CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE TRA
ALLEGATO L)
CONTRATTO DI SERVIZIO CIVILE REGIONALE TRA
Regione Toscana – DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale – Settore Associazionismo e Impegno Sociale, C.F. 01386030488 – Xxx xx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, nella persona del Dirigente di Settore, Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx,
E
Il/La Sig./Sig.ra C.F.:
Nato/a il a codice giovane:
Di seguito indicato/a come giovane
PREMESSO
• Che con decreto dirigenziale n. del 2011 è stato approvato il progetto
presentato dall’ente (codice regionale n. ) da realizzarsi nella sede di
• Che il suddetto progetto è stato inserito nel bando per la selezione di 530 giovani da impiegare in progetti di servizio civile regionale in Toscana, bando approvato con decreto dirigenziale n. -, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. parte III del 2 ;
• Che l’ente, effettuata la selezione dei candidati, ha verificato la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3 dell’art. 13 del D.P.G.R. 20 marzo 2009, n. 10/R (di seguito indicato come regolamento di attuazione), in capo ai soggetti selezionati per il progetto sopra indicato, ed ha inviato al competente ufficio regionale la graduatoria nell’ambito della quale il giovane risulta utilmente collocato;
• Che l’art. 16 del regolamento di attuazione prevede che il competente ufficio regionale predisponga uno schema tipo di contratto da allegare al bando per la selezione dei giovani e che successivamente alle selezioni la Regione sottoscriva il contratto e lo invii al giovane per la sottoscrizione prima dell’avvio del servizio;
• Che l’art. 16 comma 2 del regolamento di attuazione prevede che il contratto indichi i riferimenti relativi al progetto, la decorrenza e la durata del servizio, nonché l’articolazione dell’orario, le modalità di avvio e di svolgimento del servizio, il trattamento economico, i diritti ed i doveri dei giovani, permessi e malattie, casi di cessazione dal servizio;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto. ART. 1 (oggetto)
Il contratto di servizio civile regionale definisce, in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del regolamento di attuazione, il trattamento economico e giuridico, i diritti ed i doveri dei giovani, i permessi e malattie, i casi di cessazione dal servizio, la decorrenza e la durata del servizio, nonché l’articolazione dell’orario, le modalità di avvio e di svolgimento del servizio civile regionale effettuato presso l’ente per la realizzazione del progetto nonché le norme di comportamento alle quali il giovane deve attenersi e le relative sanzioni.
ART. 2 (decorrenza e durata del servizio civile regionale)
Il presente contratto ha decorrenza dal 12 aprile 2010 (METTERE GIORNO DI AVVIO DEL GIOVANE E NON GIORNO SOTTOSCRIZIONE – CONTRATTO LO FIRMANO PRIMA
DELL'AVVIO), data di inizio del progetto, ed ha una durata pari a 12 mesi.
Il giovane si impegna a presentarsi in data (COME SOPRA) per gli adempimenti iniziali presso
l’ente
.
in Via
e per la realizzazione del progetto in Via
La mancata presentazione del giovane nel luogo ed alla data sopra indicati sarà considerata rinuncia, fatta salva l’ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore. L’impegno settimanale richiesto è di ore, articolate su giorni.
ART. 3 (modalità di svolgimento del servizio)
Le modalità operative dell’attività di servizio civile regionale sono indicate in maniera puntuale e dettagliata nel progetto.
ART. 4 (trattamento economico)
La Regione Toscana corrisponde al giovane un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo è pari ad Euro . L’erogazione è effettuata dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell’ente in merito all’effettivo svolgimento del servizio.
I giorni di ciascun per l'erogazione del compenso sono determinati forfettariamente in 30 giorni complessivi.
La Regione Toscana inoltre garantisce la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati durante l’espletamento del servizio dal giovane.
ART. 5 (permessi e malattie)
Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane può usufruire di:
- 20 giorni di permesso retribuito per esigenze personali, di cui almeno 10 in modo continuativo; tali giorni devono essere usate proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato;
- 12 giorni di permesso retribuito per partecipazione ad esami scolastici ed universitari, nonché a concorsi pubblici. In tal caso l’assenza deve risultare da apposita certificazione.
