CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DELL’INCENTIVO SULL’IMMISSIONE IN CONSUMO DI BIOMETANO AVANZATO NELLA RETE DEL GAS NATURALE, CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEI TRASPORTI MEDIANTE RICONOSCIMENTO DEL VALORE DEI CICdi cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 2 marzo 2018...
CONTRATTO PER LA REGOLAZIONE DELL’INCENTIVO SULL’IMMISSIONE IN CONSUMO DI BIOMETANO AVANZATO NELLA RETE DEL GAS NATURALE, CON DESTINAZIONE SPECIFICA NEI TRASPORTI MEDIANTE RICONOSCIMENTO DEL VALORE DEI CIC di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 2 marzo 2018 | Codice Contratto [inserire cod. Contratto] |
Con il presente Contratto |
il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito GSE), con sede in Roma, viale Maresciallo Pilsudski n. 92, capitale sociale di € 26.000.000, interamente versato, iscritta al n. 97487/99 del Registro Imprese di Roma, codice fiscale e partita I.V.A. 05754381001, nella persona del proprio Rappresentante Legale Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore della Divisione Incentivi del GSE, |
e |
[Se persona fisica] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia],il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Operatore”, [Se persona fisica nata all’estero] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato in [inserire nazione di nascita], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], [inserire Stato di residenza], codice fiscale [inserire codice fiscale], (da inserire solo se titolare di partita IVA numerica) partita IVA [inserire partita IVA numerica], in qualità di “Operatore”, [Se persona fisica titolare di ditta individuale] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita ], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], titolare di [inserire il nome della ditta], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della ditta], [provincia], in qualità di “Operatore”, [Se persona fisica con partita iva ma senza indicazione di ditta individuale] il/la sottoscritto/a [inserire nome e cognome] nato a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], residente in [inserire indirizzo della residenza], Comune di [inserire Comune di residenza ], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], in qualità di “Operatore”, [Se persona giuridica] [inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede della società], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita ], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Se persona giuridica estera] [inserire ragione sociale della persona giuridica] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede], partita IVA [inserire partita iva], codice fiscale [inserire codice fiscale], rappresentata da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato a [inserire Comune di nascita], [provincia, il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale nazionale/Rapp Legale nazionale] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva] rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale nazionale/Rapp Legale estero] |
[inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire l’indirizzo della sede dello studio], Comune di [inserire il Comune in cui è la sede della società], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale estero/Rapp Legale nazionale] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire Comune di nascita], [provincia], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, [Studio professionale estero/Rapp Legale estero] [inserire nome dello Studio professionale] con sede legale in [inserire Paese, Città, indirizzo della sede dello studio], [provincia], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire partita iva], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a in [inserire Paese di nascita], il [inserire data di nascita], nella qualità di legale rappresentante dell’ “Operatore”, nel seguito, singolarmente o congiuntamente, anche denominati la “Parte” o le “Parti”, |
premesso che |
• il decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, di recepimento della Direttiva 2009/28/CE, all’art. 21 lettera b) stabilisce che il biometano immesso nella rete del gas naturale possa essere incentivato mediante il rilascio di Certificati di Immissione in Consumo (di seguito “CIC”) ai fini dell’adempimento dell’obbligo; • lo stesso decreto legislativo all’articolo 33, comma 5 sexies istituisce il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti (di seguito “Comitato”); • il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MiSE”) del 5 dicembre 2013 introduce le modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale; • il decreto del MiSE del 2 marzo 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo 2018 (di seguito “Decreto”) aggiorna le modalità di incentivazione del biometano prevedendo come unica destinazione l’immissione in consumo per i trasporti; • il Decreto comprende nel settore dei trasporti gli usi di biometano nelle