x/x efficace al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di ricezione da parte di OSR in qualsiasi caso diverso da (i).
Fermo quanto sopra, entrambe le Parti potranno recedere dal Contratto con un
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preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: OSR xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx - AREU xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxxxxxxxx.xx.
Art. 13 Imposte e oneri
Le imposte e gli oneri similari, compresa l’imposta di bollo, per eventuali registrazioni sono a carico per entrambe le Parti dell’OSR. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, come disposto dall’art. 5 del DPR n. 131/86.
Art. 14 Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al Contratto, alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione saranno dalle parti devolute alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 15 Piano di prevenzione della corruzione – D.Lgs. 231/01
OSR, con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna al rispetto del Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet) di AREU, le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Contratto.
Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. Le Parti dichiarano di non essere soggette ad alcuna delle sanzioni previste dall'articolo 9 del Decreto.
Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che OSR hanno adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (ciascuno, un "Modello Organizzativo") ed un codice etico (ciascuno, un "Codice
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Etico"), liberamente al link xxxxx://xxx.xxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXX- Srl_MOG231_-Parte-Generale_Final-2018.pdf , xxxxx://xxx.xxx.xx/xx- content/uploads/2018/11/OSR-Srl-Codice_Etico_Final2018.pdf , al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l' applicazione delle relative sanzioni.
Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall' applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.
XXXX si impegna ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di OSR anche per tramite dell’Organismo di Vigilanza e/o del responsabile interno dell’area cui il presente Contratto si riferisce.
AREU si impegna a formare il proprio personale coinvolto nell’esecuzione del Contratto in riferimento ai contenuti ed obblighi di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni nonché ad impartire disposizioni finalizzate a prevenire la commissione, ovvero il tentativo di commissione, dei reati presupposto.
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xxx.xxxxxxx.xxx.
Art. 16- Modifiche
Qualsiasi modifica o integrazione al presente accordo dovrà avvenire per iscritto.
Art. 17 - Negoziazione
Le Parti si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola del presente Contratto è stato interamente negoziato. Le stesse, pertanto, convengono che non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.
Art. 18 - Riservatezza e trattamento dei dati personali
XXXX prende atto e riconosce che le informazioni relative ad OSR di cui è messa a conoscenza in virtù del presente Contratto così come ogni materiale, bozza, presentazione, immagine, marchio, proprietà intellettuale e qualsiasi altro dato o elemento comunque messo a disposizione della medesima da parte di OSR nell’ambito del presente Contratto (di seguito, le “Informazioni”), sono di natura confidenziale e non devono, pertanto, essere divulgate. In aggiunta, le Parti concordano che le Informazioni sono e rimangono nella piena ed esclusiva proprietà e disponibilità di OSR e le AREU rinunzia, quindi, a qualsiasi pretesa in
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relazione alla proprietà o disponibilità delle stesse.
AREU si obbliga, in conseguenza, a mantenere riservate le predette Informazioni, salvo che la loro divulgazione sia strettamente necessaria per la corretta esecuzione del Contratto stesso o richiesta da norme imperative di legge, con esclusione di qualsiasi altro uso e ferma la responsabilità delle medesime in caso di violazione della presente clausola. E’, in particolare, vietata qualsiasi comunicazione relativa all’intervenuta stipula del presente Contratto nonché alla stipula del Contratto di Appalto (e al suo contenuto).
Qualora la divulgazione delle Informazioni sia necessaria per la corretta esecuzione del presente Contratto, XXXX provvederà alla relativa divulgazione solo dopo aver concluso con il ricevente apposito accordo di confidenzialità e previa approvazione di OSR.
In ragione di quanto sopra, alla cessazione del presente Contratto, quale che ne sia la causa, AREU si obbliga a restituire ad OSR tutte le Informazioni di cui sia in possesso o di cui abbia la disponibilità o, su richiesta di OSR medesimo, a distruggerle, senza ritenerne copia.
Le Parti convengono che le disposizioni di cui ai punti che precedono si applicano parimenti alle informazioni di AREU di cui OSR entri in possesso in ragione del presente Contratto.
