ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ISTITUTI DI REBERIBILITA’ E DISPONIBILITA’
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ISTITUTI DI REBERIBILITA’ E DISPONIBILITA’
Così come previsto dall’allegato 2A, art. 20 Contratto Collettivo Aziendale 25 luglio 2012 e 1 agosto 2012, si stabilisce quanto segue.
In data xx xxxxxxx xxxx, presso la sede della Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA (di seguito NTV) in Xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx 000/x – Roma
tra
la NTV SpA, rappresentata da XXXXXXX XXXXXX e XXXXXXX XXXXXXXX da una parte;
e
FILT - CGIL, rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXXX XXX - XXXX, rappresentata da XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX, rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXX UGLT TRASPORTI rappresentata da XXXX XXXXXXX FAST CONFSAL rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXX
si conviene di regolamentare gli istituti della reperibilità e disponibilità come segue:
1. NTV predispone un servizio di reperibilità utilizzando le prestazioni di lavoratori inseriti in turni programmati di reperibilità, al fine di garantire la sicurezza, la continuità del servizio e la funzionalità degli impianti a fronte della segnalazione di guasti o anomalie, e comunque per sopperire ad esigenze non prevedibili delle strutture di produzione, viaggiatori e delle attività di protezione aziendale e di comunicazione con la clientela e con i media.
2. Il lavoratore in possesso dei requisiti professionali e delle abilitazioni previste, ove richiesto dall’azienda, in base a quanto stabilito alla lettera f) dell’art. 51 (Doveri del personale) allegato 4 dell’accordo sottoscritto tra le Parti, deve partecipare alle turnazioni di reperibilità, che verranno esposte negli impianti almeno 7 gg. prima della loro operatività ed avranno durata almeno mensile.
In caso di giustificato impedimento che non permetta al lavoratore di essere reperibile nel turno predisposto dall’azienda, lo stesso deve darne immediata comunicazione ai superiori diretti.
Qualora si determini quanto previsto al precedente capoverso, il sostituto, successivamente inserito nella turnazione di reperibilità a seguito di modifica programmabile della medesima, ne sarà di regola informato con un preavviso minimo di 48 ore; nei casi di sostituzione di personale che per cause accidentali di impedimento non può garantire la reperibilità, il sostituto, da individuarsi con i criteri che verranno stabiliti tra le parti a livello aziendale, verrà informato in tempo utile per garantire la sostituzione.
L’obbligo della reperibilità, di cui al precedente capoverso, consiste nell’impegno, da parte del lavoratore, di lasciare all’azienda indicazioni idonee a consentirgli di ricevere, ponendosi in condizioni di soddisfarle, le eventuali chiamate dell’azienda fuori dell’orario normale di lavoro, per essere in grado di raggiungere entro un’ora la località di raccolta, di riunione o di intervento, secondo le modalità definite in applicazione del successivo punto
8. Al fine di favorire le condizioni per rispondere tempestivamente alle chiamate in reperibilità, le aziende doteranno di idonei strumenti di comunicazione i lavoratori inseriti nei turni di reperibilità.
L’impegno individuale in turno di reperibilità deve essere contenuto in 10 giorni ogni quattro settimane.
3. Per intervento in reperibilità si intende l’attività svolta dal lavoratore, ad eccezione del personale operativo su turni non cadenzati nelle 24 ore, a seguito di segnalazione dell’azienda, in relazione a quanto previsto al precedente punto 1, di guasti o anomalie e comunque fino al ripristino della funzionalità ovvero per sopperire ad esigenze non prevedibili. Il tempo complessivo dell’intervento comprende quello normalmente necessario dal momento della chiamata per raggiungere il sito e rientrare dal medesimo. La durata dell’intervento in reperibilità del lavoratore che, al momento della chiamata, non abbia ancora fruito di almeno 8 ore di riposo sarà, di norma, limitata a 4 ore. Tale limite può essere superato esclusivamente per necessità di continuità dell’intervento, senza comunque superare la durata massima di 8 ore.
4. Durante il normale orario di lavoro giornaliero il lavoratore presente nell’impianto non può essere considerato reperibile né può esserlo nei giorni di malattia o di altra assenza che impedisca l’effettuazione delle prestazioni. A tal fine si precisa che il lavoratore in ferie che dichiari, assumendosene ogni responsabilità, di essere ugualmente in grado di intervenire in caso di chiamata, può essere mantenuto in turno di reperibilità.
5. Ai lavoratori in reperibilità le aziende riconosceranno i seguenti trattamenti retributivi specifici:
5.1 Compenso per reperibilità
Per ogni giornata in cui il lavoratore è inserito nel turno di reperibilità, al medesimo compete il seguente compenso:
a) se si tratta di giornate lavorative € 15,00
b) se si tratta di giornate di riposo € 33,00.
L’individuazione dei compensi per le giornate lavorative o di riposo è stabilita in base al turno programmato di reperibilità.
Per il 1° gennaio, per la domenica di Pasqua, per i giorni 15 agosto e 25 dicembre il compenso per reperibilità viene elevato a € 58,00.