macchine agricole di cui all’articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni, nelle unità da pesca e nei mezzi della navigazione interna; • il Decreto definisce rete del gas naturale tutte le reti e i sistemi di trasporto e distribuzione del gas naturale e del biometano, incluse in particolare le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale i cui gestori hanno l’obbligo di connessione di terzi, altre reti di trasporto, i mezzi di trasporto del gas naturale sia allo stato gassoso che liquido e i distributori di gas naturale liquido o gassoso per i trasporti, anche ad uso privato, compresi quelli non connessi alle reti con l’obbligo di connessione di terzi; • il decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i. aggiorna le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati; • il “Soggetto Obbligato” (di seguito “SO”) è colui che immette in consumo per i trasporti benzina e/o gasolio e che è tenuto a rispettare l’obbligo di immettere in consumo una determinata quantità di biocarburanti, ai sensi del decreto del MiSE del 10 ottobre 2014 e s.m.i.; • il decreto MATTM del 23 gennaio 2012 e s.m.i. definisce le condizioni per la sostenibilità, il bilancio di massa e la tracciabilità dei biocarburanti, incluso il biometano; • l’allegato A alla Deliberazione 46/2015/R/GAS e s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) stabilisce le direttive per le connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale e fornisce disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammissibili agli incentivi; • la Deliberazione dell’ARERA 210/2015/R/gas e s.m.i. definisce le direttive in tema di processi di mercato relativi all’immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale; • ai fini del presente Contratto per “Produttore di biometano” si intende la persona fisica o giuridica che ha ottenuto |
la qualifica dal GSE per il proprio impianto di produzione e che ha la titolarità delle autorizzazioni alla costruzione e all’esercizio dell’impianto (nel seguito Operatore); • l’Operatore ha ottenuto l’ammissione agli incentivi in data con lettera prot. , per l’impianto di produzione di biometano avanzato - idoneo al riconoscimento del meccanismo di incentivazione previsto all’articolo 6 del Decreto - denominato , ubicato nel Comune di con codice di qualifica e codice impianto ; • il Decreto prevede che siano effettuati controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo per i trasporti ai sensi degli artt. 5 e 6, da parte del GSE e del Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze; • il comma 1 dell'art. 25, del Decreto Legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all'autoconsumo entro i 3 kW; • il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014, prevede che con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attività, propone al Ministro dello Sviluppo Economico l'entità delle tariffe per le medesime attività e le relative modalità di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio; • il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Legge n. 91 del 2014 dispone che con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è approvata la proposta di tariffe; • il GSE ha presentato la proposta il 21 agosto 2014, accettata con il D.M. 24 dicembre 2014; • i corrispettivi da riconoscere al GSE, a partire dal 1° gennaio 2015, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti nell’Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014 e ss.mm.ii; • il GSE ha predisposto un apposito portale informatico per lo scambio di informazioni con l’Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto; • anche al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all’attuazione del meccanismo previsto dall’art. 6 del Decreto, il GSE ha pubblicato, curandone l’aggiornamento, sul proprio sito internet (xxx.xxx.xx) le ”Procedure applicative - D.M. 02 marzo 2018” (di seguito, “Procedure”); • per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto di riferimento, alle Deliberazioni ARERA in materia di biometano e loro s.m.i. e, ove applicabili, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete, di qualità, di misura della quantità, di odorizzazione, di sostenibilità e tracciabilità del gas naturale e del biometano, oltre all’ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile; • trovano applicazione altresì eventuali disposizioni imposte dal quadro-normativo regolamentare di riferimento che integrano, modificano o derogano le clausole contenute nel presente Contratto; • le premesse e la comunicazione di ammissione ai benefici costituiscono parte integrante del presente Contratto; • le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del presente Contratto e/o nell'ambito delle attività/obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/00. |
stipulano quanto segue |
Articolo 1 Oggetto del Contratto | ||