Le assenze per malattia – per le quali deve essere presentata apposita certificazione - sono retribuite fino ad un massimo di 20 giorni. In caso di malattia da 20 a 48 giorni si procede alla riduzione dell’assegno mensile, in proporzione ai giorni di assenza.
Assenze ingiustificate fino ad un massimo di 3 giorni comportano una alla riduzione dell’assegno mensile, in proporzione ai giorni di assenza.
In caso di malattia superiore a 48 giorni o di assenza ingiustificata oltre 3 giorni, il giovane cessa dal servizio.
In tutti i casi sopra elencati il trattamento economico è erogato al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo dei giorni di presenza.
ART. 6 (Diritti del giovane)
Il giovane ha diritto, oltre che al trattamento economico di cui all’art. 4 ed alla fruizione dei giorni di permesso e malattia di cui all’art. 5:
A. ad essere ricevuto all’atto della presentazione in servizio dal responsabile del servizio civile regionale o dal rappresentante legale dell’ente o dall’operatore di progetto;
B. a ricevere, all’atto della presentazione in servizio, copia del contratto di assicurazione stipulato dalla Regione in suo favore, copia del modello relativo alla comunicazione del domicilio fiscale, copia del modello relativo alle coordinate bancarie per l’accredito dell’assegno mensile, apposito documento contenente l’indicazione delle persone di riferimento ed il ruolo dalle medesime ricoperto;
C. ad essere impiegato nel rispetto dell’orario di servizio in relazione al numero delle ore ed all’articolazione settimanale indicata nel progetto;
D. alla corresponsione del vitto secondo le modalità previste nel progetto, qualora il progetto lo preveda;
E. alla formazione generale, di durata minima pari a trenta ore, volta ad approfondire aspetti relativi a educazione civica, protezione civile, legislazione e cultura del servizio civile regionale;
F. alla formazione specifica, non inferiore alle venti ore, relativa alla tipologia ed all’attività specifica di impiego del giovane;
G. alla copertura assicurativa e all’erogazione, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale, senza oneri per l’interessato, delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all’espletamento delle attività di servizio civile;;
H. a fruire dei permessi retribuiti compatibilmente con le esigenze di realizzazione del progetto, nonché ad assentarsi nelle altre ipotesi previste dalla normativa regionale e specificate all’art. 5, provvedendo a fornire adeguata documentazione;
I. a veder valutato il periodo di servizio civile regionale effettivamente prestato, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi dalla Regione e nelle selezioni pubbliche indette dagli enti regionali, finalizzati alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici;
J. al rilascio dell’attestato di effettuazione del servizio civile regionale, qualora lo stesso sia stato svolto per almeno l’80% delle ore indicate nel progetto.
ART. 7 (Doveri del giovane)
Il giovane che svolge attività di servizio civile regionale è tenuto ad assolvere con diligenza le mansioni affidate, secondo quanto previsto nel progetto. Il giovane è altresì tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio, partecipando con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
In particolare il giovane ha il dovere di:
A. comunicare per iscritto all’ente l’eventuale rinuncia allo svolgimento del servizio civile regionale, da cui consegue la cessazione dal servizio del giovane;
B. comunicare il giorno stesso all’Ente, in caso di malattia o di avvio del periodo di maternità, l’assenza dal servizio , facendo successivamente pervenire la certificazione medica;
C. partecipare alla formazione generale e specifica;
D. rispettare l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
E. non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza espressa autorizzazione;
F. astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’ente;
G. non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
H. rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui viene a contatto durante il servizio mantenendo nei rapporti interpersonali e con l’utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con il ruolo rivestito nonché con la natura e la funzionalità del servizio.
ART. 8 (sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione)
In caso di violazione dei doveri di cui all’art. 8 del presente contratto, ferme restando le eventuali responsabilità in materia civile, penale ed amministrativa previste dalla normativa vigente, al giovane sono irrogate le sanzioni disciplinari di seguito elencate in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione:
a) rimprovero scritto;
b) decurtazione della paga, da un minimo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio (fatto salvo il caso di decurtazione per malattia oltre i venti giorni, secondo quanto previsto dall’art. 5 del presente contratto);
Le sanzioni disciplinari sopraelencate sono irrogate, nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: gravità della violazione posta in atto; intenzionalità del comportamento; effetti prodotti; eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; reiterazione della violazione.