5.2 Indennità di chiamata
Al lavoratore reperibile viene corrisposta, in aggiunta al compenso giornaliero per reperibilità di cui al precedente punto 5.1, una indennità per ogni chiamata nella misura di
€ 20,00. Tale indennità va corrisposta esclusivamente in caso di effettivo spostamento del lavoratore dal proprio domicilio per rispondere alla chiamata dell’azienda. La misura dell’indennità di chiamata di cui al precedente comma è comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento.
5.3 Le prestazioni rese dai lavoratori chiamati ad effettuare interventi in reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste all’art. 26 (Compenso per lavoro straordinario), allegato 2A dell’accordo sottoscritto tra le parti ovvero, a richiesta scritta del lavoratore entro il mese successivo a quello in cui viene effettuato l’intervento in reperibilità, con corrispondenti periodi di recupero. Ai fini della determinazione delle ore di straordinario da retribuire o da recuperare viene considerato lavoro tutto il tempo intercorrente fra l’ora in cui il dipendente raggiunge il punto di raccolta o di riunione o di intervento e l’ora in cui viene lasciato in libertà presso il punto di raccolta o di riunione o di intervento.
6. NTV, per far fronte a situazioni contingenti di cui al precedente punto 3, potranno ricorrere a lavoratori disponibili, preventivamente individuati su base volontaria, per interventi al di fuori del normale orario di lavoro. In tali casi al lavoratore compete una indennità di chiamata pari a € 33,00, comprensiva dei tempi di spostamento per raggiungere i punti di raccolta o di riunione o di intervento. Le prestazioni rese dal lavoratore disponibile in caso di intervento saranno retribuite con le stesse modalità previste per il lavoratore reperibile al precedente punto 5.3. Dal momento della chiamata sorgono a carico del lavoratore resosi disponibile e rintracciato gli stessi doveri previsti per il personale reperibile.
7. Nel caso l’azienda autorizzi il lavoratore dipendente all’uso dell’automezzo privato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell’intervento, allo stesso saranno rimborsate le relative spese con riferimento ai Km. percorsi, sulla base del costo di esercizio previsto dalle tabelle ACI in vigore al 1° gennaio di ciascun anno e per l’automezzo autorizzato sarà preventivamente attivata una polizza Kasko.
8. Xxxxx restando i criteri ed i compensi sopra definiti, le modalità applicative dell’istituto, con particolare riferimento ai mezzi di trasporto da utilizzare, ai rimborsi ed alle condizioni di intervento, verranno definite tra le parti a livello aziendale.
Le parti, in considerazione della necessità di garantire una adeguata copertura dei turni di servizio finalizzata a conseguire la ciclicità delle prestazioni e l’equa ripartizione dei carichi di lavoro e di garantire i diritti contrattuali dei lavoratori, convengono di sperimentare una programmazione dei turni che contenga anche la tipologia del “Turno con servizio non assegnato (SNA)”.
In riferimento alla lettera a. del punto 2 dell’articolo 16 dell’allegato 2A CCA Ntv, quando non ricorrono le condizioni per l’assegnazione del servizio di “Riserva”, viene previsto il “turno con servizio non assegnato (SNA)”, alternativo al predetto servizio di “Riserva” e
funzionale al caso in cui l’impresa debba programmare servizi di condotta o scorta con la sola individuazione delle fasce orarie giornaliere di potenziale utilizzazione.
Dovendo, quindi, l'SNA garantire - di fatto - la normale sostituzione assenti non programmabile nella fase di stesura turno, si conviene che:
È alternativa al servizio di riserva con il quale non risulta compatibile;
L’orario di lavoro convenzionalmente computato in una giornata SNA, utile al rispetto dei limiti settimanali e mensili di programmazione turni, è di 7 ore e 36’. In caso di assegnazione alla giornata SNA di servizi di condotta o scorta, l’orario di lavoro sarà quello conseguente a tale attribuzione;
Ogni giornata di SNA programmata in turno da titolo al riconoscimento di un apposito premio con importo pari a €: 16,00 PDM;13 TM; 11 TS; 9 HS che si riduce del 30% in caso di assegnazione nella giornata di SNA di servizi di condotta o scorta;
Le giornate di SNA non possono essere afferenti al riposo settimanale;
La massima fascia oraria giornaliera delle giornate di SNA è pari a 14 ore per il PdB e 12 ore per il PdM se compresa tra due riposi giornalieri nel distretto e pari a 10 ore se afferente a un riposo giornaliero fuori distretto.
L’assegnazione dei servizi di condotta o scorta nelle giornate di turno con servizio non assegnato (SNA) dovrà avvenire entro il termine del servizio programmato in precedenza; in mancanza di tale assegnazione il personale seguirà il turno presentandosi per effettuare il successivo servizio programmato;
Il numero massimo dei servizi di riserva e di SNA è pari a 2 tra due riposi settimanali e a 8 in un mese dei quali non più di 4 SNA.
In fase di gestione e applicazione dell’istituto in oggetto, l’IF e le RSA interessate potranno concordare flessibilità mirate nella fase di contrattazione propedeutica alla programmazione dei turni.
Per Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXX
Per le Organizzazioni Sindacali
FILT - CGIL, rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXXX
FIT - CISL, rappresentata da XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
UILTRASPORTI, rappresentata da XXXXXXXX XXXXXXX
UGLT TRASPORTI rappresentata da XXXX XXXXXXX
FAST CONFSAL rappresentata da XXXXXX XXXXXXXX