1.1 | Ferma restando la disponibilità del biometano avanzato in capo all’Operatore, il presente Contratto regola, ai sensi dell’art. 6, primo comma, lett. b) del Decreto, le condizioni per il riconoscimento del valore dei CIC, per gli impianti inclusi nell’elenco di cui al primo comma, lett. e) della medesima disposizione, che il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale. Con riferimento agli impianti non rientranti nel suddetto elenco, il presente Contratto regola, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, le condizioni per il rilascio dei CIC, a fronte della produzione e dell’immissione nella rete del gas naturale di biometano avanzato con destinazione specifica nei trasporti. |
Articolo 2 Decorrenza del Contratto | ||
2.1 | Il presente contratto decorre dal [inserire data inizio Contratto]. Per gli impianti che rientrano nell’elenco di cui al primo comma, lett. e) dell’art. 6 del Decreto, il riconoscimento del valore dei CIC avviene per un periodo massimo continuativo di 10 anni dalla data di decorrenza dell’incentivo [inserire data inizio incentivo], individuata secondo le modalità previste nelle Procedure Applicative. | |
2.2 | Ai sensi del comma 7 dell’art. 6, trascorsi 10 anni di durata massima del periodo d’incentivazione, secondo le modalità ivi previste, l’Operatore accede alle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto. |
Articolo 3 Misura | ||
3.1 | Le disposizioni per la regolazione dell’attività di misura sono adottate dall’ARERA. Ai fini del della determinazione dei CIC, il GSE utilizza le misure trasmesse dal/i responsabile/i della misura e, laddove necessario, quelle rilevate in telelettura (all’acquisizione per via telematica) dal GSE stesso, in conformità a quanto previsto all’art.3 del Decreto. | |
3.2 | Nel caso in cui il GSE, ai fini del riconoscimento dei CIC, ritenga necessaria l’acquisizione di misure in telelettura, l’operatore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni richieste relative alle specifiche ADM (apparecchiature di misura) e a mettere in atto tutte le azioni necessarie a rendere attuabile la telelettura delle misure. |
Articolo 4 Riconoscimento del valore dei CIC | ||
4.1 | Per gli impianti che rientrano nell’elenco di cui al primo comma, lett. e) dell’art. 6 del Decreto, il GSE riconosce all’Operatore il valore dei CIC spettanti per un periodo massimo continuativo di 10 anni. Il GSE riconosce il valore dei CIC al prezzo stabilito dal Decreto, eventualmente adeguato dal |
MiSE ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del Decreto, secondo le modalità e le tempistiche definite dal GSE nelle Procedure. Il GSE riconosce, inoltre, le eventuali maggiorazioni legate alla realizzazione di un nuovo impianto di liquefazione e/o un nuovo impianto di distribuzione pertinenti, come rappresentato nelle medesime Procedure. Ai sensi dell’art. 10, comma 9, del Decreto l’incentivazione di cui all’articolo 6 non si applica per la parte eccedente la produzione annua massima di 150 mila tonnellate di biocarburanti pari a 220.913.107,5 Sm3). Ai fini dell’incentivazione, l’Operatore deve essere in regola con il pagamento dei corrispettivi di cui all’Allegato 1 del D.M. 24 dicembre 2014 e ss.mm.ii, a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo del GSE. | ||
4.2 | L’Operatore il cui impianto di produzione di biometano avanzato non sia inizialmente rientrato nella graduatoria, accede alle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto e, a seguito della rideterminazione della quota massima annua incentivabile potrà essere eventualmente incluso nella medesima graduatoria; in tali casi, trova applicazione l’art. 4.1 del presente Contratto. Laddove dai dati disponibili a consuntivo emerga il mancato raggiungimento della quota massima annua ritirabile, il GSE provvede a ritirare i CIC ancora nella disponibilità dell’Operatore e che non sia inizialmente rientrato nella graduatoria. Il ritiro avviene secondo le modalità e le tempistiche definite dal GSE nelle Procedure. Le eventuali maggiorazioni, in termini di CIC, spettano anche nel caso in cui l’impianto, non sia rientrato in graduatoria e acceda alle disposizioni di cui all’articolo 5 del Decreto. |
Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione | ||
5.1 | Il GSE fattura all’Operatore i corrispettivi a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo del GSE, con le tempistiche e le modalità definite nelle Procedure. Sulla base delle informazioni fornite dal Produttore e dai Gestori di rete, il GSE determina e rende noto all’Operatore il numero di CIC spettanti. Gli oneri di ritiro dei CIC sono fatturati dal GSE ai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo e, solo a seguito dell’incasso degli stessi e nel limiti dell’importo incassato, il GSE procede alla determinazione e alla comunicazione all’operatore degli importi afferenti il riconoscimento del valore dei CIC. Gli eventuali CIC spettanti all’Operatore che non sono stati oggetto di valorizzazione e ritiro da parte del GSE saranno oggetto di eventuali fatturazioni successive, in seguito all’incasso dai Soggetti Obbligati Sulla base dell’importo comunicato, l’Operatore provvede ad emettere fattura al GSE, che a sua volta procede al pagamento per il riconoscimento del valore dei CIC sulla base delle tempistiche e delle modalità definite nelle Procedure. Il GSE, su base mensile, determina la posizione finanziaria netta, debitrice o creditrice di ciascuna delle Parti. La regolazione tra le Parti degli incentivi e dei corrispettivi di cui al presente Contratto è effettuata in un’unica soluzione su base mensile normalmente entro l’ultimo giorno lavorativo del terzo mese |