Al giovane responsabile di più mancanze compiute con un’unica azione o omissione o con più azioni od omissioni fra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
ART. 9 (infrazioni punibili con le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio)
Le sanzioni disciplinari del rimprovero scritto e della decurtazione della paga per un importo pari ad un giorno di servizio si applicano al giovane per:
a) condotta non conforme a principi di correttezza nei rapporti con l’utenza, con il personale dell’Ente e con gli altri giovani in servizio civile regionale;
b) negligenza nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o con cui venga in contatto per ragioni di servizio;
c) partecipare alla formazione generale e specifica;
d) rispettare l’orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile conformemente alle indicazioni contenute nel progetto;
e) non assentarsi durante l’orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza espressa autorizzazione;
f) non assentarsi dal servizio senza aver preventivamente concordato i giorni di permesso entro i limiti consentiti;
ART. 10 (infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio)
La sanzione disciplinare della decurtazione della paga fino ad un massimo pari all’importo corrispondente a 10 giorni di servizio si applica al giovane per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione del rimprovero verbale o scritto o della detrazione dell’assegno di importo pari ad un giorno di servizio;
b) rifiuto ingiustificato di ottemperare alle direttive ed alle istruzioni fornite dall’operatore di progetto o dal responsabile per il servizio civile regionale;
c) comportamenti tesi ad impedire o ritardare l’attuazione dei progetti;
d) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell’ente.
ART. 11 (infrazioni punibili con la sanzione disciplinare dell’esclusione dal servizio civile regionale)
La sanzione disciplinare dell’esclusione dal servizio civile regionale si applica al giovane per:
a) particolare gravità o recidiva delle violazioni che comportano l’applicazione della sanzione della detrazione dell’assegno di importo pari ad 10 giorni di servizio;
b) persistente ed insufficiente rendimento del giovane, che comporti l’impossibilità di impiegarlo in relazione alle finalità del progetto;
c) comportamento da cui derivi un danno grave all’ente, alla Regione Toscana o a terzi;
d) comportamenti integranti ipotesi che implichino responsabilità penale a titolo di colpa o dolo.
ART. 12 (procedimento disciplinare)
Le sanzioni disciplinari di cui all’art. 9 del presente contratto sono adottate previa contestazione scritta dell’addebito, e successivamente all’avvenuto accertamento dei fatti contestati.
La contestazione è effettuata tempestivamente dal competente ufficio regionale sulla base di una dettagliata relazione inviata dall’ente e contestualmente resa nota dall’ente stesso all’interessato, in ordine al comportamento del giovane che si presuma costituisca violazione dei doveri di cui al precedente articolo 8. La contestazione deve indicare dettagliatamente i fatti oggetto dell’addebito e la fattispecie sanzionatoria che si ritenga integrata dal comportamento. Deve altresì contenere il termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, entro cui il giovane, che ha comunque facoltà di essere sentito ove lo richieda espressamente, può presentare le proprie controdeduzioni. Il competente ufficio regionale adotta l’eventuale provvedimento sanzionatorio, nei successivi trenta giorni, anche in caso di mancato invio delle controdeduzioni da parte del giovane.
Il provvedimento sanzionatorio adottato deve descrivere con esattezza i fatti che hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione; indicare la procedura seguita nella fase della contestazione; contenere una dettagliata e sufficiente motivazione, evidenziando le ragioni che hanno condotto all’individuazione della specifica sanzione.
Il procedimento disciplinare viene archiviato qualora le controdeduzioni del giovane nei cui confronti è stato instaurato il procedimento disciplinare, rendano congrue e sufficienti ragioni a sua discolpa.
ART. 13 (norme di rinvio)
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 35 del 25 luglio 2006 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 10/R del 20 marzo 2009.
Il presente contratto dovrà essere debitamente controfirmato per accettazione dal giovane e dovrà essere restituito in copia al competente ufficio regionale a cura dell’operatore di progetto o del responsabile del servizio civile regionale che indicherà in calce la data della effettiva presentazione in servizio del volontario.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL GIOVANE DEL SETTORE ASSOCIAZIONISMO
E IMPEGNO SOCIALE
Data di effettiva presentazione in servizio
Firma del responsabile del servizio civile regionale/operatore di progetto