In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito “Regolamento UE”), tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del Contratto saranno trattati rispettivamente da ciascuna per le sole finalità indicate nel Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad
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eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. Inoltre, qualora per l’esecuzione del Contratto una Parte, titolare del trattamento di dati personali, demandi all’altra il trattamento di tali dati per suo conto, la prima si impegna sin d’ora a designare la seconda – e quest’ultima si impegna ad accettare la designazione - quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679, senza alcun onere aggiunto, con apposito atto da sottoscriversi tra le Parti. Rimane in ogni caso inteso che, rispetto ai dati personali raccolti presso gli interessati al momento della prestazione dei Servizi Sanitari e funzionali alla corretta prestazione degli stessi, OSR agirà quale autonomo Titolare del Trattamento.
Art. 19 - Uso del marchio
AREU riconosce che la denominazione, i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di OSR sono e rimangono nella piena ed esclusiva titolarità e proprietà di quest’ultimo. Conseguentemente, AREU si impegna a non far valere, in nessun caso e a qualsiasi titolo, alcun diritto sugli stessi, impegnandosi altresì a non eseguire alcuna registrazione di alcun elemento della proprietà intellettuale di OSR (ivi compresi i nomi a dominio) e a non compiere alcun atto che possa risultare lesivo di tale proprietà intellettuale.
Conseguentemente, salvo quanto previsto sub. art. 4.6 relativamente all’uso delle pettorine e dell’altro materiale espressamente fornito da OSR, il presente Contratto non autorizza AREU a fare alcun uso della denominazione, del marchio e di alcun
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diritto di proprietà intellettuale di OSR con la conseguenza che le AREU si impegna a non fare alcun uso del marchio che possa recare qualsivoglia pregiudizio ad OSR. Resta espressamente inteso tra le Parti che qualsiasi utilizzo della denominazione, del marchio e dei diritti di proprietà intellettuale di OSR da parte delle AREU è soggetto alla preventiva e discrezionale autorizzazione scritta di OSR medesimo.
In ogni caso, anche in presenza di idonea autorizzazione, XXXX si obbliga ad attenersi, nell’uso dei marchi, alle prescrizioni fornite da OSR in relazione agli utilizzi, alle tempistiche, agli accostamenti, alle iniziative e a quanto altro possa caratterizzare l’uso dei marchi stessi, rimanendo AREU pienamente responsabili per qualsiasi uso difforme da quelli autorizzati ovvero oltre le tempistiche autorizzate.
In nessun caso, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le Parti, XXXX è autorizzata a utilizzare i marchi OSR al fine di promuovere la propria immagine o la propria attività.
Le medesime disposizioni di cui ai punti che precedono si applicano ai loghi, marchi e diritti di proprietà intellettuale dei Committenti Principali. Miscellanea
Qualsiasi modifica al Contratto sarà valida ed efficace e vincolante solo se redatta per iscritto e sottoscritta dalle Parti.
Il presente Contratto costituisce l’intero accordo tra le Parti ed annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi e dichiarazioni, in forma verbale o scritta, tra di esse intercorsi in ordine all’oggetto di cui al presente.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero Contratto, né della restante parte della clausola stessa. Le Parti si impegnano altresì a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione.
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L’eventuale rinuncia di una delle Parti ad esigere l’esatto adempimento in caso di violazione di una disposizione del presente Contratto dovrà essere formalizzata per iscritto e, in ogni caso, non potrà essere interpretata come, o costituire, una rinuncia continuativa ad esigere l’esatto adempimento di tale disposizione. Allo stesso modo, l’eventuale tolleranza di una delle Parti di violazioni delle disposizioni del presente Contratto non costituirà rinuncia ad alcuno dei diritti, delle azioni o delle facoltà che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il pieno e corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal presente Contratto.
Il presente Xxxxxxxxx non attribuisce ad AREU alcun potere di rappresentanza di Ospedale.
Elenco Allegati:
1) PSS
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Ospedale San Xxxxxxxx l’Amministratore Delegato
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(Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx) Azienda Regionale Emergenza Urgenza il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx Xxxx
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PROPOSTA DI DELIBERA N. 370/2019 |
Oggetto: ACCORDO TRA OSPEDALE SAN XXXXXXXX SRL E AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER COLLABORAZIONE FORNITURA DELL'ATTIVITA'DI COORDINAMENTO SANITARIO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA E PRONTO INTERVENTO DI OSPEDALE SAN XXXXXXXX PRESSO LO STADIO SAN XXXX XXXXXX DI MILANO |
Attestazione Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all’oggetto. La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all’oggetto. Milano, 25/10/2019 Il/La proponente del provvedimento XXXXXXXX XXXXXX (La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) |