successivo a quello di competenza. L’Operatore provvederà alla regolazione dei corrispettivi per eventuali conguagli che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del presente Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure del biometano o di conguagli previsti sulla base della normativa successiva alla stipula del presente Contratto. | ||
5.2 | La fattura dell’Operatore deve essere emessa in forma elettronica secondo le caratteristiche previste dal Decreto 5 aprile 2013, n. 55, cosiddetta “FatturaPA”. A tal fine, il GSE pubblica sul Portale informatico (di seguito “portale”), o nelle diverse modalità indicate nelle Procedure, un preliminare di fattura che l’Operatore deve completare inserendo la “data” e il “numero” che vuole assegnare al documento. A seguito del completamento del preliminare di fattura il GSE, fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, emette le fatture in formato XML provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle, per conto degli Operatori, al Sistema di Interscambio (SdI). Attraverso il portale, il GSE metterà a disposizione dell’Operatore sia la fattura elettronica che le notifiche di accettazione di SdI, salvo diversa indicazione nelle Procedure. Entrambi i documenti dovranno essere scaricati dall’Operatore ai fini della conservazione sostitutiva. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE e pertanto verranno rifiutate. Per le casistiche di soggetti ai quali non si applica la normativa di cui al Decreto del 5 aprile 2013, n. 55, l’Operatore deve avvalersi esclusivamente delle funzionalità previste nel portale ovvero seguire le diverse modalità indicate nelle Procedure. A tal fine il GSE pubblica sul portale, o nelle diverse modalità indicate nelle Procedure, una proposta di fattura che l’Operatore deve completare inserendo la “data” e il “numero fattura” che vuole assegnare al documento affinché diventi una sua fattura. Le fatture emesse con modalità diverse non saranno accettate dal GSE. Il GSE si riserva di modificare, previa pubblicazione nelle Procedure, le modalità di comunicazione degli importi fatturati e trasmissione delle fatture. |
Articolo 6 Responsabilità e Obblighi del GSE | ||
6.1 | Il GSE pubblica sul proprio sito istituzionale, secondo le tempistiche riportate nelle Procedure, una stima per l’anno in corso della quantità massima annua ritirabile di biometano avanzato, espressa in CIC, nonché il valore della quantità massima annua ritirabile per l’anno precedente. .Il GSE procede ad effettuare gli eventuali conguagli e a ritirare, a consuntivo, ulteriori CIC ancora nelle disponibilità degli Operatori, nei limiti della suddetta quantità massima. Nel caso di impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia, con i quali l’UE ha stipulato un accordo di libero scambio, la quantità massima di riferimento è calcolata sulla base della formula definita dal Decreto. Con riferimento a tali impianti il GSE, entro il 1° dicembre di ogni anno, verifica la sussistenza delle condizioni necessarie all’accesso all’incentivo previsto dal presente Contratto. Il GSE pubblica, altresì, sul proprio sito istituzionale l’elenco degli impianti ammessi all’incentivazione prevista dall’articolo 6 del Decreto, per l’anno in corso, dando precedenza a quelli con data di entrata in esercizio anteriore, definiti con le modalità stabilite dal Decreto e dalle Procedure del GSE. Il GSE gestisce e promuove il sistema d’incentivazione oggetto del presente Contratto tramite il riconoscimento del valore dei CIC spettanti, o, ove previsto, al rilascio dei CIC, con cadenza mensile, normalmente non oltre novanta giorni dal termine del mese a cui la produzione si riferisce, |
secondo le modalità stabilite nelle Procedure. Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l’Operatore ed eventuali altri soggetti (es. shipper/trader, titolari di impianti di distribuzione stradale/autostradale, Gestori di Rete) e, pertanto, non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti. Il GSE rende disponibile, sul proprio sito internet, le informazioni minime che devono essere contenute nei contratti di fornitura di gas naturale e biometano eventualmente stipulati tra l’Operatore e soggetti terzi e tra gli stessi soggetti terzi. Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo: - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall’Operatore; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione, da parte dell’Operatore o da terzo delegato, delle coordinate bancarie; - dall’inadempimento, o inesatto adempimento, degli obblighi contrattuali da parte di Soggetti Obbligati, titolari degli impianti di distribuzione stradale o di eventuali intermediari; - dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione di sopravvenute modifiche alle medesime coordinate bancarie anche a seguito di variazioni della titolarità dell’impianto; - dall’utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al portale informatico e del codice identificativo; - ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all’energia del biometano prodotto e immesso in rete da parte dei responsabili delle misure al GSE e, in generale, a qualsiasi dato utilizzato dal GSE al fine del calcolo dei CIC; - per la ritardata quantificazione e riconoscimento del valore dei CIC o, se del caso, per il ritardato rilascio dei CIC. | ||
6.2 | Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza immediata e diretta di propri comportamenti determinati da dolo o colpa grave. |
Articolo 7 Obblighi dell'Operatore | ||
7.1 | L’Operatore è tenuto a registrarsi sul portale e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del presente Contratto. Le credenziali di accesso al portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del presente Contratto e il codice identificativo univoco sono personali. L’Operatore e gli utenti dell’applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco con la massima diligenza, mantenendoli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. L’Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore. L’Operatore è tenuto a: a. trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni |
documentazione richiesta in relazione all’impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate; b. fornire, tramite portale informatico, tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa all’impianto oggetto del presente Contratto e/o a quanto dichiarato in sede di qualifica; c. comunicare tempestivamente al GSE le eventuali variazioni delle coordinate bancarie o del proprio regime fiscale attraverso le procedure presenti sul portale informatico; d. comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferiti all’impianto, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità, sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto stesso; e. integrare la documentazione richiesta in caso di passaggio all’articolo 5 del Decreto; f. provvedere a pagare mensilmente i corrispettivi spettanti al GSE, ove previsto, nei tempi e con le modalità stabiliti dallo stesso GSE nelle Procedure; g. provvedere a pagare, ove previsto, gli importi derivanti da eventuali conguagli sul numero dei CIC, anche a seguito della determinazione a consuntivo della quota d’obbligo versata dai Soggetti Obbligati aderenti al meccanismo; h. trasmettere al GSE, secondo le modalità da questi indicate, tutte le informazioni utili ai fini del monitoraggio dei costi di produzione di cui alla normativa di riferimento; i. rendere disponibili al GSE gli eventuali contratti di fornitura di gas naturale e biometano stipulati con titolari di impianti di distribuzione stradale, e/o con soggetti intermediari, e le relative fatturazioni; j. trasmettere mensilmente al GSE i dati richiesti con le modalità e le tempistiche previste dalle Procedure; k. fornire al GSE, se del caso, i dati a consuntivo mensili del biometano effettivamente venduto tra le parti, come riscontrabile dalle relative fatturazioni ovvero da ogni altra documentazione atta a riscontrare l’avvenuto pagamento; l. restituire, se del caso, con le modalità previste nelle Procedure, l’intera somma relativa alle maggiorazioni ottenute per la realizzazione di impianti di distribuzione del gas naturale pertinenti, qualora detti impianti siano chiusi alle vendite al pubblico prima di dieci anni, anche non continuativi e tenendo conto dei periodi di messa in sospensiva, dalla data di inizio dell’attività di distribuzione del gas naturale; m. restituire, se del caso, con le modalità previste nelle Procedure, l’intera somma relativa alle maggiorazioni ottenute per la realizzazione di impianti di liquefazione del biometano pertinenti, qualora detti impianti cessino di funzionare prima di dieci anni dalla data di inizio dell’attività di distribuzione del gas naturale in forma liquida; n. rispettare la normativa tecnica sulla qualità e sulla sostenibilità, sulla tracciabilità e sul bilancio di massa del biometano; o. rispettare le disposizioni in materia di misura della quantità e di odorizzazione del biometano; p. rispettare le disposizioni fiscali in materia di accise e imposte sul gas naturale; q. installare a sue spese idonee apparecchiature di misura tele-leggibili con le caratteristiche previste dalla delibera dell’Autorità n. 46/2015/R/gas e ss.mm.ii. e specificate dal GSE nelle procedure; r. accettare l’eventuale telelettura del GSE dei dati rilevanti ai fini di una corretta determinazione del numero dei CIC per i quali corrispondere il controvalore; s. dotare l’eventuale condotta, realizzata dallo stesso, delle apparecchiature necessarie per captare fisicamente il biometano fuori specifica ed eventualmente bloccarne l’immissione in rete nei casi previsti dalla normativa, nonché, in generale, realizzare tutto quanto |
stabilito a norma del Decreto e delle disposizioni dell’ARERA; L’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/2011, ha l’obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del Portale informatico. | ||
7.2 | L’Operatore che ha un impianto ubicato sul territorio di altri Stati membri dell’Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l’Italia con i quali l’UE ha stipulato un accordo di libero scambio - redatto ai sensi degli artt. da 5 a 10 o dell’art. 11 della direttiva 2009/28/CE – che stabilisca un sistema di reciprocità e che richiede l’incentivazione prevista dal presente Contratto è tenuto a: - esportare fisicamente la produzione di biometano in Italia; - possedere, per il proprio impianto, tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal Decreto per gli impianti ubicati sul territorio nazionale. |
Articolo 8 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi | ||
8.1 | Ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Decreto, il GSE, in via autonoma o congiunta con il Comitato tecnico consultivo sui biocarburanti, per le rispettive competenze, può effettuare attività di verifica sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione in consumo ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto, mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è ubicato l’impianto oggetto del presente Contratto. Il GSE può altresì predisporre, ai soli fini dell’erogazione dei CIC, controlli ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del Decreto. I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e possono avere ad oggetto la documentazione relativa all’impianto, la sua configurazione impiantistica, la qualità del biometano e i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica. | |
8.2 | Il GSE e/o il Comitato, qualora riscontrino la non veridicità o la non attendibilità di alcuni dei dati utilizzati per la quantificazione dei CIC, possono motivatamente procedere al ricalcolo degli stessi sulla base di stime cautelative e disporre nei confronti del soggetto a cui viene riconosciuto il valore dei CIC o a cui vengono rilasciati i CIC specifiche prescrizioni in merito alla veridicità e attendibilità dei dati da fornire. | |
8.3 | E’ fatto salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato, qualora ciò sia necessario a seguito dell’accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell’ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l’Operatore, titolare dell’impianto oggetto del presente Contratto. |
Articolo 9 Divieto di Pegno sui CIC | ||
9.1 | E’ fatto divieto all’Operatore di costituire pegno sui CIC rilasciati, sui CIC ritirati a titolo oneroso dal GSE o sui CIC attesi. |
Articolo 10 Cessione e Retrocessione dei crediti | ||
10.1 | Possono essere oggetto di cessione di credito/mandato all’incasso da parte del Operatore le somme rivenienti dai pagamenti disposti dal GSE di cui al precedente Articolo 5. | |
10.2 | La cessione dei crediti è efficace nei confronti di GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE che sarà effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica inviata a cedente e cessionario. | |
10.3 | L’accettazione di cui al comma 10.2 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) che la cessione dei crediti abbia a oggetto la totalità dei crediti residui vantati dal cedente nei confronti del GSE per effetto del presente Contratto, fino alla scadenza della stessa o alla eventuale retrocessione; b) che i crediti vengano ceduti ad un unico cessionario; c) che l’atto di cessione dei crediti: i. sia stipulato in data non antecedente alla sottoscrizione del presente Contratto; ii. sia redatto completando esclusivamente gli appositi campi del modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx), il cui contenuto, per il resto, non potrà essere modificato in alcuna sua parte; iii. abbia la forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’articolo 69 del R.D. n. 2440 del 1923 e venga notificato al GSE a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento; iv. riporti in allegato il presente Contratto, quale parte integrante e sostanziale dell’accordo di cessione. L’accettazione della cessione dei crediti non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente. | |
10.4 | E’ fatto divieto di costituire in pegno, sotto qualsiasi forma, i crediti, maturati e maturandi, derivanti dal presente Contratto. | |
10.5 | In caso di conferimento a terzi di mandato all’incasso (revocabile/irrevocabile) dei crediti, trovano applicazione le disposizioni indicate ai precedenti commi 10.2 e 10.3. | |
10.6 | L’eventuale retrocessione all’originario cedente, dell’intero credito residuo, dovrà avvenire nella stessa forma con la quale è stato stipulato l’atto di cessione dei crediti a cui si riferisce, ovvero con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio e sarà efficace nei confronti di GSE solo a seguito di una esplicita accettazione da parte di GSE che sarà effettuata mediante lettera raccomandata o mediante posta elettronica inviata a cedente e cessionario. | |
10.7 | L’accettazione della retrocessione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) l’atto di retrocessione deve essere redatto utilizzando esclusivamente il modello standard pubblicato sul sito internet del GSE (xxx.xxx.xx), il cui contenuto non potrà essere modificato in alcuna sua parte; b) la retrocessione deve essere sottoscritta da entrambe le parti; c) la retrocessione deve essere notificata al GSE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L’accettazione della retrocessione dei crediti residui non pregiudica la facoltà del GSE di opporre al |
retrocessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al retrocedente. | ||
10.8 | L’eventuale revoca del mandato dovrà essere redatta utilizzando il modello standard presente sul sito web del GSE e notificata al GSE mediante lettera raccomandata. L’efficacia della revoca del mandato nei confronti del GSE, è subordinata all’esplicita accettazione da parte di GSE effettuata mediante lettera raccomandata o posta elettronica ad entrambe le Parti. | |
10.9 | Nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE nei confronti delle Parti nel caso di mancata, errata e/o ritardata notifica dell’atto di retrocessione dei crediti o della revoca del mandato. |
Articolo 11 Cessione dell'Impianto | ||
11.1 | Ai fini del perfezionamento della cessione dell’impianto, l’Operatore è tenuto a comunicare al GSE, nelle modalità previste dall’art. 18 del presente Contratto (“Comunicazioni”), la cessione dell’impianto. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del presente Contratto e il riconoscimento/rilascio dei CIC al soggetto cessionario. Il GSE, a seguito della cessione dell’impianto, verifica la sussistenza, in capo al soggetto cessionario, dei requisiti soggettivi sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante oggetto del presente Contratto, riservandosi di modificare e/o di risolvere il Contratto stesso. |
Articolo 12 Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti | ||
12.1 | Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare il valore degli eventuali CIC per i quali è avvenuto indebitamente il riconoscimento del valore/rilascio all’Operatore in relazione al presente Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti. | |
12.2 | Il GSE, qualora riscontri violazioni, irregolarità o inadempienze che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, ivi compresa la sostenibilità, il bilancio di massa e la tracciabilità del biometano, provvede: a) alla rideterminazione del valore riconosciuto dei CIC ovvero del numero di CIC rilasciati, ove previsto; b) al recupero dell’equivalente valore monetario dei CIC riconosciuti in eccesso o al recupero degli stessi CIC. | |
12.3 | Nel caso in cui penda nei confronti dell’Operatore un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato illegale e incompatibile con il mercato interno, il GSE nella determinazione dell’incentivo da erogare in base al Decreto tiene conto degli importi da recuperare. |
Articolo 13 Ritardato Pagamento | ||
13.1 | Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale da parte dell’Operatore, sugli importi spettanti al GSE sono dovuti interessi |
moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365), maggiorato di 3 (tre) punti percentuali dalla data di pagamento sino alla data di effettivo pagamento inclusa. Nel caso in cui la quotazione del tasso Euribor risultasse inferiore a 0 (zero) il tasso Euribor utilizzato sarà convenzionalmente considerato pari a 0 (zero). La quotazione dell’Euribor con divisore 365, per valuta la data di pagamento, potrà essere rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. – Milano il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta data di pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell’Euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di Pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollente ufficialità (ad esempio: “Il Sole 24 Ore”). In caso di mancata disponibilità dell’Euribor, gli interessi moratori saranno calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex articolo 1284 c.c., maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Qualora l’interesse di mora come sopra determinato, superasse il limite massimo stabilito ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, l’interesse di mora sarà calcolato al tasso corrispondente a tale limite massimo. |
Articolo 14 Risoluzione del Contratto | ||
14.1 | Ai sensi dell’art. 10, comma 4, del Decreto, nel caso di accertamento, nell’ambito dei controlli, di una o più violazioni rilevanti, il GSE dispone la decadenza dal riconoscimento del valore dei CIC, nonché il recupero degli importi già erogati o dei titoli già rilasciati, revocando, ove necessario, la qualifica di impianto di produzione di biometano. Il presente Contratto è risolto ai sensi dell’art. 1456 c.c.: - qualora l’Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; - qualora il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti il venir meno di una o più condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento; - qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo si sia conclusa con l’annullamento o la revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi; - Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.: - qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione; - qualora il GSE, nell’ambito di un procedimento amministrativo, accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei |
quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante. Per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di trattenere il valore dei CIC da riconoscere. Ove le condizioni per il riconoscimento del valore degli stessi CIC siano ripristinate, il GSE si riserva di trattenere all’Operatore il valore dei CIC riconosciuto nel periodo in cui è perdurata la variazione di lieve entità. |
Articolo 15 Sospensione del Contratto | ||
15.1 | Il GSE, previa comunicazione all’Operatore, si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente Contratto ai sensi del 1460 c.c.: - nel caso d’inadempienza agli obblighi previsti nell’art. 7 del Contratto (“Obblighi dell’Operatore”); - nel caso se ne ravveda l’esigenza nell’ambito di controlli d’ufficio, nonché di procedimenti avviati dal GSE; - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l’idoneità, la correttezza e l’efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi; - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti sostanziali delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti; - nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell’Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. lgs. n. 159/11. |
Articolo 16 Recesso dal Contratto | ||
16.1 | L’Operatore ha la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo art. 18 “Comunicazioni”, con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta. |
Articolo 17 Accordi Modificativi | ||
17.1 | Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente le clausole del presente Contratto in conformità alle eventuali modifiche e aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l’Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale, secondo a quanto previsto dal precedente art. 15 (“Recesso del Contratto”). |
Articolo 18 Comunicazioni | ||
18.1 | Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Procedure. |
Articolo 19 Perfezionamento e Efficacia della Contratto | ||
19.1 | Ai fini del perfezionamento del Contratto, l’Operatore è tenuto a seguire le modalità indicate nelle Procedure. | |
19.2 | Nel caso di indisponibilità del Portale informatico, il Contratto si intenderà perfezionato alla ricezione da parte del GSE dello stesso, debitamente sottoscritto, secondo le modalità stabilite nelle Procedure ovvero seguendo le indicazioni opportunamente comunicate. |
Articolo 20 Foro competente | ||
20.1 | Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione e/o all’esecuzione del presente Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma. |
Roma, lì | Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxx |
L’Operatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole sopra esposte e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. i seguenti articoli:
Articolo 2 Decorrenza del Contratto; Articolo 4 Riconoscimento del valore dei CIC;; Articolo 5 Pagamenti e Fatturazione; Articolo 6 Responsabilità' e Obblighi del GSE; Articolo 7 Obblighi dell'Operatore; Articolo 8 Verifiche, Controlli e Sopralluoghi; Articolo 9 Divieto di Pegno sui CIC; Articolo 10 Cessione e Retrocessione dei crediti; Articolo 11 Cessione dell'Impianto; Articolo 12 Recupero degli Importi Indebitamente Percepiti; Articolo 13 Ritardato Pagamento; Articolo 14 Risoluzione del Contratto; Articolo 15 Sospensione del Contratto; Articolo 16 Recesso dal Contratto; Articolo 17 Accordi Modificativi; Articolo 18 Comunicazioni; Articolo 19 Perfezionamento e Efficacia della Contratto; Articolo 20 Foro Competente.
L’Operatore
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Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), il GSE intende informarLa sulle modalità del trattamento dei Suoi dati personali, in relazione allo svolgimento dei servizi erogati dalla Società.
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Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
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